CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 giugno 2013
33.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 5 giugno 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 12.05.

DL 35/2013: Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali.
C. 676-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla V Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Daniele CAPEZZONE, presidente, segnala come l'inizio della discussione in Assemblea sul provvedimento avrà luogo nel pomeriggio di oggi e come la Commissione Bilancio terminerà l'esame in sede referente su di esso entro le ore 13: in tale contesto la Commissione Finanze è chiamata a concludere l'esame in sede consultiva nella mattinata odierna.

  Itzhak Yoram GUTGELD (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge C. 676-B, di conversione del decreto-legge n. 35 del 2013, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché norme in materia di versamento dei tributi degli enti locali, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
  Ricorda che il provvedimento, già approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati il 15 maggio 2013, è stato approvato con modificazioni dal Senato il 4 giugno scorso.
  Rammenta altresì che la VI Commissione ha già espresso, nella seduta dell'8 maggio 2013, parere favorevole con condizioni e osservazioni sul testo originario del provvedimento in esame.
  In linea generale rileva come le modifiche approvate nell'altro ramo del Parlamento di interesse della Commissione Finanze riguardino, in primo luogo, l'articolo 5-bis, in materia di cessione della garanzia dello Stato a favore delle istituzioni finanziarie, alcune modifiche all'articolo 10 concernenti la TARES, la proroga dell'attività di Equitalia nella riscossione delle entrate degli enti locali, l'introduzione di una norma di interpretazione autentica sul divieto di acquisto di immobili da parte delle pubbliche amministrazioni per il 2013. Evidenzia, inoltre, come, nel disegno di legge di conversione del decreto-legge, sia stata introdotta una norma che incide sul rinnovo del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.
  Passando ad illustrare le singole modifiche, il nuovo articolo 5-bis dispone che, per consentire l'integrale pagamento dei debiti della pubblica amministrazione maturati alla data del 31 dicembre 2012, nonché per motivate esigenze economico-finanziarie, il Ministero dell'economia e delle finanze può autorizzare la cessione della garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali. Viene inoltre espressamente disposto che la norma debba operare senza aggravio dei potenziali oneri per l'erario.
  Con riguardo alla formulazione del testo, segnala come la cessione di garanzia in esame, avendo carattere eventuale – in quanto rimessa ad una valutazione del Ministero dell'economia e delle finanze – potrebbe incidere, secondo modalità per altro non definite, sull'elenco delle garanzie (principali e sussidiarie) prestate dallo Stato a favore di enti od altri soggetti pubblici, predisposto ai sensi dell'articolo 31 della legge n. 196 del 2009 e allegato allo stato di previsione del MEF, cap. 7407, rubricato come «Oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato in dipendenza di varie disposizioni legislative», la cui dotazione per l'anno 2013 reca uno stanziamento di bilancio pari a circa 79 milioni di euro.
  Quanto alle modifiche introdotte all'articolo 10, ricorda preliminarmente che i commi 2 e 3 dell'articolo 10 dettano una disciplina transitoria per il pagamento della TARES (tributo comunale sui rifiuti e sui servizi) consentendo ai comuni, per il solo anno 2013, di: modificare la scadenza (fissata al mese di luglio) e il numero delle rate di versamento del tributo; inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per la TARSU, la Tia 1 o la Tia 2; avvalersi per la riscossione del tributo dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Inoltre si prevede che la maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato – per la quale i comuni, nel 2013, non possono esercitare la facoltà di aumento fino a 0,40 euro – viene riservata allo Stato. Pag. 97
  Ai sensi della lettera d) del comma 2, per l'anno 2013 non sono applicate le riduzioni delle somme assegnate ai comuni dal comma 13-bis dell'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011 (istitutivo del tributo) in relazione alle maggiori entrate derivanti dalla predetta maggiorazione di 0,30 euro per metro quadro, atteso che tali entrate vengono per il medesimo anno riservate Stato.
  La modifica introdotta al Senato esclude dall'applicazione di tale norma le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono con risorse del proprio bilancio al finanziamento dei comuni del loro territorio. Per le predette regioni e province autonome non si applica, inoltre, la lettera c) del comma 2, la quale prevede la riserva allo Stato della maggiorazione standard pari a 0,30 euro per metro quadrato.
  Sempre nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento è stata inoltre novellata la lettera b) del comma 4 dell'articolo 10, riguardante l'invio e la pubblicazione delle delibere comunali in materia di IMU, previste dal comma 13-bis dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. Al riguardo, fermo restando che il versamento della seconda rata è eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, le modifiche apportate dal Senato differiscono di 12 giorni, rispetto a quelli già novellati dalla Camera, i termini per l'invio e la pubblicazione delle delibere comunali in materia di IMU.
  In particolare, il versamento della seconda rata dell'IMU dovrà essere effettuato sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico (già previsto per la pubblicazione delle delibere in materia di addizionale comunale IRPEF ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 360 del 1998) alla data del 28 ottobre (anziché del 16 ottobre) di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre (anziché entro il 9 ottobre) dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre (anziché del 16 ottobre), si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
  Il nuovo comma 2-ter dell'articolo 10, introdotto al Senato, consente ai comuni di continuare ad avvalersi di Equitalia fino al 31 dicembre 2013. Tale norma consente quindi di superare la scadenza del 30 giugno prossimo, a decorrere dalla quale la società Equitalia e le società per azioni dalla stessa partecipata dovrebbero cessare – secondo quanto stabilito all'articolo 7, lettera gg-ter), del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, e successive proroghe – di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate dei comuni e delle società da questi ultimi partecipate.
  Ricorda che tale termine, inizialmente fissato al 1o gennaio 2012, è stato successivamente prorogato al 31 dicembre 2012 dal decreto-legge n. 201 del 2011 e, quindi, al 30 giugno 2013 dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 174 del 2012, in attesa del riordino della disciplina delle attività di gestione e riscossione delle entrate degli enti territoriali.
  Il nuovo comma 4-quater dell'articolo 10, alla lettera a), novella il comma 380, lettera f), della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), concernente gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, disponendo che la riserva allo Stato non si applica agli immobili del gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sui rispettivi territori.
  La norma richiamata aveva riservato allo Stato, quale compensazione della attribuzione ai comuni dell'intero gettito IMU, il gettito dell'imposta municipale propria derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento.
  Dalla formulazione della norma modificata sembrerebbe dedursi che il comune è tenuto in ogni caso al versamento dell'IMU per i propri immobili di categoria catastale D, ma tali somme, per le quali è esclusa la riserva allo Stato, vengono riversate al comune stesso. Tale disposizione sembrerebbe collegarsi a quanto previsto Pag. 98dal successivo articolo 10-quater, che provvede ad attribuire ai comuni un corrispettivo del gettito IMU da essi pagato per gli immobili di proprietà comunale (contributo complessivo di 330 milioni nel 2013 e di 270 milioni nel 2014). In sostanza, dopo una serie di giri contabili, il comune si troverebbe a risultare esente dal pagamento dell'IMU per i propri immobili.
  La disposizione introdotta al Senato reca inoltre norme di carattere generale concernenti gli immobili ad uso produttivo del gruppo catastale D. In particolare, poiché il gettito proveniente da tali immobili è dal 2013 riservato allo Stato, al fine di evitare eventuali contenziosi, si stabilisce che per essi si applicano ugualmente le disposizioni vigenti relative all'IMU per le attività di accertamento, riscossione, rimborsi, sanzioni, interessi e contenzioso. Le attività di accertamento e riscossione ad essi relativi sono comunque svolte dai comuni (anche se non destinatari del gettito), ai quali tuttavia spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento di tali attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni, come peraltro già previsto dalla normativa vigente (articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge n. 138 del 2011).
  La nuova disposizione estende inoltre ulteriormente la non applicazione della riserva allo Stato dell'imposta relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati dall'ISTAT montani o parzialmente montani assoggettati all'IMU dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Pertanto, ai sensi della nuova norma, la quota IMU relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale dei comuni montani o parzialmente montani delle province autonome di Trento e di Bolzano – che sono assoggettati ad IMU – continua a confluire nelle contabilità degli stessi enti locali, senza essere destinata allo Stato.
  L'articolo 10-bis, introdotto durante l'esame alla Camera dei deputati, fornisce un'interpretazione autentica della norma che vieta alle pubbliche amministrazioni per il 2013 di acquistare immobili (recata dall'articolo 12, comma 1-quater, del decreto-legge n. 98 del 2011). In particolare si prevede l'esclusione dal suddetto divieto delle procedure di acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate tramite espropriazioni per pubblica utilità.
  In tale ambito nel corso dell'esame al Senato è stato aggiunto che, nel rispetto del patto di stabilità interno, sono inoltre escluse dal divieto di acquisto di immobili per il 2013 da parte delle pubbliche amministrazioni:
   le permute a parità di prezzo;
   le operazioni di acquisto programmate da delibere assunte prima del 31 dicembre 2012 dai competenti organi degli enti locali e che individuano con esattezza i compendi immobiliari oggetto delle operazioni;
   le procedure relative a convenzioni urbanistiche previste dalle normative regionali e provinciali.

  Il Senato ha inoltre introdotto l'articolo 10-quater, con cui si attribuisce ai comuni un contributo corrispondente al gettito dell'IMU calcolato con riferimento agli immobili di loro proprietà.
  Più precisamente, per effetto dell'assoggettamento all'imposta municipale propria anche degli immobili posseduti dai comuni nel proprio territorio, in sede di calcolo del gettito IMU relativo ad ogni singolo comune, gli uffici ministeriali hanno considerato anche la quota IMU che, teoricamente, l'ente locale avrebbe dovuto pagare a se stesso per gli immobili di sua proprietà. Sebbene all'apparenza sembrava trattarsi di una mera partita di giro, tali risorse andavano, in realtà, ad incrementare le entrate «teoriche» dell'ente, riflettendosi, dunque, nei tagli compensativi ai fondi di riequilibrio di spettanza dei comuni, determinando, quindi, minori entrate da trasferimenti.
  Ricorda, al riguardo, che l'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, il quale ha anticipato al 2012 l'applicazione in via sperimentale dell'imposta municipale propria (IMU), ha disposto la contestuale Pag. 99riduzione delle risorse dei comuni derivanti da trasferimenti statali di cui al Fondo sperimentale di riequilibrio – ovvero del Fondo perequativo, di cui, rispettivamente, agli articoli 2 e 13 del decreto legislativo n. 23 del 2011 – nonché dei trasferimenti erariali dovuti alle regioni Sicilia e Sardegna, in misura corrispondente al maggior gettito derivante dalla nuova disciplina dell'imposta municipale recata dai commi da 1 a 14 dell'articolo 13 del medesimo decreto-legge.
  La disposizione, infatti, fa riferimento ai comuni «che hanno registrato il maggior taglio di risorse nel 2012 e nel 2013 per effetto dell'assoggettamento degli immobili da essi posseduti nel proprio territorio all'IMU»: a tali enti viene attribuito, ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 10-quater, un contributo pari a 330 milioni nel 2013 e a 270 milioni nel 2014, che sarà ripartito con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Il contributo sarà ripartito in proporzione alle stime di gettito IMU relativo agli immobili posseduti dai comuni nel proprio territorio comunicate dal Dipartimento delle finanze del MEF.
  Il comma 3 del nuovo articolo 10-quater esclude dal computo del saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno per gli anni 2013 e 2014 il contributo assegnato a ciascun comune ai sensi del comma precedente.
  I commi 4 e 5 provvedono alla copertura parziale degli oneri recati dal comma 1 (pari a 330 milioni nel 2013 e a 270 milioni nel 2014), attraverso la riduzione delle disponibilità del Fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni agli enti locali in situazione di grave squilibrio finanziario, che abbiano deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale introdotta, ai sensi del decreto-legge n. 174 del 2012, all'articolo 243-bis del Testo unico sull'ordinamento degli enti locali. Le ulteriori risorse necessarie alla copertura degli oneri recati dal comma 1, sono poste a carico dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge, mediante una riduzione delle risorse del Fondo per assicurare la liquidità per il pagamenti dei debiti delle P.A., di 200 milioni sia per il 2013 che per il 2014.
  Passando alla modifica relativa al disegno di legge di conversione, mediante l'introduzione di un nuovo comma 2 all'articolo 1 è stata inoltre inserita una norma in materia di rinnovo del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria che, peraltro, non appare del tutto attinente al contenuto proprio del decreto-legge.
  In particolare, la norma esclude dall'elettorato attivo e passivo per il rinnovo del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria:
   i componenti delle commissioni tributarie soprannumerari che entro la data delle elezioni non siano stati immessi nelle funzioni giurisdizionali;
   i componenti della Commissione tributaria centrale.

  Al riguardo rammenta che il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, istituito dal decreto legislativo n. 545 del 1992, costituisce l'organo di autogoverno della magistratura tributaria ed è competente ad adottare tutti i provvedimenti relativi ai componenti delle commissioni tributarie. In analogia al Consiglio Superiore della Magistratura, la sua composizione è stata modificata dalla legge n. 342 del 2000: in tale contesto l'articolo 17, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992 stabilisce che i componenti del consiglio di presidenza sono eletti da tutti i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali con voto personale, diretto e segreto, e non sono rieleggibili. In tema di ineleggibilità l'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 545 stabilisce che non possono essere eletti al Consiglio di presidenza, e sono altresì esclusi dal voto, i componenti delle commissioni tributarie sottoposti, a seguito di giudizio disciplinare, ad una sanzione più grave dell'ammonimento. Il componente di commissione tributaria sottoposto Pag. 100alla sanzione della censura è eleggibile dopo tre anni dalla data del relativo provvedimento, se non gli è stata applicata altra sanzione disciplinare.
  Con riferimento ai componenti soprannumerari, ricorda che i commi 39 e 40 dell'articolo 4 della legge n. 183 del 2011 hanno introdotto norme di dettaglio riguardanti il concorso bandito ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, per la copertura di 960 posti vacanti presso le commissioni tributarie, prevedendo, in primo luogo, la nomina e l'immissione in servizio dei candidati risultati idonei, anche in sovrannumero; sono inoltre previste procedure di interpello per i trasferimenti dei componenti delle commissioni tributarie per la copertura di posti resisi vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali.
  Al riguardo fa presente che il comma 39-bis dell'articolo 4 della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'articolo 12, comma 4-bis, del decreto-legge n. 16 del 2012, ha istituito il ruolo unico nazionale dei componenti delle Commissioni tributarie presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, nel quale sono inseriti i componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali, nonché i componenti della commissione tributaria centrale.
  In tale contesto rammenta altresì che la legge n. 228 del 2012 ha modificato le procedure di trasferimento dei componenti delle Commissioni tributarie nominati a seguito del concorso bandito il 3 agosto 2011 ed immessi in servizio, anche in sovrannumero, nella sede di commissione tributaria scelta per prima da ciascuno di essi. In particolare si prevede il loro inserimento in organico previo espletamento della procedura di interpello bandita dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la copertura di posti resisi vacanti a livello nazionale nelle commissioni provinciali o regionali. Le domande dei componenti in sovrannumero sono proponibili sia per la copertura della sede presso la quale sono soprannumerari sia per la copertura di altre sedi.
  Con riferimento alla Commissione tributaria centrale, i cui componenti sono esclusi da parte della norma in esame dall'elettorato attivo e passivo per il rinnovo del Consiglio di Presidenza, segnala come tale organo, con sede in Roma, previsto dal previgente decreto del Presidente della Repubblica n. 626 del 1972 come terzo grado di giudizio, sia stato soppresso dal decreto legislativo n. 545 del 1992, che l'ha mantenuta in funzione per i giudizi pendenti.
  Formula quindi, d'intesa con l'altro relatore, Pagano, una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA rileva come l'introduzione, durante l'esame al Senato, delle previsioni in materia di cessioni della garanzia dello Stato sui debiti dell'Amministrazione rappresenti il completamento di un percorso avviato già durante l'esame del provvedimento in prima lettura alla Camera, volto a superare il nodo costituito dal coinvolgimento della Cassa depositi e prestiti nel pagamento dei debiti della PA: a questo riguardo occorre infatti risolvere la delicata questione di mantenere la Cassa al di fuori del perimetro delle Pubbliche amministrazioni, ai fini del calcolo del debito complessivo rilevante ai fini EUROSTAT.
  Le modifiche introdotte presso l'altro ramo del Parlamento concernenti l'IMU e la TARES vengono invece incontro ad alcune richieste avanzate dai comuni, in particolare per quanto riguarda il differimento di alcuni termini in materia, nonché per quanto riguarda l'erogazione di un contributo corrispondente al gettito dell'IMU relativo agli immobili di proprietà dei comuni stessi.
  Rileva inoltre come la riduzione di 400 milioni, nel biennio 2013-2014, del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, conseguente alle modificazioni apportate dal Senato all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge, sia in qualche modo giustificata dal fatto che le domande di rimborso dei debiti non Pag. 101esauriscono la complessiva disponibilità del Fondo stesso, fermo restando, comunque, l'impegno del Governo a ripristinare la dotazione del Fondo medesimo qualora le richieste di rimborso dovessero superare le risorse disponibili.
  Con riferimento, quindi, alle norme relative al divieto di acquisto di immobili da parte delle Pubbliche amministrazioni e di rinnovo del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, evidenzia come l'ammissibilità di tali previsioni nel contesto del decreto-legge sia stata valutata dalla Presidenza del Senato.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, desidera sottolineare come, soprattutto grazie al lavoro parlamentare, il testo del provvedimento, alla luce delle modifiche apportate prima dalla Camera e, quindi, dal Senato, risulti notevolmente migliorato.

  Marco CAUSI (PD) esprime la valutazione positiva del Gruppo del Partito Democratico sul provvedimento, dichiarando pertanto il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dai relatori.
  In particolare sottolinea come le modifiche apportate dal Senato rafforzino l'impatto positivo del provvedimento sull'economia. Rileva, a tale riguardo, come le integrazioni apportate nel corso dell'esame parlamentare consentano di individuare le modalità per il finanziamento della seconda fase dei pagamenti dei debiti della PA, che mobiliterà risorse finanziarie ulteriori rispetto ai 40 miliardi inizialmente previsti dal decreto-legge, senza tuttavia peggiorare il livello di indebitamento, avvalendosi della liquidità interbancaria e del ruolo che la Cassa depositi e prestiti potrà svolgere su base volontaria, a tali fini, rivestendo la funzione di prestatore di ultima istanza.
  In tale contesto evidenzia come l'ulteriore fase dei pagamenti dei debiti della PA consentirà di mobilitare una quantità di risorse tale da determinare impatti moltiplicativi sull'incremento del PIL molto ampi, in grado di superare ampiamente gli effetti della riduzione di 400 milioni del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, disposta dalla nuova formulazione dell'articolo 1, comma 10, la quale, peraltro, si è resa necessaria per consentire l'erogazione di risorse aggiuntive richieste dai comuni per risolvere taluni problemi nelle regolazioni finanziarie conseguenti all'applicazione dell'IMU.
  Con riferimento all'ultima questione affrontata dal Sottosegretario, relativa all'introduzione, nel corpo del decreto-legge, di previsioni la cui attinenza alla materia del provvedimento appare dubbia, invita il Presidente a farsi interprete, presso la Presidenza della Camera, dell'esigenza, che ritiene condivisa da tutti i componenti della Commissione, di giungere ad un'omogeneizzazione dei criteri di ammissibilità degli emendamenti seguiti presso i due rami del Parlamento, onde superare l'attuale disparità, in base alla quale una proposta emendativa, giudicata inammissibile alla Camera, risulta invece ammessa al Senato.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, con riferimento alla questione da ultimo sollevata dal deputato Causi, assicura che si attiverà per segnalare alla Presidenza della Camera la problematica concernente il disallineamento, tra Camera e Senato, delle norme regolamentari in materia di ammissibilità delle proposte emendative. In tale contesto, evidenzia, peraltro, come abbia già attivato, a livello informale, forme di coordinamento con la Commissione Finanze e Tesoro del Senato, al fine di evitare sovrapposizioni nelle rispettive attività e favorire la massima collaborazione tra i due organi, ad esempio per quanto riguarda lo svolgimento di attività conoscitive, nonché con riferimento alle prospettive di esame della proposta di legge concernente la delega al Governo per la riforma del sistema fiscale in corso di assegnazione alla Commissione.
  Coglie, quindi, l'occasione fornita dal dibattito odierno, per invitare ad evitare ogni inutile allarmismo, fomentato da notizie di stampa, rispetto alle tematiche della riscossione delle entrate degli enti locali, rilevando come esistano certamente Pag. 102le modalità ed i tempi per individuare, ad esempio attraverso la risoluzione che si intende presentare a breve in materia, soluzioni condivise che risolvano i problemi evidenziati su tale problematica.

  Sebastiano BARBANTI (M5S), nel sottolineare, preliminarmente, come il pagamento dei debiti della PA nei confronti delle imprese costituisca un obbligo inderogabile, evidenzia come il Senato, che pure ha complessivamente migliorato e rafforzato il testo, abbia introdotto due previsioni assolutamente non condivisibili. Si tratta, in primo luogo, dell'articolo 5-bis, il quale, nel quadro dell'integrale pagamento dei debiti della PA maturati al 31 dicembre 2012, consente al Ministero dell'economia e delle finanze di autorizzare la cessione di garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie nazionali, dell'Unione europea e internazionali. A tale proposito ritiene che la previsione, oltre ad apparire poco chiara nelle sue motivazioni e nei suoi obiettivi, sia inutile o controproducente, da un lato, in quanto prevede la concessione di una garanzia su un diritto che appare già di per sé garantito, dall'altro in quanto coinvolge organismi sovranazionali, peraltro non meglio specificati, i quali potrebbero richiedere contropartite non ancora definite. Lamenta inoltre come la norma rischi di introdurre nuovamente elementi di discrezionalità nel pagamento delle somme dovute alle imprese, preannunciando quindi la presentazione, da parte del suo gruppo, di proposte emendative volte a rivedere la previsione.
  Un ulteriore aspetto negativo delle modifiche apportate dal Senato riguarda l'articolo 10-quater, relativo all'attribuzione ai comuni di un contributo corrispondente al gettito IMU concernente gli immobili di proprietà dei comuni medesimi, segnalando al riguardo come la previsione, che pure è condivisibile nel merito, in quanto corregge un errore compiuto precedentemente, sia finanziata, ai sensi delle modifiche apportate all'articolo 12, comma 3, lettera c-bis), attraverso la riduzione delle risorse stanziate per il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in evidente contraddizione con le dichiarazioni del Presidente del Consiglio, secondo cui la formazione e la ricerca devono costituire lo strumento fondamentale per sostenere la ripresa l'economica e rilanciare la competitività del Paese.
  Preannuncia quindi il voto di astensione del proprio gruppo sulla proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  Giulio Cesare SOTTANELLI (SCpI), nell'esprimere una valutazione complessivamente positiva sul provvedimento, chiede, con riferimento alla previsione di cui all'articolo 10, comma 2-ter, la quale proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2013 l'operatività del gruppo Equitalia nell'ambito delle attività di accertamento delle entrate comunali, se sia possibile estendere tale proroga anche all'attività delle altre società concessionarie delle entrate degli enti locali.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, in merito alla questione posta dal deputato Sottanelli evidenzia come non sussistano i tempi necessari per modificare ulteriormente il decreto-legge e prevedere un'ulteriore lettura da parte del Senato, atteso che il termine di conversione del provvedimento spirerà il 7 giugno prossimo.
  Rileva, peraltro, sotto il profilo del merito, come il termine di cui all'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter) del decreto-legge n. 70 del 2011, prorogato dall'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge in esame, riguardi solo l'operatività del gruppo Equitalia nel settore della riscossione delle entrate degli enti locali. Ritiene, comunque, che la questione evidenziata dal deputato Sottanelli non possa essere affrontata nell'ambito del provvedimento in discussione, ma possa comunque costituire oggetto della risoluzione che si intende presentare prossimamente sulle tematiche generali della riscossione degli enti locali.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede al rappresentante del Governo di fornire una stima aggiornata circa l'ammontare Pag. 103totale dei debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti delle imprese fornitrici di imprese e servizi.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, con riferimento al quesito posto dal deputato Villarosa, rileva come non sussista, al momento, una stima ufficiale definitiva circa l'ammontare complessivo dei debiti della PA, ricordando, a tale proposito, che la Banca d'Italia ha recentemente fornito un dato, pari circa a 91 miliardi di euro, che, peraltro, dovrà essere probabilmente aggiornato. Segnala, comunque, come il Governo stia procedendo al completo monitoraggio dei debiti esistenti, al fine di stabilire una cifra definitiva.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche.
C. 841 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Fabio LAVAGNO (SEL), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, in sede consultiva, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 841, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di rappresentanze diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013.
  In via preliminare segnala come l'Accordo di cui si propone la ratifica intenda concludere una lunga vertenza concernente la sede diplomatica lituana a Roma, che ha avuto origine nel 1937, con l'acquisto, da parte della Repubblica lituana, di un immobile sito in via Nomentana, denominato da quel momento Villa Lituania.
  A seguito dell'annessione all'Unione delle Repubbliche socialiste sovietiche del Paese baltico, a partire dal 1940, la Villa passò all'URSS, che provvide anche ad estinguere il mutuo ipotecario gravante sull'immobile. Attualmente, pertanto, Villa Lituania ospita gli uffici consolari a Roma della Federazione russa, quale Stato continuatore della soggettività internazionale dell'URSS.
  Al fine di superare la controversia apertasi con la Repubblica di Lituania all'indomani della sua fuoriuscita dall'ex-URSS circa la nuova sede per la missione diplomatica lituana a Roma, il Governo italiano ha avanzato una serie di proposte, mai accolte dalla Parte lituana, la quale ha prospettato di sottoporre la controversia alla Corte internazionale di giustizia o ad un tribunale arbitrale, per valutare l'eventuale violazione, da parte dell'Italia, degli obblighi di protezione delle rappresentanze diplomatiche stabiliti dalla Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961.
  Nel 2011 si è giunti ad una soluzione consensuale della controversia, in quanto il Governo italiano – attraverso l'Agenzia del demanio – ha individuato, come sede dell'Ambasciata di Lituania, un appartamento all'interno di Palazzo Blumensthil, appartenente al demanio statale e sito a Roma in Lungotevere dei Mellini. Si tratta di un immobile di pregio risalente al 1890, pervenuto al demanio a seguito del recupero di un debito fiscale, la cui qualità architettonica e le cui caratteristiche risultano confacenti alle richieste poste dal Governo lituano, che ha pertanto accettato l'offerta.
  Passando ad analizzare il contenuto dell'Accordo, richiama, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 1, comma 1, il quale concede in comodato d'uso al Governo della Repubblica di Lituania una porzione di un immobile di pregio sito in Roma, per le esigenze delle rappresentanze diplomatiche del Governo della Repubblica Pag. 104di Lituania, nel rispetto delle norme previste dalla già citata Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche. Si tratta dell'intero quarto piano di Palazzo Blumenstihl, avente un'estensione di circa 700 metri quadrati.
  Il comma 2 specifica che il comodato ha la durata di 99 anni a partire dalla data di entrata in vigore del Trattato.
  In merito a tale previsione rileva come tale previsione, pur non comportando nuovi oneri finanziari per il bilancio dello Stato, come indicato dalla Relazione tecnica allegata al disegno di legge, abbia carattere di specialità rispetto alla normativa italiana vigente in materia di concessione d'uso dei beni demaniali a titolo gratuito e a canone agevolato, di cui al Capo III del decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 2005, recante il Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato. Tale specialità riguarda sia la natura soggettiva del concessionario, trattandosi di uno Stato straniero, categoria non compresa tra i possibili beneficiari di concessioni gratuite indicati dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 296, sia la durata della concessione stessa, che, ai sensi dell'articolo 14 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 296, deve essere compresa tra sei e diciannove anni.
  In tale contesto considera opportuno che nel parere sul provvedimento la Commissione segnali alla Commissione Affari esteri l'esigenza di evidenziare il carattere di specialità della previsione rispetto alla normativa generale italiana vigente in materia, specialità giustificata dall'esigenza di rispettare gli obblighi internazionali in materia di protezione delle rappresentanze diplomatiche cui l'Italia è tenuta, eventualmente acquisendo a tal fine una specifica dichiarazione del Governo, ovvero mediante un impegno da assumere con apposito ordine del giorno.
  L'articolo 2 indica che l'immobile è concesso ad uso esclusivo del Governo della Repubblica di Lituania per le esigenze delle sue rappresentanze diplomatiche e vieta di concedere ulteriormente l'immobile stesso, o parti di esso a terzi, né a titolo oneroso, né gratuito, in via stabile o temporanea, se non in presenza del preventivo consenso del Governo della Repubblica italiana.
  Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il Governo lituano si impegna ad eseguire a proprie spese i lavori di rinnovazione dell'immobile necessari e a mantenere a sue spese l'immobile nella sua integrità e in stato di buona conservazione, in armonia con l'articolo 15 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 296 del 2005.
  Sempre in consonanza con le previsioni di cui agli articoli 15 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 296, il comma 2, prevede, in considerazione del carattere storico e artistico dell'immobile, che le autorità lituane siano tenute a rispettare la normativa italiana in tema di conservazione dei beni culturali, compreso l'obbligo di effettuare le opere di restauro e di preservazione dell'immobile che saranno richieste dalle competenti autorità italiane, e che siano corrispondenti agli standard normalmente accettati in circostanze analoghe.
  Secondo l'articolo 4, comma 1, le Parti contraenti si impegnano a organizzare il lavoro delle rispettive rappresentanze diplomatiche in conformità al diritto internazionale e a assistersi nell'efficiente svolgimento delle relative funzioni.
  In particolare, il comma 2 impegna il Governo lituano a facilitare il Governo italiano, se necessario, nell'identificazione e nell'acquisizione di spazi idonei ad ospitare la sede delle rappresentanze diplomatiche italiane a Vilnius.
  L'articolo 5 indica nei Ministeri degli esteri delle due Parti gli enti responsabili dell'esecuzione del Trattato.
  L'articolo 6 regola l'entrata in vigore del Trattato, stabilisce che lo stesso sarà vigente per il periodo di durata della concessione in comodato dell'immobile, e prevede le modalità di rinnovo o modifica del Trattato medesimo.Pag. 105
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 1), la quale sottolinea l'esigenza di evidenziare il carattere di specialità, rispetto alla normativa italiana vigente in materia, della previsione concernente la concessione alla Lituania per 99 anni dell'immobile sito nel Palazzo Blumensthil, eventualmente acquisendo a tal fine un chiarimento del Governo.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 12.35.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 5 giugno 2013. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 12.35.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-00237 Paglia: Dati relativi ai pignoramenti immobiliari nell'ambito delle procedure di riscossione coattiva dei tributi.

  Giovanni PAGLIA (SEL) illustra la propria interrogazione, evidenziando come la crisi economica abbia messo a dura prova la capacità di rimborso di famiglie e imprese, tanto che la cronaca riporta quasi quotidianamente casi drammatici, derivanti dall'espropriazione della casa di abitazione ed al suo pignoramento. Sottolinea quindi come tale scenario imponga al Parlamento, nel quadro di una riforma organica del sistema tributario, di modificare le attuali regole sulla riscossione dei debiti fiscali e contributivi, per adattarle alle reali condizioni dei cittadini, anche prevedendo, per legge, di salvaguardare un bene primario come la casa di abitazione non di lusso, attraverso la dichiarazione d'impignorabilità.
  In tale contesto ricorda che il servizio nazionale di riscossione dei tributi e dei contributi è oggi affidato alla società Equitalia spa, detenuta per il 51 per cento dall'Agenzia delle entrate e per il 49 per cento dall'INPS, e che lo stesso amministratore delegato di Equitalia, Benedetto Mineo, stante la delicatezza della situazione, ha chiesto ai dirigenti locali del concessionario pubblico di valutare, in caso di indigenza comprovata e verificata, le condizioni personali e finanziarie del debitore prima di avviare le procedure coatte di riscossione.
  In tale ambito, preso atto dell'aumento del numero delle insolvenze, e quindi dei pignoramenti sia da parte del sistema bancario, sia da parte degli agenti della riscossione, primo fra tutti Equitalia, l'interrogazione evidenzia come non sa nota l'esatta entità dei pignoramenti effettuati nel quinquennio e chiede quindi di conoscere quanti siano quelli attualmente in corso di esecuzione e quanti quelli prossimi ad essere eseguiti, quanti siano in carico al sistema bancario e quanti agli agenti della riscossione, come siano distribuiti su base territoriale, rispetto alla classe di valore del bene pignorato ed all'anno d'inserimento a ruolo, nonché quanto pesino sull'entità dei beni pignorati la quota capitale e quella per interessi, more ed altri oneri accessori.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Giovanni PAGLIA (SEL), replicando, ringrazia il Sottosegretario per la risposta fornita, riservandosi di valutare più puntualmente i dati analitici forniti nella tabella allegata alla risposta. Nel dichiararsi parzialmente soddisfatto, evidenzia tuttavia come non sia stato tuttavia fornito il Pag. 106dato richiesto dall'interrogazione circa il numero di pignoramenti attualmente in corso che risultino essere in carico al sistema bancario.
  Nel riservarsi di formulare un ulteriore atto di indirizzo in merito, auspica che sia possibile risolvere in temi brevi il delicato problema evidenziato nell'interrogazione.

5-00238 Zanetti: Ammontare delle somme versate dai contribuenti in pendenza di contenzioso tributario per le quali sia stata successivamente acclarata la non debenza.

  Enrico ZANETTI (SCpI) illustra la propria interrogazione, sottolineando come le statistiche ufficiali sul contenzioso tributario relative al primo trimestre 2013, recentemente pubblicate, registrino una percentuale di vittorie «piene» dell'Agenzia delle entrate pari solo al 35,62 per cento dei giudizi in primo grado e al 36,16 per cento dei giudizi in secondo grado, contro vittorie «piene» dei contribuenti pari al 26,36 per cento dei giudizi in primo grado e al 33,88 per cento dei giudizi in secondo grado, mentre i «pareggi» sono il 9,13 per cento dei giudizi in primo grado e l'8,19 per cento dei giudizi in secondo grado e le conciliazioni giudiziali e altre cause di estinzione del processo costituiscono l'epilogo del 28,88 per cento dei giudizi di primo grado e del 21,77 per cento dei giudizi di secondo grado.
  Rileva come tali dati, esaminati insieme alle statistiche ufficiali sul contenzioso tributario per il primo trimestre 2012, nonché alle informazioni fornite dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze nella relazione sullo stato del contenzioso tributario relativa al 2011, evidenzino percentuali analoghe. In tale ambito risulta chiaro come, in caso di ricorso del contribuente, gli enti impositori in generale, ivi compresa l'Agenzia delle entrate, abbiano pienamente ragione in un numero stabilmente e sensibilmente inferiore al 50 per cento dei giudizi instaurati, giovandosi per altro, più dei contribuenti, di vittorie fondate non già su profili di merito della pretesa tributaria, ma su ragioni procedurali.
  Sottolinea quindi come tali cifre evidenzino la notevole aleatorietà dell'effettiva debenza, da parte del contribuente che presenta ricorso, delle somme che vengono ad esso contestate dagli enti impositori in generale, ivi compresa l'Agenzia delle entrate, in un quadro normativo generale in cui però è previsto, per il contribuente che presenta ricorso, l'obbligo di versare il 30 per cento delle maggiori imposte contestate già prima del giudizio di primo grado.
  Alla luce di tali premesse, l'interrogazione chiede al Governo in quale ordine di grandezza possa essere stimato l'ammontare complessivo, su base annua, delle somme che vengono versate dai contribuenti in pendenza di giudizio per le quali viene successivamente acclarata in sede giurisdizionale la non debenza ed il conseguente obbligo di restituzione.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Enrico ZANETTI (SCpI), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta, prendendo atto del fatto che il Governo ha inteso compiere una rilettura dei dati esposti in premessa dall'atto di sindacato ispettivo, giungendo a conclusioni opposte a quelle richiamate. Appare chiaro, infatti, che se si considera il numero totale degli esiti favorevoli all'amministrazione finanziaria al netto dei «pareggi», delle conciliazioni giudiziali e delle altre cause di estinzione del processo, si perviene ad un risultato totalmente diverso, per cui le decisioni favorevoli all'Agenzia superano quelle a favore del contribuente in tutti e tre i gradi di giudizio.
  Evidenzia, inoltre, come l'interrogazione presentata chiedesse al Governo di fornire il dato relativo all'ammontare totale delle somme versate dal contribuente che presenta il ricorso, rilevando come, a suo avviso, tali somme potrebbero ammontare a circa un miliardo di euro su base annua. Nello stigmatizzare il fatto che il Governo si è astenuto dal fornire qualsiasi dato numerico al riguardo, Pag. 107preannuncia la presentazione di un ulteriore atto di sindacato ispettivo di analogo tenore, al fine di ottenere finalmente una risposta in merito.

5-00239 Causi: Problematiche relative alla gestione della Banca del Mezzogiorno.

  Marco CAUSI (PD), nell'illustrare la propria interrogazione, rileva preliminarmente come la Banca del Mezzogiorno, prevista dalla legge n. 191 del 2009 e controllata totalmente da Poste Italiane s.p.a., il cui assetto proprietario vede a sua volta la partecipazione totalitaria del Ministero dell'economia e delle finanze, abbia la missione di sostenere i progetti di sviluppo delle piccole e medie imprese con l'offerta di prodotti di finanziamento a medio e lungo termine.
  Ricorda, inoltre, come la Banca, avendo assorbito il Mediocredito centrale, gestisca il Fondo centrale di garanzia per le PMI, il quale svolge un ruolo centrale nell'ambito delle misure di contrasto al razionamento del credito, in particolare in favore delle piccole e medie imprese nelle zone svantaggiate del Paese, e di cui il Governo intende raddoppiare la dotazione.
  A tale riguardo ricorda che il Partito Democratico aveva espresso una valutazione negativa sulla norma istitutiva della Banca del Mezzogiorno, in quanto riteneva che tale strumento servisse solo a coprire il sostanziale disinteresse dell'allora Esecutivo di centrodestra per le problematiche del Mezzogiorno. Tale valutazione critica è parzialmente mutata nel tempo, ed il PD ha maturato l'opinione che l'azione della Banca – in linea teorica del tutto insufficiente – possa comunque sortire effetti positivi rispetto alle necessità dell'economia meridionale. Evidenzia, peraltro, come la Banca non abbia realizzato finora risultati concreti, sottolineando come essa stia deliberando, in assenza di un piano organico, stanziamenti di entità decisamente ridotta rispetto ai piani di sviluppo prefissati, come alcune scelte di gestione risultino estranee alla missione dell'istituto e come siano inoltre sorte divergenze fra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca del Mezzogiorno circa le prospettive strategiche di quest'ultima, le quali hanno portate alle dimissioni, rassegnate il 7 marzo 2013, dei componenti dell'organo di amministrazione della banca designati dallo stesso Ministero.
  Alla luce di quanto richiamato, l'atto di sindacato ispettivo chiede al Governo come intenda superare le divergenze emerse in seno alla dirigenza della Banca, rilevando come esse siano il preoccupante segnale di un progressivo allontanamento della Banca del Mezzogiorno dalla missione, alla stessa originariamente assegnata, di sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese del Meridione.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4). Dichiara quindi l'impegno del Governo a valutare con attenzione le questioni attinenti alla funzione, all'operatività e alle prospettive della Banca del Mezzogiorno.

  Marco CAUSI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, valutando in particolare con favore l'impegno da ultimo espresso dal Sottosegretario. Ribadisce quindi le proprie perplessità sulla gestione della Banca, rilevando come la risposta confermi il fatto che non sono mai stati emessi i titoli di debito, cosiddetti «Tremonti bond», previsti per il sostegno dell'economia meridionale, e che la Banca del Mezzogiorno abbia erogato finanziamenti prevalentemente a grandi società, piuttosto che alle piccole e medie imprese, come invece previsto dalla disciplina concernente l'attività della Banca stessa.
  Formula quindi l'auspicio che i membri dell'organo di amministrazione della Banca del Mezzogiorno che saranno nominati in sostituzione dei componenti dimissionari siano scelti tra personalità in grado di ricalibrare gli interessi pubblici coinvolti nell'attività della Banca, la cui missione era stata precisamente indicata dalle norme istitutive nel sostegno allo sviluppo delle piccole e medie imprese, in particolare nelle aree svantaggiate del Paese.

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5-00240 Barbanti e Pesco: Modalità di finanziamento delle misure di proroga delle agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero edilizio ed efficientamento energetico.

  Daniele PESCO (M5S), illustrando la propria interrogazione, evidenzia come lo studio elaborato dal rapporto Cresme-CNA ed Enea sugli effetti economici degli sgravi per le ristrutturazioni edilizie evidenzi, tra il 1998 e il 2012, un ammontare molto elevato di domande relative agli interventi di recupero edilizio e agli incentivi di efficientamento energetico, ricordando che il valore complessivo di lavori effettuati è stato pari 111,4 miliardi di euro.
  Fa presente come la ricaduta economica stimata, in termini di gettito tributario, delle attività in oggetto (concernente l'IVA versata da imprese edili, installatori, impiantisti e progettisti, nonché le somme versate a titolo di IRES, IRPEF e di contributi sociali) sia pari a 49,5 miliardi di euro e come i minori oneri fiscali ammontino a 53 miliardi di euro.
  In tale contesto evidenzia come lo strumento dell'agevolazione fiscale appaia dunque molto utile a generare flussi di liquidità atti a stimolare un mercato interno fortemente depresso e come, per tale motivo, sarebbe vantaggioso estendere il sistema della detrazione agli altri settori connessi allo sviluppo sostenibile.
  In tale contesto l'atto di sindacato ispettivo chiede al Governo di sapere per quale motivo, nell'ambito del decreto-legge recentemente approvato in materia, si ritenga che il minor gettito erariale conseguente alla proroga delle agevolazioni fiscali per gli interventi di recupero edilizio ed efficientamento energetico, il quale, secondo notizie di stampa, sarebbe pari a 200 milioni di euro annui, debba essere coperto attraverso un aumento dell'IVA, imposta che grava maggiormente sui piccoli contribuenti, e non invece da una maggiore tassazione sulle attività altamente inquinanti, soluzione che apparirebbe più in linea con le finalità delle predette detrazioni.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Daniele PESCO (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, rilevando come il Governo si sia purtroppo limitato ad una puntuale risposta ai quesiti oggetto dell'interrogazione, senza tuttavia fornire una valutazione circa l'affidabilità dei dati forniti dal Cresme-CNA. A tale proposito, evidenzia come sarebbe particolarmente interessante conoscere quale sia la percentuale massima di incentivazione fino alla quale non si registrerebbe una perdita complessiva di gettito erariale, alla luce di una valutazione complessiva degli effetti delle misure di sostegno fiscale alle ristrutturazioni.
  Preannuncia quindi la presentazione di un'ulteriore interrogazione in merito, volta a risolvere anche tale ultimo quesito.

  Itzhak Yoram GUTGELD (PD), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea, in termini metodologici, come il Governo, in occasione delle decisioni circa l'opportunità di prevedere una qualsiasi forma di incentivo di natura tributaria, dovrebbe ricorrere ad un quadro generale di riferimento che tenga conto dei complessivi costi e benefici connessi alle agevolazioni fiscali.
  Evidenzia, in particolare, come l'interrogazione presentata dal gruppo del Movimento 5 Stelle abbia fornito uno spunto utile circa l'opportunità di non limitarsi a stimare esclusivamente il minor gettito direttamente prodotto dalle agevolazioni fiscali, ma di estendere le valutazioni anche all'impatto aggiuntivo, in termini di gettito tributario, derivante dalle attività oggetto dell'esenzione e da ogni altro aspetto connesso a tali misure. Esprime quindi la sua personale perplessità in materia di incentivi tributari alle attività economiche, ritenendo, ad esempio, eccessivo prevedere una percentuale di detrazione del 65 per cento per le spese relative agli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica degli edifici.

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5-00241 Maietta: Verifiche circa i tassi di interesse applicati da Equitalia in sede di riscossione coattiva dei tributi.

  Pasquale MAIETTA (FdI) illustra la propria interrogazione, la quale è stata presentata a seguito di notizie di stampa che riferiscono la vicenda di un imprenditore casertano cui, nell'ambito di un procedimento contro la società Equitalia, risulterebbero applicati, da parte della stessa Equitalia, tassi di interesse pari a circa il 20,22 per cento per una delle cartelle oggetto del contenzioso, del 27,62 per cento per una seconda cartella e del 29,76 per cento per una terza.
  Evidenzia come si tratti inequivocabilmente di somme ben superiori alle soglie di usura fissate dalla Banca d'Italia, e come l'applicazione di tassi così elevati dipenda dal fatto che Equitalia eserciterebbe la pratica, peraltro illegittima, dell'anatocismo, imputando al capitale gli interessi ogni sei mesi, in una spirale sempre più elevata, che porta i tassi a superare le soglie dell'usura.
  In tale ambito, l'interrogazione chiede al Governo se sia informato dei fatti sopra richiamati e quali iniziative intenda assumere il Ministero dell'economia e delle finanze, sia per verificare la correttezza e la liceità dei tassi applicati dalla citata società di riscossione, sia per regolare il rimborso delle somme ai contribuenti danneggiati.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Pasquale MAIETTA (FdI) replicando, ringrazia il Sottosegretario per la risposta, la quale ha ripercorso il quadro normativo di riferimento circa l'attività svolta da Equitalia, sul quale dichiara di non volersi addentrare in questa sede.
  Evidenzia quindi come la preoccupazione principale del gruppo di Fratelli d'Italia sia quella di evitare che il contribuente sia costretto a pagare somme troppo alte, riservandosi quindi di intraprendere ogni ulteriore utile iniziativa in tal senso.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  Girolamo PISANO (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, dichiara di apprezzare lo sforzo di collaborazione al quale il Governo sta improntando la propria attività, ma segnala la necessità di ricevere con tempestività i dati che il Gruppo del Movimento 5 Stelle ha richiesto informalmente all'Esecutivo ai fini dello svolgimento della propria attività parlamentare, auspicando che il Sottosegretario e il Presidente della Commissione vogliano farsi portavoce di tale istanza.

  La seduta termina alle 13.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 5 giugno 2013.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.20 alle 13.25.

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