CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 16 ottobre 2013
104.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 26 NOVEMBRE 2013

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INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 16 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 631 Ferranti e C. 980 Gozi, recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali.
(Deliberazione).

  Donatella FERRANTI, presidente, sulla base di quanto convenuto dall'ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 10 ottobre scorso, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva, ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del Regolamento, in relazione alle proposte di legge C. 631 Ferranti e C. 980 Gozi, recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali.
  Nel corso dell'indagine conoscitiva, la Commissione potrà procederà alle audizioni di docenti universitari esperti delle materie oggetto delle proposte di legge abbinate, di rappresentanti dell'avvocatura e della magistratura.

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  La Commissione approva la proposta del presidente.

  La seduta termina alle 14.15.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 16 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva in merito all'esame delle proposte di legge C. 631 Ferranti e C. 980 Gozi, recanti modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali.
Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati e dell'Unione delle camere penali italiane.

(Svolgimento e rinvio).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata oltre che attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, anche mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la diretta sulla web-tv della camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

  Svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione Rodolfo Maria SABELLI, Presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Valerio SPIGARELLI, Presidente dell'Unione delle Camere penali italiane, e Matteo PINNA, rappresentante dell'Unione delle Camere penali italiane.

  Donatella FERRANTI, presidente, ringrazia gli auditi e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 15.05.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 16 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 15.05.

Conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.
C. 1682 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e XI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Antonio MAROTTA (PdL), relatore, illustra le disposizioni del provvedimento che rientrano negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia.
  Osserva, quindi, che l'articolo 1, al comma 1, reca disposizioni in tema di posizioni di sovrannumero negli organici delle pubbliche amministrazioni e conseguente gestione delle eccedenze, mentre il successivo comma 2, di competenza della Commissione, esclude gli ordini e collegi professionali dalla disciplina sulla riduzione delle dotazioni organiche nella pubblica amministrazione (dettata dall'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 95 del 2012). Ai fini delle assunzioni resta tuttavia fermo, per i predetti enti, l'obbligo di adeguare le proprie politiche ai princìpi di contenimento e razionalizzazione della spesa.
  L'articolo 3, comma 1, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 165 del 2001 in materia di trasferimento unilaterale del personale «eccedentario», consente alle amministrazioni pubbliche che presentano posizioni soprannumerarie o di eccedenza, il passaggio diretto, a domanda, sino al 31 dicembre 2015, del proprio personale (dirigenziale e non dirigenziale) presso il Ministero della giustizia, al fine di ricoprire i posti vacanti del personale amministrativo degli uffici giudiziari.Pag. 40
  L'inquadramento viene effettuato nella qualifica corrispondente. Il passaggio avviene mediante cessione del contratto di lavoro e previa selezione secondo criteri fissati in un bando dal Ministero della giustizia. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
  L'articolo 4, comma 15 – in analogia a quanto già disposto per i concorsi da dirigente nelle amministrazioni pubbliche – introduce anche per la partecipazione ai concorsi per l'accesso in magistratura l'obbligo di corrispondere un contributo tra i 10 e i 15 euro a titolo di diritto di segreteria (l'importo esatto è fissato dal bando) quale partecipazione alle spese della procedura concorsuale. Le entrate relative, in riferimento ai concorsi per l'accesso in magistratura ordinaria, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
  L'articolo 7, ai commi 1 e 2, integrano le disposizioni dell'articolo 16-ter del decreto-legge n. 8 del 1991 (L. conv. 82/1991), in materia di speciali misure in favore dei testimoni di giustizia.
  Viene aggiunta, segnatamente, al comma 1 dell'articolo 16-ter una lettera e-bis) che prevede il diritto di accesso del testimone ad un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalità possedute, fatte salve quelle che richiedono il possesso di specifici requisiti.
  Un emendamento approvato dal Senato ha precisato che il diritto all'assunzione spetta anche nel caso in cui il testimone di giustizia non sia più sottoposto al programma di protezione.
  È poi aggiunto un comma 2-bis che precisa le modalità dell'assunzione, provvedendo, in particolare, ad applicare ai testimoni di giustizia il diritto al collocamento con precedenza già previsto per le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (articolo 1, comma 2, legge n. 407 del 1998).
  Il comma 2 dell'articolo 7 in esame precisa che da tali assunzioni, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche delle amministrazioni interessate e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 7, al comma 8, corregge alcuni errori materiali nella recente disciplina in materia di credito di imposta per le assunzioni di lavoratori detenuti o internati o per lo svolgimento di attività formative nei loro confronti, disciplina posta dalla novella di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 1o luglio 2013, n. 78 (conv. legge 9 agosto 2013, n. 94), che ha modificato l'articolo 3 della legge 22 giugno 2000, n. 193 (cosiddetta legge Smuraglia).
  La riformulazione chiarisce che: i lavoratori in questione sono i soggetti «detenuti o internati» – anziché «detenuti e internati»; che il credito di imposta non riguarda esclusivamente le assunzioni di detenuti ammessi al lavoro all'esterno, bensì tutti i detenuti o internati.
  L'articolo 11, comma 14-bis, prevede che il personale del Corpo di Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato possa operare anche nell'ambito delle articolazioni periferiche della Direzione Investigativa Antimafia (DIA).
  Ricorda che attualmente, ai sensi del decreto legislativo n. 218 del 2012, l'impiego di tale personale è possibile solo nelle articolazioni centrali della DIA per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza nonché per l'attività di analisi sullo scambio delle informazioni di interesse all'interno delle strutture carcerarie e di quelle connesse al contrasto Pag. 41delle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di istituto.
  Il testo della norma ne esplicita la finalità facendo riferimento alla necessità di: razionalizzare l'impiego del personale del Corpo forestale ai fini del contenimento della spesa pubblica e rafforzare l'azione di contrasto svolta dal Corpo nel traffico illecito dei rifiuti.
  L'articolo 12, ai commi da 3 a 5-quinquies, detta disposizioni in materia di gestione commissariale di imprese di interesse strategico nazionale.
  Il comma 3 interviene in materia di poteri del commissario straordinario di cui al decreto-legge n. 61 del 2013 (conv. con modificazioni dalla legge n. 89 del 2013), relativo al commissariamento per motivi di tutela ambientale degli stabilimenti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale e applicato all'ILVA SPA.
  Si prevede, segnatamente, che il commissario straordinario è autorizzato a sciogliersi da eventuali contratti in corso di esecuzione alla data di avvio del commissariamento, qualora tali contratti siano incompatibili con la predisposizione e l'attuazione del piano ambientale e del piano industriale (previsti rispettivamente ai commi 5 e 6 dell'articolo 1 del citato decreto legge).
  La norma non si applica a talune categorie di contratto specificamente indicate (contratti di lavoro subordinato; contratti preliminari di compravendita di immobili che siano già stati trascritti e che siano destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa dell'acquirente; ai contratti relativi ai finanziamenti destinati ad uno specifico affare; contratti di locazione di immobili nei quali l'impresa commissariata è parte locatrice).
  Il comma 4 specifica che la disciplina della responsabilità per il commissario, il sub-commissario e gli esperti del comitato prevista dal comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013 (ove si prevede il possibile esonero della responsabilità per i possibili illeciti commessi in relazione all'attuazione dell'A.I.A. e delle altre norme di tutela ambientale e sanitaria) deve intendersi estesa anche ai soggetti da questi delegati, che seguano la predisposizione e l'attuazione: del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria; del piano industriale di conformazione delle attività produttive. L'estensione ai soggetti delegati della disciplina della responsabilità del commissario trova applicazione dalla data di nomina del commissario straordinario.
  Il comma 5 dispone la prededucibilità, ai sensi dell'articolo 182-quater del regio decreto n. 267 del 1942, dei finanziamenti a favore dell'impresa commissariata in qualsiasi forma effettuati, anche da parte di società controllanti o sottoposte a comune controllo, che siano funzionali alla predisposizione e all'attuazione del piano ambientale e del piano industriale.
  Il comma 5-bis aggiunge un comma 1-bis all'articolo 53 del decreto legislativo n. 231 del 2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche), prevedendo il possibile utilizzo di beni e altre disponibilità finanziarie oggetto di sequestro preventivo da parte dell'autorità giudiziaria, in modo da garantire la continuità della produzione e dell'attività di impresa e quindi di salvaguardare e tutelare i livelli occupazionali e i lavoratori.
  Lo stesso comma 1-bis, inoltre, prevede – in caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate – l'applicazione della disciplina sul commissariamento straordinario di cui al decreto-legge n. 61 del 2013 (convertito dalla legge n. 89 del 2013). La disposizione estende pertanto la disciplina già prevista per le società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale anche alle loro controllate.
  Il comma 5-ter specifica che al commissario straordinario è attribuito il potere di redigere e approvare il bilancio di Pag. 42esercizio e, laddove applicabile, il bilancio consolidato dell'impresa soggetta a commissariamento.
  Il comma 5-quater contiene una norma interpretativa con la quale si definisce la nozione di «beni d'impresa» (cui l'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, in legge 24 dicembre 2012, n. 231, ricollegava l'immissione nel possesso e l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento ed alla conseguente commercializzazione dei prodotti per un periodo di 36 mesi), ricomprendendovi anche le partecipazioni dirette e indirette in altre imprese, nonché i cespiti aziendali alle stesse facenti capo.
  Il comma 5-quinquies, introdotto nel corso dell'esame in Senato, contiene un'ulteriore norma interpretativa, con riguardo al rapporto tra i poteri del commissario straordinario e l'impresa commissariata, specificando che la titolarità delle linee di credito e dei finanziamenti resta in capo all'impresa commissariata ferma restando la legittimazione del commissario straordinario a gestire e disporre degli stessi.
  Formula, quindi, per i profili di competenza della Commissione Giustizia, una proposta di parere favorevole.

  Donatella FERRANTI, presidente, si sofferma sulla misura prevista dall'articolo 3, comma 1, auspicando che in tempi brevi possano essere ricoperti molti dei posti vacanti del personale amministrativo degli uffici giudiziari. Nessuno chiedendo di intervenire e tenuto conto della ristrettezza dei tempi a disposizione delle Commissioni di merito per concludere l'esame del provvedimento, pone in votazione la proposta di parere favorevole del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.20.

COMITATO DEI NOVE

  Mercoledì 16 ottobre 2013.

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.
Esame emendamenti C. 925 ed abb./A.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 15.20 alle 16.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Rapporto di performance per l'anno 2012 del Ministro della giustizia – Relazione annuale sullo stato della spesa.
Doc. CLXIV, n. 3.