CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 giugno 2013
32.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 89

SEDE REFERENTE

  Martedì 4 giugno 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

  La seduta comincia alle 11.40.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.
C. 303 Fiorio, C. 760 Russo, C. 903 Bordo e C. 1020 Schullian.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 760, C. 903 e C. 1020 – Nomina di un Comitato ristretto).

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  La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 20 maggio scorso.

  Luca SANI, presidente, ricorda che nella precedente seduta la relatrice Covello ha svolto la relazione introduttiva, con riferimento alla proposta di legge C. 303 Fiorio.
  Successivamente, sono state assegnate alla Commissione le proposte di legge C. 760 Russo, C. 903 Bordo e C. 1020 Schullian, le quali, vertendo sulla stessa materia, sono state abbinate alla prima, ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

  Stefania COVELLO (PD), relatore, fa presente che tutte le proposte di legge hanno un impianto simile, differenziandosi solo per alcuni aspetti specifici, che potranno essere approfonditi nella successiva fase dell'esame dell'articolato, al fine di pervenire all'elaborazione di un testo unificato.

  Massimo FIORIO (PD), rilevando che tutte le proposte di legge in esame riprendono sostanzialmente il testo unificato elaborato dalla Commissione nella precedente legislatura, invita a valutare, da un punto di vista operativo, se procedere prima al lavoro sul testo ovvero se svolgere prima un ciclo di audizioni con gli operatori del settore, che hanno salutato con favore la ripresa dell’iter del provvedimento e chiedono di essere coinvolti.

  Paolo RUSSO (PdL) osserva che la Commissione, in linea generale, potrebbe prima elaborare un testo e su questo svolgere le audizioni oppure procedere preliminarmente alle audizioni e poi lavorare sul testo. Rispetto alle proposte in esame, riterrebbe utile seguire il secondo percorso, così da raccogliere preventivamente le sollecitazioni provenienti dai soggetti interessati.

  Stefania COVELLO (PD), relatore, concorda con il percorso suggerito dal deputato Russo, che consente alla Commissione di informare i suoi lavori ad una logica di apertura verso il mondo esterno e alle proposte migliorative che da esso possono provenire.

  Filippo GALLINELLA (M5S), dopo aver fatto presente che il suo gruppo ha presentato la proposta di legge Zaccagnini C. 1019, non ancora assegnata, condivide l'opportunità di procedere prima alle audizioni, così da raccogliere ulteriori elementi di valutazione.

  Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), associandosi alle considerazioni dei colleghi, aggiunge che sarebbe opportuno procedere nei lavori in sede di Comitato ristretto.

  Luca SANI, presidente, riassumendo il dibattito svoltosi, fa presente che le audizioni proposte saranno programmate in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Propone in ogni caso di deliberare nella odierna seduta la nomina di un Comitato ristretto, al quale affidare l'ulteriore istruttoria e l'elaborazione di un testo.

  La Commissione delibera quindi la nomina di un Comitato ristretto.

  Paolo RUSSO (PdL) segnala l'opportunità di attendere l'assegnazione della proposta di legge preannunciata dal Movimento 5 Stelle.

  Luca SANI, presidente, concordando, si riserva di nominare i componenti del Comitato sulla base delle designazioni dei gruppi.
  Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, in materia di disciplina delle organizzazioni di produttori nel settore agricolo.
C. 301 Fiorio e C. 474 Oliverio.

(Seguito dell'esame e rinvio – Nomina di un Comitato ristretto).

  La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 20 maggio scorso.

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  Luca SANI, presidente e relatore, ricorda che nella seduta del 20 maggio scorso, in qualità di relatore, ha introdotto la discussione.

  Filippo GALLINELLA (M5S) precisa che il suo gruppo, pur non avendo presentato una proposta di legge sull'argomento, ritiene di poter dare un contributo fattivo alla discussione.
  A tal fine, ritiene utile procedere ad alcune audizioni, per approfondire e chiarire alcuni aspetti della proposta in esame.

  Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) manifesta avviso favorevole relativamente alla proposta del deputato Gallinella, stante la estrema urgenza di razionalizzare la filiera agricola che, allo stato attuale, destina al produttore agricolo solo il 17 per cento dei proventi realizzati con la vendita dei prodotti agroalimentari. Si tratta di una macroscopica distorsione nella filiera per la quale occorre un'opera di razionalizzazione. Ritiene opportuno incontrare in tale ambito anche il presidente e i deputati italiani membri della Commissione agricoltura e sviluppo rurale del Parlamento europeo, e in particolare il presidente De Castro e l'onorevole La Via, per un aggiornamento sulla riforma della politica agricola comune in via di definizione, che interviene anche sulla materia oggetto delle proposte di legge. Sul punto, sarà anche utile un confronto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

  Luca SANI, presidente, fa presente che le audizioni proposte, che condivide, saranno programmate in sede di Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Propone quindi di deliberare la nomina di un Comitato ristretto, al quale affidare l'ulteriore istruttoria e l'elaborazione di un testo.

  La Commissione delibera la nomina di un Comitato ristretto.

  Luca SANI, presidente, si riserva di nominare i componenti del Comitato sulla base delle designazioni dei gruppi.
  Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

Interventi per il settore ittico.
C. 338 e C. 339 Catanoso e C. 521 Oliverio.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 338 e C. 339).

  La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 29 maggio scorso.

  Luca SANI, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore Agostini ha svolto la relazione introduttiva, con riferimento alla proposta di legge C. 521.
  Successivamente, sono state assegnate alla Commissione le proposte di legge C. 3338 e C. 339 Catanoso, le quali, vertendo sulla stessa materia, sono state abbinate alle altre, ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

  Luciano AGOSTINI (PD), relatore, integrando la relazione con riferimento alle ulteriori proposte di legge abbinate, segnala che mentre la proposta Oliverio comprende numerosi interventi normativi di diversa natura che interessano il settore della pesca, le proposte di legge Catanoso riguardano specifiche tematiche.
  La proposta C. 338 parte dalla considerazione degli effetti delle politiche della pesca adottate a livello internazionale, europeo e nazionale, che avrebbero annullato la diversificazione dell'attività di pesca e aggravato i costi di esercizio e di mantenimento delle imbarcazioni, invertendo il rapporto tra costi e ricavi e tra peso e prezzo. In particolare, le imbarcazioni, forzatamente dedite quasi tutte alla stessa tipologia di pesca nello stesso periodo, sbarcano contemporaneamente il pescato, determinando la diminuzione del prezzo di vendita, anche a causa della contemporanea importazione di pesce da Paesi terzi non interessati da alcuna limitazione.
  La proposta mira quindi ad armonizzare le regole europee, garantendo il mantenimento del delicato equilibrio tra sfruttamento Pag. 92della risorsa e sostenibilità, al fine di rendere praticabile ed ecosostenibile la pesca dei pesci pelagici e grandi migratori ed evitando i rigetti in mare. A tal fine, sono dettate norme in materia di disciplina della pesca del tonno rosso e del pesce spada, dell'uso degli attrezzi da pesca, di pesca a strascico, di pesca costiera ravvicinata, nonché in materia di titoli marittimi e di incentivi alla costruzione di nuove imbarcazioni.
  La proposta di legge C. 338 è invece rivolta a modificare l'ambito entro il quale si svolge la pesca marittima ravvicinata, prevedendo che essa si eserciti nelle acque marittime fino a una distanza di 40 miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza, e fino a una distanza di 80 miglia dalla costa nel periodo dal 1o aprile al 30 settembre di ogni anno. Attualmente, l'ambito è di venti miglia dalla costa, con navi da pesca di categoria non inferiore alla terza.
  La proposta è motivata dalle difficoltà insorte in merito agli adempimenti e alle sanzioni relative al dispositivo di rilevazione satellitare installato a bordo dei motopescherecci (blue box), che consente l'identificazione dell'unità da pesca, della sua esatta posizione geografica, la data e l'ora di rilevamento, la velocità e la rotta; questi dati vengono memorizzati a intervalli regolari di due ore e successivamente trasmessi alle capitanerie di porto. La normativa che disciplina lo strumento – introdotto per la salvaguardia delle risorse ittiche e per la sicurezza dei naviganti – sta creando serie difficoltà ai pescatori sempre più costretti, a causa della rarefazione delle risorse, a pescare più lontano, con un aggravio di costi e di rischi a cui si aggiungono le sanzioni per sconfinamento.

  Michele ANZALDI (PD) sottolinea come il settore ittico stia vivendo una vera e propria emergenza, determinata dalla somma dei problemi propri del settore e di quelli connessi alla generale crisi economica che sta vivendo il Paese. Chiede pertanto che la Commissione esamini con urgenza e attenzione le misure dirette ad affrontare tale situazione.

  Simone VALIANTE (PD) si associa alle considerazioni del collega Anzaldi, sottolineando la necessità di accelerare l’iter di un provvedimento legislativo che si propone di affrontare i problemi della pesca.

  Roberto CAON (LNA) avverte di aver presentato la proposta di legge C. 1124, non ancora assegnata.

  Luciano AGOSTINI (PD), relatore, osserva che l'audizione del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, programmata per la prossima settimana, potrà costituire un'occasione per approfondire come si intende affrontare il fermo pesca 2013 e se sarà possibile destinare risorse per la copertura di alcuni interventi previsti dalle proposte di legge in esame.
  Ritiene inoltre utile procedere a specifiche audizioni sulle proposte di legge, al di là delle indicazioni generali acquisite nel corso delle audizioni delle organizzazioni del settore svoltesi la scorsa settimana.

  Luca SANI, presidente, fa presente che il 30 maggio è stato raggiunto l'accordo politico in sede europea sulla riforma della politica comune della pesca, cui dovranno far seguito l'adozione formale da parte del Consiglio e l'approvazione definitiva da parte del Parlamento europeo. In tale prospettiva, preannuncia che le Commissioni Agricoltura e Politiche dell'Unione europea del Senato hanno proposto alle omologhe Commissioni della Camera di programmare nelle prossime settimane un'audizione del Ministro delle politiche agricole sul tema.

  Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE manifesta apprezzamento per le sollecitazioni dei colleghi ad intervenire con misure urgenti in favore del settore della pesca, sollecitazioni che si riserva di sottoporre al Ministro. Osserva quindi che il settore soffre sia per la crisi economica Pag. 93sia per i problemi indotti dagli adempimenti richiesti dal quadro normativo europeo e nazionale, spesso eccessivamente gravosi per le marinerie. Al riguardo, informa che incontrerà a breve il Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, per fare il punto della situazione, verificare i vincoli effettivamente derivanti dalla legislazione europea e individuare gli ambiti per un'opportuna semplificazione a livello nazionale. Degli esiti terrà informata la Commissione.

  Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) esprime soddisfazione per l'intervento del Sottosegretario, al quale chiede di fornire risposta alla sua interrogazione n. 4-00564, concernente le cosiddette ferrettare, attrezzo da pesca soggetto a restrizioni che mettono in difficoltà soprattutto le marinerie del Sud.
  Invita inoltre il Governo a informare la Commissione in merito alla Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, che presenta caratteri di peculiarità nel suo organico.

  Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE sottolinea che ad un settore importante come la pesca dovranno essere preposte persone di indubbia competenza e professionalità e, pertanto, autorevoli anche in sede europea. Assicura infine che il Governo si farà carico delle istanze oggi manifestate e risponderà all'interrogazione del deputato Oliverio.

  Simone VALIANTE (PD) segnala l'urgenza di affrontare la questione delle ferrettare.
  Al riguardo, ricorda di aver partecipato ad un incontro di alcuni sindaci con il Direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, che ha richiamato i divieti posti in sede europea. I sindaci chiedono una proroga al 15 luglio della possibilità di usare tali attrezzi, con l'impegno a consegnarli successivamente, e chiedono altresì di accompagnare le misure limitative non solo con un ristoro economico, ma soprattutto con alternative sul piano lavorativo. Invita pertanto il Governo ad approfondire tale questione e a fornire al settore una risposta adeguata.

  Luca SANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici.
C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio e C. 761 Russo.

(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 341 e C. 761 – Nomina di un Comitato ristretto).

  La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge, rinviato nella seduta del 29 maggio scorso.

  Luca SANI, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore Russo ha svolto la relazione introduttiva, con riferimento alle proposte di legge C. 440 e C. 741.
  Successivamente, sono state assegnate alla Commissione le proposte di legge C. 341 Catanoso e C. 761 Russo, le quali, vertendo sulla stessa materia, sono state abbinate alle altre, ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

  Paolo RUSSO (PdL), relatore, integra la sua relazione con riferimento alle ulteriori proposte di legge abbinate, che presentano un impianto analogo.
  Tuttavia, la proposta di legge C. 341 Catanoso contiene norme specifiche di salvaguardia dei limoneti della riserva ionica di Acireale, in particolare della riserva La Timpa, che produce il «verdello», importantissimo per la sua plurima fioritura e per la disponibilità in periodi non coperti da altre produzioni nazionali, particolarmente meritevole di attenzione, con riguardo alla stagionalità e alla riduzione delle emissioni di CO2, consentendo un approvvigionamento del prodotto limone Pag. 94praticamente per tutto l'anno sul territorio nazionale, senza dover ricorrere ad onerose importazioni.
  L'altra proposta abbinata, C. 761 Russo e Faenzi, riprende il testo elaborato dalla Commissione Agricoltura nella precedente legislatura. Rispetto alle proposte Mongiello C. 440 e Oliverio C. 741 pone però un particolare accento sulla tutela delle coltivazioni storiche tradizionali di agrumi, sulla importanza di interventi di promozione dei prodotti agrumari, nonché sul coordinamento con i piani di sviluppo rurale.
  Ritiene infine di non proporre lo svolgimento di altre audizioni, ma propone di procedere alla nomina di un Comitato ristretto che possa cominciare a lavorare alla redazione di un testo unificato.

  Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ricorda, anche a nome di alcuni colleghi siciliani, la rilevanza della coltivazione dell'arancia amara nella zona di Ribera, nella Sicilia sud-orientale, su interessa tremila ettari di terreno e che merita di essere considerata nella proposta di legge, anche per il profilo della salvaguardia della biodiversità.

  Paolo RUSSO (PdL), relatore, osserva che la finalità delle proposte in esame non è quella di tutelare la produzione agrumaria, che pure lo meriterebbe, ma avere riguardo a specifiche coltivazioni caratterizzate da valori paesaggistici e funzionali alla salvaguardia del territorio, coltivazioni che, in tutta la loro estensione, raggiungeranno forse proprio tremila ettari. Si tratta di questione discussa anche nella precedente legislatura, che andrà valutata nel merito.

  Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ribadisce la rilevanza delle coltivazioni prima indicate per la tutela e la valorizzazione della biodiversità.

  Luca SANI, presidente, raccogliendo la proposta del relatore, propone la nomina di un Comitato ristretto, al quale affidare l'ulteriore istruttoria e l'elaborazione di un testo.

  La Commissione delibera quindi la nomina di un Comitato ristretto.

  Luca SANI, presidente, si riserva di nominare i componenti del Comitato sulla base delle designazioni dei gruppi.
  Rinvia infine il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.
C. 302 Fiorio.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame della proposta di legge.

  Alessandra TERROSI (PD), relatore, osserva che la proposta di legge in esame, d'iniziativa dei deputati Fiorio e Cenni, riprende il lavoro svolto nelle due precedenti legislature in entrambi i rami del Parlamento.
  Nella XV legislatura, la Commissione Agricoltura della Camera dei deputati ha avviato l'esame di alcuni progetti di legge in materia (C. 1629, 1695, 2545, 2604 e 2880), pervenendo all'elaborazione di un testo unificato, scelto poi come testo base. Su tale testo, la Commissione ha proceduto alla più ampia consultazione di tutti i soggetti in grado di fornire un utile contributo alla migliore definizione del provvedimento. A tal fine, si sono svolti numerosi incontri, in sede di audizioni informali, con le rappresentanze delle organizzazioni professionali agricole, delle organizzazioni del settore biologico, delle organizzazioni dell'industria alimentare, delle imprese sementiere e zootecniche, dei produttori di fertilizzanti e di agrofarmaci, nonché con i rappresentanti di alcune associazioni di studio e ricerca e di movimenti attivi nel settore della produzione alimentare. Era stata programmata altresì l'audizione dei rappresentanti della Pag. 95Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Inoltre, per approfondire ulteriormente il lavoro istruttorio, anche per profili più strettamente tecnici, la Commissione ha chiesto l'invio di una memoria scritta agli enti pubblici di ricerca del settore agricolo, agli organismi di controllo dell'agricoltura biologica, alle associazioni dei consumatori nonché ad altri soggetti (produttori, organismi rappresentativi di produttori, esperti) dei quali era stato ritenuto utile acquisire le valutazioni.
  Quanto al quadro normativo vigente, la produzione biologica ha trovato il proprio riferimento principale nella normativa europea: nel regolamento n. 2092/91, sulle produzioni vegetali con metodo biologico, seguito a distanza di otto anni dal regolamento n. 1804/99, relativo alle produzioni animali. Il regolamento n. 2092/91 è stato abrogato dal regolamento n. 834/2007, sulla produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, seguito dal regolamento n. 889/2008, che ne definisce le modalità di applicazione. A questi atti hanno fatto seguito molti decreti ministeriali di attuazione dei regolamenti comunitari e leggi regionali.
  La produzione biologica si configura come un metodo di produzione, cioè come un sistema generale di gestione dell'azienda agricola e di realizzazione delle produzioni agroalimentari basato su interazione tra le migliori pratiche ambientali, alto livello di biodiversità, salvaguardia delle risorse naturali e applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali. In tale metodo possono essere individuate due funzioni sociali importanti: la prima è quella di rispondere alla domanda di consumatori che richiedono prodotti biologici; la seconda è quella di fornire beni che contribuiscono alla tutela dell'ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale.
  La normativa europea, attraverso la disciplina della produzione con metodo biologico ha voluto garantire, al tempo stesso, la fiducia del consumatore, evitando forme di concorrenza sleale, e l'efficace funzionamento del mercato interno. A tal fine, è stato istituito un sistema di controllo che copre tutte le fasi della filiera del biologico, dalla produzione a livello di azienda agricola alla trasformazione alimentare, dalla distribuzione all'importazione e alla vendita al dettaglio. Ogni operatore, in questa filiera, deve rispettare lo stesso insieme di norme in materia di produzione, trasformazione, distribuzione, etichettatura e controllo di prodotti biologici.
  La Corte dei conti europea ha approvato la relazione speciale n. 9 del 2012 sull'efficacia del sistema dei controlli nel settore, formulando talune raccomandazioni in ordine alla necessità di rafforzare il ruolo di vigilanza da parte delle autorità competenti sugli organismi di controllo, di armonizzare la definizione delle infrazioni, delle irregolarità e delle sanzioni corrispondenti, di aumentare i controlli, al fine di garantire che gli operatori soddisfino i requisiti regolamentari relativi alla tracciabilità.
  In ambito europeo sono poi entrate in vigore, dal 1o agosto 2012, le norme sulla produzione di vino biologico. Dal 1o luglio 2012, ancora, è divenuto obbligatorio l'utilizzo del logo biologico dell'Unione europea rappresentato dalla «foglia europea».
  È stato inoltre firmato un accordo con gli USA sull'equivalenza dei prodotti biologici, che ridurrà le formalità burocratiche a carico degli operatori biologici europei e americani. Il riconoscimento dell'equivalenza tra il regolamento n. 834/2007 e la normativa statunitense (regolamento «NOP» dell'USDA), siglato lo scorso 15 febbraio a Norimberga, rappresenta sicuramente una pietra miliare nella storia delle produzioni biologiche.
  L'impatto sul settore di questo riconoscimento, come indicato nelle relazioni del Commissario europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale, del Segretario dell'USDA Kathleen Marrigan e dall'Ambasciatore e rappresentante degli Stati Uniti per il commercio nonché negoziatore principale per l'agricoltura, è decisamente importante e riguarda vari aspetti sia sul piano operativo (notevole semplificazioni sul fronte del commercio di prodotti biologici Pag. 96tra le due sponde dell'Atlantico) che su quello più generale della globalizzazione della produzione biologica, con il rafforzamento del principio secondo il quale non si può ostacolare il riconoscimento reciproco e lo scambio dei prodotti a causa di dettagli che differenziano i singoli standard produttivi. In altre parole, il termine «equivalenza» implica che sistemi diversi, quali appunto quelli delineati nel regolamento europeo e in quello statunitense, possono portare alla soddisfazione di medesimi principi grazie al raggiungimento di medesimi obiettivi.
  La proposta di legge in esame, consapevole dell'evoluzione in atto nel settore, sia dal punto di vista produttivo che normativo, intende fornire un quadro di riferimento legislativo aggiornato per il settore stesso, intervenendo sugli aspetti connessi alla definizione dell'oggetto, delle finalità e dei principi generali della legge, all'individuazione delle autorità nazionali e locali e degli organismi di settore, all'organizzazione della produzione e del mercato, all'etichettatura ed al logo nazionale, alla disciplina delle varietà da conservazione, al sistema di controlli, alle importazioni, alle sanzioni e alle disposizioni finanziarie.
  Il mercato dei prodotti biologici si è rapidamente sviluppato e ha registrato in Europa tassi di crescita annui di oltre il 10 per cento negli ultimi due decenni. Il mercato europeo dei prodotti biologici vale circa 20 miliardi di euro all'anno e rappresenta l'1,5 per cento della quota dell'intero mercato agroalimentare. Anche la produzione è cresciuta notevolmente negli ultimi dieci anni: circa il 5 per cento della superficie agricola dell'UE e oltre il 2 per cento delle aziende agricole (più di 200 000 aziende) risultano attualmente certificate per la produzione biologica. La domanda di prodotti biologici cresce in Italia vertiginosamente, così come la sua offerta considerato che la superficie biologica copre 1.113.742 ettari con un numero di operatori pari a 47.663. Sono questi, infatti, gli ultimi dati forniti dal Ministero delle politiche agricole e che collocano l'Italia ai vertici dei Paesi produttori, rispetto al resto dell'Europa. Il mercato dei prodotti biologici risulta, infatti, cresciuto nel primo quadrimestre di quest'anno dell'11,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2009. Nel 2010 la superficie agricola utilizzata è arrivata a coprire l'8,6 per cento mentre nel 2000 rappresentava il 7,9 per cento.
  La proposta di legge è articolata in dieci titoli: I. Norme generali con definizione dell'oggetto, delle finalità e dei principi generali della legge; II. Autorità nazionali e locali e organismi di settore con l'individuazione, anche ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria, delle autorità nazionali e locali e degli organismi di settore; III. Disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato; IV. Etichettatura e logo nazionale; V. Disposizioni in materia di varietà da conservazione e di produzioni specifiche; VI. Informazione e promozione del sistema di controllo; VII. Sistema di controllo; VIII. Importazioni; IX. Sanzioni; X. Disposizioni finanziarie, finali e transitorie.
  I primi tre articoli, che costituiscono il titolo I, rappresentano il fulcro del provvedimento poiché definiscono le finalità della legge tesa a «promuovere e favorire lo sviluppo e la competitività della produzione biologica, perseguendo le finalità di concorrere alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, alla salvaguardia della biodiversità, alla salute e all'informazione dei consumatori».
  Definita la produzione biologica, conformemente alla disciplina stabilita dal regolamento (CE) n. 834/2007 come applicato dal regolamento (CE) n. 889/2008, è stabilito in particolare che la produzione biologica sia considerata di interesse nazionale, quale settore economico basato prioritariamente sulla qualità dei prodotti, sulla sicurezza alimentare e sulla tutela dell'ambiente e della biodiversità. Vengono poi specificati gli obiettivi che la proposta persegue, e precisamente: produrre alimenti e altri prodotti agricoli con procedimenti naturali o ad essi affini e con l'uso di sostanze presenti in natura; adottare metodi di produzione che rispettino i cicli Pag. 97naturali, salvaguardino le risorse naturali, il suolo, la materia organica e l'aria, favorendo la conservazione e il risanamento ambientale e la tutela del paesaggio; mantenere e favorire un alto livello di diversità biologica; garantire il benessere degli animali; rispondere alla domanda del consumatore di prodotti naturali di alta qualità.
  Viene previsto il divieto di uso di OGM, prevedendo un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali per stabilire la soglia di presenza accidentale e tecnicamente inevitabile. Dalle premesse al regolamento CE n. 834/2007 si evince che gli organismi geneticamente modificati e i prodotti loro derivati sono incompatibili con il concetto di produzione biologica e con la percezione che i consumatori hanno dei prodotti biologici. Non possono dunque essere utilizzati nell'agricoltura biologica o nella trasformazione di prodotti biologici. L'obiettivo perseguito è quello di limitare per quanto possibile la presenza di organismi geneticamente modificati nei prodotti biologici. Le soglie di etichettatura esistenti rappresentano massimali legati esclusivamente alla presenza accidentale e tecnicamente inevitabile di organismi geneticamente modificati.
  Il controllo, il coordinamento delle attività amministrative e tecniche nonché la competenza in materia di importazioni e la relativa vigilanza sono affidati al Dicastero agricolo (articolo 4); le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono le autorità locali competenti (articolo 5) per lo svolgimento delle attività tecnico scientifiche e amministrative, mentre il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica (istituito presso il Ministero) è chiamato a coordinare le competenze statali e locali nonché ad esprimere pareri in merito ai provvedimenti riguardanti il settore (articolo 6), comprese proposte di intervento per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti bio.
  Sono poi istituiti i distretti biologici, intesi come sistemi produttivi locali a vocazione agricola nei quali è preponderante l'applicazione delle metodiche biologiche e la tutela delle produzioni locali (articolo 7). Tali distretti possono avere carattere di interprovincialità o interregionalità garantendo una gestione amministrativa e produttiva uniforme di intere aree e hanno il compito di agevolare e semplificare l'applicazione delle norme sulla certificazione ambientale e territoriale. Al riguardo, ritiene opportuna questa previsione, che può agevolare le aziende che operano in aree marginali e che hanno difficoltà a sostenere i costi delle certificazioni.
  La sottoscrizione delle intese di filiere viene estesa anche alle organizzazioni rappresentative della produzione biologica e viene introdotto il concetto di «protocollo di coltivazione o di filiera biologico», inteso come l'accordo sottoscritto da tutti i soggetti che operano nell'ambito del processo di produzione, trasformazione, commercio e distribuzione biologico (articolo 8).
  Ricorda quindi che il decreto legislativo n. 102 del 2005, che disciplina delle organizzazioni dei produttori biologici, prevede che le stesse debbano essere formate da almeno cinque produttori e debbano registrare un fatturato minimo complessivo annuo di 300.000 euro (articolo 9).
  Si prescrive poi che nell'etichettatura devono figurare le indicazioni prescritte dalla normativa europea e dal provvedimento in esame e viene istituito un logo nazionale che prevede la dicitura «bio Italia» (articoli 10 e 11).
  È prevista, all'articolo 12, l'istituzione del registro nazionale delle varietà da conservazione, intendendosi tali quelle autoctone e non, mai iscritte in registri nazionali, purché presenti da almeno 50 anni negli ecosistemi nazionali, o quelle non più iscritte in alcun registro e minacciate da erosione genetica, o, infine, quelle non più coltivate e conservate presso banche del germoplasma pubbliche o private. L'iscrizione è esentata dall'obbligo di esame ufficiale. Ai produttori agricoli è riconosciuto il diritto alla vendita diretta in ambito locale di modiche quantità di sementi o di materiali da propagazione o allo scambio diretto in ambito locale.Pag. 98
  È rinviata, poi, ad un successivo decreto, la disciplina dell'impiego di sostanze naturali e con funzione protettiva e corroborante delle difese naturali (articolo 13).
  Viene, quindi, data una definizione di vino biologico rinviando ad un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la definizione di un disciplinare di produzione (articolo 14). Parimenti, si prevede la definizione di appositi disciplinari di produzione per le specie zootecniche e di acquacoltura (articoli 15 e 16), sempre con decreti.
  Continua ad operare il Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB) al fine di raccogliere, controllare e diffondere le informazioni rilevanti per il settore biologico (articolo 17).
  Viene istituito il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica, dotato di 3 milioni di euro per il triennio 2113-2015, nonché il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, dotato di 7 milioni per il 2013 e di 15 milioni per il 2014 e 2015, destinato a finanziare il Piano nazionale per l'agricoltura biologica e le attività specificamente elencate.
  Il sistema di controllo è distinto in sistemi di controllo a carico degli organismi di controllo e sistemi di controllo a carico degli operatori. In merito a tali sistemi di controllo, l'Autorità responsabile viene indicata nel Dicastero agricolo che può delegare i compiti di controllo e certificazione ad uno o più organismi, salvo poi svolgere i prescritti controlli attraverso il Comitato di valutazione degli organismi di controllo. Vengono disciplinate, quindi, le procedure per richiedere l'autorizzazione da parte degli organismi di controllo, prevedendosi l'istituzione dell'elenco nazionale degli organismi di controllo, le procedure di controllo e gli obblighi degli stessi organismi.
  Quanto agli operatori, essi notificano l'impegno di adottare i metodi di produzione biologici sottoponendosi al sistema di controllo, comunicando l'inizio dell'attività alla regione o provincia nel cui territorio ricade la sede legale. L'organismo di controllo rilascia un attestato di idoneità e sottopone al controllo l'azienda in ordine al rispetto delle regole del metodo biologico; a seguito dell'esito favorevole viene rilasciato il certificato di conformità. Gli operatori devono notificare ogni variazione dei dati e possono variare l'organismo di controllo prescelto; gli stessi devono, inoltre, documentare l'attività mediante registrazioni obbligatorie e non modificabili. Sono, poi, previsti gli elenchi degli operatori e l'elenco degli importatori di prodotti biologici provenienti dai Paesi terzi.
  Una parte consistente del provvedimento è dedicata, altresì, alle sanzioni, sia a carico degli organismi di controllo e certificazione sia a carico degli operatori, che ritiene di particolare importanza, costituendo elemento di garanzia per il consumatore finale.
  Da ultimo, le disposizioni finali prevedono la copertura finanziaria, le abrogazioni e le disposizioni transitorie nonché la clausola di salvaguardia.

  Mario CATANIA (SCpI) manifesta apprezzamento per l'intervento della relatrice, ma ritiene importante fare, a questo punto, una considerazione di carattere generale, che prescinde dalla proposta di legge in esame.
  Sulla base della sua esperienza, ritiene infatti necessario evitare, per quanto possibile, che si legiferi in materia regolamentata dall'Unione europea perché lo strumento legislativo è il meno adatto a dare applicazione ai regolamenti comunitari. Si tratta infatti non solo di una fonte sottostante, ma soprattutto di uno strumento statico che va ad impattare sulla possibilità di adeguare progressivamente le prescrizioni applicative come dovrebbe essere fatto in un corpo normativo, vivo come quello della legislazione comunitaria. Ritiene pertanto che, se la materia è regolamentata da regolamento europeo, occorrerebbe limitarsi ad una sua integrazione, da concordare possibilmente con il Ministero, per evitare allo stesso una inutile complicazione all'attività amministrativa.
  Si riserva di riproporre tale questione ogni volta che risulterà necessario.

Pag. 99

  Massimo FIORIO (PD) ricorda che la proposta di legge, puntualmente illustrata dalla relatrice, riprende un testo delle passate legislature e contiene pertanto anche parti da considerarsi superate o da ridimensionare, anche alla luce delle considerazioni del deputato Catania. Ritiene quindi che essa possa utilmente essere dimensionata.
  Ritiene in ogni caso necessario darsi degli obiettivi chiari, anche con il settore produttivo, che appare vivace, anche dal punto di vista commerciale e dell'evoluzione delle preferenze dei consumatori.
  Concorda inoltre con le affermazioni del collega Catania in merito al rischio di impattare con le normative comunitarie, ma evidenza che le stesse normative rischiano di compromettere talune produzioni biologiche italiane come, ad esempio, il vino biologico, tra l'altro in forte aumento nelle esportazioni, per il quale la normativa europea tollera alcune pratiche non riconoscendone la specificità.
  Da ultimo, ritiene opportuno procedere ad audizioni, nella consapevolezza della forte esigenza di una produzione legislativa che metta a sistema le normative europee non solo al fine di un aumento del consumo di prodotti biologici, ma soprattutto per semplificare la vita ai produttori.

  Paolo RUSSO (PdL) ritiene importante la riflessione del collega Catania relativamente all'approccio della Commissione agricoltura e del Parlamento nei confronti di materie già regolamentate in sede europea. Ricorda anche che nelle audizioni svolte nella seduta di ieri le organizzazioni agricole hanno definito come distonico il rapporto legislativo intercorrente tra l'Italia e l'Europa. In proposito, ritiene che, come hanno dimostrato le vicende relative all'olio d'oliva e all'etichettatura, in quel rapporto vi sono cose da modificare, anche se la modifica non deve necessariamente riguardare il modus operandi italiano. È dunque necessaria una riflessione generale proprio con riferimento alla legislazione agricola, dato il ruolo delle istituzioni europee in tale settore.

  Susanna CENNI (PD) osserva che il testo della proposta di legge riprende testi già presentati negli anni scorsi e pertanto andrà certamente aggiornato, anche in relazione alle modificazioni intervenute in alcuni settori, come in quello vitivinicolo o in quello sementiero, queste in particolare preoccupanti. Ritiene pertanto necessario procedere ad audizioni sul tema specifico, al fine di valutare le parti da mantenere e quelle invece da eliminare o da trasferire in atti di indirizzo, in quanto già oggetto di regolamentazione europea. Ritiene parimenti utile affrontare il tema dei controlli sui prodotti biologici ed altri temi per giungere a norme veramente utili per il paese, trattandosi di un settore in espansione, come hanno testimoniato alcune recenti audizioni svolte dalla Commissione.

  Luca SANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, nella quale potrà proseguire il dibattito di carattere generale.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.
C. 348 Cenni.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame della proposta di legge.

  Massimo FIORIO (PD), relatore, rileva che la proposta di legge C. 348 è volta a definire un quadro normativo di riferimento unitario per le attività in materia di tutela della biodiversità agraria e alimentare già avviate dallo Stato e dalle regioni, in attuazione dei trattati internazionali ratificati dall'Italia e delle strategie definite a livello europeo e nazionale.
  Al riguardo, ricorda che la Commissione Agricoltura ha trattato l'argomento anche nella passata legislatura (C. 2744 e abbinate), elaborando un testo unificato che ha avuto un iter sofferto, soprattutto per quanto riguarda i rapporti con la Pag. 100Commissione Bilancio, alla quale sono state sottoposte numerose formulazioni del testo, senza tuttavia riuscire ad ottenere una pronuncia positiva.
  Osserva quindi che il tema delle risorse di carattere finanziario costituisce un tema generale per i lavori della Commissione, che potrà riguardare anche altri progetti di legge. Al riguardo, occorre verificare la possibilità di destinare specifiche risorse al perseguimento degli obiettivi che la Commissione si pone; in caso contrario, si rischia di non portare a conclusione alcun provvedimento, con la conseguenza che il Governo sarà l'unico soggetto a disporre dell'attività legislativa, a detrimento dell'attività di iniziativa parlamentare.
  Per quanto riguarda la biodiversità, si tratta di un tema ritenuto importante anche a livello dell'opinione pubblica e che è ormai divenuto centrale nelle politiche e nelle strategie internazionali e europee degli ultimi decenni.
  Per ricordare in sintesi almeno i principali atti internazionali ai quali fare riferimento in materia di tutela della biodiversità, cita la Convenzione di Rio de Janeiro sulla diversità biologica del 1992 (ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124) è l'atto internazionale di carattere generale sull'argomento, che ha come obiettivi: la conservazione della diversità biologica, l'uso durevole dei suoi componenti e la ripartizione giusta ed equa dei benefici derivanti dalla utilizzazione delle risorse genetiche. Ricorda inoltre che nell'ottobre 2010, a Nagoya, nel corso della decima Conferenza delle parti della Convenzione per la diversità biologica, è stato adottato un Protocollo sull'accesso alle risorse genetiche e la giusta ed equa condivisione dei benefici derivanti dal loro utilizzo (Protocollo ABS) ed è stato rivisto il Piano strategico per il periodo 2011-2020 con una nuova visione per la biodiversità, da conseguire per il 2050, ed una nuova missione per il 2020.
  Di particolare interesse è poi il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, approvato durante la Conferenza FAO del 2001 (ratificato con legge 6 aprile 2004, n. 101). Gli obiettivi del Trattato sono la conservazione e l'uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, nonché un'equa e giusta condivisione dei vantaggi derivanti dalla loro utilizzazione, in armonia con la Convenzione sulla diversità biologica, per un'agricoltura sostenibile e per la sicurezza alimentare. A tal fine, gli Stati contraenti si impegnano ad operare per censire e inventariare le risorse fitogenetiche, incoraggiare o sostenere gli agricoltori e le comunità locali a preservare nelle aziende agricole le loro risorse fitogenetiche, promuovere la conservazione delle specie selvatiche per la produzione alimentare. Le Parti contraenti sono altresì impegnate a elaborare e mantenere politiche e disposizioni giuridiche appropriate al fine di promuovere un uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura.
  Per quanto riguarda l'Europa, fin dagli albori della Convenzione internazionale sulla biodiversità, si è manifestato l'impegno della allora Comunità europea nei confronti della tutela della diversità biologica, con la sollecita sottoscrizione della stessa Convenzione. L'impegno delle istituzioni comunitarie si è poi concretizzato in numerosi atti, che spesso incrociano trasversalmente diverse politiche dell'Unione (politica ambientale, politica regionale, politica agricola e della pesca). Da ultimo, con la comunicazione del maggio 2011 «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversità verso il 2020» la Commissione europea ha lanciato la nuova strategia per proteggere e migliorare lo stato della biodiversità in Europa nel prossimo decennio.
  A livello nazionale, va ricordata la Strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel 2010, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione di Rio de Janeiro, e approvata d'intesa con la Conferenza stato-regioni. La Strategia si pone come strumento di integrazione della esigenze della biodiversità Pag. 101nelle politiche nazionali di settore, riconoscendo la necessità di mantenerne e rafforzarne la conservazione e l'uso sostenibile per il suo valore intrinseco e in quanto elemento essenziale per il benessere umano.
  Nell'ambito degli strumenti operativi a supporto delle strategie europea e nazionale, va poi ricordato il Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, elaborato dal Ministero delle politiche agricole e approvato in sede di Conferenza Stato-regioni il 14 febbraio 2008. Il documento si pone l'obiettivo di coordinare l'insieme delle iniziative e dei rapporti con gli organismi nazionali ed internazionali che si occupano di biodiversità in agricoltura, nonché di dare alle regioni e province autonome, chiamate all'attuazione del Trattato FAO del 2001, concrete risposte alle problematiche emerse al fine di tentare di introdurre un sistema nazionale di tutela della biodiversità agraria, capace di riportare sul territorio, in modo efficace, gran parte della biodiversità scomparsa o a rischio di estinzione, a vantaggio della tutela dell'ambiente, di un'agricoltura sostenibile e dello sviluppo rurale. Il Piano definisce, in questa direzione, un metodo comune di lavoro e di approccio alla tutela della biodiversità agraria vegetale e animale, condiviso tra tutti i soggetti operanti nel settore pubblico e privato e nel mondo della ricerca, in modo tale da rendere omogenei gli interventi specifici e confrontabili i risultati (promozione di una metodologia comune per individuare le risorse genetiche autoctone animali e vegetali, uniformare terminologie, strumenti di intervento, strategie di valorizzazione e iniziative di ricerca e sperimentazione).
  Per individuare le linee di azione operative per la tutela della biodiversità e per assicurare l'integrazione e il coordinamento tra le iniziative di livello nazionale e regionale, è stata prevista la costituzione di un Comitato permanente per le risorse genetiche, coordinato dal Ministero delle politiche agricole (istituito con decreto ministeriale 10 marzo 2009, n. 6214). Nell'ambito del Comitato, le attività per l'attuazione del Piano nazionale sono state organizzate in tre fasi operative. La prima fase (fase «A») è diretta alla definizione degli strumenti operativi minimi comuni e condivisi per la ricerca e l'individuazione di varietà e razze locali, la loro caratterizzazione, la definizione del rischio di erosione/estinzione e per la loro corretta conservazione. Le fasi successive dovranno riguardare la ricognizione a livello territoriale delle risorse genetiche minacciate e, successivamente, la costituzione di un'anagrafe nazionale delle risorse genetiche da conservare e l'attivazione del sistema di tutela e valorizzazione della biodiversità.
  La prima fase si è conclusa con l'intesa, sancita in sede di Conferenza Stato-regioni il 10 maggio 2012, sulle «Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario», per la gestione coordinata e integrata della biodiversità agraria sul territorio nazionale.
  Al contempo, anche le regioni hanno intrapreso molte diverse azioni volte alla difesa della biodiversità agraria, che comprendono iniziative di studio e ricerca, progetti di salvaguardia delle varietà e razze locali e, infine, specifiche leggi in materia di tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario, zootecnico e forestale. I sistemi di tutela istituiti dalle varie leggi regionali, sono basati essenzialmente sui seguenti punti principali: l'individuazione della risorsa genetica (razza o varietà locale); la caratterizzazione; l'iscrizione ad un apposito repertorio o registro regionale; la conservazione in situ ed ex situ, la valorizzazione. Al perseguimento delle finalità di conservazione e difesa, sono in generale, preordinati più strumenti funzionalmente collegati tra loro, come: i registri regionali; la banca regionale del germoplasma; i coltivatori custodi.
  In tale articolato contesto va inquadrata la proposta di legge C. 348, che intende dettare una normativa quadro che integri e metta a sistema la legislazione regionale, gli indirizzi di carattere internazionale e gli ordinamenti nazionali in Pag. 102materia di valorizzazione e tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare. In linea generale, si può dire che il sistema di tutela e valorizzazione introdotto dalla proposta in esame ricalca gli elementi essenziali indicati dalla normativa internazionale e dai documenti strategici elaborati a livello europeo e ripresi anche dalle varie leggi regionali, che possono essere così sintetizzati: l'individuazione della risorsa genetica (razza o varietà locale); la caratterizzazione; l'iscrizione all'anagrafe; la conservazione in situ ed ex situ; la valorizzazione.
  L'articolo 1 stabilisce l'oggetto e la finalità della nuova legge, che in attuazione del Trattato FAO detta i princìpi per l'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare finalizzato alla tutela delle varietà e razze locali autoctone e non dal rischio di estinzione, anche attraverso la tutela del territorio rurale, contribuendo a limitarne i fenomeni di spopolamento. Il sistema è costituito, dal punto di vista organizzativo, da: l'Anagrafe nazionale dell'agrobiodiversità; la Rete nazionale dell'agrobiodiversità; il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare.
  L'articolo 2 è dedicato alla definizione delle razze e delle varietà locali, oggetto di tutela.
  L'articolo 3 istituisce l'Anagrafe nazionale dell'agrobiodiversità. L'obiettivo, previsto già dal Piano nazionale per la biodiversità di interesse agricolo del 2008, è l'istituzione di un servizio a livello centrale per la gestione di una banca dati delle varietà e razze locali, consentire la diffusione delle relative informazioni al fine di ottimizzare le risorse impiegate nella loro tutela e gestione; monitorare lo stato di conservazione dell'agrobiodiversità in Italia.
  L'iscrizione di una varietà o razza locale deve essere preceduta da un'istruttoria, riferita ad una corretta caratterizzazione e individuazione della risorsa, ad una corretta conservazione in situ (area di origine), on farm (in fattoria) o ex situ (presso centri di conservazione), all'indicazione corretta del luogo di conservazione nella Rete nazionale del germoplasma e alla possibilità o meno di generare materiale di moltiplicazione. L'articolo 3 è volto altresì a regolare gli effetti giuridici derivanti dall'iscrizione, nel senso che le varietà e le razze iscritte all'Anagrafe sono tutelate dallo Stato e non sono brevettabili né possono essere oggetto di protezione tramite privativa dell'Unione europea o nazionale per ritrovati vegetali; non sono altresì brevettabili quelle essenzialmente derivate da tali varietà e razze.
  L'articolo 4 istituisce la Rete nazionale del germoplasma, coordinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalle regioni e composta dalla Rete del germoplasma (a sua volta costituita dai centri regionali e nazionali di raccolta per la conservazione ex situ del germoplasma vegetale e animale) e dalle reti locali degli agricoltori custodi. La Rete svolge ogni attività diretta a mantenere in vita le risorse genetiche a rischio di estinzione, attraverso la conservazione ex situ e in situ, e a incentivarne la circolazione.
  L'articolo 5 detta le norme per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, demandando alle regioni e alle province autonome l'individuazione dei soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza per la conservazione ex situ e l'individuazione dei coltivatori custodi per la conservazione in situ.
  L'articolo 6 disciplina l'adozione e l'aggiornamento delle «Linee guida nazionali per la conservazione della biodiversità agraria e alimentare» e del Piano nazionale sulla biodiversità agraria. In sostanza, si stabilisce che il Piano è l'atto presupposto per la definizione delle linee guida e viene sancita per legge la procedura sostanzialmente già seguita per il Piano nel 2008 e le Linee guida nel 2012, basata su decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Comitato permanente. Le regioni e le province autonome, sulla base delle linee guida, definiscono un sistema comune di individuazione, di caratterizzazione Pag. 103e di valutazione delle varietà e razze locali presenti nei rispettivi territori.
  L'articolo 7 istituisce il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare, che dovrebbe sostituire il Comitato già istituito con decreto ministeriale oggi per l'attuazione del Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo.
  L'articolo 8 esclude la brevettabilità quali invenzioni delle varietà vegetali iscritte all'Anagrafe nazionale nonché delle varietà dalle quali discendono produzioni agroalimentari tutelate (contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui discendono i prodotti agroalimentari tradizionali). A tal fine viene modificato il codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo n. 30 del 2005 (articolo 45, comma 4), che già prevede che non siano brevettabili le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se detta modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica.
  L'articolo 9 istituisce il Fondo per la tutela dell'agrobiodiversità nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinato a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori e alla corresponsione di indennizzi ai produttori agricoli che avessero subito eventuali danni provocati da forme di inquinamento genetico. Il fondo è alimentato mediante quota parte, pari al cinque per cento, dei proventi delle sanzioni pecuniarie relative ai reati ambientali.
  L'articolo 10 reca norme sulla vendita e lo scambio di sementi iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, prevedendo che a coloro che producono le varietà di tali sementi, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, è riconosciuto il diritto alla vendita diretta e in ambito locale di sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà e prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio all'interno delle reti dei coltivatori custodi. A tal fine viene novellata la legge sementiera (legge n. 1096 del 1971).
  L'articolo 11 prevede l'istituzione degli itinerari della biodiversità agraria e alimentare da parte di Stato e regioni, accessibili tramite sito web dedicato. Lo Stato, le regioni e le province autonome provvederanno a realizzare periodiche campagne promozionali nonché di informazione e di promozione degli itinerari, anche con riferimento alla commercializzazione dei prodotti, eventualmente prevedendo l'istituzione di appositi marchi.
  Con l'articolo 12 si disciplina l'istituzione di «comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare», definite come gli ambiti locali derivanti da accordi tra i diversi soggetti della catena alimentare (agricoltori locali, coltivatori custodi, gruppi di acquisto solidali, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, associazioni per la tutela della qualità della biodiversità agraria e alimentare, mense scolastiche, ospedali, esercizi di ristorazione, esercizi commerciali, piccole e medie imprese artigiane di trasformazione agraria e alimentare, nonché enti pubblici). Oggetto degli accordi possono essere lo studio e la trasmissione di conoscenze; la realizzazione di forme di filiera corta, di vendita diretta, di scambio e di acquisto di prodotti agricoli e alimentari nell'ambito di circuiti locali; lo studio e la diffusione di pratiche proprie dell'agricoltura biologica e di altri sistemi colturali a basso impatto ambientale; lo studio, il recupero e la trasmissione dei saperi tradizionali relativi alle colture agrarie e alla corretta alimentazione.
  L'articolo 13 istituisce la «giornata dell'agrobiodiversità».
  L'articolo 14 prevede interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare. In primo luogo, si prevede che tali interventi dovranno essere previsti nell'ambito del piano triennale di attività del Consiglio di ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA). In secondo luogo, si Pag. 104dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali preveda annualmente una quota nell'ambito dello stanziamento di propria competenza per il finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità agraria e alimentare, proposti da enti pubblici e privati, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica.
  Rileva infine che il testo tiene conto dell'approfondito dibattito svolto nella scorsa legislatura e delle proposte e delle osservazioni formulate dalle numerose organizzazioni e da altri soggetti ascoltati nel corso delle audizioni. Ritiene pertanto che possa costituire una buona base per definire in tempi brevi un provvedimento legislativo.

  Giorgio ZANIN (PD) dichiara di aver sottoscritto convintamente la proposta di legge in esame, poiché se sono importanti le considerazioni oggi svolte dal deputato Catania sul rapporto tra legislazione europea e legislazione nazionale in relazione ad altro progetto di legge, sono importanti anche i «metamessaggi», che indicano un indirizzo di carattere culturale generale.
  Dopo aver ricordato che il tema della biodiversità è stato richiamato anche dalle organizzazioni agricole ascoltate nella seduta di ieri, osserva che un percorso rapido di esame del provvedimento costituirebbe un segnale concreto dell'importanza che si riconosce al patrimonio agrario e alimentare, per il ruolo che svolge per l'intero sistema Paese.

  Basilio CATANOSO (PdL) condivide l'opportunità di definire un quadro normativo chiaro di riferimento per l'attività delle regioni, che non sempre appare utilmente coordinata.

  Loredana LUPO (M5S) chiede chiarimenti in merito all'articolo 6, che disciplina le «Linee guida nazionali per la conservazione della biodiversità agraria e alimentare» e il Piano nazionale sulla biodiversità agraria, atti che sono già stati adottati.

  Susanna CENNI (PD) ritiene efficace la sintesi dei lavori della scorsa legislatura fatta dal relatore, che ha anche evidenziato come quel lavoro si sia interrotto per ragioni di carattere finanziario.
  Al riguardo, ricorda che la proposta di legge, che riprende un testo della precedente legislatura, certamente dovrà essere aggiornata per alcuni profili, come la disciplina delle sementi, di cui si è trattato anche in relazione alla proposta di legge sull'agricoltura biologica. In generale, ritiene possibili ulteriori affinamenti del testo.
  Quanto all'articolo 6, chiarisce che la proposta di legge intende solo dettare le norme essenziali per l'adozione e l'aggiornamento del Piano nazionale e delle linee guida, cercando appunto di recepire quanto già effettivamente avvenuto.

  Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), ringraziando il Sottosegretario per l'attenzione manifestata nei riguardi dei lavori della Commissione, invita il Governo ad una riflessione che riguarda le risorse finanziarie necessarie per portare ad un esito concreto diversi progetti di legge in corso di esame. Ritiene infatti necessario verificare la possibilità di finanziare alcuni interventi individuati dalla Commissione, così da poter andare avanti nell’iter, senza il rischio di trovare poi ostacoli nella Ragioneria generale dello Stato e nella Commissione Bilancio. Rivolge a tal fine un appello al Ministro.

  Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE assicura di accogliere l'invito rivolto dal deputato Oliverio, manifestando grande interesse per i progetti di legge oggi esaminati dalla Commissione. Sottolinea al riguardo che, così come è necessario armonizzare le normative adottate a livello europeo, nazionale e regionale, è altrettanto necessario utilizzare le risorse in modo razionale, efficiente e coordinato. Ciò vale anche per il progetto di legge sulla biodiversità, che apprezza, conoscendo il rilevante numero di banche del germoplasma attivate.
  Avverte quindi che sottoporrà al Ministro gli orientamenti della Commissione.

Pag. 105

  Luca SANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, nella quale potrà proseguire il dibattito di carattere generale.

Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti.
C. 475 Oliverio.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame della proposta di legge.

  Maria ANTEZZA (PD), relatore, fa presente che la finalità della proposta in esame è quella di sostenere e di valorizzare una delle coltivazioni più antiche del territorio collinare e montano, la castanicoltura, in considerazione anche del ruolo che la stessa ha svolto in passato e continua a svolgere, dal punto di vista sia produttivo sia della difesa del territorio e del paesaggio. Infatti, la coltivazione del castagno riveste tuttora in ambito nazionale un forte rilievo, in ragione di valenze non soltanto agricole ed economiche, ma anche di carattere ambientale, turistico, industriale e di tradizione rurale e locale.
  In questo senso, il comparto va considerato in un'ottica complessiva, nella quale assume primaria rilevanza la produzione della castagna, che rappresenta un'eccellenza per l'Italia in termini di qualità e di quantità produttiva, ma in cui vanno ricompresi importanti profili legati a funzioni non direttamente produttive dei boschi di castagno, quali la tutela del paesaggio e del territorio, in stretta relazione con i fattori di successo del turismo montano e di lotta al dissesto idrogeologico.
  A quanto considerato si deve aggiungere l'aspetto della multifunzionalità del castagno – pur in considerazione delle due differenti tipologie di pianta – che consente di guardare non soltanto alla produzione di frutti, ma anche all'utilizzazione del legno per i mobili in ambito artigianale e industriale, ed infine ma non ultimo il grande valore storico e culturale di un settore legato a territori e a tradizioni secolari.
  L'Italia è tra i principali produttori ed esportatori mondiali di castagne e, per valore degli scambi, è il primo esportatore mondiale, con un fatturato di oltre 67 milioni di euro, e il secondo per quantità scambiate, dopo la Cina. Le principali regioni esportatrici sono la Campania e il Piemonte che rappresentano, rispettivamente, il 65 per cento e il 12 per cento della quantità di castagne e marroni esportata dall'Italia. Tuttavia, la produzione italiana in termini di quota percentuale sulla produzione mondiale è passata dall'11 per cento al 4 per cento, anche a causa dell'aumento della produzione cinese nonostante le proprietà organolettiche diverse e superiori delle castagne italiane.
  Tale andamento si riflette inevitabilmente, ed è anche concausa, nella drastica riduzione sia del numero delle aziende agricole, sia della superficie investita. Nel giro di circa trenta anni, le aziende si sono ridotte del 75 per cento e la superficie investita in castagneto da frutto del 62 per cento. In particolare, tra il 2000 e il 2003 vi è stata una drastica ristrutturazione dei castagneti coltivati che ha portato alla riduzione del 50 per cento del numero delle aziende e del 30 per cento delle superfici. Malgrado ciò, nel 2007 i castanicoltori erano ancora circa 34.000.
  Secondo i dati del 2007 dell'Istituto nazionale di statistica, la superficie coltivata a castagneti è concentrata soprattutto nelle regioni centro-meridionali e, in particolare, in Campania (13.300 ettari), Calabria (10.700 ettari), Toscana (7.800 ettari) e Lazio (5.200 ettari), mentre le regioni del nord maggiormente interessate dalla castanicoltura sono il Piemonte e l'Emilia-Romagna.
  Altro aspetto che desta ancora più forti preoccupazioni riguarda il profilo sanitario, in relazione alla gravissima emergenza del comparto causata dall'attacco e dalla diffusione della cinipide del castagno, insetto noto come «cinipide galligeno» (Dryocosmus kuriphilus), proveniente Pag. 106dalla Cina e diffuso in Italia da oltre una decina di anni. I caratteri e la rapidità di tale diffusione stanno procurando danni immensi e mettono a rischio enormi porzioni di territorio e forse la stessa sopravvivenza del settore, in quanto l'attacco dell'insetto è tale da attentare alla potenzialità produttiva delle piante, con conseguenti sensibili riduzioni e perdite di produzione, e pregiudizio per la stessa sopravvivenza delle piante. A tale proposito, occorre ricordare che le strategie prese in considerazione per contrastare tale emergenza, sotto l'aspetto sanitario, hanno contemplato sia ipotesi di contrasto affidate a prodotti chimici e fitofarmaci, sia ipotesi di lotta biologica, verso la quale sono state orientate le scelte, privilegiando il ricorso a un parassitoide antagonista del cinipide (Torymus sinensis) in grado in prospettiva di combatterlo ed eliminarlo. Il pregiudizio conseguente alla patologia in questione non riguarda solo gli aspetti inerenti alla produzione, ma anche quelli di tipo ambientale e paesaggistico legati al castagno, compromessi in maniera significativa dal fenomeno della cinipide. A fronte di tali problemi il piano per la castanicoltura ha individuato strumenti ed interventi adeguati, anche se resta aperta la questione degli indennizzi «indiretti», che risultano quantomai necessari in considerazione della gravità dei danni derivanti dalla cinipide.
  Sottolinea quindi che la crisi della castanicoltura e il forzato processo di abbandono in atto da parte dei coltivatori del settore si riflettono pesantemente sull'economia e sulla vita dei comprensori montani che basano la loro esistenza sulla coltura del castagno, con ripercussioni negative anche sul presidio del territorio. Da punto di vista economico, per la necessità di fare ricorso al lavoro prevalentemente manuale, sia per le operazioni colturali (da aprile a dicembre), con il corollario di buone pratiche agricole che interessano anche l'allevamento di ovini e suini, sia per il trasporto dei prodotti stessi, tale coltivazione consentirebbe di mantenere, in zone altrimenti interessate da processi di abbandono, i più giovani coltivatori. Si tratta di un'opportunità da cogliere dal momento che, in caso contrario, non potrebbe che determinarsi un ulteriore degrado del tessuto sociale degli insediamenti umani, con la perdita di attività e di forme di lavoro diventate con il tempo una parte fondamentale della cultura di alcuni territori, nonché una progressiva alterazione del paesaggio con la crescente e vistosa presenza di zone incolte o abbandonate a se stesse.
  Il fenomeno, ove già in atto, produce gravi danni all'assetto del territorio che, privato della costante manutenzione da parte degli agricoltori, risulta più vulnerabile agli incendi, all'inaridimento dei suoli e al dissesto idrogeologico, considerata la funzione che i terreni curati o lavorati svolgono nell'opera di regimentazione delle acque e di imbrigliamento delle stesse.
  Diventa quindi importante una capillare informazione ai castanicoltori e alle amministrazioni locali e l'individuazione di forme di sostegno al mantenimento dei castagneti e alla produzione.
  Già nella scorsa legislatura, le Commissioni Agricoltura della Camera e del Senato si sono occupate della crisi di tale settore, approvando specifiche risoluzioni (alla Camera il 22 giugno 2011 e al Senato il 27 luglio 2011), volte ad impegnare il Governo all'adozione di misure di sostegno del settore e di interventi per il contrasto alla malattia.
  Per citare le informazioni contenute nella più recente risposta del Governo alle numerose interrogazioni presentate sull'argomento, va ricordato che la Conferenza Stato-regioni del 18 novembre 2010, d'intesa con i rappresentanti della filiera, le comunità montane, le associazioni e le amministrazioni locali, ha sancito l'accordo sul «piano di settore castanicolo» per tutelare il prodotto castagna mediante efficaci azioni sui territori vocati. La stessa Conferenza, il 7 ottobre 2011, ha dato altresì parere favorevole all'istituzione del «tavolo di filiera della frutta in guscio» comprendente una specifica sezione per la «castanicoltura».Pag. 107
  Da queste constatazioni nasce l'iniziativa di un intervento legislativo, in perfetta sintonia con le risoluzioni approvate nel 2011 dalla Commissione Agricoltura di Camera e Senato ai fini di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali, per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti dei territori collinari e montani di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale e a rischio idrogeologico e per il ripristino dei castagneti abbandonati, come reca l'articolo 1.
  La disciplina degli interventi (articolo 2) è rimessa a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, per la cui adozione è prescritta l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al decreto è rimessa l'individuazione dei territori nei quali sono situati i castagneti, la definizione dei criteri e le tipologie degli interventi ammessi ai contributi previsti e la determinazione della percentuale dei contributi erogabili. L'unico criterio dettato dalla presente proposta di legge è quello di dare comunque la priorità, nell'assegnazione dei contributi, ai castagneti infestati dal cinipide del castagno, un parassita che sta mettendo a rischio centinaia di ettari di castagni.
  Con gli articoli 3, 4 e 5 si concedono contributi diretti ai proprietari o ai conduttori dei castagneti per la copertura parziale delle spese per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia dei castagneti medesimi, per il ripristino dei castagneti abbandonati e per il recupero delle strutture edilizie rurali da utilizzare per lo stoccaggio e per la lavorazione dei frutti del castagno.
  Un contributo straordinario di 1.500.000 euro è concesso al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura proprio in ragione dell'emergenza creata dagli attacchi del cinipide del castagno che sta mettendo a rischio i castagneti di molte parti d'Italia. Il contributo (articolo 6) è destinato a potenziare il finanziamento del progetto di ricerca STRATECO, che ha lo scopo di contrastare alcune avversità emergenti di particolare importanza fitosanitaria.
  Gli interventi finanziati con i contributi concessi dalla presente proposta di legge dovranno essere conformi non solo a quanto previsto dal decreto ministeriale, ma anche al codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n.42 del 2004 e alla normativa europea in materia di sviluppo rurale. I contributi dovranno inoltre essere preventivamente dichiarati compatibili con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato (articolo 7).
  La procedura per l'assegnazione e per l'erogazione dei contributi prevede la partecipazione dei diversi livelli di governo interessati, lo Stato, le regioni e i comuni.
  L'articolo 8 istituisce un Fondo nazionale per gli interventi per la salvaguardia e il recupero dei castagneti che può essere rifinanziato anche negli anni successivi al 2013.
  Le risorse del Fondo saranno ripartite tra le regioni nel cui territorio sono situati i castagneti entro il 30 aprile di ogni anno. Sempre le regioni definiranno l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare ai vari interventi, le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi.
  Per quanto riguarda i controlli, di cui all'articolo 9, le regioni definiscono le modalità e provvedono ai controlli sulla realizzazione degli interventi che hanno beneficiato dei contributi.
  Sono previste inoltre sanzioni differenziate a seconda che il beneficiario dei contributi abbia realizzato in modo carente o parziale ovvero non abbia realizzato affatto gli interventi finanziati.
  L'articolo 10 reca la copertura finanziaria.
  In conclusione, si dichiara consapevole che la presente proposta di legge non interviene su tutti gli aspetti che il castagno, per sua natura, implica: produttivi, protettivi, naturalistici, paesaggistici, ricreativi Pag. 108e didattici. Tenuto conto del forte legame tra il castagno e l'identità territoriale, la valorizzazione delle produzioni non dovrebbe, infatti, prescindere dal considerare i diversi aspetti di questa multifunzionalità.
  Le proposte del Piano di rilancio del settore castanicolo, approvate recentemente anche in sede di Conferenza Stato-regioni , meritano infatti la massima attenzione, in quanto diretta a migliorare la competitività della filiera castanicola italiana nel lungo periodo, rendere la politica agricola europea consapevole dell'importante valenza del castagno europeo, riconoscere il ruolo di sostenibilità economica, sociale e ambientale della castanicoltura nelle aree rurali, promuovere un approccio integrato e partecipato, fornire coordinamento alla filiera e comunicazione/promozione del prodotto.
  Tuttavia, nelle more dell'individuazione di risorse finanziarie adeguate all'ambizione del Piano di rilancio del settore castanicolo, auspica una celere approvazione della presente proposta di legge, come primo passo concreto e urgente per il recupero e per la salvaguardia dei castagneti italiani.

  Massimiliano BERNINI (M5S) manifesta apprezzamento per l'attenzione al patrimonio forestale, spesso trascurato e affidato ad una legislazione risalente nel tempo.
  Per quanto riguarda la proposta in esame, sottolineato come la coltivazione dei boschi sia importante per le comunità che vivono in aree montane, richiama l'attenzione sulla vera e propria pandemia provocata dal cinipide del castagno, che sta determinando un calo della produttività e della redditività che arriva al 90-100 per cento.
  La proposta non contempla tuttavia alcuni aspetti. In particolare, non favorisce coloro che si attivano per il contrasto all'agente patogeno, ma prevede essenzialmente azioni per fronteggiare i danni già verificatisi, quando sarebbe invece necessario finanziarie azioni di prevenzione. Ricorda in proposito che l'unico mezzo di lotta dimostratosi efficace è la lotta biologica. Ritiene poi necessario prevedere forme di indennizzo per coloro che fermano la produzione per gli anni necessari a debellare l'infestazione e che pertanto vedono venir meno una fonte di reddito.
  Preannuncia infine la presentazione di una proposta di legge, ispirata ai criteri illustrati.

  Mino TARICCO (PD) osserva, in linea generale, che uno strumento normativo è utile per sostenere una coltivazione importante nelle aree montane e perimontane e significativa per l'integrazione del reddito delle popolazioni locali. Richiama anche l'attenzione sul fatto che il cinipide provoca danni tali da indurre gli agricoltori ad abbandonare anche l'attività di manutenzione dei castagneti; occorre pertanto prevedere misure di accompagnamento per assicurare la prosecuzione di tale attività ed evitare che i boschi si inselvatichiscano.
  Per quanto riguarda la lotta biologica, per l'esperienza vissuta in Piemonte, ritiene impensabile che la stessa possa essere condotta da soggetti privati, quando solo gli enti pubblici possono eseguire interventi che interessano aree vaste, devono prolungarsi per anni e devono essere accompagnate dal divieto di uso dei mezzi chimici.
  Riservandosi di intervenire sulle questioni di dettaglio, auspica che si possa efficacemente affrontare una patologia che rischia di colpire a lungo i castagneti di tutto il Paese.

  Alessandra TERROSI (PD) condivide l'importanza di uno strumento legislativo a sostegno delle zone castanicole. Ricorda poi che nel viterbese la lotta biologica, effettuata con il lancio dell'agente antagonista del cinipide, sta producendo risultati, in termini di attecchimento. Fa presente tuttavia che è stato segnalato che l'indebolimento delle piante dovuto al cinipide sta determinando la recrudescenza di altre patologie e agenti patogeni. Invita pertanto a prestare attenzione Pag. 109anche alle ulteriori patologie che si stanno manifestando.

  Paolo RUSSO (PdL), manifestando apprezzamento per l'intervento della relatrice, osserva che le regioni spesso conducono azioni che vanno in direzioni diverse, non coordinate. Ritiene invece necessario mettere a sistema le ricerche e le esperienze condotte da diversi soggetti, anche attraverso percorsi sul piano informativo e formativo a livello nazionale.
  Giudica altresì opportuno prevedere forme di sostegno volte ad assicurare la continuità nella manutenzione dei castagneti.
  Con riferimento al tavolo castanicolo già avviato, sottolinea che il tema delle risorse deve trovare l'attenzione del Governo. In particolare, accanto agli interventi finanziabili dai piani di sviluppo rurale, dovrà essere predisposto un disegno nazionale, finanziato da risorse nazionali aggiuntive, che possano costituire la necessaria cornice rispetto all'attività delle regioni.

  Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD) ringrazia i colleghi per l'attenzione prestata ad un problema che potrebbe apparire marginale, ma che invece incide pesantemente sulla vita di intere comunità.
  Quanto al successivo iter della proposta di legge, riterrebbe utile un ciclo di audizioni, che coinvolga diversi soggetti, a partire dal tavolo castanicolo.
  In ogni caso, visto il complesso delle proposte di legge avviate e delle audizioni sollecitate, ritiene che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dovrà stabilire un ordine di priorità.

  Luca SANI, presidente, condivide l'esigenza di definire criteri di priorità per i lavori della Commissione, auspicando che ciò possa avvenire d'intesa con il Governo, nel rispetto dei relativi ruoli.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la promozione del settore ippico.
C. 753 Faenzi.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame della proposta di legge.

  Paolo RUSSO (PdL), relatore, ricorda che la proposta in esame riprende il lavoro svolto nel corso della passata legislatura, nella quale la Commissione Agricoltura aveva avviato un serio lavoro di riforma del settore, arrivando all'approvazione, nella seduta del 12 dicembre 2012, di un testo unificato.
  L'esigenza di rilancio del comparto aveva trovato, poi, riscontro anche in un altro provvedimento, il disegno di legge di delega fiscale, nel quale era stato inserita una disposizione di delega al Governo per la riforma complessiva del settore. Anche tale provvedimento non ha potuto completare l’iter previsto.
  La crisi del settore delle scommesse e dell'allevamento dei cavalli richiede un intervento urgente a livello normativo al fine di rilanciare il settore, nella consapevolezza che i tempi sono mutati, le scommesse sulle corse hanno perso parte della originaria capacità di attrarre gli scommettitori, oggi più interessati alle scommesse legate ai giochi elettronici. Il mondo dell'ippica necessita, quindi, di una riorganizzazione che permetta una governance efficiente, produttiva, moderna ed il più possibile autonoma del settore.
  Il provvedimento in esame istituisce, all'articolo 1, l'Unione ippica Italiana, associazione senza fini di lucro, sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, avente lo scopo di rilanciare l'attività nel settore; all'Unione sono iscritti gli allevatori, i proprietari e le società di gestione degli ippodromi. II Ministero dell'agricoltura dovrà stabilire i requisiti richiesti per l'iscrizione.
  L'articolo 2 prevede che lo stesso Ministero agricolo, con il parere dell'economia, adotti, entro il 31 dicembre 2013, uno o più decreti, dal seguente contenuto: Pag. 110definizione dello statuto provvisorio (che preveda la partecipazione nel Consiglio direttivo provvisorio di un rappresentante dei Monopoli di Stato e di uno del Dicastero agricolo, quest'ultimo con funzioni di presidente), e quantificazione per il 2013 del contributo obbligatorio a carico degli iscritti, per consentire la costituzione dell'associazione; definizione dei criteri essenziali per il funzionamento dell'Unione e del settore ippico (stabilendo, fra l'altro: i requisiti di affidabilità economica e onorabilità che debbono possedere le società di gestione degli ippodromi e allevatori; lo schema di piano di investimenti che le società di gestione debbono presentare e rispettare, pena la non iscrizione all'Unione; i criteri di ammissibilità di terzi, o di altri soggetti della filiera ippica; gli altri requisiti patrimoniali, soggettivi e tecnici che debbono caratterizzare gli ippodromi e le società di gestione; le regole per il funzionamento della giustizia sportiva che dovrà basarsi sulla clausola compromissoria obbligatoria; l'obbligo di approvazione di piani pluriennali per l'allevamento predisposti dall'Unione).
  L'articolo 3 prevede che le funzioni svolte dall'Agenzia per lo sviluppo del settore ittico (ASSI), soppressa con il decreto-legge n. 95 del 2012, vengano trasferite al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che diviene il responsabile della definizione ed aggiornamento delle regole e dei controlli relativi all'attività del settore. Viene, quindi abrogato quanto disposto dal comma 9-bis dell'articolo 23-quater del decreto legge n. 95 del 2013 secondo il quale Unirelab srl continua a svolgere le funzioni in materia di controllo dei concorsi e delle manifestazioni ippiche fino a trasferimento delle sue quote sociali allo stesso Dicastero. Tale previsione viene abrogata, prevedendosi, che per la società Unirelab si provveda allo scioglimento o all'alienazione. Per le funzioni svolte dal Dicastero agricolo si stabilisce l'attribuzione dell'1 per cento del totale delle entrate dell'Unione, a valere sul fondo annuale di dotazione.
  L'articolo 4 stabilisce il termine del 30 settembre 2013 per l'approvazione da parte dell'Unione dello schema di statuto definitivo. La norma, oltre a fornire indicazioni in merito alla composizione degli organi di governo dell'associazione, richiede anche che entro, il 31 dicembre 2013, siano assolti tutti gli adempimenti necessari affinché il settore ippico possa essere pienamente funzionante a partire dal 1o gennaio 2014; a tal fine si prevede che entro il 31 dicembre 2013 si provvede alla costituzione degli organi degli organi e della struttura organizzativa e agli adempimenti necessari per il funzionamento del settore ippico.
  Conseguentemente, l'articolo 5 enumera le attività che l'associazione dovrà svolgere dallo stesso 1o gennaio 2014 (calendario degli avvenimenti ippici e la connessa programmazione televisiva, gestione e ripartizione del fondo annuale di dotazione; erogazione dei premi in misura non inferiore al 50 per cento delle entrate totali e remunerazione degli ippodromi mediante convenzioni pluriennali; attività di promozione del settore; gestione delle attività relative allo svolgimento delle gare e scommesse, comprese la gestione della banca dati delle gare; iscrizioni alle corse; raccolta delle scommesse e gestione del segnale televisivo non di competenza degli ippodromi; controllo periodico delle licenze degli operatori; cura dei rapporti con i concessionari per la raccolta delle scommesse).
  A norma dell'articolo 6 l'associazione sarà tenuta a trasmettere trimestralmente al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed ai Monopoli di Stato una relazione sull'andamento delle scommesse, fornendo, se del caso, indicazioni su possibili modifiche migliorative.
  L'articolo 7 obbliga l'associazione al pareggio di bilancio. L'eventuale avanzo deve essere iscritto nell'esercizio successivo come voce aggiuntiva nel fondo di dotazione; il disavanzo costituisce invece una voce di spesa obbligatoria nel bilancio successivo, ed andrà a riduzione degli stanziamenti. Pag. 111
  L'articolo 8 determina, limitatamente agli anni 2014-2017, le entrate che annualmente dovranno confluire nel fondo di dotazione dell'Unione, che saranno costituite da: a) le quote versate annualmente dagli associati; b) una quota delle entrate connesse alle scommesse ippiche, che dovrà essere versata mensilmente dall'Amministrazione autonoma monopoli di Stato (AMS); c) i proventi derivanti dalla cessione dei diritti televisivi; d) una quota del «prelievo erariale unico», non superiore al 4 per cento del prelievo erariale unico (PREU) maturato nell'anno precedente (la norma peraltro precisa che la copertura di tale trasferimento di prelievo erariale alla Lega è assicurata dalle «maggiori entrate maturate annualmente», relativamente agli apparecchi e congegni da intrattenimento e divertimento); e) per intero, le imposte derivanti da tutti i giochi pubblici effettuati all'interno degli ippodromi, per la commercializzazione dei quali dovrà intervenire l'Agenzia delle dogane e dei monopoli che dovrà definire, entro il 1o marzo 2014, gli indirizzi di efficienza operativa (nella distribuzione dei giochi, standard dei locali, numero di apparecchi); f) il 50 per cento delle entrate erariali derivanti dall'introduzione di scommesse con vincita in denaro su eventi virtuali, assimilabili a corse ippiche.
  Con l'articolo 9 è prevista l'adozione, entro due mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, di un decreto del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli per: a) la gestione delle scommesse ippiche attraverso l'istituzione di un totalizzatore unico; b) la revisione di criteri e modalità di gestione e di riparto delle risorse, derivanti da giochi e scommesse a totalizzatore, secondo i parametri ivi stabiliti; c) l'applicazione, sulla raccolta annuale delle scommesse a quota fissa, di un'imposta unica e di un prelievo destinato all'Unione, pari, rispettivamente all'1.5 per cento e al 3,5 per cento della raccolta netta complessiva annua.
  Con l'articolo 10 si prevede che a decorrere dal 1o gennaio 2014, le quote delle entrate erariali ed extraerariali derivanti dai giochi pubblici con vincita in denaro destinate originariamente all'UNIRE, di cui ai commi 281 e 282 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005) sono destinate all'Unione. A partire dal 1o gennaio 2018 è soppresso il contributo previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera d).
  L'articolo 11, infine, prevede, che le competenze e lo svolgimento dell'attività tecnico-ippica dell'area «sella», già attribuite all'agenzia per lo sviluppo del settore ippico, e poi trasferite al Dicastero agricolo, sono attribuite alla Federazione italiana sport equestri (FISE).

  Giuseppe L'ABBATE (M5S), nel preannunciare la presentazione, da parte del suo gruppo, di una proposta di legge sul settore ippico, osserva che esso versa in una grave situazione a causa delle scelte scellerate perpetrate nel passato. Si parla inoltre spesso di risorse destinate al settore, dimenticando che esse non potrebbero che essere restituite, provenendo dal settore ippico stesso. La nuova proposta di legge avrà dunque lo scopo di creare una nuova governance del settore, per evitare che il settore cada in mani private e assicurare che invece rimanga saldamente in mani pubbliche.

  Luca SANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, nella quale potrà proseguire il dibattito di carattere generale.

Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.
C. 898 Faenzi.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame della proposta di legge.

  Marco CARRA (PD), relatore, ricorda che la proposta di legge, che riproduce l'atto Camera n. 5191 della scorsa legislatura, prevede disposizioni di modifica Pag. 112della legislazione concernente la raccolta, la coltivazione e il commercio dei tartufi, al fine di considerare i cambiamenti intervenuti nel settore, garantendo una tracciabilità dell'origine del prodotto anche attraverso una nuova normativa fiscale.
  La materia è stata oggetto di esame anche nella passata legislatura da parte della Commissione Agricoltura. Si tratta quindi di riprendere un cammino, in vista del quale preannuncia la presentazione di una proposta di legge anche da parte del deputato Fiorio.
  Gli obiettivi restano gli stessi, tenuto conto che la disciplina della materia risale alla legge n. 752 del 1985, che ha definito un quadro normativo di riferimento per la legislazione regionale, che necessita oggi di inevitabili adeguamenti di fonte all'ampliamento del mercato del tartufo.
  La legge ha riconosciuto un ruolo alle regioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi, consentendo in tal modo il recupero di aree marginali, nonché l'integrazione del reddito degli agricoltori e ulteriori forme di tutela e valorizzazione ambientale. In questo senso, anche il settore dei tartufi contribuisce alla presenza diffusa delle imprese agricole sul territorio, elemento che ha acquistato anche una valenza generale, come richiesto dalla PAC. L'impresa agricola si pone quindi come luogo d'incontro fra le tradizionali coltivazioni e le nuove attività di valorizzazione dell'ambiente rurale, in cui l'ecosistema è da intendere come interazione storica, sociale e culturale di una comunità in cui l'azienda agricola è fisicamente legata.
  In questa prospettiva, la legge n. 752 del 1985 ha certamente contribuito a rendere più ordinata ed ecologicamente responsabile la raccolta dei tartufi, superando la conflittualità fra proprietari o conduttori dei fondi e raccoglitori, permettendo la crescita di professionalità dei ricercatori e, comunque, contribuendo a fornire un quadro di certezza di cui beneficiano anche i consumatori. Tuttavia, secondo le sollecitazioni provenienti dagli stessi operatori è ormai necessario aggiornare le regole che governano il settore, per armonizzare le normative regionali e i nuovi indirizzi di livello europeo e per promuovere lo sviluppo di tale attività.
  Per quanto riguarda il contenuto della proposta di legge, essa – come si legge nella relazione illustrativa – intende rispondere alle esigenze delle aziende che operano nel settore dei tartufi, migliorando il sistema organizzativo e regolamentare a livello generale dal punto di vista fiscale e contabile, in coerenza con quanto avviene negli altri Paesi dell'Unione europea, consentendo di tutelare la produzione nazionale e di promuovere un'integrazione sempre più forte tra prodotto e territorio e valorizzando la figura emblematica nella filiera del tartufo, rappresentata dal «tartufaio» che la normativa vigente, di fatto, annulla.
  In particolare, gli articoli da 1 a 14 prevedono modifiche alla legge n. 752 del 1985, adeguandola alla nuova ripartizione delle competenze tra Stato e regioni e tenendo conto dei cambiamenti determinatisi all'interno del comparto, in considerazione del ruolo sempre più rilevante assunto dal mercato del tartufo, oltre che del notevole rilievo rivestito dallo stesso settore ai fini del rilancio e dello sviluppo di molte aree rurali e forestali del Paese.
  Gli articoli da 15 a 18 recano misure in materia fiscale relative alla raccolta dei tartufi, concernenti in particolare l'imposta sul valore aggiunto (IVA) e la determinazione del reddito derivante dall'attività di raccolta di tartufi.
  Sottolinea quindi che il punto centrale del provvedimento è la tracciabilità del prodotto all'origine, anche attraverso una nuova normativa fiscale. Sul profilo fiscale e sulla conseguente necessità di una copertura finanziaria si è tuttavia fermato il lavoro della Commissione nella precedente legislatura.
  Quanto al successivo iter, per il quale sono stati preannunciati altri progetti di legge, ritiene utile riprendere il confronto con gli operatori del settore e con le regioni.

  Massimo FIORIO (PD) precisa, quanto al profilo finanziario del provvedimento, Pag. 113che lo stesso non necessita di una copertura finanziaria, ma anzi, lungi dal concedere un favore agli operatori del settore, consente l'emersione del mercato nero e conseguentemente un incremento del gettito fiscale. Sul punto, occorrerà pervenire ad un chiarimento con il Governo.

  Luca SANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, nella quale potrà proseguire il dibattito di carattere generale.

  La seduta termina alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 4 giugno 2013. — Presidenza del presidente Luca SANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali, Giuseppe Castiglione.

  La seduta comincia alle 13.45

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.
C. 1012 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e XI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del disegno di legge.

  Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), relatore, rileva che il decreto-legge n. 54, esaminato in sede referente dalle Commissioni riunite VI e XI, contiene disposizioni diverse, che per vari profili interessano la Commissione Agricoltura.
  L'articolo 1 sospende per il 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), in scadenza il prossimo 16 giugno. In particolare, il comma 1 individua le categorie di immobili alle quali si applica la sospensione: a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati come abitazioni di tipo signorile (A/1); abitazioni in ville (A/8); castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici (A/9); b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica; c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.
  Nel rinviare alla documentazione a disposizione per l'illustrazione del regime vigente dell'IMU agricola, sottolinea che il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge precisa che la sospensione della prima rata IMU 2013 opera nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, da realizzare sulla base di alcuni principi che la norma stessa esplicita. Si tratta, in dettaglio: della riforma della disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi; della modifica dell'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale; dell'introduzione della deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive.
  Per far fronte delle minori entrate per i comuni derivanti dalla sospensione della prima rata dell'IMU ed ai conseguenti problemi di liquidità per tali enti, il comma 2 dell'articolo 1 introduce una norma di deroga alle disposizioni in materia di concessione di anticipazioni di tesoreria da parte del tesoriere su richiesta dell'ente locale. In particolare si dispone che, sino alla data del 30 settembre 2013, il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria sia ampliato di un importo corrispondente, per ciascun comune, al 50 per cento del gettito dell'IMU relativo all'anno 2012, come indicato nell'Allegato A al provvedimento. Pag. 114
  Il comma 3 dispone che gli oneri sugli interessi dovuti dai comuni a fronte delle maggiori anticipazioni di tesoreria siano rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno. Il comma 4 quantifica tali oneri per interessi in 18,2 milioni di euro per l'anno 2013, calcolati dalla relazione tecnica applicando all'importo complessivo dell'incremento di anticipazioni (2.426,4 milioni di euro) un tasso di interesse annuale pari al 3 per cento e rideterminando su base trimestrale l'importo ottenuto. Il medesimo comma 4 prevede inoltre alla copertura finanziaria dei predetti oneri.
  L'articolo 2 fornisce ulteriori indicazioni circa la riforma della fiscalità immobiliare sottesa alla sospensione della prima rata IMU, stabilendo, al primo periodo, che la riforma dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento di economia e finanza (DEF) 2013, come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari di approvazione e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo.
  A tale riguardo, ricorda che le Assemblee della Camera e del Senato, in data 7 aprile 2013, hanno approvato le risoluzioni sul DEF 2013. Tali risoluzioni, prendendo atto dell'efficacia del consolidamento fiscale svoltosi negli ultimi anni che proietta un'evoluzione dell'indebitamento netto inferiore al limite del 3 per cento ed un saldo strutturale che si avvicina al pareggio nei prossimi anni, ed evidenziandosi come vi siano le premesse per la conclusione della «procedura di disavanzo eccessivo», impegnano il Governo, tra l'altro, a riconsiderare in tempi brevi il quadro di finanza pubblica nel rispetto degli impegni europei per quanto riguarda i saldi di bilancio 2013-2014 e ad individuare gli interventi prioritari necessari per dare attuazione alle linee programmatiche indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri nelle sue comunicazioni alle Camere e su cui ha ottenuto la fiducia, sottoponendo tempestivamente tali nuovi indirizzi all'approvazione parlamentare e presentando quindi al Consiglio europeo e alla Commissione europea un aggiornamento del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma.
  In tale contesto il secondo periodo del comma 2 reca una clausola di salvaguardia, in base alla quale, in caso di mancata adozione della predetta riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina dell'IMU attualmente in vigore e il termine di versamento della prima rata dell'imposta è fissato, per gli immobili che hanno usufruito della sospensione, al 16 settembre 2013.
  A proposito dell'IMU agricola, ricorda che nel corso delle audizioni delle organizzazioni agricole svoltasi nella giornata di ieri, è stata richiama la questione dell'extragettito assicurato dal settore agricolo, che per legge doveva essere restituito al settore medesimo. In particolare, ricorda che l'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2013, prevedeva che «Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 10 dicembre 2012, si provvede, sulla base dell'andamento del gettito derivante dal pagamento della prima rata dell'imposta di cui al presente comma, alla modifica dell'aliquota da applicare ai medesimi fabbricati e ai terreni in modo da garantire che il gettito complessivo non superi per l'anno 2012 gli ammontari previsti dal Ministero dell'economia e delle finanze rispettivamente per i fabbricati rurali ad uso strumentale e per i terreni». Si tratta di una disposizione introdotta a seguito di una forte polemica tra il Governo e le organizzazioni agricole in merito all'effettivo aggravio conseguente all'IMU, che tuttavia non risulta aver trovato attuazione.
  L'articolo 3 stabilisce il divieto di cumulo per i membri del Governo che sono anche parlamentari del trattamento stipendiale spettante in quanto componenti l'esecutivo con l'indennità parlamentare (o con il trattamento economico in godimento se dipendenti pubblici).
  L'articolo 4 prevede diversi interventi, tra i quali di maggior interesse per la Commissione è il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2013. La norma individua individuando Pag. 115le relative fonti di finanziamento e demanda la fissazione dei criteri per la concessione degli ammortizzatori stessi ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge (commi 1 e 2). In tale prospettiva, invita a valutare la possibilità di estendere gli ammortizzatori sociali in deroga anche al settore della pesca, con particolare riferimento alle persone imbarcate.
  L'articolo 4 prevede altresì il mantenimento delle somme già impegnate e non ancora pagate per i contratti di solidarietà ed il loro reimpiego per le medesime finalità (comma 3); la proroga al 31 dicembre 2013 del termine per i contratti di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni (comma 4); l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2013 del termine per i contratti a tempo determinato di talune unità della protezione civile.
  In conclusione, ritiene che il provvedimento vada valutato positivamente per i suoi positivi riflessi per il settore agricolo.

  Il sottosegretario Giuseppe CASTIGLIONE sottolinea che il decreto-legge in esame contiene alcuni interventi prioritari per affrontare la situazione economico-finanziaria del Paese e i suoi effetti sull'occupazione. Precisa al riguardo che il provvedimento, per come è impostato, non determinerà problemi di liquidità per gli enti locali e risulta inoltre in linea con gli impegni assunti con il DEF 2013 e con le relative risoluzioni parlamentari, nonché con gli impegni assunti in sede europea. Inoltre, si dettano le basi per una rivisitazione della tassazione degli immobili.
  Auspica pertanto che la Commissione voglia valutare positivamente il provvedimento.

  Luca SANI, presidente, chiede, raccogliendo una informale sollecitazione del Governo, se vi sono le condizioni per pervenire nella seduta odierna all'espressione del parere.

  Nicodemo Nazzareno OLIVERIO (PD), relatore, ritiene opportuno rinviare alla seduta di domani il seguito dell'esame, con la deliberazione del parere.

  Luca SANI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, precisando che in tale seduta si procederà alla deliberazione del parere.

  La seduta termina alle 14.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI