CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 2 agosto 2013
68.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 51

INTERROGAZIONI

  Venerdì 2 agosto 2013. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

  La seduta comincia alle 11.30.

5-00268 Bossa: Sulla nomina del consiglio d'amministrazione dell'Istituto «SS. Trinità e Paradiso» di Vico Equense.

  Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1), ricordando che la Commissione cultura si è occupata della questione nella scorsa legislatura, avviando l'esame di una proposta di legge specifica in materia. Precisa che «rapidamente» il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca effettuerà tutti gli approfondimenti necessari e non mancherà di adottare i provvedimenti ritenuti più idonei.

  Luisa BOSSA (PD) replicando, si dichiara soddisfatta della risposta resa dal rappresentante del Governo, apprezzando soprattutto il fatto di aver dichiarato che il Ministero effettuerà rapidamente tutti Pag. 52gli approfondimenti necessari, non mancando di adottare i provvedimenti ritenuti più idonei. Reputa tuttavia singolare che lo stesso Ministero, a distanza di molto tempo dal fatto, non fosse a conoscenza della circostanza che uno dei consiglieri nominati fosse stato condannato, in primo grado, a diversi mesi di reclusione. Ricorda, altresì, che andrebbe applicata, comunque, la normativa di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 2013 – in materia di inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale – a ben due componenti del consiglio di amministrazione dell'istituto di educazione femminile «SS. Trinità e Paradiso» di Vico Equense, considerati gli incarichi pubblici già ricoperti dagli stessi consiglieri e rientranti nella fattispecie di incompatibilità di cui al citato articolo 7, comma 2.

5-00319 Coscia: Sul diploma d'istituto magistrale quale titolo abilitante all'insegnamento nella scuola primaria.
5-00577 Marzana: Sull'inserimento nella seconda fascia d'istituto dei diplomati che hanno titolo all'insegnamento nella scuola materna e in quella elementare, ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 10 marzo 1997.

  Manuela GHIZZONI, presidente, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

  Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Maria COSCIA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del rappresentante del Governo, che non chiarisce il quesito posto nella sua interrogazione. Ritiene necessario approfondire bene chi ha il diploma per accedere alle graduatorie delle singole istituzioni scolastiche, ribadendo l'esigenza che il Governo si faccia carico di una situazione che si trascina da numerosi anni.

  Maria MARZANA (M5S), replicando, si dichiara molto insoddisfatta della risposta resa dal Governo, in quanto il sottosegretario ROSSI DORIA riconosce il valore abilitante del diploma magistrale ma non mette in discussione la partecipazione dei diplomati magistrale ai nuovi PAS. Si tratta di una contraddizione che è urgente sanare. Osserva, in particolare, come il comma 16, dell'articolo 15, nella nuova formulazione, a seguito delle modifiche al decreto ministeriale n. 249 del 2010, dispone l'attivazione di percorsi formativi finalizzati esclusivamente all'acquisizione di titolo valido all'inserimento nella seconda fascia delle graduatorie di istituto destinati ai diplomati magistrale entro l'anno 2001/02 secondo il decreto ministeriale 10 marzo 1997. Tali soggetti sono in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria ai sensi del decreto legislativo n. 297 del 1994 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998. Sottolinea come, di fatto, il passaggio dalla prima formulazione del comma 16, articolo 15, «conseguire l'abilitazione» alla seconda formulazone «acquisire titolo di accesso», risulta essere un voluto annacquamento normativo, poiché si tratta di terminologie giuridiche già in capo a questi docenti. Ritiene, d'altra parte, che il decreto dirigenziale n. 58 del 2013 crea ulteriore confusione laddove propone nuovamente, per gli insegnanti in possesso del diploma di maturità magistrale, l'attivazione di corsi finalizzati al «conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento». Ritiene anzi assurdo e soprattutto ingiustificato attivare un corso per ri-abilitarsi: questi docenti infatti vengono da diversi anni assunti dal Ministero per assicurare il funzionamento ordinario del servizio scolastico. Si deduce che il corso risponde solo alla logica di far cassa e saranno molti gli aspiranti candidati che si indebiteranno pur di conseguire nuovamente la già posseduta «abilitazione».
  Rileva altresì come le modifiche confermano la disparità di trattamento e una discriminazione in ambito europeo e per le quali l'Italia rischia una sanzione. È Pag. 53accertato infatti che il MIUR ha riconosciuto a diversi cittadini qualifiche professionali per l'insegnamento – conseguite in altri Stati membri dell'Unione europea, in particolare in Romania, equiparabili al diploma di maturità magistrale – e ai quali è stato consentito l'accesso alle graduatorie permanenti/ad esaurimento. I diplomati magistrale, dunque «reclusi forzatamente» in terza fascia delle graduatorie d'istituto, con la pubblicazione delle modifiche al decreto ministeriale n. 249 del 2010, continuano a vedere cancellati diritti già acquisiti. Ribadisce quindi la propria insoddisfazione principalmente perché sarebbe opportuna l'abrogazione dei commi 16 e 16-bis dell'articolo 15 in quanto applicati a personale già in possesso di abilitazione, in virtù della quale si dovrebbe provvedere all'inserimento in seconda fascia di istituto senza sostenere un ulteriore corso; l'inserimento in seconda fascia non consente l'immissione in ruolo, la quale è prevista per i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento; il concorso non ha mai avuto funzione di abilitazione, la quale è connessa al diploma, ma costituisce una procedura per l'arruolamento nelle scuole statali. Per concludere, segnala l'altra anomalia dei PAS, posta alla sua attenzione negli ultimi giorni, che merita di essere tenuta in considerazione dal Ministro. Si tratta di percorsi che dovrebbero ammettere, limitatamente alla classe di concorso 56/A «Navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali» (chiamata anche «Discipline Nautiche»), anche quei docenti che, nonostante presentino dei titoli d'accesso che si discostino dal dettato del decreto ministeriale n. 39 del 1998, abbiano prestato servizio d'insegnamento per diversi anni nella disciplina in questione in quanto docenti privi del titolo di studio ma in possesso del titolo professionale, per mancanza di aspiranti nelle rispettive graduatorie ad esaurimento.

5-00383 Centemero: Sull'accantonamento di risorse per il 2013 destinate alle scuole paritarie e sull'effettiva assegnazione a tali scuole delle somme previste dalla legge di stabilità 2013.
5-00405 Taricco: Sulle risorse statali stanziate per l'anno 2013 per le scuole paritarie.

  Manuela GHIZZONI, presidente, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

  Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Elena CENTEMERO (PdL), replicando in qualità di presentatrice dell'interrogazione 5-00383, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta resa dal sottosegretario Rossi Doria. Reputa infatti essenziale che sia risolta la questione concernente l'accantonamento di circa 80 milioni di euro – che, in realtà a lei risultavano essere ben 160 milioni di euro – destinati al sostegno delle scuole paritarie, per l'esercizio finanziario 2013, e allocate nel capitolo 1299 del Ministero, disposto ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge n. 174 del 2012.

  Mino TARICCO (PD), replicando in qualità di presentatore dell'interrogazione 5-00405, si dichiara anch'egli parzialmente soddisfatto. Precisa altresì di non avere nulla da eccepire in merito al comportamento che ha tenuto il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in questa vicenda, ma ritiene che la questione cruciale – che non è stata chiarita nella risposta resa dal rappresentante del Governo – sia se le risorse attualmente accantonate saranno rese disponibili in tempo utile per essere utilizzate per le loro finalità o se costituiscano, di fatto, una riduzione dei finanziamenti originariamente previsti per le scuole paritarie. In quest'ultimo caso, avverte che il settore delle scuole paritarie, stante la crisi della rete delle sue strutture, rischia di collassare, con conseguenti maggiori oneri per la finanza pubblica che dovrà sopperire alla mancata erogazione dei servizi scolastici attualmente resi dalle scuole paritarie. Pag. 54Chiede comunque che il Governo informi il Parlamento sugli sviluppi che la vicenda avrà nel prossimo futuro.

  Manuela GHIZZONI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 12.

SEDE CONSULTIVA

  Venerdì 2 agosto 2013. — Presidenza del vicepresidente Manuela GHIZZONI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

  La seduta comincia alle 12.20.

DL 76/2013: Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti.
C. 1458 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VI e XI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Elena CENTEMERO (PdL), relatore, illustra il disegno di legge in esame, ricordando che è stato approvato, con modificazioni, in prima lettura dal Senato (A.S. 890), il 31 luglio 2013 e che, come si evince dal titolo del provvedimento, reca disposizioni di diversa natura, afferenti soprattutto la disciplina del lavoro e la materia fiscale, ma riguardanti anche, in parte, la competenza della VII Commissione, sia con riferimento a questioni che ineriscono ambiti, per così dire, «trasversali», come l'occupazione giovanile, sia con riferimento ad altri settori di sua diretta pertinenza, che saranno esaminati di seguito. Con riferimento all'articolato del provvedimento, segnala intanto l'articolo 1, recante incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori giovani. Questo articolo introduce, in via sperimentale, un incentivo per i datori di lavoro che entro il 30 giugno 2015 assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori di età compresa tra i 18 ed i 29 anni, che siano privi di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi o siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale. L'incentivo è pari a un terzo della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali; copre un periodo di 18 mesi e non può comunque superare l'importo di 650 euro per ogni lavoratore assunto. Le assunzioni devono comportare un incremento occupazionale netto. Il medesimo incentivo è riconosciuto, per un periodo di 12 mesi, nel caso di trasformazione con contratto a tempo indeterminato. Alla trasformazione deve corrispondere l'assunzione, entro un mese, di un ulteriore lavoratore. Per il finanziamento dell'incentivo sono previste risorse statali pari a 500 milioni di euro per le regioni del Mezzogiorno e a 294 milioni di euro per le restanti regioni, per il periodo 2013-2016, nonché eventuali ulteriori finanziamenti a carico delle singole Regioni. Con riferimento all'articolo 2, recante interventi straordinari per favorire l'occupazione, in particolare giovanile, segnala che nello stesso sono presenti diverse disposizioni in materia di apprendistato professionalizzante (commi 2 e 3) e di tirocini formativi e di orientamento (commi da 5-bis a 14), volte a fronteggiare l'attuale situazione di crisi occupazionale. Osserva che in materia di apprendistato, si prevede l'adozione di linee guida per l'apprendistato professionalizzante, mentre per i tirocini formativi e di orientamento si dispone l'erogazione, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, di una indennità di partecipazione. Allo stesso tempo, si prevede che i datori di lavoro pubblici e privati con sedi in più Regioni possano fare riferimento alla sola normativa della Regione dove è ubicata la sede legale. Con riferimento ad un settore di particolare interesse per la Commissione cultura, segnala Pag. 55i commi da 5-bis a 14 dell'articolo 2 che riguardano i tirocini formativi e di orientamento. Aggiunge che il comma 5-bis introdotto durante l'esame presso il Senato, dispone l'istituzione di un Fondo straordinario, limitato all'anno finanziario 2014, con una dotazione pari ad 1 milione di euro, nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Fondo, denominato «Fondo mille giovani per la cultura», è destinato alla promozione di tirocini formativi e di orientamento nei settori delle attività e dei servizi per la cultura, rivolti a soggetti fino a 29 anni di età.
  Sottolinea che la finalità dell'istituzione del Fondo è individuata nel sostegno al settore dei beni culturali. I criteri e le modalità per l'accesso al Fondo sono definiti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della pubblica amministrazione e semplificazione, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Il comma 5-ter stabilisce che per i tirocini formativi e di orientamento di cui alle linee guida definite con l'Accordo del 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza Stato-Regioni, i datori di lavoro pubblici e privati con sedi in più Regioni possano fare riferimento alla sola normativa della Regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 1180-1185, della legge n. 296 del 2006, nel servizio informatico dove è ubicata la sede legale. Osserva che il comma 6, sempre dell'articolo 2 prevede, in via sperimentale per il triennio 2013-2015, l'erogazione dell'indennità di partecipazione prevista dall'Accordo del 24 gennaio 2013 ai tirocinanti che effettuino tirocini formativi e di orientamento nelle Pubbliche Amministrazioni, allo scopo istituendo un apposito fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni in precedenza individuati. Tale fondo comunque opera per le ipotesi in cui si possa, per comprovate ragioni, far fronte al relativo onere attingendo ai fondi già destinati alle esigenze formative delle amministrazioni interessate. Rileva come di particolare interesse per la Commissione risultino i commi da 10 a 13 del medesimo articolo 2, che recano disposizioni in materia di sostegno dei tirocini curriculari svolti da studenti iscritti ai corsi di laurea di università statali nell'anno accademico 2013-2014, a tal fine disponendo un'autorizzazione di spesa di 3 milioni di euro per il 2013 e di 7,6 milioni di euro per il 2014, evidenziando che lo scopo è quello di promuovere l'alternanza fra studio e lavoro. In particolare, sottolinea che il comma 10, dell'articolo 2, reca l'autorizzazione di spesa, nei termini sopra indicati, per il sostegno delle attività di tirocinio curriculare da parte degli studenti iscritti ai corsi di laurea (delle sole università statali, come chiarito dal successivo comma 11) nell'anno accademico 2013-2014. Il comma 11 del medesimo articolo 2 dispone quindi che con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentita la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI), – che doveva essere adottato entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto – sono stabiliti criteri e modalità per la ripartizione «su base premiale» delle risorse tra le (sole) università statali che attivano tirocini di durata minima pari a 3 mesi con enti pubblici o privati.
  Fa presente che i commi 12 e 13, del medesimo articolo 2, dispongono che le università attribuiscono le risorse loro assegnate, fino ad esaurimento delle stesse, agli studenti, per un importo massimo mensile destinato a ciascuno studente di 200 euro, quale cofinanziamento, nella misura del 50 per cento, in aggiunta al rimborso spese corrisposto dal soggetto, pubblico o privato, presso il quale il tirocinio si svolge. In base alla modifica al comma 13 apportata dal Senato, limitatamente ai tirocini svolti all'estero presso soggetti pubblici, l'importo può essere corrisposto in forma di benefici o facilitazioni non monetari. La relazione tecnica all'A.S. 890 evidenzia, al riguardo, che l'obiettivo dell'intervento non è l'attribuzione obbligatoria Pag. 56di un riconoscimento economico alle attività di tirocinio curriculare, il cui onere è definito insostenibile, bensì quello di incentivare tali attività, e stima che la somma stanziata può consentire il cofinanziamento di tirocini per circa 10.000 studenti, numero che, tuttavia, può variare in funzione dell'entità del cofinanziamento stesso e della durata del tirocinio. Le risorse sono assegnate sulla base di graduatorie formate secondo criteri inerenti la «regolarità del percorso di studi», la votazione media degli esami sostenuti, le condizioni economiche dello studente, da individuare sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). È, inoltre, accordata priorità agli studenti che hanno concluso gli esami del corso di laurea. Rileva che la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 10 a 13 dell'articolo 2 è recata dall'articolo 12 del provvedimento in esame. In particolare, quanto a 7,6 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (articolo 12, comma 1, lettera f)). Il comma 14 dell'articolo 2 dispone infine in materia di tirocini formativi da destinare agli studenti delle quarte classi delle scuole secondarie di secondo grado, con priorità per quelli degli istituti tecnici e degli istituti professionali, da realizzarsi, in orario extracurricolare, presso imprese, altre strutture produttive di beni e servizi o enti pubblici. In particolare, il comma dispone in merito a piani di intervento, di durata triennale, finalizzati alla realizzazione dei suddetti tirocini formativi. Con riferimento all'articolo 3, rileva che il comma 1 reca il finanziamento di interventi nei territori del Mezzogiorno relativi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 28 milioni per il 2015), a progetti relativi all'infrastrutturazione sociale e alla valorizzazione di beni pubblici 26 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e di 28 milioni per il 2015) e a borse di tirocinio formativo, relativamente ai giovani residenti e/o domiciliati in tali regioni di 56 milioni nel 2013, di 16 milioni nel 2014 e di 96 milioni nel 2015). I commi da 2 a 5 dell'articolo 3 estendono la sperimentazione della nuova social card, già prevista, ai sensi dell'articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012, per le città di Napoli, Bari, Palermo e Catania, ai restanti territori delle regioni del Mezzogiorno, nel limite di 140 milioni per il 2014 e di 27 milioni per il 2015. Tali risorse sono stanziate a valere sulla riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, già destinate ai Programmi operativi 2007-2013, nonché mediante la rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione.
  Illustra, quindi, l'articolo 4 del provvedimento in esame recante, ai commi 1 e 2, misure dirette ad accelerare le procedure per la riprogrammazione dei programmi nazionali cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2007-2013 e per la rimodulazione del Piano di Azione Coesione, al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per il finanziamento degli interventi a favore dell'occupazione giovanile e dell'inclusione sociale nel Mezzogiorno (disposti, rispettivamente, dall'articolo 1, comma 12, lettera a), e dall'articolo 3, commi 1 e 2, del presente decreto, per un importo complessivo pari a 995 milioni di euro negli anni 2013-2016). Si sofferma, altresì, sull'articolo 5, modificato al Senato, istituisce una struttura sperimentale di missione presso il Ministero del lavoro per l'attuazione, dal 1o gennaio 2014, del programma «Garanzia per i giovani» e per la ricollocazione dei lavoratori beneficiari di interventi di integrazione salariale (in particolare, degli ammortizzatori sociali cosiddetti in deroga). La struttura opera in attesa del riordino dei servizi per l'impiego e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. Lo stesso articolo prevede altresì un finanziamento di 6 milioni di euro per l'ISFOL per la proroga di specifici contratti di lavoro. Segnala poi che il Senato ha soppresso l'articolo 6, recante disposizioni in materia di istruzione e formazione, che disponeva la possibilità, per il primo biennio e il primo anno del secondo Pag. 57biennio degli istituti professionali, di utilizzare spazi di flessibilità entro il 25 per cento dell'orario annuale delle lezioni, al fine di consentire lo svolgimento di percorsi di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà integrativa rispetto ai percorsi di durata triennale di competenza delle regioni. L'articolo 7 reca norme in materia di contratti di lavoro a termine (comma 1), distacco (comma 2, lettera 0a) contratti di lavoro intermittente (comma 2, lettera a), lavoro a progetto (comma 2, lettere c), c-bis) e d)), lavoro accessorio (comma 2, lettere e) ed f)), tentativo obbligatorio di conciliazione nei licenziamenti individuali (comma 4), intervenendo, in particolare, sulle modifiche alla normativa di settore apportate, da ultimo, dalla legge n. 92 del 2012. In particolare, le disposizioni in materia di lavoro intermittente integrano l'articolo 34 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che reca la disciplina dell'istituto introducendo – fermi restando i presupposti previsti dalla legge per l'instaurazione del rapporto di lavoro – un limite di 400 giornate annue di lavoro effettivo nell'arco di 3 anni solari, riferito a ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, superato il quale il rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato (ai sensi del comma 3 si computano solo le giornate prestate successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge); restano esclusi da tale limite i settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo. Le disposizioni in materia di lavoro a progetto, poi, modificano gli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 276 del 2003, che reca la disciplina dell'istituto. In particolare, il capoverso c-bis), del comma 2, dell'articolo 7, aggiunge il comma 2-bis) al predetto articolo 61, prevedendosi che se l'attività di ricerca scientifica, oggetto del contratto, viene ampliata per temi connessi o prorogata nel tempo, il progetto prosegua automaticamente.
  Aggiunge che l'articolo 7-bis – introdotto al Senato – detta norme per la stabilizzazione degli associati in partecipazione con apporto di lavoro. L'articolo 8, comma 1, istituisce, nell'ambito delle strutture del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Banca dati delle politiche attive e passive (di seguito: «Banca dati»), al fine di razionalizzare gli interventi di politica attiva di tutti gli organismi centrali e territoriali coinvolti, nonché di garantire l'attivazione del programma di Garanzia per i Giovani (di cui al precedente articolo 5). La Banca dati ha il compito di raccogliere le informazioni concernenti i soggetti da collocare nel mercato del lavoro, i servizi erogati per una loro migliore collocazione nel mercato stesso e le opportunità di impiego (comma 2). Il comma 3 dell'articolo 8 individua i soggetti (Regioni, Province autonome e Province, come precisato nel corso dell'esame al Senato), I.N.P.S., Italia Lavoro s.p.a. (e l'ISFOL, come precisato nel corso dell'esame al Senato) Ministero dell'istruzione, università e ricerca scientifica (nonché i Ministeri dell'interno e dello sviluppo economico, come evidenziato nel corso dell'esame al Senato), Università pubbliche e private e Camere di commercio, industria e artigianato) che concorrono alla Banca dati, che costituisce altresì una componente del sistema informativo lavoro di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 469 del 1997 e della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto-legislativo n. 276 del 2003, reso disponibile attraverso Cliclavoro. Nella Banca dati, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dati definite dal decreto legislativo n.  82 del 2005 – cioè l'insieme delle regole che devono garantire la possibilità di interagire tra le pubbliche amministrazioni e i cittadini, ad esempio dando la possibilità ai cittadini di accedere a specifici dati senza doversi necessariamente recare presso gli uffici amministrativi –, confluiscono la banca dati percettori (di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge n.  185 del 2008), l'Anagrafe nazionale degli studenti e dei laureati delle università (di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge n. 105 del 2003) e la dorsale informativa di cui all'articolo 4, comma 51, della legge n.  92 del 2012 (comma 4). Pag. 58Per quanto concerne l'articolo 9, recante ulteriori disposizioni in materia di occupazione segnalo intanto il comma 8-bis introdotto nel corso dell'esame al Senato, che apporta una modifica all'articolo 22, comma 11-bis, del Testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998), ai sensi del quale il cittadino straniero non comunitario che ha conseguito in Italia un dottorato o un master universitario di secondo livello, alla scadenza del permesso di soggiorno per motivi di studio, può essere iscritto nell'elenco anagrafico dei lavoratori previsto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2000, n. 442, e chiedere un permesso di soggiorno per attesa occupazione. In questo caso, l'iscrizione nell'elenco avrà una durata non superiore a dodici mesi. Di interesse per la Commissione risulta anche la disposizione di cui all'articolo 9, comma 16, capoverso lettera c), che modifica il comma 2, lettera h) punto 2) dell'articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012. La disposizione estende il vigente requisito opzionale per la qualifica di start-up innovativa alle imprese con almeno due terzi della forza lavoro complessiva costituita da dipendenti e collaboratori che siano in possesso di una laurea magistrale. Ricorda, inoltre, che la disposizione in vigore prima del 28 giugno 2013 prevedeva come requisito solo l'impiego di almeno un terzo della forza lavoro costituito da personale in possesso di dottorato di ricerca, o dottorandi o laureati con attività almeno triennale di ricerca. L'articolo 9, comma 16-quinquies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca disposizioni in materia di personale a tempo determinato degli enti di ricerca. Il comma 16-quinquies, sostituendo l'articolo 1, comma 188, della legge n. 266 del 2005, recante la disciplina derogatoria alla normativa generale per il personale a tempo determinato o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa degli enti di ricerca (nonché di altri istituti), prevede che tale deroga sia ammissibile per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica, anche finanziati con le risorse premiali sovvenzionate con una quota non inferiore al 7 del Fondo ordinario per gli enti di ricerca, nonché di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti. Il nuovo comma 188, dell'articolo 1, della citata legge n. 266 del 2005, dispone quindi che per gli enti di ricerca, l'Istituto superiore di sanità (ISS), l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGE.NA.S.), l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), l'Agenzia spaziale italiana (ASI), l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID), le università e le scuole superiori ad ordinamento speciale e gli istituti zooprofilattici sperimentali, sono fatte comunque salve le assunzioni a tempo determinato e la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica anche finanziati con le risorse premiali di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 213 del 2009, ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti.
  Illustra, altresì, l'articolo 10 recante disposizioni in materia di politiche previdenziali e sociali, l'articolo 10-bis, contenente disposizioni concernenti gli enti di previdenza di diritto privato che esulano dalla competenza specifica della VII Commissione, e l'articolo 11, che reca disposizioni in materia fiscale (in particolare posticipando dal 1o luglio 2013 al 1o ottobre 2013 il termine di applicazione dell'aumento dell'aliquota ordinaria dell'IVA dal 21 al 22 per cento previsto dall'articolo 40, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98), di impegni internazionali e altre misure definite urgenti. Con riferimento alle disposizioni che direttamente interessano la competenza della Commissione cultura segnala, intanto, il comma 11-quinquies dell'articolo 11 che concerne il recupero del borgo storico di Spina del Comune di Marsciano. Precisa che questo comma, inserito durante l'esame al Senato, reca una deroga Pag. 59alla normativa vigente in materia di contratti pubblici per gli interventi di ricostruzione, riparazione e miglioramento sismico di immobili compresi all'interno del piano integrato di recupero del borgo storico di Spina del Comune di Marsciano, danneggiati dal sisma del 15 dicembre 2009, verificatosi nella Regione Umbria. La disposizione, infatti, nel prevedere l'applicazione di quanto disposto dal comma 1-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012 per i comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, consente ai soggetti privati, per l'esecuzione degli interventi di ricostruzione con contributi pubblici, di non ricorrere alle procedure di gara secondo quanto prevede il decreto legislativo n. 163 del 2006 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture). Di particolare interesse poi per la VII Commissione risultano le disposizioni recate dal comma 17 dell'articolo 11, in materia di finanziamento delle fondazioni lirico-sinfoniche. Il predetto comma 17, infatti, autorizza il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno 2013, ad erogare tutte le somme residue a valere sul Fondo unico dello spettacolo (FUS), a favore delle fondazioni lirico-sinfoniche, allo scopo di fronteggiare lo stato di crisi del settore e di salvaguardare i lavoratori delle medesime. La relazione tecnica all'A.S. 890 chiarisce che si tratta di risorse già destinate alle fondazioni lirico-sinfoniche e che, pertanto, la disposizione ha carattere meramente gestionale. A fronte della formulazione della disposizione – che potrebbe far pensare a tutte le risorse riconducibili al FUS, destinate a vari settori (cinema, musica, teatro, danza, circhi e spettacolo viaggiante) – il concetto presente nella relazione tecnica è stato espresso anche dal rappresentante del Governo durante la seduta della 7a Commissione del Senato del 16 luglio 2013. La norma sembra, dunque, essere rivolta a consentire l'erogazione immediata delle risorse del FUS da destinare alle fondazioni lirico-sinfoniche per il 2013, senza dover attendere l'emanazione del decreto ministeriale di riparto. L'articolo 11-bis, introdotto al Senato, modifica il limite di indebitamento degli enti locali e l'entità del Fondo svalutazione crediti per gli enti locali beneficiari delle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei propri debiti commerciali. L'articolo 12, del provvedimento in esame, modificato nel corso dell'esame al Senato, reca la copertura finanziaria degli oneri recati da talune norme del provvedimento in esame, quantificati complessivamente in 1.122,15 milioni di euro per l'anno 2013; 576,525 milioni di euro per l'anno 2014; 321,925 milioni di euro per l'anno 2015; 62,925 milioni di euro per l'anno 2016; 12,925 milioni di euro per l'anno 2017; 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Ricorda, infine, come – tra le fonti di copertura finanziaria utilizzate – vi sia la riduzione, per l'anno 2014, di 7,6 milioni di euro del fondo per il finanziamento ordinario delle università (articolo 12, comma 1, lettera f). Si riserva, quindi, di presentare una proposta di parere dopo aver acquisito le posizioni dei rispettivi gruppi.

  Tamara BLAZINA (PD) ringrazia la relatrice per l'esauriente relazione svolta. Rileva come il testo in esame, modificato dal Senato, sia complesso, presentando alcuni aspetti favorevoli, ma anche altri che destano qualche perplessità. Valuta quindi favorevolmente, nel presente disegno di legge, lo scopo che è alla base di molte sue disposizioni ovvero quello di favorire l'occupazione giovanile, incentivando una maggiore flessibilità per il lavoro svolto in ambito culturale; positiva è inoltre l'introduzione di misure che tentano in qualche modo di contrastare la povertà e che incrementano la dotazione del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili per gli anni 2013 e 2014. Apprezza inoltre le norme che vanno incontro alle esigenze degli studenti immigrati e il fatto che vi sia il tentativo di spendere nella maniera più proficua le risorse provenienti dai fondi europei. Vi è poi un tentativo di arrecare miglioramenti alla normativa recata Pag. 60dalla legge n. 92 del 2012 in materia di riforma del mercato del lavoro, con particolare riferimento ai tirocini formativi e di orientamento. Indica quindi le criticità che intravede nel presente provvedimento: la prima concerne l'eterogeneità delle materie incluse nel presente provvedimento di urgenza, che manca quindi di organicità, accentuando il carattere frammentario della legislazione vigente in materia disciplinata da norme di diverso livello. Valuta inoltre non positivamente la ripartizione di competenze in materia di tirocinio e apprendistato tra regioni, province e comuni. Reputa altresì negativo lo spostamento continuo di fondi – da un capitolo all'altro dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca –, senza che siano reperite reali risorse aggiuntive per il settore dell'istruzione e della formazione. Giudica infine problematico l'attuale rapporto tra formazione e istruzione e insoddisfacente l'alternanza tra scuola e lavoro, anche alla luce dei dati comparativi provenienti dalle istituzioni comunitarie e riportati nel dossier predisposto dagli uffici.

  Silvia CHIMIENTI (M5S) preannuncia che, complessivamente, il parere del gruppo M5S sul decreto in esame è negativo perché già a partire dal titolo, «Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, della coesione sociale, nonché in materia di IVA e altre misure finanziarie urgenti», si evince che vengono messe insieme moltissime materie eterogenee tra loro. Inoltre, si riscontrano moltissime criticità in un provvedimento che contiene iniziative assai limitate e non all'altezza della gravissima situazione attuale, in cui la disoccupazione non riguarda soltanto i giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni – per i quali peraltro è già previsto l'apprendistato –, ma anche quelli compresi in altre fasce d'età. Per quanto attiene alle competenze della Commissione cultura, ritiene senz'altro più grave il disposto dell'articolo 12, comma 1, lettera f), che prevede le coperture finanziarie per gli interventi relativi all'annualità 2014, consistenti in un'erogazione di 7,6 milioni di euro. Secondo l'articolo indicato si provvederebbe a erogare tale somma mediante corrispondente riduzione del Fondo per il funzionamento ordinario delle Università, che in tal modo verrebbe ridotto nel 2014 di pari importo. Riscontra una palese contraddizione con quanto appena statuito dal decreto-legge n. 69 del 2013, cosiddetto «decreto del fare», in cui il medesimo Fondo veniva incrementato di 21,4 milioni di euro. Il suddetto incremento andava a coprire lo sblocco del turn over dei reclutamenti di docenti ordinari e associati nelle università, garantendo circa 15.000 nuove assunzioni, essendo approvato solo una settimana fa. Chiede quindi chiarimenti sull'intervento legislativo che, se raccordato con il precedente, sa tanto di «gioco delle tre carte». Ecco perché, anche se si è consapevoli di avere poca capacità di manovra sul decreto in discussione, richiede l'abrogazione della lettera f) in questione.
  Dopo aver ricordato il comma 10 dell'articolo 2, in cui viene dato sostegno economico alle attività di tirocinio curricolare per gli studenti iscritti alle università nell'anno scolastico 2013-14, al fine di promuovere l'alternanza studio-lavoro, ricorda che il successivo comma 11 del medesimo articolo utilizza un termine ambiguo, che va contro la concezione di istruzione pubblica sostenuta dal gruppo cui appartiene. Si riferisce a quel «su base premiale», posto come un inciso, che però necessità di alcuni chiarimenti. Con l'introduzione dell'inciso indicato, infatti, la disposizione di cui al comma 11 dell'articolo 2 – che prevede di legare la ripartizione del fondo a sostegno delle attività di tirocinio curricolare da parte degli studenti iscritti ai corsi di laurea nell'anno accademico 2013-14 a presunti, non misurabili criteri di efficienza –, è da considerarsi inaccettabile, incostituzionale, ed incoerente con gli obiettivi propri dell'istruzione pubblica. Ripartire i fondi «su base premiale», inoltre, non chiarisce quale sia l'oggetto dell'intervento premiale, in specie che cosa sia esattamente la premialità di cui si parla in modo vago e Pag. 61in base alla quale si erogherebbero i fondi. Sottolinea quindi che la disposizione, così formulata, non rispetta i criteri di tassatività e determinatezza perché non specifica cosa sia la «base premiale» su cui si fonda l'impianto della norma. Ritiene necessario infatti chiarire quale premio o punizione per il buono o cattivo funzionamento di un'università può essere rappresentato da una diversa elargizione di fondi destinati al sostegno di attività di tirocinio curricolare svolte dagli studenti universitari. Ritiene d'altra parte impensabile elargire, in qualunque forma, finanziamenti alle università sulla base dei risultati ottenuti. In questo modo infatti, non si fa altro che aumentare il divario già esistente tra le varie istituzioni universitarie, con il rischio di allargare ancora di più la forbice esistente tra università di serie A e di serie B. Ecco perché si riserva di proporre un emendamento nel corso del successivo esame del provvedimento, volto a sopprimere l'inciso «su base premiale», per assegnare tali fondi per i tirocini in maniera proporzionale al numero complessivo di crediti formativi universitari, per attività di tirocinio curricolare previsti nei piani di studio delle singole università.
  Non condivide d'altronde i parametri scelti per l'individuazione dei soggetti che dovranno beneficiare degli incentivi alle assunzioni. Sembra che si voglia restringere il più possibile il campo, perché vengono esclusi perfino coloro che posseggono un diploma di scuola superiore. A tal proposito, ricorda che attualmente in Italia non è noto quante persone tra i 18 e i 29 anni non posseggano un titolo di scuola superiore o professionale. È consapevole che la normativa europea parli di lavoratori svantaggiati, riferendosi a chi non possiede titoli di studio, ma la realtà dei fatti, attualmente, vede lavoratori svantaggiati anche tra coloro che hanno conseguito non solo un diploma, ma anche la laurea. Con parametri così restrittivi, si fotografa quindi una realtà che non è coincidente con quella esistente nel Paese. Chiede dunque la soppressione del comma 2 lettera b) dell'articolo 1 o, in alternativa, che si estendano gli incentivi alle assunzioni di giovani lavoratori anche a chi, in età compresa tra i 18 e i 29 anni, abbia conseguito un diploma di scuola media superiore o professionale o che non sia iscritto a nessun corso di studi. Precisa che qualora si lasciasse invariato il dispositivo, i destinatari dei medesimi sarebbero unicamente coloro che non detengono nemmeno il diploma di scuola superiore. Ritiene, a questo riguardo, che sia doveroso opporsi ad una scelta che di fatto incentiverebbe l'abbandono scolastico. Ancora in riferimento al comma 10 dell'articolo 2, chiede, infine, che venga previsto anche il parere del CNSU, il Consiglio Nazionale Studenti Universitari, che al pari della CRUI è un organo consultivo del MIUR. Il CNSU esprime pareri sui decreti ministeriali, con i quali sono definiti i criteri generali per la disciplina degli ordinamenti didattici dei corsi di dei corsi di studio universitario, nonché le modalità e gli strumenti per l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 491 del 1997. Ritiene utile, quindi, che il Ministro dell'istruzione, nell'attribuire le risorse alle università per l'attivazione dei tirocini, consulti anche l'organo indicato.

  Luisa BOSSA (PD) ringraziando la relatrice per il lavoro svolto, rileva che il tema del lavoro è delicato e sebbene permangano ancora delle ombre, va detto che qualche barlume di luce si comincia a vedere, soprattutto per il settore dei beni culturali, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5-bis. Sottolinea in questo senso che circa mille giovani frequenteranno tirocini formativi nelle attività e nei servizi per la cultura per un milione di euro, seppure con un investimento limitato all'anno 2014. Precisa che si tratta di un progetto da tempo sostenuto dal gruppo cui appartiene e che approva la sua realizzazione con la istituzione del fondo in questione, pur non essendo ancora l'investimento che si vuole in un settore che impegna circa trentamila lavoratori. Si tratta quindi di un comparto che tira, con Pag. 62quasi cinquemila musei e istituti similari pubblici e privati, più di quindicimila beni anche vincolati; più di trecento siti archeologici subacquei; 46.000 circa beni artistico-architettonico vincolati e 62.000 archivi variamente gestiti; più di dodicimila biblioteche, una quarantina di siti del patrimonio UNESCO, oltre i due beni immateriali relativi ai pupi siciliani e il pastoralismo sardo. Ritiene quindi che la cultura sia un settore fondante per la collettività, tanto che basterebbero le cifre indicate a reclamare un sostegno maggiore serio da parte della spesa pubblica. Ribadisce quindi che, pur non essendo tantissimo l'investimento previsto, si delinea comunque un percorso virtuoso, un piccolo spiraglio dopo tanti anni di abbandono.

  Luigi GALLO (M5S) con riferimento all'articolo 1 del provvedimento in esame, in materia di incentivi per nuove assunzioni a tempo indeterminato per lavoratori giovani, esprime contrarietà alla prescrizione di cui al comma 2, lettera b), che dispone che l'assunzione prevista al precedente comma 1, debba riguardare lavoratori di età compresa tra i 18 e i 29 anni che, tra l'altro, siano privi di un diploma di scuola media superiore o professionale. Precisa, infatti, che nei primi anni della fascia di età ivi indicata molti studenti stanno ancora frequentando gli ultimi anni dei corsi di istruzione secondaria superiore che conseguiranno di lì a breve. Attribuire anche a questi ultimi benefici a livello lavorativo, senza verificare quali siano le loro reali condizioni personali, potrebbe introdurre un fattore di ingiustizia sostanziale non accettabile. Chiede quindi che si studino soluzioni per evitare gli inconvenienti testé illustrati. Rappresenta inoltre l'esigenza che la Commissione possa avere maggior tempo per poter approfondire il presente provvedimento, il cui testo è stato reso disponibile solo nella giornata di ieri.

  Manuela GHIZZONI, presidente, precisa che anche nel corso delle passate legislature si è posta l'esigenza di tenere conto dell'urgenza di alcuni provvedimenti, ai fini di un esame delle Commissioni, in funzione della relativa calendarizzazione in Assemblea. Ricorda, a tal proposito, che l'avvio dell'esame in Assemblea del provvedimento in esame è prevista, allo stato, per il prossimo lunedì. La Commissione è tenuta quindi a rispettare i tempi attualmente fissati, in modo da consentire alle Commissioni di merito di concluderne l'esame in tempo utile.

  Luigi GALLO (M5S) sottopone allora la possibilità di convocare subito l'Ufficio di presidenza, per definire una diversa organizzazione dei lavori per l'esame del provvedimento in titolo.

  Manuela GHIZZONI, presidente, ricorda che l'attuale organizzazione dei lavori della Commissione è stata definita dall'Ufficio di presidenza, nella riunione di ieri, giovedì 1o agosto 2013. Aggiunge che la Conferenza dei presidenti di gruppo è convocata per le ore 15 di oggi; bisognerebbe, al limite, attendere lo svolgimento di quella riunione, prima di assumere altre decisioni al riguardo.

  Maria COSCIA (PD), condividendo le precisazioni della presidente Ghizzoni, tenuto conto che, allo stato, non è possibile definire un altro calendario dei lavori, propone di sospendere brevemente la seduta.

  Manuela GHIZZONI, presidente, concordando con la proposta della collega Coscia, non essendovi obiezioni, sospende la seduta, al fine di consentire un confronto informale tra i gruppi, per giungere ad una soluzione, la più largamente condivisa.

  La seduta, sospesa alle 13.10, è ripresa alle 13.35.

  Elena CENTEMERO (PdL), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 4), risultato di un confronto tra tutte le forze politiche.

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  Milena SANTERINI (SCpI) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, ritenendo necessario innanzitutto reperire una diversa copertura rispetto allo storno di risorse a carico del FFO. Rileva che in generale si è di fronte a una inversione di tendenza, con la previsione di una linea chiara che collega il percorso formazione-scuola-lavoro, attraverso lo strumento del tirocinio, superando il tradizionale dualismo scuola-lavoro con l'introduzione del principio di lavorare studiando e di studiare, lavorando. Considera indispensabile peraltro il principio indicato a pochi percorsi universitari. Circa il termine «premiale», evidenzia che si tratta di un principio riferito alle università e non agli studenti, con una scelta che appare coerente con l'esigenza di favorire, con maggiori risorse, quegli atenei che abbiano dimostrato di avere una più virtuosa circolarità scuola-lavoro. Evidenzia infine l'importanza di avere finalmente un fondo specifico per il diritto al lavoro dei disabili, volto a finanziarie le iniziative a sostegno di questa categoria di persone.

  Luigi GALLO (M5S) pur concordando con l'osservazione di cui alla lettera d) della proposta di parere della relatrice – che auspica impegni diretti, riguardanti l'occupazione nel settore dell'università e della ricerca, in particolare allentando i vincoli sul turn over nelle assunzioni, come era già emerso nel corso dell'esame del decreto-legge n. 69 del 2013, cosiddetto «del fare» –, preannuncia voto contrario, anche a nome del suo gruppo, su tale proposta di parere. Reputa infatti che le problematiche presenti nel disegno di legge in esame siano state affrontate in modo pasticciato e che il riferimento alla premialità di cui all'articolo 2, commi 11 e 12 sia pericoloso in quanto non sono ben chiari i criteri di premialità ivi indicati; il che potrebbe portare a ingiustificate disparità di trattamento. Sottolinea, inoltre, che l'ANVUR, che entrerebbe nel procedimento di individuazione di queste premialità, sia un ente non ancora accreditato, privo ancora di legittimazione a livello europeo, non potendosi quindi pensare che questo possa decidere chi abbia operato bene e chi male e, di conseguenza, chi abbia diritto alle risorse. Ribadisce quindi il suo parere contrario sulla proposta del relatore.

  Maria Grazia ROCCHI (PD) nonostante si tratti di un provvedimento complesso, sottolinea innanzitutto che il tratto positivo è quello di aver aumentata la qualità e la quantità di opportunità per consolidare il rapporto impresa e scuola, con una corretta politica attiva del lavoro. Evidenzia che come accade in altri Paesi europei che hanno adottato analoghe misure volte a potenziare investimenti nel settore del mercato del lavoro, si sono avute maggiori stabilizzazioni di posti di lavoro, rispetto ad altri Paesi dove il sistema cosiddetto duale non è altrettanto radicato. Considera positivamente quindi l'aver previsto nuovi strumenti normativi, come quello già ricordato relativo al progetto di mille giovani per la cultura, che auspica peraltro che possa essere esteso rispetto al triennio attualmente previsto. Anche il tirocinio e gli stages sono poi strumenti utili, orientati ad esplorare nuove opportunità di alternanza scuola-lavoro strutturate, per consentire di percorrere una strada che anche in questo caso auspica possa essere permanente e non temporanea. Ritiene in ogni caso necessario ripristinare il FFO, non essendo ammissibile incentivare con un provvedimento e disincentivare con un altro, rispetto lo stesso strumento di finanziamento. Sottolinea infine l'importanza di escludere i lavoratori dello spettacolo e della cultura dalle disposizioni dell'articolo 7, comma 2, in quanto la trasformazione di tali forme di lavoro intermittente – che rappresentano la peculiarità di quel comparto – in rapporti di lavoro a tempo indeterminato comporterebbe la necessità di assumere figure che resterebbero inattive per lungo tempo o, in alternativa, di interrompere il rapporto di lavoro con i tecnici prima del raggiungimento del limite entro il quale il rapporto si considera a tempo indeterminato. Ciò Pag. 64avrebbe ripercussioni negative sul settore, il cui mercato del lavoro ha delle proprie specificità.

  Giorgio LAINATI (PdL) ringrazia i colleghi, sia della maggioranza che dell'opposizione, per aver contribuito a migliorare il provvedimento in esame. Ringrazia altresì la relatrice per la predisposizione della proposta di parere, sulla quale esprime, anche a nome del suo gruppo, il voto favorevole.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni del relatore (vedi allegato 4).

  Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA, volendo intervenire espressamente dopo l'approvazione del parere, per rispetto della decisione della Commissione, precisa, sulla prima condizione, che la copertura scaturisce dall'esigenza di tenere conto delle risorse finanziarie esistenti al momento dell'adozione del decreto. Rappresenta, in ogni caso, l'impegno del Governo a reperire successivamente ulteriori fonti di copertura, per recuperare le risorse del FFO, utilizzate dal provvedimento in discussione. Aggiunge, in riferimento all'osservazione di cui alla lettera a), che sarebbe stato preferibile non dividere le risorse lungo tutto l'arco della filiera per non destinare poche risorse a troppi soggetti. Ritiene pertinente, d'altro canto, la considerazione svolta dal gruppo Movimento Cinque Stelle circa la premialità a sostegno di coloro che non abbiano concluso il corso di studi. Si tratta di un intervento che andrebbe accompagnato, come tradizionalmente previsto dalle politiche pubbliche e sociali in campo educativo, anche da un intervento a favore dei più meritevoli. Considera, quindi, opportuno svolgere una ulteriore riflessione sul punto, nel corso dell'esame del provvedimento in discussione.

  Manuela GHIZZONI, presidente, ritiene che il dibattito svolto sul provvedimento in esame sia stato proficuo, auspicando che anche per il futuro possa esserci un analogo confronto in Commissione tra tutte le forze politiche, anche su altri temi.

  La seduta termina alle 14.05.

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