CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 giugno 2013
33.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 128

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 5 giugno 2013. — Presidenza del vicepresidente Tino IANNUZZI.

  La seduta comincia alle 10.40.

D.L. 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.
C. 1012 Governo.

(Esame e rinvio).

  Cosimo LATRONICO (PdL), relatore, ricorda che la Commissione è oggi chiamata ad avviare l'esame in sede consultiva del decreto-legge n. 54 del 2013 recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo, all'esame in sede referente delle Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro).
  Premette che – come si legge nella relazione illustrativa del decreto-legge – esso reca alcuni interventi prioritari per affrontare la contingente situazione economica Pag. 129e finanziaria e le sue conseguenze occupazionali attraverso misure dirette a sospendere il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU) nonché a tutelare il reddito dei lavoratori e ad assicurare la continuità nell'erogazione di servizi pubblici essenziali.
  Ciò premesso, si sofferma in particolare sulle disposizioni dell'articolo 1 sull'imposta municipale propria che afferiscono indirettamente alle competenze della Commissione, in quanto incidenti sulle politiche per la casa. Fa quindi presente che l'articolo 1, al comma 1, è volto alla sospensione – per l'anno 2013 – del versamento della prima rata dell'IMU, in scadenza il prossimo 16 giugno, per determinate categorie di immobili, quali abitazioni principali e relative pertinenze, unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, terreni agricoli e fabbricati rurali.
  La sospensione disposta dal comma 1 dell'articolo 1 opera nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, da realizzare sulla base alcuni principi esplicitati nella norma, quali la riforma della disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, la modifica dell'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, l'introduzione della deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive.
  Il comma 2 dell'articolo 1 introduce una norma di deroga alle disposizioni recate dall'articolo 222 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al D.Lgs. n. 267/2000, in materia di concessione di anticipazioni di tesoreria su richiesta dell'ente locale, disponendo un temporaneo innalzamento dei limiti massimi di ricorso alle anticipazioni per i comuni sino alla data del 30 settembre 2013, al fine di garantire a tali enti la liquidità necessaria a compensare i minori introiti conseguenti alla sospensione del versamento della prima rata dell'IMU, che avrebbe dovuto essere effettuato a giugno. Il comma 3 dispone che gli oneri per interessi conseguenti all'utilizzo delle maggiori anticipazioni di tesoreria – che ai sensi dell'articolo 222 del TUEL sarebbero a carico dei comuni – vengano rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno. Per le modalità ed i termini del rimborso, il comma prevede il rinvio ad apposito decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame. Il comma 4 dispone, poi, in ordine alla copertura finanziaria.
  Precisa quindi che l'articolo 2 del decreto reca la clausola di salvaguardia, secondo la quale la riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento di economia e finanze 2013, come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti in ambito europeo. A tale riguardo ricorda che le Assemblee della Camera e del Senato, in data 7 aprile 2013, hanno approvato due risoluzioni sul DEF 2013. Tali risoluzioni, prendendo atto dell'efficacia del consolidamento fiscale svoltosi negli ultimi anni che proietta un'evoluzione dell'indebitamento netto inferiore al limite del 3 per cento ed un saldo strutturale che si avvicina al pareggio nei prossimi anni, ed evidenziandosi come vi siano le premesse per la conclusione della «procedura di disavanzo eccessivo», impegnano il Governo, tra l'altro, a riconsiderare in tempi brevi il quadro di finanza pubblica nel rispetto degli impegni europei per quanto riguarda i saldi di bilancio 2013-2014 e ad individuare gli interventi prioritari necessari per dare attuazione alle linee programmatiche indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri nelle sue comunicazioni alle Camere e su cui ha ottenuto la fiducia, sottoponendo tempestivamente tali nuovi indirizzi all'approvazione Pag. 130parlamentare e presentando quindi al Consiglio europeo e alla Commissione europea un aggiornamento del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma. In tale contesto si inserisce pertanto il secondo periodo del comma 2, in base al quale, in caso di mancata adozione della predetta riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina dell'IMU attualmente in vigore e il termine di versamento della prima rata dell'imposta è fissato, per gli immobili che hanno usufruito della sospensione, al 16 settembre 2013.
  In conclusione, nel valutare sin d'ora in termini positivi l'intervento normativo in oggetto, che fornisce una prima risposta a esigenze oggettive del mondo del lavoro, fa presente che provvederà a integrare la relazione qualora le Commissioni di merito riterranno di modificare il testo presentato dal Governo. Dichiara comunque un'ampia disponibilità a valutare le osservazioni e i rilievi che dovessero emergere dal dibattito.

  Tino IANNUZZI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla prossima settimana in modo da valutare, ai fini del parere da esprimere, anche le eventuali modifiche che le Commissioni riunite VI e XI riterranno di apportare al testo.

D.L. 35/2013: Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
C. 676-B Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Raffaella MARIANI (PD), relatore, ricorda che il decreto-legge n. 35 del 2013, già approvato dalla Camera in prima lettura, è stato modificato nel corso dell'esame al Senato e, pertanto, la Camera è tenuta ad esaminare il testo limitatamente alle modificazioni approvate nell'altro ramo del Parlamento in gran parte incidenti su disposizioni che non attengono ai profili di competenza della Commissione.
  Si sofferma, pertanto, nella sua relazione solo sulle modifiche ricadenti nell'ambito di competenza della Commissione o che recano aspetti di interesse in relazione alle competenze medesime.
  Fa presente, infatti, che la modifica di cui al comma 17-ter dell'articolo 1, nel novellare l'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, che prevede il versamento in Tesoreria delle disponibilità derivanti da specifiche autorizzazioni legislative di spesa iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, relative al potenziamento di infrastrutture, è volta ad introdurre un obbligo inderogabile di versamento in Tesoreria delle suddette disponibilità, entro trenta giorni dalla richiesta dell'ente interessato.
  Nel ricordare che i commi 2 e 3 dell'articolo 10 dettano una disciplina transitoria per il pagamento della Tares (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi), faccio presente che ai sensi della lettera d) del comma 2, per l'anno 2013 non sono applicate le riduzioni delle somme assegnate ai comuni dal comma 13-bis dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 (istitutivo del tributo) in relazione alle maggiori entrate derivanti dalla maggiorazione di 0,30 euro per metro quadro, atteso che tali entrate vengono per il medesimo anno riservate allo Stato. La modifica introdotta al Senato esclude da tale norma le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le Province autonome di Trento e di Bolzano. Per le predette regioni e Province autonome non si applica inoltre, la lettera c) del comma 2, che prevede la riserva allo Stato della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato.
  L'articolo 10, comma 4-ter, novella l'articolo 2, comma 8, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) disponendo Pag. 131l'applicazione, per gli anni 2013 e 2014, della disciplina ivi prevista concernente l'utilizzo dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Tale norma ha consentito di utilizzare, dal 2008 al 2012, i predetti proventi per una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale.
  La tematica della destinazione dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione è all'attenzione della Commissione da molti anni in quanto, dopo l'abrogazione dell'articolo 12 della legge n. 10 del 1977 (cd. «legge Bucalossi»), che disponeva un vincolo di destinazione specifica per tali risorse, che erano versate su conti correnti speciali presso le tesorerie comunali ed erano destinate alla realizzazione, tra l'altro, delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, sono state adottate alcune norme volte a disciplinare l'utilizzo dei predetti proventi al fine di destinarli, tra l'altro, alle spese correnti, norme che sono state prorogate nel corso degli anni anche alla luce della contrazione delle risorse a disposizione degli enti locali. Alla fine della scorsa legislatura, l'articolo 4, comma 3, della legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, ha introdotto una norma a regime in base alla quale «le maggiori entrate derivanti dai contributi per il rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia sono destinate alla realizzazione di opere pubbliche di urbanizzazione, di recupero urbanistico e di manutenzione del patrimonio comunale in misura non inferiore al 50 per cento del totale annuo». Si tratta di una norma in vigore dal 16 febbraio 2013, che detta a regime criteri di riparto delle maggiori entrate derivanti dai proventi derivanti dal rilascio dei permessi di costruire e dalle sanzioni in materia edilizia differenti da quelli oggetto dell'articolo 2, comma 8, della legge n. 244 del 2007 il cui regime viene reso applicabile anche agli anni 2013 e 2014; sarebbe stato pertanto opportuno un coordinamento della norma introdotta al Senato con la norma vigente.
  La tematica dei proventi derivanti dagli oneri di urbanizzazione sarà comunque in futuro nuovamente all'attenzione della Commissione in considerazione del fatto che la proposta di legge sul contenimento del consumo del suolo, il cui esame è stato avviato la scorsa settimana, reca una norma che riprende il contenuto dell'articolo 12 della legge n. 10 del 1977; in quella sede, pertanto, si potrà ragionare su una disciplina a regime in tale materia.
  In conclusione, presenta una proposta di parere favorevole sul decreto legge all'esame della Commissione, illustrandone sinteticamente i contenuti (vedi allegato 1).

  Massimiliano MANFREDI (PD), nell'esprimere piena condivisione sulla proposta di parere formulata dal relatore, sottolinea la soddisfazione degli amministratori locali per il parere espresso dalla Commissione sul testo del decreto-legge in prima lettura relativamente alla tassa sui rifiuti. A tale riguardo fa notare che andrebbe in qualche modo chiarito come, nel periodo di differimento dell'entrata in vigore della TARES, i comuni possono fare riferimento ad ambedue i previgenti regimi tariffari, vale a dire a quello della TIA ma anche a quello della TARSU che, ancor oggi, in vaste aree del Paese risulta essere il regime tariffario più applicato.

  Alessandro BRATTI (PD) richiama l'attenzione della Commissione sulla necessità che il Governo sia posto con chiarezza e determinazione di fronte all'esigenza di tenere conto, nella definizione della disciplina del nuovo tributo comunale (TARES), del principio fondamentale del «chi inquina, paga». In tal senso, sollecita anche la presidenza della Commissione ad operare per rappresentare al Governo, anche nelle sedi informali, l'importanza Pag. 132del rispetto di tale principio da cui dipende, in maniera determinante, la concreta possibilità di rafforzare le politiche ambientali nel settore della gestione del ciclo dei rifiuti.

  Roberto MORASSUT (PD) esprime un giudizio critico sulla specifica norma inserita dal Senato in materia di destinazione degli oneri di urbanizzazione – articolo 10, comma 4-ter – che, in aperta contraddizione con lo spirito di quanto previsto nella legge per la promozione degli spazi verdi urbani, approvata solo pochi mesi fa dal Parlamento, torna a consentire apertamente l'uso dei citati oneri di urbanizzazione per il finanziamento delle spese correnti degli enti locali.
  Ricorda, inoltre, che è attualmente all'esame della Commissione la proposta di legge n. 70, di cui egli è relatore, che in linea con quanto originariamente previsto dalla legge n. 10 del 1977, con quanto sostenuto ormai dalla larghissima parte degli operatori del settore e con gli obiettivi coerentemente perseguiti dalla Commissione nella passata legislatura in sede di approvazione della citata legge sugli spazi verdi urbani, destina gli oneri di urbanizzazione alla realizzazione da parte dei comuni delle opere di urbanizzazione primaria (strade, illuminazione pubblica, aree per parcheggio e per verde attrezzato) e di urbanizzazione secondaria (asili e scuole, consultori, centri sanitari, edifici pubblici, eccetera), vietandone espressamente l'utilizzo per il finanziamento delle spese correnti. Aggiunge, inoltre, di avere presentato egli stesso una specifica proposta di legge (C. 475) che ripropone i medesimi fini la quale, anche perché composta di un solo articolo, potrebbe essere rapidamente approvata dal Parlamento.
  Conclude, quindi, riconoscendo al relatore di avere predisposto una proposta di parere che pone nella giusta evidenza la questione, ma chiedendo tuttavia che la stessa proposta di parere venga modificata con l'inserimento di una specifica osservazione con cui si chieda alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di espungere dal testo del provvedimento in esame la sopra citata norma di cui all'articolo 10, comma 4-ter del testo approvato dal Senato.

  Claudia MANNINO (M5S), nell'esprimere piena condivisione per le osservazioni critiche svolte dal collega Morassut, preannuncia, tuttavia, il voto contrario dei deputati del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore. Ritiene, infatti, che la giusta critica alla norma introdotta al Senato, che procrastina per due anni ancora la possibilità di utilizzare in modo distorto gli oneri di urbanizzazione per finanziare le spese correnti dei comuni, debba essere maggiormente sottolineata nel parere della Commissione, anche in considerazione del prosieguo dell'esame istruttorio delle proposte di legge in materia di contenimento dell'uso del suolo che la Commissione ha appena avviato e che mirano, unanimemente, a restituire gli oneri di urbanizzazione all'originaria finalità di strumento fiscale per la realizzazione delle richiamate opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

  Cosimo LATRONICO (PdL) invita i colleghi intervenuti a valutare con più attenzione la norma introdotta dal Senato sulla destinazione degli oneri di urbanizzazione, che, senza stravolgere le finalità dell'istituto, tiene tuttavia conto della grave situazione finanziaria degli enti locali e della indubbia necessità degli stessi di poter contare su un certo margine di flessibilità nell'utilizzo delle entrate fiscali loro spettanti.

  Enrico BORGHI (PD), pur comprendendo le ragioni che sono alla base dell'intervento del collega Morassut, ritiene che quanto appena detto dal collega Latronico vada tenuto debitamente in conto, anche in considerazione del fatto che dalla tenuta finanziaria dei piccoli comuni dipende in gran parte la realizzazione concreta anche degli interventi indispensabili per la conservazione del patrimonio pubblico e della dotazione infrastrutturale di ogni comunità.

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  Tommaso GINOBLE (PD) ritiene che sia giusto riconoscere fino in fondo la gravità della situazione finanziaria in cui versano gli enti locali e, fra questi, in primo luogo i piccoli e i piccolissimi comuni. Al tempo stesso, peraltro, ritiene doveroso dire con chiarezza che da troppi anni, ormai, ponendo in evidenza le superiori esigenze di bilancio degli enti locali, il legislatore ha tenuto in vita una legislazione emergenziale che ha finito per consentire un uso distorto e improduttivo degli oneri di urbanizzazione. Formula, pertanto, l'auspicio che sia possibile finalmente superare tale impostazione con l'approvazione di una disciplina legislativa che, in direzione contraria rispetto a quanto stabilito dal Senato, consenta di finalizzare gli oneri di urbanizzazione unicamente alla realizzazione di quelle opere che, come ha giustamente ricordato il collega Morassut, sono indispensabili per assicurare ai cittadini la dotazione di servizi e beni fondamentali, dalle strade all'illuminazione, dai servizi idrici a quelli educativi e sanitari.

  Raffaella MARIANI (PD) alla luce del dibattito, presenta una nuova formulazione della proposta di parere, contenente una specifica osservazione nel senso auspicato dai colleghi Morassut e Ginoble (vedi allegato 2).

  Claudia MANNINO (M5S), presa visione della nuova formulazione della proposta di parere del relatore, che va nella direzione da lei precedentemente indicata, modificando la precedente dichiarazione di voto, preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla medesima proposta di parere come riformulata.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva all'unanimità la proposta di parere favorevole con osservazione, come riformulata dal relatore.

  La seduta termina alle 11.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 5 giugno 2013. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 11.25.

Proposta di nomina del professor Giuseppe Bombino a Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte.
Atto n. 1.

Proposta di nomina del signor Luca Santini a Presidente dell'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.
Atto n. 3.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Pareri favorevoli).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviati nella seduta del 4 giugno 2013.

  Ermete REALACCI, presidente, ricorda che i relatori hanno formulato su ciascuna delle proposte di nomina in esame proposte di parere favorevole. Propone quindi di procedere contestualmente alle votazioni su ciascuna delle proposte di parere formulate.

  La Commissione consente.

  Ermete REALACCI, presidente, avverte che la votazione della proposta di parere del relatore si effettuerà a scrutinio segreto con il sistema delle palline bianche e nere.
  Precisa, infine, che porrà in votazione la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, la quale risulterà approvata ove consegua la maggioranza dei voti validamente espressi. Nel caso in cui invece tale maggioranza non venga conseguita e la proposta di parere venga dunque respinta, si intenderà espresso parere contrario.

  Claudia MANNINO (M5S) annuncia che tutti i deputati del suo gruppo si asterranno Pag. 134dal voto sulla proposta di nomina del professor Giuseppe Bombino a Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte.

  La Commissione procede contestualmente, quindi, alle votazioni per scrutinio segreto su ciascuna delle proposte di parere favorevole dei relatori.

  Ermete REALACCI, presidente, comunica il risultato della votazione relativa alla proposta di nomina del professor Giuseppe Bombino a Presidente dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte.
   Presenti:  35;   
   Votanti:  27;   
   Astenuti:  8;   
   Maggioranza:  14;   
    Hanno votato sì:  24;    
    Hanno votato no:  3.    
  (La Commissione approva).

  Hanno preso parte alla votazione i deputati: Dorina Bianchi, Mariastella Bianchi, Borghi, Braga, Bratti, Carrescia, Cassano, Causin, Cominelli, D'Agostino, Dallai, Decaro, Distaso, Gadda, Ginoble, Iannuzzi, Latronico, Manfredi, Mariani, Mazzoli, Morassut, Moretto, Pellegrino, Realacci, Sanna, Zaratti e Zardini.
  Si sono astenuti i deputati: Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Segoni, Terzoni, Tofalo e Zolezzi.

  Ermete REALACCI, presidente, comunica il risultato della votazione relativa del signor Luca Santini a Presidente dell'Ente parco nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.
   Presenti:  35;   
   Votanti:  35;   
   Maggioranza:  18;   
   Astenuti:  0   
    Hanno votato sì: 25;    
    Hanno votato no: 10.    
  (La Commissione approva).
  Hanno preso parte alla votazione i deputati: Dorina Bianchi, Mariastella Bianchi, Borghi, Braga, Bratti, Busto, Carrescia, Cassano, Causin, Cominelli, Daga, D'Agostino, Dallai, De Rosa, Decaro, Distaso, Gadda, Ginoble, Iannuzzi, Latronico, Manfredi, Mannino, Mariani, Mazzoli, Morassut, Moretto, Pellegrino, Realacci, Sanna, Segoni, Terzoni, Tofalo, Zaratti, Zardini e Zolezzi.

  Ermete REALACCI, presidente, avverte che comunicherà i pareri favorevoli testé espressi alla Presidenza della Camera, ai fini della trasmissione al Governo.

  La seduta termina alle 12.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.10 alle 12.30.

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