CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 agosto 2013
72.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 104

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 8 agosto 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Marco Flavio Cirillo.

  La seduta comincia alle 10.05.

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
C. 1248-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Pag. 105

  Chiara BRAGA (PD), relatore, riferisce che la Commissione è chiamata ad esaminare le modifiche apportate dal Senato al testo del decreto legge n. 69 del 2013, già approvato dalla Camera.
  Relativamente agli ambiti di competenza della VIII Commissione, segnala le nuove disposizioni di cui agli articoli 9, 13-bis, 18, 25, 25-bis, 26-ter, 30, 31, 41 e 41-quater.
  Nel rinviare per l'analisi dettagliata delle suddette disposizioni alla documentazione predisposta dagli uffici, fa presente che la modifica al comma 3-bis dell'articolo 9, relativo alle procedure di certificazione delle spese europee relative ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-2013 e con riguardo agli interventi del Piano nazionale per le città, prevede il coinvolgimento anche del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, oltre al Ministro della coesione territoriale e al Ministro degli affari regionali e delle autonomie locali, nell'istituzione del tavolo tecnico per sostenere le autorità competenti nelle procedure amministrative per il finanziamento degli interventi del Piano nazionale per le città e nella stipula della convenzione volta a definire le linee di indirizzo per la stipula degli accordi diretti tra comuni e autorità di gestione dei suddetti programmi, nonché il raccordo tra le attività di supporto alla stipula degli accordi medesimi e le misure di assistenza tecnica o le azioni di sistema dei programmi di capacity building della programmazione regionale unitaria.
  La modifica all'articolo 13-bis, aggiungendo un periodo al comma 2, obbliga le pubbliche amministrazioni a ricorrere prioritariamente a prodotti informatici open source, che non comportino oneri di spesa, nell'utilizzo di piattaforme e soluzioni di acquisto on line accreditate.
  I commi 8 e 8-ter dell'articolo 18, che recano disposizioni concernenti l'edilizia scolastica, sono stati modificati prevedendo, in primo luogo, che le risorse dell'INAIL, provenienti dagli investimenti immobiliari del piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge n. 153 del 1969 – fino a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016 – sono destinate a un piano di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici, da realizzare anche con gli strumenti previsti dall'articolo 53, comma 5, del decreto-legge n. 5 del 2012. In secondo luogo si prevede che, fino al 31 dicembre 2014, i sindaci e i presidenti delle province, interessati dai piani per la riqualificazione e la messa in sicurezza delle scuole statali, operino in qualità di commissari governativi con poteri derogatori rispetto alla normativa vigente, che sono definiti con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ricorda che il comma 8, come modificato nel corso dell'esame alla Camera, prevedeva, invece, che le predette risorse fossero destinate agli interventi del piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici, indicato dall'articolo 53, comma 5, del decreto-legge n. 5 del 2012, demandato alla deliberazione del CIPE e non ancora adottato. La modifica approvata al Senato sembra, pertanto, volta, per un verso, ad ampliare e a rendere eventuale il ricorso alle misure previste dal comma 5 dell'articolo 53 – relativamente agli interventi da attuare nelle more della definizione di un Piano nazionale per l'edilizia scolastica (ivi inclusa anche l'adozione dal parte del CIPE di un Piano di messa in sicurezza degli edifici scolastici) – al fine di realizzare un piano di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici.
  Aggiunge che all'articolo 18 è stato altresì soppresso il comma 9-bis, inserito nel corso dell'esame alla Camera, che prevedeva, d'intesa con la Conferenza unificata, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, la definizione delle modalità e dei criteri per la prosecuzione fino al 2020 dei programmi annuali «6000 Campanili», utilizzando gli stanziamenti del Fondo per Pag. 106lo sviluppo e la coesione per gli anni 2014-2020 nell'ambito della nuova programmazione dei fondi strutturali.
  All'articolo 25, la modifica al comma 11-quater è volta a inserire nella disciplina sull'inquinamento acustico le emissioni sonore derivanti dai luoghi in cui si svolgono attività sportive di discipline olimpiche in forma stabile. La modifica si traduce di fatto in una novella alla normativa vigente in materia di inquinamento acustico, che va ad integrare quanto era già stato disposto nel comma 11-quater a proposito delle aviosuperfici.
  L'articolo 25-bis, introdotto al Senato, prevede che la sede dell'Autorità di regolazione dei trasporti, istituita con il decreto-legge n. 201 del 2011, è fissata in un immobile di proprietà pubblica nella città di Torino, laddove idoneo e disponibile: si prevede a tal fine l'emanazione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel termine del 31 dicembre 2013. In tal senso il comma 5-bis provvede infatti a novellare l'articolo 37, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale prevede attualmente che la sede dell'Autorità è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senza individuarne l'ubicazione. Ricorda in proposito che con D.P.C.M. dell'11 maggio 2012 era stata già individuata come sede dell'Autorità dei trasporti la città di Roma. La designazione da parte del Presidente del Consiglio è avvenuta a seguito dell'esame delle candidature presentate dalle città di Roma, Bologna e Verona anche in base alla distribuzione sul territorio nazionale delle altre Autorità di regolazione di settore.
  L'articolo 26-ter, introdotto nel corso dell'esame alla Camera, è stato modificato nel corso dell'esame al Senato. In particolare, al comma 1 viene introdotto, in luogo della possibilità, l'obbligo di corresponsione in favore dell'appaltatore dell'anticipazione del 10 per cento dell'importo contrattuale, fino al 31 dicembre 2014, che deve essere previsto e pubblicizzato nella gara di appalto. La norma approvata dalla Camera prevedeva, invece, la facoltà di anticipazione purché la stessa fosse già prevista e pubblicizzata nella gara di appalto. I commi 2 e 3, inseriti nel corso dell'esame al Senato, stabiliscono specifici criteri per la compensazione dell'anticipazione del 10 per cento nei contratti di appalto relativi a lavori di durata pluriennale.
  All'articolo 30, è stata introdotta la lettera 0a) al comma 1 che inserisce nel decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 l'articolo 2-bis rubricato disposizioni derogatorie in materia di limiti di distanza tra fabbricati. In particolare, il nuovo articolo 2-bis consente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, di prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto ministeriale n. 1444 del 1968, che, all'articolo 9, fissa i limiti di distanza tra fabbricati per le diverse zone territoriali omogenee. Sulla base di quanto disposto dalla norma in commento, le regioni e le province autonome possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario (anche se non esplicitamente menzionato, la norma dovrebbe riferirsi all'assetto complessivo e unitario del territorio) o di specifiche aree territoriali. La norma precisa che le regioni e le province autonome potranno esercitare i predetti poteri derogatori ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative. Al riguardo, fa presente che, secondo la giurisprudenza costituzionale consolidata, il sopra citato articolo 9 costituisce «principio inderogabile che integra la disciplina privatistica delle distanze». La norma introdotta sembrerebbe quindi finalizzata a consentire alle regioni e alle province autonome di dettare le predette disposizioni derogatorie Pag. 107nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario del territorio o di specifiche aree territoriali richiamando, pertanto, i principi affermati dalla giurisprudenza della Corte, principi che la Corte sembra strettamente collegare e ricavare, per un verso, dall'articolo 873 del Codice civile, che regola le distanze delle costruzioni su fondi finitimi, e, per l'altro dall'ultimo comma dell'articolo 9 del decreto ministeriale n. 1444 del 1968 (sentenza n. 232 del 2005), che fissa distanze inferiori a quelle stabilite dalla normativa statale nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni plano volumetriche.
  Al comma 1 dell'articolo 30 la lettera f), che inserisce l'articolo 23-bis nel decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, è stata modificata in più punti. Le modifiche riguardano il comma 4 del nuovo articolo 23-bis, che era stato modificato nel corso dell'esame alla Camera. Una prima modifica riguarda il termine, differito dal 31 dicembre 2013 al 30 giugno 2014, entro cui i comuni devono individuare, con propria deliberazione, le aree, comprese all'interno delle zone omogenee A) di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata nelle leggi regionali, nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Viene inoltre inserito un periodo che prevede – in caso di inutile decorso del termine concesso ai comuni e in mancanza di intervento sostitutivo della regione nei termini previsti dalla normativa vigente – che la succitata deliberazione venga adottata da un Commissario nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Conseguentemente, all'ultimo periodo del comma 4, viene eliminata la scadenza del 30 giugno 2014, oltrepassata la quale, in assenza della deliberazione comunale, non avrebbe trovato applicazione la SCIA per interventi con modifica della sagoma. Al riguardo, osserva che l'attribuzione a un Commissario di nomina ministeriale del potere di adottare in via sostitutiva la delibera comunale deve essere valutata alla luce del riparto di competenze costituzionali in materia di governo del territorio.
  Allo stesso articolo 30, il comma 3 è stato modificato nel senso di introdurre alcune condizioni per l'applicabilità della disposizione che prevede, salva diversa disciplina regionale e previa comunicazione del soggetto interessato, la proroga di due anni dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori relativi ai permessi di costruire, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legge. Il successivo comma 4 estende tale disposizione anche alle denunce di inizio attività (DIA) e alle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate entro lo stesso termine. La modifica apportata dal Senato integra il citato comma 3, al fine di introdurre alcune condizioni per l'operatività della proroga. Viene infatti previsto che essa operi purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.
  Il comma 3-bis proroga di 3 anni il termine di validità, nonché i termini di inizio e fine dei lavori nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge n. 1150 del 1942, o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, stipulati sino al 31 dicembre 2012.
  Il comma 5-quater dell'articolo 30, inserito nel corso dell'esame al Senato, novella l'articolo 15 della legge n. 180 del 2011, il quale reca una disposizione di applicazione dell'articolo 118, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice degli appalti) in tema di subappalto. Il nuovo comma 5-ter sopprime le parole «con posa in opera», estendendo, in tal modo, la portata della Pag. 108disposizione recata dall'articolo 15 della legge n. 180 del 2011 a tutti gli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori ovvero stato di avanzamento forniture
  Nel corso dell'esame al Senato è stato poi introdotto il comma 1-bis all'articolo 31, che reca specifiche disposizioni di semplificazione in materia di Documento unico di regolarità contributiva (DURC). In particolare, il nuovo comma prevede l'esenzione dall'obbligo di richiesta del DURC agli istituti o enti abilitati al rilascio in caso di lavori privati di manutenzione in edilizia, realizzati direttamente in economia dal proprietario dell'immobile, senza ricorso ad imprese.
  All'articolo 41, il comma 1, che ha novellato il comma 1 dell'articolo 243 del decreto legislativo n. 152 del 2006, è stato riscritto al fine di apportare alcune precisazioni alla procedura contemplata per l'emungimento delle acque sotterranee. Viene, infatti, chiarito che la prevenzione si riferisce all'inquinamento delle acque. Inoltre viene eliminata la parte della disposizione relativa alla bonifica tramite barriera fisica o idraulica. L'attività di bonifica viene richiamata, infatti, nel trattamento, laddove si fa riferimento alle procedure operative ed amministrative dettate dall'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006 nell'ambito della disciplina concernente la bonifica dei siti contaminati, per eliminare o isolare le fonti di contaminazione e non, come prevedeva il testo approvato dalla Camera in prima lettura, come attività residuale. L'utilizzo delle acque emunte nei cicli produttivi, nella nuova formulazione del comma, non è limitato al caso di «bonifica tramite barriera fisica o idraulica, con emungimento», ma viene esteso a tutti i casi di emungimento e trattamento delle acque sotterranee.
  Il comma 3, lettera b) dell'articolo 41 è stato poi modificato al fine di chiarire che le disposizioni in materia di matrici materiali di riporto dettate dall'articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2012, come novellato dallo stesso comma 3, si applicano fatti salvi gli accordi di programma per la bonifica sottoscritti prima dell'entrata in vigore della disposizione e conformi alle norme in materia di bonifica vigenti al tempo della sottoscrizione.
  Il comma 6-ter dell'articolo 41 consente ai commissari ad acta – previsti dal precedente comma 6 per il superamento della situazione di criticità nella gestione dei rifiuti in Campania – di promuovere la conclusione di accordi di programma fra i soggetti istituzionali interessati, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990, al fine di assicurare lo svolgimento di una serie di attività.
  All'articolo 41-bis, recante disposizioni volte a disciplinare l'utilizzo, come sottoprodotti, dei materiali da scavo prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, in deroga a quanto previsto dal decreto ministeriale n. 161 del 2012, è stato introdotto il comma 6-bis, volto a precisare che la definizione di «materiali da scavo» dettata dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale n. 161 del 2012, integra, a tutti gli effetti, le corrispondenti disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006. Ricorda, al riguardo, che nel testo della parte IV del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 (quella relativa ai rifiuti) non si fa mai riferimento al termine «materiali da scavo», ma sempre all'espressione «terre e rocce da scavo» mentre la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto ministeriale n. 161 del 2012 definisce materiali da scavo «il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un'opera quali, a titolo esemplificativo: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee, ecc.); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento, ecc.; opere infrastrutturali in generale (galleria, diga, strada, ecc.); rimozione e livellamento di opere in terra; materiali litoidi in genere e comunque tutte le altre plausibili frazioni granulometriche provenienti da escavazioni effettuate negli alvei, sia dei corpi idrici superficiali che del reticolo idrico scolante, in zone golenali dei corsi d'acqua, spiagge, fondali lacustri e marini; Pag. 109residui di lavorazione di materiali lapidei (marmi, graniti, pietre, ecc.) anche non connessi alla realizzazione di un'opera e non contenenti sostanze pericolose (quali ad esempio flocculanti con acrilamide o poliacrilamide)».
  L'articolo 41-quater, introdotto al Senato, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, volto a consentire la produzione, la commercializzazione e l'uso del pastazzo quale sottoprodotto della lavorazione degli agrumi ad uso agricolo e zootecnico e a non applicare pertanto la disciplina concernente i rifiuti. Lo stesso articolo disciplina le modalità per l'emanazione del decreto, prevedendo che essa avvenga, d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico e delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. Si prevede altresì l'emanazione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, di un ulteriore decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006, volto a stabilire i criteri qualitativi e quantitativi per l'utilizzo delle sostanze prodotte nel corso della lavorazione degli agrumi, nel medesimo o in altri cicli di produzione. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che, sulla base delle condizioni previste al comma 1, il Ministero dell'ambiente possa emanare decreti, in conformità a quanto previsto dalla disciplina comunitaria, per stabilire criteri qualitativi o quantitativi da soddisfare affinché specifiche tipologie di sostanze o oggetti siano considerati sottoprodotti e non rifiuti.
  Ciò detto, preannunciando un orientamento favorevole al provvedimento, si riserva di formulare la proposta di parere favorevole al termine del dibattito che seguirà, in modo da valutare eventuali rilievi che in tale sede dovessero emergere.

  Claudia MANNINO (M5S) chiede di sapere se, a giudizio del relatore, sussistano effettivi margini di intervento della Commissione per apportare modifiche al testo del provvedimento trasmesso dall'altro ramo del parlamento.

  Ermete REALACCI, presidente, con riferimento alla richiesta della deputata Mannino, fa presente che è ragionevole pensare che i margini di intervento della Commissione e della stessa Assemblea per apportare modifiche al provvedimento in esame siano praticamente inesistenti. Sollecita, quindi, i deputati della Commissione a presentare ordini del giorno in Assemblea per segnalare eventuali questioni rimaste irrisolte e per chiedere al Governo di assumere gli impegni conseguenti.

  Alessandro BRATTI (PD), con riferimento all'articolo 5 del provvedimento, che non interessa direttamente profili di competenza della VIII Commissione, osserva che le modifiche introdotte al Senato sono da giudicarsi positivamente. Chiede, tuttavia, al Governo di fornire alla Commissione l'elenco dettagliato degli impianti di termovalorizzazione che beneficeranno degli incentivi previsti dal citato articolo 5 del decreto-legge. Quanto alle disposizioni contenute nell'articolo 41-quater, introdotto al Senato, ritiene che esse costituiscano l'ennesimo esempio di un modo sbagliato di legiferare che, anziché muoversi attraverso gli ordinari canali e strumenti previsti dal Codice ambientale (nel caso specifico, secondo le specifiche procedure previste per l'emanazione dei decreti ministeriali dichiarativi della cessazione della qualifica di rifiuto), procede in modo disorganico dando così adito a occasioni di contenzioso e di avvio di procedure d'infrazione da parte delle istituzioni europee.

  Piergiorgio CARRESCIA (PD) preannuncia la presentazione in Assemblea di un ordine del giorno diretto a chiarire che le norme di cui al comma 8-ter dell'articolo 18, le quali consentono ai sindaci e ai presidenti delle province interessati dai piani per la riqualificazione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici, di operare in qualità di commissari governativi con Pag. 110poteri derogatori rispetto alla normativa vigente, si applicano anche nei casi di commissariamento già in atto dei predetti organi territoriali.

  Alberto ZOLEZZI (M5S) giudica molto negativamente il contenuto delle modifiche apportate al Senato al testo dell'articolo 41 del decreto-legge in esame, che rischiano di rendere nuovamente possibile, come già accaduto negli anni scorsi, lo smaltimento delle ecoballe presenti nel territorio della regione Campania attraverso il loro utilizzo come combustibile per gli inceneritori. Si tratta, a suo avviso, di una proposta che, in primo luogo, comporta rischi elevati sia sul piano della tutela ambientale che su quello della tutela della salute dei cittadini, dato che nessuno è in grado di garantire che le ecoballe campane non contengano sostanze tossiche e rifiuti pericolosi. In secondo luogo, ritiene che tale modalità di smaltimento rischia anche di tradursi in un inaccettabile spreco di risorse pubbliche, dal momento che, sotto il profilo tecnico, è oggi possibile porre in essere attività di recupero dei materiali contenuti nelle ecoballe molto più vantaggiose sotto il profilo finanziario, oltre che più rispettose dell'ambiente e della salute dei cittadini.

  Paolo VELLA (PdL), con riferimento alle modifiche introdotte al Senato all'articolo 30, comma 1, lettera f), del provvedimento, che inserisce l’ articolo 23-bis nel Testo unico dell'edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), osserva che tali modifiche, e in particolare quelle relative alla previsione della nomina di un commissario ad acta di nomina ministeriale in caso di inerzia dell'ente locale e della regione, sono non solo opportune, ma anche rispettose delle competenze degli enti locali in materia urbanistica, giacché sono unicamente finalizzate a consentire l'individuazione delle aree nelle quali, sotto il profilo della tutela paesaggistica, sono consentiti interventi di demolizioni e ricostruzione di edifici con modifica della sagoma.

  Massimo Felice DE ROSA (M5S) denuncia la gravità delle disposizioni inserite al Senato con cui si consente di derogare alla legislazione statale in materia di limiti di distanza tra fabbricati e di rispetto degli standard urbanistici fissati dal decreto ministeriale n. 1444 del 1968.

  Tino IANNUZZI (PD) giudica positivamente le modifiche apportate dal Senato al testo dell'articolo 30, comma 1, lettera f), del provvedimento, dal momento che esse obbligano ogni comune ad esprimersi chiaramente e ad individuare con atto formale le aree del proprio territorio nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma. Rileva, tuttavia, che la previsione di un commissario ad acta di nomina ministeriale in caso di inerzia dell'ente locale non sia coerente con il quadro costituzionale e ordinamentale complessivo e che, in tal senso, sarebbe senz'altro preferibile porre esclusivamente in capo all'ente regionale il relativo potere sostitutivo.

  Antonio DECARO (PD) si dichiara d'accordo con quanto appena detto dal collega Iannuzzi sull'opportunità di conferire alla regione e non al Ministero delle infrastrutture il potere sostitutivo di cui all'articolo 30, comma 1, lettera f), del decreto-legge in esame.

  Il sottosegretario Marco Flavio CIRILLO, in risposta alle osservazioni del deputato Bratti sull'opportunità di attivare gli strumenti ordinari previsti dal Codice dell'ambiente per la dichiarazione della cessazione della qualità di rifiuto di taluni materiali, fa presente che sono in avanzata fase di predisposizione i previsti decreti del Ministero dell'ambiente. Rassicura, inoltre, sul fatto che sia le disposizioni in materia di demolizione e ricostruzione degli edifici sia quelle che in determinati casi consentono di derogare alla normativa statale sulle distanze fra gli edifici, non inficiano assolutamente le competenze urbanistiche Pag. 111degli enti territoriali né riducono i livelli di tutela del paesaggio e di contrasto dei fenomeno di abusivismo edilizio.

  Ermete REALACCI, presidente, pur nella consapevolezza che la richiesta avanzata dal deputato Bratti in ordine alla conoscenza degli impianti di termovalorizzazione che beneficeranno degli incentivi previsti dall'articolo 5 del decreto-legge in esame non rientra nelle dirette competenze del Ministero dell'ambiente, chiede al sottosegretario Cirillo se non intenda, comunque, farsi carico della citata richiesta.

  Il sottosegretario Marco Flavio CIRILLO, pur non avendo al momento a disposizione i dati richiesti dal deputato Bratti, assicura il presidente della Commissione che provvederà al più presto ad acquisirli presso il Ministero per lo sviluppo economico e a trasmetterli alla Commissione.

  Chiara BRAGA (PD), relatore, alla luce del dibattito svolto, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni, che illustra sinteticamente (vedi allegato 1).

  Massimo Felice DE ROSA (M5S), pur apprezzando il lavoro svolto dal relatore, preannuncia il voto contrario del gruppo M5S sulla proposta di parere favorevole dalla stessa formulata, evidenziando tra l'altro come la previsione della nomina di un commissario di nomina ministeriale per l'individuazione delle aree, comprese all'interno delle zone omogenee A) di cui al decreto ministeriale n. 1444 del 1968, e in quelle equipollenti secondo l'eventuale diversa denominazione adottata nelle leggi regionali, nelle quali non è applicabile la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per interventi di demolizione e ricostruzione, o per varianti a permessi di costruire, comportanti modifiche della sagoma, sia da considerare a tutela del paesaggio.

  Cosimo LATRONICO (PdL) preannuncia il voto favorevole del gruppo PdL sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  Andrea CAUSIN (SCpI) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Scelta civica sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  Alessandro ZAN (SEL) preannuncia il voto contrario del gruppo di Sinistra e libertà sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore, anche in considerazione del giudizio fortemente negativo sul complesso delle norme contenute nel decreto-legge in esame.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 11.10.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 8 agosto 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Rocco Girlanda.

  La seduta comincia alle 11.35.

  Ermete REALACCI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00876 Latronico: Iniziative urgenti per la realizzazione dell'asse autostradale «transcollinare» nella regione Basilicata.

  Cosimo LATRONICO (PdL) illustra i contenuti dell'interrogazione in titolo.

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  Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Cosimo LATRONICO (PdL), replicando, prende atto dell'articolata risposta del Governo, riservandosi di approfondirne i contenuti. Sottolinea, tuttavia, l'assoluta necessità che il Governo ponga in essere tutte le azioni in suo potere affinché, nell'ambito di una complessiva azione di stimolo e di coordinamento di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti, si giunga al più presto alla definizione di tutti gli adempimenti necessari per porre in essere un'opera infrastrutturale, come quella oggetto del proprio atto di sindacato ispettivo, che è indispensabile alla crescita sociale ed economica della regione Basilicata.

5-00877 Zolezzi: Iniziative urgenti per utilizzare risorse già stanziate per infrastrutture strategiche per la realizzazione di un piano nazionale delle piccole opere.

  Alberto ZOLEZZI (M5S) illustra i contenuti dell'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Alberto ZOLEZZI (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Preannuncia, in ogni caso, nuove iniziative del gruppo M5S sulla questione oggetto dell'atto di sindacato ispettivo in titolo, anche al fine di verificare il puntuale rispetto degli impegni assunti dal Governo.

5-00878 Manfredi: Sulle cause del tragico incidente avvenuto il 28 luglio 2013 sull'autostrada A-16 Napoli-Canosa.

  Massimiliano MANFREDI (PD) illustra i contenuti dell'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Massimo PAOLUCCI (PD), cofirmatario dell'interrogazione, replicando, ringrazia il sottosegretario Girlanda per una risposta che, tuttavia, a suo avviso, può essere considerata solo interlocutoria rispetto alle gravi e stringenti questioni poste dall'atto di sindacato ispettivo presentato dai deputati del Partito Democratico. Sotto questo profilo, anzi, ritiene che sia essenziale procedere al più presto ad un'audizione della società concessionaria della tratta autostradale in questione, al fine di acquisire tutti gli elementi di conoscenza e di valutazione necessari a far luce, fino in fondo, sulle cause del tragico incidente del 28 luglio scorso sull'autostrada A16 Napoli-Canosa.
  Sottolinea, quindi, che, pur se la normativa non aveva previsto espressamente l'automatica sostituzione delle barriere realizzate prima dell'emanazione, nel 1992, della nuova disciplina in materia di sicurezza stradale, sarebbe grave se gli interventi in questo settore fossero stati considerati esclusivamente un costo e non un investimento in termini di ammodernamento e di messa in sicurezza dell'infrastruttura autostradale. Al tempo stesso, ritiene che, al di là del caso in questione, il dato generale secondo cui oltre il 70/80 per cento dei veicoli pesanti sottoposti a revisione risultano in condizioni «ottimali» deve far riflettere a fondo sulla reale efficacia dei controlli di revisione su tali mezzi. Conclude, quindi, da un lato, richiamando il Governo ad un impegno senza riserve e senza incertezze affinché sia possibile giungere in tempi rapidissimi a fare piena luce sulle cause e sulle responsabilità della strage del bus sulla A16 e per dare a tutti i cittadini italiani la più ampia assicurazione che episodi come quello in Irpinia non si ripetano mai più e, dall'altro, per confermare la propria ferma volontà di fare in modo che non si spengano i riflettori su questa tragedia, a Pag. 113partire dal fatto che i familiari delle vittime non si sentano dimenticati né abbandonati dalle istituzioni.

5-00879 Zan: Iniziative urgenti per escludere il transito delle grandi navi nella laguna di Venezia.

  Giulio MARCON (SEL), cofirmatario dell'interrogazione, ne illustra i contenuti.

  Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Giulio MARCON (SEL), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, che contiene utili elementi di informazione. Ritiene, tuttavia, che i tempi indicati dal Governo per l'emanazione definitiva del provvedimento diretto a escludere il passaggio delle grandi navi nel bacino di San Marco non siano compatibili con l'urgenza e la necessità assolute di scongiurare ogni rischio di irreparabili danni al patrimonio naturalistico, storico e artistico rappresentato dalla laguna veneta e dalla città di Venezia. Conclude, quindi, esortando il Governo ad affidare al sindaco della città di Venezia e non ad altri soggetti i poteri e i compiti connessi alla salvaguardia, anche sotto il profilo che qui interessa, dello straordinario patrimonio che Venezia rappresenta per l'Italia e per l'intera umanità.

5-00880 Matarrese: Iniziative urgenti per la realizzazione delle tratte autostradali A-12 Tor di Cenci e Cisterna-Valmontone.

  Federico FAUTTILLI (SCpI) illustra i contenuti dell'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Rocco GIRLANDA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Federico FAUTTILLI (SCpI) si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta del Governo, la quale risulta non esaustiva per la parte relativa alla realizzazione della tratta autostradale Cisterna-valmontone. Si riserva, per questo, di presentare nuovi atti di sindacato ispettivo, confidando sull'attenzione del Governo e sulla completezza della risposta che vorrà fornire al riguardo.

  Ermete REALACCI (PD), presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 12.15.

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