CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 agosto 2013
72.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
Pag. 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Giovedì 8 agosto 2013. — Presidenza del Presidente Salvatore CICU.

  La seduta comincia alle 12.35.

Conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
(Esame C. 1248-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato).

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Andrea GIORGIS, relatore, ricorda che il decreto-legge ha già formato oggetto di esame da parte del Comitato nel testo licenziato dal Consiglio dei ministri. Rispetto al testo allora esaminato, quello oggi all'attenzione appare assai più corposo e comprensivo di disposizioni che sembrano averne accresciuto gli aspetti di eterogeneità del contenuto, già peraltro riscontrabili nel testo originario.
  Fa quindi presente che il decreto-legge contiene numerose disposizioni la cui portata precettiva non appare chiara o che risulta comunque incerta in quanto: non risultano adeguatamente coordinate con l'ordinamento vigente; non effettuano le necessarie abrogazioni del tessuto normativo preesistente; determinano un intreccio tra norme contenute in fonti di diverso livello; affidano a fonti atipiche funzioni di carattere normativo. I suddetti fenomeni, per quanto diversi l'uno dall'altro, appaiono accomunati quanto agli effetti – consistenti nell'ingenerare incertezza nei destinatari delle norme – e, pur essendo rinvenibili già nel testo esaminato dalla Camera dei deputati in prima lettura, risultano accresciuti a seguito dell'esame parlamentare del decreto-legge.
  Illustra quindi la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 1248-B, limitatamente alle parti modificate dal Senato;
   ricordato che, sul medesimo provvedimento, il Comitato si è già espresso, in prima lettura, in data 3 luglio 2013;
   osservato che, sia in sede di esame presso la Camera dei deputati, sia nel Pag. 4corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il testo del provvedimento è stato ampiamente modificato;
  rilevato che:
  sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:
   appare notevolmente incrementato il numero delle disposizioni contenute nel decreto-legge – passate da 86 a 123 all'esito delle due letture parlamentari – così come risultano dilatati gli aspetti di eterogeneità del contenuto del provvedimento, già presenti nel testo approvato in Consiglio dei ministri, ed accresciutisi a seguito delle modifiche apportate al testo nel corso dell'esame parlamentare, avuto riguardo agli ulteriori settori dell'ordinamento interessati dalle nuove disposizioni (a tale proposito, si segnala, a titolo meramente esemplificativo, il nuovo articolo 25-bis, introdotto al Senato, che interviene a stabilire nella città di Torino la sede dell'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011);
  sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:
   alcune delle modifiche apportate presentano un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative, in ragione del fatto che talune di esse incidono sul tessuto normativo vigente senza novellarlo, ovvero in assenza delle necessarie clausole di coordinamento; a titolo esemplificativo, si segnalano: l'articolo 29-bis, che incide in maniera non testuale sull'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138; l'articolo 29-ter, che incide in maniera non testuale sull'applicazione delle disposizioni del recente decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché l'articolo 30, comma 3-bis, che modifica in maniera non testuale l'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;
   inoltre, il decreto-legge contiene alcune disposizioni delle quali andrebbe verificata la portata normativa; in proposito, si segnala la disposizione di cui lettera 0a), dell'articolo 30, comma 1, che introduce, nell'ambito del testo unico in materia di edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001), l'articolo 2-bis, volto a consentire alle Regioni e alle Province autonome – nell'ambito della definizione di strumenti urbanistici – di dettare, anche in deroga al decreto ministeriale n. 1444 del 1968, riguardante i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza fra i fabbricati, una disciplina sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi. La disposizione mantiene peraltro ferma “la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative”, ancorché tra le disposizioni integrative del codice sia ricompreso, secondo giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, proprio l'articolo 9 del citato decreto ministeriale n. 1444 del 1968 cui le Regioni e le Province autonome potrebbero derogare in ragione della norma medesima. Di dubbia portata normativa appare altresì l'articolo 46-ter, comma 3, che reca una norma formulata in termini di interpretazione autentica dell'articolo 19, paragrafo 2, dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Bureau International des Expositions, da interpretare nel senso “che le disposizioni dell'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle prestazioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria previste al Capo IV, Sezione I, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, ancorché la citata norma dell'Accordo già disponga che “Le disposizioni di cui all'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti appaltatori nei confronti dell'Organizzatore”; Pag. 5
  sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:
   il provvedimento, all'articolo 14, comma 1-ter, nel novellare l'articolo 43, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, incide su un comma che ha natura regolamentare, pur essendo contenuto in un articolo che assembla, ai commi 1 e 2, anche disposizioni di rango legislativo. Incide su disciplina oggetto di fonte secondaria anche l'articolo 41-bis, comma 7, che, nel disporre che l'articolo 1 del regolamento ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, “nel definire al comma 1, lettera b), i ’materiali da scavo’ integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, opera di fatto una legificazione della citata definizione regolamentare, determinando una commistione tra norme contenute in fonti di rango primario e secondario;
   il decreto-legge, all'articolo 18, comma 8-ter, secondo periodo – laddove demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei poteri derogatori dei sindaci e presidenti delle province chiamati ad operare in qualità di commissari governativi in materia di messa in sicurezza degli edifici scolastici – affida ad una fonte atipica del diritto il compito di individuare le disposizioni, presumibilmente anche di rango primario, cui i commissari potranno derogare, secondo una procedura di cui andrebbe verificata la congruità con il sistema delle fonti del diritto;
  sul piano della corretta formulazione del testo:
   nel corso dell'esame del decreto-legge al Senato, all'articolo 30, comma 1, lettera f), è stata inserita una modifica all'articolo 23-bis, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001), volta a stabilire – in caso di inutile decorso del termine concesso ai comuni e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai sensi della normativa vigente – che la deliberazione relativa all'applicazione della segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma degli edifici, venga adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. In proposito, si segnala che la disposizione in oggetto – oltre ad attribuire al commissario di nomina ministeriale poteri sostitutivi che andrebbero valutati alla luce del riparto costituzionale di competenze in materia di governo del territorio – contiene un rinvio generico alla normativa vigente che dovrebbe essere precisato in quanto non risulta chiaro a quale normativa si intenda fare riferimento;
   inoltre, il decreto-legge, al nuovo articolo 42-bis, contiene una clausola abrogativa formulata in modo inappropriato, in quanto abroga “l'obbligo di certificazione per l'attività ludico motoria e amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 158 del 2012, e dal conseguente decreto del Ministero della salute 24 aprile 2013”, senza tuttavia procedere all'abrogazione delle richiamate disposizioni;
  ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   sia verificata la congruità con il sistema delle fonti della disposizione contenuta all'articolo 18, comma 8-ter, secondo periodo, che affida ad una fonte atipica il compito di individuare le disposizioni, presumibilmente anche di rango Pag. 6primario, cui i commissari governativi in materia di messa in sicurezza degli edifici scolastici potranno derogare;
   all'articolo 41-bis, comma 7, se, come sembra, l'intento perseguito dal legislatore è quello di conferire rango legislativo alla disposizione regolamentare contenuta nel decreto ministeriale n. 161 del 2012 in materia di materiali da scavo, al fine di evitare che si verifichi una commistione tra norme contenute in fonti di diverso rango, sia riformulata la disposizione in questione prevedendo la soppressione della norma regolamentare e contestualmente inserendo la definizione dei materiali da scavo, mediante una novella, nell'ambito del decreto legislativo n. 152 del 2006.

  Il Comitato osserva altresì quanto segue:
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   per quanto detto in premessa, si dovrebbero riformulare in termini di novella le disposizioni che intervengono sull'ordinamento vigente in via non testuale;
   per quanto detto in premessa, si dovrebbe verificare la portata normativa delle disposizioni contenute all'articolo 30, comma 1, lettera 0a), e all'articolo 46-ter, comma 3;
  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   all'articolo 30, comma 1, lettera f), – previa valutazione dell'attribuzione ad un commissario governativo di poteri sostitutivi di delibere comunali relative all'applicazione della segnalazione certificata di inizio attività per interventi edilizi comportanti modifiche della sagoma degli edifici alla luce del riparto costituzionale di competenze in materia di governo del territorio – si dovrebbe precisare il richiamo ivi contenuto alla normativa vigente in materia di intervento sostitutivo delle regioni;
   per quanto detto in premessa, si dovrebbe riformulare la clausola abrogativa contenuta all'articolo 42-bis».

  Renato BALDUZZI, in via preliminare, non può non constatare come il provvedimento, nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento, risulti nettamente peggiorato rispetto a quello licenziato dal Consiglio dei ministri ed esaminato dalla Camera in prima lettura, per quanto anche tale testo, come emerge chiaramente dal parere espresso dal Comitato per la legislazione in quell'occasione, certo non poteva essere considerato immune da vizi e criticità.
  In relazione alla proposta di parere formulata dal relatore che, nel suo complesso, ritiene condivisibile, suggerisce tuttavia che, al fine di conferire maggiore evidenza agli aspetti di eterogeneità presenti nel testo del decreto-legge all'esito del suo esame presso l'altro ramo del Parlamento, essi potrebbero essere indicati nel parere in modo puntuale ed analitico e non via meramente esemplificativa. Evidenzia inoltre l'opportunità di riformulare in termini più stringenti e prescrittivi, elevandolo al rango di condizione, anche il rilievo formulato in relazione al nuovo articolo 42-bis del decreto-legge. La disposizione in questione appare infatti censurabile sotto un duplice aspetto: da un lato, infatti, essa, al comma 1, interviene a sopprimere, mediante una formula inappropriata, una certificazione sanitaria di recentissima previsione, certo non contribuendo a quella semplificazione che era invece perseguita dall'articolo 42 del decreto-legge, che interveniva invece a sopprimere obblighi di certificazione datati e oggi inattuali. Inoltre, il successivo comma 2 dell'articolo 42-bis, con previsione di dubbia portata normativa, interviene a mantenere in capo al pediatra ed al medico di base l'obbligo di alcune certificazioni. Si tratta di un intervento, a suo avviso inserito su pressione dei soggetti ad esso interessati, che risulta redatto con uno stile colloquiale e atecnico, che poco si addice ad un testo di legge.

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  Andrea GIORGIS, relatore, ritiene di poter accogliere il suggerimento del collega Balduzzi nel senso di riformulare la proposta di parere elevando a rango di condizione il rilievo riferito all'articolo 42-bis del decreto-legge ed estendendone al contempo la portata.
  Quanto invece ai profili di eterogeneità del decreto-legge, osserva come la natura di decreto omnibus che connotava il provvedimento già nel testo licenziato dal Consiglio dei ministri abbia reso di fatto impossibile un rigoroso vaglio di ammissibilità degli emendamenti in relazione all'estraneità di materia durante il suo esame parlamentare. L'inevitabile dilatazione dei contenuti del testo che ne è conseguita, se si esclude la norma contenuta all'articolo 25-bis, volta ad individuare la sede dell'istituenda Autorità di regolazione dei trasporti, ha inciso solo in modo marginale sugli aspetti di eterogeneità del testo, proprio perché esso si connotava ab origine come eterogeneo, comprendeva ben 86 articoli e interveniva su numerosi settori dell'ordinamento.
  Osserva poi come il tema dell'eterogeneità dei decreti-legge sia di estrema attualità ed importanza ed investa essenzialmente due profili: in primo luogo, viene in causa la discutibile prassi in base alla quale il Governo, piuttosto che presentare più disegni di legge aventi ciascuno ad oggetto distinti ambiti materiali di intervento, tende a licenziare un unico decreto-legge che interviene su molteplici settori dell'ordinamento. La dismisura dei decreti alimenta, per azione e reazione, la proliferazione degli emendamenti in sede di esame parlamentare, chiamando in causa il secondo profilo, che attiene al vaglio di ammissibilità degli emendamenti per estraneità di materia. Al cospetto di decreti-legge che intervengono su innumerevoli settori dell'ordinamento, tale vaglio appare evidentemente depotenziato presso entrambi i rami del Parlamento anche se, in via generale, esso, alla Camera, viene effettuato sulla base di regole assai più stringenti che non al Senato, con la conseguenza che il potere di iniziativa e le facoltà dei parlamentari sono di fatto declinate in termini diversi nei due rami del Parlamento. Il decreto-legge oggi all'esame del Comitato rappresenta a suo avviso un paradigma, una summa di tutti i profili testé indicati.
  Conclusivamente, rappresenta ai colleghi che la Giunta per il Regolamento ha da tempo avviato un dibattito sul tema delle riforme regolamentari e che, in tale, sede, l'esigenza che le indicazioni contenute nei pareri del Comitato per la legislazione dispongano di maggiore forza e cogenza risulta condivisa da tutti i Gruppi parlamentari. Tale intervento riformatore fornirà certamente una prima risposta a molte delle questioni affrontate in questa sede.

  Tancredi TURCO, nel convenire con l'ordine di considerazioni svolte dal collega Balduzzi, ritiene anch'egli opportuno che il rilievo riferito all'articolo 42-bis sia riformulato in termini più stringenti.

  Arcangelo SANNICANDRO, nel condividere anch'egli le riflessioni svolte dai colleghi, auspica vivamente che, seppur spesso inascoltati nell'ambito dell’iter di esame dei provvedimenti cui si riferiscono, i pareri espressi dal Comitato possano essere quanto meno attentamente valutati dai ministeri competenti ai fini di successivi interventi legislativi.

  Salvatore CICU, Presidente, riallacciandosi alle considerazioni del collega Giorgis, osserva come, in questa fase, possa essere assai importante che lo stesso Comitato per la legislazione si attivi al fine di fornire un proprio contributo che potrà essere preso in considerazione dalla Giunta per il Regolamento nel complessivo lavoro che sta svolgendo. Proprio alla luce dell'esperienza maturata nei quindici anni di vita del Comitato, ritiene infatti importante che si approdi ad una nuova fase della vita dell'organo ed a tal fine, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva, potrebbe essere avviata seno all'organo una seria riflessione sui possibili interventi di riforma regolamentare volti a renderne più efficace l'operato.

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  Andrea GIORGIS, relatore, a seguito delle osservazioni emerse nel corso del dibattito, formula la seguente nuova proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il disegno di legge n. 1248-B, limitatamente alle parti modificate dal Senato;
   ricordato che, sul medesimo provvedimento, il Comitato si è già espresso, in prima lettura, in data 3 luglio 2013;
   osservato che, sia in sede di esame presso la Camera dei deputati, sia nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il testo del provvedimento è stato ampiamente modificato;
  rilevato che:
  sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:
   appare notevolmente incrementato il numero delle disposizioni contenute nel decreto-legge – passate da 86 a 123 all'esito delle due letture parlamentari – così come risultano dilatati gli aspetti di eterogeneità del contenuto del provvedimento, già presenti nel testo approvato in Consiglio dei ministri, ed accresciutisi a seguito delle modifiche apportate al testo nel corso dell'esame parlamentare, avuto riguardo agli ulteriori settori dell'ordinamento interessati dalle nuove disposizioni (a tale proposito, si segnala, a titolo meramente esemplificativo, il nuovo articolo 25-bis, introdotto al Senato, che interviene a stabilire nella città di Torino la sede dell'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge n. 201 del 2011);
  sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:
   alcune delle modifiche apportate presentano un insufficiente coordinamento con le preesistenti fonti normative, in ragione del fatto che talune di esse incidono sul tessuto normativo vigente senza novellarlo, ovvero in assenza delle necessarie clausole di coordinamento; a titolo esemplificativo, si segnalano: l'articolo 29-bis, che incide in maniera non testuale sull'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, primo periodo del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138; l'articolo 29-ter, che incide in maniera non testuale sull'applicazione delle disposizioni del recente decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, nonché l'articolo 30, comma 3-bis, che modifica in maniera non testuale l'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150;
   inoltre, il decreto-legge contiene alcune disposizioni delle quali andrebbe verificata la portata normativa; in proposito, si segnala la disposizione di cui lettera 0a), dell'articolo 30, comma 1, che introduce, nell'ambito del testo unico in materia di edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001), l'articolo 2-bis, volto a consentire alle Regioni e alle Province autonome – nell'ambito della definizione di strumenti urbanistici – di dettare, anche in deroga al decreto ministeriale n. 1444 del 1968, riguardante i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza fra i fabbricati, una disciplina sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi. La disposizione mantiene peraltro ferma “la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative”, ancorché tra le disposizioni integrative del codice sia ricompreso, secondo giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale, proprio l'articolo 9 del citato decreto ministeriale n. 1444 del 1968 cui le Regioni e le Province autonome potrebbero derogare in ragione della norma medesima. Di dubbia portata normativa appare altresì l'articolo 46-ter, comma 3, che reca una norma formulata in termini di interpretazione autentica dell'articolo 19, paragrafo 2, dell'Accordo tra il Governo italiano ed il Bureau International des Expositions, da interpretare nel senso “che le disposizioni dell'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, Pag. 9n. 633, si applicano anche alle prestazioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria previste al Capo IV, Sezione I, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”, ancorché la citata norma dell'Accordo già disponga che “Le disposizioni di cui all'articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applicano anche alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti appaltatori nei confronti dell'Organizzatore”;
  sul piano dei rapporti con le fonti subordinate:
   il provvedimento, all'articolo 14, comma 1-ter, nel novellare l'articolo 43, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, incide su un comma che ha natura regolamentare, pur essendo contenuto in un articolo che assembla, ai commi 1 e 2, anche disposizioni di rango legislativo. Incide su disciplina oggetto di fonte secondaria anche l'articolo 41-bis, comma 7, che, nel disporre che l'articolo 1 del regolamento ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, “nel definire al comma 1, lettera b), i ’materiali da scavo’ integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”, opera di fatto una legificazione della citata definizione regolamentare, determinando una commistione tra norme contenute in fonti di rango primario e secondario;
   il decreto-legge, all'articolo 18, comma 8-ter, secondo periodo – laddove demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei poteri derogatori dei sindaci e presidenti delle province chiamati ad operare in qualità di commissari governativi in materia di messa in sicurezza degli edifici scolastici – affida ad una fonte atipica del diritto il compito di individuare le disposizioni, presumibilmente anche di rango primario, cui i commissari potranno derogare, secondo una procedura di cui andrebbe verificata la congruità con il sistema delle fonti del diritto;
  sul piano della corretta formulazione del testo:
   nel corso dell'esame del decreto-legge al Senato, all'articolo 30, comma 1, lettera f), è stata inserita una modifica all'articolo 23-bis, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 380 del 2001), volta a stabilire – in caso di inutile decorso del termine concesso ai comuni e in mancanza di intervento sostitutivo della regione ai sensi della normativa vigente – che la deliberazione relativa all'applicazione della segnalazione certificata di inizio attività per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma degli edifici, venga adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. In proposito, si segnala che la disposizione in oggetto – oltre ad attribuire al commissario di nomina ministeriale poteri sostitutivi che andrebbero valutati alla luce del riparto costituzionale di competenze in materia di governo del territorio – contiene un rinvio generico alla normativa vigente che dovrebbe essere precisato in quanto non risulta chiaro a quale normativa si intenda fare riferimento;
   inoltre, il decreto-legge, al nuovo articolo 42-bis, contiene una clausola abrogativa formulata in modo inappropriato, in quanto abroga “l'obbligo di certificazione per l'attività ludico motoria e amatoriale previsto dall'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 158 del 2012, e dal conseguente decreto del Ministero della salute 24 aprile 2013”, senza tuttavia procedere all'abrogazione delle richiamate disposizioni; Pag. 10
  ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   sia verificata la congruità con il sistema delle fonti della disposizione contenuta all'articolo 18, comma 8-ter, secondo periodo, che affida ad una fonte atipica il compito di individuare le disposizioni, presumibilmente anche di rango primario, cui i commissari governativi in materia di messa in sicurezza degli edifici scolastici potranno derogare;
   all'articolo 41-bis, comma 7, se, come sembra, l'intento perseguito dal legislatore è quello di conferire rango legislativo alla disposizione regolamentare contenuta nel decreto ministeriale n. 161 del 2012 in materia di materiali da scavo, al fine di evitare che si verifichi una commistione tra norme contenute in fonti di diverso rango, sia riformulata la disposizione in questione prevedendo la soppressione della norma regolamentare e contestualmente inserendo la definizione dei materiali da scavo, mediante una novella, nell'ambito del decreto legislativo n. 152 del 2006;
  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   per quanto detto in premessa, sia riformulata la clausola abrogativa contenuta all'articolo 42-bis, comma 1, verificando altresì la portata precettiva della disposizione contenuta al comma 2.

  Il Comitato osserva altresì quanto segue:
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   per quanto detto in premessa, si dovrebbero riformulare in termini di novella le disposizioni che intervengono sull'ordinamento vigente in via non testuale;
   per quanto detto in premessa, si dovrebbe verificare la portata normativa delle disposizioni contenute all'articolo 30, comma 1, lettera 0a), e all'articolo 46-ter, comma 3;
  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   all'articolo 30, comma 1, lettera f), – previa valutazione dell'attribuzione ad un commissario governativo di poteri sostitutivi di delibere comunali relative all'applicazione della segnalazione certificata di inizio attività per interventi edilizi comportanti modifiche della sagoma degli edifici alla luce del riparto costituzionale di competenze in materia di governo del territorio – si dovrebbe precisare il richiamo ivi contenuto alla normativa vigente in materia di intervento sostitutivo delle regioni».

   Il Comitato approva la proposta di parere, nel testo riformulato.

  La seduta termina alle 13.05.