CAMERA DEI DEPUTATI
Venerdì 26 luglio 2013
63.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 71

SEDE CONSULTIVA

  Venerdì 26 luglio 2013. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 15.10

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013.
Testo unificato C. 1239 e abb.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Dario PARRINI (PD), relatore, ricorda che il provvedimento, recante la ratifica del Trattato sul commercio delle armi adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 2 aprile 2013, è di iniziativa parlamentare e non è corredato di relazione tecnica. In particolare, il provvedimento si compone di tre articoli. L'articolo 3 autorizza la spesa di 50 mila euro annui a decorrere dall'anno 2015 e provvede alla copertura del relativo onere mediante utilizzo dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri. Fa presente che, come si evince dalle dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo nella Commissione affari esteri, nel corso della seduta, in sede referente, del 23 luglio 2013, l'autorizzazione di spesa è volta a garantire, in analogia con il disegno di legge di iniziativa governativa in materia approvato dal Consiglio dei ministri e non ancora presentato alle Camere, la copertura degli oneri connessi al funzionamento del segretariato Pag. 72di cui all'articolo 18 del Trattato. Ciò posto, ritiene opportuno comunque acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione degli oneri previsti dalla disposizione in esame. Con riferimento alla copertura finanziaria, si segnala, invece, che l'accantonamento del fondo speciale del quale è previsto l'utilizzo reca le necessarie disponibilità. Segnala, inoltre, l'opportunità di acquisire chiarimenti del Governo in ordine ad altre disposizioni recate dal Trattato suscettibili di determinare effetti finanziari per la finanza pubblica. Si tratta, in particolare della designazione delle autorità nazionali competenti ad istituire un regime nazionale di controllo che regolamenti il trasferimento delle armi convenzionali ai sensi degli articoli 4 e 5 del Trattato; delle disposizioni che regolano la conservazione dei documenti e, in particolare, dei registri nazionali delle autorizzazioni rilasciate per l'esportazione o delle effettive esportazioni delle armi convenzionali, ai sensi dell'articolo 12 del Trattato; la presentazione annuale al Segretariato entro il 31 maggio di un rapporto sulle autorizzazioni o sulle effettive esportazioni ed importazioni di armi convenzionali di cui all'articolo 13 del Trattato; delle disposizioni che prevedono scambi di informazioni o assistenza nelle indagini, nelle azioni penali e nei procedimenti giudiziari relativi a violazioni delle misure nazionali adottate ai sensi del presente trattato e, più in generale, misure di cooperazione internazionale di cui all'articolo 15 del Trattato; la costituzione su base volontaria di un fondo fiduciario istituito dagli Stati parte per l'assistenza internazionale di cui all'articolo 16 del Trattato; la previsione, non più tardi di un anno dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, di una Conferenza degli stati Parte, la quale a sua volta può convocare riunioni straordinarie ai sensi dell'articolo 17 del Trattato. In relazione a tali profili, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se i suddetti interventi possano essere attuati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA deposita agli atti della Commissione una relazione tecnico – finanziaria predisposta dal Ministero degli affari esteri (vedi allegato 1).

  Dario PARRINI (PD), relatore, tenuto conto della relazione depositata dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 1239 e abbinate, recanti ratifica ed esecuzione del trattato sul commercio delle armi, adottato a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile 2013;
   premesso che il Consiglio dei ministri lo scorso 12 luglio ha approvato un disegno di legge, attualmente alla firma del Capo dello Stato, recante ratifica ed esecuzione del medesimo trattato oggetto del presente testo;
   considerato che dalla relazione tecnico finanziaria verificata dalla Ragioneria generale dello Stato e allegata al citato disegno di legge risulta che:
    l'Autorità nazionale-UAMA (Unità per l'autorizzazione dei materiali di armamento) svolge già, a legislazione vigente, le attività di regolazione delle esportazioni di munizioni e di parti e componenti, di cui agli articoli 3 e 4 del Trattato;
    la medesima Autorità è in grado di gestire il sistema e la lista nazionale di controllo, i sistemi di scambio di informazioni, nonché di tenere i registri per le autorizzazioni e le esportazioni, di cui agli articoli 5, 8 e 11 del Trattato, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    l'Autorità nazionale-UAMA è in grado di svolgere le attività di cooperazione e di assistenza, anche tramite scambio di informazioni in sede multilaterale e Pag. 73bilaterale, ai sensi degli articoli 15 e 16 del Trattato, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    l'Italia non erogherà contributi in favore del fondo fiduciario istituito dagli Stati parte per l'assistenza internazionale, di cui all'articolo 16 del Trattato, ma metterà a disposizione degli Stati interessati il proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze nel settore;
    la partecipazione alle riunioni della Conferenza degli Stati parte, di cui all'articolo 17, sarà garantita dal personale in servizio presso la rappresentanza italiana all'ONU senza spese di missione a carico dell'erario;
    l'istituzione di organi sussidiari ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del Trattato costituisce una mera eventualità e i relativi costi saranno comunque ricompresi nel budget fissato per il Segretariato che verrà istituito ai sensi dell'articolo 18 del medesimo Trattato;
    la partecipazione ai lavori del Segretariato, analogamente a quanto previsto per la Conferenza delle parti, sarà garantita per il personale in servizio presso la rappresentanza italiana all'ONU, quindi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    il Segretariato, di cui all'articolo 18 del Trattato, non sarà operativo prima dell'anno 2015 e le risorse finanziarie necessarie al suo funzionamento saranno determinate nelle riunioni della Conferenza delle parti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, senza tuttavia superare il limite di spesa previsto dall'articolo 3 del disegno di legge, pari a 50.000 euro;
    la quantificazione del suddetto contributo è stata determinata in analogia con il contributo dell'Italia al bilancio dell'ONU, pari al 4,4 per cento del totale, ossia a circa 44.000 euro, ed è stata innalzata a 50.000 euro, tenendo conto delle possibili fluttuazioni del cambio, dal momento che il contributo stesso verrà erogato in valuta straniera;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere favorevole sulla proposta del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifica all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di requisiti di accesso al trattamento pensionistico per il personale della scuola.
Testo unificato C. 249 e abb.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio – Richiesta di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Barbara SALTAMARTINI (PdL), relatore, ricorda che il progetto di legge reca modifiche al decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di regime pensionistico del personale della scuola e che il testo non è corredato di relazione tecnica. Con riferimento agli articoli 1 e 2, recanti salvaguardia pensionistica del personale della scuola, osserva preliminarmente che le norme in esame intervengono su una materia di rilievo previdenziale. Esse andrebbero quindi corredate di dati ed elementi di quantificazione di carattere pluriennale, alla luce di quanto disposto dall'articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009 in materia di finanza pubblica. In particolare, al fine di verificare l'impatto delle disposizioni sui conti pubblici, andrebbe preliminarmente definita in modo puntuale la platea degli aventi diritto ad accedere al trattamento pensionistico secondo i requisiti previgenti alla «riforma Fornero». Ai fini della delimitazione della platea dei soggetti interessati all'applicazione delle norme in esame ritiene che Pag. 74andrebbe chiarito se quest'ultima debba comprendere soltanto coloro che abbiano maturato i requisiti (previsti dalla normativa previgente alla riforma pensionistica) entro l'anno scolastico 2011/2012 (31 agosto 2012), come testualmente disposto, ovvero includa anche coloro che abbiano maturato i predetti requisiti entro il 31 dicembre 2012, come sembrerebbe dedursi dal richiamo all'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997, in materia di decorrenze. Rileva che, sulla base di tale platea, andrebbero quindi definiti i relativi oneri, tenendo conto dell'importo medio delle pensioni erogabili e dell'importo medio delle indennità di fine servizio, la cui erogazione verrebbe anticipata rispetto a quanto incorporato nelle previsioni di spesa a legislazione vigente. Per una puntuale definizione degli effetti sui saldi, ritiene altresì che andrebbero acquisiti i seguenti elementi di valutazione: la decorrenza dell'accesso alla pensione. Andrebbe infatti precisato se la finestra utile sia quella dell'inizio dell'anno scolastico 2013/2014 – in ragione della maturazione dei requisiti entro il 2012 – ovvero debba essere diversamente fissata; andrebbe precisato, inoltre, se siano ipotizzabili «effetti emulativi» nell'ambito del pubblico impiego, volti all'ottenimento di analoghe estensioni della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 24, comma 24, del decreto-legge n. 201 del 2011. Rileva inoltre che la quantificazione degli oneri si evince esclusivamente dalla norma di copertura (articolo 2, comma 2) che pone tali effetti a carico di un incremento dell'accisa sulla birra, sui prodotti alcolici intermedi e sull'alcol etilico, tale da ottenere un gettito aggiuntivo pari a 41 milioni di euro per l'anno 2013 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Tale quantificazione non sembra quindi tener conto degli oneri derivanti dalla corresponsione dell'indennità di fine servizio, presumibilmente da imputare ad un unico esercizio e che dovrebbero quindi determinare un incremento dell'onere complessivo esclusivamente in tale esercizio. Relativamente alla congruità della copertura – fatta salva l'esigenza di una quantificazione dell'onere suffragata dagli elementi e dai dati sopra indicati – osserva che le maggiori entrate derivanti dall'aumento delle accise sui prodotti alcolici (birra, prodotti alcolici intermedi e alcool etilico) potrebbero essere negativamente influenzate dalla contrazione della domanda dei beni in questione a seguito di un eccessivo incremento del prezzo di vendita. Pertanto, in merito all'effettiva possibilità di realizzare gli effetti di gettito necessari a compensare gli oneri derivanti dalla normativa in esame, andrebbe acquisito l'avviso del Governo. Rileva, infine, che sembrerebbe opportuna l'introduzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009, di una clausola di monitoraggio e di compensazione di eventuali oneri eccedenti le previsioni di spesa, soprattutto in relazione al possibile utilizzo, ai fini della quantificazione, di indicatori statistici relativi alla probabilità di esercizio da parte degli interessati dell'opzione per il pensionamento d'anzianità. Anche a tale proposito appare utile acquisire l'avviso del Governo.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA deposita una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 2), evidenziando come la relazione tecnica dovrebbe chiarire con esattezza la platea dei destinatari del provvedimento in esame al fine di predisporre la necessaria quantificazione. Osserva quindi come la questione della finestra specifica per il personale della scuola evidenziata dal relatore sia decisiva per una corretta quantificazione degli oneri.

  Maino MARCHI (PD), nel concordare con la richiesta di relazione tecnica, rileva che la medesima dovrebbe essere trasmessa in tempo utile al fine di licenziare il testo prima della pausa estiva. Rileva come occorra modificare le norme vigenti sulla finestra, al fine di tenere conto delle specificità del personale della scuola e garantire la continuità dell'anno scolastico. Richiama quindi il lavoro svolto nella precedente legislatura insieme alla XI Commissione al fine di addivenire ad una Pag. 75individuazione certa della platea dei soggetti cosiddetti esodati. In proposito, ricorda come in una recente relazione dell'INPS si evinca che i risparmi attesi dalla riforma Fornero ammonterebbero a 80 miliardi di euro nel 2021, mentre nella relazione tecnica relativa al decreto-legge n. 201 del 2011 si stimavano effetti positivi per soli 45 miliardi nel 2019. Chiede quindi al Governo di chiarire se tali dati siano comunque coerenti o se non vi sia stata una sottostima degli effetti finanziari positivi attraverso la quale si potrebbero, a suo avviso, individuare coperture per risolvere la questione degli esodati.

  Massimo Enrico CORSARO (FdI), nel concordare con le osservazioni svolte, rileva come la copertura finanziaria prevista dal provvedimento rischi di non essere effettiva e di produrre al contrario una riduzione di gettito. Sottolinea inoltre la necessità di tenere conto della specificità del settore della scuola e di conciliare l'esigenza della riforma pensionistica con quella di garantire la continuità dell'anno scolastico.

  Francesco BOCCIA, presidente, nel rilevare come il tema posto dall'onorevole Marchi sia molto importante, concorda anche sulla necessità di svolgere una riflessione sulle coperture che saranno utilizzate per il provvedimento in esame, anche attingendo ad altri capitoli di bilancio, senza innalzare la pressione fiscale. Ritiene opportuno, alla luce degli elementi emersi nel corso dell'esame del provvedimento, richiedere la relazione tecnica al Governo. Tale relazione dovrebbe essere predisposta entro giovedì 1o agosto 2013 ed essere articolata in modo da evidenziare: i beneficiari che maturerebbero i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico nel corso dell'anno scolastico 2011/2012 e comunque dopo il 31 dicembre 2011, vale a dire dal 1o gennaio al 31 agosto 2012; i beneficiari che maturerebbero i medesimi requisiti nel corso della restante parte del 2012, ossia dal 1o settembre fino alla fine dell'anno; l'onere unitario medio imputabile a ciascun beneficiario, da un lato, evidenziando la componente dovuta al trattamento pensionistico e quella dovuta a titolo di indennità di fine sevizio, dall'altro, precisando a quale finestra utile per la cessazione dal servizio si debba fare riferimento ai fini del calcolo degli oneri.

  La Commissione delibera di richiedere al Governo la predisposizione di una relazione tecnica sul provvedimento, nei termini sopra indicati, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009 entro giovedì 1o agosto 2013.

   Francesco BOCCIA, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 15.50.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione.
C. 1310 Governo, approvato dal Senato.

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