CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 giugno 2013
33.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 5 giugno 2013.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13 alle 13.10.

GIUNTA PLENARIA

  Mercoledì 5 giugno 2013. – Presidenza del Presidente Ignazio LA RUSSA.

  La seduta comincia alle 13.10.

Comunicazioni del Presidente su una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità avanzata da Paola Goisis, deputata all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente presso l'autorità giudiziaria di Padova (procedimento n. 15533/07 RGNR).

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, informa che la deputata Paola Goisis ha formalmente ritirato la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità riferita al procedimento penale a suo carico.
  Pertanto, l'affare si considera senz'altro estinto e può essere cancellato dall'ordine del giorno.

  La Giunta prende atto.

Comunicazioni del Presidente su una domanda di autorizzazione all'esecuzione della misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare imprese e uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese nei confronti del deputato D'Agostino (doc. IV, n. 3).

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, comunica che è pervenuta dal tribunale di Pag. 10
Roma copia del provvedimento che revoca la richiesta di eseguire misure interdittive nei confronti del deputato D'Agostino.
  Pertanto, anche in questo caso, l'affare si considera senz'altro estinto e può essere cancellato dall'ordine del giorno.

  La Giunta prende atto.

Esame di una domanda di autorizzazione all'utilizzo di conversazioni e comunicazioni nei confronti di Francesco Proietti Cosimi, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 4).
(Esame e rinvio).

  Domenico ROSSI (SCpI), relatore, ricorda che il procedimento deriva dalla richiesta del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, dott. Imperiali, di autorizzare l'utilizzo di conversazioni e comunicazioni nei confronti di Francesco Proietti Cosimi, deputato all'epoca dei fatti. L'indagine riguarda l'accertamento di capi di imputazione di diversa natura: bancarotta fraudolenta, emissione di fatture per operazioni inesistenti, nonché violazione delle norme sul finanziamento dei partiti politici. L'ordinanza del GIP accoglie le prospettazioni del pubblico ministero che richiede l'utilizzo di dieci conversazioni e comunicazioni telefoniche cui ha partecipato l'onorevole Proietti Cosimi, svoltesi tra il 16 aprile 2012 e il 25 maggio 2012, su utenze intestate ad altri soggetti, a lui legati da rapporti familiari. Trova dunque attuazione la procedura riferita all'utilizzo di intercettazioni «indirette», ovvero di conversazioni del parlamentare captate su utenze non a lui intestate. Ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, il giudice per le indagini preliminari: qualora le ritenga irrilevanti, in tutto o in parte ai fini del procedimento ne dispone la distruzione integrale ovvero delle parti ritenute irrilevanti; viceversa, qualora ritenga necessario utilizzarle richiede l'autorizzazione della Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento dell'intercettazione. Se l'autorizzazione viene negata, la documentazione è distrutta.
  Le valutazioni della Giunta dovranno quindi muoversi nel solco delle posizioni espresse dal giudice costituzionale in materia di intercettazioni indirette, nonché di rilevanza e necessità processuale del loro utilizzo.
  Per quanto riguarda le intercettazioni indirette, ai fini dell'operatività del regime dell'autorizzazione preventiva stabilito dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, secondo la Corte il criterio da prendere in considerazione «non è la titolarità o la disponibilità dell'utenza captata, ma la direzione dell'atto d'indagine». Se quest'ultimo è volto, in concreto, ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare, l'intercettazione non autorizzata è illegittima, a prescindere dal fatto che il procedimento riguardi terzi o che le utenze sottoposte a controllo appartengano a terzi. Se l'indagine non è invece indirizzata verso il parlamentare, si può considerare che le conversazioni siano captate in modo «occasione, casuale e fortuito», e non sarebbe quindi richiesta la preventiva autorizzazione parlamentare.
  Ciò almeno fino a quando non sopravvenga, eventualmente, un mutamento di obiettivi dell'indagine. Al riguardo, la Corte, con sentenza n. 113 del 2010, si è pronunciata nel senso che «ove nel corso dell'attività di intercettazione emergano, non soltanto rapporti di interlocuzione abituale tra il soggetto intercettato e il parlamentare, ma anche indizi di reità nei confronti di quest'ultimo, non si può trascurare l'eventualità che intervenga, nell'autorità giudiziaria, un mutamento di obbiettivi: (...). Quando ciò accadesse, ogni “ casualità ” verrebbe evidentemente meno: le successive captazioni delle comunicazioni del membro del Parlamento, lungi dal restare fortuite, diventerebbero “ mirate ” (e, con ciò, “ indirette ”), esigendo quindi l'autorizzazione preventiva della Camera». La Corte specifica ulteriormente che per determinarsi la necessità dell'autorizzazione preventiva non è sufficiente «l'elevata probabilità che le intercettazioni, disposte in un procedimento che riguarda (anche) il parlamentare, Pag. 11finiscano comunque per captarne le comunicazioni, ove pure il controllo venga materialmente effettuato su altri soggetti. Ma è altrettanto vero che, nella fattispecie considerata, il sospetto dell'elusione della garanzia è più forte (...) ».
  Né può essere accolto – a giudizio della Corte – il principio secondo cui l'autorizzazione preventiva andrebbe richiesta sempre allorché un parlamentare figuri tra gli indagati, in quanto «siffatta dilatazione del perimetro applicativo dell'articolo 4 si basa, peraltro, su una presunzione priva di riscontro nella lettera della norma (...); e introduce, al tempo stesso, una limitazione all'attività di indagine che può apparire di dubbio fondamento razionale, specie quando il procedimento concerna numerosi fatti e soggetti» (sentenza n. 390 del 2007).
  Infine, la Corte, al fine di verificare la «casualità» dell'intercettazione e dunque escludere che vi sia stata un'elusione delle garanzie costituzionali, suggerisce di valutare alcuni elementi significativi quali, ad esempio: i rapporti intercorrenti tra parlamentare e terzo sottoposto a intercettazione, avuto riguardo al tipo di attività criminosa oggetto di indagine; il numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare; l'arco di tempo durante il quale l'attività di captazione è avvenuta, anche rispetto ad eventuali proroghe delle autorizzazioni e al momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare (sentenza n. 114 del 2010).
  Quanto invece alla valutazione della rilevanza e necessità processuale dell'utilizzo delle intercettazioni, appare opportuno richiamare la recente sentenza n. 74 del 2013 della Corte che, in sede di conflitto di attribuzione, ha annullato una deliberazione della Camera che negava l'utilizzazione di conversazioni nei confronti di un parlamentare.
  Nella citata pronuncia, la Corte censura l'impostazione secondo cui la decisione del Parlamento possa avvenire alla stregua di criteri discrezionalmente scelti caso per caso. Il giudice delle leggi precisa invece che il corretto esercizio del potere giurisdizionale nei confronti dei membri delle Camere va valutato esclusivamente in base al criterio della «necessità» processuale. Tale criterio ha una duplice valenza: da un lato, è condizione per l'utilizzazione delle intercettazioni in sede processuale; dall'altro, è un limite per l'autorità giudiziaria nei confronti dei parlamentari. Ne consegue che soltanto qualora la richiesta di autorizzazione avanzata dal giudice abbia ad oggetto intercettazioni fortuite la cui utilizzazione non risponda al richiamato criterio di «necessità», l'esercizio del potere giudiziario andrebbe ritenuto illegittimo e rileverebbe un intento persecutorio.
  Secondo l'impostazione del giudice delle leggi, spetta indubbiamente all'autorità giudiziaria richiedente la valutazione circa la sussistenza, in concreto, di tale necessità; essa, pertanto, è tenuta a dare adeguato conto delle relative ragioni con motivazione non implausibile nella richiesta di autorizzazione, così da porre la Camera competente in condizione di apprezzarne compiutamente i requisiti di legalità costituzionale. Spetta, invece, al Parlamento – non assegnandogli il citato articolo 6 della legge n. 140 del 2003 alcun potere di riesame di dati processuali già valutati dall'autorità giudiziaria – verificare che la richiesta sia coerente con l'impianto accusatorio e che non sia, dunque, pretestuosa. La Camera deve quindi accertare che il giudice abbia indicato gli elementi su cui la richiesta si fonda, ovvero le specifiche emergenze probatorie fino a quel momento disponibili; la loro attitudine a fare sorgere la necessità di quanto si chiede, ed, infine, che la asserita necessità dell'atto sia «motivata in termini di non implausibilità».
  Con riferimento agli ambiti valutativi illustrati evidenzia i seguenti aspetti del materiale in possesso della Giunta.
  Quanto alla natura occasionale delle intercettazioni, nell'ordinanza del giudice si afferma che appare «innegabile che la captazione delle conversazioni del parlamentare sia stata solo indiretta (...) e casuale». A supporto di tale assunto l'autorità giudiziaria puntualizza che le comunicazioni sono concentrate in un arco di tempo ristretto e che la direzione dell'investigazione Pag. 12non aveva, né poteva avere, come obiettivo il deputato, iscritto nel registro degli indagati solo dopo la conclusione dell'attività captativa.
  Quanto alla rilevanza e necessità processuale delle conversazioni, esse sono valutate dal giudice «particolarmente rilevanti ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento, anche perché le stesse documentano, insieme agli altri elementi acquisiti, il suo ruolo di gestione di fatto della società fallita, sicché sussiste la necessità di utilizzarle conversazioni di cui si tratta».
  Deve peraltro rilevare che agli atti risultano esservi 11 comunicazioni intercettate cui partecipa il parlamentare, mentre la richiesta di utilizzo riguarda solo 10 conversazioni.
  Da queste ultime non sembrano emergere in ogni caso elementi che possano essere collegati al capo di imputazione legato al finanziamento della politica. Le conversazioni appaiono eventualmente riferibili alla vicenda del fallimento di una società intestata al nipote e – secondo le prospettazioni della accusa fondate su un supposto interesse personale del Proietti Cosimi – gestita di fatto da Francesco Proietti Cosimi e da sua figlia che avrebbero, dunque, ruolo anche con riguardo all'eventuale emissione di fatture per operazioni inesistenti da parte di altro organismo societario, peraltro anche quest'ultimo amministrato formalmente dal nipote e non dal parlamentare.
  Si riserva, quindi, di formulare una proposta in relazione agli esiti del dibattito.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, invita a valutare con attenzione gli elementi forniti dal giudice per le indagini preliminari, dai quali dovrebbe desumersi – ma la circostanza non appare in modo chiaro – che il Proietti Cosimi aveva la gestione diretta delle risorse intestate alla società oggetto della procedura fallimentare, nonché a tenere in debita considerazione il fatto che le conversazioni di cui si richiede l'utilizzo processuale rilevano esclusivamente nel qualificare la condotta del solo Proietti Cosimi.

  Danilo LEVA (PD), condividendo l'impostazione del relatore secondo cui occorre concentrarsi principalmente sulla verifica della corretta applicazione dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, rileva come la documentazione in possesso della Giunta non consenta di fugare tutti i dubbi. In particolare, appaiono esservi indizi di un coinvolgimento del Proietti Cosimi nelle fattispecie oggetto di indagine anche prima della sua iscrizione nel registro degli indagati e, finanche, precedentemente all'acquisizione delle comunicazioni telefoniche in oggetto. Su questo ritiene opportuno svolgere i dovuti approfondimenti.

  Anna ROSSOMANDO (PD) si associa all'esigenza di valutare con attenzione ogni elemento utile alle decisioni che la Giunta dovrà assumere, tra i quali sicuramente rileva quello citato dal collega Leva che riguarda, peraltro, comportamenti risalenti al 2005 ed al 2007.

  Domenico ROSSI (SCpI), relatore, precisa che agli atti non risulta se il Proietti Cosimi abbia realmente utilizzato in modo diretto le somme rientranti nella disponibilità della società oggetto dell'indagine.

  Antonio LEONE (PdL) evidenzia che – ai fini di una decisione ponderata ma anche tempestiva – la Giunta potrebbe chiedere all'autorità giudiziaria procedente, ove vi sia la necessità, di integrare la documentazione trasmessa, come già avvenuto in altre occasioni nelle precedenti legislature.

  Franco VAZIO (PD) osserva che la richiesta del Pubblico ministero di disporre le operazioni di intercettazioni telefoniche che hanno determinato la captazione delle comunicazioni del parlamentare, così come il decreto di autorizzazione del giudice per le indagini preliminari, cita informative della Guardia di finanza del febbraio 2012. Rileva che – ove possibile Pag. 13– potrebbe essere utile acquisire tale documentazione.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, riassumendo i termini del dibattito, evidenzia la necessità di fugare ogni dubbio sulla corretta attuazione delle norme a presidio delle prerogative parlamentari, di cui all'articolo 68, secondo comma, della Costituzione, come attuato dall'articolo 4 della citata legge n. 140 del 2003. In questo senso, occorre prestare particolare attenzione alla tempistica delle conversazioni intercettate in correlazione con il momento in cui il Proietti Cosimi viene iscritto nel registro degli indagati (e dunque si verifica il cosiddetto «mutamento dell'obiettivo delle indagini»).
  Preso atto che la richiesta dell'onorevole Vazio è unanimemente condivisa e che pertanto si attiverà in tal senso, rinvia il seguito dell'esame.

Comunicazioni del Presidente sul conflitto di attribuzione di cui all'ordinanza della Corte costituzionale n. 56 del 2013.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, riassume sinteticamente i fatti dai quali è scaturito il conflitto in oggetto e la relativa vicenda processuale. Evidenzia come, a suo avviso, ogni qual volta la Giunta sia chiamata a fornire alla Presidenza propri elementi di valutazione in tema di conflitti di attribuzione, sia opportuno che la Giunta stessa si pronunci sempre nel senso della difesa in giudizio della deliberazione assunta dall'Assemblea. Questa sarà in ogni occasione la sua posizione espressa in qualità di Presidente, poiché è suo convincimento che solo partecipando al giudizio la Camera possa rappresentare le argomentazioni poste a fondamento delle decisioni a suo tempo assunte, consentendo così alla Corte di poter disporre di tali elementi nel momento in cui è chiamata a decidere sul conflitto.
  Propone quindi alla Giunta di esprimersi in senso favorevole alla costituzione in giudizio della Camera.

  Anna ROSSOMANDO (PD) segnala l'opportunità di rinviare la discussione sulle comunicazioni in titolo poiché stanno per iniziare i lavori delle Commissioni permanenti.

  Dalila NESCI (M5S) ricorda che, in materia di conflitti di attribuzione, la Presidenza della Camera richiede alla Giunta di fornire elementi di valutazione. Tale funzione, a suo avviso, non dovrebbe risolversi esprimendo un mero orientamento favorevole alla costituzione in giudizio, che prescinda da una compiuta valutazione del caso di specie.

  Ignazio LA RUSSA, Presidente, ribadisce le valutazioni sopra esposte e ricorda che gli orientamenti della Giunta vengono trasmessi alla Presidenza della Camera unitamente ai resoconti delle relative sedute, proprio al fine di rendere edotti i membri dell'ufficio di presidenza della Camera delle argomentazioni emerse nel corso dei dibattiti in Giunta.
  Preso atto dell'esigenza manifestata dalla collega Rossomando, rinvia il seguito della discussione alla prossima seduta.

  La seduta termina alle 14.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ESAME DI DOMANDE DI DELIBERAZIONE D'INSINDACABILITÀ

Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale nei confronti del sen. Silvio Berlusconi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il Giudice di Pace di La Maddalena (procedimento n. 110/10 RG GDP) (doc. IV-ter, n. 4) (rel.: LA RUSSA).

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Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti del sen. Silvio Berlusconi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Brescia-sezione prima civile (atto di citazione del dott. Alfredo Robledo) (doc. IV-ter, n. 5) (rel.: LA RUSSA).

Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti della deputata Monica Faenzi, pendente presso il tribunale di Grosseto (atto di citazione del sig. Domenico Fimmanò) (doc. IV-ter, n. 6) (rel.: LA RUSSA).

Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti del sen. Silvio Berlusconi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Cagliari (atto di citazione del dott. Renato Soru) (doc. IV-ter, n. 7) (rel.: LA RUSSA).

Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento civile nei confronti del sen. Silvio Berlusconi, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Milano (atto di citazione del dott. Alessandro Nencini) (doc. IV-ter, n. 8) (rel.: LA RUSSA).