CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 giugno 2013
33.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 5 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

  La seduta comincia alle 12.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, comunica che il deputato Giovanna Fava ha cessato di far parte della Commissione.

DL 35/2013: Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
C. 676-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, avverte che la commissione è chiamata ad esprimere nuovamente un parere rinforzato entro le ore 12.30 della giornata odierna, alla V Commissione, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento sul disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 35 del 2013 recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nel testo modificato dal Senato.

  Luigi TARANTO (PD), relatore, ricorda come la Commissione abbia già esaminato il provvedimento in titolo esprimendo in particolare un parere favorevole con condizioni ed osservazioni, nella seduta dello scorso 8 maggio.Pag. 142
  Passando ai contenuti specifici delle principali modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento, che, peraltro, non coinvolgono direttamente gli ambiti di competenza della X Commissione, segnalo in particolare quanto segue.
  Il nuovo comma 2, dell'articolo 1 della legge di conversione, esclude dall'elettorato attivo e passivo per il rinnovo del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria: i componenti delle commissioni tributarie soprannumerari che entro la data delle elezioni non siano stati immessi nelle funzioni giurisdizionali; i componenti della Commissione tributaria centrale.
  Il nuovo comma 4 dell'articolo 1, prevede un intervento a titolo di accertamento e, ricorrendone i presupposti, di sanzione da parte della Procura regionale competente della Corte dei conti.
  Presupposto dell'intervento è la segnalazione del collegio dei revisori degli enti locali di inadempimenti aventi ad oggetto: la richiesta degli spazi finanziari, nei termini e secondo le modalità di cui al comma 2; l'effettuazione di pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi entro l'esercizio finanziario 2013.
  Per questa parte, la modifica approvata dal Senato ripristina il testo originario del decreto-legge, eliminando la possibilità per la Procura di procedere anche al di fuori delle ipotesi di segnalazione dell'organo di controllo contabile, in primis d'ufficio.
  L'ultimo periodo del comma 4, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prescrive la pubblicazione delle sentenze di condanna al pagamento della sanzione pecuniaria sul sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli estremi della decisione e della somma a credito, sino a quando le stesse non siano state eseguite per l'intero importo.
  Il nuovo comma 13-bis, del medesimo articolo 1, introdotto nel corso dell'esame al Senato, stabilisce che gli enti locali che ricevono anticipazioni di liquidità a valere sul Fondo anticipazioni di cui al comma 13 e che ricevono dalla regione o dalla provincia autonoma somme ad essi dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 6, del provvedimento – sono tenuti – una volta estinti tutti i debiti per i quali è stata chiesta l'anticipazione di liquidità o per i quali sono state utilizzate le somme di provenienza regionale – ad utilizzare le somme residue per l'estinzione dell'anticipazione di liquidità ottenuta alla prima scadenza di pagamento della rata contrattualmente prevista.
  Il comma 17-bis dell'articolo 1, introdotto nel corso dell'esame al Senato, reca una modifica all'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (legge n. 148 del 2011), che prevede il versamento in Tesoreria delle disponibilità derivanti da specifiche autorizzazioni legislative di spesa iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative al potenziamento di infrastrutture.
  Il comma 17-quater dell'articolo 1 dispone in merito all'applicazione delle sanzioni nel caso di mancato adempimento del patto di stabilità interno nell'anno 2012 da parte degli enti locali.
  La norma dispone che, laddove il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal patto per l'anno 2012, sia dovuto al pagamento dei debiti di cui al comma 1, vale a dire dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali maturati alla data del 31 dicembre 2012, la sanzione consistente nella riduzione dei trasferimenti provenienti dai Fondi sperimentali di riequilibrio o perequativi in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo predeterminato – prevista dall'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183 – si applica limitatamente all'importo non imputabile ai predetti pagamenti. Resta ferma l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.
  Il nuovo articolo 5-bis, introdotto durante l'esame al Senato, dispone che, per consentire l'integrale pagamento dei debiti della pubblica amministrazione maturati alla data del 31 dicembre 2012, nonché per motivate esigenze economico-finanziarie, il Ministero dell'economia possa autorizzare la cessione di garanzia dello Pag. 143Stato a favore di istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali. Viene inoltre espressamente disposto che la norma debba operare senza aggravio dei potenziali oneri per l'erario.
  Il comma 01 dell'articolo 6, introdotto nel corso dell'esame al Senato, opera una modifica al comma 3-bis dell'articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008 (legge n. 2 del 2009), al fine di estendere anche ai crediti delle imprese per prestazioni professionali la disciplina della certificazione del credito da parte delle pubbliche amministrazioni, contenuta nella citata disposizione. Con tale modifica anche i debiti per prestazioni professionali sono assoggettati alla procedura di ricognizione dei debiti contratti dalle pubbliche amministrazioni prevista dall'articolo 7.
  Il comma 1-bis del medesimo articolo 6, modificato nel corso dell'esame al Senato, autorizza il Governo a promuovere la stipula di convenzioni aventi ad oggetto la creazione di sistemi di monitoraggio per verificare che la liquidità derivante dal pagamento dei crediti ceduti e dal recupero di risorse finanziarie da parte delle imprese la cui posizione si era deteriorata a causa del ritardo dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni sia impiegata a sostegno dell'economia reale e del sistema produttivo. Tali convenzioni sono stipulate dal Governo con le associazioni di categoria del sistema creditizio e – in virtù di quanto inserito al Senato – con le associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
  Il comma 1-ter del medesimo articolo 6 prevede che i pagamenti effettuati dalle amministrazioni pubbliche ai sensi del Capo I in favore degli enti, delle società o degli organismi a totale partecipazione pubblica sono prioritariamente destinati al pagamento dei debiti di cui, rispettivamente, degli articoli 1, 2, 3 e 5 del provvedimento, nei confronti dei rispettivi creditori.
  Nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta la previsione che le società di cui sopra sono quelle inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate annualmente dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in apposito elenco.
  Nel corso dell'esame al Senato è stato inoltre modificato il comma 9, che concerne l'obbligo di comunicazione ai creditori, da parte delle amministrazioni pubbliche (gli enti territoriali di cui agli articoli da 1 a 3 e lo Stato, di cui all'articolo 5 del provvedimento) entro il 30 giugno 2013, anche mediante posta elettronica certificata, dell'importo e della data entro la quale verranno effettuati i pagamenti. La mancata comunicazione rileva ai fini della responsabilità per danno erariale a carico del responsabile dell'ufficio competente. In particolare, è stata introdotta la previsione per cui, entro il 5 luglio 2013, le pubbliche amministrazioni di cui sopra sono tenute a pubblicare sul proprio sito internet l'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata la sopra descritta comunicazione di pagamento ai creditori, indicando l'importo e la data prevista di pagamento comunicata al creditore.
  Il comma 1 dell'articolo 7, come modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede che le amministrazioni pubbliche provvedono a registrarsi sulla piattaforma elettronica per la gestione telematica delle certificazioni, ai fini della certificazione delle somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, e per la certificazione delle somme dovute per obbligazioni relative a prestazioni professionali. Anche la disciplina relativa alla certificazione dei debiti di cui al comma 4 viene estesa alle obbligazioni relative a prestazioni professionali in virtù della modifica operata all'articolo 6 comma 01 citato.
  Il nuovo comma 4-bis prevede inoltre che le comunicazioni relative all'elenco dei debiti certi, liquidi ed esigibili sono trasmesse per il tramite della piattaforma elettronica entro il 30 aprile dell'anno successivo. In caso di inadempienza si applica ai dirigenti responsabili la sanzione prevista al comma 2 dell'articolo in commento. Il comma 6, terzo periodo, Pag. 144come modificato nel corso dell'esame al Senato, prevede ora come obbligatoria – e non più facoltativa, come invece previsto dal testo del provvedimento come approvato dalla Camera, l'indicazione, da parte delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, in sede di comunicazione dei propri debiti di cui al comma 4, della data prevista per il pagamento degli stessi debiti o per parte di essi.
  Il comma 9-bis del medesimo articolo 7 prevede che alla Nota di aggiornamento del DEF 2013 sia allegata una relazione che dà conto dello stato di attuazione del decreto legge in esame.
  Oltre ad indicare lo stato dei pagamenti dei debiti effettuati dagli enti territoriali e dalle amministrazioni statali, nonché gli esiti dell'attività di ricognizione svolta dalle amministrazioni pubbliche sui propri debiti commerciali maturati alla data del 31 dicembre 2012, tale relazione deve in particolare indicare altresì le iniziative eventualmente necessarie, da assumersi anche con la legge di stabilità per il 2014, per il completamento del pagamento dei debiti delle amministrazioni pubbliche maturati alla data del 31 dicembre 2012, inclusi i debiti fuori bilancio per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali. Tale comma è stato modificato nel corso dell'esame presso il Senato, disponendosi che le iniziative da assumersi con la legge di stabilità 2014 per il pagamento dei debiti in questione possano concernere anche la concessione, nell'anno 2014 medesimo, della garanzia dello Stato al fine di agevolare la cessione dei relativi crediti a banche ed altri intermediari finanziari. Tale concessione, si precisa con la modifica in esame, deve avvenire nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica (che, com’è noto sono indicati nel Documento di economia e finanza e poi nella Nota di aggiornamento al medesimo).
  All'articolo 10 il nuovo comma 2-ter dispone che i comuni possano continuare ad avvalersi per la riscossione dei tributi della società Equitalia, anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013. Tale norma consente quindi di superare la scadenza del 30 giugno prossimo, a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata dovrebbero cessare – secondo quanto stabilito all'articolo 7, lettera gg-ter), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, e successive proroghe – di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate.
  Sempre all'articolo 10, il nuovo comma 4-bis ha novellato il comma 380, lettera f), della legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), concernente gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. La norma richiamata ha riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria IMU – prevista dall'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 – derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D. Il Senato ha introdotto ulteriori periodi alla lettera f), disponendo che la riserva allo Stato non si applica agli immobili del gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul proprio territorio.
  La disposizione introdotta al Senato reca inoltre norme di carattere generale concernenti gli immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D. In particolare, poiché il gettito proveniente da tali immobili è dal 2013 riservato allo Stato, al fine di evitare confusione ed eventuali contenziosi, si stabilisce che per essi si applicano ugualmente le disposizioni vigenti relative all'IMU per le attività di accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni, interessi e contenzioso. Le attività di accertamento e riscossione ad essi relativi sono comunque svolte dai comuni (anche se non destinatari del gettito), ai quali tuttavia spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento di tali attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Infine, il Senato ha ulteriormente esteso la non applicazione della riserva allo Stato relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati dall'ISTAT montani o parzialmente montani assoggettati all'IMU dalle province autonome di Trento e di Bolzano.Pag. 145
  L'articolo 10-ter reca disposizioni volte a semplificare la procedura di esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale che, a norma dell'articolo 243-quater del TUEL, deve essere predisposto dagli enti locali che presentino squilibri di bilancio tali da provocarne il dissesto. Tale procedura viene semplificata dall'articolo 10-ter in esame che, modificando l'articolo 243-quater elimina la sottocommissione, affidando lo svolgimento dell'istruttoria sul piano di riequilibrio direttamente alla Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali; dispone che l'istruttoria medesima sia effettuata sulla base delle sole Linee guida della Sezione delle autonomie della Corte dei conti (e non anche delle indicazioni della Sezione di controllo); prevede che la relazione sia trasmessa direttamente dalla Commissione (e non più dal Capo Dipartimento del Ministero dell'interno e dal Ragioniere generale dello Stato) alla Sezione di controllo della Corte.
  Viene altresì modificato il comma 6 del medesimo articolo, prevedendo che la relazione sullo stato di attuazione del piano sia trasmesso dall'organo di revisione dell'ente locale al solo Ministero dell'interno, e non anche a quello dell'economia e finanze.
  Il nuovo articolo 10-quater disciplina l'attribuzione ai comuni che ha registrato il maggior taglio di risorse operato negli anni 2012 e 2013 del corrispettivo del gettito IMU di immobili di proprietà comunale. In particolare, si prevede un contributo pari a 330 milioni di euro per l'anno 2013 e di 270 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartirsi con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  Il contributo sarà ripartito in proporzione alle stime di gettito IMU relativo agli immobili posseduti dai comuni nel proprio territorio comunicate dal Dipartimento delle finanze del MEF.
  Il nuovo articolo 10-quinquies reca criteri per la ripartizione del fondo sperimentale di riequilibrio. In particolare, la norma interviene sul Fondo sperimentale di riequilibrio dei comuni, modificando i criteri di distribuzione tra gli enti locali della riduzione di 2.250 milioni prevista per il 2013 dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge n. 95 del 2012, nonché recando un disposizione volta al coordinamento normativo tra il primo ed il secondo periodo del comma 6 medesimo eliminando un'erronea indicazione.
  Il nuovo articolo 10-sexies reca semplificazione dei criteri per il riparto del fondo di solidarietà comunale nell'anno 2013, istituito dal comma 380 dell'articolo 1 della legge n. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013).
  All'articolo 11, il nuovo comma 5-bis interviene in materia di patto di stabilità interno per la regione Sardegna.
  La disposizione, di carattere programmatico, pone il termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione in esame, per la definizione dell'accordo tra Stato e Regione sulle modifiche da apportate al patto di stabilità per la regione Sardegna. La norma in esame definisce obiettivi e limiti normativi entro cui deve avvenire l'accordo.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni volte a precisare in particolare che la relazione sull'attuazione del decreto, di cui all'articolo 7, comma 9-bis, prevista quale allegato alla Nota di aggiornamento del DEF 2013, dia compiutamente conto dello stato dei pagamenti e degli esiti della ricognizione dei debiti e segnali le ulteriori iniziative necessarie, anche nell'ambito della legge di stabilità del 2014, per il completamento del pagamento dei debiti scaduti a tutto il 2012 e che si dia seguito alle previsioni di cui all'articolo 5-bis e all'articolo 7, comma 9-bis citato, in ordine alla concessione della garanzia dello Stato, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica, per agevolare la cessione dei crediti a banche ed altri intermediari finanziari. (vedi allegato).

  Stefano ALLASIA (LNA) esprime un orientamento favorevole sul provvedimento in esame come modificato dal Senato Pag. 146ed auspica che le modifiche introdotte possano garantirne la rapida attuazione. Chiede al relatore un chiarimento in merito alla modifica introdotta all'articolo 6 volta ad includere fra i debiti anche quelli derivanti dalle prestazioni professionali.

  Luigi TARANTO (PD) precisa che la modifica introdotta al Senato è stata prevista proprio allo scopo di eliminare qualsivoglia dubbio interpretativo circa le categorie di debiti incluse nella procedura di certificazione e di pagamento, disciplinata dal decreto-legge in esame, come peraltro era già stato chiarito nel corso delle audizioni svolte alla Camera durante l'esame in prima lettura.

  Raffaello VIGNALI (PdL), nel preannunciare il voto favorevole del proprio gruppo sul provvedimento in esame, auspica che il Governo possa tenere in debito conto le osservazioni puntuali contenute nella proposta di parere predisposta dal relatore e ritiene che il contenuto di tali osservazioni possa utilmente essere trasfuso in ordini del giorno da presentare in Assemblea.

  Aris PRODANI (M5S), nel sottolineare preliminarmente come il provvedimento in esame rappresenti certamente un primo passo in avanti che affronta la delicata questione del ritardato pagamento dei debiti da parte della pubblica amministrazione, ritiene doveroso evidenziare come alcune delle modifiche introdotte al Senato siano in effetti di contenuto estraneo all'oggetto del provvedimento, alcune delle quali di carattere ordinamentale come le disposizioni relative al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria. Segnala inoltre le disposizioni relative alla concessione della garanzia dello Stato a favore delle istituzioni finanziarie per integrare un pagamento dei debiti della PA contenute nel nuovo articolo 5-bis, nonché la proroga dell'attività di Equitalia per la riscossione delle entrate locali, che più opportunamente si sarebbe dovuta trattare nella delega fiscale attualmente all'esame della Commissione Finanze.
  Lamenta poi il mancato accoglimento delle proposte emendative presentate dal proprio gruppo in materia di sospensione delle cartelle esattoriali che riguardano le imprese che vantano crediti certificati nei confronti della pubblica amministrazione. Preannuncia, a tale riguardo, la presentazione di un ordine del giorno nel corso dell'esame in Assemblea. Dichiara infine il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Gianluca BENAMATI (PD), preannuncia il voto favorevole a nome del proprio gruppo sul provvedimento di esame sottolineando come le modifiche introdotte al Senato ne abbiano certamente migliorato il testo e rafforzato l'efficacia delle procedure e delle clausole di salvaguardia ivi disciplinate. Sottolinea che si tratta solo di un primo intervento normativo cui ne dovranno seguire altri al fine di completare efficacemente il pagamento dell'intero ammontare dei debiti vantati dalle imprese nei confronti della pubblica amministrazione. Con riferimento alle osservazioni formulate nella proposta di parere, condivide l'opportunità di presentare, nell'ambito della fase di esame in Assemblea, specifici ordini del giorno che possano essere sottoscritti da tutti i parlamentari della Commissione che lo ritengano opportuno.

  Edoardo NESI (SCpI) preannuncia a nome del proprio gruppo il voto favorevole sulla proposta di parere predisposta dal relatore ed auspica che il provvedimento in esame rappresenti solo un primo passo verso la soluzione dell'annosa questione del ritardato pagamento dei crediti delle imprese. Si dichiara favorevole a sottoscrivere eventuali ordini del giorno da presentare in Assemblea che riproducano il contenuto del parere.

   Luigi LACQUANITI (SEL), preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere elaborata, segnalando peraltro l'inadeguatezza della scelta dei mezzi di copertura Pag. 147utilizzati per far fronte agli oneri finanziari del provvedimento in esame, su cui il suo gruppo presenterà emendamenti in Aula.

  La Commissione, all'unanimità, approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 12.25.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

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