CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 31 luglio 2013
66.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e XII)
COMUNICATO
Pag. 17

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 31 luglio 2013. — Presidenza del presidente della XII Commissione, Pierpaolo VARGIU, indi del presidente della VI Commissione, Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro per il lavoro e le politiche sociali, Maria Cecilia Guerra.

  La seduta comincia alle 10.10.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento sulla revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto in titolo, rinviato nella seduta del 26 luglio 2013.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, avverte che è stata autorizzata dalla Presidenza della Camera la proroga di dieci giorni per l'espressione del parere sul provvedimento in titolo, richiesta, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, sulla base di quanto emerso nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite VI e XII del 29 luglio scorso. È stato altresì convenuto di addivenire all'espressione di tale parere nella giornata di martedì 6 agosto.
  Ricorda, inoltre, che nella giornata di ieri si sono svolte le audizioni informali richieste dai vari gruppi e che la documentazione lasciata alle Commissioni dai soggetti auditi, comprese le memorie trasmesse dai soggetti istituzionali e dalle parti sociali che non è stato possibile ascoltare data la ristrettezza dei tempi a disposizione delle Commissioni, è in distribuzione.
  Pertanto, nella seduta odierna potrà proseguire il dibattito, già avviato lo scorso venerdì 26 luglio.

  Ileana ARGENTIN (PD), dopo aver premesso di non aver potuto partecipare alla seduta di ieri, dedicata allo svolgimento di una serie di audizioni, ma di aver avuto comunque modo di interloquire con i rappresentanti delle associazioni intervenute, espone alcuni dubbi e criticità concernenti il testo del documento in esame.Pag. 18
  Fa presente che alcuni rilievi critici sono riconducibili direttamente al contenuto dell'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto «salva Italia»), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, che ha stabilito i criteri sulla base dei quali effettuare la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE.
  Ritiene che, in generale, sia positivo il fatto di aver posto le premesse per un passaggio da una dimensione familiare ad una personale e che ciò costituisce il presupposto di un vero e proprio cambiamento culturale.
  Per quanto riguarda i punti critici, fa presente innanzitutto che, a suo avviso, non è stata presa nella giusta considerazione la differenza fra minori e minori con disabilità.
  Segnala, poi, che un altro aspetto che merita la massima considerazione concerne l'attivazione di un tavolo di monitoraggio, del quale dovrebbero far parte anche rappresentanti delle associazioni che operano nel settore e delle organizzazioni sindacali. Auspica che – vista anche la competenza e la sensibilità mostrate dal viceministro Guerra verso queste tematiche – sul punto vi sia la massima disponibilità da parte del Governo, nel senso di recepire le richieste avanzate dalle associazioni, che vorrebbero essere coinvolte nella fase del monitoraggio.
  Osserva, quindi, che quando si parla di disabili occorre sempre distinguere i soggetti abbienti e consapevoli dei propri diritti, in quanto appartenenti a organizzazioni sindacali, dai soggetti deboli, dal momento che non tutti i disabili sono uguali e, dunque, non possono essere considerati indistintamente.
  Ad esempio, con riferimento a una manifestazione di disabili che avrà luogo nel pomeriggio della giornata odierna, ritiene che, date le caratteristiche dei partecipanti, tale manifestazione abbia carattere strumentale.
  Segnala, infine, un altro punto dello schema in oggetto che dovrebbe essere rivisto, laddove si prevede che l'assegno di accompagnamento e la pensione di invalidità creano reddito, ciò che, secondo la sua opinione, lascia perplessi.

  Paola BINETTI (SCpI) concorda con alcune delle perplessità espresse dal deputato Argentin, con particolare riferimento all'esigenza di tenere conto nella giusta misura della differenza che c’è tra famiglie in cui ci sono bambini con disabilità e famiglie con bambini normodotati, nonché al rilievo critico formulato a proposito della considerazione dell'indennità di accompagnamento come reddito in senso proprio.
  Ritiene altresì che vi siano altri punti del testo in esame che vanno modificati, come rilevato anche dal Forum delle associazioni familiari. In quest'ambito, fa riferimento, innanzitutto, all'insufficienza della scala di equivalenza adottata, non idonea a fotografare la reale situazione economica di una famiglia, soprattutto in presenza di figli a carico. Rileva come la scala proposta non sia stata sostanzialmente modificata rispetto a quella vigente, nonostante istituzioni, quale l'ISTAT, impieghino scale di equivalenza notevolmente più favorevoli in materia di carichi familiari.
  Osserva, poi, che un'altra criticità è costituita dal «peso» della casa di abitazione se di proprietà e dal «peso» del canone di locazione. Per una maggiore equità tra famiglie proprietarie, magari anche di una piccola abitazione insufficiente alle proprie esigenze, e tra famiglie locatarie, reputa opportuno eliminare il tetto delle franchigie previste dal comma 4 dell'articolo 4, lettere a) e b).
  Sottolinea, quindi, che, in base ad alcune simulazioni che sono state effettuate, una casa di proprietà, non di pregio ed abitata da almeno quattro persone, risulterebbe avere un'incidenza di circa sette volte in più rispetto all'attuale calcolo.
  Infine, ritiene necessario che nei tavoli di monitoraggio che saranno costituiti per valutare l'impatto dell'ISEE, insieme ad altri soggetti della società civile siano presenti anche le famiglie italiane rappresentate dal suddetto Forum.

Pag. 19

  Mario SBERNA (SCpI), con riferimento alle famiglie numerose, rileva come lo schema di decreto contenga elementi positivi ai fini della lotta all'evasione fiscale e dell'introduzione di semplificazioni, evidenziando, tuttavia, come né la disciplina sull'ISEE attualmente vigente, né le modifiche previste dallo schema di decreto introducano finalmente il riferimento al reddito disponibile pro capite, continuando invece a riferirsi al reddito dichiarato.
  Evidenzia, quindi, alcune norme dello schema, le quali, a suo giudizio, presentano rilevanti criticità. In primo luogo evidenzia come l'articolo 4, comma 2, stabilisca che il reddito di ciascun componente il nucleo familiare sia ottenuto sommando, tra gli altri, il reddito complessivo dichiarato ai fini IRPEF e i redditi soggetti a imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, calcolati al lordo, anziché al netto delle imposte. Inoltre l'articolo 4, comma 4, prevede la sottrazione, fino a concorrenza, dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare, delle spese e delle franchigie previste dal provvedimento, stabilendo tuttavia un tetto massimo a tali franchigie che azzera il beneficio ivi previsto per le famiglie con più di quattro figli. Segnala altresì come l'articolo 5, comma 6, il quale stabilisce che dal valore del patrimonio mobiliare si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro, renda possibile tener conto, ai fini della franchigia, soltanto del primo figlio.
  Sottolinea quindi come la scala di equivalenza prevista dall'Allegato 1, pur risultando in parte migliorativa di quella attuale, la modifichi solo in parte, inserendo correttivi che non appaiono ancora sufficienti. A tale riguardo, auspica l'introduzione di interventi migliorativi i quali, seppur non raggiungendo un assetto ottimale, prevedendo parametri quali, ad esempio, quelli previsti in Francia, che potrebbero tenere in maggior conto la situazione delle famiglie numerose, evidenziando inoltre come tale assetto si ponga in contraddizione con la disciplina sulla TARES.
  A tale riguardo ritiene che sarebbe stato più opportuno adottare la scala di equivalenza elaborata dall'ISTAT, sottolineando, a tale proposito, come una scala di equivalenza che tenga conto delle reali condizioni economiche costituirebbe uno strumento di politica sociale in grado di incentivare le nascite, riconoscendo il valore dei figli come un dono per il Paese, evidenziando come, al contrario oggi, in Italia, chi decide di avere figli rischi scendere sotto la soglia della povertà.
  Con riferimento all'articolo 5, comma 5, il quale stabilisce che il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, quale definito ai fini IMU, evidenzia come appaia del tutto insufficiente la previsione secondo cui, per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione è considerato in proporzione pari a due terzi. Segnala, inoltre, come il tetto massimo di 10.000 euro, previsto dal comma 6 del medesimo articolo 5 per la determinazione del valore del patrimonio mobiliare, costituisca un'ulteriore misura penalizzante per le famiglie numerose.
  Sempre con riferimento alla determinazione del valore del patrimonio mobiliare, non considera condivisibile la scelta di assumere il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, dei depositi e dei conti correnti bancari e postali con riferimento ad una data individuata, previa estrazione, con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sottolineando come sarebbe invece molto più opportuno fare riferimento alla giacenza media annuale di tali conti correnti e depositi.

  Marisa NICCHI (SEL), dopo aver rilevato, in generale, la complessità del provvedimento in esame, evidenzia alcune parti dello schema presentato dal Governo alle Camere che, a suo avviso, Pag. 20necessiterebbero di un maggiore approfondimento, al fine di apportarvi delle modifiche migliorative.
  In questo senso richiama, in particolare, l'articolo 4, laddove contempla fra i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari l'indennità di accompagnamento, che invece ha natura risarcitoria.
  Un'altra disposizione che a suo avviso dovrebbe essere modificata è quella di cui all'articolo 6, con riferimento alle regole di calcolo da applicare alle prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, previste dal comma 3.
  Non condivide, inoltre, il concetto –recepito dal documento in oggetto – della compartecipazione al costo delle prestazioni sociosanitarie, in quanto configurano un modello di welfare che addossa alla famiglia una sorta di corresponsabilità.
  Su un piano più generale, si domanda se rientri effettivamente nelle intenzioni del Governo l'avvio di politiche sociali finalizzate alla presa in carico delle persone non autosufficienti, evidenziando che si rende necessario adottare un piano per le non autosufficienze, che sia finanziato sia per la parte concernente le prestazioni strettamente sanitarie sia per quella relativa a ciò che ricade propriamente nella sfera del sociale.

  Gian Luigi GIGLI (SCpI) osserva che l'ISEE può essere considerato, in generale, un tentativo lodevole di correzione per quanto riguarda l'accesso ai servizi, che è iniquo a causa dell'ingiustizia che caratterizza l'organizzazione del sistema fiscale, che non tiene conto del fatto che le medesime risorse hanno un valore diverso a seconda che a disporne sia una famiglia numerosa ovvero una persona singola.
  Partendo, dunque, dalla constatazione di tale iniquità, ritiene che dell'ISEE non può non essere dato un giudizio positivo, in quanto strumento volto a correggere gli elementi di distorsione presenti nel sistema.
  Passando, poi, al merito del provvedimento in titolo, condivide pienamente i rilievi critici espressi dai deputati Binetti e Sberna, nonché da parte del Forum delle associazioni familiari.
  Rileva, infine, come in termini più generali l'obiettivo da perseguire debba essere quello della riforma fiscale, ritenendo che sotto quest'aspetto possa essere assunto come modello da seguire quello nordamericano, nella sua opinione più equo e più semplice da comprendere, in quanto, consentendo la detrazione di tutte le spese, agevola le famiglie, specialmente quelle più numerose, oltre a incentivare l'emersione del «sommerso».

  Gian Mario FRAGOMELI (PD) chiede al Viceministro chiarimenti circa l'effettiva portata dell'articolo 3, comma 4, il quale prevede che il minore in affidamento temporaneo, ai sensi della legge n. 184 del 1983, sia considerato nucleo familiare a sé, fatta salva la facoltà del genitore affidatario di considerarlo parte del proprio nucleo familiare, mentre è sempre considerato nucleo familiare a sé stante il minore in affidamento e collocato presso comunità. A tale ultimo riguardo evidenzia come, a seguito della collocazione in comunità del minore, quest'ultimo acquisirà la residenza nel comune ove è collocata la comunità stessa, gravando i comuni, sul cui territorio insistono tali strutture, di oneri potenzialmente molto elevati poiché, essendo il minore quasi sempre privo di reddito, essi dovranno compartecipare alle spese in favore del minore, ad esempio per il pagamento delle rette.
  Sottolinea, pertanto, come sarebbe opportuno prevedere delle misure correttive, al fine di impedire ulteriori aggravi a carico dei comuni, che potrebbero tradursi in un disincentivo alla nascita delle comunità sui territori degli enti locali.

  Marco RONDINI (LNA) rileva come il provvedimento in titolo sia suscettibile di miglioramento, anche sulla base delle osservazioni e dei rilievi critici espressi da parte delle associazioni che sono state audite.
  Evidenzia, in particolare, il fatto che la disabilità non può essere considerata fonte Pag. 21di ricchezza, riferendosi, per quest'aspetto, alla disposizione recata dalla lettera f) del comma 2 dell'articolo 4, concernente l'indicatore della situazione reddituale.
  Un altro punto da modificare è costituito, a suo avviso, dal comma 6 dell'articolo 5, che prevede determinate franchigie da detrarre dal valore del patrimonio mobiliare e che andrebbero più opportunamente soppresse.
  Ritiene, inoltre, che andrebbe rivista la scala di equivalenza adottata, magari assumendo come riferimento quella utilizzata dall'ISTAT, considerata più idonea al fine di rilevare la reale situazione economica di una famiglia.

  Massimo Enrico BARONI (M5S) esprime alcune criticità con riferimento al testo del documento in esame, anche sulla base di alcune considerazioni formulate nel corso delle audizioni che si sono svolte nella seduta delle Commissioni di ieri da parte di rappresentanti della Fish (Federazione italiana per il superamento dell’handicap).
  Osserva, in particolare, che la stessa Fish ritiene che, pur costituendo la versione attuale dello schema di decreto un passo in avanti rispetto ai testi precedenti, in quanto prevede un trattamento meno sfavorevole verso le persone con disabilità e i loro nuclei familiari, tuttavia resta il dato, stabilito direttamente dal citato decreto-legge, approvato nella precedente legislatura, per cui nell'indicatore reddituale devono essere considerate anche le prestazioni assistenziali.
  Fa altresì presente che tale contraddizione è stata attenuata anche grazie alla pressione esercitata da parte di associazioni e di organizzazioni dell'impegno civile, per cui nella versione attuale del provvedimento sono state previste delle franchigie, con la possibilità di detrarre, ad esempio, tutte le spese assistenziali sostenute in caso di gravi disabilità.
  Evidenzia, tuttavia, come le franchigie previste siano insufficienti, citando, a questo proposito, l'articolo 4 dello schema, che, al comma 3, lettera c), prevede che all'ammontare del reddito debbano essere detratte fino a un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie per disabili, laddove esistono farmaci che, pur essendo prescritti da medici specialisti, non vengono rimborsati dal Servizio sanitario nazionale.
  Osserva, inoltre, che l'indicatore ISEE si rivela uno strumento debole anche rispetto alle polidisabilità. In questo senso, cita un dato di cui è in possesso, per cui, in base al nuovo ISEE, circa 10 mila persone si ritroverebbero con un reddito maggiorato di 10 mila euro l'anno, a fronte degli stessi servizi ricevuti.

  Elena CARNEVALI (PD) sottolinea come molte delle criticità emerse segnalate da deputati già intervenuti nel dibattito – sulle quali, quindi, non si soffermerà – dipendono dall'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto «salva Italia»), convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, che ha fissato i criteri per la revisione delle modalità di determinazione dell'ISEE, nonché dalle disposizioni recate dal provvedimento recante la delega in materia fiscale.
  Successivamente, durante la fase di elaborazione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri cui rinviava il suddetto articolo 5, sono emersi interessi contrapposti, per cui si è dovuto tenere conto, da un lato, dei limiti, in termini di risorse finanziarie, dei comuni cui spetta l'erogazione delle prestazioni e, dall'altro, dell'esigenza di mantenere il livello delle prestazioni erogate, sia dal punto di vista quantitativo che sotto l'aspetto qualitativo.
  Nel portare avanti la revisione dell'ISEE si è cercato, dunque, di intervenire soprattutto in termini di redistribuzione del reddito e di equità, prendendo in considerazione anche il fatto che la situazione economica di una famiglia può subire dei cambiamenti improvvisi, come accade, ad esempio, nel caso di perdita del lavoro.
  Ricordando che l'ISEE, secondo quanto prevede lo schema di decreto in titolo, diventa livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, Pag. 22lettera m), della Costituzione, fa tuttavia presente che da parte di diverse associazioni è stata sollevata la preoccupazione per cui, stante la possibilità per gli enti erogatori (regioni e comuni) di introdurre, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, possano venire a crearsi tanti ISEE, diversificati a seconda dei vari contesti.

  Il Viceministro Maria Cecilia GUERRA, con riferimento all'inserimento dei trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari, percepiti a qualunque titolo da amministrazioni pubbliche, inclusi nel reddito di ciascun componente il nucleo familiare ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera f), dello schema di decreto, evidenzia come tale inserimento non corrisponda ad una scelta del Governo in sede di predisposizione dello schema di decreto, ma alla previsione dell'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011, che non può, dunque essere elusa in questa sede. In tale contesto, ritiene che distinguere a tali fini tra diverse tipologie di prestazioni, al fine di escluderne alcune, risulti molto difficile e non appaia, inoltre, fondato sul piano dell'equità sociale.
  In generale, sottolinea come l'intervento che attraverso lo schema di decreto si intende realizzare rappresenti un'importante operazione di trasparenza, che è stata riconosciuta anche dalle associazioni di rappresentanza dei soggetti interessati, con le quali il Governo ha svolto un'ampia consultazione in sede di predisposizione dello schema. In particolare, attraverso il colloquio con le predette associazioni, si è introdotta, nell'Allegato 3 allo schema, la definizione ai fini ISEE delle diverse condizioni di disabilità, distinguendo tra condizione di disabilità media, di disabilità grave e di non autosufficienza, prevedendo franchigie, le quali sono state oggetto di specifica interlocuzione con la Federazione tra le associazioni nazionali dei disabili (FAND), nonché introducendo la possibilità di abbattere la misura del reddito rilevante ai fini dell'ISEE in relazione ai costi sostenuti dai disabili più gravi. Tali innovazioni sono evidentemente volte a migliorare la situazione dei soggetti con disabilità più gravi e che si trovino in una condizione di maggiore povertà. In tale equilibrio complessivo ritiene che incrementi delle franchigie previste dallo schema di decreto rischino di avere effetti sperequativi, ampliando l'area dei soggetti per i quali l'ISEE è pari a zero, senza poter distinguere tra diverse situazioni soggettive e riducendo conseguentemente le risorse disponibili per i soggetti maggiormente bisognosi.
  Per quanto riguarda la definizione del nucleo familiare, contenuta nell'articolo 3 dello schema di decreto, con particolare riferimento ai minori, rileva come il provvedimento stabilisca che tali soggetti facciano parte del nucleo familiare del genitore con il quale convivono, ovvero, nel caso di affidamento preadottivo, del nucleo familiare dell'affidatario, prevedendo che il minore sia considerato nucleo familiare a sé stante solo in talune fattispecie, onde evitare il rischio che l'estensione della categoria dei minori considerati come nucleo familiare possa comportare difficoltà finanziarie per i comuni, i quali potrebbero essere costretti a ridurre l'erogazione dei servizi.
  Per quanto riguarda i soggetti adulti a carico di familiari, si è invece stabilito di tener conto del concorso, da parte dei familiari stessi, alle spese effettuate in favore di tali soggetti, nei casi in cui l'adulto non costituisca un nucleo familiare a sé stante, senza peraltro peggiorare la disciplina rispetto a quella attualmente vigente.
  Esprime quindi il suo pieno consenso rispetto all'ipotesi, avanzata nel corso del dibattito, di introdurre un meccanismo di monitoraggio continuo sull'attuazione del meccanismo dell'ISEE, che si porrebbe in continuità con il confronto già svolto dal Governo in sede di predisposizione dello schema di decreto. In tal senso, invita le Commissioni a formulare delle proposte precise, da inserire eventualmente nel parere che sarà espresso sullo schema di decreto in titolo.Pag. 23
  In merito all'esigenza, pienamente condivisibile, di contrastare ogni forma di truffa nell'accesso alle prestazioni sociali, ritiene che, anche sotto questo profilo, il provvedimento costituisca un notevole passo avanti, rappresentando uno strumento potente per ostacolare ogni forma di elusione o per prevenire il comportamento di quanti indichino un ammontare di redditi inferiore rispetto a quello dichiarato al fisco, dal momento che si prevede la possibilità di effettuare verifiche, nonché di avvalersi dei dati presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria. In tale contesto riconosce, peraltro, come sussistano ancora alcune problematiche in merito alla quantificazione del patrimonio finanziario, rilevando, a tale proposito, come il suggerimento, emerso nel corso della discussione, di far riferimento non già al valore delle componenti mobiliari possedute al 31 dicembre, ma al valore medio di tali componenti calcolato con riferimento ad un intero anno, possa certamente risultare utile, ma non possa essere applicato in modo esclusivo. Rileva, infatti, come il riferimento al solo valore medio delle attività mobiliari rischierebbe di determinare effetti distorsivi, ad esempio nel caso in cui il soggetto interessato utilizzi in corso d'anno parte della propria liquidità depositata su conto corrente per l'acquisto di un immobile, in quanto in tal caso si rischierebbe di conteggiare due volte la medesima componente patrimoniale.
  In merito invece alla valutazione, regolata dall'articolo 5 dello schema di decreto, del patrimonio immobiliare ai fini della definizione della situazione patrimoniale, sottolinea come il Governo abbia previsto l'abbattimento di un terzo del valore della casa di abitazione, stabilendo inoltre, all'articolo 4, comma 4, l'introduzione di franchigie rispetto alla determinazione della situazione reddituale volte a tener conto, in modo unitario, dei costi dell'abitare, sia nel caso in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, sia nel caso in cui risieda in abitazione di proprietà, considerando in quest'ultima fattispecie anche il numero dei componenti il nucleo.
  Per quel che concerne le problematiche attinenti alla scala di equivalenza indicata nell'Allegato 1 dello schema di decreto, contesta l'affermazione secondo cui la scala di equivalenza elaborata dall'ISTAT risulti più favorevole, per i soggetti interessati, di quella definita nello schema. Al contrario, il Governo ha inteso migliorare la scala di equivalenza già in vigore, introducendo un elemento di maggiorazione per i nuclei familiari che annoverino più di tre figli minorenni. Naturalmente, considera possibile ipotizzare scale di equivalenza ancora più generose, rilevando tuttavia come occorra compiere, in questo campo, scelte ragionevoli, tenendo realisticamente conto dei costi aggiuntivi, per la finanza pubblica, in termini di oneri per i servizi sociali, che deriverebbero da tale opzione. A questo proposito ricorda che la proposta, avanzata dall'Associazione delle famiglie numerose, di incrementare i parametri previsti per tali tipologie di famiglie non tenga conto delle economie di scala che si riflettono sui costi sostenuti dalle famiglie stesse. Segnala, quindi, come la scala di equivalenza indicata nel predetto Allegato 1 risulti più favorevole di quella elaborata dall'OCSE.
  Nell'invitare i componenti delle Commissioni a fornire al Governo ogni elemento che considerino utile approfondire in merito alle problematiche dei soggetti affetti da polidisabilità, ricorda, su un piano più generale, che l'ISEE costituisce, ai sensi della giurisprudenza della Corte costituzionale, livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, e che, al di là di tale dato incontrovertibile, la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha inteso ribadire la competenza degli enti regionali in sede di erogazione dei servizi sociali, ferma restando comunque l'unitarietà della definizione dell'ISEE. Segnala quindi la rilevanza della previsione di cui all'articolo 9 dello schema di decreto, che consente di calcolare un'ISEE corrente, Pag. 24riferito ad un periodo di tempo più ravvicinato alla richiesta della prestazione, qualora vi sia una rilevante variazione nell'indicatore, al fine di tener conto di situazioni particolari, elencate dallo stesso articolo 9, al comma 1.
  Sottolinea, quindi, come ogni estensione dell'ambito di applicazione dell'ISEE al di là dei casi indicati dallo schema di decreto corrisponderà a scelte legislative che il Parlamento intendesse eventualmente assumere in merito.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.30.