CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 agosto 2013
70.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Martedì 6 agosto 2013. — Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

  La seduta comincia alle 13.

Comunicazioni sul conflitto di attribuzione di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 151 del 2013.

  Ignazio LA RUSSA, presidente, fa presente che la Giunta è chiamata ad esprimere una valutazione in vista delle conseguenti determinazioni dell'ufficio di presidenza e dell'Assemblea sul conflitto di attribuzione dichiarato ammissibile dalla Corte Costituzionale con ordinanza n. 151 del 2013, notificata alla Camera il 18 luglio 2013.
  Il conflitto è stato elevato dal giudice di pace di Viterbo a seguito della deliberazione parlamentare del 22 settembre 2010 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Silvio Berlusconi, deputato all'epoca dei fatti, nei confronti dell'onorevole Antonio Di Pietro (di cui al doc. IV-ter, n. 17 – XVI legislatura).
  La citata delibera di insindacabilità riguardava le opinioni espresse dal deputato Berlusconi alla trasmissione «Porta a Porta», nonché opinioni – simili seppure non identiche – asseritamente pronunciate dal medesimo durante un comizio a Viterbo. Dai due episodi sono nati due procedimenti penali – per diffamazione aggravata – pendenti il primo innanzi al tribunale di Bergamo ed il secondo presso il giudice di pace di Viterbo, nonché un terzo procedimento civile, presso la I sezione civile del Tribunale ordinario di Roma.
  Le competenti autorità giudiziarie hanno elevato tutte il conflitto di attribuzione.
  Il giudizio in Corte Costituzionale relativo al procedimento penale presso il Tribunale di Bergamo si è ormai estinto per tardiva notifica del ricorso.
   Il conflitto riferito al giudizio civile dinanzi al Tribunale di Roma, originato dalle affermazioni rese nella trasmissione televisiva, è attualmente pendente presso la Corte Costituzionale.
  La Camera dei deputati non si è costituita nel relativo procedimento essendo spirati i termini per la costituzione prima che l'Assemblea votasse la proposta dell'ufficio di presidenza – adottata su conforme orientamento della Giunta – nel senso di non procedere alla costituzione in giudizio.
  Viene adesso all'attenzione della Giunta il conflitto di attribuzioni elevato dal giudice di pace di Viterbo. Pag. 4
  La delibera di insindacabilità citata riguarda – unitamente alle affermazioni rese durante la trasmissione «Porta a Porta» – anche le dichiarazioni rese da Berlusconi, deputato all'epoca dei fatti, in un comizio a Viterbo il 26 marzo 2008, nel corso del quale ebbe a dichiarare: «Di Pietro si è laureato grazie ai Servizi, perché non è possibile che l'abbia preso uno che parla così l'italiano [...] a Montenero di Bisaccia nessuno sapeva che si stava laureando, nemmeno i suoi genitori [...]. Mi fa orrore non tanto perché ha problemi con i congiuntivi, ma perché non rispetta gli altri, ha mandato in galera italiani senza prove [...]. Di Pietro rappresenta il peggio del peggio.»
  A seguito della delibera di insindacabilità del 22 settembre 2010, il giudice di pace pronunciava sentenza di proscioglimento che, tuttavia, la Corte di cassazione annullava con rinvio al giudice di pace di Viterbo, con la motivazione che la sentenza di primo grado aveva negato l'esistenza dei presupposti per sollevare conflitto di attribuzione, limitandosi ad osservare che le dichiarazioni in questione, in quanto rese nel corso di un comizio elettorale, erano, per ciò solo, espressione dell'esercizio della funzione parlamentare, senza svolgere approfondimenti e senza considerare che l'attività extra moenia del parlamentare, quale quella in questione, per essere coperta dall'esimente deve riprodurre quella svolta in sede istituzionale.
  La relazione adottata, a maggioranza, dalla Giunta il 23 giugno 2010, con riferimento ai tre procedimenti giudiziari, motivava l'insindacabilità sulla base di alcune principali argomentazioni.
  In primo luogo, veniva evidenziato che gli episodi avvenivano durante la campagna elettorale del 2008 e che dunque assumevano, nel loro complesso, una valenza politica.
  Inoltre, si argomentava che le opinioni circa la «validità» della laurea dell'onorevole Di Pietro non si riferivano alla esistenza fisica del titolo – manifestamente innegabile – ma alla sua effettiva corrispondenza con un iter formativo serio e puntuale, revocabile in dubbio in quanto poteva essere stato in qualche modo favorito da non meglio precisati apparati di intelligence, per ragioni o scopi ignoti, anche, in ipotesi, allo stesso Di Pietro («la sua è una laurea dei servizi»), come peraltro adombrato in alcuni articoli di stampa dell'epoca.
  Infine, le dichiarazioni di Berlusconi apparivano dunque espressione di un proprio soggettivo giudizio negativo su un avversario politico, funzionali all'esercizio del mandato di parlamentare e di candidato premier dell'onorevole Berlusconi. Esse erano finalizzate ad orientare verso di sé il consenso e a sottrarlo ad un avversario ritenuto poco preparato.
  Ed in ciò si è ravvisato il nesso funzionale tra l'opinione espressa extra moenia e l'esercizio della funzione parlamentare.
  Nel ricorso con cui il giudice di pace promuove il conflitto di attribuzione si assume invece l'illegittimità della delibera adottata della Camera in quanto non sussisterebbe il nesso funzionale.
  In particolare, le frasi ritenute diffamatorie «non possono essere considerate manifestazione di un'opinione avente carattere politico o di rilievo parlamentare, in quanto hanno ad oggetto fatti riguardanti la professione di magistrato svolta da Di Pietro, prima di intraprendere la carriera politica, da quest'ultimo ritenuti falsi e quindi lesivi della sua reputazione»; vertendo su fatti concreti, non sarebbe applicabile l'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
  Inoltre, anche tenendo conto della valenza politica delle dichiarazioni e della loro connessione con il tema della separazione delle carriere giudiziarie, l'intervento «non risulta correlato ad iniziative parlamentari tipiche recenti, né riproduttivo di opinioni espresse sempre di recente in sede parlamentare, in modo da manifestare una finalità divulgativa delle esternazioni rispetto ad uno specifico intervento parlamentare».
  Infine, i richiami contenuti nella deliberazione della Giunta per le autorizzazioni alla situazione di conflitto e di contrapposizione Pag. 5politica esistente tra le parti sarebbero inconferenti, poiché quest'ultima non sarebbe inerente all'attività parlamentare.
  Osserva che la insistenza con cui il giudice di pace nel suo ricorso fa riferimento alla assenza di recenti iniziative parlamentari in materia evidenzia, a suo avviso, che la questione è stata più volte oggetto di confronto in sede parlamentare in un passato più o meno lontano. Egli stesso – se non erra – ricorda talune occasioni nelle quali la questione è stata posta. Se questi suoi ricordi sono corretti non si tratterebbe quindi di un tema extra moenia.
  Ribadisce, in conclusione, il suo orientamento favorevole in linea di principio alla costituzione in giudizio della Camera ogni qual volta sia sollevato un conflitto rispetto a decisioni da essa assunte in passato. Preannunzia, pertanto, che – a conclusione del dibattito – presenterà una proposta in tal senso.

  Andrea COLLETTI (M5S), nel rilevare come, a giudizio del suo Gruppo, la Camera abbia commesso un errore nel dichiarare insindacabili le opinioni espresse dall'allora deputato Berlusconi, manifesta la contrarietà del MoVimento 5 Stelle alla costituzione in giudizio della Camera dei deputati, in coerenza con la posizione assunta sempre dal Gruppo in circostanze analoghe.

  Daniele FARINA (SEL) manifesta il proprio imbarazzo intellettuale riguardo alla questione sulla quale la Giunta è chiamata a pronunciarsi, poiché, pur condividendo nel merito molte delle affermazioni rese dall'onorevole Berlusconi nei confronti dell'onorevole Di Pietro, alle quali riconosce un qualche elemento di fondatezza, tuttavia giudica le considerazioni svolte da Berlusconi sulla autenticità della laurea non suffragate da elementi di prova. Ritiene, pertanto, che non ci siano gli estremi per la costituzione in giudizio della Camera.

  Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI) osserva come la decisione in ordine alla costituzione o meno in giudizio della Camera dinanzi alla Corte costituzionale assuma i caratteri propri di una scelta tecnica, rispetto alla quale il giudizio di merito sulla vicenda che ne è alla base deve rimanere estraneo. Si tratta, infatti, di consentire all'istituzione Camera di intervenire nel giudizio sul conflitto d'attribuzione per difendere la legittimità del proprio operato e tale esigenza deve essere, a suo avviso, tanto più avvertita nel caso in esame, laddove il giudice di pace di Viterbo ha manifestato una certa protervia nel motivare i presupposti sui quali si fonda il conflitto d'attribuzione. Ritiene pertanto giusto e doveroso che la Giunta, muovendosi nel solco di una prassi ormai consolidata, si esprima in senso favorevole alla costituzione in giudizio della Camera.

  Matteo BRAGANTINI (LNA), non ritenendo questa la sede per entrare nel merito della vicenda, che è già stata oggetto, nella scorsa legislatura, di una deliberazione assunta dapprima dalla Giunta e poi dall'Assemblea, valuta che la Camera debba sempre costituirsi in giudizio per difendere le proprie deliberazioni, a prescindere da qualsiasi valutazione dettata da una logica di schieramento politico, che nel caso dei conflitti di attribuzione, a suo avviso, rischierebbe di indebolire la stessa istituzione parlamentare.

  Domenico ROSSI (SCpI), associandosi alle considerazioni svolte dal collega Bragantini, sottolinea che la legittimità dell'operato della Camera non varia a seconda delle diverse maggioranze che si formano al suo interno nel susseguirsi delle legislature, dal momento che ogni deliberazione costituisce l'espressione della Camera come istituzione. Nel caso di specie ritiene che la Giunta debba prendere atto di una decisione già assunta nella scorsa legislatura dalla Camera e proporre la costituzione in giudizio per far valere le ragioni della stessa di fronte alla Corte costituzionale.

  Enrico COSTA (PdL) giudica necessaria la costituzione in giudizio della Camera Pag. 6per garantire coerenza alle sue decisioni e credibilità all'organo. Ritiene che, nel caso in esame, un eventuale orientamento della Giunta che si discostasse dalla prassi finora seguita in materia di conflitti di attribuzione, produrrebbe l'effetto di svilirne l'autorevolezza.
  Condividendo, quindi, le argomentazioni addotte dal presidente a sostegno di un orientamento favorevole alla costituzione in giudizio, reputa opportuno svolgere un approfondimento in relazione ai casi nei quali le valutazioni divergenti espresse dai componenti della Giunta sono state poi assorbite in una pronuncia favorevole alla costituzione in giudizio della Camera al fine di far prevalere le ragioni di coerenza delle decisioni assunte dall'organo. Tale approfondimento potrebbe risultare utile onde evitare il ribaltamento di un orientamento consolidato che finirebbe per creare un pericoloso precedente.

  Ignazio LA RUSSA, presidente, qualora la Giunta decidesse di non pervenire a una deliberazione nella seduta odierna, riterrebbe opportuno verificare altresì se le argomentazioni contestate siano rinvenibili anche in atti parlamentari, ossia in atti di sindacato ispettivo ovvero in interventi pronunziati nelle aule parlamentari.

  Anna ROSSOMANDO (PD), come ha già avuto modo di sottolineare in precedenti occasioni, ribadisce che, in materia di costituzione in giudizio della Camera nei conflitti di attribuzione, tra i componenti della Giunta si registra un'evidente diversità di vedute. Da un lato, vi è chi ritiene che la Camera debba sempre costituirsi in giudizio per difendere le proprie prerogative indipendentemente dal merito della questione da cui il conflitto trae origine, dall'altro, vi è chi ritiene, come lei, che – fermo restando il principio della difesa delle prerogative della Camera – occorra verificare caso per caso se sussistono i presupposti della costituzione in giudizio. Vi sono infatti casi che non meritano la costituzione in giudizio della Camera perché la delibera di insindacabilità ad essi sottesa non appare riconducibile all'ambito di applicazione dei criteri generali adottati dalla Giunta in merito alla prerogativa di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
  Pur avendo già maturato un orientamento contrario alla costituzione in giudizio, il Gruppo del Partito Democratico non ha peraltro motivi di obiezione rispetto alla proposta avanzata dall'onorevole Costa di svolgere un approfondimento sulle precedenti decisioni assunte in materia dalla Giunta. Del resto, ritiene che il Partito Democratico abbia sempre mantenuto un'impostazione coerente nelle decisioni relative alla costituzione in giudizio della Camera, che può essere verificata anche alla luce dei voti espressi in questo scorcio di legislatura. Cita, ad esempio, il voto favorevole espresso dal suo Gruppo in relazione alla costituzione in giudizio della Camera nei conflitti aventi ad oggetto le dichiarazioni rese dall'onorevole Barani e dall'onorevole Gasparri, entrambi esponenti di un gruppo parlamentare diverso dal PD.
  In conclusione, nel ribadire la massima attenzione alla tutela delle prerogative della Camera, sottolinea l'esigenza di non far discendere la decisione di costituirsi in giudizio o meno da mero automatismo, riservando al proprio Gruppo la possibilità di compiere una valutazione caso per caso.

  Dalila NESCI (M5S) chiede quali siano i tempi entro i quali la Giunta è tenuta ad assumere la propria decisione.

  Ignazio LA RUSSA, presidente, fa presente che il termine entro cui la Camera deve eventualmente costituirsi in giudizio è il prossimo 6 settembre. Peraltro, alla luce della complessiva organizzazione dei lavori parlamentari, la Giunta dovrebbe esprimere il proprio orientamento entro la corrente settimana. Alla luce del dibattito svoltosi, riterrebbe opportuna una rapida istruttoria in ordine alle questioni sulle quali è stata segnalata l'esigenza di un approfondimento, per dare corso entro un paio di giorni ad una nuova riunione della Giunta.

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  Dalila NESCI (M5S) chiede se la scelta di un rinvio della discussione costituisca una decisione del Presidente.

  Ignazio LA RUSSA, presidente, osserva che egli si limita a rilevare un orientamento maggioritario emerso nel corso del dibattito.

  Dalila NESCI (M5S) esprime la contrarietà del Gruppo del MoVimento 5 Stelle ad un rinvio della deliberazione dal momento che la Giunta si è già espressa, nel senso di non procedere alla costituzione in giudizio, in un caso sostanzialmente analogo.

  Ignazio LA RUSSA, presidente, osserva che l'aspetto centrale che la Giunta deve valutare sta nella questione se le dichiarazioni contestate possano essere considerate o meno extra moenia. Vi sono elementi che suscitano dubbi al riguardo, come ad esempio il ripetuto utilizzo dell'avverbio ’recentemente’ da parte del giudice di pace di Viterbo: sembra quasi che si sottintendano passati atti o interventi parlamentari nei quali il tema sia stato affrontato. Per consentire un approfondimento sul punto la Giunta potrebbe tornare a riunirsi nella giornata di giovedì 8 agosto.

  Walter VERINI (PD), nell'aderire alla posizione espressa dall'onorevole Rossomando per il suo Gruppo, conviene sull'ipotesi di un breve rinvio della decisione. Chiede inoltre al presidente quali sarebbero le conseguenze procedurali nel caso in cui la Camera non addivenisse ad una deliberazione sulla costituzione in giudizio nei termini stabiliti dalla legge.

  Ignazio LA RUSSA, presidente, fa presente che – qualora l'Assemblea della Camera non giungesse per un qualsivoglia motivo a deliberare sulla costituzione in giudizio – la conseguenza sarebbe la mancata costituzione della Camera dinanzi alla Corte costituzionale.

  Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI), premesso che nei giudizi sui conflitti di attribuzione la Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi sull'ambito di applicazione delle immunità parlamentari di cui all'articolo 68 della Costituzione, reputa che l'eventuale decisione di non costituirsi in giudizio – che non incide sullo svolgimento del procedimento dinanzi alla Consulta, che ha comunque luogo – comporterebbe la rinuncia da parte della Camera a difendere le proprie prerogative in relazione a un tema, quello dell'insindacabilità, di estrema rilevanza per i parlamentari.

  David ERMINI (PD) chiede se la costituzione in giudizio della Camera comporti anche uno specifico mandato ai legali che la rappresentano dinanzi alla Corte costituzionale.

  Ignazio LA RUSSA, presidente, ritiene che la questione sia chiara: quando la Camera si costituisce lo fa per tutelare il proprio operato. A suo avviso, la Camera dovrebbe sempre difendere la legittimità dei propri atti e delle proprie deliberazioni e, in tal senso, ritiene che dovrebbe sempre costituirsi in giudizio. Prende atto, peraltro, che il Gruppo del Partito Democratico ritiene che la difesa delle decisioni prese dalla Camera in passato non costituisca un principio assoluto ma debba essere valutata con riferimento ai casi specifici. Si tratta di due posizioni che hanno una propria logica ed entrambe sostenibili: non è possibile affermare che una sia giusta e l'altra sbagliata, e la prevalenza dell'una o dell'altra dipende evidentemente dall'orientamento della maggioranza dei componenti.
  Preso atto dell'orientamento manifestato dalla maggioranza dei Gruppi, con l'unica eccezione del Gruppo del MoVimento 5 Stelle, rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta che avrà luogo giovedì 8 agosto al termine delle votazioni antimeridiane dell'Assemblea.

  La seduta termina alle 13,50.