CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 5 novembre 2013
116.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 65

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 5 novembre 2013.

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione degli industriali della Birra e del Malto (AssoBirra), sulle tematiche delle accise.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.30 alle 15.10.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 5 novembre 2013. — Presidenza del vicepresidente Enrico ZANETTI.

  La seduta comincia alle 15.10.

DL 120/2013: Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione.
C. 1690 Governo.
(Parere alla V Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Enrico ZANETTI, presidente e relatore, rileva come la Commissione Finanze sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla V Commissione Bilancio, il disegno di legge C. 1690, di conversione del decreto – legge n. 120 del 2013, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione.
  L'articolo 1, al comma 1, incrementa la dotazione del Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di 20 milioni di euro per l'anno 2013.
  Il comma 2 istituisce un nuovo Fondo, presso il Ministero dell'interno, finalizzato all'adozione degli interventi per fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale. La dotazione del fondo è stabilita nella cifra di 190 milioni di euro per l'anno 2013 e la relativa ripartizione è effettuata dal Ministro dell'interno con proprio decreto, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  Il comma 3 reca una clausola di salvaguardia per consentire l'utilizzo delle Pag. 66somme stanziate per i due fondi di cui ai commi 1 e 2 anche nell'esercizio 2014, nell'eventualità in cui non tutte le relative risorse fossero impegnate nel 2013.
  Il comma 4 dispone in ordine alla copertura degli oneri derivanti dal finanziamento dei due fondi di cui ai commi 1 e 2, per complessivi 210 milioni di euro, cui si provvede:
   quanto a 90 milioni di euro utilizzando quota parte del Fondo rimpatri;
   quanto a 70 milioni utilizzando le entrate dell'INPS derivanti dalla regolarizzazione degli immigrati;
   quanto a 50 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura.

  Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze segnala il comma 1 dell'articolo 2, il quale dispone, per l'anno 2013, un'integrazione della quota spettante a ciascun comune del Fondo di solidarietà comunale – istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012) ed alimentato con una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni – per un importo complessivo di 120 milioni di euro. Tale contributo è ripartito tra i comuni nella misura indicata nella tabella A allegato al decreto-legge.
  Al riguardo ricorda che il predetto Fondo di solidarietà comunale è stato istituito a seguito della ridefinizione della disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), operata dalla legge di stabilità 2013.
  La predetta legge, ai commi 380 e da 382 a 384 dell'articolo 1, ha attribuito ai comuni l'intero gettito IMU, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato, ha soppresso il Fondo sperimentale di riequilibrio previsto dal decreto legislativo n. 23 del 2013 ed ha istituito, appunto, il Fondo di solidarietà comunale, alimentato con una quota dell'imposta municipale propria (IMU), di spettanza dei comuni, da definirsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per il 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per il 2014.
  Il comma 2 esclude il contributo attribuito a ciascun comune ai sensi del comma 1 dalle entrate finali dell'ente, considerate ai fini del calcolo del saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno per il 2013.
  Il comma 3 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 1, pari a 120 milioni di euro per l'anno 2013 in termini di saldo netto da finanziare, ai quali si fa fronte:
   quanto a 30 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 1, comma, 10 del decreto-legge n. 35 del 2013, utilizzando la dotazione per l'anno 2013 della «Sezione enti locali»;
   quanto a 90 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del contributo assegnato alle regioni ai sensi dell'articolo 1, comma 122, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per il 2013) per l'attivazione del cosiddetto «patto regionale verticale incentivato» (in base al quale le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo obiettivo, consentendo un aumento dei pagamenti in conto capitale), utilizzando allo scopo la parte di contributo non attribuito alle regioni Puglia e Molise.

  Dal momento che l'utilizzo a copertura delle risorse del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti, ai fini della concessione di contributi a fondo perduto a titolo di Fondo di solidarietà comunale, disposto dal comma 3, determina, a sua volta, oneri per il bilancio Pag. 67dello Stato in termini di minori interessi attivi, che sarebbero stati versati dagli enti locali allo Stato in fase di restituzione delle anticipazioni di liquidità il comma 4 reca la copertura di tali ultimi oneri, quantificati in 1 milione di euro a decorrere dal 2014, ai quali si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
  Il comma 5, attraverso alcune modifiche all'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 (legge di stabilità per il 2012) relativo alla disciplina del patto di stabilità interno per gli enti locali, inasprisce, per l'anno 2013, i vincoli del patto di stabilità interno, aumentando il contributo finanziario richiesto, nell'ambito del patto, a ciascun ente, sospendendo, al contempo, l'applicazione del sistema di virtuosità, ai fini della ripartizione degli obiettivi finanziari del patto tra gli enti medesimi. Tale inasprimento dei vincoli del patto per gli enti locali determina un miglioramento dell'indebitamento netto e del fabbisogno di un importo pari a 450 milioni di euro per l'anno 2013.
  In particolare, la lettera a) del comma 5 introduce per l'anno 2013, in deroga alla disciplina vigente, un aggravio delle misure finanziarie imposte dal patto di stabilità interno, aumentando per tutti gli enti locali la misura del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, attraverso un incremento dell'obiettivo di saldo finanziario che deve essere conseguito da parte di ciascun ente.
  In deroga a quanto disposto dal vigente comma 2 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, per l'anno 2013, le percentuali da applicare alla media della spesa corrente registrata negli anni 2007-2009 di tutti gli enti sono ridefinite in aumento dell'0,81 per cento e fissate nella seguente misura:
   per le province: 19,61 per cento (in luogo del 18,8 per cento);
   per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 15,61 per cento (invece del 14,8 per cento);
   per i comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti: 12,81 per cento (rispetto al 12 per cento).

  Come indicato nella Relazione tecnica, la norma determina un miglioramento dell'indebitamento netto e del fabbisogno per un importo pari a 450 milioni di euro.
  La medesima lettera a), inserendo un nuovo comma 2-ter nell'articolo 31 della legge n. 183, introduce una norma programmatica finalizzata a favorire ed incentivare gli investimenti degli enti locali, prevedendo che nell'ambito della manovra di finanza pubblica (da intendersi quella per gli anni 2014 e successivi da realizzarsi con la legge di stabilità per il 2014, il cui disegno di legge è ora all'esame del Senato) e in coerenza con gli obiettivi programmatici, agli enti locali potranno essere attribuiti nel 2014 spazi finanziari a valere sul patto di stabilità interno.
  La lettera b) del comma 5, novellando il comma 5 del predetto articolo 31 della legge n. 183, sospende anche per l'anno 2013 – come già previsto per l'anno 2014 dall'articolo 9, comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 102 del 2013 – l'applicazione del «meccanismo di virtuosità» previsto dall'articolo 20, comma 2, 2-bis e 3 del decreto-legge n. 98 del 2011, ai fini della determinazione degli obiettivi finanziari del patto per gli enti di ciascun livello di governo sulla base della virtuosità, fermo restando l'obiettivo complessivo del comparto.
  In merito rammenta che il citato «meccanismo di virtuosità» prevede che gli obiettivi complessivi del patto di stabilità interno siano attribuiti ai singoli enti in base alla loro virtuosità finanziaria, misurata operando una valutazione ponderata di alcuni specifici parametri: 1) rispetto del patto di stabilità interno; 2) autonomia finanziaria; 3) equilibrio di parte corrente; 4) rapporto tra riscossioni e accertamenti delle entrate di parte corrente.
  Ancora per quanto riguarda gli ambiti di interesse della Commissione Finanze, segnala il comma 6, il quale dispone che, a decorrere dal 2013, nelle regioni sottoposte Pag. 68a piano di rientro dal disavanzo sanitario (Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Molise, Piemonte, Puglia e Sicilia), qualora il disavanzo stesso sia risultato decrescente e inferiore al gettito derivante dall'incremento al livello massimo delle maggiorazioni fiscali regionali all'IRAP e dell'addizionale IRPEF, e questo sia avvenuto in ciascuno degli anni dell'ultimo biennio di esecuzione del Piano di rientro, ovvero del programma operativo di prosecuzione dello stesso, come verificato dai Tavoli tecnici, è consentita la riduzione delle maggiorazioni fiscali regionali IRAP e dell'addizionale IRPEF, ovvero la destinazione del relativo gettito a finalità extrasanitarie.
  La norma specifica che, a garanzia del finanziamento del Servizio sanitario regionale, per la copertura dei Piani di rientro o dei programmi operativi di prosecuzione, deve essere comunque finalizzato un gettito pari al valore medio annuo del disavanzo sanitario registrato nel biennio di riferimento.
  Inoltre, alle regioni che presentano, in ciascuno degli anni dell'ultimo triennio, un disavanzo sanitario inferiore, ma non decrescente, rispetto al gettito derivante dalla massimizzazione delle predette aliquote, è consentita la riduzione delle maggiorazioni fiscali regionali IRAP e dell'addizionale IRPEF, o la destinazione del relativo gettito a finalità extrasanitarie. A garanzia del finanziamento del Servizio sanitario regionale, per la copertura dei Piani di rientro o dei programmi operativi di prosecuzione, deve essere comunque finalizzato un gettito pari al valore massimo annuo del disavanzo sanitario registrato nel triennio considerato.
  La norma subordina le riduzioni delle aliquote o la destinazione del gettito fiscale per finalità extrasanitarie alle seguenti condizioni:
   in ciascuno degli anni del biennio o triennio di riferimento deve essersi verificato un disavanzo sanitario di competenza del singolo esercizio;
   il disavanzo, prima delle coperture, deve essere inferiore all'importo derivante dalla massimizzazione delle aliquote IRAP e IRPEF;
   deve avvenire una verifica positiva dei Tavoli tecnici (Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli di assistenza e Tavolo per la verifica degli adempimenti);
   deve essere presentato un Programma operativo 2013-2015 approvato dagli stessi Tavoli.

  Resta comunque fermo il meccanismo che permette alle regioni, che conseguono obiettivi intermedi superiori a quelli previsti, di rideterminare, nell'esercizio successivo, le aliquote nei limiti dei migliori risultati conseguiti e certificati in sede di verifica periodica.
  Il comma 7 reca talune modifiche ed integrazioni al decreto-legge n. 35 del 2013, concernente il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, al fine di fornire taluni chiarimenti all'indomani della rimodulazione ed integrazione delle risorse del Fondo anticipazioni liquidità per il pagamento dei debiti degli enti territoriali, operata dal decreto-legge n. 102 del 2013.
  In particolare, le modifiche recate dalla lettera a) definiscono la tempistica entro la quale si procederà all'assegnazione dell'intero ammontare per il 2014 delle risorse della Sezione debiti non sanitari di regioni e province autonome, di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 35. Tale ammontare sarà concesso entro il 31 marzo 2014, unitamente alle risorse non erogate nel 2013, per anticipazioni di liquidità richieste entro il 28 febbraio 2014.
  Le modifiche apportate dalla lettera b) chiariscono che sono ammessi anche i pagamenti dei debiti fuori bilancio (i quali presentassero i requisiti per il riconoscimento alla data del 31 dicembre 2012) ai fini dell'assegnazione delle anticipazioni a valere sulle risorse finanziarie aggiuntive stanziate sul Fondo anticipazioni dal già citato decreto-legge n. 102 del 2013 e a valere sulle risorse (già esistenti) per il Pag. 692014 sulla Sezione debiti non sanitari di regioni e province autonome e sulle risorse già ripartite tra le regioni per i medesimi debiti, con il decreto ministeriale 14 maggio 2013, ma non ancora erogate.
  Le modifiche di cui alla lettera c) stabiliscono che, all'atto dell'estinzione da parte della Regione dei debiti elencati nel piano di pagamento nei confronti degli enti locali o di altre pubbliche amministrazioni, ciascun ente locale o amministrazione pubblica interessata provvede all'immediata estinzione dei propri debiti. In tale ambito si specifica che il responsabile finanziario dell'ente locale o della pubblica amministrazione interessata è tenuto a fornire formale certificazione dell'avvenuto pagamento alla Regione e dell'effettuazione delle relative registrazioni contabili. Inoltre la norma dispone che – sulla base delle certificazioni di pagamento rilasciate dal responsabile finanziario – ciascuna Regione, fornisca all'apposito Tavolo istituito presso il MEF, entro i successivi 15 giorni, un'unica comunicazione di avvenuto pagamento da parte degli enti locali e delle pubbliche amministrazioni interessate dei propri debiti a fronte dei corrispondenti crediti verso la Regione, stabilendo altresì che il mancato adempimento da parte delle Regioni, degli enti locali e delle altre pubbliche amministrazioni, di tale previsione rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare.
  Sempre per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, richiama il comma 8, il quale introduce una modifica non testuale all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 102 del 2013, esaminato in sede referente in congiunta con la Commissione Bilancio, mediante la quale si correggono i termini ivi previsti ai fini dell'applicazione dell'istituto della cosiddetta «definizione agevolata» nei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile che proprio tale ultima disposizione ha esteso oltre le previsioni originarie.
  Al riguardo ricorda che l'articolo 14 del decreto-legge n. 102 del 2013 estende l'ambito temporale di applicazione delle disposizioni, contenute nella legge finanziaria per il 2006, che avevano introdotto, per i soggetti condannati con sentenza di primo grado in giudizi di responsabilità dinanzi alla Corte dei conti, la facoltà di chiedere la definizione del procedimento con pagamento di una somma non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento del danno quantificato nella sentenza.
  In particolare, il citato articolo 14 consente l'applicazione di tali disposizioni ai giudizi su fatti avvenuti anche solo in parte anteriormente alla data di entrata in vigore della predetta legge finanziaria per il 2006, indipendentemente dalla data dell'evento dannoso, nonché a quelli inerenti danni erariali verificatisi entro la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 102. Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 14, la condizione per l'applicazione della definizione agevolata è la presentazione di apposita richiesta, nel termine di venti giorni precedenti l'udienza di discussione e comunque entro il 15 ottobre 2013. La richiesta di definizione deve indicare una somma non inferiore al 25 per cento del danno quantificato nella sentenza di primo grado e il giudice determina la somma dovuta in misura non inferiore a quella richiesta. La sezione d'appello delibera in camera di consiglio, con decreto da comunicare immediatamente alle parti, nel termine perentorio di 15 giorni successivi al deposito della richiesta.
  In tale contesto il comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge in esame proroga al 4 novembre 2013 il termine del 15 ottobre fissato come data ultima per la presentazione della richiesta di definizione agevolata e riduce da 15 a 7 giorni il termine entro il quale la sezione d'appello delibera in camera di consiglio.
  L'articolo 3 individua le risorse, quantificate dalla Relazione tecnica in circa 1,6 miliardi, per consentire nel 2013 il rientro entro il limite del 3 per cento, definito in sede europea, del rapporto tra indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni Pag. 70e PIL, correggendo in tal modo lo scostamento dello 0,1 per cento indicato nella Nota di aggiornamento del DEF 2013 (Doc. LVII, n. 1-bis) e dovuto dal calo delle entrate, in particolare delle imposte indirette, in conseguenza dell'andamento negativo del ciclo economico.
  A tale riguardo la Relazione tecnica evidenzia come le predette risorse per il rientro dallo scostamento, sono reperite tramite:
   per 450 milioni, tramite l'inasprimento del patto di stabilità interno per gli enti locali, disposto all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge;
   per 590 milioni, tramite la costituzione di accantonamenti indisponibili delle spese relative alle Missioni di ciascun Ministero, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3;
   per 35 milioni, tramite l'utilizzo, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di quota parte delle risorse iscritte in conto residui per l'anno 2013 e non ancora erogate del Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio ai sensi del comma 5 dell'articolo 3.

  Inoltre, per quanto riguarda i profili di interesse della Commissione Finanze, la Relazione tecnica fa riferimento, tra le misure necessarie per il rispetto del parametro indebitamento-PIL, ad un programma di dismissioni immobiliari, da adottare con procedure a legislazione vigente e dunque non contemplato dalle norme del decreto-legge, il quale dovrà essere realizzato entro l'anno e dovrà generare entrate per 525 milioni di euro.
  In tale ambito il comma 1 dispone che siano accantonate e rese indisponibili disponibilità di competenza e di cassa relative alle missioni di spesa del bilancio dello Stato di ciascun Ministero, nella misura di 980 milioni di euro indicati e ripartiti tra i vari Ministeri dalla tabella B allegata al decreto-legge, tali da assicurare complessivamente un miglioramento dell'indebitamento netto delle Pubbliche Amministrazioni nella misura di 590 milioni nel 2013, di cui 316 milioni imputati alle spese correnti e per 274 milioni imputati a quelle di conto capitale.
  Ai sensi del comma 2 restano escluse dagli accantonamenti di cui al comma 1 gli stanziamenti di bilancio relativi:
   allo stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
   allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   alla Missione «Ricerca e innovazione»;
   al Fondo per lo sviluppo e la coesione;
   alla realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015.

  Il medesimo comma 2 specifica che le quote di risorse accantonate relative alle spese correnti costituiscono economia di bilancio al termine dell'esercizio (316 milioni nel 2013, in termini di indebitamento netto) e prevede che per effettive, motivate e documentate esigenze, su proposta delle Amministrazioni interessate, possono essere disposte variazioni degli accantonamenti in questione, purché con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, restando comunque precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.
  Dal momento che gli accantonamenti delle spese in conto capitale disposti dal comma 1 determinano effetti negativi sui saldi di finanza pubblica negli anni successivi al 2013 (in quanto le spese in conto capitale non impegnate non vanno in economia alla fine dell'esercizio, e possono essere mantenute in bilancio, quali residui, nell'esercizio successivo), il comma 4 provvede, in quota parte, alla compensazione di tali effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, attraverso l'utilizzo di 249 milioni nel 2014 del Fondo per la compensazione degli Pag. 71effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, istituito dall'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.
  In tale contesto il comma 3 dispone, per tutti i capitoli di spesa interessati dagli accantonamenti di cui al comma 1, la sospensione per l'anno 2013 della facoltà di disporre variazioni compensative di sola cassa prevista dall'articolo 6, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012.
  Il comma 5 stabilisce che le somme iscritte nel conto residui per l'anno 2013 sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, previsto dall'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008, sono versate, per l'importo di 45 milioni, all'entrata del bilancio dello Stato per il medesimo anno, determinando riflessi positivi, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, valutabili nell'ordine di 35 milioni nel 2013 e di 10 milioni nel 2014.
  L'articolo 4 regola l'entrata in vigore del decreto-legge.
  Nel riservarsi di formulare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito, ritiene opportuno che la Commissione concentri prioritariamente la sua analisi su due aspetti. Da un lato, sulla previsione di cui al comma 6 dell'articolo 2, che consente di ridurre le maggiorazioni fiscali regionali all'IRAP e l'addizionale IRPEF regionale per quelle regioni sottoposte al Piano di rientro dal disavanzo sanitario nelle quali il disavanzo medesimo sia risultato decrescente. Dall'altro, sul programma di dismissioni immobiliari che, secondo le indicazioni contenute nella Relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione, dovrebbe contribuire, per oltre 500 milioni a riportare il disavanzo nel 2013 entro il limite del 3 per cento in rapporto al PIL.
  Sotto il primo profilo ritiene infatti opportuno evitare che le maggiorazioni previste per le regioni che si trovino in situazione di disavanzo sanitario, introdotte come misure transitorie per assicurare il rientro dal disavanzo medesimo, finiscano per assumere carattere strutturale, contraddicendo in tal modo l'obiettivo, da tutti condiviso, di realizzare una riduzione della pressione tributaria. Sotto il secondo aspetto considera opportuno introdurre un meccanismo informativo che consenta al Parlamento di conoscere il contenuto e l'andamento del predetto programma di dismissioni immobiliari.

  Marco CAUSI (PD) condivide le considerazioni espresse dal relatore, ritenendo opportuno segnalare come la copertura degli oneri determinati dal provvedimento, per la parte operata attraverso il predetto programma di dismissioni immobiliari, possa determinare effetti di dequalificazione della spesa, in quanto si farebbe ricorso a risorse di parte capitale anche per coprire oneri di natura corrente.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD) esprime una valutazione negativa sulle previsioni di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge, in particolare laddove esse sospendono, anche per il 2013, il «meccanismo di virtuosità» introdotto dal decreto-legge n. 98 del 2011, in base al quale gli obiettivi del Patto di stabilità interna sono attribuiti ai singoli enti locali in funzione della loro virtuosità finanziaria. Ritiene, infatti, che tale misura, la quale fa seguito ad altra, analoga, che già aveva sospeso l'applicazione del predetto «meccanismo di virtuosità» per il 2014, risulti del tutto sbagliata, penalizzando proprio i comuni maggiormente virtuosi ed eliminando, addirittura nel corso dell'anno finanziario, uno strumento finalizzato a migliorare la qualità della gestione finanziaria degli stessi enti locali, incentivando questi ultimi al rispetto del patto.

  Carla RUOCCO (M5S) chiede chiarimenti in ordine alla ratio delle modifiche, apportate dal comma 8 dell'articolo 2, all'articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 102 del 2013, che aveva esteso l'applicazione della definizione agevolata nei giudizi di responsabilità amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti.Pag. 72
  A tale riguardo sottolinea infatti come il comma 8, prorogando il termine di presentazione della domanda di definizione agevolata, incida su una normativa già di per sé molto discutibile, e sembri tendere all'obiettivo di favorire alcuni soggetti specifici, attraverso una previsione che ha il sapore di norma ad personam.

  Sebastiano BARBANTI (M5S), con riferimento al comma 8 dell'articolo 2, considera del tutto inaccettabile un'ulteriore proroga del termine per la presentazione della richiesta di definizione agevolata dei giudizi di responsabilità in essere presso la Corte dei conti.
  A tale proposito ricorda le serrate critiche già espresse dal suo gruppo rispetto alla previsione in materia contenuta nell'articolo 14 del decreto-legge n. 102 del 2013, ritenendo pertanto ancor più grave che, a pochi giorni di distanza dall'introduzione di quella norma, si intenda venire ulteriormente incontro alle esigenze di taluni soggetti che, magari, non hanno potuto presentare la domanda di definizione per mancanza di disponibilità finanziaria.
  Per quanto riguarda invece il programma di dismissione immobiliare richiamato dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione, ritiene necessario disporre di uno strumento informativo per conoscere preventivamente quali siano le dismissioni che si intendono realizzare, al fine di avere un quadro complessivo delle intenzioni dell'Esecutivo e per consentire al Parlamento di esprimere in merito una compiuta valutazione.

  Enrico ZANETTI, presidente e relatore, condivide le richieste di approfondimento emerse nel corso del dibattito, in particolare per quanto riguarda l'esigenza, segnalata dal deputato Barbanti, di disporre di maggiori informazioni in merito al programma di dismissioni immobiliari cui fa riferimento la Relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione.
  In tale contesto, nessun altro chiedendo di intervenire, ritiene opportuno rinviare il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di domani, nel corso della quale il rappresentante del Governo potrà fornire alla Commissione gli elementi di chiarimento richiesti.

  La seduta termina alle 15.30.