CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 luglio 2013
56.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 133

COMITATO RISTRETTO

  Martedì 16 luglio 2013.

Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di professioni dei beni culturali.
C. 362 Madia.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 11 alle 12.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 16 luglio 2013. — Presidenza del presidente Giancarlo GALAN. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Marco Rossi Doria.

  La seduta comincia alle 12.20.

DL 63/2013: Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla presentazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale.
C. 1310 Governo, approvato dal Senato

(Parere alle Commissioni riunite VI e V).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Luigi GALLO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, lamenta il mancato inserimento all'ordine del giorno della Commissione della corrente settimana di progetti di legge segnalati dal Movimento 5 Stelle, nel corso dell'Ufficio di Presidenza integrato con i rappresentanti di gruppo della Commissione, svoltosi nella settimana precedente.

  Maria MARZANA (M5S), associandosi alle considerazioni svolte dal deputato Pag. 134Gallo, precisa che, in sede di Ufficio di Presidenza della Commissione, si era convenuto di inserire all'ordine del giorno del calendario settimanale corrente la proposta di legge A.C. 1159 di iniziativa dei deputati Vacca ed altri, recante modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari. Auspica, quindi, che tale proposta di legge possa essere inserita all'ordine del giorno della Commissione quanto prima.

  Simone VALENTE (M5S), dopo aver affermato di condividere quanto esposto dai colleghi Gallo e Marzana, auspica un aumento dei tempi di effettivo lavoro in Commissione, utilizzando ad esempio anche le giornate del lunedì e del venerdì.

  Giancarlo GALAN, presidente, nel dichiararsi disponibile a considerare le richieste appena esposte dai colleghi Gallo, Marzana e Valente, sottolinea che deve essere dato rilievo soprattutto alla qualità del lavoro parlamentare e non solo alla sua quantità. Precisa, comunque, che tali questioni saranno esaminate nel corso dell'Ufficio di Presidenza della Commissione che si riunirà nella giornata odierna.

  Simona Flavia MALPEZZI (PD), relatore, ricorda che il provvedimento in esame – composto di 21 articoli – approvato dal Senato il 3 luglio 2013, con modificazioni, è volto, in primo luogo a recepire la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia. Ricorda che in tale prima parte del provvedimento le disposizioni che attengono anche alla competenza della VII Commissione sono rinvenibili all'articolo 3, comma 1, lettera c), capoverso comma 3, recante modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 192 del 2005, in materia di attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, e all'articolo 5, concernente gli «edifici ad energia quasi zero». Aggiunge quindi, con riferimento all'articolo 3, che questo prevede modificazioni all'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 192 del 2005 al fine di adeguare l'ambito di intervento a quanto previsto dalla direttiva 2010/31/UE: in particolare i commi 3, 3-bis e 3-ter regolamentano le esclusioni. Specifica, inoltre, che secondo il nuovo comma 3, l'ambito delle esclusioni dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 192 del 2005 fa riferimento all'edificio (e non più anche all'impianto) che sia vincolato ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (decreto legislativo n. 42 del 2004), fatto salvo l'obbligo di dotarsi dell'attestazione della prestazione energetica degli edifici e di uniformarsi alle norme sull'esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti tecnici. Ricorda, quindi, che il testo vigente, prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, circoscriveva l'esclusione dei beni vincolati ai sensi del decreto legislativo n. 42 del 2004 ai casi in cui il rispetto delle prescrizioni avrebbe comportato «un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici».
  Tale limitazione, soppressa nel testo del decreto-legge adottato dal Governo, è stata reinserita nel corso dell'esame al Senato, mediante l'introduzione di un nuovo comma 3-bis nell'articolo in commento, ai sensi del quale i citati edifici vincolati sono esclusi dall'applicazione del decreto legislativo n. 192 del 2005 solo nei casi in cui il rispetto della prescrizione implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere e aspetto, con particolare riferimento ai profili storici e/o artistici. Fa quindi presente che a tale disposizione, che riproduce nella sostanza quella vigente prima dell'entrata in vigore del decreto, viene aggiunto un inciso volto a ricomprendere nei casi di esclusione quelli in cui l'intervento non sia conforme alla natura del vincolo a giudizio dell'autorità preposta.
  Con riferimento all'articolo 5 del disegno di legge in esame, ricorda che questo introduce due nuovi articoli al decreto legislativo n. 192 del 2005, ed in particolare l'articolo 4-bis, in merito agli edifici Pag. 135ad energia quasi zero. In particolare il nuovo articolo 4-bis del predetto decreto legislativo prevede che dal 1o gennaio 2021 tutti gli edifici di nuova costruzione siano edifici ad energia quasi zero. Aggiunge inoltre che la direttiva 2010/31/UE, all'articolo 2, lettera b), definisce «edificio a energia quasi zero» un edificio ad altissima prestazione energetica, determinata conformemente all'allegato I: il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo dovrebbe essere coperto in misura molto significativa da energia da fonti rinnovabili, compresa l'energia da fonti rinnovabili prodotta in loco o nelle vicinanze. Sottolinea, inoltre, come, in linea con gli orientamenti europei che prevedono per le pubbliche amministrazioni un ruolo «esemplare» in materia di efficientamento energetico, la norma in esame prevede per le stesse pubbliche amministrazioni un anticipo di due anni rispetto al termine del 1o gennaio 2021. A partire dal 31 dicembre 2018, infatti, gli edifici di nuova costruzione, occupati da pubbliche amministrazioni compresi gli edifici scolastici e di proprietà di queste ultime devono essere edifici a energia quasi zero.
  Segnala altresì, con riferimento al resto del provvedimento, l'articolo 19, recante modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali. In particolare, ricorda che il predetto articolo 19 reca modifiche all'articolo 74, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, concernente il regime speciale IVA per le pubblicazioni editoriali, eliminando dal 1o gennaio 2014 l'applicazione di aliquote IVA agevolate per gli allegati e i supporti integrativi a quotidiani e prodotti editoriali. Entrando nel dettaglio della predetta disposizione, precisa che il comma 1 reca una serie di novelle all'articolo 74, primo comma, lettera c), del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con il quale è delineato il regime speciale IVA applicato alle pubblicazioni editoriali. Precisa quindi che la lettera a) del comma 1 ne sostituisce il quinto periodo al fine di modificare il regime IVA applicabile ai cosiddetti supporti integrativi. A questo proposito chiarisce che, ai sensi dell'articolo 74 citato, per supporti integrativi si intendono i nastri, i dischi, le videocassette e gli altri supporti sonori o videomagnetici ceduti, anche gratuitamente, in unica confezione, unitamente a giornali quotidiani, periodici e libri a condizione che i beni unitamente ceduti abbiano prezzo indistinto e che il costo dei supporti integrativi non sia superiore al cinquanta per cento del prezzo della confezione stessa.
  Aggiunge quindi che in sostanza, la differenza tra questi beni e gli altri supporti integrativi – nei quali l'allegato può essere del tutto eterogeneo rispetto al prodotto editoriale – risiede nel rapporto di funzionalità che li fa diventare elemento essenziale ai fini dell'illustrazione e della didattica che sono il fine della pubblicazione. Precisa, inoltre, che mentre la normativa originaria prevede per i supporti integrativi l'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 4 per cento qualora il costo del supporto non superi il cinquanta per cento del prezzo della confezione, per effetto della modifica in esame si applica comunque ai supporti integrativi l'aliquota IVA propria di ciascuno dei beni ceduti.
  Con riferimento alla lettera b) del medesimo comma 1 dell'articolo 19, ricorda che la stessa modifica il sesto periodo della lettera c) dell'articolo 74, primo comma, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, concernente in questo caso il regime IVA applicabile ai beni diversi dai supporti integrativi, ceduti con giornali, quotidiani e così via, con prezzo indistinto ed in unica confezione. Precisa quindi che possono essere considerati tali i beni diversi da quelli che caratterizzano i supporti integrativi e che rientrano nelle seguenti categorie merceologiche: giocattoli, articoli da bigiotteria, gadget. Aggiunge altresì che anche in tale ipotesi, mentre la normativa originaria prevede che, solo qualora il costo del bene ceduto, anche gratuitamente, con la pubblicazione è superiore al Pag. 136dieci per cento del prezzo dell'intera confezione, l'imposta si applica con l'aliquota di ciascuno dei beni ceduti – altrimenti si applica l'aliquota agevolata del 4 per cento – per effetto della modifica in esame a tali beni si applica comunque l'aliquota IVA propria dei beni ceduti. Con riferimento poi alla lettera c) dello stesso comma 1, dell'articolo 19, ricorda che questa sopprime l'ottavo periodo della lettera c) dell'articolo 74, primo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Specifica quindi che tale disposizione prevede che non si considerano supporti integrativi o altri beni quelli che, integrando il contenuto dei libri, giornali quotidiani e periodici, esclusi quelli pornografici, siano a esso funzionalmente connessi e tale connessione risulti da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, presentata prima della commercializzazione presso il competente ufficio IVA. Al riguardo, segnala che, poiché un gran numero di libri di testo scolastici sono caratterizzati dalla presenza di prodotti multimediali allegati, necessari ad esempio per lo svolgimento di lezioni on line, sarebbe opportuno valutare attentamente la possibilità di modificare la predetta disposizione al fine di mantenere, quantomeno in tali casi, una disciplina fiscale agevolata.
  Ricorda infine che ai sensi del comma 2, dell'articolo 19 del provvedimento in esame, le disposizioni in materia di IVA recate dal comma 1 si applicano ai prodotti editoriali consegnati o spediti a partire dal 1o gennaio 2014.

  Mara CAROCCI (PD), intervenendo in particolare sull'articolo 19 del disegno di legge in esame, concernente modifiche alla disciplina IVA delle cessioni di prodotti editoriali, sottolinea come siano da considerare in maniera differenziata i semplici gadget allegati alle pubblicazioni dal materiale utilizzabile a fini scolastici o educativi in genere, quali ad esempio i compact disc allegati alle pubblicazioni che sono di ausilio a soggetti diversamente abili.

  Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA avverte che, non avendo ricevuto in anticipo il testo predisposto dalla relatrice Malpezzi, non è in grado di esprimere al momento l'avviso del Governo sulle considerazioni svolte nella relazione e si riserva di rispondere in una successiva seduta avente a oggetto il provvedimento in esame.

  Giancarlo GALAN, presidente, precisa che, di norma, il Governo esprime le sue valutazioni sul testo della proposta di parere presentata dal relatore e non sulla relazione.

  Il sottosegretario Marco ROSSI DORIA segnala che, pur avendo rilevato nella relazione illustrata dalla deputata Malpezzi argomenti di sicuro interesse per il Governo, potrebbero tuttavia esservi problemi di copertura finanziaria con riferimento ad eventuali modifiche al disegno di legge in discussione.

  Manuela GHIZZONI (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea che, ai fini di una efficace interlocuzione tra Governo e Commissione, si potrebbe valutare l'opportunità di anticipare al Governo una bozza di parere sul provvedimento in esame. Auspica, quindi, una collaborazione da parte di tutti i gruppi nella stesura di una proposta di parere condivisa sul disegno di legge in esame.

  Gianna MALISANI (PD) sollecita il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ad adottare le linee guida per l'efficientamento energetico per gli edifici storico-artistici.

  Flavia PICCOLI NARDELLI (PD) dichiara di condividere le osservazioni svolte dalla collega Malpezzi riguardanti l'articolo 19 del provvedimento recante modifiche alla disciplina IVA della cessione di prodotti editoriali. Pag. 137
  Al riguardo, fa presente che sarebbe opportuno valutare attentamente anche i possibili effetti negativi dell'applicazione dell'aliquota IVA ordinaria agli allegati ai prodotti editoriali, quali, ad esempio, i testi scolastici ed universitari.

  Roberto RAMPI (PD), nel ringraziare la collega Malpezzi per l'esaustiva relazione appena svolta, si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

  Giancarlo GALAN, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 15.