CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 maggio 2013
27.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e XI)
COMUNICATO
Pag. 15

SEDE REFERENTE

  Martedì 28 maggio 2013. — Presidenza del presidente della VI Commissione Daniele CAPEZZONE – Intervengono il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero, il sottosegretario per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta e il sottosegretario per il lavoro e le politiche sociali Carlo Dell'Aringa.

  La seduta comincia alle 9.05.

DL 54/2013: Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.
C. 1012 Governo.

(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  Daniele CAPEZZONE, presidente e relatore per la VI Commissione, rileva come le Commissioni riunite inizino nella seduta odierna l'esame, in sede referente, del disegno di legge C. 1012, di conversione del decreto – legge n. 54 del 2013, recante interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo.
  Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori sul provvedimento, comunica che, alla luce di quanto stabilito nella riunione congiunta degli Uffici di presidenza delle Commissioni riunite, svoltasi il 23 maggio scorso, le Presidenze delle Commissioni hanno chiesto al Presidente della Camera che l'avvio della discussione in Assemblea sul provvedimento abbia luogo non prima della giornata di lunedì 17 giugno prossimo.
  Inoltre rammenta che il ciclo di audizioni informali convenuto in seno agli Pag. 16uffici di presidenza si svolgerà nei giorni di giovedì 30 e di venerdì 31 maggio, nonché di lunedì 3 giugno.
  In tale contesto anticipa fin d'ora che l'esame preliminare si concluderà nella giornata di martedì 4 giugno e che il termine per la presentazione degli emendamenti sarà fissato per la giornata di mercoledì 5 giugno prossimo.
  L'esame continuerà quindi nel corso della settimana successiva, per concludersi entro la seduta di giovedì 13 o di venerdì 14 giugno.
  Ancora con riferimento al ciclo di audizioni previste nell'ambito dell'esame, segnala come la Corte dei conti abbia comunicato di non poter intervenire presso le Commissioni riunite entro i termini indicati, a causa di concomitanti, pressanti impegni istituzionali.
  Per quanto riguarda l'audizione di Confindustria, essa avrà invece luogo nella seduta di lunedì 3 giugno, intorno alle ore 17, con l'intervento del Direttore generale, Marcella Panucci.
  Informa inoltre che l'Associazione nazionale costruttori edili (ANCE) ha chiesto di poter essere anch'essa ascoltata: ove le Commissioni concordino, le Presidenze si riservano di procedere a tale ulteriore audizione.

  Le Commissioni concordano.

  Daniele CAPEZZONE, presidente e relatore per la VI Commissione, illustra il contenuto del decreto-legge, che si compone di cinque articoli, dei quali interessano le competenze della Commissione Finanze gli articoli 1 e 2, mentre gli articoli 3 e 4 attengono alle competenze primarie della Commissione Lavoro pubblico e privato.
  L'articolo 1 sospende per il 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria (IMU), in scadenza il prossimo 16 giugno.
  In particolare, il comma 1 individua le categorie di immobili alle quali si applica la sospensione:
   a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Sono dunque escluse dalla sospensione le seguenti categorie di immobili: abitazioni di tipo signorile (A/1); abitazioni in ville (A/8); castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici (A/9).
  Riguardo alla definizione a fini IMU delle pertinenze dell'abitazione principale, ricorda che la circolare n. 3 del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 maggio 2012 chiarisce che il contribuente può considerare come pertinenza dell'abitazione principale solo un'unità immobiliare per ciascuna categoria catastale indicata dall'articolo 13, comma 2, del decreto – legge n. 201 del 2011, cosiddetto «salva Italia» (C/2: magazzini, cantine e soffitte; C/6: stalle, rimesse, autorimesse; C/7: tettoie), fino ad un massimo di tre pertinenze, ivi inclusa quella iscritta in catasto unitamente all'abitazione principale.
  All'interno della categoria delle pertinenze dovrebbero inoltre essere comprese, qualora il comune abbia esercitato la facoltà di considerarle adibite ad abitazione principale:
    le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;
    le unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia.
   b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.
   c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge n. 201 del 2011.

  A quest'ultimo proposito, per quanto riguarda i terreni agricoli rammenta che, Pag. 17ai fini IMU, sono considerati appartenenti a tale categoria, ed assoggettati ad un regime di favore, i terreni non fabbricabili posseduti e condotti dai coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, al verificarsi delle condizioni di legge.
  Per quel che concerne invece i fabbricati rurali, essi scontano l'IMU secondo le modalità ordinarie, se si tratta di fabbricati ad uso abitativo, mentre, se si tratta di fabbricati strumentali, l'articolo 13, comma 8, del decreto-legge n. 201 del 2011 prevede l'applicazione di un'aliquota ridotta allo 0,2 per cento, con facoltà dei comuni di diminuirla ulteriormente fino allo 0,1 per cento. Sono invece esentati dall'imposta, ai sensi dell'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011, i fabbricati rurali a uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani, di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT.
  Il comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge precisa inoltre che la sospensione della prima rata IMU 2013 opera nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, da realizzare sulla base di alcuni principi che la norma stessa esplicita. Si tratta, in dettaglio:
   1) della riforma della disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi istituito dall'articolo 14 del decreto-legge n. 201 del 2011;
   2) della modifica dell'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale: a tale proposito rammenta che, per il 2012, l'articolo 13, comma 11, del più volte citato decreto-legge n. 201 del 2011 riservava allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo ottenuto applicando l'aliquota di base (attualmente pari allo 0,76 per cento) alla base imponibile di tutti gli immobili, tranne l'abitazione principale e relative pertinenze e i fabbricati rurali strumentali; successivamente la legge di stabilità 2013 (articolo 1, commi 380 e da 382 a 384 della legge n. 228 del 2012) ha innovato il riparto del gettito riveniente dall'IMU, ridefinendo i rapporti finanziari tra Stato e comuni attualmente delineato dal decreto legislativo n. 23 del 2011 ed attribuendo ai comuni l'intero gettito dell'imposta, ad esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato;
   3) dell'introduzione della deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive (laddove l'articolo 14 del già citato decreto legislativo n. 23 del 2011 stabilisce che l'imposta municipale propria è indeducibile dalle imposte erariali sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive).

  Per far fronte delle minori entrate per i comuni derivanti dalla sospensione della prima rata per le categorie indicate dal comma 1, ed ai conseguenti problemi di liquidità per tali enti locali, il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge introduce una norma di deroga alle disposizioni recate dall'articolo 222 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in materia di concessione di anticipazioni di tesoreria da parte del tesoriere su richiesta dell'ente locale. In particolare si dispone che, sino alla data del 30 settembre 2013, il limite massimo di ricorso all'anticipazione di tesoreria sia ampliato di un importo corrispondente, per ciascun comune, al 50 per cento del gettito dell'IMU relativo all'anno 2012, come indicato nell'Allegato A al provvedimento.
  In particolare, gli importi del gettito IMU indicati nell'Allegato A per ciascun comune, da compensare tramite le predette maggiori anticipazioni di tesoreria, corrispondono:
   a) al 50 per cento del gettito relativo all'anno 2012 dell'IMU propria ad aliquota Pag. 18di base o maggiorata se deliberata dai comuni, con riferimento alle abitazioni principali e alle relative pertinenze;
   b) al 50 per cento del gettito relativo all'anno 2012 dell'IMU propria, comprensivo delle variazioni deliberate dai comuni, con riferimento agli immobili appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, agli immobili assegnati dagli IACP e ai terreni agricoli e fabbricati rurali.

  Secondo la Relazione tecnica allegata al disegno di legge di conversione, nella quale è contenuto un prospetto riepilogativo, per le categorie di immobili considerate dalla norma di sospensione della prima rata, del gettito dell'IMU 2012 su base annua e della quota del 50 per cento di tale gettito, l'importo complessivo dell'incremento dell'anticipazione risulta pari a 2.426,4 milioni di euro.
  Sempre in merito al predetto incremento dei limiti alle anticipazioni di tesoreria, ricorda che l'articolo 222 del già citato TUEL stabilisce, in via generale, che il limite massimo alla concessione di anticipazioni di tesoreria agli enti locali da parte del tesoriere (su richiesta dell'ente locale medesimo, previa deliberazione della Giunta) è pari ai tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente. Tale limite è stato recentemente innalzato, sempre sino alla data del 30 settembre 2013, a cinque dodicesimi delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente, dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 35 del 2013 (recante misure urgenti per il pagamento dei debiti scaduti delle pubbliche amministrazioni), al fine di consentire maggiore liquidità agli enti locali per il pagamento dei debiti scaduti alla data del 31 dicembre 2012.
  Analogo innalzamento del limite massimo di ricorso alle anticipazioni di tesoreria è stato già autorizzato, dall'articolo 3, comma 1, lettera i-bis), del decreto-legge n. 174 del 2012, per gli enti locali in stato di dissesto economico-finanziario, per i quali sia stata certificata una condizione di grave indisponibilità di cassa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data in cui è stata certificata tale grave indisponibilità di cassa.
  Rammenta inoltre che sulle anticipazioni di tesoreria gli enti locali sono tenuti al pagamento di interessi, decorrenti dall'effettivo utilizzo delle somme.
  Il comma 3 dispone che gli oneri sugli interessi dovuti dai comuni a fronte delle maggiori anticipazioni di tesoreria siano rimborsati a ciascun comune dal Ministero dell'interno.
  In particolare la norma rinvia ad un apposito decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la determinazione delle modalità e dei termini del rimborso.
  Il comma 4 quantifica tali oneri per interessi in 18,2 milioni di euro per l'anno 2013, calcolati dalla Relazione tecnica applicando all'importo complessivo dell'incremento di anticipazioni (2.426,4 milioni di euro) un tasso di interesse annuale pari al 3 per cento e rideterminando su base trimestrale l'importo ottenuto.
  Il medesimo comma 4 prevede inoltre che alla copertura finanziaria dei predetti oneri si provveda:
   quanto a 12,5 milioni di euro, mediante la riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE), istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale;
   quanto a 600.000 euro, attraverso l'utilizzo dei risparmi derivanti dall'articolo 3 del decreto-legge, il quale elimina il trattamento stipendiale previsto per i componenti del Governo che già godano dell'indennità parlamentare, ovvero che abbiano optato per il trattamento economico di cui già godano in quanto dipendenti pubblici;
   quanto a 5,1 milioni di euro, mediante la riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto Pag. 19nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  L'articolo 2 fornisce ulteriori indicazioni circa la riforma della fiscalità immobiliare sottesa alla sospensione della prima rata IMU prevista dall'articolo 1, comma 1, stabilendo, al primo periodo, che la riforma dovrà essere attuata nel rispetto degli obiettivi programmatici primari indicati nel Documento di economia e finanza (DEF) 2013, come risultante dalle relative risoluzioni parlamentari di approvazione e, in ogni caso, in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia in ambito europeo.
  A tale riguardo ricorda che le Assemblee della Camera e del Senato, in data 7 aprile 2013, hanno approvato due risoluzioni sul DEF 2013.
  Tali risoluzioni, prendendo atto dell'efficacia del consolidamento fiscale svoltosi negli ultimi anni che proietta un'evoluzione dell'indebitamento netto inferiore al limite del 3 per cento ed un saldo strutturale che si avvicina al pareggio nei prossimi anni, ed evidenziandosi come vi siano le premesse per la conclusione della «procedura di disavanzo eccessivo», impegnano il Governo, tra l'altro, a riconsiderare in tempi brevi il quadro di finanza pubblica nel rispetto degli impegni europei per quanto riguarda i saldi di bilancio 2013-2014 e ad individuare gli interventi prioritari necessari per dare attuazione alle linee programmatiche indicate dal Presidente del Consiglio dei ministri nelle sue comunicazioni alle Camere e su cui ha ottenuto la fiducia, sottoponendo tempestivamente tali nuovi indirizzi all'approvazione parlamentare e presentando quindi al Consiglio europeo e alla Commissione europea un aggiornamento del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma.
  In tale contesto il secondo periodo del comma 2 reca una clausola di salvaguardia, in base alla quale, in caso di mancata adozione della predetta riforma entro la data del 31 agosto 2013, continua ad applicarsi la disciplina dell'IMU attualmente in vigore e il termine di versamento della prima rata dell'imposta è fissato, per gli immobili che hanno usufruito della sospensione, al 16 settembre 2013.

  Cesare DAMIANO, presidente della XI Commissione e relatore per la XI Commissione, nel rinviare alla relazione svolta dal presidente della VI Commissione per quanto riguarda gli articoli 1 e 2 del decreto-legge, si sofferma sulla parte del provvedimento che fa riferimento alle norme di più immediata competenza della Commissione Lavoro, che ritiene siano finalizzati – oltre che a dare un segnale positivo in direzione della riduzione delle spese della politica – anche ad intervenire sul rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga e sui contratti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni, dettando disposizioni quanto mai opportune in una situazione di grave crisi economica come quella attuale. Fa presente, dunque, come la sua attenzione si soffermerà esclusivamente sugli articoli 3 e 4 del testo in esame, atteso che il relatore per la VI Commissione ha già svolto il compito di analizzare le precedenti parti dell'articolato.
  A tale ultimo riguardo, rileva anzitutto come l'articolo 3, al fine di provvedere ad un contenimento dei costi della politica, vieti ai membri del Governo – che sono anche parlamentari – di cumulare il trattamento stipendiale spettante in quanto componenti dell'esecutivo con l'indennità parlamentare ovvero con il trattamento economico in godimento se dipendenti pubblici, qualora vi abbiano optato ai sensi del decreto legislativo n. 165 del 2001. Osserva, in proposito, come la formulazione testuale della norma, la quale prevede che il divieto di cumulo si applichi a coloro che «assumono» (e non che «ricoprono») cariche di Governo, potrebbe generare talune incertezze interpretative, laddove non prevede un termine entro il quale esercitare l'opzione, né, soprattutto, quale trattamento economico applicare in caso di inerzia. Rispetto Pag. 20a tali questioni, fa notare, tuttavia, come la relazione tecnica allegata al provvedimento potrebbe rivelarsi utile ai fini di una corretta lettura del dispositivo, dal momento che essa ipotizza l'effetto di minore spesa a partire dal prossimo mese di giugno, sottintendendo l'immediata applicazione, anche ai membri in carica, a prescindere dall'esercizio dell'opzione; tale relazione, inoltre, basando il calcolo dei risparmi sull'ammontare del trattamento stipendiale dei componenti del Governo, fa presumere che la disposizione si interpreti nel senso che ad essi, se parlamentari, non si eroga tale trattamento, bensì esclusivamente quello spettante loro in quanto parlamentari. Al fine di evitare una disparità di trattamento tra i componenti del Governo, giudica in ogni caso necessaria una riflessione circa l'opportunità di estendere l'ambito applicativo della norma a taluni soggetti non interessati, allo stato, dalla disposizione in esame: si riferisce ai viceministri, categoria che dovrebbe rientrare nell'ambito di applicazione del divieto, in quanto completamente equiparata a quella dei sottosegretari, nonché ai membri del Governo che non sono parlamentari, i cosiddetti «tecnici», che hanno diritto ad una speciale indennità, pari a quella dei parlamentari.
  Passando poi ad esaminare l'articolo 4 del testo, fa notare come esso, al comma 1, in considerazione del perdurare della crisi occupazionale e della prioritaria esigenza di assicurare adeguate tutele del reddito dei lavoratori, disponga il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge n. 92 del 2012 (cosiddetta «legge Fornero», di riforma del mercato del lavoro). Tale misura, nel mantenere ferme le risorse già destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, ne stanzia di nuove, incrementando innanzitutto – secondo quanto disposto alla lettera a) – di 250 milioni il Fondo sociale per l'occupazione e formazione; a tal fine si prevede la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge n. 247 del 2007, relativa al Fondo per lo sgravio contributivo dei contratti di produttività (che in ogni caso il Governo, come si evidenzia nella relazione illustrativa, assume l'impegno di reintegrare allo scopo di assicurarne le previste finalità).
  Rileva, quindi, come la lettera b) del medesimo comma 1 dell'articolo 4 sia volta ad accelerare il procedimento amministrativo di rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga già previsto dall'articolo 1, comma 255, della legge n. 228 del 2012, prevedendo che le risorse derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge n. 845 del 1978, per l'anno 2013 siano versate all'INPS per un importo di 246 milioni di euro, ai fini della successiva riassegnazione al Fondo sociale per l'occupazione e formazione. Fa presente, al riguardo, che le risorse in questione finanziano i Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, organismi di natura associativa promossi dalle parti sociali attraverso specifici accordi interconfederali stipulati con le organizzazioni sindacali.
  Osserva, inoltre, che il comma 2 dell'articolo 4 demanda a un decreto interministeriale (del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), previo parere della Conferenza Stato-regioni e sentite le parti sociali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, la determinazione, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati, dei criteri per la concessione degli ammortizzatori sociali in deroga. In tale contesto rileva come la norma preveda, inoltre, che l'INPS, sulla base dei decreti di concessione inviati telematicamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dalle regioni, effettui un monitoraggio, anche preventivo, della spesa, rendendolo disponibile al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di verificare gli andamenti di spesa e poter conseguentemente intervenire nel settore con misure adeguate. Pag. 21Evidenzia come tale forma di monitoraggio assuma una particolare rilevanza, essendo connessa all'esigenza di valutare l'effettiva disponibilità delle risorse previste per l'anno 2013.
  Sottolinea poi come la lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 disponga un ulteriore incremento delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione pari a 219 milioni di euro per l'anno 2013, indicando le diverse forme di copertura. Osserva inoltre come il comma 3 del medesimo articolo 4 intervenga sull'articolo 1, comma 405, della legge n. 228 del 2012, prevedendo che si mantengano nel conto dei residui, per l'importo di 57.635.541 euro, le somme impegnate per il finanziamento dei contratti di solidarietà e non ancora pagate, affinché nel 2013 siano versate all'entrata del bilancio dello Stato, ai fini della riassegnazione allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per essere destinate alle medesime finalità. In proposito, intende rimarcare l'assoluta importanza di un rifinanziamento, sia pur limitato, dei contratti di solidarietà, che avrà indubbi effetti positivi sulla situazione di talune aziende in situazione di crisi.
  Segnala quindi il comma 4 dell'articolo 4, che modifica l'articolo 1, comma 400, della legge n. 228 del 2012, al fine di autorizzare le pubbliche amministrazioni, fermi restando i vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente e fatti salvi gli accordi decentrati eventualmente già sottoscritti, a prorogare i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato nella P.A., in essere al 30 novembre 2012, che superino il limite di 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi (o il diverso termine previsto dai contratti collettivi nazionali di comparto), fino al 31 dicembre 2013 (il termine previgente era il 31 luglio 2013) previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali.
  Infine, rileva come il comma 5 del medesimo articolo 4 proroghi al 31 dicembre 2013 il termine dei contratti di lavoro a tempo determinato, in scadenza il 30 giugno prossimo, dei 632 lavoratori impiegati presso gli Sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture-Uffici territoriali del Governo e presso gli Uffici immigrazione delle Questure: la norma è finalizzata – come si legge nella relazione illustrativa – a garantire l'operatività sia degli Sportelli unici per l'immigrazione in relazione ai compiti di accoglienza e integrazione, sia degli Uffici immigrazione delle Questure, per le esigenze connesse al rafforzamento delle attività di contrasto all'immigrazione clandestina.
  Soffermandosi – a conclusione della propria relazione – sulla parte finanziaria del provvedimento, al fine di offrire un quadro di sintesi circa il complesso delle risorse disponibili a legislazione vigente per il finanziamento degli ammortizzatori sociali per il 2013, fa notare che tali somme ammontano a circa due miliardi di euro, ripartite nel seguente modo: 1 miliardo di euro di risorse già disponibili sulla base della legge n. 92 del 2012; 228 milioni di euro relativi alla riprogrammazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali; 250 milioni di euro di incremento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione derivanti dalla riduzione del Fondo destinato al finanziamento degli sgravi contributivi per i contratti produttività; 246 milioni di euro derivanti dai Fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua; 219 milioni di euro di ulteriore incremento del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.
  Fa notare, inoltre, come il provvedimento in esame garantisca la copertura di oltre 57 milioni di euro per il finanziamento dei contratti di solidarietà, fattispecie contrattuale giudicata di grande importanza ai fini del mantenimento dei livelli occupazionali, soprattutto laddove applicata in senso espansivo in vista dell'assunzione di giovani: si tratta, a suo avviso, di un tema di grande interesse, sul quale le forze politiche dovrebbero manifestare un orientamento convergente, essendo connesso alle esigenze di un razionale ricambio generazionale nel mondo del lavoro.
  In conclusione, nel valutare sin d'ora in termini positivi l'intervento normativo del Pag. 22Governo, che fornisce una prima risposta a esigenze oggettive del mondo del lavoro, dichiara un'ampia disponibilità al confronto in Commissione con i rappresentanti di tutti i gruppi, al fine di giungere alla definitiva conversione in legge di un decreto molto atteso.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.40.