CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 luglio 2013
56.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 138

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 16 luglio 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 14.05.

Decreto-legge 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.
C. 1310 Governo, approvato dal Senato.

(Alle Commissioni VI e X).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Raffaella MARIANI (PD), relatore, ricorda che la Commissione avvia oggi l'esame in sede consultiva del decreto legge n. 63 del 2013, nel testo approvato con modificazioni dal Senato il 3 luglio scorso. Si tratta di un provvedimento importante volto, in primo luogo (articoli da 1 a 13-bis), a recepire la direttiva europea 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia. Al riguardo, osserva, anzitutto, che il ricorso alla decretazione d'urgenza per il recepimento di una direttiva europea è una procedura espressamente prevista dall'articolo 37 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, Pag. 139il quale prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei può proporre al Consiglio dei Ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, necessari a fronte di atti normativi dell'Unione europea o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea ovvero dell'avvio di procedure d'infrazione nei confronti dell'Italia che comportano obblighi statali di adeguamento, qualora il termine per provvedervi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento.
  Osserva, inoltre, che la direttiva in questione doveva essere recepita dall'Italia entro il 9 luglio 2012 e che il 24 settembre 2012 la Commissione europea, in relazione al suo mancato recepimento, ha avviato a carico del nostro Paese la procedura d'infrazione n. 2012/0368.
  Rileva, infine, che, nell'ambito di tale procedura di infrazione, il 24 gennaio 2013 la Commissione europea ha inviato un parere motivato all'Italia richiedendo un'implementazione delle misure sull'efficienza energetica in edilizia.
  Detto questo sull'origine del decreto-legge in esame, rileva che esso ricade in una materia posta a confine fra quelle tradizionalmente rientranti nelle competenze delle Commissioni VIII e X e che, l'assegnazione del provvedimento alla Commissione Ambiente «solo» in sede consultiva ha pregiudicato, oggettivamente, la possibilità di svolgere una discussione approfondita su un provvedimento che pure ha evidenti ricadute in materie di stretta competenza della VIII Commissione. È indubbio, infatti, che tale provvedimento incide in modo significativo sulle effettive possibilità, da un lato, di definire efficaci politiche integrate dell'energia e del clima e, dall'altro, sulla concreta messa in campo di misure urgenti per risollevare, e al tempo stesso riorientare in senso sostenibile, il settore dell'edilizia dalla profondissima crisi in cui è venuto a trovarsi.
  Non è un caso, peraltro, che dall'inizio della legislatura, proprio in ragione del profilo sempre più integrato delle proposte di atti normativi europei in materia di energia e clima, molti di essi – dalla comunicazione della Commissione europea sulle tecnologie energetiche e innovazione (COM(2013) 253 final), alla proposta di regolamento sui progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea (COM(2013) 153 final), al Libro verde «Un quadro per le politiche dell'energia e del clima all'orizzonte 2030» (COM(2013) 169 final), alla relazione della Commissione europea sui progressi nel campo delle energie rinnovabili COM(2013) 175 final) – sono stati assegnati in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive).
  Stigmatizza, dunque, il fatto che, come già accaduto per il decreto-legge per il rilancio dell'economia, l'assegnazione del provvedimento in esame si traduce in un'oggettiva penalizzazione del ruolo e delle competenze della VIII Commissione.
  Passa poi a dare conto sinteticamente del contenuto del provvedimento, rinviando per una dettagliata descrizione alla documentazione predisposta dagli uffici.
  Al riguardo, osserva anzitutto che il decreto legge, in attuazione di quanto previsto dalla citata direttiva 2010/31/UE, interviene novellando in modo significativo il decreto legislativo n. 192 del 2005 recante attuazione della precedente direttiva 2002/91/CE in materia di rendimento energetico degli edifici (che la direttiva 2010/31/UE rifonde e abroga).
  In particolare il decreto-legge, il cui testo ha subito una serie di modifiche nel corso dell'esame presso il Senato, interviene: sulle definizioni (articolo 2), sostituendo, tra l'altro, la definizione di «attestato di certificazione energetica» con quella di «attestato di prestazione energetica» e prevedendone il rilascio ad opera di esperti qualificati e indipendenti; sulla metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche negli edifici (articolo 4). In particolare, circa la metodologia, vengono stabiliti i principi e criteri cui dovranno Pag. 140uniformarsi i successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico volti all'aggiornamento della metodologia per il calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici – lettera a) – nonché all'applicazione di prescrizioni e requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici – lettera b). Il provvedimento interviene poi: sulla disciplina degli edifici ad energia quasi zero (cioè ad altissima prestazione energetica secondo quanto previsto dalla direttiva), prevedendo che dal 1o gennaio 2021 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici ad energia quasi zero (articolo 5), con un anticipo di due anni, a partire dal 1o gennaio 2019, per gli edifici di nuova costruzione di proprietà di pubbliche amministrazioni o occupati da pubbliche amministrazioni, compresi gli edifici scolastici; sulla fase di progettazione delle costruzioni e delle ristrutturazioni degli edifici (articolo 7) tramite l'integrazione del contenuto dei documenti progettuali e la previsione di una valutazione preliminare della possibilità di inserimento di sistemi ad alta efficienza.; sulle funzioni delle regioni, delle province autonome e degli enti locali (articolo 8), introducendo altresì alcune disposizioni di semplificazione burocratica sui controlli e di collaborazione tra le varie amministrazioni coinvolte; in materia di norme transitorie, con particolare riferimento all'individuazione della normativa tecnica per le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, che si applica in attesa dell'attuazione con i decreti ministeriali delle specifiche disposizioni della direttiva 2010/31/UE (articolo 9); sull'impianto sanzionatorio in materia di certificazione energetica degli edifici (articolo 12); sull'attuazione ed esecuzione degli atti dell'Unione europea, da parte delle regioni e delle province autonome, nelle materie di loro competenza, secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma quinto della Costituzione (articolo 13-bis inserito nel corso dell'esame in Senato); sulla specificazione delle abrogazioni conseguenti le novelle apportate alla disciplina vigente (articolo 18).
  Con riferimento all'articolo 5, segnala l'esigenza di un chiarimento da parte del Governo circa le fonti di finanziamento del programma, che peraltro giudica molto positivamente, di interventi per il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici, con particolare attenzione agli edifici scolastici.
  Al riguardo, osserva, infatti, che secondo quanto disposto dal comma 2 del nuovo articolo 4-ter del decreto legislativo n. 192 del 2005, introdotto dal citato articolo 5 del decreto-legge, a sostegno dei citati interventi è previsto, oltre all'utilizzo del fondo di garanzia per la realizzazione delle reti di teleriscaldamento (istituito dal decreto legislativo n. 28 del 2011), anche l'utilizzo dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 (disciplinati dal decreto legislativo n. 30 del 2013).
  In tal senso, ritiene utile, atteso che ai sensi del comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013, la quota disponibile dei citati proventi (pari alla metà del loro ammontare complessivo) è ripartita per il 70 per cento a favore del Ministero dell'ambiente e per il restante 30 per cento a favore del Ministero dello sviluppo economico, che il Governo chiarisca secondo quali criteri intende procedere, concretamente, nell'utilizzo dei citati proventi.
  Tornando al contenuto del decreto-legge, osserva che lo stesso contiene ulteriori disposizioni che, in particolare, riguardano: l'introduzione di una banca dati nazionale in cui far confluire i flussi di dati relativi ai soggetti beneficiari di incentivi o sostegni finanziari per attività connesse ai settori dell'efficienza energetica e della produzione di energia da fonti rinnovabili (articolo 15-bis introdotto dal Senato); la modifica dei requisiti per la qualifica professionale degli installatori degli impianti a fonti rinnovabili (articolo 17), introducendosi come requisito sufficiente per l'attribuzione della qualifica professionale anche la prestazione lavorativa svolta, per un periodo non inferiore a tre anni, alle dirette dipendenze di una impresa abilitata; la previsione che gli impianti termici, installati dopo la data del Pag. 14131 agosto 2013, devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione (articolo 17-bis introdotto dal Senato).
  Accanto alle norme sull'efficienza energetica degli edifici, il decreto-legge recala proroga delle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica degli edifici.
  In particolare, l'articolo 14, al comma 1, prevede che la vigente detrazione d'imposta (pari al 55 per cento) per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici si applichi nella misura del 65 per cento alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del provvedimento) fino al 31 dicembre 2013. Con riferimento agli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali, il comma 2 del medesimo articolo stabilisce che la detrazione del 65 per cento si applica alle spese sostenute dall'entrata in vigore del provvedimento sino al 30 giugno 2014. Il successivo comma 3 prevede, infine, che le suddette detrazioni vadano ripartite in dieci quote annuali di pari importo.
  Ricorda, altresì, che nel corso dell'esame al Senato sono state reintrodotte fra le tipologie di spesa che possono godere della detrazione d'imposta del 65 per cento, quelle relative agli interventi di sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza ed impianti geotermici a bassa entalpia, nonché quelle per la sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria, originariamente escluse dal testo del decreto emanato dal Governo.
  Il successivo articolo 15 prevede, quindi, che in attesa della definizione di misure ed incentivi selettivi di carattere strutturale finalizzati a favorire la realizzazione di interventi per il miglioramento, l'adeguamento antisismico (quest'ultimo inserito nel corso dell'esame al Senato) e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l'incremento del loro rendimento energetico, si applicano le disposizioni recate dal precedente articolo 14 (riguardanti gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici) e dal successivo articolo 16 (riguardanti gli interventi di ristrutturazione edilizia).
  Al riguardo, ricorda anzitutto che l'approvazione al Senato della richiamata modifica dell'articolo 15 con cui è stata inserita fra le fattispecie elencate nel medesimo articolo anche quella relativa agli interventi per l'adeguamento antisismico degli edifici, ha suscitato una vasta eco nella stampa e fra gli operatori del settore. In tal senso, cita , per tutti, il comunicato stampa dell'ANCE del 5 luglio 2013 con cui si sottolinea, indicandola fra le principali novità introdotte dal Senato, che «nelle more della definizione di misure e incentivi selettivi di carattere strutturale, le agevolazioni fiscali del 65 per cento e del 50 per cento si applicano, oltre che per gli interventi di miglioramento e messa in sicurezza degli edifici esistenti e per l'incremento del rendimento energetico degli stessi, anche per l'adeguamento antisismico degli edifici».
  Un'attenta lettura del testo dell'articolo 15 approvato dal Senato pone tuttavia in serio dubbio il fatto che esso consenta di applicare, sia pure solo fino al momento della definizione di misure strutturali e comunque non oltre il 31 dicembre 2013 (o il 30 giugno 2014 per i lavori nei condomini), l'agevolazione fiscale del 65 per cento anche agli interventi di adeguamento antisismico degli edifici.
  Non sembra, infatti, che l'articolo 15, nel testo approvato dal Senato, presenti un contenuto innovativo dell'ordinamento, limitandosi, da un lato, ad annunciare un'iniziativa legislativa, peraltro sicuramente positiva, diretta a rendere più chiaro e stabile il quadro delle misure e degli incentivi selettivi previsti in materia e, dall'altro, a confermare che, nelle more, si applicano le vigenti disposizioni in materia di agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica (articolo 14) e di ristrutturazione degli edifici (articolo 16).
  Del resto, una implicita conferma della lettura «restrittiva» della modifica apportata dal Senato all'articolo 15, sembra Pag. 142potersi ricavare anche dal fatto che né i presentatori dell'emendamento approvato né, soprattutto, il Governo abbiano ritenuto (per quel che risulta dagli atti parlamentari) di dover individuare una copertura finanziaria ai maggiori oneri che sarebbero dovuti derivare dall'approvazione della proposta emendativa.
  In questo quadro, ferma restando la necessità – costantemente affermata dalla VIII Commissione e da ultimo ribadita in occasione dell'approvazione, all'unanimità, nella seduta del 15 maggio 2013, della risoluzione n. 8-00001 – di procedere alla stabilizzazione dell'agevolazione fiscale in questione, nella nuova quantificazione del 65 per cento prevista dal decreto in esame, resta intatta, a suo avviso, la necessità di procedere ad una modifica dell'articolo 14 del decreto stesso allo scopo di rendere certa l'estensione, almeno fino al termine del 31 dicembre 2013, dell'agevolazione fiscale del 65 per cento agli interventi di adeguamento antisismico degli edifici, come peraltro esplicitamente richiesto al Governo dalla citata risoluzione n. 8-00001.
  Nel preannunciare la presentazione di specifici emendamenti presso le Commissioni di merito, ritiene importante che il Governo si esprima sulla reale portata delle disposizioni approvate dal Senato, anche al fine di poter predisporre una chiara e ben definita proposta di parere.
  Proseguendo, quindi, nell'illustrazione del decreto-legge in esame, rileva che l'articolo 16, al comma 1, proroga dal 30 giugno 2013 al 31 dicembre 2013 il termine di scadenza dell'innalzamento della percentuale di detrazione IRPEF dal 36 al 50 per cento e del limite dell'ammontare complessivo da 48.000 a 96.000 euro in relazione alle spese di ristrutturazione edilizia. Il comma 2 dello stesso articolo, modificato dal Senato, introduce inoltre una detrazione del 50 per cento per le ulteriori spese sostenute dal 6 giugno 2013 (data di entrata in vigore del decreto-legge) per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore alla A+, (per i forni la classe A), finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione, per un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali.
  Per quanto riguarda la copertura degli oneri finanziari recati dal decreto-legge, sono in primo luogo modificati alcuni regimi IVA agevolati: ai sensi dell'articolo 19, che reca modifiche all'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, concernente il regime speciale IVA per le pubblicazioni editoriali, dal 1o gennaio 2014 viene eliminata l'applicazione di aliquote IVA agevolate per gli allegati e i supporti integrativi a quotidiani e prodotti editoriali.
  L'articolo 20 assoggetta inoltre all'aliquota IVA del 10 per cento, a decorrere dal 1o gennaio 2014, la somministrazione di alimenti e bevande effettuate mediante distributori automatici.
  L'articolo 21, al comma 1, incrementa il Fondo sociale per l'occupazione e la formazione nella misura di 47,8 milioni di euro per il 2013 e di 121,5 milioni di euro per il 2014, ai fini del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga. Il comma 2 incrementa di 413,1 milioni di euro per il 2024 l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5 della legge n. 7 del 2009, di ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia, partenariato e cooperazione tra la Repubblica italiana e la Grande Giamahiria araba libica popolare socialista, fatto a Bengasi il 30 agosto 2008. Il rifinanziamento per l'anno 2024 in oggetto è disposto: a reintegro delle riduzioni per gli anni 2014-2023 disposte a copertura di alcuni oneri recati dal decreto-legge in commento; a parziale recupero della riduzione di 100 milioni di euro per il 2013 disposta dall'articolo 4, comma 1, lettera c), n. 2, del decreto-legge n. 54 del 2013 (interventi urgenti in materia di IMU e CIG – approvato dalla Camera dei deputati e in corso di esame al Senato (A.S. 843), a copertura degli interventi in esso previsti in materia di cassa integrazione guadagni. I successivi commi 3 e 4 provvedono alla copertura degli oneri recati dal decreto-legge in esame, tra le quali si Pag. 143segnala la riduzione di 35 milioni di euro per l'anno 2015 della quota di pertinenza statale dell'otto per mille IRPEF.
  Conclude, quindi, richiamando il Governo alla necessità, purtroppo rimasta clamorosamente inevasa negli ultimi anni, che nel caso specifico siano adottati tempestivamente, nel rigoroso rispetto dei termini previsti, tutti i decreti attuativi necessari a far sì che l'iter parlamentare di conversione in legge del decreto-legge e lo stesso impegno assunto dal Governo di fronte al Paese al momento della sua emanazione, non restino lettera morta, come troppo spesso è avvenuto in passato in casi analoghi, penso ad esempio ai gravi ritardi registrati in sede di attuazione del decreto legislativo n. 28 del 2011 per lo sviluppo delle fonti rinnovabili.
  Al riguardo, osserva infatti, in via soltanto esemplificativa, che il decreto-legge in esame prevede l'emanazione di provvedimenti ministeriali in materie delicate e importanti, come ad esempio: la definizione dei criteri per la metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici e l'individuazione dei requisiti minimi di prestazioni energetiche degli edifici (articolo 4); la definizione di un piano d'azione per il miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici pubblici e la promozione degli edifici a energia quasi zero, da trasmettere alla Commissione europea (articolo 5); la concreta utilizzazione, a fini di efficientamento energetico degli edifici pubblici, delle risorse del fondo di garanzia per la realizzazione delle reti di teleriscaldamento (articolo 5).
  Ritiene quindi fondamentale che la conversione in legge del decreto-legge in esame costituisca un esempio positivo, non solo in termini di capacità di adeguare l'ordinamento legislativo nazionale a quello europeo ponendo termine alla procedura d'infrazione avviata dalla Commissione europea, ma anche e soprattutto in termini di capacità del Governo nazionale di tradurre in atti e provvedimenti applicativi immediati lo sforzo e l'impegno comune, di Governo e Parlamento, per dare nuovo impulso alle attività economiche in un settore fondamentale come quello dell'edilizia, per riorientarlo nella direzione della sostenibilità ambientale e dell'innovazione tecnologica, per fare, finalmente, dell'efficienza energetica una leva importante per la creazione di nuova e buona occupazione e per contribuire al raggiungimento degli obiettivi vincolanti assunti dall'Italia per la riduzione delle emissioni di anidride carbonica e il contenimento dell'effetto serra.

  Ermete REALACCI (PD), presidente, nel ringraziare la deputata Mariani per la completezza della relazione svolta, si associa, anzitutto, alle espressioni di rammarico dalla stessa pronunciate per la mancata assegnazione in sede primaria, anche alla VIII Commissione, del provvedimento in esame. Si sofferma, quindi, sull'importanza delle norme – giustamente sottolineate dalla relatrice – di proroga delle detrazioni fiscali per gli interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica degli edifici, facendo presente di avere presentato presso le Commissioni di merito un emendamento diretto a estendere l'agevolazione fiscale del 65 per cento agli interventi di adeguamento antisismico degli edifici e chiedendo ai colleghi della Commissione di condividerlo, nel solco di quanto già deliberato dalla Commissione e giustamente richiamato dalla relatrice, in occasione dell'approvazione della risoluzione n. 8-00001 nella seduta del 15 maggio 2013.

  Massimo Felice DE ROSA (M5S) si dichiara anzitutto d'accordo con quanto detto dalla relatrice e dal presidente della Commissione sulla necessità di assumere iniziative per la modifica del decreto-legge allo scopo di consentire la stabilizzazione dell'attuale livello delle agevolazioni fiscali per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica degli edifici, nonché per l'estensione dell'agevolazione del 65 per cento agli interventi di adeguamento antisismico degli edifici.
  Rileva, tuttavia, che nel decreto sono previsti incentivi anche a sostegno di produzioni che poco hanno a che vedere con l'efficientamento energetico degli edifici e Pag. 144auspicando, per questo, una loro rimodulazione che li renda più coerenti e aderenti allo scopo dichiarato del provvedimento in esame.

  Serena PELLEGRINO (SEL) esprime apprezzamento per quanto detto dalla relatrice in ordine alla necessità di provvedere alla stabilizzazione delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 14 e 16 del provvedimento e all'estensione dell'agevolazione del 65 per cento agli interventi di adeguamento antisismico degli edifici. Ribadisce, inoltre, come già chiesto dai deputati di Sinistra e Libertà in occasione dell'esame di altri provvedimenti, la necessità di rimodulare gli incentivi previsti per gli interventi di ristrutturazione edilizia nel senso di aumentare il livello delle agevolazioni fiscali per gli interventi nei quali si preveda l'utilizzo di materiali eco-sostenibili.

  Alessandro ZAN (SEL), nell'associarsi a quanto appena detto dalla collega Pellegrino, preannuncia la presentazione di specifici emendamenti diretti a sostenere l'utilizzo di materiali eco-sostenibili nell'attività edilizia, manifestando altresì la volontà di sottoscrivere l'emendamento del presidente della Commissione diretto a garantire l'estensione dell'agevolazione del 65 per cento agli interventi di adeguamento antisismico degli edifici, ferma restando l'esigenza di qualificare le proposte emendative condivise dalla Commissione in modo distinto rispetto al decreto-legge anche sotto il profilo della loro copertura finanziaria.

  Tino IANNUZZI (PD) esprime apprezzamento per quanto detto dalla relatrice e dal presidente della Commissione in ordine alla necessità che la Commissione assuma un'iniziativa politica chiara rappresentando alle Commissioni di merito, sia in sede di espressione del prescritto parere che attraverso la presentazione di specifiche proposte emendative, l'esigenza di modificare il decreto-legge in esame allo scopo di stabilizzare all'attuale livello le agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica e di ristrutturazione edilizia, nonché di estendere l'agevolazione del 65 per cento agli interventi di adeguamento antisismico degli edifici. Aggiunge, tuttavia, che sarebbe altrettanto importante segnalare la necessità di apportare al testo del decreto-legge due ulteriori modifiche: la prima diretta ad aumentare, coerentemente con l'innalzamento della percentuale di detraibilità delle spese effettuate, anche i limiti massimi di detrazione previsti per le diverse tipologie di interventi di riqualificazione energetica degli edifici; la seconda diretta a ridurre da 10 a 5 annualità il periodo di ripartizione della detrazione fiscale.

  Massimiliano MANFREDI (PD), nell'associarsi a quanto proposto dai colleghi del Partito democratico, ricorda che il provvedimento in esame è stato emanato anche allo scopo di chiudere una procedura d'infrazione comunitaria, sottolineando la necessità che la Commissione solleciti il Ministero dell'ambiente ad assumere una specifica iniziativa legislativa volta a ridurre l'abnorme numero di infrazioni avviate dalla Commissione europea a carico dell'Italia in materia ambientale.

  Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.
C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge europea 2013.
C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012.
Doc. LXXXVII, n. 1.

(Alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti.

Pag. 145

  Ermete REALACCI (PD), presidente, avverte che la Commissione procederà ora all'esame dei nuovi strumenti di adeguamento nazionale all'ordinamento europeo che hanno sostituito il disegno di legge comunitaria (e precisamente il disegno di legge C. 1326 Governo, approvato dal Senato, Legge di delegazione europea 2013 e il disegno di legge C. 1327 Governo, Legge europea 2013) e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012 Doc. LXXXVII, n. 1.
  Comunica che l'esame si svolgerà secondo le procedure dettate dall'articolo 126-ter del regolamento per il disegno di legge comunitaria, in base alle quali le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e deliberano una relazione sul disegno di legge, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della Commissione medesima. Poiché i disegni di legge ora previsti dalla legge n. 234 del 2012 sono distinti, le Commissioni dovranno esprimere su ciascuno di essi una distinta relazione, accompagnata da eventuali emendamenti approvati. Aggiunge che, congiuntamente al disegno di legge comunitaria, ora legge di delegazione europea e legge europea, la Commissione esamina – sempre a norma dell'articolo 126-ter – anche le parti di sua competenza della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e conclude tale esame con l'approvazione di un parere.
  Ricorda altresì che l'articolo 126-ter, comma 5, del regolamento prevede che le Commissioni di settore possano esaminare ed approvare emendamenti ai disegni di legge, per le parti di competenza. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore sono trasmessi alla XIV Commissione, che, peraltro, potrà respingerli solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale.
  Avverte infine che, a norma di regolamento, l'esame del disegno di legge di delegazione europea 2013 (C. 1326) e del disegno di legge europea (C. 1327) si svolgerà congiuntamente all'esame della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012.

  Alessandro BRATTI (PD), ricorda che la Commissione è oggi chiamata ad avviare l'esame congiunto di tre provvedimenti incidenti in ambito europeo: si tratta della legge di delegazione europea 2013, della legge europea 2013 e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.
  La legge di delegazione e la legge europea, presentati dal Governo al Senato il 2 maggio scorso, sono i due nuovi strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea, che hanno sostituito la legge comunitaria prevista dalla legge n. 11 del 2005. Tale riforma è stata disposta con la legge 24 dicembre 2012, n. 234, che ha introdotto una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.
  In particolare l'articolo 30 della legge n. 234 del 2012 chiarisce il contenuto proprio dei nuovi strumenti di adeguamento all'ordinamento dell'Unione europea, stabilendo che, per quanto riguarda la legge europea, essa contiene: disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana o di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea; disposizioni necessarie per dare attuazione o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea; disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea; disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione in conformità ai princìpi e nel rispetto dei limiti Pag. 146previsti dall'articolo 41 della stessa legge n. 234 per l'esercizio dei poteri sostitutivi da parte dello Stato.
  Quanto alla legge di delegazione europea, a norma del citato articolo 30, essa reca: disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa volta esclusivamente all'attuazione delle direttive europee e delle decisioni quadro da recepire nell'ordinamento nazionale, esclusa ogni altra disposizione di delegazione legislativa non direttamente riconducibile al recepimento degli atti legislativi europei; disposizioni per il conferimento al Governo di delega legislativa, diretta a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti, limitatamente a quanto indispensabile per garantire la conformità dell'ordinamento nazionale ai pareri motivati indirizzati all'Italia dalla Commissione europea o al dispositivo di sentenze di condanna per inadempimento emesse della Corte di giustizia dell'Unione europea; disposizioni che autorizzano il Governo a recepire le direttive in via regolamentare; delega legislativa al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea; delega legislativa al Governo limitata a quanto necessario per dare attuazione a eventuali disposizioni non direttamente applicabili contenute in regolamenti europei; disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni dell'Unione europea recepite dalle regioni e dalle province autonome; disposizioni che individuano i principi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per recepire o per assicurare l'applicazione di atti dell'Unione europea nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; disposizioni che, nell'ambito del conferimento della delega legislativa per il recepimento o l'attuazione degli atti di cui alle lettere a), b) ed e), autorizzano il Governo a emanare testi unici per il riordino e per l'armonizzazione di normative di settore, nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome; delega legislativa al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati.
  Fa presente che, a seguito della mancata approvazione nella passata legislatura dei disegni di legge comunitaria 2011 e 2012, i relativi contenuti sono stati riproposti all'interno dei due nuovi strumenti normativi.
  Prima di passare a esaminare il contenuto specifico della legge di delegazione 2013 e della legge europea 2013, segnala che, ai sensi dell'articolo 29, comma 7, della legge n. 234 del 2012, il Governo, in occasione della presentazione del disegno di legge di delegazione europea, tra l'altro, riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure d'infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa alle eventuali inadempienze e violazioni da parte della Repubblica italiana di obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea.
  Con particolare riferimento a tale adempimento richiesto al Governo, evidenzia che, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa all'originario disegno di legge di delegazione 2013, alla data del 31 dicembre 2012, risultano ufficialmente aperte nei confronti dell'Italia 99 procedure d'infrazione, delle quali la maggior parte (esattamente 22) afferiscono a settori di competenza del Ministero dell'ambiente. Sono poi ben 11 le procedure di infrazioni rientranti nella responsabilità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Circa poi la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il Governo precisa nella richiamata relazione illustrativa che nel 2012 la Repubblica italiana è stata condannata nella causa C-565/10 relativa alla procedura di infrazione 2004/2034 (acque reflue urbane). In particolare, con sentenza del 19 luglio 2012, l'Italia è stata condannata a prevedere le disposizioni necessarie affinché tutti gli agglomerati urbani, aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15.000, siano provvisti Pag. 147di reti fognarie per le acque reflue urbane, conformemente all'articolo 3 della direttiva 91/271/CEE (più di una cinquantina di agglomerati ne sono privi), garantendo altresì che le acque reflue urbane confluenti in reti fognarie siano sottoposte ai trattamenti previsti dall'articolo 5 della suddetta direttiva e che la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle stesse siano conformi ai requisiti fissati agli articoli 4-7 della direttiva 91/271/CEE, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008.
  Passando all'esame del contenuto specifico dei provvedimenti in esame, rileva che il disegno di legge di delegazione europea 2013 consta, a seguito delle modifiche introdotte dal Senato, di 13 articoli ed è corredato da tre allegati. Gli allegati A e B contengono l'elenco delle direttive da recepire con decreto legislativo, analogamente a quanto disposto nelle precedenti leggi comunitarie, nell'allegato B sono riportate in particolare le direttive sui cui schemi di decreto è previsto il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Nell'allegato C sono riportate le rettifiche alla direttiva 2006/112/UE sul sistema comune di imposta sul valore aggiunto e alle direttive di modifica della direttiva medesima, per il cui recepimento il disegno di legge conferisce delega al Governo.
  Con specifico riferimento alle disposizione del disegno di legge di delegazione europea 2013 di competenza della VIII Commissione, segnala l'articolo 3 che detta specifici princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva 2010/75/UE che integra, fra le altre, la direttiva 2008/1/UE (c.d. direttiva IPPC – Integrated Pollution Prevention and Control) relativa alle emissioni industriali. Rinviando per gli aspetti di dettaglio alla documentazione predisposta, fa presente che l'articolo 3 individua quali princìpi e criteri direttivi specifici, che si uniscono a quelli generali stabiliti dall'articolo 1, comma 1: a) il riordino delle competenze in materia di rilascio delle autorizzazioni e dei controlli; b) la previsione, per determinate categorie di installazioni e previa consultazione delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori delle installazioni interessate, di requisiti autorizzativi sotto forma di disposizioni generali vincolanti; c) la semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi, ivi compresa la fase istruttoria, anche in relazione ad altri procedimenti volti al rilascio di provvedimenti aventi valore di autorizzazione integrata ambientale; d) l'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative per finalità connesse al potenziamento delle ispezioni ambientali straordinarie previste dalla direttiva 2010/75/UE e delle ispezioni finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi autorizzatori per gli impianti già esistenti e privi di autorizzazione, in deroga a quanto indicato dalla direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio; e) la revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio, al fine di consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni delle autorizzazioni.
  Quanto alle direttive inserite nell'allegato B della legge di delegazione 2013, da recepire pertanto con decreti legislativi i cui schemi dovranno essere sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari, segnala, relativamente agli ambiti di competenza della VIII Commissione: 1) la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (rifusione), che disciplina l'impiego di metalli pesanti quali piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente e di bifenili polibromurati (PBB) e di eteri di difenile polibromurato (PBDE) nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), compresi i relativi cavi e pezzi di ricambio (da recepire entro il 2 gennaio 2013); la direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, che impone agli Stati membri l'adozione di adeguati provvedimenti Pag. 148in ambito nazionale volti a garantire un elevato livello di sicurezza nella gestione di tali materiali, al fine di proteggere i lavoratori e la popolazione dai pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti e di evitare ogni onere indebito a carico delle future generazioni ( da recepire entro il 23 agosto 2013); la direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, che prevede una revisione della direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (cd. direttiva Seveso II) a seguito delle modifiche apportate al sistema europeo di classificazione delle sostanze pericolose cui la direttiva fa riferimento ( da recepire entro il 31 maggio 2015); la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), che costituisce una rifusione di precedenti direttive, che vengono accorpate in un unico testo e aggiornate per tenere conto dell'evoluzione delle tecniche di gestione dei rifiuti e per garantire un maggior livello di tutela ambientale; la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE – da recepirsi entro il 5 giugno 2014 –che intende aggiornare il quadro giuridico dell'Unione relativo all'efficienza energetica mirando a tal fine a raggiungere l'obiettivo di ridurre del 20 per cento il consumo di energia primaria dell'Unione entro il 2020, nonché di realizzare ulteriori miglioramenti in materia di efficienza energetica dopo il 2020. Per quanto riguarda quest'ultima direttiva, segnalo che l'articolo 4 dello stesso disegno di legge di delegazione europea prevede, quale criterio specifico di delega, l'introduzione di disposizioni che attribuiscono all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il compito di adottare uno o più provvedimenti volti ad eliminare l'attuale struttura progressiva delle tariffe elettriche rispetto ai consumi e ad introdurre tariffe aderenti al costo del servizio.
  Passando alla legge europea 2013, fa presente che le disposizioni di interesse della VIII Commissione si ritrovano agli articoli 6, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 27.
  L'articolo 6 mira a prevenire l'avvio di una procedura d'infrazione per erroneo recepimento della direttiva 2009/81/CE in materia di coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di appalti nel settore della difesa e della sicurezza. La disposizione novella l'articolo 6, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 208 del 2011, al fine di sostituire il riferimento contenuto nella richiamata disposizione agli «Stati membri» con quello, ritenuto maggiormente aderente alla direttiva 2009/81/CE, ai «Paesi terzi».
  L'articolo 18 sostituisce l'articolo 13 del decreto legislativo n. 116 del 2008 – che attua la direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione – prevedendo, anche per i bacini idrografici che comportano un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione, lo stesso principio di collaborazione tra lo Stato italiano e gli altri Stati dell'Unione europea già previsto per i bacini idrografici che comportano un impatto transregionale (cioè che coinvolge più regioni e province autonome) sulla qualità delle acque di balneazione. La novella consente di rimediare ai profili, sottolineati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2011/2217, di non conformità tra l'articolo 13 del decreto legislativo 116/2008 e l'articolo 10 della direttiva.
  L'articolo 19 reca novelle al decreto legislativo 49/2010 che ha dettato una specifica disciplina per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni in attuazione della direttiva 2007/60/CE, al fine di rendere tale disciplina più conforme alla direttiva stessa come richiesto dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2012/2054. Le novelle riguardano la definizione di alluvione, le Pag. 149mappe della pericolosità da alluvione ed i Piani di gestione del rischio di alluvioni.
  L'articolo 20 novella il decreto legislativo 117/2008, di attuazione della direttiva 2006/21/CE, introducendo modifiche alle disposizioni previste per i rifiuti inerti derivanti dalle operazioni di prospezione o ricerca, di estrazione, di trattamento e di stoccaggio delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave. Le modifiche sono volte a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2011/2006 per il non corretto recepimento della direttiva stessa.
  L'articolo 21 novella il decreto legislativo 188/2008, al fine di dare una più compiuta attuazione alla direttiva 2006/66/CE in materia di pile, accumulatori e relativi rifiuti. Tali modifiche sono volte ad ovviare alla messa in mora da parte della Commissione europea circa la non corretta trasposizione della suddetta direttiva europea 2006/66/CE nell'ambito della procedura di infrazione n. 2011/2218.
  L'articolo 22 novella il decreto legislativo 151/2005, recante attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. A seguito delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2264, l'articolo include un elenco di apparecchiature nel campo di applicazione delle procedure di smaltimento RAEE (rifiuti e apparecchiature elettriche ed elettroniche) garantendo la corretta trasposizione della direttiva 2002/96/CE. Segnalo che l'Allegato B del disegno di legge di delegazione europea contiene la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) che opera una rifusione in relazione alla direttiva 2002/96/CE, che, pertanto risulta abrogata con effetto dal 15 febbraio 2014.
  L'articolo 23 si propone di dare attuazione alle disposizioni della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) di determinati progetti pubblici e privati. Al fine di superare le contestazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura di infrazione 2009/2086, l'articolo prevede l'emanazione di linee guida statali finalizzate all'individuazione dei criteri e delle soglie per l'assoggettamento alla procedura prevista per la VIA.
  L'articolo 24 introduce una serie di modifiche al decreto legislativo 152/2006, recante norme in materia ambientale, al fine di superare le contestazioni mosse nell'ambito della procedura di infrazione 2007/4680 per il non corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. Specifiche disposizioni riguardano, inoltre, l'inquinamento da nitrati di origine agricola relativamente alle zone vulnerabili e ai programmi di azione per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato dai predetti nitrati.
  L'articolo 25 modifica la normativa in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente, stabilita nella Parte sesta del decreto legislativo 152/2006 (Testo unico ambientale), al fine di superare le contestazioni formulate dalla Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione 2007/4679 sulla non conformità di alcune disposizioni del Testo unico alla direttiva 2004/35/CE.
  L'articolo 27 abroga l'articolo 36, comma 7-quater, del decreto legge 179/2012, che disponeva una deroga, valida dodici mesi, in materia di protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola, prevista in attesa dell'aggiornamento regionale dei piani relativi alle zone vulnerabili per inquinamento da nitrati. La disposizione mira a sanare la procedura di infrazione 2013/2032 della Commissione europea per la violazione della direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati.
  Passando poi alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea (Doc. LXXXVII, n.1), relativa all'anno 2012, fa presente che essa è stata presentata dal Governo ai sensi dell'articolo Pag. 15013, comma 2, della legge n. 234 del 2012. In base a tale disposizione, la relazione è trasmessa alle Camere, entro il 28 febbraio di ogni anno, «al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea» nell'anno precedente. In sostanza, a differenza della relazione programmatica – che indica le grandi priorità e linee di azione che il Governo intende perseguire a livello europeo nell'anno di riferimento – il documento in questione dovrebbe recare un rendiconto dettagliato delle attività svolte e delle posizioni assunte dall'Italia nell'anno precedente, al fine di consentire alle Camere di verificare l'adeguatezza e l'efficacia dell'azione negoziale italiana e la sua rispondenza rispetto agli indirizzi parlamentari. Il documento consente di ricostruire l'impostazione complessiva della politica europea del Governo Monti, nell'ultimo scorcio della passata legislatura e di valutarne l'efficacia complessiva.
  La relazione è articolata in una premessa – che delinea in modo sintetico la posizione assunta dall'Italia sui grandi temi e politiche dell'UE – ed in quattro parti. La prima tratta degli sviluppi del processo di integrazione europea e si compone, a sua volta, di tre capitoli (relativi, rispettivamente, al quadro generale, alla politica estera e di sicurezza comune e alle relazioni esterne e ai settori della giustizia e affari interni). La seconda parte illustra la partecipazione dell'Italia alla formazione delle principali politiche settoriali. La terza espone, invece, più in dettaglio la partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione ed è articolata in tre capitoli, che danno conto della partecipazione alla fase preparatoria e negoziale degli atti legislativi europei, dell'attuazione della normativa europea in Italia e delle attività di formazione e comunicazione in materia europea svolte dal Governo. La quarta parte, infine, prende in considerazione l'attuazione in Italia delle politiche di coesione, l'andamento dei flussi finanziari tra l'Unione e il nostro Paese, nonché i risultati conseguiti attraverso il loro utilizzo.
  Rinviando per i dettagli al contenuto testuale della Relazione, sottolinea come essa, relativamente alle politiche ambientali ed energetiche, evidenzi che l'Italia è in prima linea nel promuovere in sede europea la transizione verso un'economia verde e l'adozione, nel perseguimento delle politiche ambientali, di un approccio integrato con aspetti sociali e economici. Nella materia degli appalti, la relazione riporta l'atteggiamento costruttivo del Governo italiano nel facilitare gli sforzi della Presidenza danese per la conclusione del negoziato e la rapida approvazione delle tre proposte di direttive in materia di appalti e di concessioni, ritenute di grande rilevanza per il rilancio della crescita e dell'occupazione in Europa. Sul punto fa notare che nella relazione alcuna menzione è fatta agli indirizzi delle Camere, in particolare all'articolato documento finale approvato dalla Camera nel dicembre 2012.
  Ciò premesso, si riserva di presentare due distinte proposte di relazione sul disegno di legge di delegazione europea e sul disegno di legge europea, nonché una proposta di parere sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa all'anno 2012, al termine del dibattito che seguirà, in modo da potere valutare i rilievi e suggerimenti che i colleghi vorranno formulare.

  Ermete REALACCI, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto nella riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – nella seduta di domani, 17 luglio, proseguirà l'esame preliminare congiunto dei provvedimenti in titolo e che il termine per la presentazione di emendamenti al disegno di legge di delegazione europea e al disegno di legge europea è fissato per la medesima giornata di domani, 17 luglio, alle ore 17. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

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SEDE REFERENTE

  Martedì 16 luglio 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 14.50.

Norme per il contenimento dell'uso di suolo e la rigenerazione urbana.
C. 70 Realacci.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge C. 150).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 29 maggio scorso.

  Ermete REALACCI, presidente, avverte che è stata assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 150 Causi «Norme per il contenimento del consumo del suolo e la rigenerazione urbana» che presenta contenuto identico a quello della proposta in titolo. Ne dispone pertanto l'abbinamento d'ufficio, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del Regolamento.

  Massimo Felice DE ROSA (M5S) fa presente che il gruppo M5S ha presentato la proposta di legge C. 1050 recante «Disposizioni per il contenimento del consumo del suolo e la tutela del paesaggio», assegnata alla VIII Commissione. Ne chiede quindi l'abbinamento alle proposte di legge C. 70 e C. 150.

  Ermete REALACCI , presidente, nell'evidenziare che la proposta di legge C. 1050 De Rosa presenta un contenuto più ampio di quello delle proposte di legge C. 70 e C. 150, intervenendo anche su profili quali il consumo del suolo agricolo e il governo del territorio, fa presente che l'abbinamento potrà essere disposto solo su deliberazione della Commissione, fermo restando comunque che il tema del consumo del suolo agricolo rientra nella competenza delle Commissioni riunite VIII e XIII.

  Roberto MORASSUT (PD), relatore, dichiara il proprio orientamento favorevole all'abbinamento alle proposte in titolo di altre proposte di legge che incidano sul tema del consumo del suolo e su temi ad esso correlati, quali la fiscalità urbanistica e la rigenerazione urbana. Precisa poi che è indubbia la specificità della proposta di legge C. 948 Catania che reca principalmente disposizioni per la valorizzazione del suolo agricolo.

  Ermete REALACCI, presidente, in considerazione dell'imminenza dell'inizio dei lavori in Assemblea, propone di rinviare la decisione sull'abbinamento della proposta di legge C. 1050 De Rosa, sollecitata dal collega De Rosa e di altre eventuali proposte incidenti su temi connessi a quello del consumo del suolo, ad altra seduta.

  La Commissione consente.

  Ermete REALACCI, presidente, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle ore 15.