CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 giugno 2013
36.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
Pag. 11

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

  Mercoledì 12 giugno 2013. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

  La seduta comincia alle 12.50.

Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata dal deputato Edmondo Cirielli, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso l'autorità giudiziaria di Napoli (procedimento n. 21202/10/21 RGNR).
(Esame e rinvio).

  Antonio LEONE (PdL), relatore, ricorda preliminarmente che la domanda in titolo è già stata oggetto di attenzione da parte della Giunta nella scorsa legislatura e che essa risale comunque a vicende verificatesi nel 2009.
  Il procedimento trae origine da una querela del signor Michele Figliulo, segretario cittadino del PD di Salerno. Il capo di imputazione reca testualmente: «[per avere il Cirielli affermato tra l'altro] “Figliulo è un bugiardo comunista e usa il vecchio sistema della calunnia”». Dalla nomina del difensore di fiducia risulta peraltro che il deputato Cirielli abbia rivolto al Figliulo l'espressione «Calunniate, calunniate, qualcosa resterà. Il celebre motto di Stalin tramandato dal PCI di Togliatti fu utilizzato da sempre nello scontro politico».
  Tali espressioni sono apparse su Il Mattino, edizione di Salerno, del 28 aprile 2009.
  Segnala ai colleghi che nella relazione della Giunta della scorsa legislatura, affidata al collega Maurizio Turco – in cui si sosteneva la sindacabilità delle espressioni del parlamentare – si legge che appare «evidente che si è trattato di un caso di polemica politica, potenzialmente riferibile all'articolo 21 della Costituzione, pur formulata con toni particolarmente vibrati, stante la campagna elettorale in corso per il rinnovo del Consiglio provinciale di Salerno e per l'elezione del Presidente della relativa Giunta (...). È verosimile quindi ritenere che lo scontro politico particolarmente acceso possa collocarsi in un solco giurisprudenziale relativo alla scriminante di cui all'articolo 51 del codice penale». Tale scriminante esclude la punibilità per chi agisce in «esercizio di un diritto».
  La scelta della Giunta della scorsa legislatura risulta dunque motivata nel Pag. 12senso di ravvisare l'esercizio del diritto di «critica politica». Tuttavia, si è ritenuto esulare dalle competenze della Giunta e dell'Assemblea valutare tale aspetto, dovendosi l'organo parlamentare attenere solo al compito di verificare se sussistano i requisiti di applicabilità dell'articolo 68 della Costituzione. Sotto questo specifico profilo, secondo quanto riportato dalla relazione della scorsa legislatura, mancherebbe un nesso funzionale tra le dichiarazioni contestate in giudizio e il contenuto di attività parlamentari tipiche.
  La Corte costituzionale ha peraltro in più occasioni precisato che la procedura parlamentare in materia di insindacabilità non possa costituire un foro speciale di applicazione del diritto di critica politica, altrimenti il membro del Parlamento si gioverebbe di un privilegio particolare in dispregio dell'uguaglianza dei cittadini davanti alla legge (si richiamano, al riguardo, le sentenze nn. 81, 82 e 194 del 2011). Ciò anche allo scopo di tutelare una sorta di parità di condizioni tra candidati in una competizione politica di cui, in ipotesi, uno solo di essi sia parlamentare.
  La questione presenta però risvolti complessi.
  Un primo elemento da prendere in considerazione è costituito dal fatto che la polemica scaturisce dal ruolo che Cirielli aveva avuto in qualità di relatore di un progetto di legge assegnato alla Commissione difesa, di cui era anche presidente.
  Gli era stata mossa l'accusa politica di voler equiparare a fini previdenziali i partigiani e gli aderenti alla Repubblica di Salò, per il solo fatto di svolgere quella peculiare attività – tipicamente parlamentare – di relatore in Commissione della proposta normativa. L'accusa muoveva dal presupposto falso che egli avesse sottoscritto la proposta. Così aveva in particolare affermato l'allora segretario nazionale del Partito Democratico, onorevole Franceschini. Evidentemente il Cirielli ha quindi reagito ad una bugia con l'epiteto che compare nel capo d'imputazione e l'ha collegata ad un «metodo comunista», espressione che – in sé – non ha connotazioni negative. In realtà, assumere il ruolo di relatore non concretizza in alcun modo adesione ai contenuti e agli obiettivi di una proposta di legge.
  Deve però altresì ricordarsi che Figliulo non era intervenuto sulla stampa al momento di quella relazione ma solo al momento delle elezioni provinciali. Da ciò nella relazione della Giunta si desumeva che il deputato Cirielli agiva da candidato e che le espressioni a lui ascritte dovessero ricondursi alla sua funzione di candidato a Presidente della provincia e non già a quella di deputato.
  Si riserva di formulare una proposta in relazione all'audizione dell'interessato ed all'esito del dibattito.
  (Viene introdotto il deputato Edmondo Cirielli).

  Edmondo CIRIELLI (FdI), nel dichiararsi convinto della validità del sistema costituzionale delle immunità parlamentari che – sia pure in un'ottica di inevitabile revisione nell'attuale epoca storica – conserva una sua funzione imprescindibile, dichiara pur tuttavia di aver privilegiato, laddove è stato coinvolto in procedimenti giudiziari, la scelta di difendersi nell'ambito del procedimento giurisdizionale. In questa occasione, invece, ha ritenuto di adire la Giunta in quanto, a suo avviso, le dichiarazioni oggetto di querela sono pienamente ascrivibili nell'ambito di opinioni politiche che costituiscono espressione del mandato parlamentare.
  Chiarisce che il contenzioso giudiziario è scaturito a seguito della relazione da lui svolta presso la Commissione difesa della Camera, di cui all'epoca era presidente, su una proposta di legge presentata dall'onorevole Barani concernente la «Istituzione dell'ordine del tricolore», che avrebbe potuto equiparare a fini previdenziali i partigiani con gli aderenti alla Repubblica di Salò. Ribadisce che il suo nome non figurava tra i firmatari della proposta di legge e che aveva assunto il ruolo di relatore in quanto presidente della Commissione e in considerazione della delicatezza della materia trattata. Dichiara quindi di essersi limitato ad illustrare in Pag. 13maniera asettica i contenuti della proposta di legge – peraltro successivamente ritirata dal presentatore su indicazione degli stessi gruppi di maggioranza – non esprimendo alcuna considerazione sul merito.
  Alcuni mesi dopo, nel corso della campagna elettorale per l'elezione del presidente della provincia di Salerno, cui era candidato, l'onorevole Franceschini, allora segretario nazionale del Partito Democratico, lo aveva accusato di aver sottoscritto ed appoggiato il suddetto progetto di legge e le medesime accuse, false, gli erano state rivolte dal segretario del Partito Democratico di quel territorio, Michele Figliulo. Di fronte a tale falsità, ritenne giustificato replicare, in un'intervista apparsa su Il Mattino, con l'espressione «bugiardo comunista» che, contestualizzata nel clima della campagna elettorale, non assumeva alcun carattere offensivo, tanto più che riproduceva un motto da sempre utilizzato nello scontro politico ed attribuito a Stalin. 
  Dà quindi lettura di una nota da lui indirizzata al Figliulo con la quale aveva inteso chiarire lo spirito delle sue dichiarazioni, riportate peraltro in maniera erronea e fatte oggetto di strumentalizzazione da parte dei suoi avversari politici: «in relazione all'intervista a me attribuita dal quotidiano Il Mattino in data 28/04/2009, voglio in via preliminare chiarirLe che le dichiarazioni da me rilasciate sono state riportate in maniera erronea e sintetiche ed estrapolate da valutazioni più ampie che avrebbero chiarito in maniera inequivocabile che esse esprimevano una critica politica ad un metodo e non certo ad una persona e che evidentemente non avevano tenore offensivo. Detto ciò il giornalista mi chiamò chiedendomi di replicare a Sue dichiarazioni e dell'On. Franceschini, nelle quali mi veniva attribuito falsamente la paternità di una legge che prevedeva il riconoscimento di Ordine di Merito per aver partecipato alla Seconda guerra Mondiale e che non faceva distinzione su gli schieramenti di campo e che aveva provocato numerose proteste in quanto tale riconoscimento era esteso anche ai combattenti della Repubblica Sociale Italiana. In realtà la norma era stata proposta dall'On. Barani ed io ne ero solo il relatore. Benché il giornalista mi riferiva che fosse stata detta una falsità nei miei confronti ho ritenuto dato il clima di campagna elettorale di non presentare querela e di rispondere con battuta utilizzando un vecchio motto leninista “calunniate, calunniate qualcosa resterà”, aggiungendo la considerazione “è il solito metodo dei bugiardi comunisti”. Ma non era assolutamente mia intenzione definire né Lei né Franceschini bugiardo comunista. Né può dirsi che l'ho fatto. Comunque ribadisco che non era mia intenzione offendere né Lei né Franceschini. Ripeto. Penso che sia evidente la mia volontà di criticare un vecchio modo di fare (rivendicato peraltro da Lenin) dei comunisti e rispondere con una battuta politica ad una falsità politica che mi veniva contestata. Comunque la frase è stata riportata imprecisamente dal giornalista, e questo mi rincresce molto. Mi dispiace che ci sia stata una percezione di volontà offensiva e diffamatoria che non era assolutamente mia volontà e che ripeto non può a me essere ascritta. Con la speranza che Lei voglia accettare questa nota per chiarire i nostri rapporti che al massimo possono e devono essere ricondotti ad una diversità di collocazione politica, La saluto cordialmente».
  In conclusione, invita la Giunta a deliberare nel senso che le sue dichiarazioni, all'origine della querela presentata dal Figliulo, non sono riconducibili ad una volontà diffamatoria, ma hanno carattere prettamente politico e sono legate alla sua attività parlamentare.

  Alessio TACCONI (M5S) richiamando un passaggio dell'articolo apparso su Il Mattino, chiede di chiarire se, nel resoconto della Commissione difesa del 12 novembre 2008, erano riportate dichiarazioni di adesione alle finalità del provvedimento e se le abbia successivamente smentite.

  Edmondo CIRIELLI (FdI) ribadisce nuovamente di aver svolto il ruolo di relatore in maniera asettica e di aver espresso semmai valutazioni sulla sincera Pag. 14volontà di pacificazione nazionale che ha animato l'iniziativa dell'onorevole Barani, di estrazione socialista e antifascista.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, gli domanda se abbia ricevuto una risposta dal Figliulo a seguito della nota inviatagli.

  Danilo LEVA (PD) chiede altresì di precisare siano stati avviati contatti al fine di giungere ad un bonario componimento della lite giudiziaria.

  Edmondo CIRIELLI (FdI) risponde di non aver ricevuto alcun riscontro e non gli è noto se il querelante abbia potuto verificare l'intendimento ironico della sua battuta e sia quindi disponibile ad una auspicabile conclusione della vicenda o se, invece, ne abbia solo colto un significato di offesa e non intenda quindi ritirare la querela.
  (Il deputato Edmondo Cirielli si allontana dall'aula).

  Antonio LEONE (PdL), relatore, rileva come, dai chiarimenti resi dall'onorevole Cirielli nonché dal tenore della nota di cui ha dato lettura, emerga inequivocabilmente la sussistenza del nesso funzionale tra le opinioni espresse e l'attività parlamentare tipica. La condotta dell'onorevole Cirielli si configura come una replica ad una accusa infondata riferita al senso del suo agire, in ambito parlamentare, nel ruolo di relatore di una proposta di legge. Già nella precedente legislatura si è dato pieno riconoscimento all'esercizio del diritto di critica che costituisce scriminante per le espressioni in oggetto. A queste considerazioni, condivisibili, deve aggiungersi la valutazione di un chiaro collegamento con una pregressa attività parlamentare posta in essere alcuni mesi prima della disputa.
  Propone pertanto di deliberare nel senso della insindacabilità delle opinioni oggetto del procedimento.

  Anna ROSSOMANDO (PD) osserva che la vicenda appare originare da espressioni, tutto sommato, di scarsa incisività. In ogni caso, gli elementi di cui si dispone sembrano esaustivi per giungere ad una decisione. Emerge, in primo luogo, che la disputa origina da una polemica a mezzo stampa con un esponente locale del Partito Democratico, e non con l'onorevole Franceschini, e che appare discutibile la sussistenza di un nesso funzionale nei termini indicati dal relatore. Prospetta, quindi, in ultima analisi, l'opportunità di verificare se vi siano margini per una composizione stragiudiziale della lite.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, premette che ogni questione di cui la Giunta si occupa in materia di insindacabilità è, in ipotesi, riferita ad opinioni diffamatorie e tali da configurare astrattamente un illecito, oggetto di cognizione del giudice. In questo caso, trattandosi di un procedimento penale, sarebbe necessaria per la sua estinzione in via stragiudiziale la remissione della querela, che tuttavia non è fino ad ora avvenuta. Eppure – essendo decorso un significativo arco di tempo dal momento in cui si è svolta la competizione elettorale che fa da cornice alla vicenda giudiziaria – si può auspicare che il tentativo di risolvere la controversia abbia adesso maggior successo. Condivide quindi l'invito a verificare in tempi rapidi se c’è una volontà del querelante in tal senso e propone a tal fine un rinvio della discussione.

  Andrea COLLETTI (M5S) tiene a precisare che quella all'esame della Giunta è una vicenda priva di alcun rilievo. Occorrerebbe, dunque, concentrare l'attività su questioni maggiormente pregnanti evitando di perdere tempo su vicende che non meritano l'attenzione dell'organo parlamentare e – a suo avviso – nemmeno dell'autorità giudiziaria. Propone pertanto di decidere nel merito senza alcuna dilatazione dei tempi.

  Danilo LEVA (PD) desidera rimarcare che la richiesta di svolgere approfondimenti ed assumere iniziative finalizzate ad una eventuale composizione stragiudiziale Pag. 15della controversia non deve essere confusa con la volontà di assumere atteggiamenti dilatori, come invece strumentalmente è stato interpretato dal collega Colletti.
  Già in una vicenda analoga – quella relativa al collega D'Agostino – si è avuta la dimostrazione della necessità di improntare i lavori a principi di economia procedurale.
  Resta fermo che, laddove non si pervenga ad una soluzione della controversia in tempi brevi, la Giunta adotterà le proprie decisioni nel merito. In questo senso, sottoscrive pienamente le valutazioni dell'onorevole Rossomando sulla dubbia rilevanza penale delle espressioni ascritte all'onorevole Cirielli e sull'altrettanto dubbia sussistenza del nesso funzionale.

  Antonio LEONE (PdL), relatore, richiama la sua pregressa esperienza in Giunta per le autorizzazioni. In numerose occasioni, in passato, la Giunta ha esperito la via della conciliazione stragiudiziale, che si è rivelata spesso utile proprio per definire le questioni assegnate e non per ritardarne i tempi di esame.

  Anna ROSSOMANDO (PD) ritiene che il dibattito svolto abbia consentito comunque alla Giunta di maturare una decisione. Pertanto, invita il Presidente, ove si disponga il rinvio e non si giunga in tempi rapidi ad una conciliazione, a reinserire la questione all'ordine del giorno per assumere la decisione.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, preso atto dell'orientamento maggioritario della Giunta, dispone il rinvio del seguito dell'esame che – ove riassunto dalla Giunta – riprenderà esclusivamente dalla fase delle dichiarazioni di voto.

Sui lavori della Giunta.

  Anna ROSSOMANDO (PD) invita il Presidente a prendere contatti con l'omologa Giunta del Senato al fine di avviare un confronto per definire le questioni concernenti il riparto di competenze tra i due rami del Parlamento in ordine alle richieste ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione.
  Inoltre, sottopone all'attenzione dei colleghi l'opportunità di svolgere una riflessione sui criteri generali di applicazione della prerogativa parlamentare di cui al primo comma dell'articolo 68 della Costituzione così da orientare le deliberazioni della Giunta in materia di insindacabilità e di conflitti di attribuzione. Auspica, al riguardo, che tale argomento possa essere oggetto di apposite sedute dell'organo.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, informa che all'omologa Giunta del Senato per il tramite degli Uffici è stata già trasmessa – al fine di acquisirne i relativi orientamenti – la richiesta di affrontare congiuntamente le questioni riferite al riparto di competenze tra i due rami del Parlamento in materia di richieste ai sensi dell'articolo 68, secondo e terzo comma della Costituzione.
  Dichiara la sua disponibilità ad incardinare, fin dalla prossima seduta, un dibattito volto all'elaborazione di parametri di giudizio destinati ad orientare l'attività della Giunta, pur consapevole che le valutazioni della Giunta, al di là di criteri predefiniti, non possano mai prescindere da un esame attento del caso concreto.

  La seduta termina alle 13.35.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Seguito delle comunicazioni del presidente sul conflitto di attribuzione di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 56 del 2013.

Seguito dell'esame di una domanda di autorizzazione all'utilizzo di conversazioni e comunicazioni nei confronti di Francesco Proietti Cosimi, deputato all'epoca dei fatti (Doc. Iv, n. 4) (Rel. Rossi).