CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 23 ottobre 2013
109.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 30 OTTOBRE 2013

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ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD ACTA

  Mercoledì 23 ottobre 2013. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

  La seduta comincia alle 9.35.

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni del senatore Denis Verdini, di Nicola Cosentino, deputati all'epoca dei fatti, nonché di Marcello Dell'Utri, senatore all'epoca dei fatti.
(Doc. IV, n. 2).

(Seguito dell'esame e rinvio – Restituzione degli atti con riferimento alla posizione del senatore Denis Verdini, deputato all'epoca dei fatti).

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, con riferimento al procedimento da cui origina la domanda in titolo, segnala che nella giornata del 14 ottobre scorso si è svolta l'udienza preliminare dinanzi al giudice Elvira Tamburelli che – preso atto che le Camere non si sono ancora espresse sulla richiesta di utilizzo delle intercettazioni – ha disposto la separazione delle posizioni di Verdini, Dell'Utri e Cosentino e ha rinviato il relativo procedimento al prossimo 3 dicembre. L'esame della posizione degli altri imputati è invece proseguito il 17 ottobre con le richieste di rinvio a giudizio da parte dei pubblici ministeri.
  Ricorda, inoltre, che lo scorso 3 ottobre la Giunta ha già deliberato, all'unanimità, la restituzione all'Autorità giudiziaria degli atti relativi alla posizione di Marcello Dell'Utri in quanto inidonei a radicare una competenza della Giunta e della Camera dei deputati ed ha invece affermato la propria competenza ad esaminare la posizione dell'onorevole Cosentino.
  Comunica, infine, di aver preso contatti con il presidente della Giunta del Senato, senatore Stefàno, e di averlo informato degli orientamenti emersi nei dibattiti presso quest'organo del 3 e del 9 ottobre scorsi circa la questione concernente il riparto della competenza in merito alla posizione del senatore Verdini. Nel condividere la necessità di pervenire ad un accordo interistituzionale che definisca tale problematica, da raggiungere eventualmente in una riunione informale dei due uffici di Presidenza, le presidenze hanno altresì preso atto che sono in corso contatti tra i gruppi dei due rami del Parlamento per cui, ove si siano già realizzate le condizioni per formulare una soluzione interpretativa largamente condivisa, nulla osta a che essa sia affermata in questa sede con un'apposita deliberazione.
  Al riguardo, nella seduta della Giunta del Senato del 22 ottobre 2013 la relatrice sulla medesima questione, senatrice Pezzopane, Pag. 8ha effettivamente riportato gli orientamenti dei gruppi – maturati in sede informale – volti a attribuire la competenza a quel ramo del Parlamento, ove essi siano ratificati dalle Giunte in sede plenaria. Invita quindi il relatore, onorevole Costa, a cui era stato affidato il compito di istruire la questione, a riferire in merito.

  Enrico COSTA (PdL), relatore, ricorda di aver già rappresentato ai membri dell'Ufficio di Presidenza della Giunta – ponendo a disposizione dei colleghi anche una nota riassuntiva – gli elementi che, a suo giudizio, rendono preferibile la soluzione interpretativa volta a riconoscere la competenza del Senato.
  Essa, in estrema sintesi, si basa sull'interpretazione letterale e sistematica dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, peraltro avvalorata da una recente applicazione da parte dell'autorità giudiziaria in senso conforme a quello indicato.
  Inoltre, appare potersi affermare che – pur essendo i precedenti parlamentari pochi e tra loro non coerenti – il precedente della XV legislatura verificatosi al Senato sia prevalente su quello di segno opposto verificatosi alla Camera.
  In conclusione, ribadisce anche in questa sede che la sua proposta, con riferimento al senatore Verdini, è nel senso di adottare il criterio secondo cui la competenza spetta alla Camera cui il parlamentare appartiene al momento della richiesta dell'Autorità giudiziaria.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, si esprime in senso favorevole alla proposta del relatore di deliberare la restituzione all'Autorità giudiziaria, per il tramite della Presidenza della Camera, degli atti relativi alla posizione del senatore Verdini, in quanto inidonei a radicare una competenza della Giunta e della Camera dei deputati. Ciò non solo in quanto sottoscrive pienamente i criteri ermeneutici adottati dall'onorevole Costa, ma anche per il fatto che tale soluzione consente all'interessato – essendo membro della Camera che esamina una richiesta di autorizzazione ad acta nei suoi confronti – di poter prendere la parola nel dibattito che si svolge in Assemblea.

  Anna ROSSOMANDO (PD) evidenzia che la proposta del relatore giunge in esito ad un'approfondita riflessione – svolta in sedi informali e interloquendo con i colleghi senatori – che è stata funzionale a scongiurare il rischio del diniego di competenza da parte di entrambe le Giunte dei due rami del Parlamento, che avrebbe prodotto l'effetto paradossale di paralizzare l’iter parlamentare della richiesta anziché accelerarlo.
  Rileva che vi è una prassi consolidata per quanto concerne l'attribuzione della competenza riferita all'esame delle domande di insindacabilità, che non vi è ragione di mettere in discussione, secondo cui si fa riferimento alla Camera cui il parlamentare apparteneva al momento del fatto, in coerenza con il dettato normativo dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003.
  Quanto, invece, alle richieste formulate dall'Autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 6 della medesima legge, la soluzione interpretativa non può fondarsi esclusivamente sulle precedenti applicazioni in casi analoghi, essendo esigue e tra loro non coerenti. Occorre, quindi, un esame analitico della norma basato sul tenore letterale della disposizione e sulla natura dell'istituto della autorizzazione ivi prevista, che si differenzia nettamente dalla prerogativa costituzionale della insindacabilità parlamentare. Se quest'ultima presuppone un nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'attività parlamentare tipica – e, pertanto, la competenza a valutarne la sussistenza non può che essere della Camera cui il parlamentare appartiene all'epoca delle dichiarazioni rese – ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 della citata legge n. 140, in caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la richiesta perde efficacia a decorrere dall'inizio della successiva legislatura e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della legislatura stessa. Tale ultima disposizione sembra, dunque, presupporre che la competenza segua il cursus honorum del parlamentare Pag. 9interessato, interpretazione cui peraltro si è attenuta l'Autorità giudiziaria che ha avanzato al Senato un'ulteriore richiesta nei confronti del senatore Verdini, dopo che la Camera aveva restituito gli atti allo scadere della legislatura.
  Nel dichiarare il voto favorevole del suo Gruppo alla proposta del relatore, ritiene che siano mature le condizioni per un sollecito esame della domanda in titolo con riferimento alla posizione dell'onorevole Cosentino.

  Antonio LEONE (PdL) pur prendendo atto che l'orientamento prevalente della Giunta è nel senso di riconoscere la competenza del Senato ad esaminare la domanda autorizzatoria relativa al senatore Verdini, interviene a titolo personale per manifestare i propri dubbi sulla proposta del relatore.
  Ritiene che, proprio in ragione della scarsa chiarezza del dettato normativo, non possa essere asseverata l'argomentazione addotta dalla collega Rossomando circa la necessità di adottare in materia di autorizzazioni all'utilizzo di intercettazioni un criterio di riparto di competenza diverso da quello che la legge medesima, in modo inequivoco, detta in materia di insindacabilità parlamentare. Né si può, a suo giudizio, argomentare la sussistenza di un diverso criterio di riparto della competenza in base al solo elemento della diversa natura dell'atto oggetto della domanda dell'Autorità giudiziaria. Ad avvalorare la tesi della competenza del Senato non assumono un rilievo decisivo neanche i precedenti, troppo esigui per poter essere posti a fondamento di un orientamento, e peraltro non univoci.
  Pur riconoscendo che la questione richiederebbe un maggior approfondimento dal punto di vista tecnico, ritiene che de iure condito si debba seguire la normativa in tema di insindacabilità.

  Sofia AMODDIO (PD), nell'associarsi alle considerazioni svolte dalla collega Rossomando, dichiara di non nutrire alcun dubbio circa la titolarità in capo al Senato della competenza ad esaminare la posizione del senatore Verdini, anche alla luce della lettura sistematica del comma 4, dell'articolo 6, della legge n. 140 del 2003. Ricorda che in tal senso tale disciplina è stata interpretata di recente anche dalla medesima Autorità giudiziaria con riguardo ad una diversa richiesta – ma sempre riferita all'allora deputato Verdini – restituita dalla Camera dei deputati alla scadenza della scorsa legislatura e, dunque, avanzata presso il Senato.

  Franco VAZIO (PD) ritiene decisivo, a sostegno della tesi della competenza del Senato, il tenore letterale del citato articolo 6, comma 4, della legge n.140.
  Mentre con riferimento ai documenti di insindacabilità il permanere della competenza in capo al ramo del Parlamento al quale il parlamentare apparteneva al momento delle dichiarazioni discende dalla valutazione sulla sussistenza del nesso di funzionalità tra le opinioni espresse e l'esercizio delle funzioni di parlamentare analoga esigenza non si pone, invece, per le domande di autorizzazione ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.
  In relazione a queste ultime assume, infatti, un rilievo dirimente il combinato disposto dei commi 2 e 4 del citato articolo 6. Il comma 2, nel fare riferimento alla Camera alla quale il parlamentare «apparteneva», è volto a disciplinare l'ipotesi del soggetto che non sia più parlamentare; il comma 4 integra il precetto per il caso in cui il soggetto interessato diventi membro dell'altro ramo del Parlamento, che è l'ipotesi che ricorre nel caso di specie, attribuendo la competenza alla Camera cui il soggetto appartiene al momento della domanda.

  Dalila NESCI (M5S) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo alla proposta del relatore.

  Ignazio LA RUSSA, presidente, pone dunque in votazione la proposta del relatore di restituzione all'Autorità giudiziaria, per il tramite della Presidenza della Camera, degli atti relativi alla posizione del Pag. 10senatore Verdini, in quanto inidonei a radicare una competenza della Giunta e della Camera dei deputati.
  (È approvata con 15 voti favorevoli e 1 astenuto).

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, dà quindi la parola al relatore in riferimento all'esame della domanda in titolo con esclusivo riguardo alla posizione dell'onorevole Cosentino.

  Enrico COSTA (PdL), relatore, illustra preliminarmente gli elementi salienti della ordinanza del Giudice delle indagini preliminari e della ulteriore documentazione a disposizione della Giunta, per le parti che riguardano gli aspetti di competenza.
  Ricorda, in particolare, che l'onorevole Cosentino risulta iscritto nel registro degli indagati il 12 luglio 2010, per i reati di cui all'articolo 416 del codice penale, (associazione a delinquere) e all'articolo 2 della legge n. 17 del 1982 (associazione segrete).
  Risulta agli atti anche la richiesta di rinvio a giudizio della Procura, formulata in data 30 dicembre 2011 che riguarda invece il delitto di concorso in diffamazione a mezzo stampa aggravato dalla finalità di commettere un altro reato, ovvero il concorso nel delitto di tentata violenza privata, che si configura come ulteriore autonomo capo di imputazione.
  Nella richiesta della pubblica accusa, accolta dal GIP, si chiede quindi di utilizzare nel processo 92 conversazioni, avvenute tra il 24 settembre 2009 ed il 14 febbraio 2010, relative a comunicazioni di Cosentino con Lombardi e Martino, su utenze di questi ultimi.
  Al fine di descrivere sinteticamente la vicenda processuale che ha dato origine alla richiesta, richiama alcuni passaggi dell'ordinanza.
  «Assume il Pm che nella metà del mese di gennaio 2010 gli imputati avrebbero posto in essere una campagna denigratoria del candidato proposto dal centro-destra alla carica di Governatore della Regione Campania, ossia l'on. Stefano Caldoro, che si sarebbe rivelata quale progetto di diffusione di notizie diffamatorie per offuscarne l'immagine e colpirne le aspettative elettorali. L'opera di screditamento sarebbe stata programmata ed organizzata dagli imputati Carboni, Martino e Lombardi con il contributo fattivo dell'on. Cosentino e di Ernesto Sica al quale sarebbe stata anche prospettata la possibilità di una sua candidatura».
  L'ordinanza riferisce di incontri «preceduti da contatti che, secondo il Pm, erano finalizzati proprio a concordare le operazioni di formazione e di consegna dei dossier da girare a Verdini».
  In un altro passaggio si richiamano alcune comunicazioni intercettate che «indicherebbero, secondo l'accusa, che il Sica ebbe ad occuparsi della predisposizione dei dossier sull'on. Caldoro e dell'operazione di lancio della campagna mediatica su internet, dietro incarico di Martino e dell'on. Cosentino».
  Si citano, inoltre, alcuni accadimenti avvenuti il 9, il 10 e il 12 febbraio.
  «Il 9 febbraio, in effetti, sul blog www.campaniaelezioni.altervista.org veniva pubblicato un articolo, dal titolo “Un Marrazzo in pectore: le “passioni” strane di Caldoro” che trova rispondenza nell'oggetto di alcune conversazioni dei giorni precedenti; in particolare, nell'articolo si fa riferimento all'Hotel Miravalle e all'Hotel Excelsior, citati nel corso del colloquio del 28.1.2010 tra SICA e MARTINO; mentre il Miravalle è menzionato nel corso di una conversazione fra l'on. COSENTINO e MARTINO del 18.1.2010: “Miravalle (...) si, questo sta a via degli Astroni, cioè quando alla rotonda di Agnano sali sopra nella (inc) anno dovrebbe essere tra il 1999 ed il 2000 (...) sarebbero o quelli di Traiano o quelli di Napoli non si capisce bene insomma (...) roba di Carabinieri”. Il giorno successivo, 10 febbraio 2010, sullo stesso blog compariva altro articolo diffamatorio, dal titolo “Pentito di camorra accusa: nel ’99 stringemmo patto con Caldoro” [...]. Risulta che il 12 febbraio 2010 l'on. Caldoro aveva presentato querela per diffamazione e che, già a partire dal giorno precedente, il blog contenente gli articoli diffamatori non era più accessibile». Pag. 11
  Scrive sempre il Giudice delle indagini preliminari: «A prescindere da ogni valutazione di merito circa la fondatezza delle accuse, secondo la ricostruzione della vicenda come sintetizzata nel capo d'imputazione, con tale condotta gli imputati avrebbero operato per favorire la candidatura alla carica di Presidente della Regione Campania di persona ritenuta a loro favorevole; obiettivo in sé non illecito, ma che – secondo il Pm – sarebbe stato perseguito con mezzi illegali, consistiti prima nell'interferenza sulla Corte di Cassazione operata dal LOMBARDI sfruttando la conoscenza con il presidente CARBONE, finalizzata ad ottenere una decisione sollecita e favorevole sul ricorso proposto dall'on. COSENTINO contro l'ordinanza cautelare emessa a suo carico; quindi – sempre secondo l'accusa (v. anche richiesta di adozione di titolo cautelare nei confronti degli imputati CARBONI, LOMBARDI e MARTINO, sopra già richiamata ed allegata), attraverso un piano diffamatorio che mirava a costringere i dirigenti del partito, con la minaccia di uno scandalo pubblico, a rinunciare alla candidatura dell'on. CALDORO in favore di altro candidato “gradito” al gruppo».
  Con specifico riferimento agli elementi probatori contenuti nelle conversazioni di cui si richiede l'utilizzo processuale, l'ordinanza cita, in particolare, i colloqui del 18, 20, 22 e 27 gennaio 2010, nonché un SMS ed una conversazione nei giorni 8 e 9 febbraio 2010.
  Ritiene utile porre all'attenzione della Giunta la valutazione effettuata in sede giudiziaria sulla natura «casuale» delle intercettazioni indirette e sulla loro rilevanza e necessità processuale.
  Segnala, in particolare, che il 26 luglio 2012, con apposita ordinanza allegata alla richiesta in esame, l'Autorità giudiziaria procedente ha disposto il rigetto delle eccezioni difensive concernenti la «inutilizzabilità» delle intercettazioni sollevate nelle udienze camerali del 3 e 4 luglio 2012, i cui verbali – è opportuno sottolinearlo fin d'ora – non risultano nell'elenco degli atti trasmessi a questa Giunta.
  Prima ancora, sempre con riferimento alle vicende processuali in oggetto, con sentenza del 9 settembre 2010 la Corte di cassazione annullava l'ordinanza del Giudice del riesame del 15 luglio 2010 per omessa valutazione e apprezzamento delle circostanze di fatto indicate nella memoria depositata dalla difesa di Carboni, con le quali veniva posto il problema della natura «casuale» o «indiretta» delle intercettazioni. Nell'annullare con rinvio, la Corte evidenziava, in particolare, la necessità di una puntuale verifica della natura delle conversazioni che coinvolgevano i parlamentari, che tenesse conto degli «specifici dati processuali segnalati» nella memoria difensiva e «delle emergenze investigative fondanti i diversi decreti di proroga delle attività di intercettazione».
  Il 2 novembre 2010 il Giudice del riesame riconosceva la natura casuale delle intercettazioni, ritenendole pienamente utilizzabili, con le seguenti motivazioni: «a carico di alcuni parlamentari “casualmente” intercettati sono emersi, nel corso delle indagini e delle attività di intercettazione, indizi di reità, ma questo è avvenuto nel caso di Cosentino, iscritto nel registro degli indagati in data 12 luglio 2010 per il reato associativo ascritto ai ricorrenti, solo successivamente alle ultime conversazioni alle quali il parlamentare ha partecipato [...] Al momento in cui sono stati emessi i decreti di autorizzazione e proroga delle intercettazioni difettava qualunque elemento per ritenere che il fine di tali intercettazioni fosse quello di acquisire elementi indiziari a carico» dell'onorevole Cosentino.
  La citata ordinanza del 26 luglio 2012 richiama le eccezioni delle difese, sollevate nuovamente nel corso del giudizio che ha originato la richiesta in esame, volte a denunciare che le operazioni hanno avuto ad oggetto le conversazioni dei parlamentari non per mera casualità e che, pertanto, sono radicalmente inutilizzabili.
  In particolare, per quanto riguarda la posizione dell'onorevole Cosentino, erano state avanzate due specifiche eccezioni: «sin dal 16 settembre 2009 era noto il ruolo attivo svolto dagli onorevoli Verdini Pag. 12e Cosentino in vista della designazione di quest'ultimo quale presidente della Regione Campania, fortemente voluta, secondo l'assunto accusatorio, dagli indagati per favorire gli interessi imprenditoriali di Martino»; «le conversazioni intercettate sulle utenze in uso a Carboni, Lombardi e Martino (all'epoca indagati) in cui figurano i parlamentari, dai toni amichevoli e confidenziali, «sono numerose, protratte nel tempo e attinenti sin dal principio ai reati in contestazione e per i quali oggi anche tali parlamentari risultano indagati (imputati)».
  Fondando il ragionamento sulle posizioni espresse dalla Corte Costituzionale in ordine all'operatività del regime dell'autorizzazione preventiva stabilito dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, la citata ordinanza ribadisce la natura occasionale delle intercettazioni. In estrema sintesi, essa afferma il principio secondo cui il giudizio deve partire da una ricostruzione dei fatti basata su elementi e dati di conoscenza noti ex ante, ovvero al momento della prima autorizzazione allo svolgimento delle intercettazioni e di ciascun decreto che ne proroga i termini.
  Assume il GIP che le intercettazioni indirette – con specifico riferimento alle conversazioni dell'onorevole Cosentino – sono casuali in quanto al momento dell'emissione dei decreti autorizzativi (per utenze nella disponibilità di terze persone) risultava semplicemente che Cosentino fosse interessato alla sua vicenda processuale in Cassazione, nonché alla candidatura alla presidenza della Regione Campania: «sulla vicenda ... l'organo investigativo si sofferma solo nel momento in cui si comincia a delineare l'ipotesi di reato associativo e soprattutto dopo che, a partire dal dicembre del 2009, emergono i contatti tra Lombardi e il primo presidente della Cassazione relativi al ricorso presentato nell'interesse dell'on. Cosentino [...] e soltanto dopo l'esame delle trascrizioni delle conversazioni del parlamentare di cui all'informativa del 18 giugno 2010, si lascia ipotizzare un ruolo del parlamentare nella vicenda diffamatoria [...]».
  Il GIP precisa come l'organo inquirente abbia proceduto a regolare iscrizione nell'apposito registro degli indagati tempestivamente, ovvero solo quando dagli elementi di fatto e dai dati riferiti nelle informative, alla stregua del tenore dei colloqui, si sono venuti delineando indizi di reità nei confronti dell'onorevole Cosentino casualmente intercettato.
  Ciò avviene, in particolare, il 12 luglio 2010, in conseguenza dei contenuti dell'informativa del 18 giugno 2010, mentre le conversazioni intercettate risalgono invece ad alcuni mesi prima: tra il settembre 2009 ed il febbraio del 2010.
  Il relatore evidenzia, infine, che l'ordinanza di trasmissione degli atti alla Camera espone le motivazioni che supportano il giudizio dell'Autorità procedente sulla rilevanza e necessità di utilizzo processuale delle conversazioni captate, precisando anche che il loro utilizzo in giudizio possa essere astrattamente utile al pieno esercizio del diritto di difesa.
  Conclusivamente, non può sottrarsi dal notare come gli esiti dell'attività captativa siano, nel caso concreto, utilizzabili a supporto di un capo d'imputazione – si riferisce in particolare al reato di diffamazione – che sarebbe estraneo all'area delle fattispecie penali per le quali si può attivare questo particolare strumento di indagine.

  Franco VAZIO (PD) evidenzia come la relazione abbia fatto emergere l'esigenza di affrontare questioni complesse che richiedono indubbiamente tempi congrui di approfondimento. A suo giudizio, ciò deve comunque avvenire in un dibattito concentrato da svolgere in tempi serrati.
  Quanto alla notazione conclusiva del relatore, rileva che le intercettazioni sono state consentite in ragione dell'originaria formulazione della notizia di reato ascritta all'onorevole Cosentino, ovvero l'associazione a delinquere. Tale reato, peraltro, costituisce il principale capo d'imputazione per gli altri soggetti coinvolti nel procedimento, nei cui confronti gli esiti dell'attività captativa saranno sicuramente utilizzabili. Il fatto che lo possano essere Pag. 13anche per l'onorevole Cosentino, nonostante la richiesta di rinvio a giudizio nei suoi confronti sia formulata con riferimento ad altri capi d'imputazione, costituisce indubbiamente una delle peculiarità tipiche del nostro sistema penale.

  Paola CARINELLI (M5S), condividendo l'esigenza di effettuare ogni utile approfondimento, chiede alla presidenza di assicurare adeguati spazi di dibattito nelle sedute dedicate a tale argomento.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, rileva come il complesso degli elementi forniti dal relatore rende evidente l'esigenza, nei tempi che saranno necessari, di maturare un giudizio su ciascuno di essi fondato su ragioni tecnico-giuridiche, oltre che su valutazioni politiche, dato il carattere parlamentare dell'organo.
  Quanto all'organizzazione del dibattito, si riserva di assumere l'iniziativa di invitare le Commissioni di cui fanno parte il maggior numero di membri della Giunta a programmare i propri lavori in modo da lasciare spazio all'attività di quest'organo per l'intero orario pomeridiano del prossimo mercoledì. Ritiene che, ove ciò sia condiviso dai colleghi della Giunta e dai presidenti delle Commissioni interessate, si potrebbe persino adottare una modalità di organizzazione dei lavori tale da consentire di replicare il medesimo schema almeno con cadenza mensile. Resta fermo che, proprio per la delicatezza e l'importanza delle questioni affrontate in questa sede, quand'anche vi siano sovrapposizioni dei lavori degli organi parlamentari, è rimesso alla sensibilità di ciascuno valutare l'opportunità di partecipare comunque ai lavori della Giunta.

  Matteo BRAGANTINI (LNA) deve, tuttavia, far presente l'opportunità di evitare che la Giunta e le Commissioni si convochino nei medesimi orari, soprattutto per non recare pregiudizio ai Gruppi di minore consistenza per i quali è evidentemente più difficile attivare il meccanismo delle sostituzioni.

  Ignazio LA RUSSA, presidente, nel ricordare che è già stato trasmesso l'invito all'onorevole Cosentino ad esercitare la facoltà di fornire alla Giunta i chiarimenti che ritenga opportuni, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.25.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI