CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 agosto 2013
72.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 145

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 8 agosto 2013.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.10 alle 12.15.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 8 agosto 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI.

  La seduta comincia alle 12.15.

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
C. 1248-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luca SANI, presidente, ricorda che l'Assemblea inizierà l'esame del provvedimento alle ore 14 di oggi.

  Mino TARICCO (PD), relatore, ricorda che il decreto in esame è stato esaminato in prima lettura dalla Camera, che ha apportato numerose modifiche, anche a seguito di una partecipazione attiva delle Commissioni competenti in sede consultiva. Per quanto riguarda in particolare la Commissione Agricoltura, numerose e significative proposte formulate con il relativo parere, espresso nella seduta dell'11 luglio scorso, sono state recepite dalle Commissioni I e V e dalla Camera e successivamente confermate dal Senato.
  Il testo approvato dalla Camera e modificato dal Senato contiene numerose disposizioni di interesse del settore primario, che ritiene opportuno ricordare, fermo restando che l'esame in terza lettura si limita alle parti modificate o introdotte dal Senato, di seguito evidenziate.
  L'articolo 2 dispone che le micro, le piccole e medie imprese possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso Pag. 146agevolato per l'acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti, beni strumentali d'impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo. Nel corso dell'esame alla Camera, è stata estesa l'applicazione dell'articolo anche alle piccole e medie imprese agricole e del settore della pesca, compatibilmente con la normativa comunitaria in materia (comma 8-bis, non modificato al Senato). Questa modifica è stata inserita recependo una condizione inserita nel parere della Commissione Agricoltura.
  L'articolo 3, modificato dal Senato, attribuisce 150 milioni di euro una tantum per il finanziamento dei contratti di sviluppo nel settore industriale, inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, riguardanti territori regionali attualmente privi di copertura finanziaria. Le modifiche apportate dal Senato consistono nell'introduzione di un nuovo comma 4-bis, che specifica che il decreto del Ministro dello sviluppo economico, cui è rimessa la definizione delle modalità e dei criteri per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008, deve prevedere che l'importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili degli investimenti oggetto del contratto di sviluppo, non sia inferiore a 20 milioni di euro con riferimento ai programmi di sviluppo industriale di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 3 del decreto ministeriale 24 settembre 2010, ovvero 7,5 milioni di euro quando tali programmi riguardino esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. È inoltre specificato che nell'ambito del programma di sviluppo oggetto del contratto, i progetti di investimento del proponente devono prevedere spese ammissibili di importo non inferiore a dieci milioni di euro, a parte eventuali progetti di ricerca industriale e prevalente sviluppo sperimentale, con riferimento ai programmi di sviluppo industriale di cui al comma 1, lettera a) dell'articolo 3 del citato decreto ministeriale 24 settembre 2010, ovvero 3 milioni di euro quando tali programmi riguardino esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
  L'articolo 6 detta disposizioni, non modificate dal Senato, in merito al gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, per il periodo 1o agosto 2013-31 dicembre 2015, fissando l'applicazione della relativa accisa a 25 euro per mille litri, a condizione che gli imprenditori agricoli beneficiari si obblighino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.
  Con una modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati erano stati aggiunti all'articolo 6 i commi 4-bis e 4-ter diretti alla modifica dell'articolo 29 del decreto-legge n. 5 del 2012, recante disposizioni sui progetti di riconversione del comparto bieticolo-saccarifero. Tali disposizioni sono state soppresse nel corso dell'esame al Senato. Peraltro, si tratta di una questione che richiederà ulteriori approfondimenti.
  L'articolo 13, non modificato dal Senato, definisce la composizione della cabina di regia, cui sono state conferite attribuzioni di indirizzo e coordinamento per la realizzazione dell'Agenda digitale italiana. Con le modifiche introdotte alla Camera anche il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali entra a far parte della cabina di regia. Si dispone, altresì, che nell'attuare l'agenda digitale italiana, in linea con le indicazioni sancite dall'agenda digitale europea, sia perseguito anche l'obiettivo di favorire l'accesso alla rete internet nelle zone rurali. Questa modifica è stata inserita recependo una condizione inserita nel parere della Commissione Agricoltura.
  L'articolo 30-bis, introdotto al Senato, modifica la disciplina legislativa vigente in materia di esercizio della vendita diretta, intervenendo su più punti dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001, al fine di facilitare le vendite di prodotti tipici o locali in occasioni particolari, come ad esempio le sagre e le fiere, esentandole dalla comunicazione di inizio di attività. Inoltre, facilita il commercio elettronico ed il consumo diretto presso Pag. 147l'azienda agricola dei prodotti in vendita, senza che il locale venga assoggettato a cambio di destinazione d'uso, fermo restando che non sia un servizio assistito di somministrazione e che siano rispettate le norme igienico-sanitarie.
  L'articolo 32, al comma 7-ter, introdotto durante l'esame presso la Camera e non modificato dal Senato, prevede che il pagamento in misura ridotta dei contributi previdenziali e assicurativi per i datori di lavoro che occupano personale nei territori montani o in zone agricole svantaggiate è riconosciuto anche alle cooperative e relativi consorzi presenti nel settore dell'agricoltura, non operanti in zone svantaggiate o di montagna, proporzionalmente alla quantità di prodotto coltivato o allevato dai propri soci in zone di montagna o svantaggiate e successivamente conferito alla cooperativa. Non è consentita la ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati prima dell'entrata in vigore del comma in oggetto.
  L'articolo 35, comma 1, al capoverso 13-ter, non modificato dal Senato, affida a un decreto interministeriale la definizione, nel rispetto dei livelli generali di tutela in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di misure di semplificazione degli adempimenti relativi all'informazione, formazione, valutazione dei rischi e sorveglianza sanitaria per le imprese agricole, con particolare riferimento a lavoratori a tempo determinato e stagionali, e per le imprese di piccole dimensioni. Questa modifica è stata inserita recependo una condizione inserita nel parere della Commissione Agricoltura.
  L'articolo 41-bis, al comma 5, non modificato dal Senato, dispone un alleggerimento degli oneri e dei passaggi burocratici per le imprese agricole che, nell'ambito della propria attività o di attività connesse, effettuano opere dalla cui realizzazione derivino materiali da scavo. Ciò significa che verranno esentate, nel rispetto di talune condizioni, dalle procedure previste dal decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161, disciplinante l'uso delle terre e delle rocce da scavo. Questa modifica è stata parimenti inserita recependo una condizione inserita nel parere della Commissione Agricoltura.
  L'articolo 41-ter, non modificato dal Senato, prevede l'esclusione di talune tipologie di impianti dal novero degli impianti assoggettati all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, integrando rispettivamente gli elenchi degli impianti e delle attività non sottoposti alla predetta autorizzazione e degli stabilimenti per i quali l'autorità competente può adottare autorizzazioni «in deroga» con un procedimento semplificato. Questa modifica è stata inserita recependo una condizione inserita nel parere della Commissione Agricoltura.
  L'articolo 41-quater, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, volto a consentire la produzione, la commercializzazione e l'uso del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi ad uso agricolo e zootecnico e a non applicare pertanto la disciplina concernente i rifiuti. Con il termine pastazzo si fa riferimento, nel linguaggio comune, al principale residuo del processo di trasformazione degli agrumi, costituito da scorze, porzioni di polpa e semi. Lo stesso articolo disciplina le modalità per l'emanazione del decreto, prevedendo che essa avvenga d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Inoltre, si prevede l'emanazione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, di un ulteriore decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, volto a stabilire i criteri qualitativi e quantitativi per l'utilizzo delle sostanze prodotte nel corso della lavorazione degli agrumi, nel medesimo o in altri cicli di produzione. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che, sulla base delle condizioni previste al comma 1, il Ministero dell'ambiente possa emanare decreti, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria, per Pag. 148stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.
  L'articolo 42, comma 7-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, abroga l'articolo 14 della legge n. 283 del 1962, recante la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande unitamente all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 1980, recante il relativo regolamento di esecuzione. Nello specifico viene abolito l'obbligo per il personale addetto alla preparazione, produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari di essere munito di apposito libretto di idoneità sanitaria, previa visita medica e accertamenti. Si tratta di una opportuna misura di sburocratizzazione, che elimina un obbligo privo di efficacia reale in termini di prevenzione, come sottolineato anche dall'Organizzazione mondiale della sanità, che lo ha considerato addirittura uno spreco di risorse; peraltro, la legislazione già prevede in ogni caso altre forme di precauzione per il personale alimentarista.
  L'articolo 45, non modificato dal Senato, modificando l'articolo 107 del codice della strada, prevede che, per le macchine agricole, l'accertamento dei dati di identificazione, della potenza del motore e della conformità alle prescrizioni tecniche previste dalla legge possa avvenire non solo da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, come attualmente previsto, ma anche da parte delle strutture o degli enti in possesso dei requisiti che saranno stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
  L'articolo 45-bis, non modificato dal Senato, modifica l'articolo 73 del decreto legislativo n. 81 del 2008, che prevede che in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione. L'articolo 45-bis stabilisce in particolare che, nella medesima sede, siano individuate anche le condizioni professionali da considerare equivalenti alla predetta abilitazione (cosiddetto patentino) al fine di riconoscere le professionalità già acquisite e consolidate. Si prevede conseguentemente che è differito al 22 marzo 2015 il termine per l'entrata in vigore dell'obbligo dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole, in attuazione di quanto disposto dall'accordo 22 febbraio 2012, n. 53, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione del citato articolo 73. Queste modifiche sono state inserite recependo una condizione inserita nel parere della Commissione Agricoltura.
  L'articolo 46-bis, non modificato dal Senato, è finalizzato a favorire il rilancio del settore agricolo e ad assicurare la realizzazione delle iniziative in campo agroalimentare connesse a Expo 2015 nonché a sostenere la partecipazione all'evento, stabilendo una apposita autorizzazione di spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Questa modifica è stata inserita recependo una condizione inserita nel parere della Commissione Agricoltura.
  L'articolo 58, al comma 7-bis, non modificato dal Senato, prevede che il Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), per le eccezionali e straordinarie esigenze delle aziende sperimentali connesse allo svolgimento di attività agricole, nell'ambito delle risorse di bilancio disponibili e nel rispetto dei vincoli finanziari in materia di utilizzo di tipologie di Pag. 149lavoro flessibile, può assumere operai agricoli il cui rapporto di lavoro è regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e dai contratti integrativi provinciali. L'assunzione può avvenire solo per l'esecuzione di lavori di breve durata, stagionali o a carattere saltuario, nel rispetto dei limiti temporali e dei vincoli previsti dalla normativa vigente per ciascuna tipologia di contratto.
  Richiama infine l'attenzione sull'articolo 30, comma 5-ter, introdotto al Senato, che modifica la normativa che prevede le regioni e gli enti locali devono adeguare i propri ordinamenti al principio generale della libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli, esclusi quelli connessi alla tutela della salute dell'ambiente e dei beni culturali, stabilendo per le regioni e gli enti locali stessi la possibilità di prevedere, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali. Ritiene al riguardo che riconoscere tale facoltà in sede di pianificazione urbanistica costituisca un opportuno strumento di tutela del territorio. Invita in proposito il collega Schullian a fornire ulteriori precisazioni su tale disposizione, introdotta al Senato su proposta della sua parte politica.

  Manfred SCHULLIAN (Misto-Min.Ling.) osserva che la modifica introdotta con l'articolo 30, comma 5-ter, costituisce il risultato di una battaglia ultradecennale della provincia di Bolzano, tesa a consentire limitazioni all'esercizio del commercio e delle attività produttive sulle aree verdi, per ridurre il consumo del suolo e valorizzare i centri storici. Auspica che tale obiettivo possa realizzarsi su scala nazionale.

  Mino TARICCO (PD), relatore, conclusivamente, tenuto conto che le modifiche approvate dalla Camera, anche su impulso della Commissione, sono state quasi confermate al Senato, che ha aggiunto ulteriori misure apprezzabili, propone l'espressione di un parere favorevole.

  Luca SANI, presidente, avverte che i deputati Lupo e altri, del gruppo M5S, hanno presentato una proposta di parere contrario (vedi allegato).

  Loredana LUPO (M5S) manifesta la contrarietà del suo gruppo sul decreto in esame, con riferimento anche alle norme relative al settore primario, per le ragioni indicate nella proposta di parere contrario presentata.
  Per quanto riguarda della norma sul pastazzo, introdotta dal Senato con l'articolo 41-quater, concorda sulla possibilità di riclassificare tale prodotto, ma ne paventa la possibile utilizzazione distorta; inoltre, ritiene che andrebbe disciplinata diversamente la destinazione del pastazzo di agrumi proveniente da lavorazioni caratterizzate dall'uso di prodotti chimici, per i residui che le stesse comportano, come i metalli pesanti.
  Dichiara inoltre che il suo gruppo è contrario alle norme sulla vendita diretta, introdotte al Senato con l'articolo 30-bis, in quanto la prevista esenzione dalla comunicazione di inizio attività in fiere e altre manifestazioni produce l'impossibilità di procedere a controlli.

  Mino TARICCO (PD), relatore, ricorda che l'articolo 30-bis, per quanto riguarda la comunicazione di inizio attività per la vendita diretta, si limita ad estendere alle sagre, alle fiere e ad altre manifestazioni una disciplina già in vigore per altre fattispecie.
  Per quanto riguarda la disciplina del pastazzo, fa presente di aver avuto una preoccupazione analoga a quella manifestata dalla collega Lupo, che ha tuttavia superato, avendo verificato l'articolo 41-quater prevede l'emanazione di decreti ministeriali per definire la disciplina attuativa. Ritiene pertanto che, se il gruppo M5S fosse disponibile a ritirare la propria proposta di parere, magari astenendosi nella votazione del parere di maggioranza, la Commissione potrebbe impegnarsi a definire gli opportuni indirizzi per il Governo per la corretta applicazione della norma, ai fini della predisposizione dei decreto di attuazione.

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  Paolo COVA (PD) ricorda che il pastazzo di cui si tratta è solo quello risultante dalla lavorazione degli agrumi ad uso agricolo o zootecnico, che ovviamente dovrebbero essere privi di metalli pesanti.

  Loredana LUPO (M5S), precisando che il suo gruppo è certamente favorevole a definire indirizzi per il Governo ai fini dell'attuazione delle norme sul pastazzo, deve ribadire la valutazione radicalmente contraria che il suo gruppo dà del complesso del decreto-legge. Ritiene infine necessaria una certa prudenza per quanto riguarda la disciplina del pastazzo, con l'introduzione di rigorose specifiche tecniche, per evitare la possibilità di un uso distorto del prodotto.

  Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ringrazia il relatore per aver voluto favorire una conclusione unanimemente condivisa dalla Commissione.

  Adriano ZACCAGNINI (Misto) ricorda che, per quanto riguarda l'utilizzo del pastazzo, si tratta delle lavorazioni ad uso agricolo e zootecnico e non di quelle industriali, alle quali non è possibile applicare la norma in esame, se non mettendo in essere un comportamento illecito, per il quale l'ordinamento vigente ha già previsto sanzioni.

  Franco BORDO (SEL), nel ribadire che il suo gruppo è contrario al provvedimento nel suo complesso, dichiara che si asterrà nella votazione della proposta di parere, considerate le modificazioni approvate dal Parlamento, per la parte di competenza della Commissione.

  Monica FAENZI (PdL) sottolinea che le modifiche introdotte alla Camera, non senza sforzo e grazie anche all'impegno del relatore, sono state salvaguardate dal Senato; il Senato a sua volta ha introdotto ulteriori miglioramenti, soprattutto in tema di semplificazione, che non era possibile introdurre alla Camera a causa della differente disciplina di esame dei decreti-legge. Per questi motivi, il suo gruppo voterà a favore della proposta del relatore.

  Roberto CAON (LNP) dichiara che si asterrà nella votazione della proposta di parere.

  Adriano ZACCAGNINI (Misto) dichiara che si asterrà nella votazione della proposta di parere.

  Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), nel ringraziare il relatore per il lavoro svolto e per le prospettive offerte anche per i prossimi lavori della Commissione, dichiara che il suo gruppo voterà convintamente a favore della sua proposta di parere, anche perché il provvedimento fornisce risposta ad alcune importanti esigenze del mondo agricolo.

  Luca SANI, presidente, con riferimento alle questioni di interesse del settore bieticolo-saccarifero, ricordate dal relatore, fa presente che l'Unionzucchero ha chiesto di essere ascoltata dalla Commissione, anche in relazione alla nuova politica agricola comune (PAC). Su tali temi, la Commissione avrà quindi occasione di sviluppare una ulteriore riflessione.
  Avverte quindi che porrà in votazione per prima la proposta di parere favorevole del relatore, la cui approvazione renderà preclusa la proposta di parere contrario del gruppo M5S. Tale proposta di parere sarà invece posta in votazione in caso di reiezione della proposta del relatore.

  La Commissione approva infine la proposta di parere favorevole presentata dal relatore.

  La seduta termina alle 12.40.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 8 agosto 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI.

  La seduta comincia alle 12.40.

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Disposizioni per il settore agromeccanico.
C. 437 Mongiello e C. 527 Carra.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge.

  Massimo FIORIO (PD), relatore, fa presente che le proposte di legge oggi in esame hanno l'obiettivo di istituire la figura dell'imprenditore agromeccanico regolandone l'attività, anche attraverso l'introduzione di alcuni requisiti che possano qualificare e garantire la professionalità delle prestazioni offerte dalle imprese agromeccaniche, come ad esempio un'eccellenza tecnica ed un'elevata compatibilità ambientale dei servizi offerti.
  Il comparto dell'agromeccanica, con circa diecimila imprese professionali, un volume d'affari complessivo di oltre 3,7 miliardi di euro, gli oltre dieci milioni di ettari lavorati, il 65 per cento delle operazioni agricole eseguite (con punte che superano il 90 per cento per la raccolta dei cereali), e le 13.700.000 giornate di lavoro che producono occupazione per i quarantamila addetti del comparto, rappresenta un'imprescindibile risorsa al servizio del settore primario, affiancando e coadiuvando oltre un milione di aziende agricole.
  Gli agromeccanici sono stati i protagonisti di un'evoluzione costante del comparto agricolo negli ultimi decenni, garantendo incrementi di produttività prima sconosciuti. Tali mutamenti si sono accompagnati a evidenti modifiche nelle stesse aziende agromeccaniche, spingendo l'intero comparto verso forme d'integrazione dei processi produttivi nelle diverse filiere e distretti del sistema agroalimentare.
  L'azienda agricola, affidandosi a un'impresa agromeccanica, ha la possibilità di usufruire di macchine tecnologicamente avanzate e di operatori professionali, senza la necessità di immobilizzare gli ingenti capitali iniziali con lunghi tempi di ammortamento e di ottemperare agli obblighi di formazione, con l'ulteriore vantaggio di mantenere un'elevata elasticità degli indirizzi produttivi a livello aziendale. L'incertezza del mercato globale e delle scelte della politica agricola comunitaria impone, infatti, all'azienda agricola di variare le proprie scelte colturali nel breve-medio periodo.
  Nel corso del 2010 la quasi totalità delle aziende agricole italiane operanti nelle filiere principali – dai seminativi alle colture industriali – ha scelto di «terziarizzare» una o più operazioni in campo. Si tratta di un fenomeno in linea con le esigenze di un settore in rapida evoluzione. In qualsiasi ambito economico l'imprenditore oggi si trova a valutare quali funzioni svolgere con risorse interne all'azienda e quali altre funzioni delegare a soggetti esterni: è una valutazione di costo-opportunità.
  L'ordinamento giuridico italiano, tuttavia, ancora non riconosce la figura dell'imprenditore agromeccanico. Tale vuoto legislativo determina una vera e propria discriminazione tra il soggetto che svolge l'attività agromeccanica con la qualifica di imprenditore agricolo e quello che la svolge professionalmente con l'attuale qualifica di artigiano. Una situazione sottaciuta o sottovalutata che diventa, giorno dopo giorno, sempre più insostenibile per gli imprenditori agromeccanici, che non hanno l'accesso ai benefìci e ai sostegni finanziari fruiti dalle aziende agricole come, ad esempio, i contributi previsti dai piani di sviluppo rurale. Al riguardo, sottolinea come l'Italia dei 552 milioni di euro assegnati dall'Unione europea per lo sviluppo rurale rischia di perdere oltre 320 milioni di euro di tali contributi a seguito della regola del «disimpegno automatico» poiché non sono stati spesi nei tempi dovuti. Così, mentre le imprese agricole non riescono a spendere tutti i contributi loro assegnati, gli agromeccanici sono esclusi dall'utilizzo di tali risorse, mentre potrebbero utilizzarle per incrementare il tasso di innovazione e di efficienza del parco macchine a disposizione dell'intera agricoltura italiana.Pag. 152
  Gli agromeccanici devono, inoltre, sostenere anche una burocrazia più pesante in relazione alla gestione di provvedimenti che richiedono una diversa procedura solo per il riferimento alla qualifica civilistica e previdenziale del soggetto operante e non con riferimento all'oggetto dell'attività.
  In merito alle modifiche prospettate nelle proposte di legge in esame, esse intervengono prevalentemente integrando il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura.
  Riservandosi di approfondire in seguito le puntuali differenze tra le due proposte, anticipa che la proposta di legge Mongiello ed altri C. 437, all'articolo 1 elenca le finalità della proposta di legge, vale a dire la qualificazione professionale delle imprese agromeccaniche, la tutela dei soggetti che nell'esercizio delle attività agricole, forestali e ambientali si avvalgono delle prestazioni fornite dalle medesime imprese e la tracciabilità di servizi prestati dalle stesse. L'articolo 2 definisce «l'attività agromeccanica», «l'impresa agromeccanica» e «l'impresa agromeccanica professionale». L'articolo 3 stabilisce che le imprese che svolgono attività agromeccanica per poter certificare le prestazioni agromeccaniche svolte devono disporre di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti di capacità professionale. L'articolo 4 stabilisce i requisiti organizzativi e strutturali delle imprese agromeccaniche. Il secondo comma prescrive le condizioni necessarie al fine di qualificarsi quali imprese agromeccaniche professionali, mentre il terzo comma stabilisce che le suddette imprese debbano provvedere alla tenuta di registri che documentino analiticamente gli aspetti principali dell'attività professionale. L'articolo 5 prevede che l'accertamento dei requisiti previsti dalla legge è svolto dai soggetti e con le modalità stabilite da apposito regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. L'articolo 6 autorizza le imprese agromeccaniche professionali a rilasciare certificazione delle prestazioni svolte avente valore legale.
  La proposta di legge Carra ed altri C. 527, che consta di un unico articolo, introduce il nuovo soggetto giuridico «agromeccanico professionale» nel settore agricolo, estendendone la qualifica anche alle società e attribuendo alle regioni l'accertamento dei prescritti requisiti. Coerentemente con la nuova impostazione, si stabilisce l'applicazione del trattamento previdenziale previsto per l'imprenditore agricolo professionale così come definito dall'articolo 2135 del codice civile. Anche per i lavoratori dipendenti delle imprese agromeccaniche viene prevista l'applicazione del più favorevole trattamento previdenziale previsto per i lavoratori del settore agricolo, con l'esclusione però delle agevolazioni riguardanti le aziende con sede in zone svantaggiate e montane.
  Auspica infine che l'esame in tempi rapidi delle proposte di legge possa portare ad una celere approvazione di una legge che proceda all'inquadramento formale di questa figura imprenditoriale, ponendo al contempo basi certe e trasparenti ai fini di una efficace collaborazione tra tutti i soggetti della filiera dell'agricoltura.

  Luca SANI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.45.

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