CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 26 luglio 2013
63.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e XII)
COMUNICATO
Pag. 33

ATTI DEL GOVERNO

  Venerdì 26 luglio 2013. — Presidenza del presidente della VI Commissione, Daniele CAPEZZONE. – Interviene il viceministro per il lavoro e le politiche sociali, Maria Cecilia Guerra.

  La seduta comincia alle 16.05.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento sulla revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, rileva come le Commissioni riunite siano chiamate ad esprimere il parere al Governo sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento sulla revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) (Atto n. 18). Al riguardo ricorda che il termine per l'espressione del parere parlamentare è fissato per il 31 luglio prossimo, prorogabile di dieci giorni.

  Donata LENZI (PD), relatore per la XII Commissione, fa presente che lo schema di decreto in titolo – predisposto in attuazione dell'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni – opera una revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Faccio presente preliminarmente che la materia è attualmente disciplinata dalla normativa recata dal decreto legislativo n. 109 del 1998 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 221 del 1999.
  Come rilevato nel Rapporto ISEE 2012, pubblicato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la disciplina vigente, nel tempo, ha mostrato criticità collegate, soprattutto: alle scarse capacità selettive dell'Indicatore e alle sue capacità equitative; alle difficoltà della definizione di nucleo Pag. 34familiare in una società complessa, alla componente patrimoniale fortemente limitata dall'operare delle franchigie e da comportamenti opportunistici; alla mancanza di controlli efficaci sulla veridicità dei dati rilevati ai fini ISEE.
  Le applicazioni pratiche hanno, poi, evidenziato ulteriori elementi di criticità. In particolare, è andata sviluppandosi negli anni una nutrita giurisprudenza sulle modalità di compartecipazione al costo delle prestazioni per le persone con disabilità gravi e per gli anziani non autosufficienti.
  Le recenti sentenze della Corte costituzionale n. 296 e n. 297 del 2012, inoltre, sono intervenute in materia fornendo importanti indicazioni anche sulla ripartizione delle competenze e dei livelli di governo. Come richiesto dalla seconda delle due sentenze citate, sulla versione in esame dello schema è stata acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata.
  Osserva quindi che l'ISEE o indicatore della situazione economica equivalente è una metodologia di calcolo introdotta negli anni ’90 allo scopo di individuare «criteri unificati di valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche». Non è quindi uno strumento di tassazione o fiscale.
  Poco meno di un terzo della popolazione italiana è in possesso di un ISEE in corso di validità e si può stimare che in due anni consecutivi quasi il 40 per cento della popolazione italiana passi attraverso il sistema ISEE. Nel 2011 sono state sottoscritte 7,5 milioni di dichiarazioni (per un paragone storico nel 2002 le dichiarazione erano state 2,15 milioni).
  Le prestazioni nazionali erogate in base all'ISEE sono: Carta Acquisti (cd. Social Card); Assegno per nuclei familiari con almeno tre figli minori; Assegno di maternità per le madri prive di altra garanzia assicurativa; Fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo; Erogazione borse di studio (ex L. n. 62/2000); Prestazioni connesse al diritto allo studio universitario; Tariffa sociale per il servizio di distribuzione e vendita dell'energia elettrica (bonus elettrico); Agevolazione per il canone telefonico.
  Per quanto riguarda invece le principali prestazioni locali che dovrebbero essere erogate facendo ricorso all'ISEE, esse sono: Asili nido e altri servizi socio-educativi per l'infanzia; Mense scolastiche; Servizi socio-sanitari domiciliari; Servizi socio-sanitari diurni, residenziali; Altre prestazioni economiche assistenziali (ad es. reddito di cittadinanza).
  Le principali prestazioni che utilizzano discrezionalmente l'ISEE pur in assenza di un obbligo specifico sono: Esenzione ticket sanitari (ad es. Regione Sicilia); Agevolazione per tasse universitarie; Contributo per il pagamento dei canoni di locazione (ex L. 431/1998); Agevolazioni per il canone di locazioni in edilizia residenziale pubblica; Agevolazione per trasporto locale; Servizio di scuola-bus; Agevolazioni per tributi locali (rifiuti solidi urbani); Formulazione graduatorie per il pubblico impiego (ex articolo 16 l. 56/87).
  Le prestazioni nazionali per cui l'uso dell'ISEE è escluso dalla legge, ai sensi del decreto legislativo n. 109/1998 sono: Integrazione al minimo pensionistico; Assegno e pensione sociale; Maggiorazione sociale; Pensione di invalidità civile, indennità accompagnamento e ogni altra prestazione previdenziale.
  Con specifico riferimento alla revisione della disciplina dell'ISEE, il citato articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011 (cd. Salva Italia) impone i seguenti criteri: l'adozione di una definizione di reddito disponibile che includa oltre ai redditi da lavoro anche somme percepite a vario titolo, pur se esenti da imposizione fiscale, non rientranti nella definizione di reddito rilevante a fini fiscali, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; il miglioramento della capacità selettiva dell'indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente Pag. 35patrimoniale sita sia in Italia sia all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto del patrimonio e tenendo conto delle imposte relative al medesimo; una differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni; la revisione di specifiche soglie massime di valori ISEE, relative al riconoscimento di agevolazioni fiscali e tariffarie o di provvidenze di natura assistenziale.
  Entrando nel merito del contenuto, rilevo che lo schema in esame si compone di 14 articoli e 3 Allegati.
  L'articolo 1 reca le definizioni contenute nel testo in esame, tra cui si rilevano quelle riferite a: prestazioni sociali; prestazioni sociali agevolate, ovvero prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti o comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche – la definizione ha lo scopo di chiarire il principio della selettività applicato nella individuazione dei beneficiari delle agevolazioni sulla base di una prova dei mezzi; prestazioni agevolate di natura sociosanitaria; prestazioni agevolate rivolte a minorenni; persone con disabilità media, grave e non autosufficienti, la cui definizione viene rimandata a una tabella di equiparazione tra le condizioni di invalidità, inabilità e non autosufficienza accertate sulla base dei diversi dettati normativi, di cui all'Allegato 3 dello schema di decreto in oggetto.
  La definizione di prestazioni agevolate è ancora la definizione data negli anni 90. A tale riguardo ritiene che sia opportuno arrivare, anche su questo punto, a fare chiarezza anche per rispondere a giustificate preoccupazioni. È infatti evidente che intercorre una notevole differenza tra l'uso dell'ISEE per determinare chi accede ad una prestazione, tipicamente le prestazioni a integrazione del reddito e di politiche contro la povertà, dall'uso dell'ISEE quale strumento per determinare la retta, la compartecipazione al costo dei servizi.
  È opportuno inoltre ricordare che per i servizi locali o regionali l'ISEE è solo un meccanismo di calcolo, mentre rimane nella competenza dell'ente determinare a quali servizi applicarlo, quali siano le soglie per l'accesso, quale sia la quota di spesa pubblica che deve essere coperta attraverso la compartecipazione.
  L'articolo 2 riveste particolare interesse nella parte in cui stabilisce che la determinazione e applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
  La portata equitativa e la finalità di assicurare una uniformità su tutto il territorio nazionale connessa a tale affermazione vengono però limitate dalla possibilità per gli enti erogatori (regioni e comuni) di introdurre, accanto all'ISEE, criteri ulteriori di selezione volti ad identificare specifiche platee di beneficiari, già prevista dalla disciplina vigente.
  Riguardo all'articolo 2, rileva che si tratta di un punto del provvedimento in relazione al quale si è aperto un confronto non esente da tensioni in sede di Conferenza unificata, in quanto alcuni regioni ritenevano che le proprie competenze in materia non fossero sufficientemente salvaguardate. Lo schema ora in esame, su cui è stata espressa intesa nelle seduta del 13 giugno 2013, si differenzia dal precedente per il fatto che sono state fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e sociosanitarie, tenendo anche conto delle prerogative dei comuni. Si è inoltre previsto che nella definizione di ulteriori criteri di selezione per l'accesso alle prestazioni si tenga conto delle disposizioni regionali in materia e delle attribuzioni regionali specificamente dettate in tema di servizi sociali e socio-sanitari. Peraltro, l'articolo 14 del provvedimento contiene la cosiddetta clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome.
  In qualità di relatore ritiene che l'ambito di autonomia lasciato a regioni e comuni, precedentemente ricordato, sia già molto ampio. Il rischio reale è che Pag. 36aumenti ulteriormente la diversificazione sulla qualità e quantità di servizi garantiti ai singoli cittadini con disparità non comprensibili. Almeno l'ISEE dovrebbe essere ugualmente calcolato su tutto il territorio nazionale. Per altro il parere espresso dalla Conferenza unificata dovrebbe comportare un conseguente obbligo ad attenersi alla disciplina concordata.
  Fa poi presente che rispetto alla disciplina vigente non viene modificato il metodo di calcolo dell'ISEE quale rapporto tra l'ISE e la scala di equivalenza. La formula di calcolo è la seguente: ISEE = ISR + 0,2 ISP/SE. In altre parole l'ISEE è costituito da una componente reddituale (indicatore della situazione reddituale, ISR calcolata ai sensi dell'articolo 4) e da un venti per cento di componente patrimoniale (indicatore della situazione patrimoniale, ISP calcolata ai sensi dell'articolo 5) ed è reso confrontabile per famiglie di diversa numerosità e caratteristiche mediante l'uso di una scala di equivalenza (SE).
  Riguardo alla scala di equivalenza, l'Allegato 1 dello schema conferma la struttura ed i valori attuali, ma opera una revisione delle maggiorazioni che favoriscono le famiglie la cui numerosità sia dovuta alla presenza di bambini. In particolare, sono introdotte una maggiorazione pari a 0,2, 0,35 e 0,5 punti per i nuclei, rispettivamente, con tre, quattro o almeno cinque figli minorenni, e viene confermata la maggiorazione per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori o l'unico presente svolgano attività di lavoro o di impresa. Quest'ultima maggiorazione resta pari a 0,2 punti, ma viene elevata a 0,3 punti in presenza di un figlio di età inferiore a tre anni compiuti. Si specifica, inoltre, che entrambi i genitori o l'unico presente devono aver svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati. Si sopprimono, invece, le attuali maggiorazioni applicate in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore e quella di 0,5 punti per ogni componente con handicap psico-fisico permanente grave o con invalidità superiore al 66 per cento. In particolare, quest'ultima maggiorazione, scompare perché sostituita dalle detrazioni dall'indicatore reddituale indicate nei commi 3 e 4 dell'articolo 4.
  Il comma 5 dell'articolo 2, poi, introduce l'ISEE corrente, una ulteriore novità rispetto alla legislazione vigente, che, in casi particolari quali la perdita di lavoro, viene calcolato con riferimento ad un periodo di tempo più ravvicinato al momento della richiesta della prestazione.
  Il comma 6 prevede, infine, che le informazioni necessarie al calcolo dell'indicatore non siano interamente fornite dal cittadino con autodichiarazione con il modello DSU (dichiarazione sostitutiva unica), ma che alcune informazioni, già disponibili negli archivi dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate, siano acquisite direttamente dal sistema informativo ISEE.
  L'articolo 3 dello schema reca, sempre ai fini dell'applicazione dell'ISEE, la nozione di nucleo familiare (del richiedente un beneficio).
  Si conferma come principio generale il riferimento alla famiglia anagrafica, con le modifiche e le integrazioni, rispetto a tale nozione, di cui ai commi da 2 a 5, e con la possibilità di escludere – per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria e per i benefici relativi ai corsi di dottorato di ricerca – alcuni eventuali componenti dal nucleo (si rinvia, al riguardo, al comma 2 dell'articolo 6 e al comma 4 dell'articolo 8).
  Tra le norme specifiche di cui ai suddetti commi da 2 a 5 dell'articolo 3, si segnalano il principio (già presente nell'attuale regolamentazione dell'ISEE) in base al quale i coniugi fanno parte dello stesso nucleo familiare anche qualora abbiano diversa residenza anagrafica (salvo che nelle ipotesi di cui al comma 3, identiche a quelle attualmente vigenti) e il principio in base al quale il figlio maggiorenne, a carico dei genitori ai fini IRPEF, senza coniuge e senza figli, fa parte del nucleo familiare dei genitori anche qualora non conviva con gli stessi (comma 5). Quest'ultimo principio si distingue dall'attuale regolamentazione, perché Pag. 37introduce la condizione che il soggetto non abbia figli (in presenza di figli, potrebbe, quindi, ora conseguire per il soggetto la valutazione – in sostanza, più favorevole – di nucleo a sé stante).
  Fa presente, inoltre, che alcune norme specifiche sull'individuazione del nucleo familiare sono poste nei successivi articoli 6, 7 e 8 dello schema.
  Il comma 6 del presente articolo 3, poi, conferma il principio (già posto dalla regolamentazione vigente) in base al quale il soggetto che si trovi in convivenza anagrafica (cioè, in condizione di convivenza «per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili») è considerato nucleo familiare a sé stante, fatte salve le eccezioni ivi indicate.
  Rinviando, per ragioni di competenza, alle considerazioni che saranno svolte dal deputato Savino con riferimento alle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5, procede a illustrare i contenuti dell'articolo 6, che reca indicazioni circa il calcolo ISEE per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria rivolte a persone di maggiore età. Lo schema in esame innova la disciplina vigente prevedendo la possibilità per il disabile adulto, convivente con la famiglia di origine, di costituire nucleo anagrafico a sé stante. Vengono inoltre stabilite condizioni più favorevoli per il calcolo ISEE per l'anziano non autosufficiente privo di qualunque sostegno familiare.
  In particolare, il comma 2 dell'articolo 6 prevede che, per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, rivolte a persone maggiorenni, siano escluse dal computo del nucleo familiare i soggetti diversi dal coniuge e dai figli, fatta salva la possibilità, per il soggetto, di ricorrere invece alla nozione di nucleo familiare secondo i criteri integrali di cui al precedente articolo 3.
  La norma è sicuramente positiva e viene incontro a richieste pervenute ma, a suo avviso, rischia di creare una discriminazione non giustificata con chi, magari per una disabilità acquisita in età adulta in conseguenza di incidente o malattia, si trova non autosufficiente e con moglie e figli. Anche qui non è detto che un calcolo diverso avvantaggi tutti, dipende per esempio se moglie e figli lavorano o hanno redditi o sono a carico (ogni situazione individuale ha le proprie specificità) ma si vuol far notare una disparità.
  Il successivo comma 3 dello stesso articolo 6 – insieme con l'allegato 2, comma 1 – introduce alcune norme specifiche sull'applicazione dell'ISEE per le prestazioni in oggetto erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo. Tali norme fanno anche riferimento alla presenza eventuale di figli (benché non appartenenti al nucleo familiare) e alla loro situazione economica nel rispetto degli obblighi alimentari stabiliti dal codice civile. In merito, la relazione illustrativa osserva che si intende differenziare la condizione economica del soggetto non autosufficiente che abbia figli che possano aiutarlo – anche per fronteggiare le spese di ricovero nella struttura – dalla condizione del soggetto che non abbia tali possibilità di aiuto. Sono inoltre previste norme che rendono più difficile l'uso della donazione a scopo elusivo.
  Passando, poi, all'articolo 7, tale disposizione riguarda il calcolo dell'ISEE per le prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni. Viene stabilita la regola generale per cui il genitore, non convivente nel nucleo familiare e non coniugato con l'altro genitore che abbia riconosciuto il figlio, viene considerato come facente parte del nucleo familiare del figlio.
  A tale regola vengono tuttavia poste alcune eccezioni, tra le quali vanno ricordati i casi in cui il genitore non convivente risulti coniugato o avere figli con persona diversa dall'altro genitore, quando con provvedimento del giudice sia stato disposto il versamento di assegni periodici per il mantenimento dei figli, quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o risulti accertato, in sede giurisdizionale, o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali, la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.
  Nei casi in cui il genitore non convivente risulti coniugato od avere figli con persona diversa dall'altro genitore, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva Pag. 38calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'Allegato 2, comma 2 del provvedimento in esame.
  L'articolo 8 disciplina il calcolo dell'ISEE per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario, dettando una serie di regole in parte già previste dalla normativa vigente. Tiene a precisare che si tratta del primo settore nel quale sia stato utilizzato lo strumento, proprio per significare che l'ISEE non nasce come strumento per escludere ma come strumento equitativo.
  I commi da 1 a 3 prevedono, ai fini delle prestazioni rientranti nell'ambito del diritto allo studio universitario, che il nucleo familiare sia comunque composto da entrambi i genitori dello studente richiedente non convivente salvo che ricorrano entrambe queste condizioni: residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un membro della famiglia di origine; presenza di un'adeguata capacità di reddito, definita con il decreto ministeriale previsto dall'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 68 del 2012. In proposito, va ricordato che l'articolo 8, comma 5, del citato decreto legislativo prevede che fino all'emanazione del decreto ministeriale (ad oggi non ancora emanato) restano in vigore le disposizioni di cui al D.P.C.M. 9 aprile 2001, il quale all'articolo 5, comma 3), lettera b), fa riferimento ai redditi da lavoro dipendente o assimilati fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500 euro con riferimento ad un nucleo familiare di una persona.
  Vengono considerati come facenti parte dello stesso nucleo familiare i genitori dello studente richiedente non conviventi – in conformità con quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, in precedenza illustrato, riguardante i coniugi aventi diversa residenza anagrafica – salvo le eccezioni di cui all'articolo 3, comma 2, e 7, comma 1.
  Per i benefici relativi ai corsi di dottorato di ricerca, il comma 4 introduce l'esclusione dal nucleo familiare del richiedente dei soggetti diversi dal coniuge e dai figli, fatta salva la possibilità di ricorrere invece alla nozione di nucleo familiare secondo i criteri di cui all'articolo 3. Vengono invece confermate, al comma 5, le attuali norme (di cui all'articolo 5 del richiamato D.P.C.M. del 9 aprile 2001) sulla valutazione economica per gli studenti stranieri, o per gli studenti italiani residenti all'estero, attraverso l'ISEE all'estero calcolato come la somma dei redditi percepiti all'estero e del 20 per cento dei patrimoni posseduti all'estero, valutati secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 7, del suddetto decreto legislativo n. 68 del 2012.
  L'articolo 9 introduce l'ISEE corrente, che può essere richiesto anche a fronte di un ISEE in corso di validità, qualora si sia verificata una variazione considerevole dell'indicatore reddituale (ISR) e, nei 18 mesi precedenti la richiesta della prestazione, una variazione della situazione lavorativa per almeno uno dei componenti il nucleo familiare. La misura riveste particolare importanza e va valutata con favore considerando che l'ISEE fa riferimento alla dichiarazione dei redditi dell'anno prima, a sua volta riferita ai redditi percepiti nell'anno precedente. Nell'ISEE corrente cambia pertanto l'indicatore della situazione reddituale, con riferimento a uno o più componenti del nucleo familiare, fermi restando l'indicatore della situazione patrimoniale e la scala di equivalenza. L'ISEE corrente può essere calcolato solo in caso di variazioni superiori al 25 per cento dell'indicatore della situazione reddituale calcolata in via ordinaria ed è valido due mesi dal momento della presentazione del modulo sostitutivo della DSU.
  Osserva, infine, che le variazioni della situazione lavorativa sono riferite sia ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa, sia per i lavoratori Pag. 39dipendenti a tempo determinato impiegati con tipologie contrattuali flessibili che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, sia per i lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività, dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno dodici mesi.

  Sandra SAVINO (PdL), relatore per la VI Commissione, illustra i profili di più stretta competenza della Commissione Finanze, segnala in primo luogo l'articolo 4, il quale definisce le modalità di calcolo dell'indicatore della situazione reddituale, specificando i redditi che vanno considerati per ciascun componente il nucleo familiare, gli importi che per ciascun individuo possono essere sottratti e, infine, le spese e le franchigie che si possono sottrarre per l'intero nucleo familiare.
  Ai fini del calcolo, i redditi e gli importi da considerare sono riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), mentre le spese o le franchigie sono riferite all'anno solare precedente la presentazione della dichiarazione. Tale diverso riferimento temporale è stata determinata dalla esigenza di utilizzare nel calcolo dell'ISEE le informazioni già in possesso dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate. Analogamente a quanto previsto dalla normativa vigente, l'indicatore è riferito alla somma dei redditi di ciascun componente il nucleo familiare.
  Il comma 2 identifica le componenti del reddito di ciascun componente, considerando, come già previsto dalla normativa vigente, il reddito dichiarato a fini IRPEF, i redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, i proventi derivanti da attività agricole (considerando a tal fine l'imponibile IRAP) e il reddito figurativo delle attività finanziarie. Ad esse lo schema di decreto aggiunge, ai fini della determinazione del reddito anche:
   ogni altra componente reddituale esente da imposta, nonché i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero tassati esclusivamente nello stato estero in base alle vigenti convenzioni contro le doppie imposizioni;
   gli assegni per il mantenimento dei figli effettivamente percepiti;
   i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche, laddove non siano già inclusi nel reddito complessivo;
   i redditi fondiari relativi ai beni non locati soggetti alla disciplina dell'IMU non indicati nel reddito complessivo;
   il reddito lordo dichiarato ai fini fiscali nel paese di residenza da parte degli appartenenti al nucleo iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero (AIRE).

  Per quanto riguarda il reddito figurativo delle attività finanziarie, già considerate dalla legislazione vigente, viene modificata la modalità di calcolo, prevedendo la possibilità alternativa di applicare al patrimonio mobiliare complessivo del nucleo familiare, in luogo del tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro, il tasso di interesse legale vigente al 10 gennaio maggiorato di un punto percentuale.
  Il comma 3 elenca gli importi da sottrarre, fino a concorrenza, dall'ammontare del reddito come precedentemente determinato. In particolare:
   a) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti al coniuge, anche se residente all'estero, in seguito alla separazione legale ed effettiva o allo scioglimento, annullamento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio come indicato nel provvedimento dell'autorità giudiziaria. Nell'importo devono essere considerati gli assegni destinati al mantenimento dei figli;
   b) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti per il mantenimento dei figli conviventi con l'altro genitore, nel caso in cui i genitori non siano coniugati, né legalmente ed effettivamente separati e non vi sia provvedimento dell'autorità giudiziaria che ne stabilisce l'importo;Pag. 40
   c) fino ad un massimo di 5.000 euro, le spese sanitarie per disabili, le spese per l'acquisto di cani guida e le spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi, che sono state indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese per le quali spetta la detrazione d'imposta, nonché le spese mediche e di assistenza specifica per i disabili anch'esse già indicate in dichiarazione dei redditi tra le spese e gli oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo;
   d) l'importo dei redditi agrari relativi alle attività di imprenditore agricolo svolte, anche in forma associata, dai soggetti titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA;
   e) fino ad un massimo di 3.000 euro, una quota dei redditi da lavoro dipendente, nonché degli altri redditi da lavoro ad essi assimilati a fini fiscali, pari al 20 per cento dei redditi medesimi;
   f) in alternativa a quanto previsto dalla lettera precedente, fino ad un massimo di 1.000 euro, una quota dei redditi da pensione inclusi nel reddito complessivo, nonché dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, anche allo scopo di tener conto in modo forfetario delle maggiori spese connesse alla vecchiaia e alle altre condizioni di fragilità dei beneficiari di trattamenti fiscalmente esenti.

  Vanno altresì sottratti, ai sensi del comma 4, fino a concorrenza, le seguenti spese o franchigie riferite al nucleo familiare:
   a) nel caso in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, il valore del canone annuo previsto nel contratto di locazione, del quale sono dichiarati gli estremi di registrazione, per un ammontare massimo, fino a concorrenza, di 7.000 euro: al riguardo segnala come il vigente decreto ISEE preveda una detrazione del valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di 10.000.000 lire (5.165 euro).
   b) nel caso in cui il nucleo familiare risieda in abitazione di proprietà, una franchigia pari a 5.000 euro, accresciuta di 500 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 7.000 euro; attualmente non sono previste franchigie relativamente alla determinazione della situazione reddituale; tuttavia, qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà si prevede una franchigia relativa al valore della casa di abitazione nel limite di 100 milioni di lire (51.646 euro): tale franchigia non è prevista dallo schema di decreto relativamente alla determinazione della situazione patrimoniale del nucleo familiare; la relazione illustrativa, al riguardo, sottolinea come si intende dare analogo riconoscimento ai costi dell'abitare degli affittuari e dei proprietari; tenendo conto della valorizzazione al 20 per cento del patrimonio, la franchigia, nel caso di una abitazione di proprietà risulta attualmente avere un effetto in termini di riduzione dell'ISEE pari al doppio della deduzione consentita a fronte delle spese di affitto;
   c) nel caso di presenza nel nucleo di persone con disabilità, franchigie articolate a seconda del livello: in caso di disabilità media, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 3.500 euro; in caso di disabilità grave, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 5.000 euro; infine, per persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, una franchigia pari a 6.500 euro;
   d) per ciascuna persona del nucleo che risulti non autosufficiente, la spesa sostenuta, inclusiva dei contributi versati, per collaboratori domestici e addetti all'assistenza personale, come risultante dalla dichiarazione di assunzione presentata all'INPS e dai contributi versati al medesimo istituto, al netto della detrazione pensionistica di cui la persona non autosufficiente risulti beneficiario; le spese per assistenza personale possono essere sottratte dalla somma dei redditi anche nel caso di acquisizione dei servizi medesimi presso enti fornitori, purché sia conservata Pag. 41ed esibita a richiesta idonea documentazione attestante la spesa sostenuta e la tipologia di servizio fornita;
   e) in alternativa, nel caso in cui del nucleo facciano parte persone non autosufficienti, per ciascuna di esse, in caso di ricovero presso strutture residenziali nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura sociosanitaria, l'ammontare della retta versata per l'ospitalità alberghiera.

  Il comma 5 specifica che, qualora il soggetto per il quale viene richiesta la prestazione sia già beneficiario di trattamento assistenziale, previdenziale e indennitario, ed ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, al valore dell'ISEE è sottratto dall'ente erogatore l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario nell'anno precedente la presentazione della dichiarazione sostitutiva unica rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza riportata all'Allegato 1 del presente schema di decreto.
  L'articolo 5 stabilisce le modalità di calcolo dell'indicatore della situazione patrimoniale.
  Analogamente a quanto già previsto dalla normativa vigente, l'indicatore della situazione patrimoniale è determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare, nonché del patrimonio mobiliare.
  Tuttavia, rispetto alla disciplina vigente lo schema di decreto interviene circa la valorizzazione degli immobili, il trattamento della abitazione principale, la considerazione del patrimonio estero, la data di riferimento per la contabilizzazione del patrimonio mobiliare e la relativa franchigia.
  Il comma 2 specifica che il patrimonio immobiliare è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, quale definito ai fini dell'IMU al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno.
  Dal valore così determinato di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31 dicembre dell'anno precedente la presentazione della dichiarazione per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.
  Per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo residuo, è considerato in proporzione pari a due terzi. Tale percentuale è dovuta al fatto che, facendo riferimento all'IMU per la determinazione del valore patrimoniale dell'immobile, si è determinato un incremento del 60 per cento del valore catastale. La percentuale di due terzi del valore ha lo scopo di non rendere eccessiva la valorizzazione della prima casa a fine ISEE. Rispetto alla disciplina vigente, come già anticipato, qualora il nucleo risieda in abitazione di proprietà non è più presente la franchigia relativamente al valore della casa di abitazione, che tuttavia è sostituita con una franchigia reddituale pari a 5.000 euro, accresciuta di 500 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 7.000 euro.
  Il comma 3 considera, ai fini della determinazione del patrimonio, anche la componente immobiliare all'estero, il cui valore risulta pari a quello definito ai fini dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero disciplinata dall'articolo 19, comma 15, del decreto-legge n. 201 del 2011 (pari allo 0,76 per cento del valore), riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Anche in tale caso, dal valore così determinato, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.
  Il comma 4 riguarda il patrimonio mobiliare, che risulta costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all'estero, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di Pag. 42presentazione della dichiarazione, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti.
  In merito rileva come si tratti, in realtà, di voci già considerate dalla normativa vigente; tuttavia, per i depositi e conti correnti bancari e postali è stato introdotto un meccanismo antielusione, che prevede un provvedimento ministeriale annuale di «estrazione» della data relativa all'anno precedente, allo scopo di contabilizzare a tale data il saldo sui depositi da considerare ai fini ISEE. Nel dettaglio, il patrimonio mobiliare è determinato da:
   a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi alla data riferita all'ultimo trimestre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione, individuata annualmente, previa estrazione, con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
   b) titoli di Stato ed equiparati, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione;
   c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla società di gestione;
   d) partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate in mercati regolamentari;
   e) partecipazioni azionarie in società non quotate in mercati regolamentati e partecipazioni in società non azionarie;
   f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto;
   g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente, nonché contratti di assicurazione a capitalizzazione o mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati, al netto degli eventuali riscatti, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non è esercitabile il diritto di riscatto;
   h) il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria, ovvero il valore delle rimanenze finali e del costo dei beni ammortizzabili per le imprese individuali in contabilità semplificata.

  Analogamente a quanto disposto dalle norme in vigore, il comma 5 specifica che per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a, soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze è assunto per la quota di spettanza.
  Inoltre il comma 6 prevede che dal valore del patrimonio mobiliare, determinato ai sensi del comma 4, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione reddituale.
  Rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti, la franchigia da applicare nella determinazione del valore del patrimonio mobiliare si riduce da 15.494 euro (30 milioni di lire) ad un massimo di 10.000 euro.
  L'articolo 10 concerne la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) che il richiedente un beneficio deve presentare ai fini del calcolo dell'ISEE per l'intero nucleo familiare. La disciplina prevista è improntata a criteri analoghi a quelli previsti dalla normativa vigente.Pag. 43
  Viene stabilito innanzitutto, al comma 1, che il richiedente presenti un'unica dichiarazione per la determinazione dell'ISEE in riferimento al nucleo familiare ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
  Viene stabilito che la dichiarazione ha validità dal momento della presentazione al 15 gennaio dell'anno successivo: si tratta di un'innovazione rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente che prevede la validità annuale della dichiarazione. L'innovazione è legata alla circostanza che alla data del 15 gennaio gli archivi amministrativi saranno in grado di fornire le informazioni relative alle dichiarazioni fiscali dell'anno precedente, in modo dia aggiornare l'ISEE alle informazioni più recenti disponibili. Analogamente a quanto già previsto dalla vigente normativa il comma 2 riconosce facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità della dichiarazione una nuova dichiarazione per far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE, mentre gli enti erogatori possono stabilire la decorrenza degli effetti di tale nuove dichiarazioni per le prestazioni da essi erogate. Un'ulteriore innovazione concerne l'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata nel caso di variazioni del nucleo familiare.
  Il comma 3 rimette ad un provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INPS, sentita l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore del decreto, l'approvazione del modello tipo della dichiarazione e dell'attestazione nonché delle relative istruzioni per la compilazione.
  Dopo aver stabilito che la dichiarazione ha carattere modulare l'articolo specifica, al comma 4, che i moduli di cui essa si compone. Viene stabilito – analogamente a quanto previsto dalla normativa vigente – che la dichiarazione sia presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale o all'amministrazione pubblica che eroga la prestazione o alla sede dell'INPS competente per territorio. Il comma 6 introduce quale innovazione la facoltà di presentare la dichiarazione all'INPS, in via telematica, direttamente a cura del richiedente.
  Il comma 7 specifica che le informazioni oggetto di autodichiarazione al momento della presentazione della dichiarazione, tra le quali, ricorda la composizione del nucleo familiare, l'eventuale condizione di disabilità e non autosufficienza dei componenti il nucleo, le diverse componenti reddituali, le componenti del patrimonio immobiliare, gli autoveicoli ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 centimetri cubici e superiore, nonché le navi e imbarcazioni da diporto.
  Il comma 8 prevede che siano autodichiarate anche le componenti del patrimonio mobiliare, nelle more della piena e tempestiva disponibilità delle informazioni della apposita sezione dell'Anagrafe tributaria relativa ai rapporti e alle operazioni di natura finanziaria, alimentata dagli operatori finanziari. Inoltre viene demandato ad uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentita l'Agenzia delle entrate e il garante per la protezione dei dati personali, la identificazione delle componenti del patrimonio mobiliare per cui risultasse possibile acquisire il dato, sotto forma di valore sintetico, direttamente nell'apposita sezione dell'anagrafe la conseguente revisione delle componenti di cui è prevista l'autodichiarazione. In tal modo si rende possibile la semplificazione delle informazioni richieste nella compilazione della dichiarazione alla luce della evoluzione nella disponibilità delle informazioni che dovesse verificarsi successivamente all'emanazione del decreto in esame.
  Analogamente il comma 9 stabilisce che, fermo restando l'insieme delle informazioni necessarie per il calcolo dell'ISEE, con uno o più decreti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate Pag. 44e il Garante per la protezione dei dati personali, in relazione all'evoluzione dei sistemi informativi può essere rivisto l'elenco delle informazioni oggetto di autodichiarazione, può essere integrato il modello-tipo di dichiarazione, può essere rivisto il periodo di riferimento dei redditi, avvicinandolo al momento della presentazione della DSU e il periodo di validità di quest'ultima.
  Gli articoli 11 e 12 integrano il quadro normativo in materia di controlli e di sistema informativo ISEE.
  In particolare, l'articolo 11 affida un ruolo centrale all'INPS che, al fine di rilevare la veridicità di quanto autocertificato dai cittadini, può avvalersi di controlli incrociati con le banche dati dell'Agenzia delle Entrate e degli archivi amministrativi delle altre amministrazioni pubbliche. Infatti, secondo il comma 2 le informazioni analitiche necessarie al calcolo dell'ISEE, ma non presenti nell'elenco dei dati autodichiarati ai fini della dichiarazione e già presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, sono trasmessi dall'Agenzia delle entrate all'INPS. In relazione ai dati autodichiarati, l'Agenzia, sulla base di controlli automatici, individua e rende disponibili all'INPS, l'esistenza di omissioni o difformità.
  Ai sensi del comma 6 ulteriori controlli possono essere effettuati dagli enti erogatori sulla base degli archivi in loro possesso.
  Come già previsto dalla disciplina vigente, è lasciata facoltà all'INPS di stipulare apposite convenzioni per l'alimentazione del sistema informativo dell'ISEE con i centri di assistenza fiscale per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati, ai soli fini della trasmissione delle dichiarazioni e per l'eventuale assistenza nella compilazione.
  Il comma 4 stabilisce le modalità di comunicazione al richiedente dell'attestazione l'ISEE e delle informazioni utilizzate per il suo calcolo anche mediante accesso all'area servizi del portale web dell'INPS, ovvero mediante posta elettronica certificata. Previo specifico mandato conferito dal dichiarante, l'attestazione e le informazioni possono essere rese disponibili al dichiarante stesso per il tramite dei soggetti incaricati della ricezione della dichiarazione. Sul punto, il decreto specifica che l'INPS dovrà individuare, con decreto direttoriale, le misure e gli accorgimenti per garantire che l'accesso a tali dati da parte degli operatori avvenga solo ai fini della consegna al dichiarante, nonché ad impedire la creazione di banche dati delle dichiarazioni presso i soggetti medesimi. Viceversa, ai sensi del comma 10 l'INPS rende disponibile, mediante accesso al sistema informativo, agli enti erogatori presso i quali il richiedente ha presentato specifica domanda di prestazioni sociali agevolate, l'ISEE e la composizione del nucleo familiare, nonché, ove necessario, le informazioni analitiche pertinenti e non eccedenti per le medesime finalità.
  I commi 12 e 13 prevedono che una quota delle verifiche della Guardia di Finanza sia riservata al controllo sostanziale della posizione reddituale e patrimoniale dei nuclei familiari dei soggetti beneficiari di prestazioni e che tali verifiche siano svolte secondo criteri selettivi; a quest'ultimo fine, nella dichiarazione sono autodichiarati gli autoveicoli, nonché i motoveicoli aventi almeno 500 centimetri cubici di cilindrata e le navi ed imbarcazioni da diporto, intestati a membri del nucleo familiare.
  L'articolo 12 chiarisce, al comma 1, che il titolare del trattamento dei dati del sistema informativo dell'ISEE è l'INPS, che ne garantisce altresì la gestione tecnica ed informatica, mentre l'ente erogatore è titolare del trattamento dei dati relativi ai beneficiari delle prestazioni da esso erogate. Per quanto riguarda la conservazione dei dati, in base al comma 5 questi ultimi sono conservati dall'INPS, dall'Agenzia delle entrate e dagli enti erogatori per un periodo di tempo non superiore a quello necessario per i controlli, nel rispetto di quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati.
  Con specifico riferimento ai centri di assistenza fiscale, secondo il comma 3 i dati sono conservati al solo fine di consentire Pag. 45le verifiche da parte dell'INPS e degli enti erogatori e sono distrutti dopo due anni dalla trasmissione all'INPS.
  In base al comma 2 l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza per la gestione dei flussi informativi del sistema informativo ISEE è rimessa all'INPS, che vi provvede con un disciplinare tecnico, da approvare mediante decreto direttoriale, sentito il Garante, al fine di ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita anche accidentali dei dati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta. In particolare, dovranno essere specificate regole tecniche e procedure di sicurezza relative al software e ai servizi telematici idonee a garantire la riservatezza dei dati trattati nell'ambito del sistema informativo ISEE, anche in riferimento alle modalità di accesso.
  Quanto alle le agevolazioni fiscali e tariffarie concesse, ricorda che l'articolo 5 del decreto – legge n. 201 del 2011 prevede che il decreto di revisione della normativa ISEE individui le agevolazioni fiscali e tariffarie e le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1o gennaio 2013, non possono essere più riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata dal decreto stesso.
  L'articolo 13 dello schema di decreto individua quindi le nuove soglie solo per due tipologie di assegni di sostegno al reddito:
   l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori è concesso dal Comune ma erogato dall'INPS ai nuclei familiari con almeno tre figli minori in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE);
   l'assegno di maternità di base, di cui all'articolo 74 del decreto legislativo n. 151 del 2001, è concesso dal Comune di residenza della madre del nuovo nato ed erogato dall'INPS. La madre deve essere in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell'indicatore della situazione economica (ISE). Possono farne richiesta le madri che non ricevono per il figlio nato altro trattamento previdenziale per la maternità, o nel caso lo ricevano, esso deve essere inferiore ad una quota differenziale.

  Le nuove soglie operano a decorrere dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del provvedimento di definizione del nuovo modello di dichiarazione.
  Per l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, il comma 1 dell'articolo fissa una soglia pari a 8.278 euro per un ipotetico nucleo con un unico soggetto. La soglia deve essere riparametrata in base alla composizione effettiva del nucleo (secondo la scala di equivalenza di cui all'allegato 1 dello schema). Il nuovo valore di soglia deve essere peraltro già rivalutato secondo la variazione intervenuta nel 2012 dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
  Il comma 2 conferma le attuali norme sulla modulazione dell'importo dell'assegno per i nuclei che sono di poco al di sotto della soglia.
  Il comma 3 innalza, per il cosiddetto assegno di maternità di base, a 16.278 euro la soglia ISEE, relativa ad un ipotetico nucleo familiare con tre componenti – soglia che deve naturalmente essere riparametrata in base alla composizione effettiva del nucleo (secondo la scala di equivalenza di cui all'allegato 1 dello schema). Il nuovo valore di soglia deve essere già rivalutato secondo la variazione intervenuta nel 2012 dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
  Il comma 4 conferma che gli importi degli assegni e dei requisiti economici di cui al presente articolo sono rivalutati annualmente, in base alla variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
  L'articolo 14 detta le disposizioni transitorie e finali. Viene innanzitutto previsto, al comma 1, che l'ISEE in base al quale richiedere le nuove prestazioni sia rilasciato secondo le modalità del decreto in esame a decorrere dal 1o gennaio 2013, Pag. 46oppure, se successiva, alla decorrenza dei 30 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di approvazione del modello tipo della DSU e dell'attestazione. Il comma 2 demanda poi agli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate l'emanazione, entro la data sopracitata, degli atti normativi necessari per erogare le nuove prestazioni in conformità delle disposizioni del decreto, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
  Norme particolari in ordine alla concessione o al mantenimento dei benefici precedentemente ottenuti al momento dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni sono stabilite, ai commi 3 e 4, in riferimento all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge n. 448/1998 e con riferimento all'assegno di maternità di base di cui all'articolo 74 del decreto legislativo n. 151 del 2001. Le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione al momento di entrata in vigore del decreto in esame continuano ad essere erogate sulla base delle disposizioni vigenti fino a che non siano emanati gli atti normativi che disciplinano l'erogazione in conformità con le disposizioni del decreto e non oltre i dodici mesi successivi.
  Infine viene prevista la cosiddetta «clausola di salvaguardia» per le regioni a statuto speciale, prevedendo che queste e le province autonome attuano le disposizioni del presente decreto nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

  Massimo Enrico BARONI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede di sapere come procederà l'esame del provvedimento, posto che numerosi punti destano delle perplessità, primo fra tutti quello relativo al calcolo dell'ISEE, in particolare della quota del 20 per cento della componente patrimoniale, che, a suo avviso, sarebbe stato più opportuno non inserire nella formula di calcolo dell'ISEE.

  Daniele PESCO (M5S) chiede di definire l'organizzazione dei lavori, consentendo a tutti i componenti delle Commissioni riunite di valutare gli effetti del provvedimento nei confronti di tutti i soggetti interessati.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che l'organizzazione dei lavori della Camera sarà ridefinita nella riunione della Conferenza dei Presidenti dei gruppi, prevista alle ore 18 di oggi: alla luce di tali decisioni le Presidenze delle Commissioni riunite si riservano di organizzare i lavori delle Commissioni riunite nel corso della prossima settimana, senza sacrificare in alcun modo i necessari spazi di approfondimento.

  Marisa NICCHI (SEL) chiede che il dibattito sul provvedimento non venga in alcun modo contratto, considerato che è assolutamente necessario approfondire la materia anche attraverso lo svolgimento di audizioni. È pertanto opportuno ricorrere anche alla proroga consentita dal regolamento.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, segnala come la decisione di procedere ad eventuali audizioni sarà assunta dagli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi delle Commissioni riunite.

  Paola BINETTI (SCpI), nell'osservare che il provvedimento affronta un tema ad alta densità valoriale e di grande rilievo per i numerosissimi portatori di interessi che per la maggior parte appartengono a categorie svantaggiate, si associa alle richieste già avanzate che siano garantiti tempi congrui per il dibattito e l'approfondimento del contenuto dello schema di decreto.

  Marco CAUSI (PD) ritiene che sarebbe utile mettere a disposizione di tutti i componenti delle Commissioni riunite il Quaderno di ricerca sociale elaborato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel quale sono contenuti tutti i dati relativi all'ISEE. Segnala, inoltre, come l'esame parlamentare del provvedimento dovrà concludersi entro i termini fissati, Pag. 47che sono prorogabili fino al 10 agosto prossimo, ritenendo opportuno che le commissioni riunite utilizzino tutti gli spazi di lavoro consentititi dall'organizzazione dei lavori dell'Assemblea. Ai fini del necessario approfondimento della materia, invita tutti i componenti delle Commissioni ad esaminare attentamente la documentazione disponibile su tali tematiche.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ribadisce come il limite entro il quale le Presidenze delle Commissioni riunite si muoveranno per organizzare i lavori sul provvedimento sia costituito dal termine per l'espressione del parere parlamentare, attualmente fissato al 31 luglio prossimo e prorogabile di 10 giorni. In tale contesto, le Presidenze assicurano che garantiranno adeguati spazi di approfondimento sul contenuto dello schema di decreto.

  Carla RUOCCO (M5S) segnala l'esigenza di procedere ad alcune audizioni sulle tematiche affrontate dal provvedimento.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ribadisce che le eventuali audizioni saranno decise dagli Uffici di Presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite.

  Il Viceministro Maria Cecilia GUERRA assicura che, in qualità di rappresentante del governo, parteciperà ai lavori delle Commissioni riunite compatibilmente con l'organizzazione dei lavori sul medesimo schema di decreto da parte del Senato. Auspica pertanto che le Commissioni di Camera e Senato possano raccordarsi, affinché la presenza del governo sia garantita in entrambi i rami del Parlamento.
  Ciò premesso, tiene in primo luogo a ricordare che il provvedimento in esame è il frutto di un iter inedito che ha visto lo schema di decreto essere sottoposto per ben due volte ad una molteplicità di soggetti interessati, da quelli istituzionali – regioni e comuni –, alle parti sociali, al Forum del terzo settore, al Forum della famiglia per concludere con la FISH e la FAND, che rappresentano tutte le associazioni dei disabili ed invalidi. A seguito di questo lungo ed articolato iter, il testo è stato ampiamente modificato, anche al fine di recepire le esigenze via via poste, ed è ora giunto al parere del Parlamento, ovviamente ancora con alcune divergenze. Richiama pertanto l'attenzione di tutti i componenti le Commissioni affinché ciò che sarà sostenuto dai diversi portatori di interessi sia attentamente verificato, poiché verranno dette molte cose tecnicamente inesatte.
  Inoltre, invita a non confondere l'ISEE con uno strumento di politiche sociali, essendo solo una modalità di misurazione delle condizioni economiche, e a ricordare che si tratta di uno strumento tra i più monitorati, come si evince dal Quaderno di ricerca sociale elaborato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disponibile sul sito internet del Ministero medesimo.
  Infine, rivolta al deputato Baroni, tiene a precisare che la percentuale del 20 per cento non si riferisce ai redditi finanziari ma al patrimonio e che quindi deve essere considerata come un fattore di conversione che permette di sommare grandezze altrimenti non confrontabili, evidenziando altresì che nel panorama internazionale è una percentuale alta che da molto peso al patrimonio.
  Conclude, facendo presente che il nuovo indicatore entrerà in vigore dopo 4 mesi dalla entrata in vigore del decreto in esame.

  Daniele PESCO (M5S), nel segnalare come il provvedimento sia stato assegnato alle Commissioni riunite fin dall'11 luglio scorso, mentre l'esame prende avvio solo oggi, sottolinea la necessità di disporre di un raffronto tra la disciplina vigente in materia di ISEE e quella proposta dallo schema di decreto.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, con riferimento al rilievo del deputato Pesco, ricorda come la Commissione sia stata fortemente impegnata, negli ultimi 15 giorni, nell'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 63 del Pag. 482013, e come i lavori abbiano comunque subito un rallentamento a causa del protrarsi della discussione in Assemblea del decreto-legge n. 69 del 2013. Ritiene, comunque, che non sia produttivo, in questa fase, entrare nel merito di singoli aspetti del provvedimento, che deve, naturalmente, essere adeguatamente approfondito.

  Mario SBERNA (SCpI) considera opportuno che le Commissioni riunite possano disporre di simulazioni sull'applicazione del nuovo meccanismo ISEE.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, assicura che saranno posti a disposizione dei componenti delle Commissioni riunite tutti gli elementi utili al dibattito.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 17.