CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 8 ottobre 2013
98.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 35

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 8 ottobre 2013.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 8 ottobre 2013. — Presidenza del vicepresidente Roberta AGOSTINI. – Interviene il viceministro dell'interno Filippo Bubbico.

  La seduta comincia alle 14.15.

  Roberta AGOSTINI, presidente, comunica che è stata avanzata la richiesta che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013.
Doc. LVII, n. 1-bis.
(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, relatore, ricorda che l'articolo 10-bis della legge di contabilità (n. 196 del 2009) prevede che la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza contenga l'eventuale aggiornamento delle previsioni macro-economiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il periodo di riferimento, Pag. 36nonché le eventuali modifiche e integrazioni al DEF conseguenti alle raccomandazioni del Consiglio europeo relative al Programma di stabilità e al Piano nazionale delle riforme (PNR). La Nota reca inoltre l'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici individuati dal DEF, al fine di prevedere una loro diversa ripartizione tra lo Stato e le amministrazioni territoriali ovvero di recepire le indicazioni contenute nelle raccomandazioni eventualmente formulate dalla Commissione europea; l'obiettivo di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale; il contenuto del Patto di stabilità interno e le sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto del Patto medesimo, nonché il contenuto del Patto di convergenza, e le misure volte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge n. 42 del 2009 di attuazione del federalismo fiscale. La Nota prevede inoltre l'indicazione di eventuali disegni di legge collegati.
  Alla Nota di aggiornamento del DEF sono allegate, sulla base del suddetto articolo 10-bis della legge di contabilità, le relazioni programmatiche sulle spese di investimento per ciascuna missione di spesa del bilancio dello Stato e le relazioni sullo stato di attuazione delle relative leggi pluriennali.
  Alla Nota 2013 in esame risulta, inoltre, allegata, in attuazione dell'articolo 2, comma 36, del decreto-legge n. 138 del 2011, il Rapporto concernente i risultati conseguiti in materia di contrasto all'evasione fiscale. Inoltre, secondo quanto previsto dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, la Nota in esame incorpora la Relazione sullo stato di attuazione dei pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni, contenente gli elementi informativi relativi allo stato dei pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche e alla ricognizione dello stock dei debiti ancora in essere, nonché alle iniziative da intraprendere al fine di completare il pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni maturati alla data del 31 dicembre 2012.
  Il Governo ha altresì presentato l'aggiornamento del Programma delle infrastrutture strategiche previsto dalla legge obiettivo – già presentato in allegato al Documento di economia e finanze di aprile 2013, come previsto dall'articolo 10 della legge di contabilità nazionale – predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  Per quanto concerne l'indicazione dei disegni di legge collegati, nella Nota è data indicazione dei disegni di legge che, a completamento della manovra di bilancio 2014-2016, il Governo considera collegati alla decisione di bilancio.
  Passando brevemente ai contenuti della Nota in esame, per quanto concerne l'Italia, pur rilevando i primi segnali di una progressiva stabilizzazione del ciclo economico, il quadro macroeconomico evidenzia un peggioramento delle stime di crescita dell'economia italiana per l'anno in corso e per l'anno 2014 rispetto alle previsioni formulate nel DEF di aprile 2013.
  Soltanto a partire dal 2015 la Nota evidenzia una crescita dell'economia italiana superiore alle previsioni del DEF, che dovrebbe attestarsi, in media, all'1,8 per cento negli anni 2015-2017. Il peggioramento delle stime di crescita è da porre in relazione alla fase recessiva che ha interessato l'economia italiana e che ha raggiunto la sua maggiore intensità nella parte finale del 2012. Nella Nota, il Governo ipotizza una stabilizzazione del prodotto interno lordo nel terzo trimestre, dopo otto trimestri consecutivi di contrazione. Nel quarto trimestre, si prevede infatti che il PIL possa finalmente tornare a segnare un aumento, seppure moderato.
  Pertanto, dopo la fase recessiva di questi ultimi anni, che ha comportato, per l'Italia, la perdita di oltre 8 punti percentuali di PIL, l'economia italiana, secondo la Nota, sembra pertanto avviata verso una ripresa, anche sulla base dei segnali favorevoli relativi al livello della produzione industriale, agli ordinativi e agli indicatori di fiducia, in particolare, delle famiglie, che prefigurano un miglioramento della domanda interna nei prossimi trimestri.Pag. 37
  Quanto al triennio 2015-2017, la Nota evidenzia un rafforzamento progressivo della dinamica del PIL. L'attività economica è prevista crescere a ritmi sostenuti, attestandosi su livelli medi intorno all'1,8 per cento (1,7 per cento nel 2015, 1,8 per cento nel 2016 e 1,9 per cento nel 2017), beneficiando, secondo il Governo, sia del miglioramento della domanda mondiale che degli effetti positivi determinati delle riforme introdotte nelle ultime due legislature.
  Sul punto viene precisato che la revisione verso l'alto delle previsioni di medio termine è stata effettuata sulla base di una attenta valutazione degli effetti delle riforme introdotte sino ad ora.
  La Nota di aggiornamento al DEF, in aggiunta ai contenuti usuali, fornisce una breve sintesi delle azioni già avviate o da avviare in futuro in risposta alle Raccomandazioni rivolte all'Italia il 9 luglio scorso dal Consiglio UE nell'ambito della procedura del Semestre europeo, a seguito delle valutazioni della Commissione europea sul Programma nazionale di riforma 2013 e sul Programma di stabilità 2012-2017 presentati dall'Italia.
  Per ogni Raccomandazione la Nota dà conto degli interventi già posti in essere dal Governo e delle indicazioni programmatiche sulle azioni di riforma previste nei diversi settori. Il Governo presenta, quindi, un quadro di aggiornamento delle iniziative adottate per corrispondere a tali Raccomandazioni ed espone, altresì, nella Nota lo stato di attuazione delle riforme intraprese nei diversi settori.
  Per quanto di competenza della I Commissione, rileva la Raccomandazione 2, in tema di efficienza e qualità della pubblica amministrazione, la quale indica la necessità di dare attuazione alle riforme in itinere in tempi rapidi. A tale proposito il Governo evidenzia gli interventi per la semplificazione della governance dell'Agenda digitale (il riferimento è al decreto-legge n. 69 del 2013) e per la ridefinizione dei compiti della cabina di regia che, presieduta dal Presidente del Consiglio o da un suo delegato, dovrà presentare al Parlamento un quadro complessivo delle norme vigenti, dei programmi avviati e del loro stato di avanzamento.
  Sul punto occorre notare che l'articolo 13 del citato decreto-legge ha introdotto ulteriori strutture nell'ambito della governance, prevedendo l'istituzione anche di un Tavolo permanente di esperti, di un Commissario del Governo e di una struttura di missione per l'attuazione dell'agenda digitale. Poiché la previsione di tale maggiore complessità strutturale è accompagnata dalla disposizione che obbliga a provvedervi con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, appare opportuna una verifica in ordine all'efficacia ed efficienza del nuovo assetto.
  Sempre con riferimento all'attuazione della Raccomandazione 2, il Governo ricorda l'adozione del nuovo Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e di ulteriori misure di digitalizzazione amministrativa. Com’è noto il Codice prevede molti provvedimenti attuativi ancora da emanare e la stessa nota, nel capitolo V (»un aggiornamento sulle riforme», V.5) constata l'esigenza di portare a termine con sollecitudine l'iter attuativo. Le modifiche più recenti sono contenute nel decreto-legge n. 69 del 2013, come modificato in sede di conversione dalla legge n. 98 del 2013, ma anche esse richiedono provvedimenti attuativi, come quelle che istituiscono: il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (articolo 17-ter). Esemplificativa dell'ampiezza dei tempi di attuazione delle disposizioni in materia di digitalizzazione appare la vicenda del fascicolo sanitario elettronico (FSE), introdotto dal decreto-legge n. 179 del 2012, del quale l'articolo 17 del decreto-legge n. 69 del 2013 ha modificato poi la disciplina, prevedendone la realizzazione entro il 31 dicembre 2015 e fissando entro il 30 giugno 2014 il termine di presentazione all'Agenzia per l'Italia digitale e al Ministero della salute, da parte delle regioni e delle province autonome, del progetto di realizzazione.Pag. 38
  Inoltre, rispetto a quanto afferma la Nota, con riferimento al CAD, come modificato dalla legge di conversione del decreto-legge n. 69 del 2013, riguardo all'abolizione dell'uso del fax nelle comunicazioni tra pubblica amministrazione e le aziende, va ricordato che l'articolo 47 del CAD stabilisce attualmente obblighi solo nei rapporti tra pubbliche amministrazioni, e non tra queste e soggetti privati (le comunicazioni di documenti tra le pubbliche amministrazioni avvengono mediante l'utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa).
  Il Governo ricorda altresì la presentazione del disegno di legge di semplificazione al cui interno è prevista la digitalizzazione delle procedure del Pubblico registro Automobilistico.
  Nella parte relativa all'analisi settoriale la Nota di aggiornamento definisce fondamentale l'apporto che potrà venire dalla piena attuazione dell'Agenda Digitale ed evidenzia che la mancata adozione dei provvedimenti legati all'Agenda Digitale comporterebbe costi molto alti che il Paese non può permettersi in termini di modernizzazione di settori vitali come la pubblica amministrazione e la scuola. A tale proposito, giova ricordare che non risulta essere stato ancora adottato lo Statuto dell'Agenzia per l'Italia Digitale.
  La Raccomandazione 1 riguarda poi il contenimento del disavanzo, l'aggiustamento strutturale, la realizzazione avanzi primari, il miglioramento della spesa pubblica.
  Per il settore istituzionale la Nota collega alle raccomandazioni in titolo le disposizioni adottate dal Governo in primo luogo per il contenimento delle spese relative all'esercizio dell'attività politica: tali disposizioni riguardano il divieto di cumulo, stabilito dall'articolo 3 del decreto-legge n. 54 del 2013, per i parlamentari che assumono funzioni di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro o Sottosegretario di Stato, del relativo trattamento stipendiale con l'indennità parlamentare o con il trattamento economico in godimento per il quale abbiano eventualmente optato, in quanto dipendenti pubblici. Analogo divieto di cumulo è previsto per i membri dell'esecutivo non parlamentari per l'indennità pari a quella spettante ai membri del Parlamento. All'esito della conversione, la minore spesa annua risulta pari, complessivamente, a euro 4.253.192 annui, al lordo degli oneri riflessi, considerando stipendio e indennità integrativa speciale, che non saranno percepiti per effetto del divieto di cumulo. Per il 2013, ipotizzando la decorrenza del divieto per i membri del Governo non parlamentari da luglio e per gli altri da giugno, la minore spesa ammonta a euro 2.299.365,00. Gli effetti complessivi in termini di indebitamento netto delle disposizioni come convertite sono pari a euro 1.149.682,00 per il 2013 ed euro 2.126.596 a regime.
  Per quanto riguarda la pubblica amministrazione, le disposizioni cui si fa riferimento sono contenute nel decreto-legge n. 101 del 2013, del quale è in corso la conversione. L'articolo 1 del decreto riguarda le auto blu, i buoni taxi e le consulenze, mentre l'articolo 3 tratta della mobilità del personale. La relazione tecnica afferma che le disposizioni dell'articolo 1 perseguono risparmi di spesa già iniziati con precedenti provvedimenti e i minori oneri da esse derivanti saranno stimabili solo a consuntivo; per l'articolo 3 non vi è alcuna stima di risparmi perché si rileva che i dipendenti pubblici per i quali si attuerebbe la mobilità sono già in servizio.
  Viene infine richiamata la prevista abolizione del finanziamento pubblico dei partiti, che è oggetto di un disegno di legge tuttora all'esame della Camera (C. 1154). Il finanziamento attualmente previsto è pari a 91 milioni di euro (articolo 1 della legge n. 96 del 2012). Per effetto delle previsioni dell'articolo 14 del disegno di legge, le risorse residue iscritte nel fondo per il finanziamento dei partiti sono pari a 54,6 milioni per il 2014, 45,5 milioni per il 2015, 36,4 milioni per il 2016. Parallelamente i risparmi ammontano a 36,4 milioni per il 2014, 45,5 milioni per il 2015, 54,6 milioni per il 2016 e 91 milioni a decorrere dal 2017.Pag. 39
  Infine, la Nota ricollega alla Raccomandazione 1 l'abolizione delle province ricordando che, a questo scopo, il governo ha presentato un disegno di legge costituzionale (C. 1543), che peraltro non ha relazione tecnica, il cui esame parlamentare non è ancora iniziato. La Nota menziona anche (a pag. 20) un «decreto-legge» di riordino delle funzioni delle province; tuttavia il Governo non ha adottato nessun decreto-legge su questa materia ed quindi è probabile che si tratti di un refuso e che la Nota intenda fare riferimento al disegno di legge C. 1542, che reca «una nuova disciplina delle province quali enti di area vasta», del quale la I Commissione avvierà domani l'esame e del quale si fa menzione a pag. 58 della Nota in esame.
  Va notato che la relazione tecnica allegata al testo del disegno di legge C. 1542 non quantifica risparmi conseguenti alla disciplina che si propone e afferma che la configurazione della provincia come «ente di area vasta che opera per l'integrazione delle attività dei comuni ad opera sostanzialmente dei rappresentanti dei comuni stessi, mantenendo un numero limitato di funzioni proprie» permetterà «nel lungo periodo, una consequenziale riduzione di spesa». Questa valutazione è sorretta anche dalle considerazioni circa la «gratuità degli incarichi di presidente della provincia, di consigliere provinciale e di componente dell'assemblea dei sindaci», e l'assenza di future elezioni a suffragio universale. Infatti, per il 2011 il costo di 1.774 amministratori provinciali è stato di 11 milioni di euro e la spesa presunta per nuove elezioni provinciali ai sensi della normativa previgente era stata stimata in 318,7 milioni di euro, di cui circa 118,4 milioni a carico dello Stato.
  Quanto alla Raccomandazione 2, questa richiede, tra l'altro, tempestiva attuazione delle riforme, potenziamento dell'efficienza della pubblica amministrazione, semplificazione, repressione della corruzione. Per il settore istituzionale la nota collega alle raccomandazioni in titolo innanzitutto le disposizioni adottate dal Governo per l'avvio del processo di riforme costituzionali ed elettorali. La nota si riferisce al disegno di legge presentato dal Governo per disegnare un percorso parlamentare e referendario di riforme costituzionali diverso da quello previsto dall'articolo 138 della Costituzione, che istituisce il Comitato parlamentare per le riforme costituzionali. La Nota richiama altresì la Commissione, istituita dal Presidente del Consiglio con decreto 11 giugno 2013, denominata Commissione per le riforme costituzionali, costituita da esperti per l'approfondimento delle ipotesi di revisione costituzionale e dei connessi profili inerenti al sistema elettorale. Com’è noto, il disegno di legge è già stato oggetto di una prima delibera conforme da parte di entrambe le Camere (S. 813 e C. 1359) e la Commissione ha presentato una relazione finale al Presidente del Consiglio il 17 settembre 2013.
  La Nota collega alle raccomandazioni in titolo anche l'approvazione del Piano nazionale anticorruzione (PNA), che spetta all'Autorità nazionale anticorruzione. Il piano si colloca nella disciplina prevista dalla legge n. 190 del 2012 (c.d. legge anticorruzione), in base alla quale sono stati adottati anche i decreti legislativi n. 235 del 2012, n. 33 del 2013, n. 39 del 2013. Poiché in base alla legge 190 del 2012 l'Autorità nazionale anticorruzione è individuata nella Commissione nazionale per l'integrità e la trasparenza (CIVIT), il decreto-legge n. 101 del 2013, attualmente all'esame del Senato per la conversione in legge, prevede, all'articolo 5, la sottrazione alla stessa CIVIT delle funzioni già attribuite dalle norme istitutive (decreto legislativo n. 150 del 2009) in materia di valutazione della performance.
  Per quanto riguarda le riforme, occorre tener presenti due livelli di riforma: quello della forma di governo e della produzione normativa e quello dell'assetto delle autonomie.
  Quanto al primo livello si indicano degli obiettivi e si accenna un nuovo disegno della forma di governo, che ad attribuisce ad una sola Camera il rapporto di fiducia con il Governo e all'altra la rappresentanza delle autonomie territoriali. Pag. 40La Nota ricorda che il cronoprogramma delineato dal disegno di legge istitutivo del Comitato parlamentare per le riforme (AS 813 e AC 1359) dovrebbe consentire una conclusione degli interventi di revisione costituzionale e di conseguente riforma elettorale entro la prima metà del 2015. Va notato che la relazione presentata della Commissione di esperti istituita dal Presidente del Consiglio, delle cui indicazioni il processo di riforma – dice la Nota – «potrà giovarsi», lascia aperte diverse opzioni di riforma che potranno tradursi in un articolato solo dopo effettuate le relative scelte.
  Quanto al secondo livello, il Governo, come si è accennato, ha presentato due disegni di legge, uno costituzionale (C. 1543) e uno ordinario (C. 1542): il primo dispone la soppressione della previsione costituzionale della provincia come ente necessario e il secondo disciplina città metropolitane, province e unioni di comuni. La Nota specifica che i due disegni di legge sono dal Governo collegati alla manovra di bilancio.
  In conclusione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Federica DIENI (M5S) chiede se sia possibile rinviare la votazione della proposta di parere del relatore alla giornata di domani, per consentire a tutti i commissari di approfondire il testo.

  Roberta AGOSTINI, presidente, fa presente che la Commissione di merito concluderà il suo esame nella seduta di oggi e che la discussione del provvedimento in Assemblea è prevista per la seduta di domani.

  Alessandro NACCARATO (PD), relatore, sottolinea che gli aspetti più propriamente finanziari della Nota in esame sono esaminati dalla Commissione di merito, mentre la Commissione affari costituzionali, che si esprime in sede consultiva, deve limitarsi a verificare in che modo il Governo abbia dato attuazione alle Raccomandazioni europee, il che è avvenuto con provvedimenti di legge che per lo più sono stati esaminati da questa Commissione. Ritiene pertanto che non siano necessari particolari approfondimenti, per il profilo di competenza della I Commissione, sulla Nota in esame.

  Nazzareno PILOZZI (SEL), rilevato come nella Nota si indichino tra i provvedimenti di attuazione della Raccomandazione 1 anche i due disegni di legge del Governo in materia di province (C. 1542 e C. 1543), sottolinea come, su questa materia, il Governo e la maggioranza stiano mandando al corpo elettorale segnali contraddittori e in qualche modo giocando con le parole. Infatti il disegno di legge costituzionale C. 1543 si intitola «Abolizione delle province», mentre il disegno di legge ordinaria C. 1542 reca disposizioni, oltre che su altri enti locali, anche sulle stesse province, che non vengono abolite, ma trasformate in enti di secondo grado. Peraltro del disegno di legge costituzionale per l'abolizione delle province non si prevede l'inizio dell'esame, mentre il disegno di legge ordinario inizierà il suo iter in Commissione domani. Nel frattempo, il Governo è intervenuto con il decreto-legge n. 93 del 2013 per sanare le nomine dei commissari straordinari delle province effettuate sulla base di disposizioni che la Corte costituzionale ha giudicato illegittime. Ritiene che si tratti di un quadro, nel complesso, di grande confusione.

  Danilo TONINELLI (M5S) chiede una breve sospensione dell'esame per consentire ai gruppi di valutare la proposta di parere del relatore.

  Roberta AGOSTINI, presidente, non essendovi obiezioni, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 14.30, riprende alle 14.35.

  Danilo TONINELLI (M5S) chiede alla presidenza se sia possibile rinviare la votazione della proposta di parere del relatore a dopo la trattazione dell'altro argomento Pag. 41previsto all'ordine del giorno della sede consultiva.

  Roberta AGOSTINI, presidente, non essendovi obiezioni, avverte che la Commissione riprenderà l'esame della Nota in titolo al termine dell'esame, in sede consultiva, del decreto-legge n. 104 del 2013.

DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.
C. 1574 Governo.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Elena CENTEMERO (PdL), relatore, illustra il provvedimento in esame, che si compone di 28 articoli ed è articolato in tre capi che recano, rispettivamente, disposizioni per gli studenti e le famiglie, disposizioni per le scuole (e per il relativo personale, nonché per le Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale), altre disposizioni (in particolare, università, alta formazione e specializzazione artistica e musicale, ricerca).
  Evidenzia preliminarmente, per quanto di competenza, che in numerose parti del decreto-legge, la definizione delle modalità applicative è demandata ad atti normativi secondari, per i quali spesso non è indicato il termine di adozione.
  Per quanto riguarda il contenuto dell'articolato, l'articolo 1 autorizza la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014 per l'attribuzione di contributi e benefici a favore degli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado in possesso di requisiti inerenti merito, esigenza di servizi di ristorazione o trasporto, condizione economica. La ripartizione delle risorse fra le regioni è demandata ad un decreto interministeriale da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-regioni. I contributi erogati dalle regioni sono esclusi dal patto di stabilità interno.
  L'articolo 2 aumenta di 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2014, il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio agli studenti universitari, da ripartire tra le regioni. Le spese per gli interventi di diritto allo studio universitario realizzati dalle regioni e finanziati con le risorse del Fondo sono escluse dal patto di stabilità interno.
  L'articolo 3 dispone l'erogazione di borse di studio a favore degli studenti iscritti, nell'anno accademico 2013-2014, presso le Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM), cumulabili con quelle assegnate ai sensi del decreto legislativo n. 68 del 2012.
   L'articolo 4 reca disposizioni per la tutela della salute nelle scuole. In particolare, estende il divieto di fumo nei locali chiusi alle aree all'aperto delle scuole statali e paritarie vieta l'uso delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle medesime istituzioni, e prevede l'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei divieti. Dispone, inoltre, l'elaborazione di programmi di educazione alimentare nelle scuole, al fine di favorire il consumo consapevole di prodotti ortofrutticoli. La definizione delle modalità attuative è demandata ad un decreto interministeriale, per la cui emanazione non è peraltro fissato un termine.
  L'articolo 5 reca disposizioni volte al potenziamento dell'offerta formativa. In particolare: è introdotta, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, un'ora (settimanale) di insegnamento di «geografia generale ed economica» in una classe del primo biennio degli istituti tecnici e professionali; si prevede la pubblicazione, da parte del MIUR, entro il 30 ottobre 2013, di un bando di concorso per il finanziamento e la realizzazione di progetti didattici nei luoghi della cultura, finalizzati a promuovere la formazione continua dei docenti della scuola e la fruizione del patrimonio culturale. Al concorso possono partecipare le università, le accademie di belle arti e le istituzioni scolastiche, senza specificazione. La definizione di criteri e modalità di selezione dei progetti è demandata Pag. 42ad un decreto interministeriale, per la cui emanazione non è previsto un termine; a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014, parte delle risorse del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa sono riservate al finanziamento di progetti per la costituzione o l'aggiornamento, presso istituzioni scolastiche statali, di laboratori scientifico-tecnologici che utilizzano materiali innovativi.
  Le modalità applicative sono demandate ad un decreto ministeriale, per la cui emanazione non è previsto un termine.
  L'articolo 6 reca disposizioni volte alla riduzione della spesa per l'acquisto di testi e strumenti didattici da parte degli studenti per le scuole statali.
  In proposito, rileva come vada tenuto presente quanto statuito nella sentenza della Corte Costituzionale n. 454 del 1994, con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, primo comma, della legge 10 agosto 1964, n. 719, nella parte in cui esclude dalla fornitura gratuita dei libri di testo gli alunni delle scuole elementari che adempiono l'obbligo scolastico in modo diverso dalla frequenza presso scuole statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.
  La Corte Costituzionale ha, infatti, evidenziato come la fornitura gratuita dei libri di testo delle scuole elementari sia una provvidenza – considerata dal legislatore ordinario – strettamente connessa all'assolvimento dell'obbligo scolastico. E poiché l'obbligo scolastico, in base alla legislazione vigente, può essere adempiuto, a determinate condizioni, anche in modi diversi dalla frequenza delle scuole pubbliche o di quelle private abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, è – ad avviso della Corte – discriminatoria, e perciò lesiva dell'articolo 3 della Costituzione, l'esclusione dalla fornitura gratuita dei libri di testo, in forza della disposizione «de qua», di chi l'obbligo scolastico assolva in modi diversi da tale tipo di frequenza. Non può infatti sostenersi – rileva la Corte – che la lamentata esclusione trovi giustificazione nel precetto dell'articolo 33, terzo comma, della Costituzione – che nel sancire il diritto degli enti e dei privati di istituire scuole e istituti di educazione esclude oneri per lo Stato – o in una «maggiore capacità economica» di cui gli alunni delle scuole meramente private godrebbero rispetto a quelli delle scuole statali e delle scuole private «paritarie», giacché – sotto il primo profilo – il legislatore, coerentemente con i principi propri dell'assistenza scolastica, ha previsto – sempre che, ovviamente, i testi prescelti rientrino tra quelli approvati dal ministro della pubblica istruzione, o non vietati – di destinare la fornitura gratuita dei libri direttamente agli alunni, e pertanto, comprendervi anche gli alunni che frequentino scuole meramente private non equivale alla assunzione di un onere da parte dello Stato in favore di dette scuole, mentre – sotto il secondo profilo – anche ammesso, in via di pura ipotesi, che l'iscrizione presso scuole meramente private costituisca di per sé indice di maggiore capacità economica, va considerato che la provvidenza in questione non è dalla legge collegata in alcun modo alla capacità economica dello studente.
  L'articolo 7 prevede che nell'anno scolastico 2013/2014 sia avviato in via sperimentale un programma di didattica integrativa finalizzato ad evitare la dispersione scolastica e autorizza, a tal fine, risorse. La disciplina applicativa è demandata ad un decreto ministeriale, da adottare sentita la Conferenza Stato-regioni. Per l'emanazione del decreto non è previsto un termine.
  L'articolo 8 intende potenziare le attività svolte per l'orientamento degli studenti delle scuole secondarie superiori ai fini della prosecuzione degli studi: a tal fine, prevede, tra l'altro, a decorrere dall'anno scolastico 2013-2014, l'avvio dei percorsi di orientamento – finora previsti nel quinto anno – già dal quarto anno e autorizza una spesa di 1,6 milioni di euro nel 2013 e 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2014.
  L'articolo 9 estende la durata massima del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione Pag. 43per l'intero periodo del corso frequentato, anziché per un singolo anno, rinnovabile di anno in anno.
  L'articolo 10 reca disposizioni finalizzate a consentire alle regioni interessate la stipula di mutui per il finanziamento di interventi in materia di edilizia scolastica, nell'ambito della programmazione 2013-2015. I pagamenti effettuati dalle regioni per l'attuazione degli interventi di edilizia scolastica, finanziati con la stipula dei mutui in oggetto, sono esclusi dal patto di stabilità interno. Anche qui il rifermento è solo alle istituzioni scolastiche statali. L'individuazione delle modalità di attuazione è demandata ad un decreto interministeriale, per la cui emanazione non è indicato un termine. Inoltre, include le spese sostenute in favore delle istituzioni AFAM e delle università tra le detrazioni IRPEF per erogazioni liberali, purché finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica, all'edilizia universitaria, all'ampliamento dell'offerta formativa.
  L'articolo 11 reca un'autorizzazione di spesa per gli anni 2013 e 2014, per assicurare alle istituzioni scolastiche statali secondarie, prioritariamente di secondo grado, la realizzazione e la fruizione della connettività wireless, in modo da consentire agli studenti l'accesso ai materiali didattici e ai contenuti digitali.
  L'articolo 12, di cui sottolinea il rilievo, anche considerato che interviene su una materia oggetto di una sentenza della Corte Costituzionale relativa al dimensionamento scolastico, reca disposizioni volte a consentire un ottimale dimensionamento delle istituzioni scolastiche, intervenendo in materia di assegnazione dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi (DSGA). In particolare, limita la disciplina recata dall'articolo 19, commi 5 e 5-bis, del decreto-legge n. 98 del 2011 agli anni scolastici 2012/2013 e 2013/2014 e rinvia la definizione dei criteri a regime per tali assegnazioni ad un accordo da raggiungere in sede di Conferenza unificata. Dispone, altresì, l'inserimento della Scuola per l'Europa di Parma fra le pubbliche amministrazioni.
  L'articolo 13 è finalizzato ad assicurare l'integrazione dell'anagrafe nazionale degli studenti e delle anagrafi regionali degli studenti nel sistema nazionale delle anagrafi degli studenti, già prevista dalla normativa vigente, entro l'anno scolastico 2013-2014. Ricorda che si tratta di un prerequisito per l'accesso ai fondi europei. Al riguardo, non è previsto nel testo il parere del Garante per la protezione dei dati personali.
  L'articolo 14 elimina il divieto di costituzione di non più di un Istituto tecnico superiore (ITS) in ogni regione per la medesima area tecnologica e relativi ambiti, introdotto con l'articolo 52, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 5 del 2012 (legge 35 del 2012).
  Fa presente che gli articoli 15, 16 e 17 riguardano il personale della scuola. In particolare, l'articolo 15 prevede: in esito ad una sessione negoziale concernente interventi in materia contrattuale per il personale della scuola, la definizione, con decreto interministeriale, di un piano triennale 2014-2016 per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente, educativo e ATA rappresentando, dunque, la prosecuzione di analogo intervento disposto per il triennio 2011-2013 con l'articolo 9, comma 17, del decreto-legge n. 70 del 2011. Rileva che il riferimento è all'anno solare e non a quello scolastico; la rideterminazione della dotazione organica di diritto relativa ai docenti di sostegno e l'autorizzazione all'assunzione di ulteriori unità di personale a decorrere dall'anno scolastico 2013/2014; l'abrogazione, dal 1o gennaio 2014, della disciplina in materia di docenti inidonei all'insegnamento per motivi di salute e la ridefinizione della materia con la previsione di una disciplina a regime per i docenti dichiarati permanentemente inidonei successivamente al 1o gennaio 2014 e di una disciplina transitoria per i docenti già dichiarati permanentemente inidonei alla data di entrata in vigore del decreto-legge; l'integrazione della disciplina relativa ai docenti delle classi di concorso C999 e C555, recata dall'articolo 14, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012.Pag. 44
  L'articolo 16 autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2014, da utilizzare per iniziative di formazione obbligatoria rivolte, in particolare, al personale scolastico delle regioni in cui gli esiti delle prove INVALSI siano risultati inferiori alla media nazionale e delle aree a alto rischio socio-educativo. La definizione delle modalità di organizzazione e gestione delle attività formative è demandata ad un decreto del MIUR, per la cui emanazione non è previsto un termine. Inoltre, prevede – in via sperimentale per il 2014 – l'accesso gratuito dei docenti ai musei e ai siti di interesse archeologico, storico e culturale gestiti dallo Stato, nei limiti della disponibilità di 10 milioni di euro.
  L'articolo 17 prevede: nuove modalità di reclutamento dei dirigenti scolastici, dando attuazione al decreto legislativo n. 165 del 2001, attraverso un corso-concorso selettivo di formazione bandito annualmente dalla Scuola nazionale dell'amministrazione; per il solo anno scolastico 2013-2014, una deroga alla normativa vigente in materia di esoneri dall'insegnamento per i docenti con funzioni vicarie, nelle scuole affidate in reggenza nelle regioni in cui non è stato completato l'iter dei concorsi per dirigente scolastico, nonché la possibilità di nomina dei vincitori degli stessi concorsi durante l'anno scolastico; in caso di rinnovo delle procedure concorsuali per dirigente scolastico annullate a seguito di pronunce giurisdizionali, la costituzione di sottocommissioni per ogni gruppo di 300 candidati (anziché 500).
  L'articolo 18 autorizza il MIUR ad assumere i vincitori e gli idonei del concorso per dirigente tecnico bandito nel 2008, a decorrere dal 2014.
  L'articolo 19 dispone in materia di conferimento di incarichi di insegnamento nelle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM) e di nomina del direttore amministrativo delle stesse. Richiama, in proposito, quanto evidenziato dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 6451 del 16 giugno 2009 riguardo al fatto che «la possibilità di affidare a personale esterno all'amministrazione l'incarico di Direttore amministrativo è consentita anche in caso di presenza in ruolo di funzionari da adibire a tale mansione e senza prevedere le sorti di questi ultimi in caso di affidamento dell'incarico ad un esterno».
  L'articolo 19 prevede inoltre il conferimento di un finanziamento di 3 milioni di euro nel 2014 agli Istituti superiori di studi musicali, ex pareggiati. La ripartizione sarà effettuata con decreto ministeriale, per la cui emanazione non è indicato un termine.
  L'articolo 20 abroga l'articolo 4 del decreto legislativo n. 21 del 2008, relativo al cosiddetto «bonus maturità» per l'accesso ai corsi di laurea ad accesso programmato, disponendo che lo stesso bonus non è applicato neanche alle procedure già indette ma non ancora concluse alla data di entrata in vigore del decreto-legge (l'articolo 20 è stato oggetto di un avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16 settembre 2013).
  L'articolo 21 reca alcuni interventi in tema di formazione specialistica dei medici, prevedendo un'unica commissione preposta all'ammissione alle scuole di specializzazione e la formazione di un'unica graduatoria nazionale. Dispone inoltre che, a partire dall'anno accademico 2013/2014, la determinazione del trattamento economico da corrispondere agli specializzandi avvenga con cadenza triennale, invece che annuale, sempre adottando un decreto del Presidente del Consigli dei ministri, come già previsto.
  L'articolo 22 disciplina a livello legislativo la procedura di nomina dei componenti del consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) introducendo, a regime, alcune novità e facendo salva la disciplina transitoria già prevista per i componenti in carica; reca alcune novità in materia di nomina dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca vigilati dal Ministero di designazione governativa.
  L'articolo 23 reca disposizioni inerenti: le assunzioni a tempo determinato presso Pag. 45gli enti di ricerca, le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale, nonché altri organismi.
  L'articolo 24 autorizza l'assunzione,nel quinquennio 2014-2018, di 200 unità di personale ricercatore, tecnologo e di supporto alla ricerca presso l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV). Prevede, altresì, che gli enti di ricerca vigilati dal MIUR possono procedere ad assunzioni di ricercatori e tecnologi in deroga alle procedure di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, che stabilisce l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di utilizzare il personale già collocato in disponibilità o in mobilità prima di avviare le procedure per le nuove assunzioni.
  L'articolo 25 interviene in materia di accisa, disponendo aumenti scadenzati (dal 10 ottobre 2013, dal 1o gennaio 2014 e dal 1o gennaio 2015) delle aliquote di accisa relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcole etilico.
  L'articolo 26 interviene in tema di determinazione, con decorrenza dal 1o gennaio 2014, delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, relativamente ai trasferimenti immobiliari.
  L'articolo 27 reca il rifinanziamento del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di 3 milioni di euro per il 2014, 50 milioni di euro per il 2015, 15 milioni di euro dal 2016; – le norme di copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento.
  L'articolo 28 dispone l'immediata entrata in vigore del decreto-legge.
  Rileva che il decreto-legge è corredato di relazione illustrativa e di relazione tecnica. È, altresì, allegata la richiesta di esenzione dall'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR).
  Per quanto riguarda le motivazioni della necessità ed urgenza, ricorda che nella relazione illustrativa si evidenzia che, in corrispondenza dell'avvio dell'anno scolastico, si è reso necessario adottare misure di immediata applicazione a favore degli studenti, delle famiglie e delle scuole per alleviare una situazione di difficoltà conseguente anche agli interventi di riduzione della spesa degli ultimi anni. In particolare, come si legge nel preambolo del decreto-legge, la straordinaria necessità ed urgenza è stata ravvisata con riferimento all'emanazione di disposizioni dirette a rendere effettivo il diritto allo studio, ad assicurare la tutela della salute nelle scuole, a ridurre le spese per l'istruzione, ad arricchire l'offerta formativa, a valorizzare il merito, a migliorare il funzionamento delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale, e a semplificare le procedure nelle università e negli enti di ricerca.
  Al riguardo, con riferimento all'articolo 9 – che differisce gli effetti delle novità da esso introdotte in tema di durata massima del permesso di soggiorno per la frequenza a corsi di studio o per formazione all'adozione della normativa di attuazione, cui si procederà entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame – ricorda che l'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 prevede che i decreti-legge debbano contenere misure di «immediata applicazione» e che, per costante giurisprudenza del Comitato per la legislazione, la «immediata applicabilità» va valutata anche con riguardo ad eventuali effetti intermedi ed alla tempistica degli adempimenti previsti.
  Sotto lo stesso profilo, va a suo avviso considerato che parte delle disposizioni di cui all'articolo 5 si applicheranno a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015 e che, in numerosi altri casi, l'effettiva operatività di quanto previsto è subordinata all'adozione di atti secondari per la cui emanazione non è previsto un termine.
  Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, ricorda che le disposizioni contenute nel provvedimento in esame possono essere ricondotte prevalentemente alla materia dell'istruzione. Com’è noto, la Costituzione riserva tale settore alla competenza esclusiva dello Stato qualora si tratti di norme generali ordinanti la materia e alla competenza concorrente tra lo Stato e le regioni nel caso di norme più Pag. 46specifiche, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale. La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 279 del 2005, pronunciandosi sulla legittimità costituzionale di numerose norme del decreto legislativo n. 59 del 2004, ha tracciato un quadro generale di riferimento per l'interpretazione del quadro competenziale delineato dalla Costituzione in materia di istruzione.
  In particolare, la Corte ha precisato che «le norme generali in materia di istruzione sono quelle sorrette, in relazione al loro contenuto, da esigenze unitarie e, quindi, applicabili indistintamente al di là dell'ambito propriamente regionale». In tal senso, le norme generali si differenziano anche dai «principi fondamentali», i quali, «pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente dalle prime, altre norme, più o meno numerose».
  In tale prospettiva, la Corte ha considerato espressione della potestà legislativa esclusiva dello Stato: l'indicazione delle finalità di ciascun ordine di scuola; la determinazione dei livelli minimi di monte-ore di insegnamento validi per l'intero territorio nazionale; la scelta della tipologia contrattuale da utilizzare per gli incarichi di insegnamento facoltativo da affidare agli esperti e l'individuazione dei titoli richiesti ai medesimi esperti; la fissazione dell'età minima di accesso alle scuole; la definizione dei compiti e dell'impegno orario del personale docente, dipendente dallo Stato, nonché la definizione degli standard minimi formativi, richiesti per la spendibilità dei titoli professionali.
  La Corte è tornata sull'argomento con la sentenza n. 200 del 2009, concernente l'articolo 64 del decreto-legge n. 112 del 2008, nella quale ha individuato nei contenuti degli articoli 33 e 34 della Costituzione la prima chiara definizione vincolante degli ambiti riconducibili al concetto di «norme generali sull'istruzione». La sentenza n. 200 del 2009, con riferimento agli ambiti attribuibili alla potestà legislativa concorrente in materia di istruzione ha osservato che «la relazione tra normativa di principio e normativa di dettaglio va intesa [...] nel senso che alla prima spetta prescrivere criteri ed obiettivi, essendo riservata alla seconda l'individuazione degli strumenti concreti per raggiungere detti obiettivi». Alla luce di questa ripartizione la Corte costituzionale, anche nella sentenza n. 92 del 2011, ha riconosciuto spettare al legislatore regionale il dimensionamento della rete scolastica sul territorio.
  Per le norme che intervengono sulla disciplina del personale scolastico rileva come possa richiamarsi anche la materia di competenza esclusiva statale «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» (di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g) della Costituzione).
  Per quanto concerne l'ambito universitario, fa presente che la materia non è espressamente citata nell'articolo 117 della Costituzione: soccorre, tuttavia, l'articolo 33, che stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. Al riguardo, con riferimento al diritto allo studio universitario, va, peraltro, ricordato che la potestà legislativa spetta esclusivamente alle regioni. Pertanto, con riferimento all'articolo 3, occorre a suo avviso valutare l'opportunità di un coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del bando relativo all'erogazione di borse di studio agli studenti iscritti alle Istituzioni AFAM.
  Con riferimento all'articolo 4 rileva anche l'ambito di tutela della salute, oggetto di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. Poiché, inoltre, vengono irrogate sanzioni amministrative per la violazione dei divieti previsti dallo stesso articolo 4, sono ravvisabili anche ambiti di competenza legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa).Pag. 47
  Infine, gli articoli 25 e 26 sono riconducibili alla materia tributaria che, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, è assegnata alla competenza esclusiva dello Stato. Allo Stato è, altresì, assegnata in via esclusiva la perequazione delle risorse finanziarie.

  Matteo BRAGANTINI (LNA) prende atto che ancora una volta il Governo, invece di ridurre i molti sprechi che vi sono nel settore pubblico, incluso – in alcune parti – quello della scuola, preferisce aumentare le accise su prodotti di consumo, creando un danno economico immediato ai cittadini.

  Roberta AGOSTINI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013.
Doc. LVII, n. 1-bis.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione riprende l'esame della nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, ricorda che il relatore ha presentato all'inizio della seduta una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

  Martedì 8 ottobre 2013. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. – Interviene il viceministro dell'interno Filippo Bubbico.

  La seduta comincia alle 14.50.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro
Doc. XXII, n. 13 Fioroni.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 settembre 2013.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, prende atto che non vi sono richieste di intervento. Nel ricordare che la discussione sulle linee generali proseguirà nelle prossime sedute fino a giovedì 10 ottobre, propone sin d'ora di fissare il termine per la presentazione di emendamenti all'atto in titolo alle ore 12 di martedì 15 ottobre 2013.

  La Commissione concorda.

  La seduta termina alle 14.55.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO DEI NOVE

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.
Emendamenti C. 1154-15-186-199-255-664-681-733-961-1161-1325-A.

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