CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 settembre 2013
83.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 257

COMITATO RISTRETTO

  Martedì 17 settembre 2013.

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.
C. 750 Dell'Orco, C. 947 Iniziativa popolare, C. 1042 Benamati e C. 1279 Abrignani – Rel. Nardella.
Audizione informale dei rappresentanti di ANCI e Confcommercio.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.20 alle 12,30.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 17 settembre 2013. — Presidenza del presidente Ignazio ABRIGNANI.

  La seduta comincia alle 12.30.

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali.
C. 362 Madia.

(Parere alla VII Commissione).
(Esame e rinvio).

Pag. 258

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Edoardo NESI (SCpI), relatore, segnala che la X Commissione è chiamata ad esprimere un parere sulla proposta di legge in esame, di cui la VII Commissione ha adottato un nuovo testo nella seduta del 6 agosto 2013, che novella il Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Il provvedimento reca disposizioni in materia di esercizio della professione dei soggetti impegnati nelle attività di tutela, vigilanza, ispezione, protezione, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali, a tal fine prevedendo l'istituzione di elenchi nazionali di professionisti.
  In particolare, l'articolo 1 del nuovo testo inserisce nella parte prima (Disposizioni generali) del Codice dei beni culturali e del paesaggio l'articolo 9-bis. Esso dispone che gli interventi di tutela, vigilanza, ispezione, protezione, conservazione, valorizzazione e fruizione dei beni culturali sono affidati, secondo le rispettive competenze, alla responsabilità e all'attuazione di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi, restauratori di beni culturali e collaboratori restauratori di beni culturali, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e storici dell'arte, in possesso di «adeguata formazione ed esperienza professionale», nonché alla responsabilità e all'attuazione degli operatori delle altre professioni già regolamentate.
   Con particolare riferimento alle figure di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali – le sole già disciplinate dal vigente Codice dei beni culturali e del paesaggio –, il comma 2 dell'articolo 2 del nuovo testo in esame fa salvo quanto già disposto dall'articolo 182 del decreto legislativo n. 42 del 2004 (recentemente modificato con legge 14 gennaio 2013, n. 4).
  Il comma 1 dell'articolo 2 del nuovo testo della proposta di legge introduce nel titolo III (Norme transitorie e finali) della parte seconda (Beni culturali) del Codice dei beni culturali e del paesaggio l'articolo 129-bis, il cui comma 1 prevede l'istituzione presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di elenchi nazionali di archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologia applicate ai beni culturali e di storici dell'arte, in possesso di determinati requisiti.
  Il comma 2 del nuovo articolo 129-bis demanda la definizione delle modalità e dei requisiti per l'iscrizione negli elenchi – nonché le modalità di tenuta degli stessi in collaborazione con le associazioni professionali, ad un decreto ministeriale emanato, in conformità e nel rispetto della normativa dell'Unione europea, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Il decreto ministeriale è emanato dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentiti, per gli ambiti di competenza, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e la Conferenza Stato-regioni, d'intesa con le rispettive associazioni professionali, individuate ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 206 del 2007 e della legge n. 4 del 2013.
  Lo stesso comma 2 dell'articolo 129-bis stabilisce peraltro sin da ora che l'iscrizione negli elenchi consentita a coloro che sono in possesso di certificazione della qualificazione professionale rilasciata dalla rispettiva associazione professionale, a condizione che questa sia riconosciuta rappresentativa ai sensi dell'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 e della legge n. 4 del 2013.
  Ricorda che l'articolo 26 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 ha disposto che, al fine di elaborare proposte in materia di piattaforme comuni da sottoporre alla Commissione europea, il Dipartimento per le politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri convoca conferenze di servizi cui partecipa l'autorità competente (per le attività afferenti al settore del restauro e della manutenzione dei beni culturali, il MIBAC, ex articolo 5, comma 1, lettera i)). Sulla Pag. 259ipotesi di piattaforma elaborata vengono sentite, in particolare, se si tratta di professioni non regolamentate, le associazioni rappresentative a livello nazionale, anche ai fini dell'elaborazione di piattaforme comuni proposte da altri Stati membri e in ogni altro caso in cui a livello europeo deve essere espressa la posizione italiana in materia di piattaforma comune.
  Il medesimo articolo 26 ha indicato i requisiti da considerare per valutare la rappresentatività a livello nazionale delle associazioni delle professioni non regolamentate. Le associazioni in possesso dei prescritti requisiti sono individuate, previo parere del CNEL, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le politiche europee, e del Ministro competente per materia.
  Nel riservarsi di attendere l'esito del dibattito in Commissione, preannuncia la predisposizione di un parere favorevole.

  Mara MUCCI (M5S), esprime condivisione sul testo unificato illustrato, ritenendo che nel settore dei beni culturali ci sia bisogno di un giusto riconoscimento delle alte professionalità ivi impiegate. Esprime un unico dubbio, relativo alla compatibilità delle disposizioni illustrate con la normativa comunitaria, invitando il relatore ad acquisire i necessari elementi di approfondimento.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.
C. 1540 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 settembre 2013.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, ricorda che nella precedente seduta è stata svolta la relazione introduttiva. Ove i colleghi non intendano intervenire nella discussione preliminare, invita la relatrice ad illustrare il parere predisposto.

  Catia POLIDORI (PdL), relatore, formula una proposta di parere favorevole. Segnala che nella premessa sono state ricordate le poche disposizioni che ricadono nella precipua competenza della X Commissione (vedi allegato 1).

  Gianluca BENAMATI (PD), dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere illustrata dal relatore.

  Mara MUCCI (M5S), dissente fermamente dal parere favorevole illustrato. Avendo seguito i lavori in Commissione, in particolare le audizioni svolte, ritiene che le misure di carattere meramente repressivo delineate negli articoli 8 e 9 del provvedimento non saranno in grado di arginare i fenomeni che pur si prefiggono di contrastare. In merito all'articolo 6, rileva criticamente che nelle aree indicate dal PON non è inclusa la regione Basilicata. Complessivamente, inoltre, sottolinea come una questione di altissimo rilievo quale il femminicidio avrebbe meritato ben altro approfondimento ed un provvedimento autonomo, non di essere diluita in un decreto omnibus come quello in esame.

  Ignazio ABRIGNANI (PdL), dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sul provvedimento in esame, sottolineando come le disposizioni che rientrano nella competenza della Commissione siano marginali ed esprimendo la sua personale condivisione su alcune delle questioni poste dalla collega Mucci.

  Luigi LACQUANITI (SEL), dichiara un voto di astensione a nome del proprio gruppo, stigmatizzando che, come ormai sovente accade, solo alcune delle norme di questo ennesimo decreto omnibus siano caratterizzate dalla necessità ed urgenza Pag. 260che dovrebbe contraddistinguere tali provvedimenti. La risposta inoltre che il decreto vorrebbe dare alla questione gravissima del femminicidio è del resto molto limitata e, sebbene tali materie non rientrino nelle competenze della Commissione, deve essere segnalato che tale argomento avrebbe senz'altro necessitato di un provvedimento ad hoc e molto più articolato.

  Catia POLIDORI (PdL), relatrice, condivide personalmente la questione dell'insufficienza delle disposizioni assunte sul problema del femminicidio posta dalla collega Mucci e ribadita dal collega Lacquaniti. Quale relatrice del provvedimento comunque non può che ribadire che le disposizioni sulle quali la X Commissione è chiamata ad esprimersi sono molto limitate e su di esse ritiene di confermare il parere favorevole già illustrato.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole.

DL 102/2013: Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.
C. 1544 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite V e VI).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 settembre 2013.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.
Testo unificato C. 282 Causi e abbinate.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Dario GINEFRA (PD), relatore, illustra il testo unificato, adottato come testo base, delle proposte di legge C. 282 (Causi e altri), C. 950 Zanetti, C. 1122 (Capezzone e altri) e C. 1339 Migliore, recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.
  Sottolinea che la proposta di legge C. 1122 riprende integralmente il contenuto del disegno di legge d'iniziativa del Governo della scorsa legislatura C. 5291 («Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita»), come approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 12 ottobre 2012, che non ha concluso il proprio iter al Senato.
  Le proposte di legge C. 282 (Causi e altri), C. 1122 (Capezzone e altri) e C. 1339 (Migliore) recano norme in materia di revisione del sistema fiscale mediante delega al Governo. La proposta di legge C. 950 (Zanetti) reca norme in materia di contrasto all'elusione fiscale e abuso del diritto.
  Ricorda che in data 8 agosto 2013 la Commissione Finanze ha adottato come testo base il testo unificato delle citate proposte di legge come elaborato dal comitato ristretto e che il provvedimento è iscritto al calendario dell'Assemblea a partire dal prossimo lunedì 23 settembre.
  Tra le principali modifiche apportate in sede referente rispetto al testo approvato alla fine della scorsa legislatura, segnala in particolare all'articolo 1 l'introduzione dei seguenti principi e criteri direttivi generali: a) tendenziale uniformità della disciplina riguardante le obbligazioni tributarie; b) coordinamento e semplificazione delle discipline concernenti gli obblighi contabili e dichiarativi dei contribuenti, al fine di agevolare la comunicazione con l'amministrazione finanziaria, anche attraverso la previsione di forme di contraddittorio propedeutiche all'adozione degli atti di accertamento dei tributi; c) coerenza e tendenziale uniformità dei poteri in materia tributaria e delle forme e modalità del loro esercizio; d) tendenziale generalizzazione del meccanismo della compensazione tra crediti d'imposta vantati dal Pag. 261contribuente e debiti tributari a suo carico. Aggiunge che si intende assicurare la responsabilizzazione dei diversi livelli di governo, definendo, per ciascun tributo, il livello di governo che beneficia delle relative entrate, con una relazione fra tributo e livello di governo determinata, ove possibile, in funzione dell'attinenza del presupposto d'imposta.
  Passando al contenuto del testo unificato delle proposte in titolo, segnala che esso si compone di 16 articoli concernenti alcuni principi generali e le procedure di delega; la revisione del catasto dei fabbricati, nonché norme in materia di evasione ed erosione fiscale; la disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale; norme in materia di tutoraggio, semplificazione fiscale e revisione del sistema sanzionatorio; la revisione del contenzioso e della riscossione degli enti locali; la delega per la revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e la previsione di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni, nonché per la razionalizzazione della determinazione del reddito d'impresa e di imposte indirette e in materia di giochi pubblici; la delega ad introdurre nuove forme di fiscalità ambientale.
  La delega fiscale è anche orientata ad attuare una complessiva razionalizzazione e sistematizzazione della disciplina dell'attuazione e dell'accertamento relativa alla generalità dei tributi, nonché a proseguire il contrasto all'evasione e all'elusione e il riordino dei fenomeni di erosione fiscale (cosiddette tax expeditures) – ferma restando la tutela, oltre che della famiglia e della salute, dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da imprese minori e dei redditi da pensione. A questo fine, nelle procedure di bilancio sono inseriti un rapporto in materia di contrasto all'evasione fiscale (articolo 3) e un rapporto sulle spese fiscali (articolo 4).
  Passando alle disposizioni che sono direttamente riconducibili ai profili di competenza della X Commissione, evidenzia le disposizioni recate dagli articoli 11 e 12.
  In particolare, l'articolo 11 reca la ridefinizione dell'imposizione sui redditi di impresa e dei regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni. Anzitutto si prevede l'assimilazione delle imposte sui redditi di impresa (anche in forma associata) dei soggetti IRPEF, con assoggettamento a un'imposta sul reddito imprenditoriale, con aliquota proporzionale ed allineata a quella dell'IRES. Il comma 1, lettera a), prevede che il Governo emani norme volte all'assimilazione al regime IRES dell'imposizione sui redditi d'impresa, compresi quelli prodotti in forma associata dai soggetti passivi IRPEF, assoggettandoli a un'imposta sul reddito imprenditoriale, con un'aliquota proporzionale allineata all'IRES. Le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF dell'imprenditore e dei soci, e sono deducibili dalla predetta imposta sul reddito imprenditoriale.
  Si dispone che i decreti legislativi emanati dal Governo prevedano che non siano sottoposte all'imposizione sui redditi di impresa (mediante deducibilità dalla base imponibile) le somme prelevate dall'artista, dal professionista o dai soci o associati, ovvero dall'imprenditore o dai soci; parallelamente, si prevede che tali somme concorrano alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF. Le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci concorreranno alla formazione del reddito IRPEF. Sono introdotti regimi semplificati per i contribuenti di minori dimensioni e, per i contribuenti «minimi», regimi sostitutivi forfetari con invarianza del quantum dovuto. In particolare, per i contribuenti di dimensioni minime si prevede l'istituzione di regimi che prevedano il pagamento forfetario di un'unica imposta in sostituzione di quelle dovute, purché con invarianza dell'importo complessivo dovuto, prevedendo eventuali differenziazioni in funzione del settore economico e del tipo di attività svolta, con eventuale premialità per le nuove attività produttive; in tale ambito devono essere comprese eventuali agevolazioni in favore dei soggetti che sostengono costi od oneri per il ricorso a mezzi di pagamento tracciabili, Pag. 262coordinandoli con analoghi regimi vigenti e con i regimi della premialità e della trasparenza previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, nonché istituti premiali per le nuove attività produttive. Infine, si delega il Governo a introdurre «forme di opzionalità» in favore dei contribuenti.
  Ai sensi del comma 2 il Governo è altresì delegato a chiarire la definizione di «autonoma organizzazione» ai fini IRAP per professionisti e piccoli imprenditori, adeguandola ai più consolidati princìpi desumibili dalla fonte giurisprudenziale, ai fini della non assoggettabilità dei professionisti e dei piccoli imprenditori all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
  L'articolo 12 reca i princìpi e criteri direttivi per l'introduzione di norme volte a ridurre le incertezze nella determinazione del reddito e della produzione netta e a favorire l'internazionalizzazione dei soggetti economici operanti in Italia, in applicazione delle raccomandazioni derivanti dagli organismi internazionali e dalla Unione Europea.
  La lettera a) individua anzitutto, tra i principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega, l'introduzione di criteri di tassazione chiari e coerenti con la disciplina di redazione del bilancio, in particolare per determinare il momento del realizzo delle perdite su crediti. La norma prevede inoltre l'estensione del regime fiscale previsto per le procedure concorsuali anche ai nuovi istituti introdotti dalla riforma fallimentare e dalla normativa sul sovraindebitamento, nonché alle procedure similari previste in altri ordinamenti.
  La lettera b) impone al Governo di sottoporre a revisione la disciplina impositiva delle operazioni transfrontaliere, con particolare riferimento a specifici aspetti delle predette operazioni: individuazione della residenza fiscale; regime di imputazione per trasparenza delle società controllate estere e di quelle collegate; regime dei lavoratori all'estero; regime di rimpatrio dei dividendi provenienti dagli Stati con regime fiscale privilegiato e regime di deducibilità dei costi di transazione commerciale dei soggetti insediati in tali Stati; regime di applicazione delle ritenute transfrontaliere; regime di tassazione delle stabili organizzazioni all'estero e di quelle insediate in Italia di soggetti non residenti; regime di rilevanza delle perdite di società del gruppo residenti all'estero.
  La lettera c) dispone la revisione dei regimi di deducibilità degli ammortamenti, delle spese generali e di particolari categorie di costi, salvaguardando e specificando il concetto di inerenza e limitando le differenziazioni tra settori economici.
  La lettera d) prescrive la revisione della disciplina delle società di comodo e del regime dei beni assegnati ai soci o ai loro familiari, nonché delle norme che regolano il trattamento dei cespiti in occasione dei trasferimenti di proprietà, con l'obiettivo, da un lato, di evitare vantaggi fiscali dall'uso di schermi societari per utilizzo personale di beni aziendali o di società di comodo e, dall'altro, di dare continuità all'attività produttiva in caso di trasferimento della proprietà, anche tra familiari.
  Il Governo è, infine delegato, (articolo 15) ad introdurre nuove forme di fiscalità, in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale, finalizzate a preservare e a garantire l'equilibrio ambientale, e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici, prevedendo che il maggior gettito sia destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro, e al finanziamento delle tecnologie a basso contenuto di carbonio, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alle fonti di energia rinnovabili.
  Il testo in esame si conclude con una norma programmatica (articolo 16), ai sensi della quale la revisione del sistema fiscale persegue l'obiettivo della riduzione della pressione tributaria sui contribuenti, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica posti dalla disciplina di bilancio stabilita a livello europeo e nel rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

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  Ignazio ABRIGNANI, presidente, nessun altro chiedendo di parlare, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.25.

SEDE REFERENTE

  Martedì 17 settembre 2013. — Presidenza del presidente Ignazio ABRIGNANI. – Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Simona Vicari.

  La seduta comincia alle 13.30.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale.
Doc. XXII, n. 5 Mongiello, Doc. XXII, n. 6 Martella, Doc. XXII, n. 7 Bergamini e Doc. XXII, n. 11 Pini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviati nella seduta del 6 settembre 2013.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, avverte che sono state presentati emendamenti al provvedimento in esame (vedi allegato 2). Dichiara peraltro inammissibile l'emendamento Da Villa 2.1 che prevede che la Commissione d'inchiesta presenti una proposta di legge in base ai risultati dell'indagine.

  Angelo SENALDI (PD), relatore, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Taranto 1.1 e Vignali 1.2, sull'emendamento Bergamini 1.3. Chiede di accantonare l'emendamento Mucci 1.4 in materia di domini web di primo livello generici ed esprime parere favorevole sull'emendamento Da Villa 1.5. Invita al ritiro degli emendamenti Mucci 1.6 e Crippa 1.7. Esprime parere favorevole sull'emendamento Prodani 1.8, purché riformulato nel senso di sostituire le parole da «attività legislativa» alla fine del periodo, con le seguenti «l'analisi della legislazione in essere, le azioni previste dal Piano strategico nazionale anticontraffazione e le sue ricadute, con particolare riferimento alle imprese italiane operanti all'estero».
  Invita al ritiro dell'emendamento Fantinati 1.9 e chiede di accantonare l'esame dell'emendamento Crippa 1.10. Invita al ritiro dell'emendamento Da Villa 5.1 e raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 5.3. Invita quindi al ritiro dell'emendamento Petraroli 5.2.

  Il sottosegretario Simona VICARI esprime parere contrario sugli identici emendamenti Taranto 1.1 e Vignali 1.2 che, ad avviso del Governo, ampliano eccessivamente i compiti e le materie di indagine della Commissione. Propone di riformulare l'emendamento Mucci 1.4 sostituendolo con le parole «, nonché, ai fini del contrasto alle violazioni della proprietà intellettuale, le procedure di assegnazione di domini.». Esprime parere favorevole sull'emendamento Da Villa 1.5 e parere contrario sugli emendamento Mucci 1.6, Crippa 1.7 e Prodani 1.8. Esprime parere favorevole sull'emendamento Fantinati 1.9 e parere favorevole sull'emendamento Crippa 1.10. Si rimette alla Commissione sugli emendamenti Da Villa 5.1, 5.3 del relatore e 5.2 Petraroli.

  Gianluca BENAMATI (PD) chiede al rappresentante del Governo di riconsiderare il parere espresso sugli identici emendamenti Taranto 1.1 e Vignali 1.2 volti ad estendere il campo di indagine della Commissione a settori rilevanti quali la pirateria elettronica e digitale. Sottolinea altresì che l'ampliamento delle attività non comporta alcun aumento dei costi della Commissione.

  Il sottosegretario Simona VICARI chiede per quali motivi si vogliano estendere le competenze della Commissione.

  Luigi TARANTO (PD) sottolinea che il commercio abusivo, in particolare nella sua versione digitale, rappresenta il canale principale per la vendita di prodotti contraffatti e non può essere considerato un Pag. 264reato minore rispetto alla pirateria elettronica e digitale.

  Il sottosegretario Simona VICARI si rimette alla Commissione sugli identici emendamenti Taranto 1.1 e Vignali 1.2.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva gli identici emendamenti Taranto 1.1 e Vignali 1.2, e l'emendamento Bergamini 1.3.

  Marco DA VILLA (M5S) sottolinea che l'emendamento Mucci 1.4 è volto a contrastare un fenomeno molto recente nel mondo del web che prevede la registrazione di domini denominati con categorie merceologiche che possono richiamare categorie di prodotti nazionali traendo in inganno il consumatore. Si tratta di una pratica che si va diffondendo anche in altri Paesi europei e che può essere particolarmente dannosa per il made in Italy.

  Gianluca BENAMATI (PD), sottolineato che le delicate problematiche connesse ai domini web di primo livello sono all'attenzione di tutti i gruppi presenti in Commissione, chiede di accantonare l'esame dell'emendamento Mucci 1.4.

  La Commissione approva l'emendamento Da Villa 1.5.

  Mara MUCCI (M5S) ritira il proprio emendamento 1.6.

  Davide CRIPPA (M5S) ritira il proprio emendamento 1.7.

  Il sottosegretario Simona VICARI chiede di accantonare l'emendamento Prodani 1.8 sul quale il relatore ha proposto una riformulazione.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, accantona gli emendamenti Prodani 1.8, Fantinati 1.9 e Crippa 1.10.

  Angelo SENALDI (PD), relatore, sottolinea che il parere contrario espresso sull'emendamento 5.1 è motivato dalla finalità di non definire rigidamente nel documento istitutivo della Commissione il campo delle attività per non limitarne l'autonomia organizzativa.

  Raffaello VIGNALI (PdL) concorda con le osservazioni del relatore e aggiunge che la definizione del cronoprogramma dei lavori della Commissione compete al suo ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  Mara MUCCI (M5S) sottolinea che l'emendamento Da Villa 5.1 è volto a definire con chiarezza gli ambiti di lavoro della Commissione.

  Davide CRIPPA (M5S) si associa alle osservazioni della collega Mucci.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, giudica ultroneo l'emendamento Da Villa 5.1.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Da Villa 5.1 e approva l'emendamento 5.3 del relatore.

  Gianluca BENAMATI (PD) sottolinea che la somma di incremento di spese che sarebbe ridotta con l'approvazione dell'emendamento Petraroli 5.2 equivale a 5 mila euro.

  Angelo SENALDI (PD), relatore, sottolinea che un eventuale incremento di spese, sia pure di esigue dimensioni, dovrebbe essere approvato dall'Ufficio di Presidenza della Camera.

  La Commissione respinge l'emendamento Petraroli 5.2.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, sospende brevemente la seduta per consentire l'approfondimento degli emendamenti Mucci 1.4, Prodani 1.8, Fantinati 1.9 e Crippa 1.10, precedentemente accantonati.

  Raffaello VIGNALI (PdL), osserva che l'emendamento Crippa 1.10, limitatamente alla parte della specializzazione dei giudici Pag. 265penali presenta profili di dubbia costituzionalità.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, sospende la seduta.

  La seduta, sospesa alle 14, è ripresa alle 14.35.

  Angelo SENALDI, relatore, invita i presentatori a ritirare l'emendamento Mucci 1.4, in materia di soggetti privati che rilasciano ad utilizzatori privati domini di primo livello generico, ritenendo preferibile approfondire la questione nel corso dell'esame in Assemblea.

  Mara MUCCI (M5S), ribadita la necessità di affrontare la questione soprattutto per i suoi possibili effetti negativi sulle produzioni made in Italy, ritira il proprio emendamento 1.4.

   Angelo SENALDI (PD), relatore, propone la seguente riformulazione dell'emendamento Prodani 1.8: «q) l'analisi della legislazione in essere, con particolare riferimento alle imprese italiane operanti all'estero;». L'emendamento, ove approvato in tale formulazione, assorbirebbe l'emendamento Fantinati 1.9.

  Davide CRIPPA (M5S) accetta la riformulazione dell'emendamento Prodani 1.8.

  La Commissione approva l'emendamento Prodani 1.8, come riformulato.

  Angelo SENALDI (PD), relatore, propone una riformulazione dell'emendamento Crippa 1.10 nel senso di aggiungere, dopo la lettera p), la seguente «q) l'efficacia della giurisdizione in materia, anche in riferimento agli aspetti organizzativi».

  Davide CRIPPA (M5S) accetta la riformulazione proposta.

  La Commissione approva l'emendamento Crippa 1.10 nel testo riformulato.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, avverte che il testo unificato, come risultante dagli emendamenti approvati, sarà inviato alle Commissioni per l'espressione del prescritto parere.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

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