CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 15 ottobre 2013
103.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 15 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Michele BORDO, presidente, avverte che il gruppo M5S, cui si sono uniti altri deputati della Commissione, ha chiesto che dell'odierna seduta in sede consultiva, e anche delle future sedute della XIV Commissione, sia data pubblicità anche attraverso la trasmissione mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Al riguardo, richiamando la prassi costantemente seguita, avverte che tale forma di pubblicità può essere disposta in relazione alle singole sedute, ove si registri il consenso unanime dei presenti.

  Rocco BUTTIGLIONE (SCpI) non condivide la richiesta avanzata dai colleghi, che valuta non funzionale rispetto al lavoro in sede consultiva e referente che si svolge in Commissione. Osserva come proprio le forze di opposizione traggano profitto dalla informalità delle discussioni che si svolgono in Commissione, riuscendo in molti casi ad ottenere risultati che, in una situazione di diretta televisiva, la maggioranza non sarebbe disposta a concedere.
  Dichiara quindi la propria astensione sulla proposta di attivazione del circuito chiuso.

  Vega COLONNESE (M5S) ringrazia i colleghi che hanno aderito alla richiesta avanzata dal suo gruppo, e sottolinea come la trasmissione diretta delle sedute della Commissione sul circuito chiuso potrebbe contribuire alla diffusione e alla conoscenza del lavoro che si svolge nelle aule parlamentari, spesso non percepito dai cittadini, soprattutto con riguardo alla XIV Commissione. Si tratta a suo avviso di un aiuto e non di un ostacolo ai lavori della Commissione, tanto più che nella maggior parte dei casi i pareri espressi hanno valenza politica e non sono volti ad assumere decisioni vincolanti.

  Michele BORDO, presidente, preso atto che non vi è l'unanimità dei consensi, avverte che non si procederà alla trasmissione della seduta odierna mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

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DL 101/2013: Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.
C. 1682 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e XI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Adriana GALGANO (SCpI), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame, che la XIV Commissione è chiamata ad esaminare ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Lavoro, è stato approvato dal Senato il 10 ottobre scorso. Il testo, originariamente composto da 13 articoli, risulta ora formulato in 18 articoli ed è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea della Camera già a partire dal prossimo lunedì 21 ottobre.
  Rileva preliminarmente che il decreto-legge si colloca nell'ambito degli obiettivi previsti dal programma di Governo volti a proseguire l'azione di revisione della spesa pubblica, in un'ottica di eliminazione degli sprechi e di migliore riallocazione delle risorse disponibili, da un lato per migliorare gli equilibri di finanza pubblica, dall'altro per favorire una maggiore efficienza delle pubbliche amministrazioni e potenziare l'efficacia della loro azione.
  In tal senso si possono richiamare le disposizioni recate dal provvedimento volte ad introdurre una più razionale programmazione del fabbisogno e gestione delle risorse umane presso le pubbliche amministrazioni, anche al fine di ottimizzare il limitato margine di assunzioni che la normativa vigente riconosce loro e per superare il ricorso improprio alle tipologie di lavoro flessibile, favorendo nel contempo il ricambio generazionale di cui il settore pubblico ha bisogno.
  Il decreto-legge interviene poi su ambiti dai quali si possono ricavare ulteriori risparmi di spesa quale quello dell'utilizzo delle autovetture di servizio e delle consulenze.
  Rinvia quindi al dossier predisposto dagli uffici per la descrizione analitica del contenuto degli articoli, soffermandosi nella relazione unicamente sugli aspetti di interesse della nostra Commissione.
  Di particolare rilievo è l'articolo 10, comma 1, che istituisce l'Agenzia per la coesione territoriale, sottoponendola alla vigilanza del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato. I successivi commi 2 e 3 suddividono le competenze in tema di politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e l'Agenzia. Il comma 4 disciplina lo statuto e gli organi dell'Agenzia. Il comma 5 disciplina termini e modalità del trasferimento di parte del personale del Dipartimento per le politiche di coesione del Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei ministri (50 unità) e all'Agenzia (200 unità), mentre i commi 6 e 7 intervengono in ordine alla copertura degli oneri. Il comma 8 trasferisce il Fondo per lo sviluppo e la coesione dallo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico a quello del Ministero dell'economia e delle finanze, mentre il comma 9 dispone sulla riorganizzazione del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici. Vengono infine indicate nei restanti commi dell'articolo le eventuali funzioni operative che possono essere svolte dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa (INVITALIA).
  Ricorda in proposito che l'assetto della politica regionale dell'Unione europea, in vista della scadenza dell'attuale periodo di programmazione 2007-2013, è oggetto di una profonda revisione nell'ambito della definizione del nuovo quadro finanziario dell'UE per il 2014-2020.
  Segnala, in particolare, la proposta di regolamento concernente regole comuni per il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione, il Fondo europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, e del Fondo europeo per la pesca (COM(2011)615), che introduce profonde modificazioni alla programmazione e gestione dei fondi. La Commissione propone che per ciascun programma operativo Pag. 181(o per gruppi di programmi operativi), lo Stato membro designi tra le autorità pubbliche o gli organismi pubblici nazionali, regionali o locali:
   una autorità di gestione (già prevista nella disciplina vigente);
   una autorità di certificazione (tale funzione, introdotta ex nova dalla proposta in esame, può tuttavia essere esercitata anche dall'autorità di gestione), incaricata di elaborare e trasmettere alla Commissione le domande di pagamento, preparare i bilanci annuali e certificarne la completezza, esattezza e veridicità;
   un'autorità di audit, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione, che garantisce lo svolgimento di attività di audit sui sistemi di gestione e controllo, utilizzando un campione adeguato di interventi e sui bilanci annuali.

  Per quanto concerne l’iter della proposta, benché sia stato ormai raggiunto l'accordo sugli stanziamenti complessivi della politica di coesione per il periodo 20142020 (325,14 miliardi di euro, con una riduzione di circa l'8 per cento rispetto al periodo 2007-2013), il negoziato sulla proposta di regolamento in oggetto è tuttora in corso, dal momento che il Parlamento europeo non intende accettare la proposta della Commissione (sostenuta dal Consiglio dell'UE) in base alla quale l'erogazione dei fondi strutturali sarebbe subordinata al rispetto dei parametri macroeconomici e di finanza pubblica previsti nell'ambito delle governance economica dell'UE.
  Qualora vengano sciolti gli ultimi nodi negoziali, il Parlamento europeo dovrebbe approvare la proposta nella sessione del 21-24 ottobre 2013.
  L'articolo 11, commi da 1 a 13, modifica la disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), circoscrivendo la platea dei soggetti obbligati ad aderire al sistema e fissando le norme per la specificazione dei soggetti e l'individuazione di ulteriori categorie cui applicare il sistema medesimo (comma 1). L'articolo fissa, inoltre, i nuovi termini per l'operatività del SISTRI (commi 2-5), detta norme per l'applicazione delle sanzioni per le violazioni connesse al sistema (commi 3-bis e 11), nonché per la semplificazione del sistema medesimo (commi 7-8), i rapporti con la società concessionaria del sistema (commi 9-10) e l'istituzione di un tavolo tecnico di monitoraggio (comma 13).
  Segnala sul tema che nel luglio 2013 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento (COM(2013)516) che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006, relativo alle spedizioni di rifiuti. La proposta, che fissa le norme per le spedizioni di rifiuti sia all'interno dell'UE sia tra l'UE e paesi terzi, allo scopo di tutelare l'ambiente, è volta a combattere il fenomeno delle esportazioni illegali dei rifiuti attraverso l'inasprimento delle disposizioni relative alle ispezione e al controllo.
  Richiama quindi l'attenzione dei colleghi sull'articolo 12, modificato nel corso dell'esame al Senato.
  I commi 1 e 2 dettano disposizioni relative alla costruzione di discariche per rifiuti nel perimetro dell'impianto dell'Ilva di Taranto. La finalità delle norme è quella di garantire l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 61/2013. Il perseguimento di tale finalità – secondo quanto specificato dalla disposizione – è necessario per «assicurare il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata allo stabilimento ILVA di Taranto, in considerazione dell'urgente necessità di provvedere e di evitare ulteriori ritardi».
  I commi da 3 a 5-quinquies dettano disposizioni in materia di gestione commissariale delle imprese di interesse strategico nazionale. In particolare, il comma 5-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, aggiunge un comma 1-bis all'articolo 53 del D.Lgs 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche), prevedendo il possibile utilizzo di beni e altre disponibilità finanziarie oggetto di sequestro preventivo da parte dell'autorità Pag. 182giudiziaria, in modo da garantire la continuità della produzione e dell'attività di impresa e quindi di salvaguardare e tutelare i livelli occupazionali e i lavoratori. La disposizione, pur di carattere generale, mira nell'immediato ad intervenire sulla situazione dell'ILVA di Taranto dopo il sequestro che il GIP di Taranto, nell'ambito dell'inchiesta sul disastro ambientale della stessa Ilva, ha disposto ai primi di settembre su Riva Acciaio. Il comma 1-bis stabilisce, infatti, che il custode amministratore giudiziario consente l'uso, da parte degli organi societari, dei beni sequestrati ai fini della confisca per equivalente (aventi ad oggetto società, aziende ovvero beni, ivi compresi i titoli, nonché quote azionarie o liquidità anche se in deposito) «esclusivamente al fine di garantire la continuità e lo sviluppo aziendali, esercitando i poteri di vigilanza e riferendone all'autorità giudiziaria. In caso di violazione della finalità – si precisa ancora – l'autorità giudiziaria adotta i provvedimenti conseguenti e può nominare un amministratore nell'esercizio dei poteri di azionista». Lo stesso comma 1-bis, inoltre, prevede – in caso di sequestro in danno di società che gestiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale e di loro controllate – l'applicazione della disciplina sul commissariamento straordinario di cui al decreto-legge n. 61 del 2013 (convertito dalla legge n. 89 del 2013).
  I commi 6 e 7, infine, riguardano specificamente la disciplina normativa e gli aspetti finanziari dello smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'Ilva di Taranto. Il comma 6 prevede l'emanazione, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento, di un apposito decreto del Ministero dell'ambiente con cui siano individuate le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'ILVA di Taranto.
  Ai sensi del medesimo comma, l'emanazione deve avvenire su proposta del sub-commissario, in coerenza con le prescrizioni dell'AIA e sentite la regione Puglia e l'ARPA della regione Puglia. Viene altresì previsto il parere del Ministro dell'economia e delle finanze in merito alle misure di compensazione ambientale per i comuni interessati. Il comma 7 dispone che gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 6 siano totalmente a carico dell'ILVA e senza alcun onere a carico della finanza pubblica.
  Ricorda in proposito che la Commissione europea ha avviato il 26 settembre 2013 una procedura di infrazione (n. 2177/2013) nei confronti dell'Italia per il mancato rispetto della normativa europea sia in materia di emissioni industriali sia di responsabilità ambientale. La risposta delle Autorità italiane dovrà pervenire entro il 26 novembre 2013.
  In particolare, ad avviso della Commissione lo stabilimento siderurgico di Taranto è gestito in violazione dell'articolo 14, lettera a), della direttiva 96/61/CE (Integrated Pollution Prevention and Control – IPCC), a norma del quale gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il gestore rispetti, nel proprio impianto, le condizioni dell'autorizzazione. Infatti, numerose sono le violazione delle prescrizioni previste dall'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata a ottobre 2012, soprattutto in materia di controllo di emissioni di polveri e di emissioni di particolato dagli altoforni nonché di adeguamento delle strutture per il trasporto dei materiali. A fronte di tale situazione, il comportamento dell'Italia, ad avviso della Commissione, è in violazione anche dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva IPCC, a norma del quale gli Stati membri devono garantire che gli impianti siano gestiti in modo da evitare fenomeni di inquinamento significativo. Infatti, pur essendo a conoscenza delle violazioni (come dimostra l'ampia documentazione in materia), l'Italia non ha adottato le misure necessarie a garantire che il funzionamento dello stabilimento ILVA avvenisse nei limiti prescritti dalla AIA.
  Infine, la Commissione ritiene che l'Italia abbia violato anche l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva sulla responsabilità ambientale (2004/35/CE). In base a tali norme, infatti, l'operatore responsabile del danno ambientale Pag. 183deve adottare le necessarie misure di riparazione o, quanto meno, sostenere i relativi costi (principio «chi inquina paga»). Secondo la Commissione, non risulta che le autorità italiane abbiano preso provvedimenti in tale senso, dal momento che lo stabilimento ILVA di Taranto continua a inquinare, funzionando in violazione della direttiva IPCC e del'AIA.
  Coglie l'occasione per richiamare l'importanza del Comunicazione della Commissione europea che reca il Piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile (COM(2013)407) – il cui esame auspica possa essere avviato dalla X Commissione e, per il parere, dalla XIV Commissione – che prevede aiuti per la tutela ambientale e che potrebbe risultare di particolare interesse proprio per l'Ilva di Taranto.

  Vega COLONNESE (M5S) chiede chiarimenti in ordine ai tempi di esame del provvedimento.

  Michele BORDO, presidente, ricorda che l'esame in Assemblea avrà inizio a partire dal prossimo lunedì 21 ottobre e che la XIV Commissione dovrà quindi esprimersi entro la settimana corrente.

  Emanuele PRATAVIERA (LNA) sottolinea l'importanza del provvedimento, con specifico riferimento ai contenuti dell'articolo 10, che merita adeguato approfondimento.

  Michele BORDO, presidente, avverte che l'esame in Commissione proseguirà nella giornata di domani e si concluderà in una seduta da convocare nella mattina di giovedì 17, prima dell'inizio dei lavori antimeridiani dell'Assemblea.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.