CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 1 ottobre 2013
93.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 97

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 1o ottobre 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.10.

DL 104/2013: Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca.
C. 1574 Governo.
(Parere alla VII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 settembre 2013.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatore, ricorda che nella seduta dello scorso 25 settembre l'onorevole Pannarale aveva richiamato l'attenzione sulle norme recate dall'articolo 19 in materia di conferimento di incarichi di insegnamento nelle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale, rilevandone il contrasto con la direttiva europea 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato.
  Precisa in proposito – come ha già avuto modo di riferire personalmente alla collega Pannarale, oggi impossibilitata a prendere parte alle sedute della Commissione – che la direttiva 1999/70/CE, nel recepire l'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dalle parti sociali a livello europeo, si limita a prevedere Pag. 98che gli Stati membri debbano introdurre misure volte ad evitare abusi e a definire la durata massima totale dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, tenendo conto delle esigenze di settori e/o categorie specifici di lavoratori. Il decreto legislativo 368/2001, volto a recepire la richiamata Direttiva, detta la disciplina generale sui contratti a tempo determinato, escludendo dal proprio campo di applicazione i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA. Alla luce di tali disposizione si può affermare che l'articolo 19 del provvedimento in esame non si pone in contrasto con il diritto dell'Unione europea.
  L'onorevole Pannarale aveva inoltre espresso la preoccupazione che le misure di cui all'articolo 19, nel consentire l'immissione in ruolo di circa 400 insegnanti precari escludendone nel contempo un migliaio, potessero risultare discriminatorie nei confronti di personale docente altamente qualificato. In tal senso ritiene di poter integrare la proposta di parere favorevole inserendo tra le premesse un inciso volto ad auspicare che nel conferimento di tali incarichi siano garantiti criteri di giustizia ed equità, tenuto conto della professionalità e alta formazione del personale docente interessato. Non ritiene invece di dover accogliere la richiesta avanzata dalla collega di formulare tale indicazione nella forma di una osservazione alla Commissione di merito, che risulterebbe ridondante o, in alternativa, postulerebbe la presenza nel provvedimento di disposizioni discriminatorie.
  Formula quindi una nuova proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Michele BORDO, presidente, si associa alle considerazioni della relatrice che ritiene abbia dimostrato notevole disponibilità rispetto alle indicazioni dei colleghi, anche alla luce delle competenze della XIV Commissione.

  Filippo CRIMÌ (PD) chiede alla relatrice di valutare la possibilità di inserire nella proposta di parere una osservazione volta alla riduzione della durata dei corsi di specializzazione in medicina, che hanno in Italia una durata più lunga che negli altri paesi europei, al fine di consentire anche nel nostro Paese un più rapido accesso al mondo del lavoro.

  Marina BERLINGHIERI (PD) ritiene opportuno limitarsi alle questioni di competenza della XIV Commissione, senza entrare nel merito delle singole disposizione.

  Vega COLONNESE (M5S) ringrazia la relatrice per la disponibilità dimostrata e per aver ritenuto di accogliere le osservazioni formulate dal suo gruppo. Preannuncia tuttavia l'intenzione del M5S di astenersi sulla proposta di parere, alla luce di una valutazione più complessiva sul provvedimento e sulla politica culturale dell'attuale Governo; richiama a titolo di esempio le disposizioni riguardanti la sovrintendenza speciale per Pompei contenute nel decreto-legge 91 del 2013.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.
C. 750 Dell'Orco e abb.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Alessia Maria MOSCA (PD), relatore, ricorda che la proposta di legge C. 750 Dell'Orco – sulla quale la XIV Commissione è chiamata ad esprimersi, ai fini del parere da rendere alla X Commissione Attività produttive – prevede norme in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali e artigianali, intervenendo su quanto disposto dall'articolo 31 del decreto-legge 201/2011 (c.d. salva-Italia) che ha reso la liberalizzazione degli orari di apertura Pag. 99degli esercizi commerciali permanente (non più solo sperimentale) ed applicabile in tutto il territorio nazionale, e non solo nelle località turistiche e d'arte.
  In particolare, il provvedimento mira a limitare la piena liberalizzazione degli orari di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali e artigianali, prevedendo il mantenimento della liberalizzazione completa solo per gli esercizi commerciali ricadenti nei comuni a carattere turistico o città d'arte, e demandando alle regioni, d'intesa con enti locali e associazioni di categoria, la definizione di un piano per la regolazione dei giorni di apertura.
  Nel dettaglio, l'A.C. 750 prevede all'articolo 1:
   che le attività commerciali siano svolte senza limiti (orari di apertura/chiusura, chiusura domenicale/ festiva, mezza giornata), quando gli esercizi siano ubicati nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte (comma 1);
   l'abrogazione dell'intero articolo 31 del decreto-legge 201/2011(comma 2).Con l'abrogazione dell'intero articolo 31 la proposta di legge n. 750 estende dunque l'oggetto del proprio intervento normativo al di là della mera regolazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali. L'abrogazione del comma 2 dell'articolo 31 infatti fa venir meno il principio di liberalizzazione nell'ingresso al mercato di nuovi esercizi commerciali;
   che le regioni, adottino, attraverso una procedura di consultazione (enti locali, organizzazioni dei lavoratori e dei consumatori), un piano per la regolazione dei giorni di apertura per gli esercizi commerciali non ubicati nelle località turistiche o città d'arte;
   che il piano regionale preveda, per ciascuna domenica o giorno festivo, l'apertura del 25 per cento degli esercizi per ciascun settore merceologico e per ciascun esercizio commerciale non oltre il massimo annuo di dodici giorni di apertura festiva (commi 3 e 4);
   che le regioni e gli enti locali adeguino i propri ordinamenti alle suddette prescrizioni entro il 31 dicembre 2013.

  L'articolo 2 istituisce l'Osservatorio sulle aperture domenicali e festive con il compito di verificare gli effetti della nuova regolazione delle aperture domenicali e festive ai sensi della presente legge. L'osservatorio dovrà esser stituito entro gennaio 2014, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero dello sviluppo economico e sarà composto da dieci membri, i quali svolgeranno le loro funzioni senza alcuna corresponsione di emolumenti, compensi o rimborso spese.
  Ricorda che la disciplina degli orari delle attività commerciali interferisce con due materie, concorrenza e commercio, la prima delle quali è attribuita alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, comma 2, lettera e) Cost.), mentre la seconda è attribuita a quella esclusiva delle Regioni (articolo 117, comma 3, Cost.).
  Nel 2011, con la novella all'articolo 3 del decreto-legge 223/2006 apportata dal decreto-legge 98/2011, la disciplina degli orari e della chiusura domenicale o festiva degli esercizi commerciali è entrata a far parte degli ambiti normativi direttamente afferenti alla tutela della concorrenza e, quindi rientrante nell'ambito di materia di competenza esclusiva della legislazione statale.
  Su tale disciplina degli orari, alcune Regioni hanno tentato un ricorso alla Corte costituzionale, sostenendo che la materia rilevante non sia la concorrenza ma la garanzia della fornitura del servizio al cittadino.
  La Corte ha invece ritenuto – con la sentenza 299 del 2012, e con le successive sentenze nn. 27 e 38 del 2013 – che la nozione di concorrenza attribuita alla competenza esclusiva dello Stato comprende anche le misure legislative di promozione, che mirano ad aprire un mercato o a consolidarne l'apertura, eliminando barriere all'entrata, riducendo o eliminando vincoli al libero esplicarsi della Pag. 100capacità imprenditoriale e della competizione tra imprese, rimuovendo cioè, in generale, i vincoli alle modalità di esercizio delle attività economiche. In tal senso, la Corte ha qualificato le norme sugli orari degli esercizi commerciali come norme di tutela della concorrenza, in quanto tale rientranti nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, e quindi abilitate a disporre, costituendo un limite alla disciplina regionale.
  Segnala in proposito che sono assegnate alla X Commissione anche due ulteriori proposte di legge di iniziativa parlamentare, C. 1042 Benamati e C. 1279 Abrignani, e la proposta C. 947 di iniziativa popolare, che ugualmente intervengono su quanto disposto dall'articolo 31 del decreto-legge 201/2011.
  La proposta C. 947 di iniziativa popolare prevede l'abrogazione secca del divieto di apporre limiti e restrizioni agli orari degli esercizi commerciali, e comporta l'effetto di attribuire nuovamente alle regioni la competenza a regolamentare la materia.
  Le proposte di legge 1042 Benamati e 1279 Abrignani, non modificano invece l'impianto della liberalizzazione del comparto. In particolare l'A.C. 1042, ribadendo il potere di coordinamento dei comuni in materia, demanda agli stessi la predisposizione di un piano per la regolazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali.
  La proposta di legge n. 1279 prevede la predisposizione di un «piano territoriale degli orari degli esercizi commerciali e artigianali rivolti al pubblico» sulla base del quale il comune e le organizzazioni di categoria possono stipulare accordi al fine di promuovere iniziative finalizzate a favorire l'accesso dei consumatori e degli utenti ai servizi e agli esercizi commerciali e artigianali rivolti al pubblico, a migliorare l'attrattività del territorio e a contribuire allo sviluppo della funzione pubblica e delle attività commerciali nell'interesse del pubblico.
  Osserva, in conclusione, con riferimento all'esame dei provvedimenti presso la Commissione di merito, che sarebbe stato preferibile trovare una intesa che potesse tenere insieme le diverse istanze, anziché proseguire disgiungendo l'iter delle proposte di legge.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Martedì 1o ottobre 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.25.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Verso un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita. Creazione di uno strumento di convergenza e di competitività.
COM(2013)165 final.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Verso un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita. Coordinamento ex ante delle grandi riforme di politica economica previste.
COM(2013)166 final.
(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti dell'Unione europea in titolo, rinviato nella seduta del 25 settembre 2013.

  Adriana GALGANO (SCpI), relatore, richiama la proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 2), presentata alla Commissione nella seduta dello scorso 25 settembre.

  Paola CARINELLI (M5S) illustra, a nome del suo gruppo, una proposta alternativa Pag. 101di parere (vedi allegato 3), nella quale si formula parere contrario sul provvedimento in esame. Si sofferma in particolare sulla cessione di sovranità postulata dagli atti in esame. Inoltre va contestata l'obbligatorietà di contribuire al nuovo meccanismo previsto dallo strumento di convergenza e competitività per tutti gli Stati membri della zona euro, indipendentemente dalla richiesta o meno dell'intervento. Si tratta di misure che non appaiono peraltro possibili senza procedere ad una revisione dei Trattati, rispetto ai quali occorrerebbe svolgere una più ampia riflessione.

  Michele BORDO, presidente, avverte che la proposta alternativa di parere risulterà preclusa dall'approvazione del parere formulato dal relatore e sarà pertanto posta in votazione solo ove respinto il parere del relatore.

  Adriana GALGANO (SCpI), relatore, osserva innanzitutto che la cessione di sovranità che le misure prospettate effettivamente comportano è finalizzata ad un nobile e alto obiettivo, quello di una vera convergenza europea, che sola può garantire la pace e la libertà.
  Rileva peraltro come le ulteriori questioni sollevate dal gruppo M5S trovano spazio nel parere formulato, sia con riferimento allo strumento di convergenza e al ricorso agli accordi bilaterali – che si chiede sia subordinato alla previa dimostrazione del loro valore aggiunto rispetto alle procedure di coordinamento vigenti per il coordinamento ex ante delle strategie macroeconomiche nell'ambito del Semestre europeo e rispetto al quale si chiede siano previste la massima trasparenza e pubblicità possibili nella fase della negoziazione degli accordi tra la Commissione e i singoli Stati membri – sia con riferimento al tema della revisione dei Trattati.
  Il parere affronta altresì la questione del finanziamento dello strumento di convergenza, contestando il ricorso ai contributi dei Paesi partecipanti calcolati in base al rispettivo Reddito nazionale lordo, tenuto conto che l'Italia è già contribuente netto al bilancio dell'UE e terzo sottoscrittore del capitale dell'ESM, di cui peraltro non ha sinora usufruito.
  Si tratta di osservazioni che non sono volte a rifiutare gli strumenti proposti, che sono da condividere, bensì a renderli più appropriati ed efficaci.

  Paola CARINELLI (M5S) ringrazia la relatrice per i chiarimenti, ma ribadisce come il suo gruppo non sia disposto a concedere ulteriori cessioni di sovranità; ciò discende da visioni di fondo diverse, delle quali si deve prendere atto.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con condizioni formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.50.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2013.
Doc. LVII n. 1-bis.

Pag. 102