CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 luglio 2013
56.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 228

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 16 luglio 2013.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.40 alle 13.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 16 luglio 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 13.

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.
C. 1310 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni VI e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Massimiliano MANFREDI (PD), relatore, ricorda che il decreto legge 63 del Pag. 2292013 è volto, in primo luogo (articoli da 1 a 13-bis), a recepire la Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia.
  Ricorda inoltre che il ricorso alla decretazione d'urgenza per il recepimento di una Direttiva europea trova il suo fondamento nella legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea che all'articolo 37 precisa che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei può proporre al Consiglio dei Ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, necessari a fronte di atti normativi dell'Unione europea o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea ovvero dell'avvio di procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento, qualora il termine per provvedervi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento.
  La direttiva 2010/31/UE doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il 9 luglio 2012. Il 24 gennaio 2013 la Commissione europea, nell'ambito della procedura di infrazione n. 2012/0368, avviata dalla stessa Commissione in data 24 settembre 2012, in relazione al mancato recepimento da parte dell'Italia di tale Direttiva, ha inviato un parere motivato all'Italia richiedendo un'implementazione delle misure sull'efficienza energetica in edilizia.
  Il decreto-legge in oggetto interviene novellando in modo significativo il decreto legislativo n. 192 del 2005 recante attuazione della precedente direttiva 2002/91/UE in materia di rendimento energetico degli edifici (che la Direttiva 2010/31 rifonde e abroga).
  Rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per un'analisi dettagliata dell'articolato. In questa sede mi limiterò a ricordare che il decreto legge, il cui testo ha subito una serie di modifiche nel corso dell'esame presso il Senato, interviene:
   sulle definizioni (articolo 2) Segnala in particolare quella di «attestato di prestazione energetica» che sostituisce l'attuale «attestato di certificazione energetica» e ne prevede il rilascio ad opera di esperti qualificati e indipendenti. La disciplina del nuovo attestato di prestazione energetica è contenuta all'articolo 6;
   sulla metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche negli edifici (articolo 4). In particolare sono stabiliti i principi e criteri cui dovranno uniformarsi i successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico volti all'aggiornamento, della metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici (lettera a) nonché all'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici (lettera b);
   sulla disciplina degli edifici ad energia quasi zero (cioè ad altissima prestazione energetica secondo quanto previsto dalla Direttiva), prevedendo che dal 1o gennaio 2021 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici ad energia quasi zero (articolo 5), con un anticipo a partire dal 31 dicembre 2018 per alcune tipologie di edifici (nuova costruzione; proprietà di pubbliche amministrazioni; occupati da pubbliche amministrazioni compresi gli edifici scolastici);
   sulla fase di progettazione delle costruzioni e delle ristrutturazioni degli edifici (articolo 7) tramite l'integrazione del contenuto dei documenti progettuali e la previsione di una valutazione preliminare della possibilità di inserimento di sistemi ad alta efficienza;
   sulle funzioni delle Regioni, delle province autonome e degli enti locali (articolo 8) introducendosi altresì alcune disposizioni di semplificazione burocratica, sui controlli e di collaborazione tra le varie amministrazioni coinvolte;
   in materia di norme transitorie, con particolare riferimento all'individuazione Pag. 230della normativa tecnica per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, che si applica in attesa dell'attuazione con i decreti ministeriali delle specifiche disposizioni della direttiva 2010/31/UE (articolo 9);
   sull'impianto sanzionatorio in materia di certificazione energetica degli edifici (articolo 12);
   sull'attuazione ed esecuzione degli atti dell'Unione europea, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma quinto della Costituzione (articolo 13-bis inserito nel corso dell'esame in Senato);
   con la specificazione delle abrogazioni conseguenti le novelle apportate alla disciplina vigente (articolo 18).

  Evidenzia che ulteriori disposizioni riguardano:
   l'introduzione di una banca dati nazionale in cui far confluire i flussi di dati relativi ai soggetti beneficiari di incentivi o sostegni finanziari per attività connesse ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 15-bis introdotto dal Senato);
   la modifica dei requisiti per la qualifica professionale degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili (articolo 17) introducendosi anche la prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di una impresa abilitata;
   la previsione che gli impianti termici, installati dopo la data del 31 agosto 2013, devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione (articolo 17-bis introdotto dal Senato).

  Accanto alle norme sulla prestazione energetica nell'edilizia, il decreto-legge reca la proroga delle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione degli edifici.
  In particolare, l'articolo 14 al comma 1 prevede che la vigente detrazione d'imposta (pari al 55 per cento) per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici si applichi nella misura del 65 per cento delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del provvedimento) fino al 31 dicembre 2013; con riferimento agli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, il comma 2 stabilisce che la detrazione del 65 per cento si applichi alle spese sostenute dall'entrata in vigore del provvedimento sino al 30 giugno 2014; il comma 3 prevede infine che le suddette detrazioni vadano ripartite in dieci quote annuali di pari importo.
  Nel corso dell'esame al Senato sono state eliminate le norme volte ad escludere alcune tipologie di spesa dalle detrazioni (pertanto la detrazione del 65 per cento può essere utilizzata anche per gli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici e per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria).
  L'articolo 15 – le cui disposizioni non sembrano presentare un contenuto innovativo dell'ordinamento – prevede che in attesa della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale – finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico (quest'ultimo inserito nel corso dell'esame al Senato) e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento del loro rendimento energetico – si applicano le disposizioni recate dal precedente articolo 14 (riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici) e dal successivo articolo 16 (riguardanti gli interventi di ristrutturazione edilizia).
  L'articolo 16, al comma 1, proroga dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 il termine di scadenza dell'innalzamento della percentuale di detrazione IRPEF dal 36 al 50 per cento e del limite dell'ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 Pag. 231euro in relazione alle spese di ristrutturazione edilizia. Il comma 2, modificato dal Senato, introduce una detrazione del 50 per cento per le ulteriori spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto-legge) per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, (per i forni la classe A), finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, per un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali.
  Segnala sul punto l'esigenza emersa in sede di esame del provvedimento presso l'VIII Commissione Ambiente di rendere tali ultime misure strutturali, cessando in tal modo di ricorrere a continue disposizioni di proroga.
  Per quanto riguarda la copertura degli oneri finanziari recati dal decreto-legge, sono in primo luogo modificati alcuni regimi IVA agevolati: ai sensi dell'articolo 19, che reca modifiche all'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, concernente il regime speciale IVA per le pubblicazioni editoriali, dal 1o gennaio 2014 viene eliminata l'applicazione di aliquote IVA agevolate per gli allegati e i supporti integrativi a quotidiani e prodotti editoriali. L'articolo 20 assoggetta inoltre all'aliquota IVA del 10 per cento, a decorrere dal 1o gennaio 2014, la somministrazione di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici.
  L'articolo 21, al comma 1, incrementa il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione nella misura di 47,8 milioni di euro per il 2013 e di 121,5 milioni di euro per il 2014, ai fini del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.
  Il comma 2 incrementa di 413,1 milioni di euro per il 2014 l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5 della legge n. 7 del 2009, di ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria arabalibica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008. Il rifinanziamento per l'anno 2024 in oggetto e` disposto:
   a reintegro delle riduzioni per gli anni 2014-2023 disposte a copertura di alcuni oneri recati dal decreto-legge in commento;
   a parziale recupero della riduzione di 100 milioni di euro per il 2013 disposta dall'articolo 4, comma 1, lettera c), n. 2, del decreto-legge n. 54 del 2013 (interventi urgenti in materia di IMU e CIG, approvato dalla Camera dei deputati e in corso di esame al Senato – A.S. 843), a copertura degli interventi in esso previsti in materia di cassa integrazione guadagni.

  I successivi commi 3 e 4 provvedono alla copertura degli oneri recati dal decreto-legge in esame, tra le quali si segnala la riduzione di 35 milioni di euro per l'anno 2015 della quota di pertinenza statale dell'otto per mille IRPEF.
  Ricorda in conclusione che nel settore edilizio la legislazione UE promuove la ristrutturazione di edifici all'insegna dell'efficienza energetica e la costruzione di edifici a energia quasi zero, anche in considerazione del fatto che – come risulta dalla relazione sul sostegno finanziario all'efficienza energetica negli edifici (COM(2013)225), presentato nell'aprile di quest'anno – quasi il 40 per cento del consumo energetico finale (e il 36 per cento delle emissioni di gas serra) è imputabile a case, uffici, negozi e altri edifici. Dal documento di lavoro che accompagna la Comunicazione (SWD(2013)143), rispetto al 1990, il consumo di energia nel settore edilizio è cresciuto in media di circa l'1 per cento l'anno.
  Per una illustrazione degli atti dell'Unione europea in materia, anche con riferimento ai diversi programmi di sostegno finanziario al miglioramento delle prestazioni energetiche nell'edilizia, rinvia alla scheda predisposta dagli uffici.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.10.

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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 16 luglio 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, di attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.
Atto n. 16.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Marina BERLINGHIERI (PD), relatore, rileva che lo schema di decreto legislativo in esame prevede disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 204/2010, recante attuazione della direttiva 2008/51/UE concernente il controllo dell'acquisizione e della detenzione delle armi.
  La relazione illustrativa evidenzia che le modifiche proposte trovano giustificazione con riferimento alle criticità emerse nella prima fase di attuazione del D.Lgs. 204/2010 e all'esito delle richieste di intervento avanzate dal Banco nazionale di prova e dalle Associazioni delle imprese di settore. La stessa relazione sottolinea che lo schema intende in particolare:
   adeguare la normativa di riferimento alle modifiche che hanno portato alla soppressione del Catalogo nazionale delle armi ed all'attribuzione al Banco nazionale di prova delle relative competenze;
   colmare carenze normative, chiarendo l'applicazione pratica di alcune disposizioni;
   modificare alcune norme con finalità di semplificazione procedimentale.

  L'articolo 1 reca modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS), adottato con il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  La lettera a) interviene sull'articolo 31, secondo cui è necessaria la licenza del questore, di durata triennale, per fabbricare armi, assemblarle, introdurle nello Stato, esportarle, farne raccolta per ragioni di commercio o di industria, o porle comunque in vendita.
  La lettera b) interviene sull'articolo 31-bis, in materia di licenza per l'attività di intermediario (cioè colui che professionalmente vende, acquista, trasferisce armi, pur senza averne la materiale disponibilità; non sono intermediari i meri vettori). La lettera b) prevede che la licenza sia rilasciata dal questore, e non più dal prefetto.
  La lettera c) modifica l'articolo 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Tulps), relativo alla denuncia di detenzione di armi che deve essere fatta entro 72 ore dall'acquisizione della disponibilità materiale dell'arma stessa. Tra le modalità per effettuare la denuncia, la disposizione vigente prevede la trasmissione per via telematica al sistema G.E.A. secondo modalità stabilite con regolamento; modalità, che lo schema in esame propone di modificare con la trasmissione della denuncia all'indirizzo di posta elettronica certificata della questura competente per territorio.
  La lettera d) integra la disciplina prevista dall'articolo 39 del regio decreto n. 773 del 1931 (Tulps) relativo al divieto di detenere armi che il Prefetto può disporre, ancorché si tratti di armi regolarmente denunciate, con proprio provvedimento alle persone ritenute capaci di abusarne. La novella aggiunge un secondo comma alla disposizione, in base al quale, prima del divieto di detenzione, si autorizza, nei casi di urgenza, il ritiro in via cautelare delle armi e degli altri materiali da parte degli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza, nonché l'eventuale restituzione all'interessato disposta dal prefetto. Inoltre, quest'ultimo, prima di adottare il provvedimento di divieto, può assegnare all'interessato un termine di 150 giorni per Pag. 233l'eventuale cessione a terzi dei medesimi materiali. La disposizione prevede altresì che in caso di mancata cessione, insieme con il provvedimento di divieto sia disposta la confisca con le modalità di cui all'articolo 6, co. 5, della legge 152/1975.
  La lettera e) integra la disciplina prevista dall'articolo 57 per i poligoni di tiro privati. La normativa vigente richiede la licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza per l'apertura o la gestione di campi di tiro o poligoni privati.
  L'articolo 2 dello schema di decreto reca modifiche alla legge 18 aprile 1975, n. 110 (Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi), già modificata dal D.Lgs. 204/2010.
  La lettera a) integra la disciplina relativa alla armi comuni da sparo di cui all'articolo 2 della L. 110/1975. Con una prima modifica sono introdotti limiti ulteriori alla destinazione al mercato nazionale civile di alcune tipologie di armi. Con una seconda modifica si attribuisce al Banco nazionale di prova (e, pertanto, non più alla Commissione consultiva centrale del Ministero dell'interno) la competenza in ordine all'accertamento dell'attitudine a recare offesa alla persona delle armi. Con la terza modifica, si prevede il divieto di capsule sferiche marcatrici diverse da quelle consentite alla luce della nuova definizione delle armi ad uso sportivo.
  Segnala che la lettera a), prevede, fra l'altro, che non possano essere oggetto di fabbricazione, importazione e vendita le armi comuni da sparo con caricatori o serbatoi contenenti un numero di colpi superiori a 5 per le armi corte e a 15 per le armi lunghe, ad eccezione delle armi ad uso sportivo e alle repliche di armi antiche, per le quali è ammesso un numero di colpi non superiore a 10.
  In proposito ricorda che la Direttiva 91/477/UEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, come modificata dalla Direttiva 2008/51/UE, stabilendo le condizioni generali relative all'armonizzazione della legislazione degli Stati membri in materia, al paragrafo II dell'Allegato I, già definisce le armi che devono considerarsi come vietate ai privati su tutto il territorio dell'Unione (la Categoria A), insieme con le armi da fuoco soggette ad autorizzazione (la Categoria B) armi semiautomatiche o a ripetizione); le armi da fuoco soggette a dichiarazione (la Categoria C), e le altre armi da fuoco (la Categoria D). Rispetto alle categorie di armi vietate previste dalla normativa europea, la disposizione in esame sembrerebbe restringere ulteriormente la circolazione delle armi comuni da sparo per il solo mercato interno.
  La lettera b), modificando l'articolo 5 della legge 110/1975, elimina la competenza del Ministero dell'interno relativo all'accertamento tecnico per il riconoscimento delle armi c.d. soft air, che, pertanto, resta ferma in capo al solo Banco nazionale di prova.
  La lettera c) interviene sull'articolo 8 della legge 110/1975 per chiarire che chi ha prestato servizio militare da oltre dieci anni o ha ottenuto un certificato di idoneità al maneggio delle armi da oltre dieci anni debba conseguire un nuovo certificato d'idoneità al maneggio al fine di ottenere o rinnovare una licenza di porto d'armi.
  La lettera d) modifica l'articolo 12 della legge 110/1975 che coordina la normativa sull'importazione di armi con il nuovo assetto di competenze previsto dopo la soppressione del Catalogo nazionale delle armi, per cui vieta l'importazione delle armi che non abbiamo superato la verifica tecnica da parte del Banco nazionale di prova. La novella, abrogando l'ultimo comma dell'articolo 12, rende definitivo l'accertamento in ordine alla natura di arma comune da sparo effettuato dal Banco nazionale di prova, in quanto elimina la possibilità di un ricorso al Ministero dell'interno contro un eventuale giudizio negativo del Banco.
  La lettera f) interviene sull'articolo 15 della legge 110/1975 in materia di importazione temporanea di armi comuni da sparo. Nonostante che il comma 1 sia riformulato, l'unica innovazione sembra essere l'introduzione delle finalità di valutazione e riparazione, oltre a quelle Pag. 234espositive già previste, per l'importazione temporanea di armi comuni da sparo per finalità commerciali.
  La lettera g) modifica l'articolo 16 della legge 110/1975 sull'esportazione di armi per:
   dettagliare la disciplina relativa al rilascio e alla durata della licenza di polizia per l'esportazione di armi, come già descritto per l'articolo 1, comma 1, lettera a);
   sopprimere il termine di 90 giorni dal rilascio della licenza, entro cui deve avvenire l'effettiva esportazione di armi, salvo giustificati motivi; in relazione all'esportazione temporanea, da parte di persone residenti in Italia, di armi comuni da sparo, vengono incluse, oltre a quelle per uso sportivo o di caccia, anche quelle per finalità commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni, mostre, o di valutazione e riparazione, tra quelle che devono essere disciplinate per decreto ministeriale.

  Segnala che, secondo quanto si desume dalla relazione illustrativa, le modifiche alla normativa vigente in materia di importazione ed esportazione di armi introdotte dalle lettere f) e g) sono da porre in relazione con le previsioni del Regolamento (UE) n. 258/2012, a cui s'intende dare applicazione. Tale Regolamento, in vigore dal 19 aprile 2012 sarà applicabile dal 30 settembre 2013 e reca le misure necessarie per l'attuazione dell'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione ed il traffico illecito di armi da fuoco, loro parti e munizioni. In particolare, il Regolamento subordina l'esportazione delle armi da fuoco, loro parti e munizioni ad autorizzazione emessa dalle autorità competenti e stabilisce le procedure, i controlli e le misure per le esportazioni temporanee, le riesportazioni ed il transito. L'obiettivo dell'insieme delle misure previste è di consentire una puntuale tracciabilità delle armi.
  La lettera h) introduce le modalità di custodia delle armi, attualmente rinviate per la loro determinazione a decreti del Ministro dell'interno. In particolare, con la novella al comma 1, si richiede al detentore anche di parti di armi di adottare adeguate cautele per la custodia dotandosi, almeno, di contenitori blindati e, nel caso in cui detenga più di nove armi, di sistemi di sicurezza elettronici o di difesa passiva.
  Infine, con le lettere i) ed l) si apportano modifiche conseguenti alla soppressione del Catalogo nazionale. In sintesi:
   con la novella all'articolo 22, si prevede che le armi ad uso scenico vengano sottoposte a verifica da parte del Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato;
   il successivo articolo 5, co. 1, lett. a), dello schema in esame, prevede che ciò avvenga entro un anno dall'entrata in vigore dello stesso;
   con la novella all'articolo 23, si prevede che siano armi clandestine quelle introdotte in Italia senza la preventiva verifica del Banco nazionale di prova.

  L'articolo 3 dello schema in esame modifica l'articolo 2 della legge 25 marzo 1986, n. 85, recante Norme in materia di armi ad uso sportivo.
  In particolare, la lettera a), sostituendo il comma 1, introduce due novità:
   attribuisce al Banco nazionale di prova la competenza a riconoscere la qualifica delle armi per uso sportivo (al posto del Ministero dell'interno, su conforme parere della Commissione consultiva centrale), fermo restando il parere delle federazioni sportive affiliate al CONI;
   consente per le sole armi sportive di disporre di caricatori o serbatoi contenenti un numero di colpi maggiore rispetto a quanto previsto per le armi comuni da sparo, nel caso in cui sia previsto dalle federazioni sportive in relazione a singole discipline sportive.

  La lettera b) lascia fermo quanto stabilito dal comma 2 in ordine alla qualifica di arma per uso sportivo per quelle armi, sia lunghe che corte, che, per le loro Pag. 235caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive.
  La lettera c) apporta al comma 3 modifiche di mero coordinamento rispetto alle innovazioni normative introdotte, prevedendo che tali armi siano sottoposte a verifica da parte del Banco nazionale di prova.
  L'articolo 4 del provvedimento in esame introduce disposizioni correttive della disciplina transitoria prevista dall'articolo 6 del D.Lgs. 204/2010. In particolare, con una integrazione al comma 4, si stabilisce che i detentori di armi siano tenuti a presentare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, il certificato medico richiesto dalla normativa vigente per il rilascio del nulla osta all'acquisto di armi comuni da fuoco.
  L'articolo 5 dello schema reca disposizioni finali volte a specificare la prima applicazione delle novità introdotte, di cui si è dato conto di volta in volta.
  L'articolo 6 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Rinvia infine alla documentazione predisposta dagli uffici in ordine ai documenti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea in materia di detenzione e commercio di armi nonché in materia di fabbricazione e traffico illeciti di armi da fuoco.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.25.

SEDE REFERENTE

  Martedì 16 luglio 2013. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 13.25.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.
C. 1326 Governo, approvato dal Senato.
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013.
C. 1327 Governo, approvato dal Senato.
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.
Doc. LXXXVII, n. 1.

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 luglio 2013.

  Paola PINNA (M5S) richiama l'attenzione dei colleghi sul comma 3 dell'articolo 3 della Legge europea, aggiunto nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato, che prevede che con decreto del Ministro dei beni culturali, sentita la Conferenza unificata, siano individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico per i quali occorre una speciale abilitazione. La norma consente di fatto alle regioni di intervenire con una scelta discrezionale sulle abilitazioni di specifiche categorie di guide turistiche, aggirando in tal modo il dettato della direttiva. Appare peraltro strumentale la giustificazione data di tale disposizione dalla Commissione Industria del Senato nel proprio parere sull'articolo in esame, in cui ha sottolineato l'esigenza di preservare la figura della guida turistica abilitata in Italia quale custode del patrimonio storico, artistico e culturale nazionale, in modo da non confondere la guida turistica con l'accompagnatore turistico. Ritiene infatti che la norma in discussione non consenta in alcun modo di tutelare la figura della guida turistica; sarebbe assai più utile ad esempio, come avviene in molti paesi europei, rendere obbligatorie le visite guidate in alcuni siti.

  Arianna SPESSOTTO (M5S) intervenendo sulla Relazione consuntiva, sottolinea la gravità del fatto che in questa non siano menzionati i numerosi atti di indirizzo approvati dal Parlamento su progetti Pag. 236di atti o su grandi questioni. L'esempio più significativo è costituito dalla mancata menzione delle mozioni approvate nel gennaio e giugno 2012, che hanno concorso a definire la posizione dell'Italia sulla nuova governance economica e sulle iniziative per la crescita. È questa l'espressione del sistema di governance disordinato che il Governo Monti ha contribuito a definire, privilegiando, senza tenere conto degli indirizzi espressi dalle Camere, il rigore anziché la crescita.
  L'Italia si è peraltro dimostrata timida ai principali tavoli negoziali europei ed ha confermato il primato negativo nell'utilizzo dei fondi strutturali, con una capacità di spesa pari al 40 per cento, a fronte della media europea del 51,82 per cento.

  Adriana GALGANO (SCpI), relatore sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012, ricorda di avere fatto riferimento, nella sua relazione introduttiva, alle carenze della Relazione consuntiva richiamate dalla collega Spessotto. Precisa quindi che il Presidente Monti è più volte venuto in Parlamento ed ha raccolto gli indirizzi in tale sede espressi; la responsabilità del mancato riferimento agli atti di indirizzo deve invece essere attribuita a chi ha redatto la relazione.

  Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.30.