CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 luglio 2013
51.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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ESAME DI UNA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE AD ACTA

  Martedì 9 luglio 2013. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

  La seduta comincia alle 13.

Domanda di autorizzazione all'utilizzo di conversazioni e comunicazioni nei confronti di Francesco Proietti Cosimi, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 4).
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Giunta prosegue l'esame della domanda in titolo, rinviato da ultimo nella seduta del 4 luglio 2013.

  Andrea COLLETTI (M5S), intervenendo per dichiarazione di voto a nome del suo gruppo sulla proposta di diniego dell'autorizzazione avanzata dal relatore nella scorsa seduta, ritiene che sia di fondamentale importanza evitare che – sia pure in via mediata – si venga a determinare un'impunità anche per familiari dei parlamentari. Non è questo l'obiettivo della prerogativa assicurata dalla norma costituzionale né il tenore letterale della disposizione legislativa che attua il suddetto precetto e che, come noto, il MoVimento 5 Stelle si propone di modificare in senso restrittivo.
  Venendo al merito della questione, ritiene che non sia decisiva la circostanza secondo cui l'attività di captazione si sia protratta per un significativo lasso di tempo. Non è, infatti, possibile nemmeno escludere che durante le intercettazioni gli investigatori non fossero in grado di riconoscere la qualità di parlamentare di uno degli interlocutori.
  Inoltre, nell'articolo di stampa citato dall'informativa della Guardia di finanza del 27 febbraio 2012 acquisita agli atti Pag. 4dalla Giunta, il nome del Proietti Cosimi compare solo in ragione dei suoi rapporti con il presidente Fini e non certo per suoi interessi di natura patrimoniale nella società KE.IS. sulla cui attività finanziaria si incentra l'attività investigativa.
  Per tali ragioni, esprime il voto contrario del suo gruppo alla proposta del relatore.

  Antonio LEONE (PdL) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta del relatore. Intende, altresì, precisare che, a differenza di quanto sostenuto dal collega Colletti, la sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007 ha già chiarito che l'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, cui oggi viene data applicazione, non prevede alcuna autorizzazione all'utilizzo processuale di intercettazioni nei confronti di soggetti terzi.

  Daniele FARINA (SEL) rileva come sia piuttosto frequente nella pratica investigativa utilizzare mezzi d'indagine ad ampio raggio anche quando può essere prevedibile di imbattersi in conversazioni di parlamentari che, come tali, godono di una protezione maggiore. È questo anche il frutto di una ambiguità normativa e di una prassi applicativa meritevoli di attenta riflessione. Deve, pur tuttavia, precisare che la Giunta è semplicemente chiamata a valutare se sussistano o meno i presupposti per la concessione della autorizzazione prevista dall'articolo 6 della citata legge e non rileva sussistere, in merito, profili ostativi.
  Dichiara quindi il proprio voto contrario alla proposta del relatore.

  Anna ROSSOMANDO (PD) concorda con l'onorevole Farina circa l'esigenza di sviluppare una riflessione complessiva sulla disciplina attuativa dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, che presenta evidenti lacune e offre il fianco a margini interpretativi definiti in modo talvolta creativo dalla giurisprudenza costituzionale.
  Rimarca che il suo gruppo, in questa come in ogni altra occasione, intende garantire pienamente lo svolgimento della funzione giurisdizionale che, a sua volta, deve però muoversi nel solco delle norme attuali. La disciplina di riferimento, concernente le cosiddette intercettazioni indirette e casuali, è stata interpretata dalla giurisprudenza costituzionale nel senso che l'elemento decisivo è costituito dalla «direzione delle indagini». Sotto questo aspetto occorre notare che nella informativa della Guardia di finanza si cita esplicitamente una inchiesta giornalistica, che viene addirittura allegata. L'articolo di stampa entra così a far parte a pieno titolo del fascicolo processuale. Naturalmente non è questa la sede per valutare la veridicità dei fatti in esso enunciati, che peraltro sono di contenuto vario. Segnala però che nelle righe del pezzo giornalistico si rappresentano in modo chiaro alcune circostanze: l'esistenza di alcune società che operano nel settore dei giochi legali, l'operato di un assessore del comune di Subiaco e le strane vicende societarie della KE.IS.
  Tali circostanze sono tutte pacificamente messe in relazione con il Proietti Cosimi e, al di là del loro valore probatorio, sono elementi che fanno parte dell'indagine e ne condizionano la direzione. Anche nell'atto con cui il Pubblico Ministero ha investito la Guardia di finanza del compito di indagare si citano le notizie di stampa che, evidentemente, hanno costituito l'occasione, la notitia criminis, che ha ispirato questa specifica attività investigativa.
  Pur trattandosi di una vicenda che presenta profili di incertezza, ritiene quindi opportuno dichiarare il voto favorevole del suo gruppo alla proposta del relatore.

  Domenico ROSSI (SCpI), relatore, replicando al collega Colletti, precisa che la pubblica accusa era nelle condizioni di conoscere la qualità di parlamentare del Proietti Cosimi anche prima di acquisire la prima conversazione. Lo testimonia proprio la nota informativa della Guardia di finanza del 27 febbraio 2012.

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  Ignazio LA RUSSA, Presidente, ricorda di aver partecipato a suo tempo alla stesura del testo della legge n. 140 del 2003. Durante i lavori preparatori era emersa una tesi più garantista nei confronti dei parlamentari, incentrata sul principio secondo cui l'assenza di autorizzazione preventiva dovesse comportare – in ogni caso – la distruzione di ogni conversazione a cui partecipasse un parlamentare. La sua posizione personale, non pienamente in sintonia con quella della sua parte politica, era invece improntata ad un'attuazione più restrittiva dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione quale poi si è cristallizzata nella formulazione attuale dell'articolo 6 della legge.
  Ritiene che sia pienamente legittimo aprire un dibattito sulla necessità di conservare o meno in Costituzione le immunità parlamentari. Tuttavia, fino a quando l'articolo 68 resta in vigore, una disciplina attuativa è costituzionalmente necessaria e richiede di essere applicata in modo coerente. Proprio in ragione dell'esigenza di dare un'interpretazione misurata e coerente con la previsione costituzionale del citato articolo 6 con riguardo al caso concreto, esprime il suo orientamento favorevole alla proposta del relatore.

  La Giunta approva a maggioranza (con 11 voti favorevoli e 4 contrari) la proposta del relatore nel senso che l'autorizzazione all'utilizzo di conversazioni e comunicazioni sia negata e conferisce mandato al relatore di redigere il documento per l'Assemblea.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Comunicazioni sul conflitto di attribuzione di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 129 del 2013.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, avverte i colleghi che la Giunta è chiamata ad esprimere i propri elementi di valutazione in vista delle conseguenti determinazioni dell'ufficio di presidenza e dell'Assemblea sul conflitto di attribuzione dichiarato ammissibile con l'ordinanza della Corte Costituzionale n. 129 del 2013. Il conflitto è sorto su iniziativa del Tribunale ordinario di Firenze che contesta la deliberazione della Camera dei deputati del 9 maggio 2012 relativa alla insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal senatore Lucio Barani, deputato all'epoca dei fatti, nei confronti del dottor Enrico Rossi (di cui al doc. IV-quater, n. 20 – XVI legislatura).
  Il caso riguarda numerose dichiarazioni rese alla stampa dall'onorevole Barani risalenti all'autunno del 2010, che avrebbero accusato il dottor Enrico Rossi, già assessore alla sanità della Regione Toscana e attualmente presidente della Giunta della stessa regione.
  Come detto, la Camera dei deputati nella seduta del 9 maggio 2012 ha dichiarato l'insindacabilità delle opinioni espresse. In tal senso si era anche pronunciata la Giunta. Nella relazione per l'Assemblea era indicato che, «a parere della larga maggioranza», sussiste una corrispondenza sostanziale tra le dichiarazioni extra moenia e pregresse affermazioni o atti parlamentari resi intra moenia dal deputato. Si ricordava, in merito, l'attività della Commissione monocamerale d'inchiesta sugli errori in campo sanitario di cui il Barani era membro nonché l'interrogazione a risposta scritta n. 3585 del 13 ottobre 2010, presentata dall'onorevole Barani che – sebbene non rechi riferimenti espressi all'assessore Rossi – sollevava il problema del deficit della ASL di Massa e Carrara 1.
  Nella citata relazione della Giunta si afferma come sia «prevalso un orientamento volto a ravvisare una comunanza d'argomento tra le dichiarazioni rese alla stampa e contestate al deputato Barani e le discussioni alla Camera e dunque un chiaro radicamento parlamentare della vicenda, sia nelle attività di sindacato ispettivo sia in quelle della Commissione d'inchiesta».
  Con ordinanza del 17 ottobre 2012 il Tribunale di Firenze ha sollevato conflitto di attribuzione ritenendo non sussistere Pag. 6nel caso di specie il nesso funzionale tra le dichiarazioni rese extra moenia e l'espletamento delle funzioni di membro del Parlamento, in quanto «non si rinviene alcun atto parlamentare posto in essere dall'on. Barani che abbia la valenza di presa di posizione anche solo politica, per non dire di contrapposizione personale, contro l'operato del dottor Rossi, nella sua veste di assessore o di presidente di regione».
  Dichiara sin da ora che è sua intenzione proporre ai colleghi di esprimere un orientamento favorevole alla costituzione in giudizio della Camera dei deputati. In linea con la posizione che ha già manifestato in analoghe occasioni, ribadisce che la sua proposta è ispirata al principio secondo cui sia opportuna la difesa in giudizio della deliberazione assunta a suo tempo dall'Assemblea. Solo partecipando al giudizio la Camera può infatti rappresentare le argomentazioni poste a fondamento delle decisioni assunte, consentendo così alla Corte di disporre di tali elementi nel momento in cui è chiamata a decidere sul conflitto.
  Con riferimento alle argomentazioni addotte dall'autorità giudiziaria che ha elevato il conflitto, osserva come – ai fini di una corretta interpretazione dei presupposti applicativi della garanzia dell'insindacabilità – occorra tenere presente che gli atti parlamentari tipici e le dichiarazioni rese extra moenia si distinguono tra loro anche sotto il profilo delle modalità espressive di cui possono fare uso. Infatti, mentre nella redazione di atti di sindacato ispettivo si adottano, di norma, modalità espressive più consone al linguaggio tipico degli atti parlamentari, è evidente che le dichiarazioni rese dal parlamentare al di fuori delle sedi ufficiali a fini divulgativi possono talvolta assumere toni più aspri. Non è questa la sede per valutare se le dichiarazioni abbiano effettivamente un contenuto diffamatorio. Quel che rileva a suo avviso è che, quand'anche le dichiarazioni extra moenia siano in ipotesi diffamatorie, il nesso funzionale sussiste ogni qualvolta si riscontri una coincidenza di contenuti e di argomenti con quelli già affrontati in atti tipici della funzione parlamentare, non essendo invece necessario che le dichiarazioni costituiscano una mera e fedele riproduzione all'esterno delle affermazioni contenute nell'atto parlamentare. Ritiene pertanto che, a suo tempo, la Giunta abbia correttamente ravvisato un nesso funzionale fra le dichiarazioni rese alla stampa dall'onorevole Barani e la sua pregressa attività parlamentare.

  Anna ROSSOMANDO (PD), considerato che la questione in esame non presenta particolari motivi d'urgenza, chiede di rinviarne la trattazione ad una prossima seduta.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito ad altra seduta.

ESAME DI UNA DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Aniello Formisano, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso la corte d'appello di Torre Annunziata (procedimento n. 12075/12 RGNR).
(Esame e rinvio).

  Franco VAZIO (PD), relatore, ricorda che la domanda in titolo riguarda affermazioni rese dal deputato nel corso della trasmissione televisiva «Uno Mattina Estate» il 31 luglio 2012.
  Poiché sulla base di tali dichiarazioni è stato incardinato presso il Tribunale di Torre Annunziata un procedimento per diffamazione nei confronti dell'onorevole Formisano, quest'ultimo ha adito la Giunta lo scorso 4 giugno 2013, affinché sia valutato in questa sede che le medesime affermazioni sono connesse all'esercizio delle sue funzioni parlamentari.
  Nel descrivere sinteticamente i fatti oggetto di procedimento giudiziario, ricorda che la frase «delinquente di centro-destra, perché tale era» è stata ritenuta Pag. 7diffamatoria dal sindaco uscente di Torre del Greco, Ciro Borriello, mentre, secondo l'onorevole Formisano, le affermazioni rese nel contenitore televisivo si riferivano evidentemente all'ex deputato e sottosegretario all'Economia e alle Finanze Nicola Cosentino, il quale si è sempre vantato di essere l'effettivo dominus in Campania di Forza Italia, prima, e del PDL poi.
  Per i profili di interesse della Giunta è opportuno sin d'ora evidenziare che l'onorevole Formisano segnala – oltre alla sua partecipazione alle sedute dell'Assemblea dedicate alle domande di autorizzazione riferite a Cosentino – come il «nesso funzionale» tra le dichiarazioni e lo svolgimento del mandato parlamentare emerga in modo specifico dalla propria interrogazione a risposta immediata, svolta alla Camera nella seduta del 5 novembre 2008.
  L'interrogazione, vertendo sul contrasto alla diffusione ed al radicamento della camorra, reca in premessa «è fondamentale che le Istituzioni sappiano dare a tutti i livelli il loro esempio, evitando zone grigie, equivoci e situazioni comunque poco chiare; è fondamentale che chi è chiamato a rappresentarle non sia oggetto di alcun sospetto». Ad esplicitare il riferimento all'allora sottosegretario Cosentino soccorre l'intervento in Aula dello stesso Formisano che – rivolgendosi al ministro dell'interno Maroni – conclude la replica con le seguenti frasi: «ora intendo fare riferimento agli uomini delle istituzioni e degli enti locali. Ho qui con me «Il Mattino» di Napoli, un giornale importante da noi. Stamattina titola così «Casalesi alla sbarra, lo Stato parte civile». Quale Stato, signor Ministro ? Quello che lei ha illustrato questa mattina in Aula o lo Stato che leggiamo negli interrogatori dei pentiti, quello che viene richiamato in cinque interrogatori di pentiti di camorra, che rappresentano un uomo del suo Governo ? Si guardi intorno, Ministro».
  Conclusivamente, ritiene rilevante sul piano fattuale avere elementi ulteriori a supporto delle affermazioni secondo cui il reale destinatario delle dichiarazioni di Formisano fosse Nicola Cosentino. Esprime, altresì, un dubbio di carattere procedimentale sulla effettiva possibilità di far valere l'istituto della insindacabilità nei confronti di un querelante che – per stessa ammissione di colui che ha pronunciato le frasi ritenute offensive – non sia il reale destinatario delle medesime.
  Si riserva quindi di formulare una proposta in relazione all'audizione dell'interessato ed all'esito del dibattito.

  (Viene introdotto il deputato Aniello Formisano)

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, chiede preliminarmente al collega se sia stato già esperito un tentativo di composizione stragiudiziale della lite e, in caso negativo, se sia disponibile in tal senso.

  Aniello FORMISANO (Misto-CD) risponde che non sono stati avviati contatti diretti con il querelante e che non ritiene vi siano le condizioni per attivarsi in quella direzione.
  Venendo al merito della vicenda che lo vede coinvolto, ribadisce che la chiave di lettura va ravvisata nella totale assimilazione sul piano politico tra Nicola Cosentino (che si autodefiniva «padrino politico») e Ciro Borriello che, a sua volta, si appellava come «figlioccio» del Cosentino stesso. Su questo rapporto e sul modo in cui esso si riverberava nella gestione dell'amministrazione comunale egli stesso ed il suo partito hanno fondato una campagna politica di denuncia anche con l'affissione di numerosi manifesti che esibisce ai colleghi della Giunta.
  Tale premessa serve a comprendere lo spirito delle sue affermazioni oggetto della lite. Infatti, dopo la vittoria elettorale nel comune di Torre del Greco e di Pozzuoli del centro-sinistra, alleato con l'UdC, e la conseguente sconfitta del candidato del centro-destra Ciro Borriello a Torre del Greco, era sua intenzione stimolare un riposizionamento dell'UdC nel quadro delle alleanze alla Regione Campania.
  Nella intervista ha, quindi, pronunciato quella frase chiaramente rivolgendosi a colui che aveva ancora nelle mani la guida del PdL in Campania, cui appunto il Pag. 8partito dell'UdC era alleato. Non è certamente nel suo costume politico attaccare chi era già stato sconfitto dalle urne, né additarlo come delinquente dinanzi all'opinione pubblica, quanto piuttosto svolgere un complesso ragionamento politico sulle alleanze e di stimolo affinché l'UdC si separasse dall'alleanza con il centro-destra anche a livello regionale.
  Aggiunge, infine, che i successivi accertamenti amministrativi hanno fatto emergere la strettissima connessione tra l'amministrazione Borriello e il «sistema Cosentino», con particolare riguardo agli appalti concessi dal comune retto da Borriello alle imprese di Casal di Principe.

  Giulia GRILLO (M5S) chiede se si sia al corrente di procedimenti penali pendenti nei confronti di Borriello relativi ai fatti da lui denunciati in sede politica.

  Aniello FORMISANO (Misto-CD) risponde di non esserne a conoscenza.

  Antonio LEONE (PdL) chiede di chiarire – anche in ragione della sua appartenenza politica – se egli abbia inteso dare all'espressione «delinquente di centro-destra» una connotazione diversa rispetto ad una espressione quale «delinquente di centro-sinistra».

  Aniello FORMISANO (Misto-CD) coglie l'occasione per precisare che la collocazione politica di un delinquente non deve mai comportare alcuna differenza nella valutazione del soggetto. Il fatto di averne precisato lo schieramento avvalora quanto da lui sostenuto, ovvero che le sue dichiarazioni erano rese in un contesto squisitamente politico.

  Franco VAZIO (PD) invita il collega a fornire elementi che possano chiarire alla Giunta l'effettivo contenuto delle dichiarazioni e il contesto in cui esse si inserivano.

  Aniello FORMISANO (Misto-CD), nel riservarsi di produrre ulteriore documentazione, chiede di mettere agli atti copia della querela presentata nei suoi confronti.

  (Il deputato Aniello Formisano si allontana dall'aula)

  Franco VAZIO (PD), relatore, propone un rinvio del seguito dell'esame.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame della domanda in titolo ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14,05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.05 alle 14.10.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEGUITO DELL'ESAME DI UNA DOMANDA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ AVANZATA DAL DEPUTATO GIANLUCA PINI, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE PENDENTE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA (ATTO DI CITAZIONE DEL SIGNOR ELLERO MORGAGNI) (REL. LEVA).