CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 17 settembre 2013
83.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 17 settembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA

  La seduta comincia alle 12.

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame congiunto delle Comunicazioni della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio «Verso un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita – Creazione di uno strumento di convergenza e di competitività» (COM(2013)165 final) e «Verso un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita – Coordinamento ex ante delle grandi riforme di politica economica previste» (COM(2013)166 final).
Audizione del vicepresidente della Commissione europea, Olli Rehn.
(Svolgimento e conclusione).

  Francesco BOCCIA, presidente avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Olli REHN, vicepresidente della Commissione europea, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono quindi i deputati Giampaolo GALLI (PD), Andrea ROMANO (SCpI), Rocco PALESE (PdL), Giulio MARCON (SEL), Paola CARINELLI (M5S), Francesco BOCCIA, presidente, e Gianfranco LIBRANDI (SCpI), ai quali replica Olli REHN, vicepresidente della Commissione europea.

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  Francesco BOCCIA, presidente, ringrazia il vicepresidente della Commissione europea, Olli Rehn, per il suo intervento.
  Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 13.10.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 17 settembre 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Stefano Fassina.

  La seduta comincia alle 15.

Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.
C. 925 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Nulla osta. Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, fa presente che il provvedimento, recante disposizioni in materia di diffamazione con il mezzo della stampa, di ingiuria e di condanna del querelante, è già stato esaminato dalla Commissione nella seduta del 1o agosto 2013 e che, in quell'occasione, la stessa Commissione ha espresso un parere di nulla osta sul testo. Ricorda che, in data 2 agosto 2013, la Commissione giustizia ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, apportando ad esso talune modificazioni volte a recepire, seppure non integralmente, condizioni e osservazioni formulate nei pareri espressi dalle Commissioni I e VII. Poiché il testo all'esame dell'Assemblea non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di formulare su di esso nulla osta. Ricorda altresì che, in data 17 settembre 2013, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. In proposito, segnala che gli analoghi articoli aggiuntivi Pisicchio 3.02 e Daniele Farina 3.03 sono volti ad istituire, presso ogni distretto di corte d'appello, il Giurì per la correttezza dell'informazione, composto da 5 membri, senza nulla disporre in ordine alla quantificazione degli oneri relativi al trattamento economico dei componenti ed alle spese di funzionamento, nonché sulle relative modalità di copertura finanziaria. Su tali proposte emendative propone pertanto di esprimere un parere contrario. Nel rilevare che le restanti proposte emendative non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sulle stesse nulla osta. Al riguardo, ritiene comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

  Il viceministro Stefano FASSINA esprime nulla osta sul testo del provvedimento e parere contrario sugli articoli aggiuntivi richiamati dal relatore. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

DL 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.
C. 1540 Governo.
(Parere alle Commissioni I e II).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 14 agosto Pag. 1232013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province. Osserva che tale provvedimento è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Per quanto attiene alla verifica delle quantificazioni, rileva quanto segue. Circa l'articolo 2, comma 3, recante disposizioni in materia di gratuito patrocinio, osserva che la quantificazione proposta appare coerente con le ipotesi sottostanti la stima dell'onere. Tanto premesso, al fine di confermare l'effettiva prudenzialità della quantificazione, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se il numero degli ammessi al gratuito patrocinio possa ritenersi sostanzialmente stabile nel tempo. A tale proposito, rileva che i dati aggiornati a maggio 2013 citati dalla relazione tecnica indicano che gli ammessi al beneficio per l'anno 2012 sono 116.670, a fronte di un dato fornito dalla relazione tecnica – e riferito all'anno 2011 – pari a 111.163 unità. Segnala inoltre che i dati statistici relativi alla serie storica dei fascicoli penali iscritti per il reato di stalking evidenziano un andamento significativamente crescente. Dai dati forniti per le vie brevi dal Ministero della giustizia – Direzione generale statistica, risulta che nel 2009 (anno di introduzione della figura di reato) il numero dei fascicoli era pari a 443. Nell'anno successivo, tale numero si è elevato a 1.868, per poi attestarsi nel 2011 al valore citato nella relazione tecnica di 2.852. Osserva che se nei successivi anni il trend evidenziato fosse confermato, le ipotesi di quantificazione sottostanti la relazione tecnica potrebbero risultare non prudenziali. In merito, considera opportuno che il Governo fornisca ulteriori elementi di valutazione. Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, rileva che gli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente relativi allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero degli affari esteri dei quali è previsto l'utilizzo, nella misura complessiva di 1 milione per l'anno 2013 e di 400.000 euro per l'anno 2014, seppure privi di una specifica voce programmatica recano le necessarie disponibilità. Con riferimento all'utilizzo degli stanziamenti iscritti nell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, giudica opportuno che il Governo assicuri che tale utilizzo non pregiudica gli interventi già previsti a valere sulle medesime risorse per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali al fine di garantire il rispetto dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge n. 196 del 2009. Inoltre, con riferimento all'utilizzo nella misura di 2,3 milioni di euro per l'anno 2014 e di 2,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, delle risorse del Fondo relativo ai risparmi di spesa derivanti dalla riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici di cui all'articolo 15, comma 5, della legge n. 96 del 2012, ritiene opportuno che il Governo assicuri che l'utilizzo delle relative risorse non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime. Ricorda, infatti, che tali risorse – che dovrebbero ammontare a 2,3 milioni di euro nell'anno 2014, a 5,3 milioni di euro nell'anno 2015 e a 10,9 milioni di euro a decorrere dal 2016 – anche se a decorrere dall'anno 2015 risultano superiori a quelle necessarie ad assicurare la copertura delle disposizioni in questione, sono destinate anche alla copertura degli eventuali oneri risultanti dal monitoraggio delle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni in materia di erogazioni liberali di cui al suddetto articolo 15. Infine, con riferimento alla formulazione dell'autorizzazione di spesa in termini di limite massimo, segnala che secondo quanto indicato nella relazione tecnica, le risorse autorizzate verranno iscritte in un capitolo del bilancio dello Stato di natura obbligatoria. Al riguardo, sottolinea che tale limite di spesa potrebbe essere vanificato dal fatto che il citato capitolo, ai sensi dell'articolo 26 della legge n. 196 del 2009, può essere rifinanziato in corso d'anno in via amministrativa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da registrare alla Corte dei conti, mediante prelievi dal Fondo Pag. 124spese obbligatorie e d'ordine. In proposito appare opportuno un chiarimento da parte del Governo. In ordine all'articolo 4, in materia di tutela per gli stranieri vittime di violenza domestica, osserva che secondo la relazione tecnica la norma è volta a circoscrivere, con riguardo alla fattispecie della tutela delle vittime di violenza domestica, l'ambito applicativo della disciplina già vigente in materia di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Rileva tuttavia che la norma in esame sembrerebbe estendere la procedura di rilascio a fattispecie attualmente non previste dal Testo unico sull'immigrazione, non limitandosi – quindi – a introdurre prescrizioni di carattere procedimentale. Sul punto, al fine di escludere effetti finanziari non previsti, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione del Governo. In particolare, andrebbero precisati i dati e gli elementi posti alla base dell'ipotesi, indicata nella relazione tecnica, di esiguità del numero dei soggetti potenzialmente interessati alla nuova disciplina in esame, che in base al testo risulta applicabile anche ai cittadini dell'Unione europea e ai loro familiari. Circa l'articolo 5, concernente il piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, al fine di verificare l'idoneità della clausola di invarianza finanziaria ad escludere effetti onerosi in relazione al Piano d'azione previsto dalla norma, considera opportuno acquisire elementi informativi in merito alla congruità delle risorse disponibili a legislazione vigente rispetto alle specifiche finalità introdotte dalla norma in esame. A tal fine ritiene che sarebbe utile disporre anche di informazioni in ordine allo stato di attuazione del precedente Piano adottato nel 2010. Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, ricorda che il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006 reca dal bilancio previsionale della Presidenza del Consiglio, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 16 gennaio 2013, risorse pari a euro 3.972.000 per l'anno 2013, 4.276.380 per l'anno 2014 e a 4.317.680 per l'anno 2015. Circa l'articolo 6, comma 1, concernente il piano operativo sicurezza nelle regioni del Mezzogiorno, osserva che, in base alla normativa vigente, il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie può già concedere anticipazioni ai soggetti titolari di progetti compresi nei programmi comunitari di finanziamento. Rileva inoltre che – come precisato dal testo e dalla relazione tecnica – le disposizioni in esame sono finalizzate ad evitare ritardi nell'attuazione del programma Sicurezza e a favorire quindi il completo utilizzo delle risorse entro la scadenza del 2015. Ciò premesso, poiché il conseguente incremento delle anticipazioni potrebbe comunque determinare un'accelerazione della spesa rispetto alle previsioni tendenziali, ritiene che andrebbe escluso che l'applicazione della norma in esame possa alterare il profilo temporale delle erogazioni scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica. Circa i commi 2 e 3 dell'articolo 6, in materia di trattamento accessorio al personale del comparto difesa e sicurezza, evidenzia che le norme prevedono l'utilizzo per finalità di copertura di parte delle risorse destinate, a legislazione vigente, al riordino delle carriere e dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente del comparto sicurezza e difesa. Considera opportuno acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla congruità delle risorse residue, come risultanti dalla riduzione in esame, rispetto alla loro originaria destinazione, considerato anche che gli effetti dei provvedimenti normativi volti a tale riordino decorrono dal 1o gennaio 2011. In ordine alla stima degli oneri recati dalle norme in esame, osserva che la relazione tecnica non fornisce i dati e gli elementi posti alla base della quantificazione, limitandosi a dare conto di una riduzione del personale del comparto sicurezza e difesa – rispetto alle consistenze del 2010 – pari a circa 7.000 unità. Con riferimento all'effetto delle norme in esame sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a circa il 51 per cento del saldo netto da finanziare, rileva che l'indicazione contenuta nel prospetto Pag. 125riepilogativo sembra essere conseguenza dello sconto degli effetti indotti recati della norma. In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che le risorse delle quali è previsto l'utilizzo, nella misura complessiva di euro 6.299.662 per l'anno 2013, anche attraverso il versamento all'entrata di somme rese disponibili in conto residui, sono relative al Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia e delle università. Osserva che da una interrogazione al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato le suddette risorse risultano disponibili. In merito all'utilizzo della quota delle risorse disponibili in conto residui, ricorda che, in quanto relative a spese di personale, le stesse non rientrano nel divieto di conservazione in bilancio di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge n. 98 del 2011. Non ha osservazioni da formulare circa il comma 4 della'articolo 6, in materia di indennità di servizio autostradale per il personale della Polizia stradale. Non ha inoltre osservazioni da formulare circa il comma 5 dell'articolo 6, riguardante le disposizioni finanziarie relative alla chiusura dell'emergenza nord Africa, nel presupposto – sul quale ritiene opportuno acquisire una conferma del Governo – che le assegnazioni in esame non alterino le previsioni di cassa scontate a legislazione vigente. In merito all'articolo 7, recante disposizioni in materia di sicurezza dei cittadini, osserva, con riferimento al comma 3, che dalla disposizione potrebbero derivare effetti finanziari di carattere indiretto. In particolare, la maggiore flessibilità d'impiego delle Forze armate, anche in compiti diversi dai servizi di perlustrazione e pattugliamento, potrebbe determinare un ampliamento delle condizioni d'impiego operativo per le medesime unità, con un incremento della spesa nell'ambito dello stanziamento previsto a legislazione vigente. In proposito giudica opportuno acquisire una valutazione del Governo. Non ha invece osservazioni da formulare con riguardo alle altre disposizioni, stante il carattere ordinamentale delle medesime. Per quel che riguarda l'articolo 10, concernente norme in materia di protezione civile, con riferimento ai meccanismi di finanziamento delle emergenze previsti dal testo in esame, osserva che andrebbero chiariti il coordinamento e le modalità applicative delle modifiche apportate all'articolo 5, commi 1 e 5-quinquies, della legge n. 225 del 1992. Fa notare che da una parte, infatti, con le modifiche al comma 1, viene previsto che la delibera sullo stato d'emergenza debba individuare, fra l'altro, le risorse finanziarie da destinare ai primi interventi di soccorso e di assistenza, autorizzando le necessarie spese nell'ambito dello stanziamento del Fondo di protezione civile destinato allo scopo. Dall'altra, con le modifiche al successivo comma 5-quinquies, il testo in esame istituisce il Fondo per le emergenze nazionali, apparentemente anch'esso finalizzato a finanziare gli interventi conseguenti alle calamità che abbiano dato luogo a dichiarazione di stato di emergenza. Ritiene che andrebbe chiarito il coordinamento fra le predette modifiche, al fine di escludere che il nuovo Fondo per le emergenze – andando ad affiancare nelle medesime funzioni il Fondo di protezione civile – possa determinare sovrapposizioni o incrementi di spesa. Osserva che tali chiarimenti appaiono necessari considerando anche quanto segue: con la modifica dell'articolo 5, comma 1-bis, la durata della dichiarazione dello stato di emergenza viene notevolmente incrementata e ciò comporta, potenzialmente, un utilizzo più elevato di risorse da destinare ai relativi interventi; la relazione tecnica non precisa i parametri posti alla base della quantificazione, per l'anno in corso, della dotazione finanziaria del nuovo Fondo per le emergenze; la stessa relazione tecnica non reca una previsione di massima circa le risorse che potranno essere messe a disposizione del medesimo Fondo nell'ambito delle successive manovre di bilancio annuali. Non formula osservazioni riguardo alle altre norme in esame, tenuto conto che le nuove modalità applicative della disciplina di Pag. 126protezione civile introdotte dal testo sembrano essenzialmente finalizzate a consentire una più efficace ricognizione dei fabbisogni in caso di emergenze, fermi restando, tuttavia, i limiti finanziari costituiti dalla disponibilità delle risorse già preordinate alle medesime finalità. Anche su tale aspetto ritiene opportuno acquisire la conferma del Governo. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il Fondo nazionale di protezione civile – le cui risorse sono destinate, nella misura di 5 milioni di euro per l'anno 2013, all'istituzione del Fondo per le emergenze nazionali – reca le necessarie disponibilità. In merito all'articolo 11 commi 1-4, concernente l'Istituzione del Fondo interventi emergenziali dei vigili del fuoco, osserva che la relazione tecnica non fornisce gli elementi posti alla base della quantificazione delle risorse del Fondo per il 2013, né una ipotesi di massima circa i finanziamenti da iscrivere in bilancio negli anni successivi. Ritiene che tali elementi andrebbero acquisiti anche al fine di chiarire in quale misura il Fondo dovrebbe essere alimentato, a regime, da ciascuna delle due fonti richiamate dal testo – rimborsi delle anticipazioni e stanziamenti annuali a carico del bilancio dello Stato – e in quale misura gli stanziamenti del Fondo dovrebbero assicurare la copertura anche del trattamento economico accessorio dei Vigili del fuoco, ossia di una spesa di personale che presenta caratteristiche di obbligatorietà. In ordine all'utilizzo, nel 2013, del Fondo di rotazione per le vittime dei reati mafiosi per alimentare il Fondo in esame, osserva che il testo richiama le procedure di cui al decreto-legge n. 79 del 2012. Fa presente che si tratta – come in precedenza ricordato – di un meccanismo di riversamento delle somme risultanti disponibili a fine anno. In proposito ritiene che andrebbero chiarite le modalità applicative della norma, precisando in particolare se le somme interessate da tale riversamento provengano da un esercizio precedente, come sembrerebbe doversi desumere dal richiamo alle procedure di cui al decreto-legge n. 79 del 2012, ovvero dovranno derivare dall'esercizio in corso e se tale meccanismo di riversamento possa dare luogo a un disallineamento temporale fra l'effettiva disponibilità delle predette risorse e il loro utilizzo, con conseguenti effetti sui saldi di finanza pubblica. In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'istituzione del Fondo per l'anticipazione delle immediate e indifferibili esigenze di spesa per le attività di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, giudica opportuno acquisire dal Governo chiarimenti in merito all'effettività della copertura finanziaria prevista per l'istituzione del fondo nell'anno 2013, dal momento che le risorse del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso delle richieste estorsive e dell'usura a cui si fa ricorso potranno rendersi effettivamente disponibili, peraltro in una misura del tutto incerta, solo al termine dell'esercizio finanziario in conformità alle procedure di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2012 e alle le ragioni per le quali si è disposto che il rifinanziamento del Fondo per l'anticipazione delle immediate e indifferibili esigenze di spesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a decorrere dall'anno 2014 sia rideterminata annualmente dalla legge di bilancio, anziché, in conformità alla normativa vigente, dalle tabelle allegate alla legge di stabilità. Circa il comma 5 dell'articolo 11, concernente altre disposizioni per il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con riferimento alle lettere b) e c), al fine di valutare la coerenza delle previsioni contenute nel testo rispetto alle clausole di invarianza finanziaria, considera opportuno acquisire una valutazione del Governo in merito all'effettiva disponibilità, per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle risorse necessarie per lo svolgimento in proprio delle attività – in precedenza affidate a titolo oneroso a soggetti pubblici e privati esterni – riguardanti la verifica delle attrezzature di lavoro e la formazione e abilitazione del personale all'utilizzo delle medesime attrezzature. Da ultimo, in merito all'articolo 12, riguardante disposizioni in materia di gestioni commissariali delle province, osserva che gli Pag. 127effetti del comma 3 si configurano come una rinuncia a risparmi futuri, ancorché non iscritti negli andamenti tendenziali.

  Il viceministro Stefano FASSINA si riserva di approfondire le questioni sollevate dal relatore e di fornire i chiarimenti richiesti. Chiede pertanto che il seguito dell'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

  Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.