CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 settembre 2013
80.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 12 settembre 2013 — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. – Interviene il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Erasmo D'Angelis.

  La seduta comincia alle 14.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati, fatto a Roma il 30 gennaio 2012.
C. 1309 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Rinvio del seguito dell'esame).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 settembre 2013.

  Ermete REALACCI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

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Decreto-legge 93/2013: Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di commissariamento delle province.
C. 1540 Governo.
(Parere alle commissioni I e II).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Miriam COMINELLI (PD), relatore, fa presente che il provvedimento in esame, composto di tredici articoli, suddivisi in quattro capi, reca misure che si muovono – come si legge nella relazione introduttiva – lungo quattro direttrici d'azione: la prima relativa alla prevenzione e alla repressione di fenomeni criminosi che hanno destato particolare allarme sociale, quali la violenza di genere e in ambito domestico; la seconda volta a innalzare il livello della sicurezza pubblica, con particolare riferimento alla prevenzione e al contrasto di fenomeni di particolare allarme sociale; la terza, incidente su ambiti di competenza della Commissione Ambiente, riguarda l'integrazione delle norme dell'ordinamento della protezione civile, alla luce delle esperienze emerse nel primo anno di applicazione della riforma introdotta dal decreto-legge n. 59 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 100 del 2012, nonché l'introduzione di disposizioni per accrescere la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, potenziandone l'operatività; la quarta riguarda misure da adottarsi in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 220 del 3 luglio 2013, che ha dichiarato l'illegittimità di alcune disposizioni normative in materia di riordino delle province.
  Soffermandosi sulle norme di interesse della Commissione Ambiente, segnalA l'articolo 10 del decreto che, come già detto, alla luce del periodo di prima applicazione della riforma del sistema di protezione civile nazionale, recata dal citato decreto-legge n. 59 del 2012, prevede alcune modifiche all'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, concernente gli interventi da attuare in occasione di calamità naturali o dovuti ad attività umane fronteggiabili solo con mezzi e poteri straordinari, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), della stessa legge n. 225 del 1992.
  Ricorda che l'articolo 1, comma 1, lett. c), del richiamato decreto legge n. 59 ha modificato l'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, recante l'istituzione del Sistema nazionale di protezione civile, prevedendo alcune rilevanti novità in relazione alla dichiarazione e alla durata dello stato di emergenza, demandando quindi la deliberazione dello stato di emergenza al Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o, se delegati, da un Ministro con portafoglio o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare l'articolo 5 della legge n. 225/1992, a seguito delle modifiche del decreto-legge n. 59 del 2012, prevede che la delibera con cui viene dichiarato lo stato di emergenza: può essere emanata non solo al verificarsi degli eventi calamitosi, ma anche nella loro imminenza; dispone in ordine all'esercizio del potere di ordinanza, conferendo quindi al Consiglio dei Ministri una competenza attributiva di tale potere, riconosciuto – ai sensi del comma 2 dell'articolo 5 – al Capo del Dipartimento per la protezione civile (che lo esercita previa intesa con le regioni territorialmente interessate), salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione dello stato di emergenza; deve indicare l'amministrazione pubblica competente in via ordinaria per il coordinamento degli interventi successivi alla scadenza dello stato di emergenza.
  Ricorda altresì che, sempre a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge n. 59/2012, è stata introdotta una durata massima dello stato di emergenza, pari a novanta giorni, prorogabile o rinnovabile di regola una sola volta – previa ulteriore deliberazione del Consiglio dei Ministri – di ulteriori sessanta giorni.
  Precisa quindi che, a seguito delle modifiche apportate al più volte richiamato articolo 5 della legge n. 255 del 1992 Pag. 69dall'articolo 10 del decreto legge in esame, sono state introdotte le seguenti novità. La delibera che dichiara lo stato di emergenza per le fattispecie da fronteggiare con immediatezza e mezzi straordinari provvede anche ad una prima individuazione delle risorse finanziarie necessarie agli interventi da effettuare, autorizzando la spesa nell'ambito dell'apposito stanziamento sul Fondo di protezione civile destinato allo scopo, in particolare individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo le risorse finalizzate agli interventi attuabili in via ordinaria (organizzazione e effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento); se tali risorse si rivelano insufficienti in corso di intervento, possono essere oggetto di ulteriori deliberazioni in base a relazione motivata presentata dal Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri al Presidente del Consiglio dei ministri. È estesa la durata massima dello stato di emergenza fino a centottanta giorni, prorogabili di altri centottanta giorni. È introdotta una differente tipizzazione delle misure che possono essere previste dalle ordinanze di protezione civile in deroga adottate nelle situazioni di emergenza da fronteggiare con immediatezza e mezzi straordinari, in particolare prevedendo che con le ordinanze si dispone in ordine: all'organizzazione ed all'effettuazione dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione interessata dall'evento; al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili; alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e comunque finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità; alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza; all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e secondo le direttive dettate con delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione civile, il Fondo per le emergenze nazionali, per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione di interventi necessari nelle situazioni di emergenza da fronteggiare con immediatezza e mezzi straordinari. Con riferimento all'istituzione del Fondo per le emergenze nazionali, fa presente che, nonostante la lettera d) del comma 1 introduca tale nuovo fondo per gli interventi necessari nelle situazioni di emergenza da fronteggiare con immediatezza e mezzi straordinari, la lettera a) dello stesso comma 1 dell'articolo 10 prevede il ricorso, per la copertura di tali interventi, all’ apposito stanziamento sul Fondo di protezione civile destinato allo scopo, individuando nell'ambito dello stanziamento complessivo le risorse finalizzate agli interventi attuabili in via ordinaria. Aggiunge che il vigente comma 4-quinquies, inserito nell'articolo 5 della legge 225/2012 dal decreto legge 59/2012 e non modificato dall'articolo 10 del decreto legge in esame, reca il riferimento all'utilizzo del Fondo per la protezione civile. Inoltre fa presente che l'articolo 6, comma 5 del decreto legge in esame assegna al Fondo nazionale per la protezione civile somme che erano state stanziate per emergenza umanitaria da fronteggiare in via straordinaria. In sostanza, considerata la coesistenza di riferimenti normativi ad entrambi i fondi, ritiene necessario un chiarimento in merito alle fattispecie di riferimento e ai criteri di utilizzazione delle loro risorse.
  Prosegue rilevando che l'articolo 10, al comma 3, novella l'articolo 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, emanato in materia di trasparenza nelle pubbliche amministrazioni. A tale riguardo ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della Pag. 70legge n. 190 del 2012, recante la delega sulla base della quale è stato emanato il citato decreto legislativo n. 33 del 2013, ai fini dei piani anticorruzione, l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione.
  Con la novella introdotta dal comma 3 dell'articolo 10 sono attribuite ai commissari delegati per la protezione civile le funzioni di responsabili per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. In particolare la novella prevede che i commissari delegati svolgano «direttamente» le funzioni sopra indicate, presupponendo l'affidamento di uno specifico ambito di attività commissariale, come richiesto dall'articolo 5, comma 4, della legge 225/1992, che stabilisce che «il relativo provvedimento di delega deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio» e postula che venga attivato il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria almeno dieci giorni prima della scadenza del termine dello stato di emergenza.
  Quanto al comma 4 dell'articolo 10, precisa che esso abroga la disposizione contenuta nel decreto-legge cosiddetto emergenza rifiuti in Campania civile (articolo 1, comma 8, decreto-legge 245/2005) che aveva istituito un nucleo interforze a disposizione del Dipartimento della protezione civile. Tale abrogazione – come si legge nella relazione introduttiva – è ritenuta necessaria in considerazione delle competenze affidate al predetto Dipartimento dal citato intervento di riforma di cui al menzionato decreto-legge n. 59 del 2012.
  Richiama infine l'attenzione sulle disposizioni di cui ai commi 1-4 dell'articolo 11 del decreto in esame, che, recando disposizioni in materia di risorse finanziarie per garantire la funzionalità del Corpo al verificarsi di emergenze di protezione civile, afferiscono indirettamente all'ambito della protezione civile di diretta competenza della VIII Commissione. In particolare viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno (missione «Soccorso civile» – programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico») uno specifico fondo emergenze, per le anticipazioni delle immediate e indifferibili esigenze delle spese derivanti dalle attività di soccorso pubblico prestate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco nelle situazioni oggetto di dichiarazioni di stato di emergenza ex legge 225/1992. In particolare, è previsto l'utilizzo del Fondo per il pagamento delle somme necessarie per il trattamento economico accessorio spettante al personale del Corpo stesso impegnato nelle menzionate emergenze di protezione civile.
  Ciò premesso, esprimendo un orientamento favorevole al contenuto delle disposizioni del decreto legge in esame incidenti su ambiti di competenza della Commissione Ambiente, si riserva di presentare una proposta di parere al termine del dibattito che seguirà in modo da poter valutare gli eventuali rilievi e le eventuali osservazioni che dovessero essere formulati.

  Patrizia TERZONI (M5S), a nome del gruppo M5S, esprime un orientamento complessivamente favorevole sul contenuto degli articoli 10 e 11 del decreto-legge in esame, che contengono disposizioni che incidono sulle materie di competenza della VIII Commissione, soffermandosi, in particolare, sul testo dell'articolo 10 che, a suo avviso, potrebbe essere migliorato nel corso dell’iter parlamentare del provvedimento. Al riguardo, esprime anzitutto perplessità per l'utilizzo, al comma 1, lettera a) del provvedimento, che apporta diverse modifiche all'articolo 5 della legge n. 225 del 1992, del concetto di imminenza degli eventi calamitosi. A suo avviso, infatti tale concetto appare troppo indeterminato sul piano temporale, tanto da comportare il rischio di difficoltà applicative della norma o di non corretta applicazione della stessa.
  Allo stesso modo, giudica inutilmente generico il riferimento contenuto nella medesima norma ad «un Ministro con portafoglio» laddove si indicano le due autorità di Governo (l'altra è un «Sottosegretario Pag. 71di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri») che possono essere delegate dal Consiglio dei ministri a deliberare lo stato di emergenza.
  Infine, pur esprimendo condivisione per le fattispecie elencate alla successiva lettera c) del comma 1 dell'articolo 10, ritiene che sarebbe opportuno prevedere un ordine di priorità di tali fattispecie anche sotto il profilo della loro importanza per rendere più chiaro e predeterminati i criteri e le finalità di impiego delle risorse finanziarie disponibili.
  Conclude, quindi, auspicando che il relatore voglia tenere conto delle riferite proposte ed osservazioni nella stesura della proposta di parere da sottoporre all'attenzione della Commissione.

  Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Decreto-legge 102/2013 recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici.
C. 1544 Governo.
(Parere alle Commissioni V e VI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Cosimo LATRONICO (PdL), relatore, riferisce che l'VIII Commissione avvia oggi l'esame di un provvedimento di notevole importanza sul quale sarà opportuno un approfondimento e un dibattito al fine di fornire alle Commissioni di merito, che avviano oggi stesso l'esame in sede referente, un fattivo contributo nell'istruttoria parlamentare tenuto conto, peraltro, che la Commissione potrà esprimere un parere «rinforzato» ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento.
  Il decreto legge n. 102 del 2013 reca, infatti, alcune disposizioni di notevole interesse per gli ambiti di competenza della Commissione. Preliminarmente però sottolinea l'impatto positivo che avranno alcune misure contenute nel decreto soprattutto nell'attuale congiuntura economica perché di esse beneficerà un settore che è stato particolarmente penalizzato dalla crisi, cioè il settore immobiliare. In tale settore, peraltro, il decreto reca misure che avranno un impatto sociale importante se si pensa al rifinanziamento di alcuni strumenti che potranno alleviare le difficoltà che alcuni cittadini stanno incontrando per via della crisi e alle misure di sostegno all'accesso all'abitazione. In via generale, poi, esprime apprezzamento per le disposizioni concernenti l'IMU, auspicando che si pervenga definitivamente alla cancellazione dell'imposta.
  Passa quindi a dare conto rapidamente del contenuto del provvedimento con riferimento agli articoli da 1 a 4, riservandosi di soffermarsi maggiormente sugli articoli 5 e 6 che recano rispettivamente norme concernenti la TARES e le misure per il settore immobiliare.
  L'articolo 1 prevede che – per l'anno 2013 – non è dovuta la prima rata dell'Imposta municipale propria (IMU), di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, sugli immobili per i quali tale rata era già stata sospesa con il decreto-legge n. 54 del 2013. In particolare, la prima rata non è dovuta per le seguenti tipologie di immobili: abitazioni principali e assimilati (IACP e cooperative edilizie a proprietà indivisa) con le esclusioni già previste dalla normativa vigente; terreni agricoli e fabbricati rurali. Ricorda, peraltro, che il decreto-legge n. 54 del 2013 ha sospeso – per l'anno 2013 – il versamento della prima rata dell'IMU nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, che però il provvedimento in esame non reca.
  L'articolo 2 reca una serie di esenzioni e agevolazioni in materia di IMU: sono quindi, tra l'altro, esentati dalla seconda rata dell'IMU per l'anno 2013, e dal pagamento dell'imposta a decorrere dal 1o Pag. 72gennaio 2014, i cosiddetti «beni merce», ossia i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati; vengono equiparati all'abitazione principale gli immobili appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale nonché gli alloggi sociali, mentre per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica si prevede l'applicazione della detrazione d'imposta nella misura prevista per l'abitazione principale.
  In considerazione di quanto disposto dagli articolo 1 e 2, l'articolo 3 prevede il ristoro ai comuni delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna del minor gettito che ad essi ne deriva, attraverso l'attribuzione ai medesimi comuni di un contributo di 2.327,3 milioni di euro per l'anno 2013 e di 75,7 milioni a decorrere dall'anno 2014.
  L'articolo 4 interviene sulla disciplina della cosiddetta «cedolare secca» introdotta dal decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sul federalismo municipale, al fine di ridurre, per gli immobili locati a canone «concordato», l'aliquota al 15 per cento – in luogo dell'aliquota vigente pari al 19 per cento – a decorrere dall'anno di imposta 2013.
  L'articolo 5 reca norme in materia di tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (Tares), prevedendo che il comune può stabilire di applicare per l'anno 2013 la componente della Tares, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, secondo alcuni criteri legati alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie ed ai coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per ogni categoria o sottocategoria omogenea, di fatto superando il rinvio ai criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 158/1999, che ha dettato le norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani. Fa presente, inoltre, che il comma 3 fa salva la previsione già contenuta nella norma istitutiva del tributo, secondo la quale in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi per lo smaltimento in discarica (costi di realizzazione e di esercizio dell'impianto, costi sostenuti per la prestazione della garanzia finanziaria e costi stimati di chiusura, nonché costi di gestione successiva alla chiusura) previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, di attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti. Il comune, ai sensi del successivo comma 4, è autorizzato a predisporre e inviare ai contribuenti il modello di pagamento dell'ultima rata del tributo sulla base delle disposizioni regolamentari e tariffarie previste dall'articolo 5 del decreto legge.
  L'articolo 6 reca misure di sostegno all'accesso all'abitazione e al settore immobiliare, attraverso l'intervento della Cassa depositi e prestiti e il rifinanziamento e l'istituzione di alcuni Fondi. In particolare, il comma 1 introduce due strumenti di supporto al settore, attraverso l'intervento di Cassa Depositi e Prestiti, che opererà mettendo a disposizione degli istituti di credito italiani, nonché delle succursali di banche estere comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia e autorizzate all'esercizio dell'attività, una base di liquidità – mediante l'utilizzo dei fondi della raccolta del risparmio postale – per erogare nuovi finanziamenti espressamente destinati a mutui, garantiti da ipoteca, su immobili residenziali, con priorità per quelli finalizzati all'acquisto dell'abitazione principale nonché ad interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico. A tal fine le banche possono contrarre finanziamenti secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione tra la Cassa e l'Associazione Bancaria Italiana ai quali si applica il regime fiscale agevolato di cui al comma 24 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 269/Pag. 732003, ossia l'esenzione da tutte le imposte, tributi e diritti sugli atti relativi alle operazioni. Il secondo strumento di supporto, attraverso la Cassa, sarà l'acquisto di obbligazioni bancarie garantite (covered bond) a fronte di portafogli di mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali e/o titoli emessi nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti derivanti da mutui garantiti da ipoteca su immobili residenziali, per favorire la diffusione di tali strumenti presso le banche autorizzate al fine di aumentarne le disponibilità finanziarie per l'erogazione di finanziamenti ipotecari. Il comma 2 incrementa di 20 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, la dotazione del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa. Il comma 3 estende, a decorrere dall'anno 2014, la platea dei beneficiari del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa istituito dall'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, già operativo per le giovani coppie coniugate o i nuclei familiari anche monogenitoriali con figli minori (con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato), ai giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico. Il medesimo comma incrementa la dotazione del Fondo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Il comma 4 assegna una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge n. 431/1998, recante la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, per il quale, prima dell'emanazione del decreto-legge, non vi era alcuno stanziamento di bilancio per il triennio 2012-2014. Il comma 5 istituisce presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un Fondo di garanzia a copertura del rischio di morosità «incolpevole» degli inquilini in difficoltà nel pagamento dell'affitto a causa di difficoltà temporanee, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, le cui risorse sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Osserva che la norma non fissa criteri per il riparto del Fondo, ma si limita a prevedere che le risorse del Fondo possono essere utilizzate nei comuni ad alta tensione abitativa dove siano già stati attivati bandi per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli. Il comma 6 introduce un'ulteriore proroga di tre anni del termine per il completamento dell'intervento di trasformazione edilizia, al fine di consentire alle imprese che hanno acquistato un bene immobile situato in area compresa in piani urbanistici diretti all'attuazione di programmi di edilizia residenziale di usufruire dell'agevolazione dell'imposta di registro ridotta all'1 per cento.
  Segnala, inoltre, che l'articolo 13 interviene in materia di pagamenti dei debiti nei confronti delle imprese da parte degli enti territoriali, rideterminando le risorse del relativo Fondo per assicurare liquidità per i pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili, stanziate dal decreto-legge n. 35/2013 per far fronte agli interventi in esso previsti.
  Richiama, infine, l'attenzione sull'articolo 15, che reca la clausola di copertura finanziaria provvede a reperire 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2014 dall'articolo 1, comma 184, della legge n. 228/2012 relativa alla realizzazione del sistema MO.S.E., e 100 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 7-ter, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, relativa al finanziamento della rete infrastrutturale ferroviaria nazionale per la prosecuzione dei lavori relativi al Terzo Valico dei Giovi e per il quadruplicamento della linea Fortezza-Verona.Pag. 74
  In conclusione, auspica che sul provvedimento in esame la Commissione possa svolgere un dibattito costruttivo al fine di addivenire all'approvazione di una proposta di parere sulla quale si augura possa registrarsi la più larga condivisione attesa la rilevanza delle tematiche trattate.

  Ermete REALACCI, presidente, nel ringraziare il relatore per la completezza della sua illustrazione, chiede allo stesso di valutare l'opportunità di rappresentare in modo netto nella proposta di parere l'esigenza di modulare l'imposizione fiscale sui rifiuti (la cosiddetta «Tares») alla quantità dei rifiuti prodotti da ciascun soggetto contribuente e di introdurre meccanismi premiali legati al livello dell'efficienza della raccolta differenziata, da un lato per responsabilizzare i cittadini e le imprese, dall'altro, per favorire politiche virtuose, prima di tutto da parte degli amministratori locali, sul fronte della raccolta differenziata e del recupero dei materiali.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia, quindi, ad altra seduta il seguito dell'esame.

  La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 12 settembre 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 14.50.

Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche (esame C. 1013 D'Incecco – rel. Braga).
C. 1013 D'Incecco.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Ermete REALACCI, presidente, intervenendo in sostituzione del relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, fa presente che la proposta di legge in titolo, composta da un unico articolo, è volta a prevedere l'emanazione di un regolamento ove far confluire, coordinare e aggiornare le vigenti prescrizioni tecniche per l'eliminazione delle barriere architettoniche per gli edifici pubblici e privati e per gli spazi e i servizi pubblici o aperti al pubblico o di pubblica utilità, contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 503/1996 e nel decreto ministeriale 236/1989. Precisa che si tratta di una proposta di legge, che riproduce integralmente il testo dell'A.S. 3650 della XVI legislatura, approvato in prima lettura dalla Camera (A.C. 4573).
  Prima di passare ad illustrare più dettagliatamente la proposta di legge, ricorda che il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 reca norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici e ha sostituito, aggiornandole, le precedenti norme in materia dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 (Regolamento di attuazione dell'articolo 27 della L. 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati e invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici).
  Ricorda altresì che, in attuazione della legge n. 13 del 1989, era stato emanato il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989 n. 236 recante prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche. L'articolo 12 di tale decreto prevedeva poi l'aggiornamento e la modifica delle prescrizioni tecniche attraverso l'istituzione, con apposito decreto interministeriale, di una Commissione permanente. Aggiunge che aa citata Commissione era stata costituita con decreto n. B3/1/792 del 15 ottobre 2004 ed aveva concluso i propri lavori il 26 luglio 2006 con una relazione e l'approvazione di uno schema di regolamento per l'eliminazione Pag. 75delle barriere architettoniche trasmessa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione. Nella relazione erano state evidenziate numerose incongruenze tra i vari testi normativi disciplinanti la materia, motivo per cui la Commissione aveva suggerito l'emanazione di un unico decreto del Presidente della Repubblica di riordino dell'intera materia, sia nel settore pubblico che in quello privato, al fine di garantire unitarietà ed omogeneità di disposizioni tra i due settori. Nelle more dell'emanazione del citato regolamento, con la risoluzione 7/00266 – approvata dalla VIII Commissione (Ambiente) il 17 marzo 2010 – era stata rilevata la necessità di promuovere una rivisitazione complessiva del quadro normativo pervenendo all'emanazione del testo unico in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, anche tenendo conto del lavoro a suo tempo svolto dalla Commissione ministeriale. Il Governo, a sua volta, nell'esprimere parere favorevole sulla risoluzione, aveva fatto presente che si era provveduto a ricostituire la Commissione ministeriale e che essa era sul punto di ultimare il lavoro di riesame della precedente proposta di regolamento per aggiornarla alle sopravvenute necessità e alle modifiche normative intervenute successivamente.
  Aggiunge che il rappresentante del Governo, nella seduta dell'VIII Commissione del 16 ottobre 2012, aveva dichiarato che, avendo ultimato i propri compiti, la Commissione era stata soppressa in attuazione di quanto prescritto dall'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 95 del 2012, che prevedeva il trasferimento delle attività svolte dagli organismi collegiali operanti presso le pubbliche amministrazioni, in regime di proroga, ai competenti uffici delle amministrazioni stesse.
  Passando a illustrare il contenuto della proposta di legge, fa presente che il comma 1 dell'articolo unico della proposta di legge prevede l'emanazione di un unico regolamento, al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità della normativa relativa agli edifici, agli spazi e ai servizi pubblici e della disciplina relativa agli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, nonché – in recepimento delle osservazioni della Conferenza delle Regioni pronunciatasi sul testo iniziale dell'AC 4573 della XVI legislatura – al fine di promuovere l'adozione e la diffusione della progettazione universale in attuazione e in conformità ai princìpi espressi dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13 dicembre 2006, ratificata ai sensi della L. 18/2009. A tale proposito ricorda che l'articolo 2 della citata Convenzione definisce «progettazione universale» la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella misura più estesa possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate.
  Rileva poi che lo stesso comma 1 disciplina le modalità procedurali per l'adozione del nuovo regolamento, prescrivendo che esso venga adottato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della L. 400/1988, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato e, per i relativi profili di competenza, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza unificata e acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
  Il comma 2 dispone, a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo regolamento, la conseguente abrogazione dei regolamenti sostituiti (decreto del Presidente della Repubblica 503/1996 e decreto ministeriale 236/1989).
  Il comma 3 prevede la ricostituzione della Commissione permanente già prevista dall'articolo 12 del decreto ministeriale 236/1989, precisando che ciò deve avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine viene previsto Pag. 76(dall'ultimo periodo del comma) che ai componenti della Commissione non siano corrisposti compensi, gettoni di presenza o rimborsi di spese. Lo stesso comma affida alla Commissione i compiti: di individuazione della soluzione a eventuali problemi tecnici derivanti dall'applicazione della normativa di cui alla presente legge; di elaborazione di proposte di modifica e aggiornamento; di aggiornamento delle linee guida tecniche basate sulla progettazione universale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della Convenzione delle Nazioni Unite del 13 dicembre 2006.
  Conclude evidenziando che la procedura di nomina dei componenti della Commissione è disciplinata dal penultimo periodo del comma 3, che la affida alla competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-Regioni.

  Raffaella MARIANI (PD) ricorda, come peraltro già accennato nella relazione illustrativa, che la proposta di legge in esame riproduce il testo di una proposta di legge già esaminata ed approvata in sede legislativa dalla Commissione nella precedente legislatura, grazie anche all'approfondito lavoro istruttorio svolto, alla concorde volontà e all'impegno profuso da tutti i gruppi parlamentari. In tal senso, formula l'auspicio che anche in questa legislatura si creino le condizioni per il trasferimento della proposta di legge alla sede legislativa, al fine di addivenire in tempi rapidi alla sua definitiva approvazione.

  Patrizia TERZONI (M5S), prendendo atto dell'auspicio formulato dalla collega Mariani, a nome del gruppo M5S chiede di approfondire meglio i contenuti della proposta di legge in esame prima di esprimere l'orientamento del gruppo circa il trasferimento alla sede legislativa.

  Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame.

  La seduta termina alle 15.

RISOLUZIONI

  Giovedì 12 settembre 2013. — Presidenza del presidente REALACCI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e per la tutela del territorio e del mare, Marco Flavio CIRILLO.

  La seduta comincia alle 15.

7-00036 Daga ed altri: Introduzione nell'ordinamento nazionale di principi e norme per la tutela e la gestione pubblica delle acque, nonché per la ripubblicizzazione del servizio idrico integrato.
(Discussione e rinvio)

  Federica DAGA (M5S) illustra la risoluzione in titolo, facendo presente, preliminarmente, che le ragioni di tale risoluzione nascono dall'esigenza di dar seguito ai referendum del 2011, nonché dal suggerimento offerto dal Ministro Orlando nel corso della sua audizione parlamentare del 22 maggio 2013.
  Osserva, quindi, che il voto referendario esprimeva chiaramente la volontà, da un lato, di impedire che la gestione di un bene essenziale e irrinunciabile come l'acqua sia asservita alla logica del mercato e del profitto e, dall'altro, di esigere che il servizio idrico integrato sia gestito in modo pubblico e con criteri partecipativi, nell'interesse della collettività, a garanzia della sua qualità e della sua conservazione per le generazioni future.
  Per queste ragioni, sottolinea l'importanza dell'impegno contenuto nella risoluzione affinché Governo e Parlamento cooperino a definire una legge sulla gestione del servizio idrico integrato partendo dal testo della proposta di legge di iniziativa popolare depositata nella XV legislatura con il supporto di oltre 400mila firme. Segnala, inoltre, che nella risoluzione si sottolinea la necessità di assumere iniziative normative per riportare al Ministro dell'Ambiente le competenze per definire la tariffa del servizio idrico.Pag. 77
  Ciò detto, osserva che, anche in considerazione delle accertate inadempienze delle società di gestione del servizio idrico integrato (che, ad esempio, non stanno dando esecuzione ad una molteplicità di atti giudiziari sulla questione della riduzione delle bollette dell'acqua in conseguenza dell'esito del voto referendario che ha portato all'abrogazione della voce tariffaria relativa alla «remunerazione del capitale investito») la priorità dell'azione delle forze politiche è quella di promuovere il rispetto del voto referendario del 2011, attivandosi tutti insieme per risolvere queste criticità.
  Dopo avere richiamato alcune vicende particolari, dalla presenza di arsenico nell'acqua in 134 comuni con conseguente rischio di sanzioni in sede europea, alla esigenza di tenere fuori del patto di stabilità interno le spese e gli investimenti delle aziende speciali e di quelle in house che gestiscono il servizio idrico, indica l'esempio positivo di grandi città europee, ad esempio Parigi e Berlino, che hanno ripubblicizzato o si apprestano a ripubblicizzare il servizio idrico integrato riprendendone il controllo comunale, ottenendo un miglioramento del servizio e un abbassamento della tariffa a carico dei cittadini. Denuncia, all'opposto, che in Italia molti gestori privati hanno abbassato la qualità del servizio e aumentato le bollette fino a tre volte, non facendo i dovuti investimenti.
  Sottolinea, quindi, che, con il referendum 2011 l'Italia si è posta quale capofila di un processo democratico di portata europea teso alla de-mercificazione del bene acqua e a una sua gestione pubblica e che il Parlamento è chiamato ad approvare una nuova disciplina legislativa che non neghi questo prestigioso ruolo all'Italia e, soprattutto, consenta di fare quel passo avanti che il popolo italiano ha chiesto di voler compiere con il voto referendario del 2011.
  Avviandosi alla conclusione, afferma di sentire forte, sul piano personale oltre che su quello politico, la responsabilità di dare voce e seguito alla fortissima mobilitazione sociale che ha portato alla vittoria del referendum e che ha visto protagonisti anche molti di quelli che oggi sono in Parlamento come deputati e senatori del gruppo M5S.
  Conclude, quindi, manifestando la piena disponibilità a svolgere una discussione approfondita della risoluzione in titolo, anche al fine di apportare ad essa le eventuali integrazioni necessarie ad addivenire all'approvazione di un testo condiviso da tutti i gruppi presenti in Commissione.

  Enrico BORGHI (PD) ringrazia la collega Daga per la illustrazione puntuale di un atto di indirizzo che interviene su una questione certamente fra le più importanti e meritevoli di essere affrontate dalla Commissione. Al riguardo, preannuncia la presentazione, entro la prossima settimana, di una risoluzione a firma dei deputati del Partito Democratico, formulando l'auspicio che sia possibile procedere alla discussione congiunta delle risoluzioni, anche al fine di conseguire l'obiettivo, opportunamente enunciato dalla collega Daga, dell'approvazione di un testo condiviso da tutti i gruppi presenti in Commissione.

  Cosimo LATRONICO (PdL), nel preannunciare che anche i deputati del Popolo della Libertà si apprestano a presentare nei prossimi giorni una risoluzione sui temi oggetto dell'atto di indirizzo in titolo, si associa alla richiesta avanza dal collega Borghi di proseguire nell'esame congiunto delle risoluzioni.

  Filiberto ZARATTI (SEL) ringrazia la collega Daga per la puntuale esposizione dei contenuti di una risoluzione che, a suo avviso, potrebbe già essere adottata dalla Commissione e costituire un chiaro indirizzo al Governo ai fini della definizione di una nuova disciplina legislativa che ponga al centro non il concetto dell'acqua come bene pubblico, concetto pacifico e incontrovertibile, ma quello della della ripubblicizzazione della gestione del servizio idrico integrato. Ritiene, infatti, che questo sia il significato chiaro e non eludibile del Pag. 78voto referendario del 2011. In tal senso, nel manifestare la propria disponibilità ad accogliere la richiesta formulata dai colleghi Borghi e Latronico di procedere alla discussione congiunta di tutte le risoluzioni in materia, auspica un confronto costruttivo nella comune volontà di rispettare fino in fondo il significato e l'esito del referendum popolare del 2011.

  Enrico BORGHI (PD), ad integrazione di quanto detto in precedenza, propone che la Commissione svolga un breve ciclo di audizioni al fine di acquisire dai soggetti interessati, dai rappresentanti del Comitato promotore del referendum del 2011, dai rappresentanti delle società locali di gestione del servizio idrico integrato e dell'Autorità di vigilanza, tutti gli elementi di conoscenza e di riflessione utili al buon esito della discussione.

  Il sottosegretario Marco Flavio CIRILLO, nel riservarsi di intervenire nel prosieguo della discussione, prende atto positivamente della discussione avviata dalla Commissione su un tema sicuramente importante, che merita di essere affrontato con spirito costruttivo e in un rapporto di leale cooperazione fra Governo e Parlamento.

  Ermete REALACCI, presidente, alla luce del dibattito svolto, fa presente che sottoporrà all'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la proposta di svolgere un ciclo di audizioni nell'ambito della discussione della risoluzione in titolo e delle ulteriori risoluzioni in materia preannunciate dal gruppo del Partito Democratico e da quello del Popolo della Libertà.
  Rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 12 settembre 2013.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.10 alle 15.30.