CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 8 agosto 2013
72.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 8 agosto 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 10.

DL 69/2013: Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
C. 1248-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata a concludere l'esame in sede consultiva del provvedimento entro l'odierna seduta, in quanto le Commissione riunite I e V ne concluderanno l'esame in sede referente entro le 13,30 di oggi, atteso che la discussione in Assemblea sullo stesso è prevista a partire dal pomeriggio di oggi.

  Paolo PETRINI (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini del parere alle Commissioni riunite I Affari costituzionali e V Bilancio, il disegno di legge C. 1248-B, approvato dalla Camera modificato dal Senato, di conversione del decreto – legge n. 69 del 2013, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.Pag. 67
  Ricorda in primo luogo che la Commissione ha già esaminato in sede consultiva il provvedimento nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera, esprimendo su di esso, nella seduta dell'11 luglio scorso, un parere favorevole con condizioni e osservazioni.
  Evidenzia quindi, in linea generale, come il provvedimento risulti ulteriormente migliorato a seguito delle modifiche ed integrazioni apportate dal Senato al testo trasmesso dalla Camera.
  Passando ad illustrare le sole parti del provvedimento rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, modificate o aggiunte dal Senato rispetto al testo approvato dalla Camera, segnala in primo luogo come l'articolo 1, il quale è volto a potenziare gli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, sia stato oggetto di modifica da parte del Senato limitatamente ai commi 3 e 4, nonché relativamente all'inserimento di un nuovo comma 5-ter.
  In particolare il predetto comma 3 è stato soppresso, ed in conseguenza di tale soppressione viene ripristinata la riserva del 30 per cento dell'importo di rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, per gli interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi previsto dal comma 3 dell'articolo 11 del decreto – legge n. 185 del 2008, riserva che invece era stata eliminata nel testo approvato in prima lettura dalla Camera.
  Il comma 4, che nel testo originario del decreto legge, non modificato nel corso dell'esame in prima lettura dalla Camera, abrogava l'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 39 del decreto – legge n. 201 del 2011, il quale prevede che una quota pari all'80 per cento delle disponibilità finanziarie del Fondo stesso sia riservata ad interventi non superiori a 500.000 euro d'importo massimo garantito per singola impresa, è stato modificato dal Senato nel senso di riformulare la citata disposizione del decreto – legge n. 201, limitando la quota di riserva dall'attuale 80 per cento al 50 cento.
  Il nuovo comma 5-ter introduce la possibilità che la quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese destinata alla microimprenditorialità, ai sensi dell'articolo 39, comma 7-bis, del decreto – legge n. 201 del 2011, sia alimentata anche da contributi su base volontaria, previa assegnazione all'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione specifica che la definizione delle modalità di attuazione della norma, nonché la modalità di contribuzione da parte di enti, associazioni, società o singoli cittadini è rimessa ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
  Il comma 7-bis dell'articolo 4, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica la disciplina della deduzione forfetaria in favore degli esercenti impianti di distribuzione carburanti
  In particolare, ai fini del calcolo della deduzione forfettaria in favore dei distributori di carburante, si sostituisce il parametro dei ricavi con quello del volume d'affari, per la cui definizione si rimanda all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, da ultimo modificato dalla legge n. 228 del 2012, senza peraltro modificare né le percentuali di riduzione forfetaria del reddito né gli scaglioni di riferimento.
  Durante l'esame al Senato è stato soppresso il comma 1-ter dell'articolo 7, inserito nel corso dell'esame alla Camera, il quale attribuiva la vigilanza sull'Ente nazionale per il microcredito, istituito dal decreto-legge n. 70 del 2011, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Nell'ambito dell'articolo 46-ter, inserito nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, il comma 3 reca una disposizione interpretativa dell'articolo 19, comma 2, dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012 e ratificato con la legge n. 3 del 2013.Pag. 68
  In particolare la norma estende, in via interpretativa, le disposizioni di cui all'articolo 17, comma quinto del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 relative al meccanismo dell'inversione contabile (cosiddetto reverse charge), anche alle prestazioni di servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria previste al Capo IV, Sezione I (articoli da 90 a 96), del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.
  Il comma 4 prevede invece l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10 per cento (in luogo del 22 per cento) in relazione ai diritti per l'accesso all'Expo 2015 di Milano.
  Il Senato ha inoltre emendato l'articolo 50, recante modifiche all'articolo 35, comma 28 del decreto – legge n. 223 del 2006 in tema di responsabilità solidale dell'appaltatore.
  In particolare, l'altro ramo del Parlamento ha ripristinato sul punto la formulazione originaria del decreto – legge ed ha soppresso la disposizione, introdotta nel corso dell'esame alla Camera, che prevedeva l'esclusione della responsabilità solidale con l'acquisizione del Documento unico di regolarità tributaria (DURT) relativo al subappaltatore, attestante l'inesistenza di debiti tributari per imposte, sanzioni o interessi, scaduti e non estinti dal subappaltatore alla data di pagamento del corrispettivo o di parti di esso.
  Con riferimento all'articolo 52, comma 1, il quale interviene sulla disciplina della riscossione delle imposte contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, prevedendo una serie di misure finalizzate ad agevolare i contribuenti in difficoltà economica o con momentanea carenza di liquidità, il Senato, con una modifica al comma 1, lettera g), ha introdotto un ulteriore limite alla espropriazione immobiliare.
  In particolare, mediante l'inserimento di una nuova lettera a-bis) al comma 1 dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, relativo all'espropriazione immobiliare, si prevede che, ferma la facoltà di intervento nella procedura espropriativa iniziata da creditori privati, l'agente della riscossione non dà corso all'espropriazione per uno specifico paniere di beni definiti «beni essenziali» che deve essere individuato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in accordo con l'Agenzia delle entrate e l'ISTAT.
  Con riferimento all'articolo 56-bis, il quale interviene sulla disciplina del cosiddetto «federalismo demaniale», di cui al decreto legislativo n. 185 del 2010 (attuativo della legge n. 42 del 2009 sul federalismo fiscale), relativamente al trasferimento, a titolo non oneroso, agli enti territoriali di taluni beni dello Stato, mobili e immobili, che non fossero espressamente esclusi dal trasferimento dal decreto legislativo stesso, il Senato ha modificato i commi 2 e 7.
  In particolare il comma 2 definisce la tempistica per il trasferimento degli immobili non esclusi dal trasferimento.
  La disposizione prevede che:
   dal 1o settembre 2013 e fino al 30 novembre 2013, i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni che intendono acquisire la proprietà di tali beni presentano all'Agenzia del demanio, con le modalità tecniche da definire a cura dell'Agenzia medesima, una richiesta di attribuzione sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente che identifica il bene, ne specifica le finalità di utilizzo e indica le eventuali risorse finanziarie preordinate a tale utilizzo;
   nei 60 giorni dalla ricezione della richiesta l'Agenzia del demanio, verificata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della richiesta, ne comunica l'esito all'ente interessato.

  In caso di esito positivo si procede al trasferimento con successivo provvedimento dell'Agenzia del demanio, mentre, in caso di esito negativo, l'Agenzia comunica all'ente interessato i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta. Entro 30 giorni dalla comunicazione del motivato provvedimento di rigetto, l'ente può presentare nuova richiesta. Pag. 69
  In tale ambito il Senato ha specificato che la richiesta di riesame del provvedimento dovrà essere corredata da elementi e documenti idonei a superare i motivi ostativi esposti dall'Agenzia del demanio.
  Il comma 7 prevede inoltre che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provveda ad una riduzione delle risorse spettanti a qualsiasi titolo alle regioni e agli enti locali che acquisiscono in proprietà beni immobili utilizzati a titolo oneroso, in misura pari alla riduzione delle entrate erariali conseguente al trasferimento dei beni.
  In tale contesto il Senato ha integrato la disposizione, prevedendo che, qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se risultassero non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato.
  L'altro ramo del Parlamento ha inoltre sostituito il comma 10 del medesimo articolo 56-bis relativamente all'utilizzo delle risorse nette derivanti a ciascun ente territoriale dall'eventuale alienazione degli immobili che, a qualunque titolo, facessero parte del proprio patrimonio disponibile, ovvero dall'eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui i medesimi immobili fossero stati conferiti.
  Il testo approvato dalla Camera rinviava a quanto disposto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 85 del 2010, prevedendo che tali risorse nette sarebbero state acquisite dall'ente territoriale per un ammontare pari al 75 per cento delle stesse, al fine di essere destinate alla riduzione del debito dell'ente e, in assenza del debito o comunque per la eventuale parte restante, a spese di investimento, mentre la quota residua del 25 per cento sarebbe invece stata destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
  La nuova formulazione approvata dal Senato specifica che la disciplina prevista dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo n. 85 del 2010 si applica alle risorse nette derivanti a ciascun ente territoriale dall'eventuale alienazione degli immobili che sono stati trasferiti ai sensi dell'articolo, ovvero dalla eventuale cessione di quote di fondi immobiliari cui tali immobili siano conferiti, come già considerato dallo stesso decreto legislativo n. 85.
  In sostanza, la modifica rispetto al testo approvato dalla Camera riguarda il venir meno dell'obbligo di versare al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato il 25 per cento delle risorse nette derivanti, ad esempio, dall'alienazione di un immobile già facente parte del patrimonio disponibile dell'ente.
  Il Senato ha altresì introdotto un nuovo comma 10-bis, il quale, in considerazione dell'esigenza prioritaria di riduzione del debito pubblico, destina al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, con le modalità previste dall'articolo 9, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 85, il 10 per cento delle risorse nette derivanti dalla alienazione dell'originario patrimonio immobiliare disponibile degli enti territoriali, salvo che una percentuale uguale o maggiore non sia destinata per legge alla riduzione del debito del medesimo ente.
  L'ultimo periodo del comma 10-bis ribadisce che, per la parte di risorse non destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato si applica quanto disposto dall'articolo 1, comma 443, della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), ai sensi del quale i proventi da alienazioni di beni patrimoniali disponibili possono essere destinati esclusivamente alla copertura di spese di investimento ovvero, in assenza di queste o per la parte eccedente, per la riduzione del debito.
  Il Senato ha quindi sostituito l'articolo 56-ter, inserito nel corso dell'esame alla Camera.
  La nuova formulazione della disposizione prevede che entro il 30 settembre 2013 i Ministri dello sviluppo economico, della giustizia, dell'economia e delle finanze e del lavoro, presentino al Parlamento una relazione sulla disciplina, sulle esperienze e sulle prospettive dell'azionariato Pag. 70diffuso, ovvero la partecipazione anche azionaria dei dipendenti agli utili dell'impresa.
  Lo scopo della norma è quello di individuare le opportune misure, anche normative e di incentivazione fiscale, volte a diffondere l'azionariato diffuso in ambito nazionale, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 46 della Costituzione.
  L'articolo 56-quater, attraverso una modifica dell'articolo 30, comma 6, del Testo unico delle leggi in materia di intermediazione finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, estende la disciplina del diritto di ripensamento per l'offerta fuori sede a determinati servizi di investimento, tra i quali la negoziazione in proprio per i contratti sottoscritti dal 1o settembre 2013.
  La norma inserisce, dopo il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 30 del TUF, una disposizione di interpretazione autentica che considera già applicabile la prima parte del comma 6 (diritto di ripensamento per l'offerta fuori sede) ai servizi di investimento di cui all'articolo 1, comma 5, lettere c), c-bis) e d) (sottoscrizione e/o collocamento con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente; gestione di portafogli).
  Al riguardo ricorda che i primi due periodi del comma 6 prevedono che l'efficacia dei contratti di collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli individuali conclusi fuori sede sia sospesa per sette giorni, decorrenti dalla data di sottoscrizione da parte dell'investitore, entro i quali l'investitore può comunicare il proprio recesso, senza spese né corrispettivo, al promotore finanziario o al soggetto abilitato.
  In tale contesto la norma introdotta dal Senato stabilisce che, a decorrere dal 1o settembre 2013, la suddetta facoltà di recesso è attribuita anche nei casi che il comma 5 dell'articolo 1 del TUF definisce negoziazione per conto proprio.
  L'articolo 56-quater, introdotto nel corso dell'esame al Senato, attraverso una novella all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 141 del 2010, modifica il comma 7 dell'articolo 112 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB), di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.
  In particolare, la disposizione inserisce nel predetto comma 7 un capoverso, disponendo che, in attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2013, possono continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo intermediari di cui all'articolo 106 del TUB, le società cooperative previste dal capo I (articolo 2511 e seguenti) del titolo VI del libro V del codice civile, esistenti alla data del 1o gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentari, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente ai propri soci, a condizione che esse non raccolgano risparmio sotto qualsiasi forma tecnica, il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a 15 milioni di euro, l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro e i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato.
  Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 10.10.

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.
C. 282 Causi, C. 950 Zanetti, C. 1122 Capezzone, C. 1339 Migliore.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 10.10 alle 12.25.

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SEDE REFERENTE

  Giovedì 8 agosto 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 12.25.

Disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.
C. 282 Causi, C. 950 Zanetti, C. 1122 Capezzone e C. 1339 Migliore.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 30 luglio scorso.

  Daniele CAPEZZONE, presidente e relatore, informa che nella giornata odierna il Comitato ristretto nominato per l'esame dei provvedimenti ha concluso i suoi lavori, nel corso dei quali è stato elaborata una proposta di testo unificato (vedi allegato) che propone di adottare come testo base per il proseguo dell'esame.
  Propone quindi fin d'ora di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti al 9 settembre prossimo.

  Girolamo PISANO (M5S) ritiene che il termine per la presentazione degli emendamenti proposta dal Presidente risulti troppo breve.

  Daniele CAPEZZONE, presidente e relatore, alla luce della considerazione svolta dal deputato Pisano, considera possibile posticipare il termine per la presentazione delle proposte emendative fino alle ore 10 di martedì 10 settembre.

  Girolamo PISANO (M5S) sottolinea come un ulteriore allungamento del termine di presentazione degli emendamenti non avrebbe effetti negativi sul seguito dell'esame.

  Daniele CAPEZZONE, presidente e relatore, non ritiene opportuno fissare il termine per la presentazione delle proposte emendative oltre il 10 settembre, in quanto, in caso contrario, si rischierebbe di pregiudicare la possibilità, per la Commissione, di proseguire l'esame in sede referente del provvedimento in quella settimana.
  Ritiene quindi di sottolineare l'ottimo lavoro svolto dal Comitato ristretto, con la fattiva collaborazione del Governo, in particolare del Viceministro Casero, e di tutti i gruppi parlamentari, che ha consentito di fornire al Paese un importante strumento per la riforma del sistema tributario.
  Auspica quindi che, nel medesimo spirito costruttivo, sia possibile giungere in tempi brevi all'approvazione dell'intervento legislativo.

  Marco CAUSI (PD) esprime il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di adottare come testo base il testo unificato delle proposte di legge elaborato dal relatore nell'ambito del Comitato ristretto.
  Ritiene quindi che il Comitato abbia compiuto un lavoro importante su un provvedimento di origine parlamentare, in una fase in cui, invece, l'iniziativa legislativa sembra sempre più rimessa nelle mani del Governo. In tale contesto invita tutti i gruppi a mantenere un atteggiamento di responsabilità istituzionale che consenta di valorizzare al massimo il ruolo fondamentale che il Parlamento deve svolgere nella definizione degli interventi legislativi.

  Girolamo PISANO (M5S) si dichiara parzialmente soddisfatto del lavoro svolto in sede di Comitato ristretto, rilevando come sia sempre possibile giungere a risultati positivi quando sussista la disponibilità, da parte di tutti i gruppi, a compiere un lavoro comune.
  Nell'associarsi quindi alle parole del deputato Causi circa l'importanza di approvare un testo che è nato ed è stato elaborato pienamente in ambito parlamentare, sottolinea tuttavia come il provvedimento si limiti a conferire una delega Pag. 72al Governo, e come sia pertanto necessario attendere la predisposizione degli schemi di decreto legislativo prima di poter esprimere una valutazione complessiva sul provvedimento legislativo.
  In tale contesto ritiene necessario, anche nella successiva fase di esame parlamentare dei decreti legislativi, mantenere quel rapporto di collaborazione tra tutti i gruppi parlamentari, nonché con il Governo, che ha caratterizzato i lavori del Comitato ristretto, auspicando inoltre che l'Esecutivo rispetti i principi e criteri direttivi fissati dalle norme di delega.
  Formula altresì l'invito alla Presidenza ad assicurare, nel prosieguo dell'esame, tempi adeguati ad approfondire le complesse tematiche affrontate dall'intervento legislativo.

  Maurizio BERNARDO (PdL) condivide la soddisfazione e i ringraziamenti espressi dal Presidente per il lavoro svolto da tutti i componenti della Commissione, evidenziando come siano ormai trascorsi circa trenta anni dall'ultima riforma organica in materia fiscale e come il tema affrontato dal provvedimento sia all'attenzione della Commissione Finanze da ben due legislature, senza che le diverse proposte legislative in materia, ampiamente esaminate, abbiano mai visto la luce.
  In tale contesto formula l'auspicio che si giunga in tempi celeri alla definitiva approvazione del provvedimento, evidenziando come il testo unificato proposto dal relatore testimoni chiaramente del proficuo lavoro svolto da tutti i gruppi parlamentari in uno spirito di collaborazione.
  A tale ultimo proposito si dichiara certo che il clima di condivisione e di confronto che ha caratterizzato l'attività del Comitato ristretto permarrà anche nel seguito dell'esame in sede referente, nel corso del quale si potranno eventualmente migliorare ulteriormente taluni aspetti del testo, nonché in occasione del parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo che saranno predisposti dal Governo.

  Giovanni PAGLIA (SEL) ritiene che il Comitato ristretto abbia svolto un importante lavoro, fornendo alla Commissione la possibilità di concludere in modo positivo l'esame del provvedimento, pur rilevando come permangano alcuni elementi di diversità nella posizione dei gruppi rispetto a taluni aspetti del testo.
  Sottolinea, quindi, come la proposta di testo unificato elaborata conferisca al Governo uno strumento efficace per portare a compimento una significativa opera di revisione di taluni aspetti del sistema fiscale.

  Filippo BUSIN (LNA) sottolinea di aver condiviso fin dall'inizio l'iniziativa di conferire una delega al Governo sui temi della fiscalità, sottoscrivendo la proposta di legge C. 1122 ed esprimendo in più occasioni il suo giudizio positivo su tale intervento normativo, il quale si muove nella giusta direzione di realizzare una complessiva riforma del sistema tributario.
  Ritiene, peraltro, che sarebbe stato preferibile mantenere, su taluni aspetti del provvedimento, un approccio meno rigido, ad esempio in materia di giochi pubblici, sui quali nutre alcune perplessità, paventando il rischio che il Governo possa eccedere nell'attività di formazione in occasione dell'esercizio della delega.
  Annuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di testo unificato, auspicando che il Governo sappia esercitare al meglio l'importante delega che il Parlamento intende conferirgli.

  Carla RUOCCO (M5S) si associa alle considerazioni svolte dal Presidente e si dichiara soddisfatta del lavoro svolto dal Comitato ristretto, evidenziando come le istanze presentate dal suo gruppo siano state seriamente prese in considerazione e come non vi sia stata, da parte della maggioranza e del Governo, alcuna chiusura pregiudiziale nei confronti delle opposizioni, sia pure nel contesto di un confronto dialettico a volte anche vivace.

  Daniele PESCO (M5S) lamenta l'eccessiva disparità di atteggiamento emersa in seno al Comitato ristretto rispetto alle posizioni dei gruppi di maggioranza e di Pag. 73opposizione, stigmatizzando anche come la Presidenza abbia tenuto un atteggiamento di eccessiva chiusura nei confronti delle proposte avanzate dal Movimento 5 Stelle, senza recepire, all'interno del testo unificato, la maggior parte delle richieste avanzate dal suo gruppo.
  In tale contesto sottolinea come il Parlamento debba assumere un ruolo maggiormente incisivo nello svolgimento della funzione legislativa, rilevando la possibilità di giungere, laddove sussista la disponibilità dei gruppi, a soluzioni condivise, per il bene del Paese.
  Per quanto riguarda il contenuto della proposta di testo unificato, evidenzia come la delega conferita al Governo appaia formulata, per molti aspetti, in termini eccessivamente ampi e generici, lasciando pertanto eccessiva discrezionalità all'Esecutivo nella predisposizione dei decreti legislativi.
  Auspica quindi che, nel prosieguo dei lavori, i rapporti all'interno della Commissione possano sensibilmente migliorare, e che l'attitudine dei gruppi di maggioranza nei confronti delle ragioni del gruppo M5S non si limiti ad aperture di mera facciata.

  Enrico ZANETTI (SCpI) ritiene che il lavoro svolto in seno al Comitato ristretto risulti adeguato alla rilevanza dei temi affrontati, ed abbia consentito di svolgere un confronto molto ampio e fattivo, che non aveva avuto finora precedenti, almeno nel corso della presente Legislatura, sia pure nei limiti posti dalla tempistica, a volte serrata, con cui si è svolta l'attività del Comitato ristretto.
  Rileva, peraltro, come permangano ancora alcune diversità di vedute su taluni aspetti del testo, quali, ad esempio, le norme in materia di giochi pubblici recate dall'articolo 14.
  Più in generale, evidenzia come, anche in questo caso, il Parlamento abbia svolto un ruolo di attore intermedio, in un processo normativo che ha avuto inizio al di fuori dell'ambito parlamentare, con la presentazione, da parte del Governo nel corso della precedente Legislatura, di due distinti disegni di legge in materia di delega fiscale, e che si concluderà al di fuori delle Camere, con la predisposizione, ad opera dell'Esecutivo, dei decreti legislativi di attuazione della delega stessa. In tale contesto la circostanza secondo cui il predetto processo di produzione normativa si è sviluppato, dapprima, nella stagione del Governo tecnico che ha segnato l'ultima fase della precedente Legislatura e, successivamente, nella nuova fase del Governo politico che sta caratterizzando la Legislatura in corso, abbia probabilmente indotto a non incidere in modo troppo rilevante sugli aspetti del cosiddetto tax design. Rileva, quindi, come il provvedimento non si qualifichi per un elevato tasso di riformismo, auspicando che sia possibile, nel prossimo futuro, realizzare, su specifici ambiti, interventi legislativi caratterizzati da un maggiore impatto riformatore.
  Esprime comunque una valutazione complessivamente positiva sulla proposta di testo unificato.

  Il viceministro Luigi CASERO ringrazia il presidente e tutti deputati della Commissione per il positivo approccio che ha caratterizzato il lavoro del Comitato ristretto, sottolineando come mai prima d'ora il Parlamento abbia affrontato in termini tanto concreti ed organici tematiche particolarmente ampie, quali quelle oggetto dell'intervento legislativo, realizzando obiettivi concreti nell'interesse dei cittadini, senza irrigidirsi su posizioni politiche precostituite.
  In tale contesto evidenzia ulteriormente come la Commissione potrà ulteriormente intervenire sul testo del provvedimento, sia in fase emendativa, sia con ulteriori iniziative parlamentari, assicurando che il Governo intende rispettare pienamente la volontà del Parlamento.
  Passando ad alcuni aspetti di merito, sottolinea come le norme di delega siano state significativamente innovate rispetto al testo che era stato approvato dalla Camera nel corso della precedente Legislatura, evidenziando a tale riguardo la forte azione innovatrice svolta dal Comitato ristretto, nel corso dei cui lavori sono Pag. 74state accolte molte proposte di modifica, avanzate sia da gruppi di maggioranza sia da gruppi di opposizione, le quali sono state del resto condivise anche dal Governo. Sottolinea, quindi, la generale condivisione su taluni aspetti qualificanti dell'intervento legislativo, quali la riduzione della pressione fiscale, la semplificazione degli adempimenti e l'introduzione di maggiori elementi di certezza del sistema tributario, rispetto ai quali sono state individuate soluzioni certamente positive.
  Considera quindi importante mantenere tale spirito collaborativo anche nel successivo iter parlamentare, al fine di giungere in tempi brevi all'approvazione definitiva del provvedimento, dando in tal modo risposte concrete alle esigenze dei cittadini.
  Rileva, peraltro, come alcune esigenze di riforma non possano certamente affrontate in questa sede, ma debbano essere oggetto di ulteriori interventi, ad esempio per quanto riguarda una complessiva rivisitazione del Testo unico delle imposte sui redditi.

  La Commissione approva la proposta del relatore di adottare come testo base per il prosieguo dell'esame il testo unificato delle proposte di legge elaborato in seno al Comitato ristretto.

  Daniele CAPEZZONE presidente, ricorda che, come indicato in precedenza, il termine per la presentazione delle proposte emendative al testo unificato adottato come base è fissato alle ore 10 di martedì 10 settembre prossimo.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.50.

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