CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 26 luglio 2013
63.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
Pag. 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

  Venerdì 26 luglio 2013. — Presidenza del vicepresidente Marcello TAGLIALATELA.

  La seduta comincia alle 13.25.

Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore.
(C. 1154 – Governo).

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere con condizioni e osservazioni).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Arcangelo SANNICANDRO, relatore, richiamando sinteticamente i contenuti del disegno di legge, evidenzia come gli stessi, quanto agli aspetti di competenza del Comitato, presentino in linea generale un problema di inadeguatezza del coordinamento della nuova innovativa disciplina con quella attualmente vigente, che viene solo richiamata e talvolta in qualche modo «adattata» al nuovo regime, di modo che il disegno di legge finisce in più punti con il sovrapporsi in modo non armonico con la precedente normativa e in particolare con la legge n. 96 del 2012. I problemi di coordinamento conseguono non solo alla mancata novellazione delle preesistenti fonti, ma anche alle abrogazioni che il provvedimento dispone, poiché talvolta le norme abrogate interagiscono a loro volta con quelle richiamate, producendo in taluni casi una normativa di risulta che pone problemi interpretativi. A tal proposito, evidenzia come siffatte problematiche, nell'attuale formulazione delle norme, non potrebbero venire risolte nemmeno attraverso l'attività di coordinamento normativo che l'articolo 16 del provvedimento demanda ad un emanando testo unico – comunque opportuno – poiché paradossalmente l'attuale formulazione della delega non sembra includere l'insieme delle disposizioni riguardanti la contribuzione volontaria ed indiretta ai partiti politici, pure prevista dalla nuova disciplina e che tuttavia resterebbe fuori dal testo codicistico. Dopo aver riferito che le due deleghe del disegno di legge contengono alcune criticità Pag. 4di ordine procedurale, passa ad illustrare la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il progetto di legge n. 1154 e rilevato che:

  sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:
   esso reca un contenuto omogeneo, essendo volto, mediante l'introduzione di una disciplina del tutto nuova, ad abolire i contributi pubblici ai partiti come attualmente disciplinati, sostituendoli con forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta fondata sulle scelte espresse dai cittadini, nonché con benefici di natura non monetaria e condizionando l'accesso a tali forme di benefici al rispetto dei requisiti di trasparenza e democrazia interna indicati dal medesimo disegno di legge, che prevede tra l'altro l'istituzione di un registro pubblico dei partiti politici e un regime di controllo dei loro rendiconti; a tale disciplina si accompagna il conferimento di due deleghe al Governo finalizzate, rispettivamente, all'introduzione di ulteriori forme di sostegno indiretto alle organizzazioni politiche e all'adozione di un testo unico delle disposizioni legislative in materia di disciplina dell'attività politica e svolgimento delle campagne elettorali, agevolazioni, attività di controllo e disciplina sanzionatoria;

  sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:
   il provvedimento innova completamente la disciplina della contribuzione e del finanziamento ai partiti politici, superando la normativa vigente, che viene tuttavia frequentemente richiamata e spesso adattata al nuovo regime, non sempre operando gli opportuni coordinamenti; tali difetti di coordinamento sembrano soltanto in parte superati dalle abrogazioni operate dall'articolo 14, nonché dalla delega alla redazione di un testo unico prevista dall'articolo 16, che infatti allo stato non include, come invece sarebbe auspicabile prevedere, l'intera disciplina riguardante la contribuzione volontaria ed indiretta ai partiti politici; essi si riscontrano soprattutto in rapporto alla legge n. 96/2012 (e in particolar modo con il suo articolo 9), alla quale il disegno di legge in titolo in numerosi casi si sovrappone o che modifica in maniera non testuale; inoltre, pur provvedendo il disegno di legge – all'articolo 14, commi 4 e 5 – ad abrogare espressamente le disposizioni ritenute incompatibili con la nuova disciplina, in taluni casi le abrogazioni disposte sembrano implicare anch'esse problemi di coordinamento con la normativa proposta. A titolo esemplificativo, problemi di coordinamento si riscontrano: all'articolo 4, comma 1, che, nell'attribuire una nuova denominazione alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti (ridenominata “Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici”), non novella l'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96; all'articolo 5, comma 2, che, nel disciplinare la pubblicazione nei siti internet dei partiti e nel portale internet del Parlamento italiano di atti riferibili ai partiti, include tra gli stessi “la relazione del revisore o della società di revisione”, mentre l'articolo 9 della legge n. 96 del 2012 non menziona la facoltà dei partiti e movimenti politici di rivolgersi a revisori costituiti da persone fisiche, ma solo a società di revisione; all'articolo 6, che sembrerebbe limitare l'ambito di applicazione dell'articolo 9, commi 1 e 2, della legge n. 96 del 2012 (obbligo di avvalersi di una società di revisione), in quanto, mentre a norma dell'articolo 9, comma 1, della citata legge – al quale l'articolo 6 rinvia – tale obbligo ricade sui “partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo Pag. 5della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano”, sulla base del combinato disposto degli articoli 6 e 8 del provvedimento invece l'obbligo verrebbe escluso per i partiti e movimenti politici che abbiano almeno un rappresentante in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome; all'articolo 7, comma 1, che – nel ribadire la competenza della Commissione prevista dall'articolo 9, comma 3, della legge n. 96/2012 in ordine ai controlli sulla regolarità e sulla conformità alla legge del rendiconto dei partiti e dei relativi allegati, già attribuiti alla medesima Commissione dall'articolo 9, comma 4, della citata legge n. 96 del 2012 – richiama l'articolo 9, comma 7, della legge 96 del 2012, il quale, in materia di inottemperanza all'obbligo di pubblicazione nel sito internet dei partiti del rendiconto e dei relativi allegati, rimanda al comma 20, che disciplina tale obbligo individuando un termine per il suo adempimento, anche se lo stesso comma rientra tra le disposizioni oggetto di abrogazione da parte dell'articolo 14, comma 4, lettera f);
   inoltre, in ragione della sopra riferita impostazione, il provvedimento in nessun caso si coordina con la disciplina vigente mediante la tecnica della novellazione, anche se in taluni casi, anche al fine di salvaguardare l'unitarietà di alcuni settori dell'ordinamento, sembrerebbe opportuno prevedere che sia la stessa legge delega ad operare subito in modo sufficientemente coordinato con le preesistenti fonti normative. Tale difetto si riscontra, ad esempio: all'articolo 5, comma 3, che introduce una disciplina derogatoria rispetto all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, senza novellare tale disposizione; all'articolo 9, che, intervenendo sul regime fiscale vigente in materia di detrazioni fiscali per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti, reca una nuova disciplina che sostituisce quella attualmente contenuta negli articoli 15, comma 1-bis, e 78, comma 1, del testo unico delle imposte dei redditi (decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986), entrambe disposizioni abrogate dall'articolo 14, comma 5, del provvedimento invece che novellate, compromettendosi in tal modo i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività propri di un “testo unico” riferito ad un determinato settore disciplinare;

  sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:
   il disegno di legge, all'articolo 13, reca una delega al Governo (per l'adozione di un decreto legislativo recante ulteriori forme di sostegno indiretto delle attività politiche in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4), la cui scansione temporale, delineata al comma 2 dello stesso articolo, oltre ad apparire estremamente breve, lascia indefinito il termine ultimo per l'esercizio della delega, prevedendosi che il decreto legislativo venga adottato entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari (da rendere entro trenta giorni), e che il suddetto termine possa essere prolungato di sessanta giorni ove il Governo trasmetta i relativi schemi al Parlamento negli ultimi due dei quattro mesi previsti; inoltre, all'articolo 16, comma 3, che disciplina l'iter procedurale per l'adozione del testo unico, si prevede un termine di durata per l'esercizio della delega che, pur essendo identico a quello di cui al citato articolo 13, appare ancora più breve in relazione alle incombenze procedurali da seguire ed ai contenuti da assumere da parte dell'emanando testo unico, che nel caso specifico va sottoposto al parere del Consiglio di Stato e dovrebbe inglobare anche i contenuti dell'emanando decreto legislativo sulle ulteriori forme di sostegno indiretto delle attività politiche; inoltre, sempre con riferimento Pag. 6alle norme di delega, all'articolo 13, al comma 1, sono indicati quattro principi e criteri direttivi per l'introduzione di ulteriori forme di sostegno indiretto all'attività politica, che sembrano piuttosto coincidere sostanzialmente con gli oggetti della delega, anche se appaiono comunque sufficientemente circoscritti;
   il provvedimento, all'articolo 3, comma 4, laddove recita “Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dallo statuto, si applicano ai partiti politici le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia”, contiene un richiamo normativo generico;
   sul piano del coordinamento interno al testo, il provvedimento reca due definizioni di partiti collocate in partizioni del testo molto distanti tra di loro: all'articolo 2, rubricato genericamente “Partiti”, che al comma 1 ne dà una definizione di carattere più generale, e all'articolo 17, comma 1, che individua i partiti quali destinatari delle sue disposizioni (i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo delle due Camere del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, dei Consigli regionali e delle province autonome);
   infine, il disegno di legge non è provvisto né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); alla relazione di accompagnamento al disegno di legge è allegata una dichiarazione di esenzione dall'obbligo di redigerla, segnalando la “necessità di provvedere con urgenza” ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, richiamo che non sembra congruo nel caso di specie, dal momento che la citata disposizione regolamentare si riferisce chiaramente ai disegni di legge di conversione di decreti-legge mentre per i disegni di legge ordinari consente l'esenzione “nelle ipotesi di peculiare complessità e ampiezza dell'intervento normativo”;

  ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
   per le ragioni indicate in premessa, previa verifica delle abrogazioni disposte dall'articolo 14, si valuti l'integrazione della delega al Governo per la redazione di un testo unico di cui all'articolo 16 con la previsione che esso includa anche l'intera disciplina riguardante la contribuzione volontaria ed indiretta ai partiti politici;
   per quanto detto in premessa, agli articoli 13, commi 1 e 2, e 16, commi 1 e 3, al fine di precisare il termine ultimo per l'esercizio della delega, si individui un termine di esercizio della stessa più congruo di quello attualmente fissato, che appare eccessivamente ristretto, fissando contestualmente un termine per la trasmissione degli schemi alle Camere e rinunciando alla tecnica dello “scorrimento”; parallelamente, anche in relazione alla prospettata integrazione della delega di cui all'articolo 16 il termine di esercizio ivi previsto sia congruamente spostato in avanti rispetto a quello della delega di cui all'articolo 13.

  Il Comitato osserva altresì quanto segue:

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   per le ragioni indicate in premessa, all'articolo 5, comma 3, andrebbe valutata l'opportunità di riformulare tale disposizione in termini di novella all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
   per le medesime ragioni, all'articolo 9, che disciplina, con decorrenza dal 1o gennaio 2014, le detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici, andrebbe valutata l'opportunità di riformulare tale disposizione in termini di Pag. 7novella agli articoli 15, comma 1-bis, e 78, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, al fine di mantenere i caratteri di unitarietà ed organicità del medesimo testo unico;

  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   in relazione all'articolo 3, comma 4, si dovrebbe specificare la normativa alla quale la disposizione rinvia;
   all'articolo 6, che sembra escludere i partiti che abbiano almeno un rappresentante in un consiglio regionale dall'obbligo di avvalersi di una società di revisione, andrebbe valutata l'opportunità di verificare come tale esclusione si coordini con l'articolo 8, comma 1, lettera a), che prevede per i partiti che abbiano conseguito un consigliere regionale gli stessi benefici previsti per i partiti che abbiano conseguito un seggio nel Parlamento italiano o nel Parlamento europeo e sono quindi soggetti all'obbligo di avvalersi di una società di revisione;
   per quanto detto in premessa, si dovrebbe valutare l'opportunità di collocare la definizione di cui all'articolo 17, comma 1, nello stesso contesto dell'articolo 2, effettuando gli opportuni coordinamenti;
   andrebbe altresì valutata l'opportunità di verificare il coordinamento interno del testo con specifico riguardo al tema dell'iscrizione dei partiti politici nel registro previsto dall'articolo 4, chiarendo se l'iscrizione stessa sia una condizione per accedere ai benefici – come sembrerebbe dal combinato disposto dell'articolo 4, comma 7, e dell'articolo 17, comma 1 – o discenda dal loro conseguimento, come l'articolo 4, comma 8, e l'articolo 8, comma 1, consentono al contempo di ipotizzare».

  Andrea GIORGIS dichiara il proprio apprezzamento per la proposta di parere formulata dal relatore, nella quale si formulano rilievi che, seppur apparentemente meno severi rispetto a quelli che usualmente investono i decreti-legge, cionondimeno arrivano a toccare, sulla base di considerazioni stringenti, le effettive criticità che il provvedimento presenta. Un particolare apprezzamento e compiacimento è da rivolgere a quel passaggio della proposta di parere in cui non senza eleganza si critica la decisione di non allegare al disegno di legge le prescritte relazioni istruttorie AIR ed ATN, motivandola sulla base di una supposta urgenza di dover provvedere. Le regole ordinamentali e procedimentali preposte alla produzione normativa non sono infatti regole meramente formali, ma sono preordinate ad assicurare che gli interventi normativi siano effettuati sulla base di un doveroso ed accurato approfondimento preliminare. L'urgenza non può neppure portare a sacrificare gli aspetti qualitativi della normazione, i quali richiedono che gli enunciati normativi siano scritti in modo chiaro, presentino significati univoci e non siano forieri di future controversie e contenziosi. Quanto ai rilievi più propriamente testuali conviene specialmente con l'ultima delle osservazioni formulate sotto il profilo della chiarezza e proprietà della formulazione, attenendo ad un aspetto che appare assolutamente opportuno chiarire e riguardante il significato dell'iscrizione dei partiti nel registro di cui all'articolo 4.

  Gianluca PINI, consapevole che gli aspetti di merito del provvedimento verranno definiti nelle competenti sedi nelle quali ognuno potrà far valere le proprie posizioni politiche, ritiene che, anche nell'esame da parte del Comitato, non si possa tuttavia prescindere dalla fondamentale considerazione che su di esso risulta concentrata la massima attenzione dell'opinione pubblica, la quale è in attesa di comprendere se e in che termini si realizzerà un effettivo superamento del precedente sistema di finanziamento dei partiti. Più che in ogni altra occasione, dunque, è opportuno che le norme da licenziare siano di univoca lettura ed evitino di prestarsi ad interpretazioni distorte e distorsive della ratio della legge. Pag. 8Per tali motivi, che afferiscono proprio alle ragioni istitutive del Comitato, associandosi all'osservazione del collega Giorgis circa la necessità di chiarire l'aspetto da lui specificamente evidenziato, propone di considerare l'opportunità di rafforzare anche altri rilievi contenuti in alcune delle osservazioni, elevandole al rango di condizioni.

  Renato BALDUZZI, nel convenire con l'ordine di considerazioni svolte dal collega Pini, evidenzia, in particolare, l'opportunità di riformulare in termini più stringenti e prescrittivi anche la prima condizione. In questo caso, infatti, non viene in rilievo un aspetto meramente formale, che pure il Comitato non tralascia di segnalare, sia pure in termini più «accomodanti», come ad esempio potrebbe essere la mancata novellazione delle norme. La condizione in questione tocca infatti un vero e proprio punto critico del provvedimento proposto, quello concernente la mancata inclusione nell'oggetto della delega, relativa all'adozione del futuro testo unico, della materia della contribuzione volontaria e indiretta a favore dei partiti. Quindi se non si ponesse rimedio a tale lacuna, permarrebbero difetti di coordinamento nella complessiva normativa in materia di finanziamento ai partiti. Da qui la necessità di segnalare adeguatamente tale criticità all'organo di merito, con l'auspicio che i rilievi in questione, di prevalente carattere integrativo e sostitutivo delle disposizioni e non soppressivo, possano trovare il dovuto accoglimento, risultando essi funzionali ad un deciso miglioramento della qualità della normazione recata nel provvedimento, senza che ne risulti alterata la sua complessiva configurazione. Quanto, infine, alla trasformazione dei rilievi da osservazioni in condizioni al fine di rafforzarne la loro cogenza nei confronti della Commissione, più che la loro qualificazione formale gioca spesso un ruolo decisivo il concreto impegno emendativo nel corso dell'esame in sede referente.

  Marcello TAGLIALATELA, presidente, riallacciandosi alle considerazioni del collega Giorgis, osserva come le stesse tocchino un tema delicato, quello relativo al giudizio sull'urgenza, suscettibile di valutazioni divergenti da parte dei diversi attori in campo. Relativamente, invece, alla proposta del collega Pini, rileva come, a suo avviso sia l'ultima osservazione, rubricata sotto il profilo della chiarezza e proprietà, quella che maggiormente investe una problematica che, ove non rimossa, potrà determinare incertezze interpretative, così come gli appare opportuno l'accoglimento dell'indicazione del collega Balduzzi circa una riformulazione della prima condizione in termini che lascino meno spazi di discrezionalità alla Commissione.

  Arcangelo SANNICANDRO, relatore, nel fare presente che la formulazione della prima condizione intendeva rimettere alla valutazione della Commissione la prospettata integrazione della delega anche alla luce di una visione più capillare della materia, accoglie il suggerimento a riformularla in maniera più incisiva, così come conviene con la proposta del presidente di trasformare l'ultima osservazione in una condizione, ritenendo invece opportuno mantenere per gli altri rilievi il rango di osservazioni, pur nella consapevolezza che solo la trasformazione in condizioni obbligherebbe la Commissione ad esporne le ragioni di un loro eventuale mancato accoglimento. Riformula quindi la proposta di parere nei seguenti termini:

  «Il Comitato per la legislazione,
   esaminato il progetto di legge n. 1154 e rilevato che:

  sotto il profilo dell'omogeneità del contenuto:
   esso reca un contenuto omogeneo, essendo volto, mediante l'introduzione di una disciplina del tutto nuova, ad abolire i contributi pubblici ai partiti come attualmente disciplinati, sostituendoli con forme di contribuzione volontaria fiscalmente agevolata e di contribuzione indiretta fondata sulle scelte espresse dai cittadini, Pag. 9nonché con benefici di natura non monetaria e condizionando l'accesso a tali forme di benefici al rispetto dei requisiti di trasparenza e democrazia interna indicati dal medesimo disegno di legge, che prevede tra l'altro l'istituzione di un registro pubblico dei partiti politici e un regime di controllo dei loro rendiconti; a tale disciplina si accompagna il conferimento di due deleghe al Governo finalizzate, rispettivamente, all'introduzione di ulteriori forme di sostegno indiretto alle organizzazioni politiche e all'adozione di un testo unico delle disposizioni legislative in materia di disciplina dell'attività politica e svolgimento delle campagne elettorali, agevolazioni, attività di controllo e disciplina sanzionatoria;

  sotto il profilo dei rapporti con la normativa vigente:
   il provvedimento innova completamente la disciplina della contribuzione e del finanziamento ai partiti politici, superando la normativa vigente, che viene tuttavia frequentemente richiamata e spesso adattata al nuovo regime, non sempre operando gli opportuni coordinamenti; tali difetti di coordinamento sembrano soltanto in parte superati dalle abrogazioni operate dall'articolo 14, nonché dalla delega alla redazione di un testo unico prevista dall'articolo 16, che infatti allo stato non include, come invece sarebbe auspicabile prevedere, l'intera disciplina riguardante la contribuzione volontaria ed indiretta ai partiti politici; essi si riscontrano soprattutto in rapporto alla legge n. 96/2012 (e in particolar modo con il suo articolo 9), alla quale il disegno di legge in titolo in numerosi casi si sovrappone o che modifica in maniera non testuale; inoltre, pur provvedendo il disegno di legge – all'articolo 14, commi 4 e 5 – ad abrogare espressamente le disposizioni ritenute incompatibili con la nuova disciplina, in taluni casi le abrogazioni disposte sembrano implicare anch'esse problemi di coordinamento con la normativa proposta. A titolo esemplificativo, problemi di coordinamento si riscontrano: all'articolo 4, comma 1, che, nell'attribuire una nuova denominazione alla Commissione per la trasparenza e il controllo dei rendiconti (ridenominata «Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici»), non novella l'articolo 9, comma 3, della legge 6 luglio 2012, n. 96; all'articolo 5, comma 2, che, nel disciplinare la pubblicazione nei siti internet dei partiti e nel portale internet del Parlamento italiano di atti riferibili ai partiti, include tra gli stessi «la relazione del revisore o della società di revisione», mentre l'articolo 9 della legge n. 96 del 2012 non menziona la facoltà dei partiti e movimenti politici di rivolgersi a revisori costituiti da persone fisiche, ma solo a società di revisione; all'articolo 6, che sembrerebbe limitare l'ambito di applicazione dell'articolo 9, commi 1 e 2, della legge n. 96 del 2012 (obbligo di avvalersi di una società di revisione), in quanto, mentre a norma dell'articolo 9, comma 1, della citata legge – al quale l'articolo 6 rinvia – tale obbligo ricade sui «partiti e i movimenti politici, ivi incluse le liste di candidati che non siano diretta espressione degli stessi, che abbiano conseguito almeno il 2 per cento dei voti validi espressi nelle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati ovvero che abbiano almeno un rappresentante eletto alla Camera medesima, al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo o in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano», sulla base del combinato disposto degli articoli 6 e 8 del provvedimento invece l'obbligo verrebbe escluso per i partiti e movimenti politici che abbiano almeno un rappresentante in un consiglio regionale o nei consigli delle province autonome; all'articolo 7, comma 1, che – nel ribadire la competenza della Commissione prevista dall'articolo 9, comma 3, della legge n. 96/2012 in ordine ai controlli sulla regolarità e sulla conformità alla legge del rendiconto dei partiti e dei relativi allegati, già attribuiti alla medesima Commissione dall'articolo 9, comma 4, della citata legge n. 96 del 2012 – richiama l'articolo 9, Pag. 10comma 7, della legge 96 del 2012, il quale, in materia di inottemperanza all'obbligo di pubblicazione nel sito internet dei partiti del rendiconto e dei relativi allegati, rimanda al comma 20, che disciplina tale obbligo individuando un termine per il suo adempimento, anche se lo stesso comma rientra tra le disposizioni oggetto di abrogazione da parte dell'articolo 14, comma 4, lettera f);
   inoltre, in ragione della sopra riferita impostazione, il provvedimento in nessun caso si coordina con la disciplina vigente mediante la tecnica della novellazione, anche se in taluni casi, anche al fine di salvaguardare l'unitarietà di alcuni settori dell'ordinamento, sembrerebbe opportuno prevedere che sia la stessa legge delega ad operare subito in modo sufficientemente coordinato con le preesistenti fonti normative. Tale difetto si riscontra, ad esempio: all'articolo 5, comma 3, che introduce una disciplina derogatoria rispetto all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, e successive modificazioni, senza novellare tale disposizione; all'articolo 9, che, intervenendo sul regime fiscale vigente in materia di detrazioni fiscali per le erogazioni liberali in denaro in favore dei partiti, reca una nuova disciplina che sostituisce quella attualmente contenuta negli articoli 15, comma 1-bis, e 78, comma 1, del testo unico delle imposte dei redditi (decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986), entrambe disposizioni abrogate dall'articolo 14, comma 5, del provvedimento invece che novellate, compromettendosi in tal modo i caratteri di unitarietà ed onnicomprensività propri di un «testo unico» riferito ad un determinato settore disciplinare;

  sul piano della corretta formulazione, del coordinamento interno e della tecnica di redazione del testo:
   il disegno di legge, all'articolo 13, reca una delega al Governo (per l'adozione di un decreto legislativo recante ulteriori forme di sostegno indiretto delle attività politiche in favore dei partiti politici iscritti nel registro di cui all'articolo 4), la cui scansione temporale, delineata al comma 2 dello stesso articolo, oltre ad apparire estremamente breve, lascia indefinito il termine ultimo per l'esercizio della delega, prevedendosi che il decreto legislativo venga adottato entro il termine di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari (da rendere entro trenta giorni), e che il suddetto termine possa essere prolungato di sessanta giorni ove il Governo trasmetta i relativi schemi al Parlamento negli ultimi due dei quattro mesi previsti; inoltre, all'articolo 16, comma 3, che disciplina l'iter procedurale per l'adozione del testo unico, si prevede un termine di durata per l'esercizio della delega che, pur essendo identico a quello di cui al citato articolo 13, appare ancora più breve in relazione alle incombenze procedurali da seguire ed ai contenuti da assumere da parte dell'emanando testo unico, che nel caso specifico va sottoposto al parere del Consiglio di Stato e dovrebbe inglobare anche i contenuti dell'emanando decreto legislativo sulle ulteriori forme di sostegno indiretto delle attività politiche; inoltre, sempre con riferimento alle norme di delega, all'articolo 13, al comma 1, sono indicati quattro principi e criteri direttivi per l'introduzione di ulteriori forme di sostegno indiretto all'attività politica, che sembrano piuttosto coincidere sostanzialmente con gli oggetti della delega, anche se appaiono comunque sufficientemente circoscritti;
   il provvedimento, all'articolo 3, comma 4, laddove recita «Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge e dallo statuto, si applicano ai partiti politici le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia», contiene un richiamo normativo generico;
   sul piano del coordinamento interno al testo, il provvedimento reca due definizioni di partiti collocate in partizioni del testo molto distanti tra di loro: all'articolo 2, rubricato genericamente «Partiti», che al comma 1 ne dà una definizione di carattere più generale, e all'articolo 17, comma 1, che individua i partiti quali Pag. 11destinatari delle sue disposizioni (i partiti, movimenti e gruppi politici organizzati che abbiano presentato candidati sotto il proprio simbolo alle elezioni per il rinnovo delle due Camere del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, dei Consigli regionali e delle province autonome);
   infine, il disegno di legge non è provvisto né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR); alla relazione di accompagnamento al disegno di legge è allegata una dichiarazione di esenzione dall'obbligo di redigerla, segnalando la «necessità di provvedere con urgenza» ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del regolamento approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 settembre 2008, n. 170, richiamo che non sembra congruo nel caso di specie, dal momento che la citata disposizione regolamentare si riferisce chiaramente ai disegni di legge di conversione di decreti-legge mentre per i disegni di legge ordinari consente l'esenzione «nelle ipotesi di peculiare complessità e ampiezza dell'intervento normativo»;

  ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
   per le ragioni indicate in premessa, previa verifica delle abrogazioni disposte dall'articolo 14, si integri la delega al Governo per la redazione di un testo unico di cui all'articolo 16 con la previsione che esso includa anche l'intera disciplina riguardante la contribuzione volontaria ed indiretta ai partiti politici;
   per quanto detto in premessa, agli articoli 13, commi 1 e 2, e 16, commi 1 e 3, al fine di precisare il termine ultimo per l'esercizio della delega, si individui un termine di esercizio della stessa più congruo di quello attualmente fissato, che appare eccessivamente ristretto, fissando contestualmente un termine per la trasmissione degli schemi alle Camere e rinunciando alla tecnica dello «scorrimento»; parallelamente, anche in relazione alla prospettata integrazione della delega di cui all'articolo 16 il termine di esercizio ivi previsto sia congruamente spostato in avanti rispetto a quello della delega di cui all'articolo 13.

  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   si chiarisca se l'iscrizione dei partiti politici nel registro prevista dall'articolo 4 sia una condizione per accedere ai benefici – come sembrerebbe dal combinato disposto dell'articolo 4, comma 7, e dell'articolo 17, comma 1 – o discenda dal loro conseguimento, come l'articolo 4, comma 8, e l'articolo 8, comma 1, consentono al contempo di ipotizzare.

  Il Comitato osserva altresì quanto segue:

  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:
   per le ragioni indicate in premessa, all'articolo 5, comma 3, andrebbe valutata l'opportunità di riformulare tale disposizione in termini di novella all'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659;
   per le medesime ragioni, all'articolo 9, che disciplina, con decorrenza dal 1o gennaio 2014, le detrazioni per le erogazioni liberali in denaro in favore di partiti politici, andrebbe valutata l'opportunità di riformulare tale disposizione in termini di novella agli articoli 15, comma 1-bis, e 78, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986, al fine di mantenere i caratteri di unitarietà ed organicità del medesimo testo unico;

Pag. 12

  sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
   in relazione all'articolo 3, comma 4, si dovrebbe specificare la normativa alla quale la disposizione rinvia;
   all'articolo 6, che sembra escludere i partiti che abbiano almeno un rappresentante in un consiglio regionale dall'obbligo di avvalersi di una società di revisione, andrebbe valutata l'opportunità di verificare come tale esclusione si coordini con l'articolo 8, comma 1, lettera a), che prevede per i partiti che abbiano conseguito un consigliere regionale gli stessi benefici previsti per i partiti che abbiano conseguito un seggio nel Parlamento italiano o nel Parlamento europeo e sono quindi soggetti all'obbligo di avvalersi di una società di revisione;
   per quanto detto in premessa, si dovrebbe valutare l'opportunità di collocare la definizione di cui all'articolo 17, comma 1, nello stesso contesto dell'articolo 2, effettuando gli opportuni coordinamenti.

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 14.