CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 1 agosto 2013
67.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 80

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 1o agosto 2013. — Presidenza del vicepresidente Barbara SALTAMARTINI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giovanni Legnini.

  La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante.
Nuovo testo C. 925 e abb.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Nulla osta).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, ricorda che il provvedimento, recante disposizioni in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, come modificato nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione giustizia, si compone di 4 articoli. Osserva, in particolare, che l'articolo 1 reca una serie di modifiche alla legge sulla stampa n. 47 del 1948, estendendo l'applicabilità delle disposizioni della legge medesima anche alle testate giornalistiche on-line. Il comma 1 del predetto articolo novella la disciplina in materia di diritto di rettifica, precisando che le dichiarazioni o le rettifiche della persona offesa devono essere pubblicate senza commento ed estendendo l'ambito di applicazione dell'istituto della rettifica alle trasmissioni televisive o radiofoniche, alla stampa periodica e ai siti informatici, stabilendo per questi ultimi specifiche modalità attuative. Rileva che il comma 2 dell'articolo 1 introduce nella legge n. 47 del 1948 l'articolo 11-bis relativo al risarcimento del danno derivante da diffamazione commessa per mezzo della stampa, che si aggiunge alla responsabilità civile già prevista per gli autori del reato, specificando i criteri di determinazione da parte del giudice e fissando in due anni dalla pubblicazione della rettifica la prescrizione dell'azione civile per il risarcimento del danno alla reputazione. Fa presente che il comma 3 dell'articolo 1 abroga l'articolo 12 della legge n. 47 del 1948 in tema di riparazione pecuniaria, mentre il comma 4 riformula l'articolo 13 della legge medesima escludendo che la diffamazione a mezzo stampa possa essere Pag. 81sanzionata con la pena detentiva e disponendo per il reato in questione la sola pena della multa, da determinare tra i 5 e i 10 mila euro o, qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato falso, tra i 20 e i 60 mila euro. Evidenzia che l'articolo 2 dispone talune modifiche al codice penale. In particolare, il comma 1 rafforza il nesso di causalità tra i doveri di vigilanza del direttore o vicedirettore responsabile e i delitti commessi a mezzo stampa prevedendo, in caso di condanna, la riduzione di un terzo della pena e la non applicabilità dell'interdizione dalla professione di giornalista e contemplando la possibilità per i suddetti soggetti di delegare le funzioni di controllo ad uno o più giornalisti professionisti idonei a svolgere le funzioni di vigilanza. Osserva che il comma 2 stabilisce che l'ingiuria sia punibile con la sola pena pecuniaria della multa fino a 5 mila euro, aumentata fino alla metà nel caso in cui l'offesa consista nell'attribuzione di una fatto determinato ovvero sia commessa in presenza di più persone. Rileva che il comma 3 esclude per il reato di diffamazione l'applicazione della pena detentiva stabilendo che lo stesso possa essere sanzionato con la sola pena pecuniaria della multa, fino a 10 mila euro o, qualora l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato, fino a 15 mila euro. Fa presente che vengono altresì modificate le pene per diffamazione in caso di aggravanti ed introdotta la norma di non punibilità per l'autore del reato a seguito della pubblicazione da parte del medesimo di una completa rettifica, prevedendosi per la recidiva del reato di diffamazione l'applicazione della pena accessoria dell'interdizione del condannato per un periodo da 1 a 6 mesi dalla professione di giornalista. Rammenta che l'articolo 3 aggiunge il comma 3-bis all'articolo 427 del codice di procedura penale, relativo alla condanna del querelante alle spese e ai danni. Rileva che l'articolo 3-bis opera una modifica dell'articolo 200 del codice di procedura penale in materia di segreto professionale, estendendone l'applicazione delle disposizioni ai giornalisti pubblicisti oltre che ai giornalisti professionisti. Osserva che le disposizioni illustrate non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario e propone, quindi, di esprimere parere di nulla osta sul provvedimento in esame.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, nel confermare l'assenza di profili problematici dal punto di vista finanziario, concorda con la proposta del relatore.

  La Commissione approva la proposta del relatore.

  La seduta termina alle 14.15.