CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 luglio 2013
56.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 3 OTTOBRE 2013

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AUDIZIONI

  Martedì 16 luglio 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI.

  La seduta comincia alle 11.45.

Audizione del Presidente e dei membri della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo eletti in Italia sulla riforma della politica agricola comune.
(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 127-ter, comma 1, del Regolamento, e conclusione).

  Luca SANI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.
  Introduce quindi l'audizione.

  Paolo DE CASTRO, presidente della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo, e Giovanni LA VIA, membro della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo, intervengono sul tema oggetto dell'audizione.

  Intervengono quindi, ponendo quesiti e formulando osservazioni, i deputati Mario CATANIA (SCpI), Pag. 219 Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), Paolo RUSSO (PdL), Massimo FIORIO (PD), Loredana LUPO (M5S), Marco CARRA (PD), Laura VENITTELLI (PD), Gian Pietro DAL MORO (PD), Maria ANTEZZA (PD), Adriano ZACCAGNINI (Misto) e Giuseppe L'ABBATE (M5S).

  Replicano agli intervenuti Giovanni LA VIA, membro della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo, e Paolo DE CASTRO, presidente della Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale del Parlamento europeo.

  Interviene conclusivamente Luca SANI, presidente, che dichiara infine conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 13.20.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 16 luglio 2013.

Audizione dei rappresentanti del Consorzio per la tutela del formaggio mozzarella di bufala campana DOP su questioni di interesse del comparto.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 16 luglio 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI.

  La seduta comincia alle ore 14.20.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.
C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013.
C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.
Doc. LXXXVII, n. 1.

(Parere XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto degli atti in titolo.

  Luca SANI, presidente, fa presente che i disegni di legge all'ordine del giorno sono stati assegnati a norma degli articoli 72, comma 1, e 126-ter, comma 1, del regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti. A norma dell'articolo 126-ter, comma 1, del regolamento, è stata altresì assegnata alla XIV Commissione, con il parere di tutte le altre Commissioni permanenti, la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012, che sarà esaminata congiuntamente a tali disegni di legge (in base al parere della Giunta per il regolamento del 14 luglio 2010).
  L'esame di tali atti si svolgerà pertanto secondo le procedure dettate dal citato articolo 126-ter del regolamento, in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della Commissione medesima. Sulla relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea le Commissioni dovranno invece esprimere un parere. Poiché i disegni di legge ora previsti dalla legge n. 234 del 2012 sono distinti (rispetto al precedente «disegno di legge comunitaria»), le Commissioni dovranno esprimere su ciascuno di essi una distinta relazione, accompagnata da eventuali emendamenti approvati. Al relativo esame si procederà congiuntamente. Pag. 220
   Le relazioni ed il parere approvati sono trasmessi alla XIV Commissione; le eventuali relazioni di minoranza sono altresì trasmesse alla XIV Commissione, dove possono essere illustrate da uno dei proponenti.
  L'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento prevede che le Commissioni di settore possano esaminare ed approvare emendamenti ai disegni di legge, per le parti di competenza.
  Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.
  La facoltà per le Commissioni di settore di esaminare e votare emendamenti è sottoposta alla disciplina di seguito indicata.
  In primo luogo, infatti, possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente.
  In secondo luogo, per quanto riguarda l'ammissibilità, l'articolo 126-ter, comma 4, del regolamento della Camera stabilisce che, fermi i criteri generali di ammissibilità previsti dall'articolo 89, i presidenti delle Commissioni competenti per materia e il presidente della Commissione Politiche dell'Unione europea dichiarano inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che riguardino materie estranee all'oggetto proprio dei disegni di legge, come definito dalla legislazione vigente (ora dall'articolo 30 della legge n. 234 del 2012). In particolare, si segnala che, secondo la prassi seguita per il disegno di legge comunitaria, sono considerati inammissibili per estraneità al contenuto proprio gli emendamenti recanti modifiche di discipline vigenti, anche attuative di norme europee o previste da leggi comunitarie, per le quali non si presentino profili di incompatibilità con la normativa europea.
  In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti.
  Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.
  Per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale.
  A tale parere, infatti, si riconosce efficacia vincolante per la XIV Commissione. L'espressione di un parere favorevole, ancorché con condizioni o osservazioni, equivarrà pertanto ad una assunzione dell'emendamento da parte della Commissione, assimilabile alla diretta approvazione di cui all'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento. Tali emendamenti potranno essere respinti dalla XIV Commissione solo qualora siano considerati contrastanti con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Viceversa, un parere contrario della Commissione in sede consultiva su tali emendamenti avrà l'effetto di precludere l'ulteriore esame degli stessi presso la XIV Commissione.

  Colomba MONGIELLO (PD), relatore, rileva che i disegni di legge all'ordine del giorno, già approvati dal Senato, costituiscono i due nuovi strumenti previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha introdotto una riforma organica della disciplina della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, che trova ora la sua prima applicazione. In particolare, la legge comunitaria annuale prevista dalla legge n. 11 del 2005 è sostituita da due distinti provvedimenti (articoli da 29 a 32 della legge n. 234): la legge di delegazione europea, il cui contenuto Pag. 221è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea; la legge europea, che contiene norme di diretta attuazione, volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea. In particolare, la legge europea reca disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti che sono: in contrasto con gli obblighi europei; oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea; necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea; occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione.
  Per quanto riguarda i disegni di legge in esame, va tenuto presente che nella passata legislatura non si è riusciti ad approvare né la legge comunitaria per il 2011 né quella per il 2012. Pertanto, i relativi contenuti sono stati fatti confluire nei provvedimenti in esame, che appare quindi necessario approvare in tempi brevi.
  Passando all'esame in dettaglio del disegno di legge di delegazione europea (C. 1326), a seguito delle modifiche approvate dal Senato, esso consta di 13 articoli ed è corredato da tre allegati. Gli allegati A e B contengono l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo; analogamente a quanto disposto nelle precedenti leggi comunitarie, nell'allegato B sono riportate le direttive sui cui schemi di decreto è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Nell'allegato C sono riportate le rettifiche alla direttiva 2006/112/CE sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto e alle direttive di modifica della direttiva medesima, per il cui recepimento il disegno di legge conferisce delega al Governo.
  Come previsto dall'articolo 29, comma 7, della legge n. 234 del 2012, nella relazione illustrativa del disegno di legge di delegazione europea il Governo ha inoltre dato conto dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è scaduto o scade nel periodo di riferimento, considerati i tempi previsti per l'esercizio della delega, e ha fornito dati sullo stato delle procedure di infrazione, l'elenco delle direttive recepite o da recepire in via amministrativa, l'elenco delle direttive recepite con regolamento e l'elenco dei provvedimenti con i quali le singole regioni e province autonome hanno provveduto a recepire direttive nelle materie di loro competenza (dati aggiornati al 31 dicembre 2012).
  Passando all'articolato, il provvedimento all'articolo 1 reca delega al Governo per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B secondo le procedure, i princìpi ed i criteri direttivi di carattere generale previsti dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi e dispone in merito alla copertura finanziaria delle norme delegate. All'articolo 2 conferisce al Governo, ai sensi dell'articolo 33 della legge n. 234 del 2012, una delega biennale per l'emanazione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da direttive attuate in via regolamentare o amministrativa e per le violazioni di regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della legge.
  Per quanto riguarda specificamente le disposizioni di interesse della XIII Commissione Agricoltura, l'articolo 10 delega il Governo ad attuare la normativa comunitaria relativa all'istituzione di un sistema di licenze per le importazioni di legname nell'Unione europea (sistema FLEGT – Forest Law Enforcement, Governance and Trade) nell'ambito delle azioni di contrasto alla raccolta e al commercio illegale di legname.
  Più in particolare, il comma 1 reca la delega ad adottare, entro un anno, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005, che ha istituito un sistema di licenze cui assoggettare le importazioni nella Comunità di Pag. 222legno e di prodotti derivati allo scopo di contrastare il disboscamento illegale e il connesso commercio di legname, nonché del regolamento (CE) n. 995/2010 che, per le medesime finalità, ha stabilito gli obblighi degli operatori che commercializzano per la prima volta legno e derivati sul mercato interno, nonché gli obblighi dei commercianti.
  Con questa normativa, l'Unione europea mira a contrastare il commercio illegale del legno e le negative conseguenze che ne derivano all'economia ed all'ambiente. La principale minaccia per la conservazione delle foreste è, infatti, rappresentata dalla deforestazione e in particolare dalla raccolta illegale di legname e dal relativo commercio. Tale fenomeno registra una crescita costante e si stima interessi circa il 10 per cento del legname commerciato su scala mondiale, con gravi conseguenze sia dal punto di vista economico che ambientale. Il taglio illegale, infatti, non prevede tecniche compatibili con il concetto di selvicoltura sostenibile, priva i governi e i produttori di un'importante fonte di reddito e coinvolge solitamente Paesi in via di sviluppo aventi gravi problemi economici e sociali e dove il tasso di deforestazione è elevato.
  Pertanto, il regolamento (CE) n. 2173/2005, relativo all'istituzione delle licenze FLEGT, rappresenta la prima azione concreta dell'Unione per dare seguito all'impegno, sottoscritto a Johannesburg nel corso del World Summit on Sustainable Development tenutosi nel 2002, di arrestare l'attuale ritmo di perdita di risorse naturali e di diversità biologica. Esso prevede la firma di accordi bilaterali tra l'Unione europea e i singoli Paesi esportatori, a seguito dei quali si introduce un sistema di licenze di esportazione tale da assicurare che il legno ottenuto legalmente – ovvero in conformità alla legislazione nazionale del Paese produttore – possa essere introdotto nell'Unione europea. L'articolo 4, comma 1, del predetto regolamento (CE) n. 2173/2005, prevede che sia vietata l'importazione nella Comunità di legno e di prodotti derivati esportati dai paesi partner, a meno che il carico non sia coperto da una licenza FLEGT.
  Da ultimo, evidenzia che per consentire l'applicazione del sistema di licenze, è intervenuto da un lato il regolamento (CE) n. 1024/2008 che individua gli elementi base (formato, contenuti, criteri di accettazione e verifica) del certificato FLEGT, ovvero del documento – emesso dalla competente autorità del paese produttore/esportatore – che dovrà accompagnare il legname (materiali di cui all'elenco incluso nell'allegato II o III del regolamento stesso) affinché ne sia autorizzata l'importazione nell'Unione Europea. Dall'altro lato, è stato poi adottato il regolamento n. 995/2010 sulla commercializzazione del legno e dei derivati del legno (Timber Regulation, noto come regolamento EUTR), che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano tali prodotti sul mercato interno dell'Unione. Esso obbliga gli Stati membri ad attenersi alle disposizioni in esso contenute, a decorrere dal 3 marzo 2013.
  Nelle more dell'attuazione legislativa della normativa in questione, nel nostro Paese è stato adottato il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 27 dicembre 2012, il quale ha stabilito che l'autorità nazionale competente preposta all'attuazione dei regolamenti FLEGT ed EUTR è il Ministero medesimo. Lo stesso decreto definisce la ripartizione interna delle competenze tra le unità organizzative interessate. Il Corpo forestale dello Stato fa parte dell'autorità competente ed è chiamato, in particolare, ad effettuare i controlli previsti dalle stesse norme europee.
  Negli allegati A e B del disegno di legge di delegazione europea sono elencate, rispettivamente, 2 e 38 direttive. L'allegato C comprende 5 rettifiche di direttive.
  Le direttive di competenza o in ogni caso di interesse per la Commissione Agricoltura, sono due.
  La direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza Pag. 223dai paesi terzi di pollame e uova da cova è una direttiva di codificazione (un atto, cioè, che integra e abroga gli atti oggetto della codificazione, costituiti dalla direttiva 90/539/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato VI), per cui non è previsto un termine di recepimento espresso. L'interesse e la necessità nello stabilire a livello comunitario delle norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di tali prodotti (volatili e uova destinate all'incubazione) ha come finalità ultima la garanzia di uno sviluppo razionale della produzione di pollame, rientrante nel quadro delle attività agricole come fonte di reddito per parte della popolazione rurale, e l'aumento in tal modo della produttività del settore. Ulteriore finalità nel predisporre una normativa comune applicabile anche alle importazioni in provenienza dai paesi terzi è la riduzione delle disparità di disciplina esistenti negli Stati membri con conseguente miglioramento e sviluppo armonioso degli scambi intracomunitari.
  La direttiva 2012/12/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, modifica la direttiva 2001/112/CE del Consiglio concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana. In particolare, tale direttiva vieta l'aggiunta di zucchero ai succhi di frutta. La norma nasce dall'esigenza di adeguare la disciplina allo sviluppo delle norme internazionali in materia e in particolare della norma del Codex Alimentarius relativa ai succhi e nettari di frutta (norma Codex 247-2005), che è stata adottata dalla Commissione del Codex in occasione della sua ventottesima sessione, svoltasi dal 4 al 9 luglio 2005, e del codice di buone pratiche della Associazione europea dei produttori di succhi di frutta (AIJN). Tra le modifiche più rilevanti alla normativa vigente si segnala altresì che la miscela di due o più succhi di frutta dovrà indicare esplicitamente il nome dei frutti secondo l'ordine decrescente del volume dei succhi o delle purea di frutta. Nel caso di prodotti con tre o più specie di frutta, l'indicazione della frutta utilizzata può essere sostituita dalla dicitura «più specie di frutta». Il termine per il recepimento della direttiva da parte degli Stati membri è il 28 ottobre 2013. Sono previste disposizioni transitorie a tutela degli operatori economici che hanno immesso sul mercato o etichettato i propri prodotti prima dell'entrata in vigore delle disposizioni nazionali di recepimento della direttiva. Inoltre, al fine di consentire ai produttori di informare adeguatamente i consumatori sulle nuove disposizioni in merito alle indicazioni nutrizionali, la direttiva prevede la possibilità di utilizzare, per un periodo limitato, una dichiarazione indicante che i succhi di frutta non contengono zuccheri aggiunti.
  Passando al disegno di legge europea (C. 1327), ribadisce che lo stesso è finalizzato a superare profili problematici che rendono non conforme le norme nazionali con le norme del diritto comunitario. Si tratta dei casi in cui l'Italia viene fatta oggetto di specifiche procedure di censura affinché provveda a rimuovere le norme contrastanti con quelle europee o ad ogni modo a porre rimedio ai casi di non corretto recepimento nell'ordinamento nazionale della normativa dell'Unione europea.
  Al riguardo, ricorda che oltre alle vere e proprie procedure di infrazione e alle sentenze di condanna, vi possono essere procedure di pre-infrazione, avviate nel quadro del sistema di comunicazione EU, che dal 2008 è lo strumento principale di comunicazione e cooperazione tramite il quale la Commissione, mediante il Punto di contatto nazionale (struttura di missione presso il Dipartimento Politiche dell'Unione europea della Presidenza del Consiglio), trasmette le richieste di informazione agli Stati al fine di assicurare la corretta applicazione della legislazione europea e prevenire possibili procedure d'infrazione. Il sistema viene utilizzato quando per la Commissione la conoscenza di una situazione di fatto o di diritto all'interno di uno Stato membro è insufficiente e non permette il formarsi di un'opinione chiara sulla corretta applicazione del diritto europeo e in tutti i casi che potrebbero essere risolti senza dovere ricorrere all'apertura di una vera e propria Pag. 224procedura di infrazione. EU Pilot, di fatto, ha sostituito l'inoltro delle lettere amministrative agli Stati membri tramite le rappresentanze permanenti degli Stati e spesso ha portato alla conclusione positiva di molti casi, senza l'apertura di una vera e propria procedura d'infrazione
  Il disegno di legge europea 2013 contiene specifiche disposizioni di competenza o comunque di interesse per la Commissione Agricoltura.
  L'articolo 14 opera una revisione delle sanzioni relative alla disciplina in materia di protezione delle galline ovaiole e di registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento, di cui al decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, per chiudere la procedura di infrazione 2011/2231. Le sanzioni in questione vengono introdotte per evitare, in particolare, la non osservanza delle disposizioni recate dagli articoli 2, 3 e 4 del predetto decreto legislativo. Le sanzioni relative all'articolo 2 concernono il mancato adeguamento da parte degli impianti di allevamento ai requisiti per il benessere animale delle galline ovaiole o in caso si tratti di sistemi di allevamento alternativi oppure di sistemi di allevamento in gabbie modificate. Le sanzioni relative all'articolo 3 concernono il mancato rispetto del divieto di utilizzare le gabbie non modificate (vecchie gabbie di allevamento, consentite fino al 31 dicembre 2011). Le sanzioni relative all'articolo 4, infine, riguardano la mancata registrazione degli stabilimenti di allevamento da parte del proprietario o del detentore ai servizi veterinari dell'azienda sanitaria competente per territorio.
  L'articolo 15 detta disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa europea in materia di biocidi, principi attivi utilizzati per rendere innocui o eliminare l'azione di organismi nocivi per l'uomo, con l'obiettivo di garantire la piena applicabilità del regolamento 528/2012. A tal fine il Ministro della salute dovrà emanare appositi decreti per definire le tariffe che gli operatori sono chiamati a pagare per lo svolgimento delle funzioni relative all'autorizzazione e al di controllo su tali sostanze.
  L'articolo 17 apporta una novella il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante «Attuazione delle direttive n. 89/395/CEE e n. 89/396/CEE concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari», allo scopo di evitare incertezze da parte degli operatori sull'obbligo di indicare in etichetta la presenza di allergeni alimentari. Tali allergeni possono essere presenti negli ingredienti e sono all'origine di allergie o intolleranze nei consumatori. L'elenco degli ingredienti che possono contenere gli allergeni è stato introdotto con la direttiva 2003/89/CE, la quale ha inserito nella direttiva 2000/13/CE l'allegato III-bis, in cui sono indicati i predetti ingredienti. Per «ingrediente» si deve intende qualsiasi sostanza, compresi gli additivi e gli enzimi, utilizzata nella fabbricazione o nella preparazione di un prodotto alimentare e ancora presente nel prodotto finito, anche se in forma modificata. Con la modifica in oggetto è previsto che l'obbligo di indicazione dell'ingrediente è confermato (e quindi non è derogabile) esclusivamente se tali ingredienti non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito. Al riguardo, la direttiva 2000/13/CE, articolo 6, paragrafi 3-bis e 10, dispone che gli ingredienti utilizzati nella produzione di un prodotto alimentare e presenti nel prodotto finito anche se in altra forma, elencati nell'allegato III-bis o derivati da un ingrediente elencato nell'allegato III-bis, devono essere riportati sull'etichetta indicando chiaramente il nome dell'ingrediente in questione e che tale indicazione non è necessaria nel caso in cui la denominazione di vendita del prodotto indichi chiaramente l'ingrediente interessato.
  Secondo la Commissione dell'Unione europea, il combinato disposto degli articoli 5, comma 2-bis e 7, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 109 del 1992 dava invece luogo all'insufficiente chiarezza delle disposizioni di recepimento della direttiva nell'ordinamento italiano, con specifico riferimento alle previsioni relative all'indicazione degli ingredienti allergenici in etichetta. Ad avviso della Commissione, le due disposizioni si sarebbero potute Pag. 225interpretare, in contrasto con l'articolo 6, paragrafo 10, della direttiva, nel senso che l'obbligo di menzionare le sostanze allergeniche in etichetta sarebbe stato assoluto, anche quando il nome coincidesse con la denominazione di vendita, in relazione ai prodotti esentabili dalla menzione degli ingredienti in etichetta (burro, formaggi, eccetera). Ne è derivata una procedura (aperta con una lettera di messa in mora il 20 novembre 2009) con cui la Commissione europea contestava all'Italia la non corretta attuazione della direttiva 2000/13/CE, come modificata alla direttiva 2003/89/CE. Ai fini di chiarire l'interpretazione, fu adottata la circolare 22 luglio 2010, n. 5107, del Ministero dello sviluppo economico, con cui si precisò che l'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 109 del 1992 deve essere interpretato secondo la regola generale fissata dall'articolo 5, comma 2-bis, del medesimo decreto legislativo, in base al quale gli allergeni utilizzati nella fabbricazione di un prodotto finito e presenti anche se in forma modificata devono essere indicati nell'elenco degli ingredienti solo se non figurano nella denominazione di vendita del prodotto finito. In effetti, la procedura di infrazione n. 2009/4583 è stata archiviata dalla Commissione europea il 28 settembre 2011, presumibilmente, alla luce della richiamata circolare 22 luglio 2010, n. 5107. Pertanto, l'articolo 17 pare volto a dare definitiva chiarezza normativa alla questione, codificando nel nuovo comma 2-ter dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 109 la regola già enunciata in via interpretativa dalla richiamata circolare, ossia che l'indicazione dell'allergene non è richiesta quando la «denominazione di vendita indica l'ingrediente interessato».
  Con l'articolo 24 si apportano modifiche alla parte terza (Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche) del codice ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per rispondere ai rilievi della Commissione europea con la procedura di infrazione 2007/4680. In particolare, la lettera b) del comma 1 modifica il comma 5 dell'articolo 92 del codice, il quale attribuisce alle regioni, sentite le autorità di bacino, la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola; il nuovo testo rende tale compito non facoltativo, ma obbligatorio. Il comma 1, lettera c) inserisce un nuovo comma 8-bis all'articolo 92 del codice, in tema di designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Il comma 7 prevede che per le zone designate le regioni definiscono, o rivedono se già posti in essere, i programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola e provvedono alla loro attuazione. Il nuovo comma impone alle regioni di riesaminare e, se del caso, rivedere i programmi d'azione obbligatori, inclusa qualsiasi misura supplementare, per lo meno ogni quattro anni.
  L'articolo 26 reca modifiche alla normativa nazionale in materia di protezione della fauna selvatica omeoterma e di prelievo venatorio di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157. Lo scopo è adeguare la normativa italiana di recepimento della direttiva 2009/147/CE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, alla sentenza di condanna della Corte di giustizia europea del 15 luglio 2010 nella causa C/573/08 (procedura di infrazione 2006/2131). Le modifiche in oggetto mirano da un lato a prevedere che l'istituzione da parte delle regioni di zone di protezione lungo le rotte di migrazione dell'avifauna deve tenere conto delle specie di uccelli viventi stabilmente o temporaneamente in libertà nel territorio nazionale (e non più delle sole specie elencate nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE per le quali sono previste misure speciali di conservazione per quanto riguarda l’habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione), richiedendo anche una procedura di comunicazione alla Commissione europea di informazioni sull'applicazione della legge. Dall'altro lato, incidono sull'attuazione del regime europeo della caccia in deroga, disponendo che le Pag. 226deroghe siano adottate dalle regioni e dalle province autonome con provvedimento amministrativo. Il nuovo testo, rispetto al testo vigente, non prevede più l'intesa delle regioni con gli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini nell'individuazione dei soggetti abilitati al prelievo in deroga; statuisce, inoltre, che ai soggetti abilitati venga fornito un tesserino sul quale devono essere annotati (a pena di sanzioni amministrative) i capi recuperati oggetto di deroga e richiede alle regioni di prevedere sistemi di verifica per sospendere il provvedimento di deroga in caso di raggiungimento del numero di capi autorizzato al prelievo. Le novelle in questione disciplinano anche il procedimento di adozione del provvedimento di deroga, prevedendo un maggiore coinvolgimento dell'ISPRA e di altri istituti di ricerca.
  L'articolo 27, intervenendo in materia di protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati, dispone l'abrogazione del comma 7-quater dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che per un periodo massimo di dodici mesi ha consentito di applicare alle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola (ZVN) le stesse norme, meno stringenti, previste per quelle non vulnerabili, in attesa dell'aggiornamento delle stesse ZVN. Ciò era consentito nelle more dell'attuazione della disposizione di cui al comma 7-ter dello stesso articolo, che dispone che le regioni aggiornino le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, anche sulla base dei criteri contenuti nell'accordo sull'applicazione della direttiva 91/676/CEE, prevedendo il potere sostitutivo del Governo dopo un anno, in caso di inerzia delle regioni. L'abrogazione di tale norma si è resa necessaria a seguito dell'apertura da parte della Commissione europea della procedura di infrazione 2013/2032, in data 21 febbraio 2013, con la lettera di messa in mora adottata per violazione dell'articolo 5 della direttiva 91/676/CEE («direttiva nitrati»).
  Infine, illustra la relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012, per le parti di interesse della Commissione Agricoltura.
  Quanto alla riforma della PAC, nel documento si legge che il Governo si è adoperato per contrastare ogni ipotesi di ridimensionamento del budget agricolo nonostante tutte le proposte avanzate si siano posizionate al di sotto della spesa prevista per la PAC 2007-2013. È stato, inoltre, contrastato il ricorso alla superficie come parametro unico su cui basare il criterio di convergenza. L'azione è stata improntata a favorire una crescita sostenibile attraverso la tutela della qualità delle produzioni. Particolare attenzione è stata posta all'obiettivo di rivedere le proposte della Commissione relative al cosiddetto greening. Per quanto riguarda la riforma dell'organizzazione comune di mercato (OCM) unica, il Governo ha posto l'attenzione sulla necessità di rafforzare le filiere agricole, aumentando il potere contrattuale degli agricoltori. È stata, inoltre, prospettata l'esigenza di disporre di un meccanismo di compensazione finanziaria tra i programmi di sviluppo rurale, per attenuare le conseguenze del disimpegno automatico per gli Stati membri che adottano una programmazione regionalizzata.
  È stato, altresì, concordato in ambito europeo un piano d'azione per il settore dell'olio d'oliva, volto ad introdurre parametri più stringenti per garantire la qualità del prodotto. Per il settore vitivinicolo, il Governo ha partecipato al completamento del quadro delle norme di attuazione del regolamento (CE) n.1234/07 (OCM unica). Il Governo ha poi contrastato la decisione tesa a porre fine al regime dei diritti di impianto dei vigneti.
  In relazione alla produzione agricola con metodo biologico, sono state emanate le disposizioni per l'attuazione del regolamento (UE) 203/2012.
  Il Governo ha poi provveduto ad adottare norme di attuazione del cosiddetto «pacchetto latte».
  In merito alla riforma della politica comune della pesca (PCP), l'Italia ha chiesto ed ottenuto che l'arresto temporaneo delle attività sia inserito nella lista delle Pag. 227misure tecniche ritenute valide ai fini della protezione delle risorse ittiche. Inoltre, il divieto di rigetto in mare sarà applicato solo alle specie per le quali è fissata una taglia minima di cattura, con un margine di tolleranza pari al 5 per cento delle catture totali. Sulle concessioni di pesca trasferibili, è prevalsa la linea di lasciare ai singoli Stati membri la facoltà di renderle operative o meno a livello nazionale. È stato, infine, varato un sistema europeo di etichettatura dei prodotti della pesca.
  Si riserva infine di formulare le sue proposte conclusive all'esito del dibattito.

  Giuseppe L'ABBATE (M5S) chiede chiarimenti sulla competenza della Commissione in merito alla direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova.

  Luca SANI, presidente, fa presente che, trattandosi di sanità veterinaria, la materia è di competenza della Commissione Affari sociali.
  Infine, ricordando che il calendario di esame dei provvedimenti e il termine per la presentazione degli emendamenti saranno oggi stabiliti dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

  La seduta termina alle 14.40

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.