CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 maggio 2013
25.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 22 maggio 2013.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.30 alle 9.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 22 maggio 2013. — Presidenza del presidente Cesare DAMIANO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Maria Cecilia Guerra.

  La seduta comincia alle 9.50.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento per l'armonizzazione all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP.
Atto n. 11.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Marialuisa GNECCHI (PD), relatore, osserva che lo schema di regolamento in esame, recante l'armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico del personale del comparto difesa-sicurezza e del comparto vigili del fuoco e soccorso pubblico, nonché di specifiche categorie di personale iscritte presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex INPDAP, è volto a dare attuazione a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 18, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. Tale norma dispone che, con regolamento di delegificazione da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico per i regimi e le gestioni pensionistiche che attualmente prevedono requisiti diversi da quelli vigenti nel sistema dell'assicurazione generale obbligatoria.
  Fa notare che lo schema di regolamento, predisposto tenendo conto delle peculiarità e delle esigenze dei diversi settori di attività, nonché dei rispettivi Pag. 68ordinamenti, si compone di 16 articoli suddivisi in quattro capi.
  Evidenzia che il Capo I, composto del solo articolo 1, definisce l'ambito di applicazione del regolamento, specificando che i lavoratori i quali maturano il diritto a pensione entro il 31 dicembre 2012 continuano a essere soggetti alla normativa pensionistica previgente; prevede, quindi, che ai lavoratori i quali maturano i requisiti pensionistici a decorrere dal 1o gennaio 2013 non si applicano le cosiddette finestre mobili annuali, introdotte dall'articolo 12, commi 1 e 2, del decreto legge 31, maggio 2010 n. 78; infine, prevede l'applicazione dell'adeguamento alla speranza di vita a tutti i requisiti anagrafici previsti dal regolamento per l'accesso alla pensione, nonché al requisito contributivo per l'accesso al trattamento pensionistico indipendentemente dall'età anagrafica.
  Rileva che il Capo II, composto degli articoli da 2 a 5, concerne i requisiti per il trattamento pensionistico del personale militare delle Forze Armate (compresi l'Arma dei Carabinieri ed il Corpo della Guardia di Finanza), del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.
  Evidenzia che l'articolo 2 prevede che scopo del provvedimento è l'armonizzazione dei requisiti di accesso al trattamento pensionistico a quelli vigenti nell'Assicurazione generale obbligatoria (A.G.O.), tenendo conto delle specificità e delle obiettive peculiarità dei rispettivi ordinamenti.
  Fa presente che l'articolo 3, in considerazione del disallineamento esistente tra i requisiti attualmente previsti per la generalità dei lavoratori e quelli vigenti per il personale dei comparti considerati, prevede, per l'accesso alla pensione di vecchiaia, a decorrere dal 1o gennaio 2013 e fino al 1o gennaio 2018, la graduale elevazione dei requisiti anagrafici, secondo la progressione indicata nelle tabelle A e B allegate al provvedimento, nonché un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni. In sintesi, osserva che i requisiti anagrafici, attualmente compresi tra i 60 e i 65 anni di età a seconda della categoria e dei ruolo, al 1o gennaio 2018 risulteranno compresi tra 63 e 66 anni e sette mesi, ai quali dovranno aggiungersi gli incrementi per la speranza di vita nel frattempo determinati per i trienni 2013-2015 e 2016-2018.
  Osserva che l'articolo 4 reca disposizioni in materia di pensioni anticipate, relativamente alle quali sono state previste due possibilità di accesso, identiche per uomini e donne. In primo luogo, l'accesso alla pensione, a decorrere dal 1o gennaio 2013, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, è consentito a condizione di avere maturato un'anzianità contributiva minima di 42 anni e 3 mesi. Sulla quota retributiva di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1o gennaio 2012, è applicata una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo rispetto all'età di 58 anni fino al 31 dicembre 2018 e rispetto all'età di 59 anni a decorrere dal 1o gennaio 2019. La riduzione percentuale annua è elevata a 2 punti per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni.
  Fa notare che la seconda possibilità di conseguire la pensione anticipata deriva dalla conferma dell'accesso attraverso il sistema delle quote; a tal fine lo schema di regolamento richiede: per il triennio 2013-2015, il possesso di 58 anni e tre mesi di età e un requisito contributivo non inferiore a 37 anni; per il triennio 2016-2018, il possesso di 58 anni e tre mesi (da adeguare alla speranza di vita nella misura prevista per l'anno 2016) e di un requisito contributivo non inferiore a 39 anni; per il biennio 2019-2020, il raggiungimento di quota 99, con un'età minima pari a 59 anni (progressivamente incrementata in considerazione degli adeguamenti alla speranza di vita a decorrere dal 2021) e un'anzianità minima contributiva pari a 40 anni.
  Mette in evidenza che l'articolo 5 reca alcune disposizioni transitorie e finali, prevedendo, in particolare, che l'incremento dei requisiti anagrafici per la pensione Pag. 69di vecchiaia non incide sugli attuali limiti ordina mentali; ciò comporta che, nel caso in cui il lavoratore raggiunga l'età anagrafica massima prescritta dai singoli ordinamenti, variabile in funzione della qualifica o grado, l'amministrazione procede al collocamento a riposo qualora il lavoratore abbia già raggiunto i requisiti per il diritto a pensione e il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico; in caso contrario, il rapporto di servizio prosegue fino al raggiungimento della prima decorrenza utile in corrispondenza dei nuovi requisiti previsti dal regolamento.
  Fa notare che il Capo III, composto degli articoli da 6 a 13, disciplina l'incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento per talune categorie di personale iscritto presso l'INPS, l'ex-ENPALS e l'ex-INPDAP.
  Evidenzia che l'articolo 6 riguarda i soggetti già iscritti al Fondo previdenziale ed assistenziale degli spedizionieri doganali (Fondo soppresso dalla legge 230/1997). Il comma 1 eleva da 65 a 66 anni il limite anagrafico ai fini della liquidazione della quota di trattamento pensionistico relativa all'anzianità assicurativa acquisita presso il soppresso Fondo; tale modifica non comporta un elevamento sostanziale, in quanto, nella disciplina attuale, dopo il compimento dei 65 anni trova applicazione la finestra annuale. Il comma 2 estende l’àmbito di applicazione delle norme in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi ai soggetti già iscritti al soppresso Fondo.
  Fa presente che l'articolo 7 incrementa i requisiti di anzianità contributiva ai fini dell'ammissione ai prepensionamenti per i lavoratori poligrafici e sopprime, per i medesimi prepensionamenti, il beneficio dell'incremento di 3 anni dell'anzianità contributiva (ai fini della misura del trattamento).
  Sottolinea che l'articolo 8 riguarda il personale viaggiante addetto ai pubblici servizi di trasporto, prevedendo che il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia sia determinato riducendo di cinque anni quello applicabile nel regime generale INPS dei lavoratori dipendenti.
  Fa presente l'articolo 9 concerne i piloti del pilotaggio marittimo, disponendo che il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia sia determinato riducendo di cinque anni quello applicabile nel regime generale INPS dei lavoratori dipendenti; inoltre, incrementa progressivamente, da 55 a 58 anni, il requisito anagrafico per la pensione anticipata.
  Osserva che l'articolo 10 incrementa da 45 a 46 anni il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia dei lavoratori dello spettacolo appartenenti alle categorie dei tersicorei e ballerini; tale modifica non comporta un elevamento sostanziale, in quanto, nella disciplina vigente, dopo il compimento dei 45 anni trova applicazione la finestra annuale.
  Segnala che l'articolo 11 eleva a 64 anni (per gli uomini dal 2013 e, per le donne, progressivamente, dal 2021) il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia dei lavoratori dello spettacolo già iscritti al relativo Fondo alla data del 31 dicembre 1995 ed appartenenti alle seguenti categorie: attori di prosa, operetta, rivista, varietà ed attrazioni; presentatori e disc-jockey; attori generici cinematografici; attori di doppiaggio cinematografico; direttori d'orchestra e sostituti; figuranti e indossatori. Nella disciplina vigente, il requisito anagrafico è pari a 63 anni per gli uomini e a 58 anni per le donne. Per gli uomini tale modifica non comporta un elevamento sostanziale, in quanto attualmente trova applicazione la finestra annuale.
  Sottolinea che l'articolo 12 eleva a 61 anni (per gli uomini dal 2013 e, per le donne, progressivamente, dal 2021) il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia dei lavoratori dello spettacolo già iscritti al relativo Fondo alla data del 31 dicembre 1995 ed appartenenti alle seguenti categorie: artisti lirici; professori d'orchestra; orchestrali; coristi; concertisti; cantanti di musica leggera. Nella disciplina vigente, il requisito anagrafico (sempre con riferimento ai soggetti già iscritti al relativo Fondo alla data del 31 dicembre 1995) Pag. 70è pari a 60 anni per gli uomini e a 55 anni per le donne. Per gli uomini tale modifica non comporta un elevamento sostanziale, in quanto attualmente trova applicazione la finestra annuale.
  Fa notare che l'articolo 13 eleva a 53 anni (per le donne in modo progressivo) il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia degli sportivi professionisti già iscritti al relativo Fondo alla data del 31 dicembre 1995. Nella disciplina vigente, il requisito anagrafico è pari a 52 anni per gli uomini e a 47 anni per le donne. Per gli uomini tale modifica non comporta un elevamento sostanziale, in quanto attualmente trova applicazione la finestra annuale.
  Fa presente che l'articolo 14 disciplina alcune ipotesi di deroga alle norme del regolamento in esame, stabilendo l'applicazione delle disposizioni in materia di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di vecchiaia previgenti nei confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiunti limiti di età, nel caso in cui gli ordinamenti di settore, che disciplinano il rilascio ed il rinnovo di tale titolo, non ne prevedano l'elevazione. Il comma 2 formula un'analoga previsione con riferimento ai lavoratori iscritti al Fondo di previdenza del personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea; in tal caso, si fa riferimento ai requisiti di accesso al pensionamento vigenti al 31 dicembre 2011. I commi da 3 a 5 concernono i requisiti per l'accesso al pensionamento per i lavoratori dipendenti dell'ENAV S.p.A. appartenenti ai profili professionali di controllore del traffico aereo, pilota, operatore radiomisure, esperto di assistenza ai volo e meteo.
  Osserva che l'articolo 15 prevede una serie di deroghe alla disciplina introdotta dal regolamento in esame, al fine di salvaguardare specifiche categorie di lavoratori in particolari situazioni lavorative. In particolare, si conferma l'applicazione delle disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici vigenti al 31 dicembre 2012 per i lavoratori i quali, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, siano collocati in mobilità sulla base di accordi sindacali stipulati entro il 15 settembre 2012; siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 15 settembre 2012; siano in congedo per assistere figli con disabilità grave alla data del 15 settembre 2012; abbiano risolto il rapporto di lavoro entro il 15 settembre 2012 in ragione di accordi individuali e senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa e avrebbero maturato, secondo la previgente disciplina pensionistica, la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 15 settembre 2015; siano collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento.
  Infine, fa presente che il Capo IV, composto del solo articolo 16, specifica che le norme di cui al presente regolamento hanno efficacia a decorrere dal 1o gennaio 2013.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli uffici per un ulteriore approfondimento delle questioni poste dal provvedimento in esame, ricorda che la Commissione è in ogni caso chiamata esclusivamente ad esprimere un parere, non avendo possibilità di incidere direttamente sul testo della legge di autorizzazione. Pur comprendendo che l'interesse dei soggetti coinvolti sia quello di evitare un inasprimento dei requisiti previdenziali, fa notare che, rispetto alla recente «riforma Fornero», in base alla quale l'intera generalità dei lavoratori è stata sottoposta ad un severo innalzamento dell'età pensionabile, le categorie in oggetto sembrerebbero rientrare in una disciplina di maggior favore, a fronte della specificità delle mansioni svolte. Giudica tuttavia opportuno approfondire la materia in esame, soprattutto laddove sia in gioco l'uscita dal lavoro di lavoratori particolarmente esposti al rischio di usura, come nel caso dei macchinisti delle Ferrovie dello Stato, che risultano allo stato – probabilmente per un errore tecnico del legislatore, contenuto Pag. 71nel comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 – rientrare nel regime della più sfavorevole disciplina pensionistica generale, senza alcun riconoscimento della particolarità della loro attività. Ritiene quindi sia da valutare l'eventualità di inserire nel parere – che si riserva di formulare, d'intesa con l'altro relatore, anche sulla base degli elementi emersi dal dibattito – un specifico richiamo alla necessità di un intervento normativo al riguardo, che chiarisca la portata del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, al fine di garantire a tali soggetti una fuoriuscita dal lavoro adeguata al tipo di attività usurante svolto.

  Renata POLVERINI (PdL), relatore, dichiara di avere concordato con la collega Gnecchi la relazione introduttiva svolta nella seduta odierna, alla quale si associa.

  Edmondo CIRIELLI (FdI) si dichiara stupito che i relatori si siano limitati ad una mera ricognizione descrittiva del provvedimento in esame, senza entrare nel merito politico delle questioni, tenuto conto che sul provvedimento in esame – adottato dal Governo dimissionario precedente senza alcun preventivo confronto con le parti interessate e trasmesso alle precedenti Camere a legislatura scaduta – le forze politiche manifestarono un orientamento nettamente contrario, rinunciando addirittura ad esprimere il parere di competenza sia per una questione di metodo che di merito. Fatto notare che tale provvedimento è stato sostanzialmente riproposto, senza alcuna modifica, dal nuovo Governo, si sorprende, quindi, che non sia stato mosso dai relatori alcun rilievo critico – fatta eccezione per un breve accenno limitato all'esigenza di salvaguardare talune categorie specifiche di lavoratori del settore ferroviario – considerato che esso reca misure profondamente lesive dei diritti dei lavoratori del comparto sicurezza e difesa. Ritiene, infatti, che il provvedimento in esame violi le norme generali vigenti in materia di tutela della specificità di lavoratori sottoposti ad un grave stress psicologico e chiamati a svolgere servizi essenziali per la pubblica utilità, come quelli appartenenti alle Forze Armate e addetti alla gestione dell'ordine pubblico contemplati nel presente provvedimento. Fa notare, quindi, che l'intervento in esame tende a generare un complessivo invecchiamento dei lavoratori del comparto, determinando un danno funzionale alle strutture operative, nonché una diminuzione sostanziale dei trattamenti previdenziali erogati in caso di uscita anticipata dal lavoro, che giudica molto grave e fortemente penalizzante per tali lavoratori, tenuto conto che essi non godono di alcuna forma di previdenza complementare. Inoltre, rilevato che in realtà come gli Stati Uniti, dove il sistema pubblico non prevede forme di previdenza, ciò è invece operativo per il solo comparto militare, osserva che un intervento di tale portata appare in controtendenza rispetto ai più recenti orientamenti emersi in materia di riforma degli organici della pubblica sicurezza e delle Forze Armate, in base ai quali si è mirato ad una progressiva riduzione delle risorse umane e finanziarie, che sembrerebbe inconciliabile con la presente decisione di far restare ulteriormente in servizio tali lavoratori. Si augura, pertanto, che la Commissione assuma una posizione di forte contrasto alle misure in esame, in coerenza con gli orientamenti espressi nel recente passato sul tema, approvando un parere contrario al presente provvedimento. Sottolinea che, in caso contrario, si rischierebbe di lanciare un messaggio di mancata considerazione della specificità di tali soggetti, fortemente «destrutturante» per l'intero settore, con il rischio di pregiudicare l'efficacia dei delicati servizi svolti al servizio della collettività.

  Simone BALDELLI (PdL) fa notare che l'illustrazione del provvedimento da parte dei relatori ha avuto necessariamente un carattere descrittivo degli aspetti tecnici, dal momento che, sulla base del vigente calendario dei lavori predisposto dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, la seduta odierna era Pag. 72stata prevista esclusivamente per un iniziale «incardinamento» del provvedimento. Ritiene pertanto che qualsiasi ulteriore approfondimento delle questioni potrà essere svolto nel prosieguo del dibattito, già fissato per la prossima settimana, anche alla luce degli elementi che potranno derivare dallo svolgimento delle audizioni, che auspica possano avere luogo congiuntamente alle competenti Commissioni del Senato, secondo modalità definite d'intesa con l'altro ramo del Parlamento.

  Titti DI SALVO (SEL), riservatasi di approfondire la relazione introduttiva e condivisa l'esigenza di riflettere su talune categorie di lavoratori fortemente esposti al rischio di usura, si chiede, tuttavia, se non sia opportuno inquadrare tale forma di intervento in un ambito di riforma più generale, tenuto conto che il Governo ha già annunciato la sua intenzione di modificare la vigente normativa previdenziale, correggendo gli effetti distorsivi prodotti dalle più recenti novità legislative. Esprime pertanto dubbi sull'utilità di esprimere un parere su un provvedimento di tale portata, considerato che il Governo in carica potrebbe rivedere in senso radicale le regole in materia di uscita dal lavoro.
  Dal punto di vista del merito – anticipando talune considerazioni che si riserva di articolare più dettagliatamente nel prosieguo del dibattito – giudica importante che qualsiasi riflessione sull'argomento venga impostata in modo da garantire una equilibrata correlazione tra il tipo di lavoro svolto e l'età pensionabile, al fine di prevedere misure il più possibile eque e proporzionate.

  Il sottosegretario Maria Cecilia GUERRA si riserva di intervenire nel prosieguo del dibattito, anche alla luce degli elementi istruttori che saranno nel frattempo acquisiti.

  Cesare DAMIANO, presidente, prima di concludere l'odierna seduta, pur giudicando puntuale la ricostruzione svolta dal deputato Cirielli (che ritiene abbia efficacemente messo in luce come il provvedimento in esame sia stato adottato senza un preventivo confronto con le parti interessate), fa notare che qualsiasi ulteriore riflessione critica potrà essere approfondita nel prosieguo del dibattito, anche alla luce degli elementi conoscitivi che saranno acquisiti nel corso di attività istruttorie da svolgere, secondo modalità che sarà sua cura definire con i presidenti delle Commissioni competenti dell'altro ramo del Parlamento. Ritenuto che solo al termine di tale importante lavoro istruttorio sarà possibile assumere una posizione definitiva, ricorda, tuttavia, come qualsiasi determinazione assunta in tale sede non potrà in ogni caso condizionare l'azione del Governo in materia, essendo il parere delle Camere obbligatorio, ma non vincolante sotto il profilo giuridico. Conviene, in ogni caso, sull'opportunità di riflettere circa una possibile conciliazione tra esigenze di armonizzazione e valutazione del tipo di lavoro svolto, al fine di tutelare le categorie di lavoro più esposte al rischio di usura. Si augura, infine, che l'esame del provvedimento possa svolgersi secondo modalità che consentano, attraverso un confronto costruttivo tra i gruppi, di contemperare le diverse esigenze in gioco, superando gli eventuali elementi di criticità.
  Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.15.