CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 giugno 2013
46.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta delle elezioni
COMUNICATO
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GIUNTA PLENARIA

  Giovedì 27 giugno 2013. — Presidenza del presidente Giuseppe D'AMBROSIO.

  La seduta comincia alle 9.20.

Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.

  Giuseppe D'AMBROSIO, presidente, invita il deputato Stumpo a riferire sui lavori svolti dal Comitato per le ineleggibilità, le incompatibilità e le decadenze, in qualità di coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità.

  Nicola STUMPO (PD), coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, ricorda che, nelle riunioni svoltesi il 12 e 20 giugno scorsi, il Comitato ha proceduto all'esame delle situazioni di incompatibilità ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, in base al quale, le cariche di deputato e senatore – oltre alle cariche di Governo – sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti.
  Rammenta che l'avvio della XVII legislatura segna la prima applicazione della nuova normativa, in base alla quale sono da considerarsi incompatibili con il mandato parlamentare le cariche apicali degli esecutivi degli enti territoriali con popolazione superiore alla predetta soglia.
  Osserva che nell'ambito del Comitato non sono mancati i rilievi circa la ratio di tale norma, che si inserisce in un quadro normativo non sempre coerente e logico. D'altra parte, si è ritenuto che il compito della Giunta non possa che essere quello di applicare le disposizioni attualmente vigenti, lasciando ad altre sedi eventuali iniziative di adeguamento normativo.
  Il Comitato ha convenuto che fra le cariche alle quali fa riferimento l'articolo 13 del decreto-legge n. 138 del 2011 rientrano senza dubbio quelle di sindaco di comuni oltre i 5.000 abitanti e di presidente di provincia (questi ultimi, peraltro, Pag. 4ineleggibili ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957); è emersa, invece, l'esigenza di un approfondimento circa il fatto che l'incompatibilità possa riguardare anche altre cariche, quali ad esempio i presidenti delle circoscrizioni presenti nei comuni maggiori, nonché i presidenti delle comunità montane. Non ricadono certamente nella previsione di incompatibilità, infine, le cariche di componente dei consigli degli enti territoriali (consiglieri comunali e provinciali) e quelle di componente dei relativi esecutivi (assessori comunali e provinciali).
  All'inizio della legislatura i deputati potenzialmente interessati all'applicazione dell'articolo 13 risultavano essere tredici, dodici dei quali sindaci di comuni con popolazione compresa fra 5.000 e 20.000 abitanti ed uno presidente di municipio.
  Peraltro, quest'ultima situazione si è risolta prima che la questione giungesse all'attenzione della Giunta, essendo nel frattempo cessato l'esercizio delle relative funzioni da parte della deputata interessata (l'on. Paola Bragantini).
  Per quanto riguarda i sindaci di comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, in esito all'istruttoria svolta propone, a nome del Comitato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a), del regolamento della Giunta, che la Giunta prenda atto, per i seguenti deputati, dell'avvenuta cessazione dalla carica incompatibile:
   Giampiero Giulietti, già sindaco di Umbertide, decaduto dalla carica di sindaco l'8 aprile 2013;
   Antonella Incerti, già sindaco di Albinea, decaduta dalla carica di sindaco il 27 marzo 2013;
   Dario Parrini, già sindaco di Vinci, decaduto dalla carica di sindaco l'11 marzo 2013;
   Francesco Ribaudo, già sindaco di Marineo, cessato dalla carica di sindaco a seguito delle elezioni comunali svoltesi il 9-10 giugno 2013.

  Informa, inoltre, che il deputato Angelo Cera ha fatto pervenire alla Giunta copia dell'atto dal quale risulta che egli è stato dichiarato decaduto dalla carica di sindaco di San Marco in Lamis in data 17 giugno 2013. A nome del Comitato, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a), del regolamento della Giunta, propone che anche in questo caso la Giunta prenda atto dell'avvenuta cessazione dalla carica incompatibile.

  La Giunta prende atto.

  Nicola STUMPO (PD), coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, avverte che il deputato Marco Marcolin, sindaco di Cornuda, ha trasmesso copia della lettera con cui ha comunicato al consiglio comunale la propria opzione per il mandato parlamentare. Inoltre il deputato Ernesto Magorno, sindaco di Diamante, ha reso noto che il consiglio comunale ha avviato la procedura per la sua decadenza dalla carica di sindaco.
  A nome del Comitato, propone pertanto che la valutazione della posizione dei deputati Marcolin e Magorno sia rinviata ad una successiva seduta, in attesa delle determinazioni di competenza dei rispettivi consigli comunali.

  La Giunta concorda.

  Nicola STUMPO (PD), coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, come convenuto dal Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze nella riunione del 20 giugno 2013, propone infine, a nome del Comitato medesimo, che la Giunta accerti l'incompatibilità con il mandato parlamentare, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011 delle cariche di sindaco ricoperte dai deputati: Floriana Casellato, sindaco di Maserada sul Piave; Roger De Menech, sindaco di Ponte nelle Alpi; Filippo Piccone, sindaco di Celano; Antonio Placido, sindaco di Rionero in Vulture; Simonetta Rubinato, sindaco di Roncade.

  Martina NARDI (SEL) ritiene opportuno riproporre alla Giunta le osservazioni Pag. 5da lei già svolte in sede di Comitato permanente per le incompatibilità, rilevando che limiti alla candidabilità dei sindaci avevano una piena giustificazione in presenza di una legge elettorale basata sui collegi. Con l'attuale legge elettorale, caratterizzata da liste bloccate, tale motivazione perde rilevanza. Riterrebbe quindi necessaria una revisione del vigente quadro normativo, frutto di una stratificazione legislativa che, a suo avviso, ha reso il sistema incoerente e illogico. Evidenzia, infatti, che mentre è prevista l'incompatibilità per il sindaco di un piccolo comune, che può svolgere le sue mansioni anche dedicandovi un tempo limitato, la stessa non è prevista per gli assessori di una grande città.
  Evidenzia che dalle disposizioni richiamate non derivano risparmi di spesa, posto che, spesso, i sindaci di piccoli comuni ricevono indennità risibili, quando non svolgano le loro funzioni a titolo gratuito.
  Invita, quindi, a valutare l'esigenza, che scaturisce dal dibattito in corso, di una revisione e razionalizzazione della normativa vigente.

  Ignazio ABRIGNANI (PdL) considera opportuno inquadrare la questione della incompatibilità sotto due aspetti, vale a dire quello giuridico e quello procedurale.
  Da un punto di vista giuridico, osserva come le disposizioni normative riguardanti l'incompatibilità risalgono a un decreto del 1957, e sono state oggetto di varie modificazioni e stratificazioni, che hanno determinato talvolta incertezze di carattere interpretativo, nonché incoerenza nell'ambito applicativo. A tale proposito valuta, infatti, incoerente che il sindaco di un piccolo comune sia considerato incompatibile mentre altre figure che hanno importanti responsabilità amministrative in realtà quali, ad esempio, Roma Capitale, non sarebbero incompatibili.
  Considera, quindi, opportuno che il Presidente della Giunta si faccia carico di rappresentare nelle idonee sedi istituzionali la necessità di procedere alla revisione e razionalizzazione della normativa vigente. Al riguardo, osserva che la decisione di oggi potrebbe comportare la decadenza di alcuni deputati dalla carica di sindaco, sulla base di una normativa che potrebbe essere oggetto di modifiche in un futuro prossimo.
  Chiede, inoltre, di sapere quale sia la procedura applicabile nel caso di specie.

  Davide CRIPPA (M5S) ritiene che, per risolvere le problematiche evidenziate dai colleghi circa l'incongruenza della normativa riguardante l'incompatibilità, sarebbe necessario assicurare trattamenti uniformi per le tutte le cariche assimilabili per tipologia, ad esempio estendendo l'applicabilità delle norme in questioni anche agli assessori delle grandi città.

  Maurizio BIANCONI (PdL) evidenzia che per incidere sul diritto di elettorato passivo occorre comunque una norma primaria. In ogni caso, gli interventi normativi in materia effettuati nel passato hanno sempre posto problemi in ordine alla necessità di un trattamento uniforme e coerente rispetto a cariche più o meno assimilabili a quelle ritenute di volta in volta suscettibili di ineleggibilità e incompatibilità. Aggiunge peraltro che anche le interpretazioni maturate nell'ambito di questa Giunta hanno talvolta determinato elementi di incertezza.
  Ritiene, quindi, auspicabile affermare per legge il principio secondo cui si possa ricoprire una sola carica pubblica elettiva alla volta. A questo punto, rimarrebbe da sciogliere il nodo delle incompatibilità che dovrebbe essere valutato caso per caso.
  Prendendo anche spunto dalla sua esperienza personale, ha infatti maturato il convincimento che, per svolgere al meglio le proprie funzioni, i politici debbano rivestire una sola carica.

  Giuseppe LAURICELLA (PD) osserva come il Comitato, proponendo l'incompatibilità dei sindaci, abbia svolto correttamente la propria funzione, che è quella di applicare esclusivamente e correttamente quanto previsto dalla legislazione vigente.Pag. 6
  Modifiche normative come quelle auspicate dai colleghi, una volta che siano esplicitate in specifiche proposte di legge, potranno costituire un utile stimolo al dibattito parlamentare.
  Si associa al collega Bianconi nell'affermare che, al fine di evitare interpretazioni talvolta non condivise delle norme, sia necessario stabilire che ciascuno possa ricoprire una sola carica pubblica elettiva alla volta, anche in un'ottica di una maggiore responsabilizzazione delle funzioni svolte che, comunque, richiedono tempo e dedizione.
  Con riferimento all'ineleggibilità, ritiene che la questione vada affrontata in modo graduale, evidenziando che comunque la normativa vigente già delinea in modo chiaro i criteri da rispettare, nonché tempi flessibili dettati per il caso in cui le Camere siano sciolte anticipatamente rispetto alla scadenza naturale della legislatura.
  In conclusione, ritiene che i punti essenziali della questione possano essere riassunti, in primo luogo, nella necessità di applicare la normativa esistente e, in secondo luogo, in prospettiva, nella predisposizione di un riassetto organico della materia basato sul principio che ciascuno non possa ricoprire più di una sola carica pubblica elettiva alla volta.

  Fabiana DADONE (M5S) fa proprie le considerazioni del collega Bianconi riguardo all'opportunità di evitare il cumulo di cariche pubbliche, anche al fine di privilegiare il principio secondo cui chi assume una carica deve portare a compimento il mandato.

  Nicola STUMPO (PD), coordinatore del Comitato per i profili attinenti alle incompatibilità, rileva che le questioni interpretative oggetto di dibattito riguardano disposizioni legislative che risalgono originariamente al 1957 e che hanno subito stratificazioni successive, creando situazioni poco coerenti nell'applicazione delle norme sull'incompatibilità.
  Ricorda come in passato la legge prevedeva che i sindaci fossero eletti dal consiglio comunale e soltanto con la legge del 1993 si è passati all'elezione diretta, differenziando peraltro il sistema elettorale in base alle dimensioni dei comuni (ulteriormente diversificata per i comuni siciliani). Da allora, inoltre, si sono succeduti diversi sistemi elettorali per le elezioni politiche che – va ricordato – hanno previsto collegi o circoscrizioni di dimensioni differenti per le elezioni della Camera rispetto a quelle del Senato.
  Condivide l'idea di una rivisitazione complessiva della materia. Nella legislatura in corso – che tutti auspicano costituente – si potrebbe realizzare innanzi tutto un nuovo assetto istituzionale e, successivamente, definire una disciplina che adegui le norme sulle incompatibilità a tale nuovo assetto.
  In questo contesto occorrerà porre attenzione a evitare situazioni paradossali, come ad esempio nel caso in cui si realizzasse un Senato delle regioni che prevedesse tra i propri membri anche i sindaci, dopo aver affermato il principio che nessuno può ricoprire una pluralità di cariche.
  Ritiene, quindi, necessario che la Giunta colleghi la sua riflessione al sistema elettorale, nonché al dibattito e alle soluzioni che verranno individuate in sede di riforme istituzionali.

  Maurizio BIANCONI (PdL) precisa che un «Senato delle Regioni e delle autonomie», ammesso che venga realizzato, sarebbe comunque un ente di secondo grado, rispetto al quale non dovrebbero sorgere questioni sulla compatibilità delle cariche. Ribadisce, inoltre, che la previsione secondo cui si possa ricoprire una sola carica pubblica elettiva per volta, eviterebbe anche che nella competizione elettorale si creino delle disparità tra chi già riveste una carica e chi invece non ne ricopre alcuna.

  Ignazio ABRIGNANI (PdL) ritiene che la Giunta, attraverso la sua presidenza, possa dare un segnale forte, affinché sia evidenziata l'esigenza di una revisione Pag. 7complessiva della materia, al fine di superare le contraddizioni esistenti. Sarebbe auspicabile che si potesse giungere ad una proposta unitaria in tal senso, perché il problema esiste ed è attuale.
  Conclude rilevando che sarebbe comunque necessario fare una riflessione in merito al diverso significato che assume la carica di sindaco di una grande città o di un piccolo comune.

  Dario NARDELLA (PD), riprendendo le osservazioni dei colleghi che sono intervenuti in merito alle riforme istituzionali, e dichiarandosi d'accordo con la proposta formulata dall'onorevole Bianconi, si sofferma, in particolare, sulla configurazione dell'eventuale Camera delle autonomie, che dovrebbe sostituire l'attuale Senato.
  Osserva infatti che se tale Camera non fosse elettiva non vi sarebbe alcun problema di incompatibilità, mentre in caso contrario occorrerà apportare le dovute modifiche in materia di incompatibilità per permettere ai rappresentati delle autonomie locali di poterne far parte, in modo che venga rispettato il dettato costituzionale in materia di rappresentanza.
  Ritiene, inoltre, necessario che si proceda, in primo luogo, alla modifica del regime dell'ineleggibilità che riveste un'importanza cruciale in quanto individua i requisiti che bisogna possedere per essere eletti, per poi passare alla revisione completa di tutta la materia.
  Osserva, infine, come il legislatore sia stato troppo indulgente nei confronti dei sindaci di comuni con pochi abitanti, mentre appare necessario affermare un unico principio, giuridico nonché etico, da applicare in tutti i casi, che deve essere quello della «incompatibilità».

  Adriana GALGANO (SCpI) si dichiara d'accordo con l'esigenza di collegare alle riforme istituzionali la rimodulazione dell'intera legislazione attinente alla materia elettorale, nell'ottica di una semplificazione. Osserva, infatti, che, a suo avviso, la materia elettorale dovrebbe essere regolata da un'unica legge che detti le norme per le elezioni, quelle concernenti i partiti politici, nonché il finanziamento degli stessi, come avviene negli altri Paesi.

  Giuseppe LAURICELLA (PD) si associa alle considerazioni del collega Stumpo, ma ritiene necessario, al fine di evitare un corto circuito dell'intero sistema, collegare la riflessione al processo di riforme in atto, rilevando che appare prematuro in questa fase fare delle ipotesi circa gli esiti dello stesso. Ritiene, infatti, che la scelta di uno specifico modello, come potrebbe essere quello tedesco che prevede una Camera, il Bundesrat, attraverso cui i Länder partecipano al potere legislativo, ovvero quello americano, che elegge due rappresentanti per Stato, non potrebbe non determinare scelte diverse in materia di incompatibilità.

  Antimo CESARO (SCpI) esprime un giudizio favorevole sulle proposte avanzate dei colleghi ritenendo che si debba procedere verso la semplificazione anche al fine di rendere più agevole il lavoro della Giunta. Suggerisce l'opportunità di formare un gruppo di lavoro, coordinato dal Presidente della Giunta, per un approfondimento delle questioni che possa essere utile alla formulazione di una proposta di legge per la revisione dell'intera materia.
  Al riguardo, ritiene condivisibile la proposta di rendere il più ampio possibile il regime delle incompatibilità tra cariche pubbliche elettive, considerandolo un principio di civiltà giuridica.

  Laura VENITTELLI (PD) si associa alle osservazioni del collega Cesaro ritenendo utile la formazione di un gruppo di lavoro per l'approfondimento delle questioni emerse nel dibattito, affinché i suggerimenti per una riforma della materia partano dalla Giunta, per poi eventualmente tradursi in proposte di legge.

  Teresa PICCIONE (PD) ritiene che la materia in esame, oggetto di continue sovrapposizioni legislative, abbia bisogno di essere razionalizzata e chiarita. Tuttavia, rileva come occorra essere cauti nel prefigurare una trasformazione dell'incompatibilità Pag. 8in ineleggibilità, posto che le contingenze politiche sono mutevoli e non sembra corretto pregiudicare la possibilità per chi riveste un ruolo a livello locale, di partecipare a competizioni elettorali su scala nazionale, assumendosi poi la responsabilità di optare per una o l'altra.

  Giuseppe LAURICELLA (PD) sottolinea come il codice etico del Partito Democratico già preveda una incompatibilità nel cumulo delle cariche.

  Giuseppe D'AMBROSIO, presidente, ringrazia i colleghi per l'ampio e approfondito confronto, dal quale è emerso con chiarezza che solo attraverso apposite iniziative normative potranno essere introdotte modifiche alla legislazione vigente.
  Rispondendo alle sollecitazioni del deputato Abrignani, fa presente che, nella comunicazione che invierà alla Presidenza della Camera in esito agli odierni lavori, evidenzierà il dibattito svoltosi in materia.
  Avverte, quindi, che la proposta di dichiarazione dell'incompatibilità delle cariche di sindaco di comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, ricoperte rispettivamente dai deputati Floriana Casellato, Roger De Menech, Filippo Piccone, Antonio Placido e Simonetta Rubinato, fa seguito ad un accertamento istruttorio del Comitato in esito al quale è stata verificata la titolarità, da parte dei predetti deputati, di cariche incompatibili con il mandato parlamentare ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011.
  Trattandosi di una incompatibilità direttamente prevista da norme di legge, la cui verifica consiste in un accertamento di mero fatto, propone che la Giunta, conformemente alla prassi applicativa consolidatasi in circostanze analoghe, si limiti ad un accertamento dell'incompatibilità mediante presa d'atto, senza votazioni.
  Tale procedura appare del resto necessaria al fine di evitare esiti contrastanti con l'inequivoco dettato normativo.
  Avverte, pertanto, che, non essendovi obiezioni, s'intende approvata la proposta del Comitato di accertare l'incompatibilità con il mandato parlamentare delle cariche di sindaco di comuni con popolazione superiore a 5.000 ricoperte dai deputati Floriana Casellato, Roger De Menech, Filippo Piccone, Antonio Placido e Simonetta Rubinato.

  La Giunta concorda.

  Giuseppe D'AMBROSIO, presidente, avverte che provvederà ad effettuare immediatamente la comunicazione al Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del regolamento della Giunta, ai fini dei conseguenti inviti ad optare.
  Resta infine inteso che la valutazione delle posizioni dei deputati Marco Marcolin e Ernesto Magorno, rispettivamente sindaco di Cornuda e di Diamante, è rinviata ad una successiva seduta.

Comunicazioni del Presidente.

  Giuseppe D'AMBROSIO, presidente comunica che in vista dell'eventuale svolgimento di attività istruttorie consistenti nella revisione di schede elettorali, si rende opportuno individuare, analogamente a quanto avvenuto nelle scorse due legislature, alcuni criteri per la valutazione di validità o di nullità dei voti, che possano rappresentare un indirizzo per le attività degli eventuali Comitati di verifica che dovessero essere costituiti a seguito di deliberazioni di apertura dell'istruttoria da parte della Giunta, nonché per gli stessi relatori circoscrizionali che già in questa fase possono visionare la documentazione elettorale di competenza, ivi incluse se necessario le schede di voto (rimanendo tuttavia l'eventuale riassegnazione dei voti esclusivamente riservata ai Comitati di verifica).
  Considerate le disposizioni contenute in materia nel testo unico n. 361 del 1957 delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati (in particolare gli articoli 58, 69 – come modificato dall'articolo 1 del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito dalla legge 20 marzo 2006, n. 121 – e 70), Pag. 9le istruzioni per gli uffici elettorali di sezione emanate dal Ministero dell'interno nell'imminenza dello svolgimento delle elezioni politiche del 24-25 febbraio 2013 e i criteri già elaborati dalla Giunta nelle due precedenti legislature (sedute del 6 luglio 2006 e del 22 luglio 2008), l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto, nella riunione del 20 giugno 2013, che nella valutazione delle schede sia privilegiata la volontà dell'elettore ove questa sia espressa in modo univoco e manchino segni di riconoscimento. Tenuto conto, inoltre, della particolare configurazione grafica dell'ordine dei contrassegni che sulle schede utilizzate per le elezioni si presentavano disposti orizzontalmente ed assai vicini l'uno all'altro, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha altresì convenuto che i casi di nullità derivanti dallo sconfinamento del segno dell'elettore su parte dei rettangoli contenenti i contrassegni vicini siano valutati sulla base di quanto previsto dall'articolo 69, secondo periodo, del testo unico n. 361 del 1957, come modificato dal citato decreto-legge n. 75 del 2006, convertito dalla legge n. 121 del 2006, a norma del quale «quando un unico segno sia tracciato su più rettangoli, il voto si intende riferito al contrassegno su cui insiste la parte prevalente del segno stesso».
  Fermi restando i criteri di nullità delle schede e dei voti previsti dal testo unico n. 361 del 1957 (in particolare agli articoli 58, 62, 69 e 70), con riferimento alle elezioni nelle circoscrizioni sul territorio nazionale, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha definito i seguenti criteri di valutazione della validità o nullità dei voti:
   a) sono da considerare validi i voti espressi nei seguenti modi, fermo restando il principio che comunque dal voto espresso non risulti evidente la volontà dell'elettore di farsi riconoscere:
    1. i voti espressi con segno evidente sul simbolo della lista prescelta e con un segno appena accennato fuori dei riquadri o all'interno del riquadro contenente il simbolo della lista prescelta;
    2. i voti espressi con unico segno la cui parte prevalente insista sul simbolo di una lista, anche se tracciato su più riquadri – ivi inclusi quelli contenenti simboli di liste non collegate alla lista sul cui simbolo è tracciato il segno – o sconfinante nella parte non coperta da simboli della scheda;
   b) sono da considerare nulli i voti espressi nei seguenti modi:
    1. i voti espressi con segno sul simbolo, nonché altro segno all'interno del rettangolo, qualora risulti evidente la volontà dell'elettore di farsi riconoscere;
    2. i voti espressi con segni su più simboli ovvero con un unico segno che insista in parti uguali su più simboli;
    3. i voti espressi con segno posto al di fuori dei riquadri contenenti i simboli;
    4. i voti espressi con o senza segno su un simbolo e con il nome di un partito o di una lista o della coalizione corrispondente o del capo della stessa o di un candidato ovvero con qualunque altra scritta o qualunque altro nome riportato entro o fuori di un rettangolo.

  Con riferimento alle elezioni nella circoscrizione Estero (per la quale è possibile l'espressione di uno o due voti di preferenza, a seconda della ripartizione), tenuto conto delle disposizioni contenute nella legge 27 dicembre 2001, n. 459 (in particolare dell'articolo 11, comma 3), delle disposizioni del testo unico n. 361 del 1957 – cui l'articolo 25 della citata legge n. 459 del 2001 rinvia per quanto non disciplinato – e dell'articolo 15 del d.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 (recante il regolamento di attuazione della citata legge n. 459 del 2001), nonché delle istruzioni per gli uffici elettorali di sezione emanate dal Ministero dell'interno e fermi restando i criteri di nullità delle schede e dei voti previsti dagli articoli 11, comma 3, e 14, comma 3, lettera c), n. 4, della legge Pag. 10n. 459 del 2001 e dall'articolo 15 del d.P.R. n. 104 del 2003, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha definito i seguenti criteri di valutazione della validità o nullità dei voti, distinguendo i casi di nullità dei voti di lista dai casi di nullità dei voti di preferenza:
   a) sono da considerare validi i voti di lista espressi sulla scheda nei seguenti modi, fermo restando il principio che comunque dal voto espresso non risulti evidente la volontà dell'elettore di farsi riconoscere:
    1. i voti espressi con segno evidente sul simbolo della lista prescelta e con un segno appena accennato fuori dei riquadri o all'interno del riquadro contenente il simbolo della lista prescelta;
    2. i voti espressi con unico segno la cui parte prevalente insista sul simbolo di una lista, anche se tracciato su più riquadri o sconfinante nella parte bianca della scheda;
    3. i voti espressi con più segni su simboli diversi qualora recanti una o più preferenze per candidati compresi nella medesima lista, alla quale il voto va pertanto attribuito;
    4. i voti espressi senza segno su un simbolo ma con l'indicazione di una o più preferenze per candidati della medesima lista, purché non sia tracciato altro segno in alcun spazio della scheda;
    5. i voti espressi anche mediante l'indicazione di preferenze dichiarate nulle, purché validi sotto ogni altro profilo;
   b) sono da considerare nulli i voti di lista espressi nei seguenti modi:
    1. i voti espressi con segno sul simbolo, nonché altro segno all'interno del rettangolo, qualora risulti evidente la volontà dell'elettore di farsi riconoscere;
    2. i voti espressi con segni su più simboli ovvero con un unico segno che insista in parti uguali su più simboli;
    3. i voti espressi con segno posto al di fuori dei riquadri contenenti i simboli;
    4. i voti espressi con o senza segno su un simbolo e con il nome di un partito o di una lista o con qualunque altra scritta, diversa dal nome di un candidato, riportata entro o fuori di un rettangolo;
   c) sono da considerare validi i voti di preferenza espressi nei seguenti modi:
    1. i voti di preferenza espressi in uno spazio diverso da quello posto a fianco del simbolo della lista cui i candidati votati appartengono, purché riferiti a candidati della lista votata;
    2. i voti di preferenza per uno o più candidati compresi in una medesima lista sul cui simbolo l'elettore non abbia tracciato alcun segno, purché non sia tracciato altro segno in alcun spazio della scheda;
    3. i voti di preferenza espressi con errori ortografici che non impediscano comunque di individuare il candidato prescelto;
   d) salva l'eventuale validità dei voti di lista, sono da considerare nulli i voti di preferenza espressi nei seguenti modi:
    1. i voti di preferenza espressi su una scheda il cui voto di lista è dichiarato nullo;
    2. i voti di preferenza espressi senza che l'indicazione del candidato sia fatta con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della medesima lista;
    3. i voti di preferenza espressi per candidati compresi in una lista diversa da quella votata;
    4. i voti di preferenza espressi in eccedenza rispetto al numero di preferenze Pag. 11stabilito per la ripartizione, ferma restando la validità dei primi voti di preferenza ricompresi entro il predetto limite numerico;
    5. i voti di preferenza espressi mediante l'indicazione di numeri e non del cognome del candidato.

  La Giunta concorda.

  La seduta termina alle 10.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 10.30 alle 10.40.

COMITATO PERMANENTE PER LE INCOMPATIBILITÀ, LE INELEGGIBILITÀ E LE DECADENZE

  Il Comitato si è riunito dalle 10.40 alle 10.45.