CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 11 giugno 2013
35.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VIII e X)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 11 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente della X Commissione Ignazio ABRIGNANI. — Interviene il sottosegretario allo sviluppo economico Claudio De Vincenti.

  La seduta comincia alle 12.40.

DL 61/2013: Nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale.
C. 1139 Governo.

(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Davide CRIPPA (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, esprime perplessità sulla nomina del relatore per la X Commissione che ha appreso solo dalle convocazioni delle Commissioni, non essendo stata preannunciata durante lo svolgimento dell'ufficio di presidenza riunite. Pur nella consapevolezza che la nomina dei relatori è prerogativa dei presidenti delle Commissioni che, a termini di regolamento, non sono tenuti a sottoporla alla valutazione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, avanza perplessità sulla scelta del deputato Fitto quale relatore del provvedimento in esame. Ricorda infatti che il collega Fitto è stato Presidente della regione Puglia e che ha subito recenti condanne penali.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, sottolinea che la scelta dei relatori da parte dei presidenti delle Commissioni riunite ha tenuto conto di un criterio di alternanza tra i gruppi di maggioranza particolarmente necessario nell'esame di un provvedimento di iniziativa governativa. Lascia alle considerazioni personali dei presenti e all'eventuale replica dell'interessato la valutazione sulle vicende giudiziarie dell'onorevole Fitto.

  Raffaele FITTO (PdL), relatore per la X Commissione, dichiara preliminarmente di avere accettato con piacere l'invito della presidenza delle Commissioni a svolgere la funzione di relatore del provvedimento in esame. Con riferimento alle questioni sollevate dal deputato Crippa, sottolinea che la conoscenza diretta delle vicende dell'acciaieria di Taranto può rappresentare un valore aggiunto per le Commissioni nell'approfondimento Pag. 65dei contenuti del decreto-legge. In secondo luogo, giudica pregiudiziali i rilievi formulati dal collega Crippa che tuttavia non ritiene opportuno approfondire in questa sede. Intende solo aggiungere che il diritto di un deputato a sedere in Parlamento e svolgere appieno la propria funzione deriva unicamente dalle leggi vigenti e dai voti ottenuti.

  Enrico BORGHI (PD), relatore per l'VIII Commissione, osserva preliminarmente che si tratta di un provvedimento molto delicato con il quale il Governo intende adottare tutte le azioni utili a tutelare l'ambiente dei contesti nei quali si sviluppa l'attività produttiva di imprese definite strategiche ai sensi del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207, «nella piena consapevolezza che un'interruzione della produzione potrebbe arrecare gravi danni all'economia nazionale, oltre che all'ambiente e alla salute degli abitanti delle comunità circostanti».
  Il provvedimento si fonda, quindi, sulla doppia consapevolezza che la sopravvivenza di questo tipo di imprese è legata alla capacità di mettere in atto gli investimenti necessari a rendere compatibile sul piano ambientale gli impianti e che la condizione preliminare per assicurare l'effettiva realizzazione di tali investimenti risieda nella prosecuzione dell'attività industriale.
  Per assicurare tali obiettivi, il decreto-legge in esame interviene con la nomina di una struttura commissariale straordinaria e la temporanea sospensione dei poteri degli organi societari delle imprese che gestiscano almeno uno stabilimento di interesse strategico nazionale, la cui attività produttiva abbia comportato pericoli gravi per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa dell'inosservanza, rilevata dalle autorità competenti, dell'autorizzazione integrata ambientale o di altre disposizioni a tutela dell'ambiente e della salute.
  Rinviando per l'illustrazione dettagliata delle disposizioni del provvedimento al collega Fitto, si sofferma sulla vicenda dell'ILVA alla quale fa espressamente riferimento il decreto-legge (articolo 2) in considerazione – come recita il preambolo – delle «risultanze delle verifiche di carattere amministrativo sullo stabilimento dell'ILVA Spa, che hanno evidenziato la permanente, grave sussistenza di pericoli ambientali e per la salute derivanti anche dalla mancata attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale, adeguatamente contestata». A tale proposito, ricorda che – secondo quanto riportato dal Ministro dell'ambiente pro tempore nell'informativa resa alla Camera il 28 novembre 2012 – nel mese di marzo 2012 il Ministero dell'ambiente aveva deciso di procedere alla revisione dell'AIA per lo stabilimento ILVA di Taranto, rilasciata il 4 agosto 2011, in seguito alla pubblicazione (in data 8 marzo 2012) sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea della decisione della Commissione europea 2012/135/UE, che ha indicato le migliori tecnologie disponibili da impiegare (a decorrere dal 2016) nel settore della siderurgia a livello europeo per assicurare la protezione dell'ambiente e la protezione della salute; alla lettera della procura della Repubblica di Taranto, pervenuta al Ministero nel febbraio 2012, contenente le perizie epidemiologica e chimico-fisica ordinate dalla procura sullo stabilimento di Taranto; alla lettera della regione Puglia contenente gli ultimi dati sulle concentrazioni in atmosfera di benzo(a)pirene, sostanza chimica pericolosa cancerogena sicuramente prodotta dalle attività dello stabilimento ILVA. Il 26 luglio 2012, dopo l'avvio della procedura di riesame dell'AIA, con ordinanza del GIP di Taranto, su proposta della procura, era stato disposto il sequestro degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento, che era oggetto del riesame dell'AIA, che è nel frattempo proseguito, concludendosi con il provvedimento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 26 ottobre 2012 per l'esercizio dello stabilimento siderurgico ubicato nei comuni di Taranto e di Statte. In seguito, l'ILVA ha presentato il piano degli interventi, che in data 15 novembre 2012, dopo i miglioramenti richiesti dal Ministero dell'ambiente, è Pag. 66stato considerato adeguato alle prescrizioni dal medesimo Ministero, congiuntamente agli altri Ministeri interessati, e anche alla regione Puglia, alla provincia e al comune di Taranto. In conseguenza dell'emanazione di un nuovo provvedimento da parte del GIP di Taranto il 26 novembre 2012, con cui era stato disposto il sequestro dei prodotti finiti e semilavorati dello stabilimento, e del rigetto, in data 30 novembre 2012, da parte del medesimo Gip, dell'istanza di dissequestro degli impianti a caldo dell'ILVA avanzata dall'azienda, il Governo aveva adottato il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, che ha dichiarato l'ILVA stabilimento di interesse strategico nazionale, ha dettato specifiche misure per garantire la continuità produttiva aziendale e la commercializzazione dei prodotti, anche di quelli realizzati antecedentemente all'entrata in vigore del medesimo decreto e ha previsto la nomina di un Garante (avvenuta con decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 2013), incaricato di vigilare, avvalendosi dell'ISPRA, sull'attuazione delle disposizioni del medesimo decreto-legge.
  Ricorda che, adeguandosi al contenuto del decreto-legge n. 207, la procura di Taranto, il 5 dicembre 2012, ha rimesso nella disponibilità dell'ILVA gli impianti a caldo e ha dato, invece, parere negativo al dissequestro dei prodotti finiti e semilavorati. Nel successivo mese di gennaio 2013, il tribunale di Taranto ed il GIP del medesimo tribunale, nell'ambito di ricorsi volti ad ottenere il dissequestro dei citati prodotti, hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale della legge di conversione del decreto n. 207 e rimesso gli atti alla Consulta, la quale, con la sentenza 9 maggio 2013, n. 85, ha dichiarato in parte inammissibili ed in parte infondate le questioni sollevate. A seguito del deposito delle motivazioni della sentenza, è stato quindi disposto il dissequestro dei prodotti finiti e semilavorati. Successivamente, in data 24 maggio l'autorità giudiziaria di Taranto ha disposto, ai fini della confisca, il sequestro preventivo dei beni della capogruppo Riva Fire per 8,1 miliardi di euro, a seguito del quale – come è a tutti noto – il Consiglio di amministrazione ha rassegnato le dimissioni.
  Aggiunge che, dinanzi a tale situazione, il Garante ha quindi emesso una nota, datata 30 maggio e indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri, con cui è stato proposto – ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 207/2012 che prevede la possibilità per il Garante di segnalare eventuali criticità nell'attuazione dell'AIA, ivi compresa l'eventuale adozione di provvedimenti di amministrazione straordinaria – il commissariamento dei vertici dell'azienda «a condizione che esso sia rigorosamente temporaneo e legato all'attuazione dell'AIA riesaminata».

  Raffaele FITTO (PdL), relatore per la X Commissione, illustra il contenuto del decreto-legge in oggetto. Ricorda che il decreto-legge in titolo è il terzo provvedimento d'urgenza adottato negli ultimi dieci mesi per fronteggiare l'emergenza ambientale ed occupazionale dello stabilimento ILVA di Taranto. Sottolinea altresì che il decreto-legge n. 207 del 2012, convertito, con modificazioni dalla legge n. 231 del 2012 sul quale incide l'articolo 2 del provvedimento in titolo, ha disciplinato – in via generale – l'operatività degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale in crisi consentendo, alle condizioni ivi indicate, la prosecuzione dell'attività produttiva di tali stabilimenti. Il decreto ha inoltre dettato specifiche disposizioni destinate all'impianto siderurgico dell'ILVA di Taranto, che – ai sensi del medesimo decreto – costituisce stabilimento di interesse strategico nazionale. Il decreto legge n. 129 del 2012, convertito dalla legge n. 171 del 2012, invece, è stato emanato al fine di fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria nel sito di bonifica di interesse nazionale (SIN) di Taranto e faceva seguito al protocollo d'intesa stipulato il 26 luglio 2012, che prevede interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto per un ammontare di 336,7 milioni di euro.Pag. 67
  Il decreto-legge in titolo si compone di tre articoli volti a disciplinare – in via generale (articolo 1) e con specifico riguardo allo stabilimento ILVA di Taranto (articolo 2) – il commissariamento straordinario di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale la cui attività produttiva comporti pericoli gravi e rilevanti all'ambiente e alla salute a causa dell'inottemperanza alle disposizioni dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA). L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore.
  In particolare, l'articolo 1 si compone di 13 commi.
  Il comma 1 detta una norma di carattere generale, precisando le condizioni per la deliberazione del commissariamento straordinario dell'impresa da parte del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio.
  La portata applicativa della disposizione sembrerebbe risultare circoscritta, in forza del richiamo a tutto l'articolo 1 del precedente decreto-legge n. 207 del 2012, alle sole società che gestiscono almeno uno stabilimento:
   per il quale sia intervenuta una dichiarazione di strategico interesse nazionale con apposito DPCM;
   che occupi almeno 200 lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, da almeno un anno;
   per il quale vi sia una assoluta necessità di salvaguardare l'occupazione e la produzione.

  Occorre, inoltre, che l'intervento segua un provvedimento autorizzatorio del Ministro dell'ambiente, che pone la condizione dell'adempimento delle prescrizioni dell'AIA riesaminata, con il rispetto delle procedure e dei termini ivi indicati; sia esplicitamente finalizzato ad «assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecniche disponibili». A tali condizioni previste dalla disposizione richiamata nel testo, si aggiunge l'ulteriore contingenza – prevista direttamente dal decreto-legge in esame – che l'attività produttiva dello stabilimento «abbia comportato e comporti pericoli gravi e rilevanti per l'integrità dell'ambiente e della salute a causa della inosservanza, rilevata dalle Autorità competenti, dell'autorizzazione integrata ambientale».
  Il comma 1 secondo periodo, definisce la procedura di nomina ed eventuale sostituzione o revoca del commissario, per la quale è previsto un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro sette giorni dalla delibera di commissariamento. Alla nomina del subcommissario provvede invece il Ministro dell'ambiente.
  Il comma 2 stabilisce la durata del commissariamento fissandola in 12 mesi, prorogabili fino ad un massimo di 36 mesi. È inoltre specificato che la prosecuzione dell'attività produttiva dovrà essere funzionale alla conservazione della continuità aziendale ed alla destinazione prioritaria delle risorse aziendali alla copertura dei costi necessari per gli interventi volti all'ottemperanza alle prescrizioni dell'AIA.
  Il comma 3 attribuisce al commissario i poteri ordinariamente di competenza degli organi di amministrazione dell'impresa, sospendendo i poteri di disposizione e gestione dei titolari nonché per l'intera durata del commissariamento, quelli dell'assemblea dell'impresa se costituita in società.
  È, infatti, previsto il trasferimento in capo al commissario di tutti i crediti e i debiti della società, compresi quelli relativi a società facenti parte del gruppo. Il comma precisa che il trasferimento dei citati rapporti avviene ai sensi degli articoli 1339 (inserzione automatica di clausole) e 2558 (successione nei contratti) del codice civile.
  Sostanzialmente, il Commissario succede nei contratti stipulati dall'azienda al pari dell'acquirente della stessa. L'articolo 2558 c.c., infatti, riguarda, in caso di cessione di azienda, il subentro dell'acquirente Pag. 68in tutti i contratti stipulati per l'esercizio dell'azienda stessa che non abbiano carattere personale.
  Il comma 4 interviene in merito alle garanzie dell'impresa nei confronti della quale è disposto il commissariamento. Tale garanzia si sostanzia nell'obbligo di informazione sull'andamento della gestione dell'impresa stessa al rappresentante legale all'atto del commissariamento o ad altro soggetto appositamente designato dall'Assemblea dei soci.
  Una ulteriore garanzia per la proprietà dell'impresa consiste nell'obbligo di comunicazione al rappresentante dell'impresa da parte del commissario sia del piano di risanamento ambientale, sia del piano industriale (commi 6 e 7) preliminarmente alla rispettiva adozione. Su entrambi i piani il rappresentante può proporre osservazioni.
  Per quanto riguarda gli organi di controllo, si prevede la possibilità che il Consiglio dei Ministri li sostituisca per la durata del commissariamento.
  Il comma 5 prevede che, contestualmente alla nomina del commissario straordinario, il Ministro dell'ambiente nomini un comitato di tre esperti, scelti tra soggetti di comprovata esperienza e competenza in materia di tutela dell'ambiente e della salute. Tale comitato, sentito il commissario straordinario, predispone e propone al Ministro, entro 60 giorni dalla nomina, in conformità alle norme vigenti, il piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dei lavoratori e della popolazione e di prevenzione del rischio di incidenti rilevanti. Il piano deve altresì prevedere le azioni e i tempi necessari per garantire il rispetto delle prescrizioni di legge e dell'AIA, la cui contestata violazione ha determinato il commissariamento. Vengono dettate norme per garantire la necessaria pubblicità dello schema di piano e la partecipazione di tutti gli interessati alla sua elaborazione, nei tempi indicati (eventuali osservazioni devo essere presentate entro 10 giorni dalla pubblicazione e valutate dal Comitato entro 90 giorni dal commissariamento).
  Il comma 6 ha per oggetto la predisposizione del piano industriale da parte del commissario straordinario. Il piano, predisposto entro trenta giorni dal decreto di approvazione del piano ambientale (di cui al comma 5), deve contenere le misure per la conformazione delle attività industriali alle prescrizioni di tutela ambientale, di sicurezza e salute di cui al piano ambientale stesso. Nel procedimento di adozione del piano è previsto l'obbligo di acquisizione e valutazione delle eventuali osservazioni del rappresentante di impresa cui il piano deve essere comunicato.
  Il comma 7 specifica la procedura di adozione del piano ambientale e del piano industriale prevedendo l'adozione rispettivamente con decreto del Ministro dell'ambiente e del Ministro dello sviluppo economico.
  Il comma 8 reca una norma transitoria volta a disciplinare l'attività del commissario nelle more dell'approvazione del piano industriale di cui al comma 6, prevedendo che egli garantisca comunque la progressiva adozione delle misure previste dall'AIA e dalle altre autorizzazioni e prescrizioni in materia ambientale e sanitaria, curando altresì la prosecuzione dell'attività di impresa.
  Il comma 9 prevede, in forza del richiamo all'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001 (Disciplina delle responsabilità amministrativa delle persone giuridiche), il possibile esonero della responsabilità del commissario e del subcommissario per i possibili illeciti commessi in relazione all'attuazione dell'AIA e delle altre norme di tutela ambientale e sanitaria. Il comma 9 stabilisce, quindi, che la predisposizione dei piani e delle misure di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza, del piano industriale di conformazione della produzione nel rispetto delle suddette prescrizioni nonché – fino all'approvazione dello stesso piano industriale – la predisposizione delle misure previste dall'autorizzazione integrata ambientale, equivalgono all'adozione di idonei modelli di organizzazione dell'impresa.
  L'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 citato prevede, infatti, che se un Pag. 69reato è stato commesso da soggetti che rivestono funzioni apicali ovvero funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente (nonché che esercitano su di esso, anche di fatto, la gestione e il controllo) l'ente non risponde a titolo di responsabilità amministrativa se prova che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Le sanzioni pecuniarie (per quote) per la commissione di reati ambientali sono stabilite, in relazione alla singola fattispecie, dall'articolo 25-undecies dello stesso decreto legislativo n. 231.
  Il comma 10 qualifica come attività di pubblica utilità l'attività di gestione dell'impresa eseguita dal commissario al fine di garantire l'adozione delle misure previste dall'AIA e dalle altre autorizzazioni in corso di prosecuzione dell'attività d'impresa, fino all'approvazione del piano industriale (ai sensi del comma 8). La norma limita inoltre la responsabilità del commissario in relazione ad eventuali diseconomie dei risultati ai soli casi di dolo o colpa grave. L'attribuzione del rilievo pubblicistico all'attività del commissario in ragione del rapporto di servizio, esclude dunque che la stessa sia valutata con i criteri ordinari di cui all'articolo 2932 c.c.
  Il comma 11 prevede che il giudice competente provveda a svincolare le somme già oggetto di sequestro in sede penale nonché quelle oggetto di sequestro preventivo ai sensi del citato decreto legislativo n. 231 del 2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche) in danno dei soggetti obbligati dall'autorità amministrativa all'esecuzione delle prescrizioni dell'AIA e delle misure di risanamento ambientale in relazione ai reati commessi all'attività imprenditoriale. Le somme svincolate sono messe a disposizione del commissario e destinate esclusivamente alle misure connesse alle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale e al risanamento ambientale.
  Secondo il comma 12, i proventi derivanti dall'attività dell'impresa commissariata restano nella disponibilità del commissario nella misura necessaria all'attuazione dell'AIA e alla gestione dell'impresa.
  Il comma 13 regolamenta i compensi spettanti al commissario straordinario e al subcommissario. Più specificamente, si stabilisce che la determinazione del compenso omnicomprensivo del commissario straordinario sia demandata ad un apposito DPCM nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 23-bis, comma 5-bis, del decreto-legge n. 201 del 2011 o, se dipendenti pubblici, dal successivo articolo 23-ter, comma 1, dello stesso decreto-legge n. 201 del 2011.
  Il compenso del subcommissario è invece determinato nella misura del 50 per cento di quello fissato per il commissario. Se dipendenti pubblici, il commissario e il subcommissario sono collocati in aspettativa senza assegni. Infine, il compenso dei componenti del comitato è determinato nella misura del 15 per cento di quella fissata per il commissario. Infine si prevede che tutti i trattamenti economici siano per intero a carico dell'impresa.
  L'articolo 2, comma 1, individua direttamente la sussistenza dei presupposti del commissariamento straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame per l'ILVA Spa, avente sede a Milano. Si tratta di disposizione di legge in luogo di provvedimento, in quanto sostituisce il proprio dettato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto dalla norma generale.
  Il comma 2 sostituisce l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge n. 207 del 2012, al fine di qualificare come «stabilimenti di interesse strategico nazionale» tutti gli impianti siderurgici della società ILVA Spa, e non solo quello di Taranto.
  Il comma 3 reca alcune novelle al comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 207 del 2012.
  Una prima novella specifica in maniera più dettagliata il criterio di determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal medesimo comma per Pag. 70l'inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di riesame dell'AIA. Rispetto al testo previgente, che prevedeva unicamente un ammontare massimo (pari al 10 per cento del fatturato della società risultante dall'ultimo bilancio approvato), viene previsto che, esclusa l'oblazione, l'importo minimo della sanzione sia di 50.000 euro. Dopo l'ultimo periodo del citato comma 3, che prevede che la sanzione sia irrogata dal prefetto competente per territorio, viene aggiunta una disposizione secondo cui le attività di accertamento, contestazione e notificazione delle violazioni sono svolte dall'ISPRA.
  Ricorda, in proposito, che l'ISPRA è il soggetto cui compete, ai sensi dell'articolo 29-decies del decreto legislativo n. 152 del 2006, c.d. Codice ambientale, l'effettuazione dell'attività di vigilanza sul rispetto delle condizioni dell'AIA.
  Viene altresì previsto che i proventi delle sanzioni irrogate siano assegnati al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e finalizzati al finanziamento degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale del territorio interessato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  L'articolo 3 del provvedimento in esame reca infine la clausola di entrata in vigore.
  Auspica quindi che il decreto-legge possa essere esaminato in una logica di dialogo e di confronto tra le diverse forze politiche, tenendo conto delle esigenze di compatibilità ambientale e di salvaguardia occupazionale. Rileva altresì che la vicenda dell'Ilva di Taranto supera i limiti territoriali per interessare un comparto produttivo strategico per la crescita del Paese. Sottolinea quindi l'esigenza di individuare, nel rispetto dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria, un percorso che consenta di tenere insieme le citate esigenze di compatibilità ambientale e di salvaguardia dei livelli occupazionali che sono alla base dei tre recenti provvedimenti adottati dal Governo sull'Ilva di Taranto.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, preannuncia la convocazione di un ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite nella giornata di domani e dà la parola al rappresentante del Governo.

  Il sottosegretario Claudio DE VINCENTI auspica preliminarmente un rapporto di feconda collaborazione tra le Commissioni e il Governo, nella consapevolezza comune della sussistenza di una situazione emergenziale sul versante ambientale e della tutela della salute e su quello industriale e occupazionale. Rilevato il ruolo chiave svolto dall'Ilva all'interno del sistema industriale siderurgico italiano, ritiene possa essere esplorata con la dovuta attenzione la possibilità di migliorare il provvedimento. Segnala quindi i punti chiave del provvedimento che il Governo ritiene particolarmente qualificanti. In primo luogo, esprime la convinzione che in situazioni come quella di Taranto è necessaria la gestione integrata del processo produttivo e del risanamento ambientale: la continuità produttiva è condizione essa stessa del risanamento ambientale. La soluzione offerta dal provvedimento di una gestione commissariale straordinaria è ispirata alla medesima logica di una gestione integrata tra le esigenze ambientali e quelle occupazionali. Sottolinea che le prescrizioni di modifica dell'AIA sono state pensate in raccordo con la revisione delle tecnologie adottate dagli impianti.
  In secondo luogo, le risorse generate dall'attività dell'impresa, in questa fase di emergenza, devono avere come destinazione prioritaria fondamentale la realizzazione degli interventi necessari ad attuare le prescrizioni dell'AIA e il risanamento ambientale. Il provvedimento apre alla prospettiva di rendere gli stabilimenti Ilva un punto di riferimento in Europa, anticipando di tre anni le migliori tecnologie disponibili (Best Available Technologies, BAT) che saranno applicate in ambito europeo a partire dal 2016. Nella consapevolezza di una situazione di assoluta emergenza, il Governo intende tuttavia Pag. 71giungere alla realizzazione dello stabilimento più avanzato in Europa in termini di compatibilità ambientale. Ritiene, infine, molto importante il ruolo del piano industriale e degli investimenti per realizzare gli obiettivi precedentemente richiamati.

  Ignazio ABRIGNANI (PdL), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.10.