CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 luglio 2013
56.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 176

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 16 luglio 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO.

  La seduta comincia alle 12.30.

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.
C. 1310 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 177

  Monica GREGORI (PD), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il parere, per quanto di competenza, sul disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 63 del 2013, già approvato dal Senato, che ha apportato al testo del provvedimento d'urgenza significative modifiche. Fa presente, anzitutto, che il testo in esame è volto (articoli da 1 a 13-bis) a recepire la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia: si tratta, pertanto, di un provvedimento necessario e urgente, in vista dell'adeguamento dell'ordinamento italiano a quello europeo, a fronte della procedura d'infrazione avviata in data 24 settembre 2012 nei confronti dell'Italia da parte della Commissione europea, in relazione alla mancata attuazione della predetta direttiva. Osserva, peraltro, che il fondamento giuridico del ricorso alla decretazione d'urgenza per il recepimento di una direttiva (pertanto, al di fuori della legge di delegazione europea e dalla legge europea) si rinviene nella legge n. 234 del 2012, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, la quale, all'articolo 37, ammette tale possibilità normativa, in presenza di obblighi di adeguamento di un Paese derivanti, ad esempio, dall'avvio di una procedura d'infrazione nei suoi confronti (laddove ricorrano determinati presupposti temporali d'urgenza, rispetto all'entrata in vigore della legge di delegazione europea ), come nel caso in esame. Al riguardo, sottolinea come l'Italia mantenga uno stato di sofferenza cronica sul fronte delle violazioni alle norme europee: d'altro canto, la recente introduzione di nuovi strumenti normativi nazionali di adeguamento all'ordinamento dell'Unione Europea rappresenta un elemento di novità che, anche grazie al rafforzamento della partecipazione del Parlamento nella cosiddetta «fase ascendente» del processo legislativo europeo, innesta un elemento di organica riforma della partecipazione italiana ai processi comunitari, che auspica possa contribuire soprattutto allo sforzo di riduzione del contenzioso.
  Fa notare che il decreto-legge di cui al provvedimento approvato dal Senato, dunque, in attuazione di quanto previsto dalla citata direttiva 2010/31, interviene novellando in modo significativo il decreto legislativo n. 192 del 2005 recante attuazione della precedente direttiva 2002/91/CE in materia di rendimento energetico degli edifici (che la direttiva 2010/31 rifonde e abroga), anche allo scopo di adeguarne le finalità a quanto previsto dalla direttiva, tra cui si segnala, in via generale, la promozione del miglioramento della prestazione energetica degli edifici tenendo conto delle condizioni locali e climatiche esterne e dell'efficacia sotto il profilo dei costi. Fa notare che tra le finalità viene citata anche quella di coniugare le opportunità offerte dagli obiettivi di efficienza energetica con lo sviluppo di tecniche di costruzioni e apparecchiature e tecnologie sostenibili nel settore delle costruzioni e con l'occupazione: esso interviene, peraltro, sulle definizioni, sulla metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche negli edifici, sulla disciplina degli edifici ad energia quasi zero, sulla fase di progettazione delle costruzioni e delle ristrutturazioni degli edifici, sulle funzioni delle regioni, delle province autonome e degli enti locali, sull'impianto sanzionatorio in materia di certificazione energetica degli edifici, prevedendo l'introduzione di una banca dati nazionale.
  Fa presente poi che, accanto alle norme sulla prestazione energetica nell'edilizia, il decreto-legge reca anche la proroga delle detrazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione degli edifici, i cui ambiti applicativi vengono anche estesi, in parte, ad ulteriori settori merceologici: si tratta, a suo avviso, di un provvedimento dovuto e necessario, vista la grave crisi economica e la necessità di rilanciare prospettive di sviluppo e di lavoro, in particolare nel campo dell'energia e dell'edilizia.
  Per quanto concerne i profili di più diretto interesse della Commissione, osserva che il provvedimento in esame, al Pag. 178comma 1, lettera b), dell'articolo 4, inserisce – con una novella all'articolo 4 del decreto legislativo n. 192 del 2005 – una nuova disposizione che demanda a uno o più regolamenti, emanati con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988, l'aggiornamento delle norme tecniche in materia di impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, nonché dei requisiti professionali e i criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi cui affidare l'attestazione della prestazione energetica degli edifici e l'ispezione degli impianti, nonché per la realizzazione di un sistema informativo coordinato per la gestione dei rapporti tecnici di ispezione. In particolare, osserva che l'articolo 17 della predetta direttiva stabilisce che gli Stati membri devono mettere a disposizione del pubblico informazioni sulla formazione e l'accreditamento e devono provvedere affinché siano messi a disposizione del pubblico elenchi periodicamente aggiornati di società accreditate che offrono servizi di tali esperti. Ritiene che tale aspetto risulti essenziale, soprattutto in tema di obblighi informativi a tutela del consumatore, così come stabilito dall'articolo 5 del Codice del consumo.
  Fa poi notare che, in base all'articolo 8, le regioni e le province autonome provvedono a istituire un sistema di riconoscimento degli organismi e dei soggetti cui affidare le attività di ispezione sugli impianti termici e di attestazione della prestazione energetica degli edifici, promuovendo programmi per la loro qualificazione, formazione e aggiornamento professionale, così come avviare programmi di verifica annuale della conformità dei rapporti di ispezione e degli attestati emessi. Al riguardo, sottolinea la necessità di armonizzare i vari profili regionali ad un sistema di riconoscimento che sia il più possibile uniforme agli standard comunitari. Specialmente nel campo della formazione e dell'aggiornamento professionale, auspica l'elaborazione di percorsi comuni, di concerto con le autorità regionali e i vari ministeri competenti, al fine di favorire in materia una conoscenza del settore di livello adeguato, anche in termini di standard di sicurezza, e di sviluppare una efficace mobilità lavorativa sia a livello inter-regionale che nazionale.
  Segnala, quindi, che il testo, all'articolo 17, prevede la modifica dei requisiti per la qualifica professionale degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili, introducendo anche la prestazione lavorativa svolta alle dirette dipendenze di un'impresa abilitata. Al riguardo, rileva come il termine del 31 ottobre 2013, stabilito dal comma 2 del suddetto articolo, presenti alcuni elementi di criticità, trattandosi, infatti, di un termine che sembra risultare troppo ravvicinato e che potrebbe, quindi, non consentire l'attivazione di efficaci programmi di formazione a livello regionale ed un coerente controllo di qualità degli stessi da parte del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  Evidenzia, infine, l'articolo 21, di particolare interesse per la Commissione, atteso che, al comma 1, incrementa il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione nella misura di 47,8 milioni di euro per il 2013 e di 121,5 milioni di euro per il 2014, ai fini del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. Ricorda che un ulteriore rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga è previsto (in misura di 715 milioni di euro, relativi interamente all'anno 2013) dall'articolo 4 del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, attualmente in fase di conversione: tali importi si sommano agli stanziamenti per gli ammortizzatori sociali in deroga già previsti dalla legislazione antecedente, importi pari a 1.200 milioni di euro per il 2013, 1.000 milioni per il 2014, 700 milioni per il 2015 e 400 milioni per il 2016.
  Pur rilevando che tale norma non appare del tutto omogenea e coerente con il contenuto del provvedimento, evidenzia come la misura da essa recata non possa che essere accolta con favore dalla Commissione, essendo rivolta a fronteggiare la grave crisi occupazionale che affligge il Paese, ribadendo un'attenzione sia del Governo Pag. 179sia del Parlamento nell'attivazione di ogni risorsa disponibile per cercare di rilanciare l'occupazione e stabilizzare i lavoratori che si trovano maggiormente in difficoltà. Inoltre, facendo riferimento alle criticità generali degli ammortizzatori sociali, ricorda, anche in questa sede, l'estrema urgenza e necessità di un nuovo e significativo intervento di rifinanziamento della cassa integrazione in deroga di almeno 1 miliardo e 400 milioni di euro, così come il «varo» di una cabina di regia a livello governativo che sia in grado di monitorare preventivamente la distribuzione delle risorse a livello regionale, in attesa di una riforma complessiva dei criteri di erogazione degli ammortizzatori sociali, che giudica non più procrastinabile.
  In conclusione, preso atto del contenuto del provvedimento e dei profili di competenza, ritiene che vi siano le condizioni per un orientamento positivo della Commissione sul provvedimento in esame: si riserva, quindi, di presentare una proposta di parere in tal senso per la seduta già fissata per la giornata di domani.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.
C. 1326, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013.
C. 1327, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.
Doc. LXXXVII, n. 1.

(Relazioni e parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Cesare DAMIANO, presidente, fa presente che la Commissione procederà all'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, del disegno di legge di delegazione europea 2013, del disegno di legge europea 2013 e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2012. Al riguardo, ricorda che la Commissione esamina le parti di sua competenza dei citati disegni di legge, assegnati in sede referente alla XIV Commissione, e conclude tale esame con l'approvazione di una relazione per ciascun provvedimento e con la nomina di un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione; gli emendamenti eventualmente approvati dalla Commissione sono trasmessi, unitamente alla relazione stessa, alla XIV Commissione, che dovrà a sua volta approvarli, potendo respingerli esclusivamente per motivi di compatibilità comunitaria o di coordinamento generale: a tal fine, gli emendamenti presentati in Commissione saranno sottoposti al vaglio preventivo della presidenza della Commissione, sulla base delle specifiche regole di ammissibilità.
  Come rilevato in precedenza, ricorda altresì che, congiuntamente ai disegni di legge in questione, la Commissione esamina anche le parti di sua competenza della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e conclude tale esame con l'approvazione di un parere.
  Avverte, pertanto, che, al fine di consentire la conclusione dell'esame dei predetti provvedimenti entro la giornata di giovedì 18 luglio, il termine per la presentazione di emendamenti ai disegni di legge in esame, per le parti di competenza della XI Commissione, sarà fissato per le ore 18 di domani, mercoledì 17 luglio.

  La Commissione prende atto.

  Anna GIACOBBE (PD), relatore, fa presente innanzitutto che i provvedimenti in titolo sono i primi ad essere esaminati dal Parlamento dall'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha Pag. 180innovato, sostituendola integralmente, la legge n. 11 del 2005, introducendo una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, anche in ragione delle modifiche intervenute nell'assetto dell'Unione europea a seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona: tra le novità introdotte da tale provvedimento, infatti, segnala la riorganizzazione del processo di recepimento della normativa europea che ha previsto, in particolare, lo sdoppiamento della precedente «legge comunitaria annuale» in due distinti provvedimenti, la legge di delegazione europea (il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive comunitarie) e la legge europea, che, più in generale, contiene disposizioni volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento interno all'ordinamento europeo.
  Fa notare, quindi, che, come previsto dalla legge, il Governo ha presentato al Senato due disegni di legge, uno recante la delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2013), l'altro recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (legge europea 2013); a seguito della trasmissione di tali provvedimenti da parte del Senato, spetta ora alla Camera completare il percorso di approvazione dei disegni di legge in esame.
  Ricorda, peraltro, che, congiuntamente ai disegni di legge citati, la XI Commissione, ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 234 del 2013, è chiamata a esaminare anche le parti di propria competenza della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2012, concludendo tale esame con l'approvazione di un parere, al fine di favorire una trattazione unica delle questioni attinenti alle cosiddette «fase ascendente» e «fase discendente» del diritto comunitario e di configurare in tal modo una sorta di «sessione comunitaria» parlamentare.
  Ricorda, inoltre, che la XI Commissione ha già esaminato, esprimendo un parere favorevole con osservazioni, la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, il documento nel quale, nell'ambito della «fase ascendente» del diritto comunitario, il Governo indica gli obiettivi, le priorità e gli orientamenti che esso stesso intende perseguire a livello europeo.
  Passando, quindi, all'esame del disegno di legge europea (C. 1327), considerato che – secondo le procedure previste dall'articolo 126-ter del Regolamento – l'esame presso ciascuna Commissione riguarda esclusivamente gli ambiti di propria competenza, fa presente che la sua relazione illustrativa si soffermerà solo sulle parti relative alla materia del lavoro.
  In particolare, rileva che l'articolo 11 apporta alcune modifiche al decreto legislativo n. 271 del 1999, recante l'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali: l'articolo in esame ha lo scopo di recepire in maniera corretta le disposizioni della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST), al fine di evitare che la procedura di pre-contenzioso, già attivata, divenga una procedura di infrazione. Fa notare, peraltro, che la normativa applicabile ai lavoratori marittimi in materia di sicurezza, al pari di quella relativa ad altre categorie di lavoratori dei trasporti, è ancora in attesa di un'adeguata attuazione, ai fini del coordinamento con il testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 81 del 2008): in proposito, auspica che possa essere conferita quanto prima una apposita delega al Governo, al fine dell'adozione dei necessari decreti attuativi, che consentano di rendere finalmente operative le misure introdotte a tutela della specificità di tali categorie di lavoratori.
  Osserva, quindi, che l'articolo 12 ha lo scopo di sanare la procedura d'infrazione 2010/2045, relativa alla non conformità Pag. 181dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 368 del 2001 ai requisiti della clausola 7 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato), nonché il non corretto recepimento dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/14/CE, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, attuata con il decreto legislativo n. 25 del 2007. Più specificamente, osserva che il comma 1 sostituisce l'articolo 8 del decreto legislativo n. 368 del 2001, che disciplina le modalità di computo dei lavoratori a tempo determinato nelle imprese ai fini dell'applicazione dello «Statuto dei lavoratori» per quanto concerne le soglie occupazionali necessarie per lo svolgimento dell'attività sindacale, precisando che gli stessi siano computabili nel caso in cui il contratto abbia durata superiore a 9 mesi; il nuovo testo prevede che i limiti richiamati per il computo dei dipendenti a termine si basino sul numero medio mensile di lavoratori a tempo determinato impiegati negli ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro. Rileva che il successivo comma 2 sostituisce l'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 25 del 2007, emanato in attuazione della direttiva 2002/14/CE (applicabile a tutte le imprese che impiegano almeno 50 lavoratori); il nuovo testo del comma 2 prevede che la soglia numerica occupazionale sia definita nel rispetto delle norme di legge e si basi sul numero medio mensile dei lavoratori subordinati, a tempo determinato e indeterminato, impiegati negli ultimi 2 anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro. Sottolinea, al riguardo, che l'adeguamento alle citate normative comunitarie appare particolarmente opportuno, considerata la diffusione crescente, nel Paese, dei rapporti di lavoro a tempo determinato, di cui appare necessario contemplare la rilevanza, al fine di rendere concretamente esigibili talune prerogative riconosciute ai lavoratori dallo «Statuto dei lavoratori». Infine, fa notare che il comma 3 prevede, in sede di prima applicazione delle disposizioni in precedenza richiamate, che il computo dei dipendenti a tempo determinato ai sensi delle suddette normative venga effettuato il 31 dicembre 2013, con riferimento al biennio antecedente a tale data.
  Rileva, quindi, che l'articolo 13 estende l'ambito di applicazione dell'istituto dell'assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, riconoscendone il diritto alla fruizione anche ai cittadini di Paesi terzi (rispetto all'Unione europea): in particolare, attraverso una modifica all'articolo 65, comma 1, della legge n. 448 del 1998, il godimento del suddetto beneficio viene esteso ai cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo e ai loro familiari, nonché ai familiari extracomunitari di cittadini comunitari titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (comma 1). Osserva che la misura in esame tende, pertanto, a riconoscere un fenomeno in controtendenza rispetto alla denatalità che caratterizza le società del «vecchio continente»: la presenza delle famiglie dei cittadini di Paesi terzi rappresenta, infatti, un valore aggiunto da incentivare, dal momento che contribuisce al riequilibrio demografico delle popolazioni. Tuttavia, segnala l'esigenza di valutare con attenzione le modalità individuate per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della misura in esame, atteso che, alla lettera c), comma 2, dell'articolo 13 si prevede un'ulteriore riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali, istituito dalla legge n. 449 del 1997, le cui risorse non andrebbero ridotte in un momento di grave crisi sociale come quello attuale.
  Preso atto, pertanto, delle norme di competenza della Commissione, preannuncia sin d'ora l'intenzione di esprimere un orientamento favorevole sul disegno di legge europea 2013.
  Passando al disegno di legge di delegazione europea per il 2013 (C. 1326), rileva che esso delega il Governo ad adottare, secondo le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive Pag. 182elencate negli allegati A e B; tra questi allegati segnala, sotto il profilo delle competenze della Commissione, esclusivamente la direttiva 2011/98/UE, del 31 dicembre 2011, finalizzata a semplificare le procedure di ingresso e soggiorno a fini lavorativi dei cittadini di Paesi terzi (soprattutto mediante la previsione di un permesso unico di soggiorno) e di garantire un insieme comune di diritti su un piano di parità rispetto ai cittadini nazionali. Osserva che tali materie sono attualmente disciplinate dal Testo unico immigrazione (TUI), adottato con il decreto legislativo n. 286 del 1998; la direttiva fa salva la competenza degli Stati membri a regolamentare l'ingresso di cittadini di Paesi terzi ammessi a fini lavorativi: pertanto, i Paesi membri che, come l'Italia, contingentano l'immigrazione per motivi di lavoro, non dovranno modificare in questa parte il proprio ordinamento interno. Fa presente che la direttiva interviene piuttosto su due altri aspetti del diritto dell'immigrazione: le procedure di concessione del titolo di soggiorno; la garanzia ai lavoratori immigrati di diritti pari a quelli dei cittadini. Per quanto riguarda le prime, fa notare che la direttiva istituisce una procedura unica di domanda volta al rilascio di un permesso unico di soggiorno, ossia un titolo combinato che comprenda sia il permesso di soggiorno, sia il permesso di lavoro in un unico atto amministrativo, in modo da contribuire alla semplificazione e all'armonizzazione delle norme che vigono attualmente negli Stati membri; la semplificazione procedurale è finalizzata a rendere più efficiente la procedura sia per i migranti sia per i loro datori di lavoro e agevolare i controlli sulla regolarità del soggiorno e dell'impiego. Per quanto riguarda il diritto alla parità di trattamento, osserva che la direttiva individua un insieme comune di diritti che devono essere garantiti ai lavoratori immigrati alla stregua dei lavoratori cittadini: si tratta di un pacchetto di diritti che riguardano prevalentemente le condizioni di lavoro e lo status di lavoratore e che ovviamente non esauriscono il novero dei diritti garantiti in quanto persone (si cita, a titolo di esempio, il diritto del ricongiungimento familiare oggetto di specifica normativa comunitaria). Tra i diritti garantiti al pari dei cittadini, segnala quelli concernenti: le condizioni di lavoro, tra cui retribuzione e licenziamento, salute e sicurezza sul luogo di lavoro; la libertà di associazione, adesione e partecipazione a organizzazioni di lavoratori o di datori di lavoro o a qualunque organizzazione professionale di categoria, fatte salve le disposizioni nazionali in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza; l'istruzione e la formazione professionale; i servizi di consulenza forniti dai centri per l'impiego.
  Pur sottolineando che le questioni di merito connesse all'attuazione della direttiva in questione potranno essere esaminate in altra sede, atteso che i decreti legislativi in materia saranno trasmessi per il parere alle Camere, giudica opportuno evidenziare da subito talune indicazioni contenute nel medesimo atto comunitario: in particolare, laddove viene richiamata l'esigenza di fare riferimento ai contratti collettivi in vigore rispetto alla disciplina delle condizioni di lavoro di tali soggetti, ovvero in materia di retribuzione e licenziamento, salute e sicurezza sul luogo di lavoro, orari di lavoro e ferie, andrebbero riportati testualmente i principi enumerati nella stessa direttiva comunitaria, affinché il Governo ne tenga conto nella predisposizione dei relativi decreti; analoghe considerazioni valgono per il punto della direttiva che interviene in materia di diritto all'informazione, riconoscimento delle qualifiche professionali e assenza di qualsiasi discriminazione.
  Preso atto, pertanto, dell'unica direttiva che investe la competenza della Commissione, preannuncia, anche in questo caso, l'intenzione di esprimere un orientamento favorevole sul disegno di legge di delegazione europea 2013.
  Esaminando, infine, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, ricorda che essa costituisce un importante strumento informativo sulle politiche generali, poiché dà conto dell'attività svolte dalle istituzioni Pag. 183comunitarie nei differenti settori e delle corrispondenti iniziative del Governo italiano. Si tratta, a suo giudizio, di un documento che sintetizza le azioni svolte dal Governo italiano nel 2012; rispetto ad esso, pertanto, la XI Commissione è chiamata sostanzialmente a una presa d'atto delle misure intraprese e a una valutazione dei relativi effetti.
  Con riferimento alle parti di interesse della XI Commissione, sottolinea anzitutto che la Relazione consuntiva mette in risalto certifica il significativo lavoro svolto presso le istituzioni europee in materia di occupazione e politiche sociali. Segnala, in particolare, che nel corso del 2012 il Governo ha affrontato la problematica del distacco transnazionale dei lavoratori e che, al di là dell'attività legislativa, l'Italia ha svolto un ruolo attivo nel Comitato tecnico e nel Comitato consultivo per il monitoraggio dell'operatività del regolamento relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno dell'UE, nonché nel Comitato degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro per migliorare i servizi ispettivi in materia di lavoro.
  In materia di politiche per l'occupazione, segnala la partecipazione alla Rete europea dei servizi pubblici per l'impiego, che, riunendo tutti i servizi pubblici per l'impiego degli Stati membri e di quelli rientranti nello spazio economico europeo, definisce strategie d'azione comuni per il mercato del lavoro. Sulle politiche di coesione, fa notare che il documento evidenzia che i programmi operativi nazionali, regionali e interregionali, previsti dal Quadro Strategico Nazionale, sono 52, di cui 28 finanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale e 24 dal Fondo sociale europeo (al 31 dicembre 2012 le somme accreditate all'Italia sono rispettivamente 1 miliardo e 171.456.629,28 di euro dal Fondo sociale europeo e 1 miliardo e 307.899.974,63 di euro dal Fondo europeo di sviluppo regionale). In particolare, rileva come l'azione di revisione della programmazione dei fondi strutturali sia proseguita e sia stata rafforzata nel maggio 2012 e nel dicembre 2012, con il «varo» della seconda e terza riprogrammazione: gli avvisi pubblicati per il credito di imposta per l'assunzione di lavoratori svantaggiati hanno ricevuto una risposta molto positiva, superiore alle disponibilità finanziarie, e la seconda riprogrammazione, in particolare, è stata orientata dalla necessità di intervenire sia su obiettivi di inclusione sociale sia di crescita e di competitività, con una particolare attenzione all'aggravarsi della condizione giovanile.
  Ravvisa, peraltro, l'esigenza che, come già sottolineato nel parere formulato su tale provvedimento dalla 11a Commissione permanente del Senato, si possano valutare più approfonditamente (inquadrandole nella stessa Relazione consuntiva) talune questioni – che non sembrano avere ricevuto in ambito europeo una rilevanza analoga a quella riservata alle problematiche economico-monetarie – riguardanti, in particolare, il coordinamento delle politiche del lavoro e della previdenza, nonché l'impatto dei provvedimenti di consolidamento fiscale sui temi della coesione sociale, ambiti nei quali si rilevano taluni profili di criticità, non sufficientemente analizzati in sede comunitaria. Valuta, inoltre, utile rafforzare ulteriormente l'azione in sede europea, al fine di creare le condizioni per una maggiore espansione economica – senza le quali la pur importante incentivazione all'assunzione, nonché l'attivazione di politiche attive per l'occupabilità, non produrrebbero gli effetti desiderati – garantendo, in proposito, un pieno e più celere utilizzo delle risorse comunitarie.
  Riguardo all'obiettivo dell'inclusione, osserva che la Relazione consuntiva informa che è stata definita un'azione generale per l'incremento e il miglioramento della condizione giovanile, con misure per contrastare la dispersione scolastica e incentivare l'attività no profit degli under 35 nel Mezzogiorno; un'attenzione specifica per la formazione ha connotato i bandi per la promozione dell'apprendistato e per l'inserimento degli studenti italiani in circuiti di ricerca internazionali, oltre che il rifinanziamento delle misure previste dal decreto legislativo n. 185 del 2000 per l'autoimprenditorialità e l'autoimpiego.Pag. 184
  In conclusione, trattandosi di un documento prevalentemente ricognitivo delle iniziative adottate dal Governo italiano nel 2012, ritiene che – anche alla luce della scelta dichiarata dal Governo di considerare l'occupazione dei giovani e delle categorie di lavoratori svantaggiate come priorità della propria azione – vi siano le condizioni per esprimere una parere favorevole anche sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, ferma restando l'opportunità di acquisire valutazioni e proposte nel corso del dibattito.

  Cesare DAMIANO, presidente, nel ricordare che il seguito del dibattito è previsto anche per la giornata di domani, nella quale si concluderà l'esame preliminare, prende atto che non vi sono richieste di intervento e rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.05.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Martedì 16 luglio 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Jole Santelli.

  La seduta comincia alle 13.35.

  Cesare DAMIANO, presidente, preso atto che il rappresentante del Governo incaricato di rispondere alle interrogazioni all'ordine del giorno è, al momento, impegnato presso le Commissioni riunite I e V, per l'esame in sede referente del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 69 del 2013, avverte che occorrerà sospendere la seduta, che riprenderà dopo le ore 14.
  Sospende, quindi, la seduta.

  La seduta, sospesa alle 13.40, è ripresa alle 14.20.

  Cesare DAMIANO, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso l'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.

5-00620 Pizzolante: Vicende occupazionali dei lavoratori della TNT Express Italy.

  Sergio PIZZOLANTE (PdL) illustra la sua interrogazione, evidenziando la grave situazione dei numerosi lavoratori dell'azienda TNT Express Italy e chiedendo al Governo di assumere le iniziative opportune che siano tese a salvaguardare il posto di lavoro di tali soggetti, anche assicurando loro i necessari strumenti di sostegno al reddito.

  Il sottosegretario Jole SANTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Sergio PIZZOLANTE (PdL), preso atto con soddisfazione dell'apertura di tavoli di confronto tra le parti interessate e valutato favorevolmente che il Governo si sia impegnato a individuare soluzioni alternative al licenziamento di tali lavoratori, incoraggia l'Esecutivo a proseguire lungo tale strada, nella prospettiva di una piena salvaguardia dei lavoratori coinvolti.

5-00621 Airaudo: Strumenti di sostegno del reddito e ricollocazione per i lavoratori della società De Tomaso.

  Giorgio AIRAUDO (SEL) illustra la sua interrogazione, chiedendo delucidazioni al Governo circa la proroga degli strumenti di sostegno al reddito nei confronti dei lavoratori impiegati nell'azienda indicata nell'atto di sindacato ispettivo, atteso che, a quanto risulta, la relativa procedura è stata avviata, ma non risulta ancora firmato l'atto di autorizzazione dei trattamenti di cassa integrazione. Chiede, inoltre, al Governo se sia a conoscenza delle ripetute offerte di acquisto dell'azienda in questione che sarebbero state presentate Pag. 185da diversi soggetti e se, più in generale, intenda perseguire obiettivi di rilancio di quella specifica area industriale.

  Il sottosegretario Jole SANTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Giorgio AIRAUDO (SEL) si dichiara insoddisfatto della risposta del rappresentante del Governo, atteso che essa non ha fornito alcuna rassicurazione in ordine alla sorte dei lavoratori coinvolti, costretti a vivere una situazione di profonda incertezza, anche in relazione all'esito della procedura di proroga dei trattamenti di integrazione salariale. Ritiene, inoltre, necessario che il Governo verifichi con puntualità le offerte di acquisto giunte all'azienda in questione da parte di diversi soggetti, sulle quali giudica opportuno svolgere adeguati accertamenti, tenuto conto che non appare chiaro se tali offerte riguardino la rilevazione delle attività economiche, gli immobili o altro e possano, pertanto, produrre effetti positivi dal punto di vista dell'occupazione. Reputa necessario che, al di là della concessione degli strumenti di sostegno al reddito, il Governo si impegni per assicurare una soluzione strutturale a tale problematica, creando le condizioni per un rilancio economico dell'area del torinese.

5-00622 Rostellato: Sulla situazione del personale ispettivo in organico presso INAIL, INPS e direzioni territoriali del lavoro.

  Gessica ROSTELLATO (M5S), nell'illustrare la propria interrogazione, evidenzia la carenza di personale in seno all'organico dell'INAIL, dell'INPS e delle direzioni territoriali del lavoro, paventando il rischio che ciò possa determinare pesanti conseguenze sotto il profilo della tutela e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Chiede, pertanto, al Governo di fornire i dati precisi circa l'esatto numero di personale ispettivo coinvolto.

  Il sottosegretario Jole SANTELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Gessica ROSTELLATO (M5S), considerato l'elevato numero di aziende operanti nel territorio, giudica impossibile che i servizi ispettivi possano garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza, attesa l'attuale consistenza degli organici a tal fine preposti. Ritiene che sia inutile continuare a legiferare su tale materia, se poi le norme risultano inapplicabili a causa della mancanza di controlli e sanzioni nei confronti delle imprese che violano la normativa, carenza alla quale ritiene sia necessario quanto prima fare fronte con le più opportune iniziative, tese alla promozione della cultura della legalità.

  Cesare DAMIANO, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.35.

RISOLUZIONI

  Martedì 16 luglio 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO indi del vicepresidente Walter RIZZETTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Jole Santelli.

  La seduta comincia alle 14.35.

7-00018 Gribaudo: Equo compenso dei lavoratori.
(Discussione e rinvio).

  Cesare DAMIANO, presidente, avverte che nella seduta odierna avrà luogo l'illustrazione della risoluzione in titolo, mentre l'orientamento del Governo – secondo le intese intercorse per le vie brevi – sarà acquisito in una successiva seduta, da convocare in base alle determinazioni che verranno assunte nell'ambito di una prossima Pag. 186riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. Ricorda, altresì, che lo stesso Ufficio di presidenza ha convenuto di procedere, nell'ambito dell'istruttoria sull'atto di indirizzo in discussione, allo svolgimento di un ciclo di audizioni informali, le cui modalità di organizzazione saranno definite nella riunione già prevista per domani.

  Chiara GRIBAUDO (PD) fa notare che, come specificato all'articolo 36 della Costituzione, il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. Osserva che, al contrario, per molti lavoratori oggi questo non si verifica e il problema rischia di assumere forme patologiche. Rileva che a subire le conseguenze sono soprattutto i giovani, esposti in misura esponenziale a una condizione di fragilità lavorativa, che frequentemente condiziona il percorso professionale per tutto il resto della vita. Per quanto riguarda il binomio relativo alla subordinazione-autonomia, osserva che la cosiddetta «fuga dal diritto del lavoro» si realizza utilizzando prestazioni che, a causa della loro natura giuridica autonoma, sfuggono ai normali parametri di attribuzione delle tutele, riconosciute a favore dei soli lavoratori subordinati. Fa presente che tali fenomeni sono da tempo oggetto di attenzione anche delle istituzioni internazionali competenti, come l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, dove l'ampio dibattito testimonia la preoccupazione con cui si guarda ai processi di indebolimento della protezione del lavoro, derivanti da una crisi del campo di applicazione del diritto del lavoro.
  Guardando i dati dei lavoratori parasubordinati, ritiene che si evinca che la mancanza di regole sui compensi porta con sé la reintroduzione, di fatto, delle gabbie salariali e un'enorme differenza di reddito fra uomini e donne, con una sproporzione media di 11 mila euro lordi annui. Ritiene che a queste categorie vadano aggiunte, secondo dati provenienti da diverse fonti autorevoli, le prestazioni rese da iscritti agli ordini professionali e anche le partite IVA individuali senza dipendenti e non costituite in impresa, oltre che, più in generale, i lavoratori autonomi individuali, ai quali non si applicano i contratti nazionali di lavoro, senza dipendenti né collaboratori. Fa presente che non si tratta solo di lavoratori dipendenti mascherati, ma prevalentemente di lavoratori autonomi e professionisti, che avrebbero le caratteristiche per essere tali: quindi, il tema non è solo l'abuso, bensì la qualità delle retribuzioni, le protezioni sociali e le regole contrattuali, anche individuali.
  Evidenzia che un ulteriore esempio di iniquità è rintracciabile fra i professionisti con partita Iva iscritti alla gestione separata, sui quali pesano compensi limitati e differenze di genere e regionali rilevanti, citando le diverse categorie professionali interessate. Rileva che il fatto che i compensi siano bassi, specie nelle professioni intellettuali, comporta una netta differenza nelle capacità di reddito e di spesa di questi lavoratori. Osserva che questa situazione retributiva crea un forte disagio sociale e di prospettiva professionale per intere generazioni di lavoratori autonomi e professionali, che vedono minate alla base anche le proprie aspettative previdenziali. Dopo avere citato numerosi dati a sostegno di questa lettura, ribadisce che non esiste solo un problema di abuso o elusione del lavoro dipendente, ritenendo che l'esempio dei traduttori sia emblematico: sono, questi, dei lavoratori che operano dalla propria abitazione o studio, con la sola propria attività individuale e intellettuale per molti clienti all'anno, per un breve lasso di tempo per ogni periodo, su obiettivi di risultato specifici e identificabili; sono, quindi, lavoratori che non hanno nessuna delle caratteristiche del lavoro subordinato, eppure operano in assenza di compensi regolati.
  Dopo avere richiamato il reddito medio annuo di diverse categorie di professionisti e praticanti che fanno riferimento alle figure indicate, fa notare che questi lavoratori chiedono proprio di avere, prima di Pag. 187tutto, compensi equi, ma anche tutele sociali in caso di malattia, infortunio, maternità, disoccupazione, assieme all'accesso al credito, alla regolazione dei tempi di pagamento, alla formazione, laddove solo il 13,7 per cento di tali soggetti si sente un dipendente mascherato e chiede di essere trasformato in lavoratore subordinato. Osserva, pertanto, come vi sia una fascia amplissima del mondo del lavoro autonomo che chiede di poter essere tale, regolando per legge quello che fino a 15 o 20 anni fa era regolato individualmente, perché la concorrenza era minore, le attività erano prevalentemente nazionali e la crisi non mordeva come ora.
  Concentrandosi, quindi, sulla problematica dell'equità dei compensi di questi lavoratori, che è alla base della sua risoluzione, fa notare che agevolare un percorso che conduca le parti sociali a dare vita a contratti collettivi nazionali di lavoro per quelle attività che ad oggi risultano prive di disciplina può certamente essere uno strumento; ritiene, tuttavia, che il precedente dei giornalisti offra, in questo contesto, un'ulteriore prospettiva sugli strumenti che si possono utilizzare. Sottolinea, infatti, che la legge n. 233 del 2012 ha già istituito il principio dell'equo compenso nel settore giornalistico, individuando all'articolo 2 l'istituzione di una Commissione, presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, come sede per la valutazione dei parametri utili a definire un compenso equo per la categoria: tale Commissione è significativamente composta da tutte le parti coinvolte e rappresenta lo strumento giudicato, appena sei mesi fa, il più idoneo dal legislatore; uno strumento, quindi, già operante secondo gli obiettivi di legge, limitatamente alla categoria individuata. Ritiene, pertanto, utile porre in discussione, su tali basi, l'estensione analogica di questa Commissione dalla singola categoria per cui è prevista alle restanti, tenendo presente la necessità di alcune premure circa efficienza, efficacia e ragionevole limite di mandato della stessa, indispensabili nel passaggio dalla dimensione singola a quella complessiva sulla quale questa sarebbe chiamata ad esprimersi.
  Premesso, dunque, che l'idea di partenza della sua risoluzione era quella di rappresentare le categorie «di margine», auspica che si possa avviare una discussione che, anche tramite le audizioni in corso di programmazione, sia arricchita di ulteriori elementi. A tal fine, manifesta la propria disponibilità anche verso una riformulazione del testo, a condizione, però, che ciò non comporti un totale stravolgimento degli intenti e degli obiettivi da raggiungere.

  Cesare DAMIANO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia la discussione ad altra seduta.

7-00063 Rostellato: Sulle misure volte alla riduzione del costo del lavoro e del ricorso a forme di impiego flessibili.
(Discussione e rinvio).

  Walter RIZZETTO, presidente, avverte che oggi avrà luogo l'illustrazione della risoluzione in titolo, mentre il parere del Governo – secondo le intese intercorse per le vie brevi – sarà acquisito in una successiva seduta, da definire in base alle determinazioni che saranno assunte in una prossima riunione dell'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi.

  Gessica ROSTELLATO (M5S), illustrando la sua risoluzione, fa notare che, pur comprendendo la finalità sottesa a proposte tese a garantire un equo compenso ai lavoratori, ritiene che non sia corretta una correlazione tra retribuzione e compenso che non distingua tra le diverse categorie di lavoratori. Giudica, dunque, opportuno ragionare piuttosto su come combattere l'abbassamento del reddito disponibile e delle tutele previdenziali e assistenziali dei lavoratori, individuando soluzioni che rilancino la propensione al consumo delle famiglie, contrastino le distorsioni Pag. 188del mercato del lavoro e superino la tendenza generalizzata delle imprese al ricorso ai contratti di lavoro flessibile, sul cui utilizzo disfunzionale, teso al mero risparmio dei costi, ritiene che si registri una mancanza di controlli da parte degli istituti competenti.
  Passa, quindi, a dare puntuale lettura della risoluzione presentata dal suo gruppo, con specifico riferimento alle riflessioni contenute nelle premesse, segnalando poi come si richieda al Governo, tra le altre cose, di definire in maniera più stringente le condizioni per il ricorso a forme flessibili di lavoro (contratti a progetto, associazione in partecipazione e simili) e di attivare procedure di controllo sul corretto inquadramento rispetto alla mansione svolta.
  Fa presente, inoltre, che la risoluzione in discussione chiede all'Esecutivo di impegnarsi a promuovere misure volte alla riduzione del costo del lavoro, con particolare riferimento al lavoro subordinato a tempo indeterminato, assumendo anche iniziative per snellire ed unificare la legislazione in tema di lavoro, con l'introduzione di passi concreti in direzione della creazione sia pure graduale di un testo unico sul lavoro.
  Ritiene, quindi, necessario che il Governo miri ad abbassare per le imprese e per i lavoratori l'onere fiscale e contributivo che grava sulla prestazione lavorativa (prevedendo interventi, di breve e medio periodo, sull'Irap e sul cuneo fiscale).
  Infine, giudica opportuno agevolare un percorso che conduca le parti sociali a istituire contratti collettivi nazionali di lavoro per quelle attività che ad oggi risultano prive di disciplina, assumendo ogni iniziativa di competenza affinché si pervenga a una rimodulazione e, in taluni casi, all'introduzione di un salario minimo che i datori di lavoro devono corrispondere ai lavoratori.

  Walter RIZZETTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia la discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

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