CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 novembre 2017
914.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-12761 Costantino e altri: Sulle esigenze di trasparenza rispetto alle attività di organizzazioni di estrema destra.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli Deputati,
   gli interroganti chiedono al Governo di attenzionare le attività di alcune organizzazioni di estrema destra, come Forza Nuova e Casapound, riferendo di alcune iniziative poste in essere in occasione della recente campagna elettorale per l'elezione dei rappresentanti del X Municipio di Roma Capitale, quale la distribuzione di generi alimentari, nonché richiamando episodi di violenza nei confronti di giovani e attivisti impegnati nel sostegno a persone senza fissa dimora o migranti.
  Al riguardo, la Questura di Roma ha rappresentato che all'esito dell'attività informativa di monitoraggio su quello specifico territorio, è emerso che militanti di Casapound distribuiscono gratuitamente, in maniera ricorrente, generi alimentari a persone indigenti residenti nel citato Municipio, sia presso la sede del movimento che in altri luoghi pubblici.
  Non si conosce la provenienza delle risorse impiegate per reperire i generi alimentari distribuiti, sebbene gli esponenti di quell'organizzazione abbiano dichiarato, in qualche occasione, che per il loro acquisto si sia fatto ricorso all'autofinanziamento.
  In merito, poi, ai riferiti episodi di aggressione, la Questura di Roma ha segnalato che il 2 febbraio 2017 ha avuto luogo, in Piazza della Stazione Vecchia, una manifestazione organizzata dal movimento in questione per richiamare l'attenzione dell'Amministrazione comunale e della Commissione Straordinaria del X Municipio su problematiche di viabilità di via Costanza Casana, cui hanno partecipato alcune decine di persone, senza alcuna ripercussione per l'ordine e la sicurezza pubblica.
  Successivamente, tuttavia, un attivista dell'Associazione «Alternativa Onlus» ha presentato querela presso la Stazione dell'Arma dei Carabinieri di Ostia per lesioni personali, dichiarando che alcuni esponenti di Casapound lo avevano aggredito in Piazza della Stazione Vecchia, procurandogli lesioni.
  Ricordo, inoltre, che in occasione delle richiamate recenti elezioni sono state predisposte mirate attività di controllo del territorio. In particolare, in occasione del turno di ballottaggio, in sede di Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, cui ha partecipato il Ministro Minniti, sono stati previsti specifici controlli in prossimità dei seggi elettorali con l'impiego di personale in borghese, per porre in essere un'efficace e discreta attività di vigilanza sulle operazioni di voto. Le unità operanti sono state sensibilizzate in modo da assicurare il rigoroso rispetto della normativa sui divieti di propaganda elettorale in concomitanza con le consultazioni.
  Più in generale, le forze di polizia svolgono sull'intero territorio nazionale un continuo monitoraggio verso i contesti e gli ambienti connotati da estremismo di qualunque orientamento politico, al fine di intercettare per tempo e prevenire il compimento di qualsiasi illegalità. Al tempo stesso, segnalano con tempestività all'autorità giudiziaria le fattispecie che integrano gli estremi di reato per le valutazioni Pag. 36di competenza, con particolare riferimento alle manifestazioni di discriminazione e di violenza xenofoba.
  Informo che, nel periodo 2011-2016, sono stati segnalati a vario titolo all'Autorità Giudiziaria 512 militanti del movimento politico in questione, 26 dei quali sono stati tratti in arresto.
  Infine, in merito al sito internet menzionato nell'interrogazione, si rappresenta che non vi sono elementi informativi giacché alcuna segnalazione è pervenuta al Dipartimento della Pubblica sicurezza. La Polizia Postale e delle Comunicazioni svolge, comunque, una costante attività di monitoraggio della rete Internet al fine di individuare i contenuti di eventuale rilevanza penale all'interno degli spazi e servizi di comunicazione on-line, siti o spazi web, forum e portali.
  L'attività si svolge sia su iniziativa delle sezioni operative specializzate che su segnalazioni e riguarda, principalmente, l'eventuale presenza di contenuti inneggianti al fascismo o a forme di discriminazione razziale, xenofobia e altre configurazioni di intolleranza e incitamento all'odio.

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ALLEGATO 2

5-12762 Zanetti e Parisi: Sul recente episodio di protesta organizzata dei migranti ospitati dal centro di accoglienza di Cona.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli Deputati,
   nella mattinata del 13 novembre scorso un gruppo di richiedenti protezione internazionale alloggiati presso il centro di accoglienza di Cona ha messo in atto una estemporanea iniziativa di protesta a seguito della decisione dell'ente gestore di rimuovere, per motivi di sicurezza, alcuni fornelletti elettrici posizionati all'interno delle tensostrutture.
  La manifestazione, nei giorni successivi, è proseguita nelle forme di un corteo itinerante, composto da circa 200 ospiti di quel centro, con l'intenzione di raggiungere la sede della prefettura di Venezia.
  L'iniziativa è stata costantemente monitorata dalle Autorità provinciali di Pubblica Sicurezza che hanno assicurato un attento servizio di ordine e sicurezza pubblica finalizzato ad evitare blocchi stradali nonché a scongiurare i rischi per l'incolumità dei cittadini, degli utenti delle strade interessate al passaggio del corteo e degli stessi manifestanti.
  In considerazione della difficile situazione che si era venuta a determinare e al fine di allentare la tensione sociale creata della protesta in atto, il 17 novembre il Ministero dell'interno, anche a seguito dell'azione di mediazione svolta personalmente dal Prefetto e dal Questore, ha autorizzato la distribuzione in ambito regionale dei migranti che, la notte precedente, erano stati ospitati presso le parrocchie del territorio di Mira, messe a disposizione dal patriarca di Venezia.
  In particolare, il Prefetto di Venezia ha disposto la seguente distribuzione: 30 migranti nella provincia di Verona, 30 migranti nella provincia di Vicenza, 32 migranti nella provincia di Padova, 35 migranti nella provincia di Treviso, 30 migranti nella provincia di Belluno, 26 migranti nella provincia di Rovigo e 69 nella provincia di Venezia.
  Tale soluzione, impegnata sull'alleggerimento delle presenze nel centro di Cona, è conforme peraltro alla strategia più volte affermata dal Ministro dell'interno di un graduale superamento dei grandi centri, con l'obiettivo di realizzare un sistema di accoglienza diffusa sul territorio, in grado di contemperare i diritti di chi accoglie e di chi è accolto.
  Segnalo, al riguardo, che il centro di Cona ha registrato negli ultimi mesi un significativo decremento delle presenze, passando dalle 1.407 del 5 luglio scorso alle attuali 796 presenze, numero inferiore rispetto alla capienza teorica certificata dalla ASL.
  Infine, in ordine alla lamentata mancata adozione dei provvedimenti di revoca del programma di accoglienza, si fa presente che, secondo quanto riferito dal Prefetto di Venezia, l'allontanamento dei migranti dal centro di Cona non poteva essere considerato come volontà di uscire dal sistema di accoglienza, bensì come una estemporanea manifestazione di protesta, peraltro, come già detto, monitorata e seguita in ogni sua fase dalle autorità provinciali di pubblica sicurezza.

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ALLEGATO 3

5-12763 Toninelli e altri: Sulle esigenze di pubblicità in relazione alla composizione e ai lavori della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 165 del 2017.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli colleghi,
   la riforma del sistema di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica è stata, come noto, approvata con la legge n. 165 del 3 novembre scorso, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del successivo 11 novembre.
  La legge ha delegato il Governo ad adottare, entro trenta giorni, un decreto legislativo per la determinazione dei collegi uninominali e plurinominali per l'elezione dei due rami del Parlamento.
  Secondo i criteri direttivi previsti dall'articolo 3 della stessa legge, nella formazione dei collegi elettorali dovranno essere garantiti, in particolare, la coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, l'omogeneità degli stessi sotto gli aspetti economico-sociali e storico-culturali, nonché la continuità dei territori di riferimento. Altrettanto significativo è, poi, il principio di delega che impone di formare collegi con una distribuzione della popolazione sufficientemente equilibrata, prevedendo uno scostamento massimo della popolazione di un singolo collegio rispetto alla media dei collegi della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccedenza o in difetto.
  Come già ha avuto modo di precisare il Ministro Minniti in occasione della risposta fornita, l'8 novembre scorso, al Question Time in Assemblea presentato dagli stessi onorevoli interroganti, l'esercizio della delega non è affidato all'iniziativa e alla responsabilità del Ministro dell'interno, bensì al Governo nella sua collegialità.
  E, ai fini dell'esercizio della delega, la legge stabilisce altresì che in vista della predisposizione dello schema di decreto legislativo, il Governo si avvale di una Commissione, composta dal Presidente dell'Istat, che la presiede, e da dieci esperti in materia attinente ai compiti che la Commissione stessa è chiamata a svolgere.
  Tale organismo tecnico è stato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri il 15 novembre scorso. Il provvedimento è stato pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri nella sezione Amministrazione Trasparente, sotto la voce Disposizioni Generali – Atti Generali – DPCM Organismi collegiali.
  La Commissione di esperti è istituita presso il Dipartimento per le riforme istituzionale ed è composta, oltre che dal presidente dell'Istat, da un consulente del Servizio studi della Camera dei deputati e da nove professori universitari esperti in geografia economica, scienze statistiche, scienza della politica, demografia, sociologia e geografia.
  I nominativi dei componenti della Commissione sono, ovviamente, riportati nel decreto in questione che stabilisce, altresì, la gratuità dell'incarico, salvo il diritto al rimborso delle spese di trasporto.

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ALLEGATO 4

5-12765 Fiano e altri: Sulla carenza di organico del personale di polizia nell'ambito del territorio di Pistoia e della Valdinievole.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli Deputati,
   la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nel territorio della provincia di Pistoia non presenta situazioni di particolare gravità, anche se talune tipologie di reato, in particolare quelli predatori, quali furti e rapine, incidono sulla percezione della sicurezza presso la popolazione residente.
  Secondo dati interforze resi dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale, l'andamento generale dei delitti nella provincia di Pistoia ha fatto registrare nel periodo compreso tra il 1o gennaio fino al 30 settembre del corrente anno una diminuzione del 5,7 per cento rispetto all'analogo periodo del 2016.
  Anche in relazione ai reati cosiddetti predatori si osserva una riduzione sia con riferimento al dato delle rapine (-1,6 per cento), che a quello dei furti (-5,3 per cento).
  La situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nella provincia di Pistoia è, in ogni caso, costantemente attenzionata dalle Forze di polizia che, al fine di incrementare l'attività di prevenzione e di contrasto ad ogni forma di illegalità, ottimizzano l'impiego delle risorse disponibili rimodulando, nel corso di apposite riunioni tecniche interforze, i servizi di prevenzione generale sulla base delle criticità riscontrate e secondo specifiche strategie che garantiscono sempre un'adeguata presenza di operatori delle Forze dell'ordine sul territorio.
  Inoltre, l'ordinario dispositivo di controllo del territorio, qualora necessario, viene supportato da aliquote dei Reparti Prevenzione Crimine della Polizia di Stato e delle omologhe Compagnie di intervento Operative dell'Arma dei Carabinieri.
  Dette misure hanno consentito di ottenere, in ambito provinciale e nei primi nove mesi del corrente anno, oltre al descritto tendenziale decremento sul totale dei delitti e dei reati predatori, di denunciare e di arrestare complessivamente 3.157 persone, sempre secondo dati interforze resi dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale.
  Per quanto concerne la situazione degli organici della Polizia di Stato presso gli Uffici a presidio della sicurezza del capoluogo e della provincia di Pistoia, si rileva, effettivamente, un deficit del personale dei ruoli operativi di 80 unità rispetto alla previsione della forza pari a 390.
  Tale situazione è parzialmente compensata dalla presenza di 21 appartenenti ai ruoli tecnici, che nell'espletamento delle peculiari mansioni concorrono anch'essi al buon andamento degli Uffici.
  Si soggiunge che in occasione delle immissioni in ruolo di Agenti avvenute nel corso dell'anno 2016 è stata disposta l'assegnazione in ambito provinciale di 7 unità di rinforzo, ciò in base alle risorse concretamente disponibili e al contemperamento delle analoghe esigenze di altre aree del territorio nazionale.
  Si soggiunge che il presidio del territorio provinciale è, inoltre, assicurato da 365 militari dell'Arma dei Carabinieri e da 131 appartenenti alla Guardia di Finanza che, seppur svolgendo prevalenti compiti di polizia tributaria, concorrono anch'essi ai piani coordinati di controllo del territorio.Pag. 40
  Anche queste ultime dotazioni, già incrementate in un recente passato, costituiscono, al momento, il massimo sforzo organizzativo possibile, tenuto conto degli analoghi impegni di pubblica sicurezza sul restante territorio nazionale.
  Posso assicurare, in conclusione, che la segnalata esigenza di incremento degli organici degli uffici della Polizia di Stato operanti nella provincia è ben nota e di essa si potrà tener conto in occasione delle future immissioni in ruolo.

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ALLEGATO 5

5-12766 Plangger e Cera: Sull'ipotesi di istituire un Commissariato di pubblica sicurezza a San Giovanni Rotondo (FG).

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

  Signor Presidente, Onorevoli Deputati,
   all'indomani del gravissimo fatto di sangue avvenuto il 9 agosto nelle campagne di San Marco in Lamis, è stata definita una strategia d'intervento articolata su tre linee di azione: la messa a punto di un piano straordinario di controllo del territorio; il rafforzamento delle capacità e delle strutture investigative locali; l'adozione, anche in via sperimentale, delle più moderne tecnologie di indagine.
  A tal fine, il Ministero dell'interno ha disposto l'invio immediato di più di 200 unità di personale, tra cui 75 unità dei reparti Prevenzione crimine della Polizia di Stato, 84 militari dell'Arma dei carabinieri, parte dei quali appartenenti al raggruppamento Cacciatori di Calabria, 20 unità dei Baschi Verdi della Guardia di finanza e 50 investigatori appartenenti alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri.
  Al riguardo, ricordo che il Ministro Minniti ha recentemente assicurato, nel corso di un Question Time tenutosi il 25 ottobre scorso, che tutti i rinforzi assegnati permarranno sul territorio fino a quando sarà necessario.
  I risultati delle azioni intraprese nella provincia di Foggia sono oggetto di un costante ed attento monitoraggio da cui è emerso, intanto, una netta diminuzione dei reati (meno 20,41 per cento) nel periodo 10 agosto-22 ottobre rispetto all'analogo periodo del 2016.
  Il potenziamento del dispositivo di sicurezza ha consentito di cinturare e saturare il territorio in una «morsa» di controlli, volti ad assicurare la massima prevenzione e sicurezza anche attraverso una caratterizzazione sul piano investigativo dei cosiddetti Commissariati ricadenti sotto la competenza della Questura di Foggia, e specificamente di quelli di Manfredonia, San Severo e Cerignola.
  È stato, altresì, costituito ex novo un Gruppo di Investigatori su Vieste, in stretto collegamento con l'analoga struttura operante su Manfredonia, per intensificare le operazioni sul versante garganico. Tale Gruppo Investigativo, unitamente a quello potenziato già presente nel Commissariato di Manfredonia, si occupa della mafia garganica, coordinandosi con le attività investigative dell'Arma dei Carabinieri sotto la direzione della Direzione Distrettuale Antimafia di Bari.
  Il dispositivo di controllo del territorio sarà, poi, ulteriormente rafforzato con l'istituzione di una sede del reparto prevenzione crimine della Polizia di Stato nel comune di San Severo, che ha già messo a disposizione uno stabile garantendo i necessari lavori di adeguamento.
  La Puglia potrà, in tal modo, contare su tre reparti prevenzione crimine al pari di quanto già previsto per la Calabria.
  Inoltre, l'Arma dei carabinieri è già impegnata nella costituzione del Reparto «Cacciatori di Puglia», un reparto di elevatissima specializzazione nella lotta al crimine organizzato secondo moduli operativi efficacemente sperimentati in Calabria, Sardegna e Sicilia.
  Per quel che attiene, infine, all'istituzione di un Commissariato di Pubblica Sicurezza in San Giovanni Rotondo, si rappresenta che eventuali ipotesi in tal senso andrebbero valutate alla luce della Pag. 42rivisitazione in atto della distribuzione dei presidi delle Forze di polizia sull'intero territorio nazionale.
  Tuttavia si osserva che nel circondario del Comune di San Giovanni Rotondo già operano un Comando Compagnia dell'Arma dei Carabinieri con 28 militari, una Stazione Carabinieri con 18 militari e, infine, una Stazione Forestale con 2 militari, per complessive 48 unità.

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ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (Atto n. 464).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (atto n. 464);
   preso atto del parere reso dalla Conferenza unificata nella seduta del 16 novembre 2017;
   preso atto della valutazione favorevole espressa, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento della Camera, dalla V Commissione il 25 ottobre 2017;
   preso atto dei rilievi deliberati, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento della Camera, dalla III Commissione il 18 ottobre 2017;
   preso atto dei rilievi deliberati, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento della Camera, dalla II Commissione l'8 novembre 2017;
   preso atto delle osservazioni formulate dalla Garante per l'infanzia e l'adolescenza nel corso dell'audizione svolta il 7 novembre 2017;
   ricordato che l'articolo 18, comma 2-ter, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, introdotto dall'articolo 15 della legge 7 aprile 2017, n. 47, prevede che «il minore straniero non accompagnato ha diritto di partecipare per mezzo di un suo rappresentante legale a tutti i procedimenti giurisdizionali e amministrativi che lo riguardano e di essere ascoltato nel merito»;
   considerato che l'articolo 2, comma 1, lettera a), dello schema di decreto, modificando l'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015, attribuisce al tribunale per i minorenni, anziché al giudice tutelare, la competenza ad aprire la tutela e a nominare il tutore del minore non accompagnato;
   evidenziata l'opportunità nei suddetti casi, anche alla luce dell'esigenza di assicurare decisioni in tempi rapidi ed in aderenza con quanto previsto dalle direttive UE in materia e di quanto da ultimo rilevato nella procedura di infrazione n. 2014/2171, di prevedere che il tribunale per i minorenni operi in forma monocratica;
   osservato che l'articolo 2, comma 3, dello schema di decreto, apporta modifiche all'articolo 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015 che reca disposizioni sull'elenco dei tutori volontari»;
   rilevato che nel suddetto ambito, al fine di assicurare il migliore svolgimento Pag. 44delle funzioni attribuite dalla legge all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, andrebbe valutata l'opportunità di introdurre meccanismi che consentano a tale organismo di monitorare lo stato di attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 11 della legge 7 aprile 2017 n. 47, prevedendo, ad esempio che i garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano collaborino con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza anche predisponendo rapporti sulle attività realizzate;
   rilevato che l'articolo 2, comma 4, modifica la disposizione di cui all'articolo 19-bis, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, che attualmente esclude l'applicabilità di tutte le disposizioni del decreto-legge medesimo ai minori stranieri non accompagnati, specificando che per i minori non accompagnati trovano applicazione esclusivamente le disposizioni del citato decreto-legge n. 13 del 2017 che: attribuiscono competenza alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea; disciplinano procedimenti giurisdizionali; sono relative ai procedimenti amministrativi innanzi alle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale a alla Commissione nazionale per il diritto di asilo;
   ricordato che l'articolo 12, par. 2 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, prevede che ogni minore deve avere la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante;
   rilevata l'opportunità di prevedere che, come evidenziato nel parere espresso dalla Conferenza unificata, i colloqui su cui interviene lo schema di decreto in esame siano condotti, ove possibile, anche in presenza di un rappresentante dell'UNHCR;
   evidenziata l'opportunità di specificare espressamente, al medesimo articolo 19-bis, comma 1, come modificato dall'articolo 2, comma 4, del provvedimento in esame, che «in ogni caso è assicurato il diritto all'ascolto del minore nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali che lo riguardano» e di specificare altresì che «In ogni caso il tribunale deve, nell'interesse del minore, disporre l'udienza per l'ascolto del ricorrente che abbia presentato la domanda durante la minore età ovvero, qualora il minore abbia meno di dodici anni o sia impossibilitato, del suo tutore»;
   ricordato che il provvedimento in esame dispone che il presidente di ciascuna commissione territoriale è tenuto a svolgere l'incarico in via esclusiva,
   evidenziata, al riguardo, l'opportunità di estendere anche ai presidenti di sezione la previsione che dispone l'esclusività dell'incarico per i presidenti delle commissioni territoriali,
   preso atto che il Ministro dell'interno, in data 8 settembre 2017, ha adottato il Piano nazionale di integrazione dei titolari di protezione internazionale,
   rilevata l'opportunità di recepire, con specifiche modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2015, quanto previsto dal suddetto Piano nazionale di integrazione dei titolari di protezione internazionale in ordine all'estensione dell'applicazione delle linee guida previste dall'articolo 14, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 142 del 2015 anche alle strutture straordinarie di accoglienza individuate dalle prefetture-UTG ai sensi dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo n. 142,
   rilevata altresì l'opportunità di recepire, con specifiche modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2015, quanto previsto dal Piano nazionale di integrazione dei titolari di protezione internazionale, ai fini dell'introduzione di accorgimenti idonei a garantire la maggior sicurezza possibile e adeguati servizi, assicurando in particolare: la presenza nelle strutture di accoglienza Pag. 45di alloggi e servizi igienici in aree separate per le donne sole e i nuclei familiari; lo sviluppo di procedure standard in materia di prevenzione e di risposta alla violenza sessuale e di genere per il personale che lavora nelle strutture di accoglienza; la presenza obbligatoria di personale femminile di riferimento, in particolare per i servizi di mediazione culturale, quelli legali e medici; l'adozione di un regolamento in merito alle procedure operative per l'individuazione, l'invio ai servizi e la presa in carico delle persone di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015, che, al contempo, identifichi meccanismi di coordinamento tra le istituzioni competenti,
   considerato che l'articolo 2, comma 2, lettera a), n. 1), del provvedimento in esame, modifica il comma 5 dell'articolo 26 del decreto legislativo 26 gennaio 2008, n. 25, nel senso di specificare che per le competenze del tribunale per i minorenni ivi previste per la nomina del tutore, si applicano gli articoli 343 e seguenti del codice civile «in quanto compatibili»,
   evidenziata, alla luce delle suddette modifiche disposte dall'articolo 2, l'opportunità di introdurre analoga specificazione (si applicano «in quanto compatibili») anche all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015, in cui si fa menzione della competenza del tribunale per i minorenni ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile, così da evitare incertezze in sede applicativa,
   ricordato infine che è in corso la procedura di infrazione n. 2014/2171 – Protezione dei minori non accompagnati richiedenti asilo in cui la Commissione europea ha rilevato nel sistema di asilo italiano significativi ritardi per quanto riguarda la nomina del tutore per i minori non accompagnati che intendano fare domanda di protezione internazionale ritenendo inoltre i tutori (o gli assistenti sociali ove a questi ultimi ne siano delegati i compiti) sovraccarichi della responsabilità di un gran numero di minori non accompagnati in modo tale da non espletare adeguatamente le funzioni previste dalla normativa europea; tale situazione di fatto, secondo la Commissione europea, viola, tra l'altro: l'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva accoglienza ove si prevede che «il prevalente interesse del minore costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni della presente direttiva concernenti i minori» e l'articolo 19, paragrafo 1, che stabilisce, tra l'altro che gli Stati membri adottano quanto prima misure atte ad assicurare la necessaria rappresentanza dei minori non accompagnati da parte di un tutore legale oppure, ove necessario, la rappresentanza da parte di un organismo incaricato della cura e del benessere dei minori, oppure qualsiasi altra forma adeguata di rappresentanza,
   evidenziata dunque l'opportunità di introdurre tutte le misure necessarie per poter procedere quanto prima alla conclusione della procedura di infrazione UE n. 2014/2171 2);
   considerata l'opportunità, al fine di meglio attuare le indicazioni che provengono dall'Unione europea in ordine alla tutela dei diritti di richiedenti asilo, di valutare l'inserimento nel testo del provvedimento di ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e del decreto legislativo 28 gennaio 2008 n. 25, in attuazione delle direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti l'opportunità, sulla base di quanto esposto in premessa e al fine di rimuovere ogni eventuale incertezza interpretativa, di specificare espressamente, all'articolo 19-bis, comma 1, del decreto legislativo n. 142 del 2015, come modificato dall'articolo 2, comma 4, del provvedimento in esame, che «in ogni caso è assicurato il diritto all'ascolto del minore nei procedimenti amministrativi e giurisdizionali Pag. 46che lo riguardano» e di specificare altresì che «In ogni caso il tribunale deve, nell'interesse del minore, disporre l'udienza per l'ascolto del ricorrente che abbia presentato la domanda durante la minore età ovvero, qualora il minore abbia meno di dodici anni o sia impossibilitato, del suo tutore»;
   b) si valuti l'opportunità di prevedere che, come evidenziato nel parere espresso dalla Conferenza unificata, i colloqui su cui interviene lo schema di decreto in esame siano condotti, ove possibile, anche in presenza di un rappresentante dell'UNHCR;
   c) si valuti l'opportunità, anche alla luce dell'esigenza di assicurare decisioni in tempi rapidi ed in aderenza con quanto previsto dalle direttive UE in materia e di quanto da ultimo rilevato nella procedura di infrazione n. 2014/2171, di prevedere all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del provvedimento in esame, che il tribunale per i minorenni operi in forma monocratica laddove agisce per aprire la tutela e nominare il tutore del minore non accompagnato;
   d) si valuti l'opportunità di estendere anche ai presidenti di sezione la previsione che dispone l'esclusività dell'incarico per i presidenti delle commissioni territoriali;
   e) si valuti l'opportunità di recepire, con specifiche modifiche legislative, quanto previsto dal Piano nazionale di integrazione dei titolari di protezione internazionale, adottato dal Ministro dell'interno l'8 settembre 2017, con particolare riguardo ai profili evidenziati in premessa;
   f) alla luce delle modifiche disposte dall'articolo 2, si valuti, al fine di evitare incertezze interpretative, l'opportunità di introdurre analoga specificazione (si applicano «in quanto compatibili») anche all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo n. 142 del 2015, in cui si fa menzione della competenza del tribunale per i minorenni ai sensi degli articoli 343 e seguenti del codice civile;
   g) nell'ambito delle disposizioni in materia di elenco dei tutori volontari, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 142 del 2015, modificato dall'articolo 2, comma 3, del provvedimento in esame, si valuti l'opportunità, al fine di assicurare il migliore svolgimento delle funzioni attribuite dalla legge all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di introdurre meccanismi che consentano a tale organismo di monitorare lo stato di attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 11 della legge 7 aprile 2017 n. 47, prevedendo, ad esempio, che i garanti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano collaborino con l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza anche predisponendo rapporti sulle attività realizzate;
   h) si valuti l'esigenza di adottare tutte le misure necessarie per poter procedere quanto prima alla conclusione della procedura di infrazione UE n. 2014/2171;
   i) al fine di meglio attuare le indicazioni che provengono dall'Unione europea in ordine alla tutela dei diritti di richiedenti asilo tenuto conto delle direttive 2013/33/UE e 2013/32/UE:
    1. agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 142 del 2015, si valuti la possibilità di prevedere, in aderenza con la normativa dell'Unione europea, una disciplina più articolata e dettagliata, già in sede di prima accoglienza, sullo svolgimento di un colloquio individuale, mediante l'ausilio di mediatori linguistico-culturali, che prenda in considerazione la situazione complessiva della persona ed in cui la stessa sia informata riguardo alla facoltà di presentare domanda di protezione internazionale ed alla successiva procedura;
    2. sia valutata l'opportunità di prevedere disposizioni volte a meglio assicurare le misure di accoglienza, e in special modo alle persone portatrici di esigenze particolare ai sensi dell'articolo 17, fino alla conclusione del procedimento sulla domanda di protezione internazionale;Pag. 47
    3. tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 25 del 2008, si valuti l'opportunità di prevedere l'obbligo della motivazione per ogni specifica domanda che venga rigettata dalla Commissione territoriale di cui all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo n. 25 del 2008.
   l) si valuti infine l'opportunità di inserire nello schema di decreto legislativo in esame una norma di coordinamento che, modificando l'articolo 19-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015, espliciti che le autorità di pubblica sicurezza, ai fini dell'accertamento dell'età, consultino il neo-istituito sistema informativo dei minori stranieri non accompagnati e che, al fine di aggiornare tempestivamente i dati contenuti nel predetto sistema, i tribunali per i minorenni debbano comunicare il provvedimento di accertamento dell'età al ministero del lavoro e delle politiche sociali.

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ALLEGATO 7

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (Atto n. 464).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO DEL MOVIMENTO 5 STELLE

  La I Commissione,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale;
   premesso che:
    al fine di rispettare, ai sensi dell'articolo 117, comma 1 Cost. l'obbligo internazionale derivante dell'articolo 12, par. 2 della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, occorre prevedere che ogni minore abbia la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante;
    per attuare gli articoli 3, par. 1, e 17, par. 1 della direttiva 2013/33/UE che prevedono che il richiedente ha diritto di accedere al sistema di accoglienza fin dal momento della sua manifestazione di volontà di presentare la domanda di protezione internazionale, le informazioni sull'accesso al sistema di accoglienza gli devono essere fornite non già al momento della ricezione della domanda (concetto non sempre univocamente interpretato nella prassi e che può addirittura rinviare il tutto al momento del deposito formale di una domanda scritta o della sua verbalizzazione), bensì fin dal momento in cui l'ufficio di polizia riceve tale manifestazione di volontà;
    per dare effettiva e completa attuazione all'articolo 6, par. 6 della direttiva 2013/33/UE che vieta agli Stati di esigere documenti inutili o sproporzionati o di imporre altri requisiti amministrativi ai richiedenti prima di riconoscere loro i diritti garantiti dalla direttiva stessa, risulta necessario modificare in tal senso l'articolo 4 del decreto legislativo n. 142/2015;
    col comma 4 dell'articolo 5 decreto legislativo n. 142/2015 l'Italia si avvale della facoltà prevista dall'articolo 7, par. 2 della direttiva 2013/33/UE. Tuttavia al fine di rispettare le disposizioni della direttiva e le riserve di legge in materia di stranieri (articolo 10, comma 2 Cost.) e in materia di misure limitative della libertà di circolazione (articolo 16 Cost.), occorre espressamente prevedere che il prefetto esercita la facoltà di fissare un luogo di residenza o un'area geografica del richiedente soltanto – come prevede la direttiva – nei casi concreti in cui sussistano motivi di Pag. 49pubblico interesse, di ordine pubblico o, ove necessario, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda;
    al fine di dare effettiva implementazione alla definizione di rischio di fuga del richiedente quale presupposto del suo trattenimento consentito dall'articolo 8, par. 3, lettera b) della direttiva 2013/33/UE, l'articolo 6, comma 2, lettera d), decreto legislativo n. 142/2015 nella parte in cui tale rischio si riferisce all'inottemperanza dei provvedimenti dell'articolo 14 decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, deve essere modificato in modo da riferire tale rischio soltanto a precedenti violazioni dei provvedimenti impartiti allo straniero espulso (e non anche dei provvedimenti impartiti allo straniero respinto, essendo il respingimento incompatibile con l'applicazione delle norme in materia di asilo ai sensi dell'articolo 10 decreto legislativo n. 286/1998) indicati in tale articolo che possano costituire davvero una manifestazione della volontà dello straniero di volersi sottrarre all'esecuzione di provvedimenti di allontanamento dal territorio dello Stato (sottrazione dalle misure coercitive alternative al trattenimento, inottemperanza senza giustificato motivo all'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato impartito allo straniero espulso, fuga da un centro di identificazione ed espulsione);
    occorre dare esatta e completa attuazione all'articolo 11, par. 4 della direttiva 2013/33/UE ed evitare in modo sistematico quelle frequenti situazioni di promiscuità che comportino violazioni del divieto di trattamenti degradanti previsto dall'articolo 3 CEDU e lesioni sproporzionate al diritto alla vita privata e familiare garantito dall'articolo 8 CEDU, rilevate e condannate nell'attuale sistema italiano di accoglienza dei richiedenti asilo dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, Grande Camera, Tarakhel c. Suisse del 4 novembre 2014. In secondo luogo occorre prevedere che gli eventuali dinieghi di accesso al centro di permanenza temporanea in cui è trattenuto il richiedente asilo devono essere disposti con atto scritto e motivato al fine di consentirne l'eventuale impugnazione. In terzo luogo la riserva di legge in materia di stranieri e di diritto di asilo e in materia di libertà personale (articoli 10, commi 2 e 3, e 13 Cost.) esigono di meglio individuare espressamente con norma di rango legislativo quali sono le persone le cui condizioni del richiedente asilo impediscono il trattenimento, facendo riferimento sia alle persone portatrici di esigenze particolari indicate nell'articolo 17, sia alle ipotesi indicate nelle disposizioni penali e processuali che impediscono l'esecuzione delle pene detentive per motivi di salute;
    nell'articolo 8 che delinea in generale il sistema di accoglienza occorre introdurre precise garanzie volte ad implementare i diritti del richiedente asilo previsti dalle norme internazionali ed europee. 1) Le attività di soccorso di migranti ritrovati o che entrino nel territorio dello Stato in situazione di soggiorno irregolare devono comunque comprendere una completa informazione in lingua comprensibile a chiunque della facoltà di manifestare la volontà di presentare domanda di asilo, e dei suoi diritti, come prevede l'articolo 8 della direttiva 2013/32/UE e la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo. Ciò vale in generale per qualsiasi straniero potenzialmente interessato a richiedere protezione internazionale. L'informazione deve essere accurata, fatta attraverso un mediatore culturale, in lingua comprensibile e solo dopo che il richiedente ha ricevuto un primo aiuto e sia stato posto in condizioni di poter in modo sereno ricevere le informazioni medesime. L'attività informativa è compito dello Stato. Può essere fornita da soggetti terzi di provata competenza nel settore della protezione internazionale in convenzione con lo Stato, senza che tuttavia a questi soggetti possa essere contestualmente affidate attività di monitoraggio/garanzia nello stesso centro o in altri centri di eguale natura. 2) In mancanza di tale informazione ogni eventuale provvedimento di respingimento o di espulsione deve intendersi nullo (Cass., sez. VI, ord. 25 marzo 2015, n. 5926). 3) Le operazioni Pag. 50di identificazione sono effettuate da ufficiali o agenti di pubblica sicurezza nelle ipotesi, nei modi, nei limiti e nei termini previsti dalla legge per la generalità dei cittadini e dal Regolamento n. 603/2013 che istituisce EURODAC. 4) Poiché l'articolo 8 par. 2 della direttiva 2013/32/UE prevede che le organizzazioni e le persone che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti abbiano effettivo accesso ai richiedenti presenti ai valichi di frontiera, comprese le zone di transito, alle frontiere esterne occorre prevedere espressamente tale accesso e garantire un accesso effettivo alle strutture di accoglienza o di trattenimento ad enti indipendenti che possano monitorare l'effettivo rispetto del diritto all'informazione di cui al comma 2- ter dell'articolo 8. Tali organizzazioni dovranno poter avere accesso a tutti i luoghi in cui sono presenti o transitano gli stranieri. L'accesso ai centri e alle singole parti di questi non può essere sottoposto a previa autorizzazione. Tali organizzazioni in occasione dei loro accessi possono altresì fornire informazioni direttamente ai richiedenti asilo Tali organizzazioni non possono svolgere in convenzione con la Pubblica Amministrazione, sul territorio italiano, le attività di cui al comma 2-ter dell'articolo 8 ovvero altre attività in convenzione con pubblica Amministrazione nei centri di primo soccorso di cui all'articolo 8 comma 2 o di prima accoglienza di cui all'articolo 9 o nei centri di permanenza temporanea di cui all'articolo 14 decreto legislativo n. 286/1998. 5) Lo straniero che abbia manifestato volontà di presentare domanda di protezione internazionale e che sia cittadino di Stati che sono ammessi dalle norme dell'Unione europea alla ricollocazione in altri Stati dell'Unione europea deve essere tempestivamente informato, deve esprimere le sue preferenze e informare sull'eventuale presenza di familiari in altri Stati dell'UE e fino al momento del trasferimento è ospitato in centri di accoglienza. Infatti gli articoli 5 e 6 della Decisione (UE) 2015/1523 del Consiglio del 14 settembre 2015 e della Decisione (UE) 2015/1601 del Consiglio del 22 settembre 2015 che istituiscono misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia prevedono che dopo l'identificazione le procedure per la ricollocazione si concludano entro 60 giorni durante i quali il richiedente asilo usufruisce comunque delle misure di accoglienza, e in ogni caso ai fini della ricollocazione in altro Stato si privilegia il superiore interesse del minore e l'esigenza di mantenere unite le famiglie e si deve garantire che il richiedente asilo sia informato nella sua lingua della possibilità della ricollocazione in altro Stato. 6) Al fine di ottemperare ai requisiti generali dell'accoglienza previsti dall'articolo 18 par. 1 lettera b) della direttiva 2013/33/UE, occorre prevedere che i centri di soccorso e di prima assistenza e i centri governativi di prima accoglienza siano destinati soprattutto alle esigenze di prima accoglienza e di identificazione nel caso di afflussi massicci e che i richiedenti debbano essere in ogni caso trasferiti nel minor tempo possibile nelle strutture dell'accoglienza territoriale di cui all'articolo 14, o, in caso di indisponibilità di posti, presso le strutture straordinarie di cui all'articolo 11. 7) Si sono registrate criticità in merito all'applicazione dell'articolo 8, comma 2, decreto legislativo n. 25/2008 per il riferimento ai centri di soccorso e prima accoglienza istituiti dal decreto- legge 30 ottobre 1995 n. 51 convertito in legge 29 dicembre 1995 n. 573. Tale legge infatti si riferiva ad una emergenzialità circoscritta in termini geografici e temporali e dava la più ampia discrezionalità al Governo nella disciplina di tali centri, in contrasto con la riserva di legge in materia di stranieri prevista dall'articolo 10, comma 2 Cost. Perciò risulta necessaria una norma di rango legislativo che indichi i termini massimi di accoglienza, i minimi standard di accoglienza e una modalità legittima di istituzione dei centri medesimi;
    il provvedimento risulta carente dal punto di vista dell'informazione circa la possibilità di richiedere asilo, dell'accoglienza Pag. 51dei minori non accompagnati, della regolamentazione degli standard minimi presso i CAS;
    risulta altresì opportuno prevedere forme di accesso al lavoro ai fini di una maggiore integrazione sociale, essendo insufficiente prevedere esclusivamente forme di volontariato;
    il sistema di protezione internazionale dovrebbe assumere carattere ordinario, mentre al momento riceve un'applicazione esigua e non efficace,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) all'articolo 2, comma 4 dello schema di decreto legislativo, di novella dell'articolo 19-bis del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, aggiungendo, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso il tribunale deve sempre disporre l'udienza per l'ascolto del ricorrente che abbia presentato la domanda durante la minore età ovvero, qualora il minore abbia meno di dodici anni o sia impossibilitato, del suo tutore.»;
   b) al comma 1 dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 le parole «che riceve la domanda» sono sostituite con le parole «al quale è manifestata la volontà di presentare la domanda»;
   c) al comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 è aggiunto, in fine, il periodo seguente: «In ogni caso l'accesso alle misure di accoglienza, l'effettiva presentazione della domanda e la sua verbalizzazione non possono essere mai ritardate od omesse a causa della raccolta di altre notizie da parte dell'autorità di pubblica sicurezza o a causa dell'effettuazione delle operazioni di identificazione del richiedente o a causa dell'impossibilità del richiedente di indicare al momento della presentazione della domanda un luogo preciso in Italia in cui abbia il proprio effettivo domicilio»;
   d) all'articolo 5 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i minori non accompagnati ospitati in uno dei centri indicati nell'articolo 19 l'indirizzo del centro costituisce domicilio e dimora abituale ai fini delle medesime notifiche e comunicazioni, che devono essere fatte contestualmente anche al tutore.»; 2) al comma 4 è aggiunto, in fine, il periodo seguente: «Il prefetto può disporre tale prescrizione soltanto nei casi concreti in cui sussistano motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico o, ove necessario, per il trattamento rapido e il controllo efficace della domanda»;
   e) all'articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate le seguenti modifiche: 1) Alla fine del comma 2, lettera d) sono aggiunte le seguenti parole «con riferimento alle violazioni indicate nei commi 1-bis, 5-ter e 7 di tale articolo commesse dallo straniero espulso». 2) Alla fine del comma 6 sono aggiunte le seguenti parole: «In ogni caso, la durata esatta di ogni periodo di trattenimento, nei limiti previsti dalle norme vigenti, è comunque stabilita dal giudice nella sua ordinanza che dispone la convalida». 3) Nel comma 7 le parole «fino all'adozione del provvedimento di cui al comma 4 del medesimo articolo 35-bis, nonché per tutto il tempo in cui è autorizzato a rimanere nel territorio nazionale in conseguenza del ricorso giurisdizionale proposto» sono sostituite con le seguenti: «fino all'adozione di sospensione del provvedimento impugnato disposto ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 35-bis». 4) Il comma 8 è sostituito dal seguente: «Ai fini di cui al comma 7, il questore chiede la proroga del trattenimento in corso per periodi ulteriori non superiori a trenta giorni di volta in volta prorogabili da parte del tribunale, finché 8 permangono le condizioni di cui al comma 7. In ogni caso, la durata massima del trattenimento Pag. 52ai sensi dei commi 5 e 7 non può superare complessivamente centocinque giorni. Allorché il trattenimento cessi o il giudice sospenda l'efficacia della decisione impugnata, il richiedente asilo riceve il permesso di soggiorno per richiesta di asilo ed è accolto in un centro del sistema di accoglienza territoriale di cui all'articolo 14 o, in mancanza, in uno dei centri di cui all'articolo 11». 5) Alla fine del comma 9 è aggiunto il seguente periodo: «in ogni caso il trattenimento del richiedente può essere disposto o prorogato soltanto se nel caso concreto non sia applicabile nessuna tra le misure alternative al trattenimento indicate nell'articolo 14, comma 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
   f) all'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono apportate le seguenti modifiche: 1) Alla fine del comma 1 la proposizione «ove possibile è preservata l'unità del nucleo familiare» è sostituita con la seguente proposizione: «Alle famiglie trattenute deve essere comunque fornita una sistemazione separata che ne tuteli l'unità e l'intimità». 2) Alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: «Il diniego deve essere comunicato con atto scritto e specificamente motivato in relazione alle circostanze del singolo caso e alla situazione del richiedente». 3) Alla fine del comma 5 è aggiunto il seguente periodo: «In ogni caso non possono essere trattenute le persone portatrici di esigenze particolari indicate nell'articolo 17 e quelle che si trovano nelle medesime condizioni di salute indicate nell'articolo 146 del codice penale e nell'articolo 286-bis del codice di procedura penale»;
   g) all'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 sono inserite le seguenti modifiche: 1) Il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Le funzioni di soccorso e prima assistenza nonché di identificazione devono avvenire in strutture a tal fine destinate e appositamente istituite con decreto del Ministro dell'interno. La durata massima dell'accoglienza in tali centri non può comunque superare i sette giorni e devono in ogni caso essere rispettate le modalità di accoglienza di cui all'articolo 10 comma 1». 3) Dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi: «2-bis. Le operazioni di primo soccorso, che si svolgono nei centri di primo soccorso e accoglienza o nelle unità navali che prendono a bordo persone alla deriva o in difficoltà in mare comprendono l'assistenza medica che si rende necessaria, l'accertamento di situazioni di bisogni particolari, la fornitura di vitto e alloggio e di vestiti e gli accertamenti sanitari generali, l'assistenza di un mediatore linguistico-culturale per i primi contatti e per l'illustrazione delle operazioni di soccorso. Allorché il soccorso avvenga in mare tali prestazioni sono erogate nei limiti previsti dalle norme del diritto internazionale del mare, delle norme dell'Unione europea, delle linee guida sul soccorso in mare di migranti e rifugiati elaborate dall'UNHCR insieme con l'Organizzazione internazionale del mare e nei limiti del personale, dei servizi e dei materiali effettivamente disponibili a bordo delle imbarcazioni che effettuano il salvataggio. La persona soccorsa e i suoi familiari che si trovino con essa hanno diritto al riposo immediato, al rifocillamento e ad indossate nuovi indumenti ripuliti e sono sottoposte alle immediate verifiche sanitarie, salvo che si riveli la necessità di interventi ospedalieri o ambulatoriali. La persona soccorsa e i suoi familiari una volta giunti sulla terraferma sono ospitati nell'ambito di un centro di primo soccorso e accoglienza o di un centro governativo di prima accoglienza o, in mancanza in una delle strutture attivate ai sensi dell'articolo 11, fatte salve le norme a tutela dei minori non accompagnati. Ogni straniero soccorso in mare o nelle vicinanze dei valichi di frontiera è ospitato insieme con i suoi familiari nell'ambito di un centro di accoglienza durante tutte le operazioni di soccorso, di identificazione e lo svolgimento dei colloquio, fatte salve le norme a tutela dei minori non accompagnati, delle persone più vulnerabili o vittime di violenza o di tratta delle persone. Lo straniero soccorso e bisognoso di cure mediche deve essere prioritariamente avviato alle strutture sanitarie Pag. 53pubbliche o convenzionate e riceve da esse le cure necessarie ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 fino all'esito dell'evento morboso prima di svolgere l'identificazione e il colloquio previsto dal presente articolo;
   h) poiché l'assistenza dei richiedenti protezione internazionale ha la natura di diritto soggettivo garantito dalla direttiva 2013/33/UE, la sua tutela giurisdizionale deve essere assicurata in forme piene, effettive e conformi a tale natura e perciò deve spettare non già al giudice amministrativo, che è il giudice degli interessi legittimi, bensì al giudice ordinario, che è il giudice dei diritti soggettivi e perciò occorre correggere in tal senso l'articolo 15, comma 6 decreto legislativo n. 142/2015;
   i) al fine di dare effettiva attuazione all'articolo 25 della direttiva 2013/32/UE a tutela dei minori non accompagnati e alla riserva in materia di stranieri prevista nell'articolo 10, comma 2 e 3 Cost. occorre consolidare in norme legislative le prescrizioni circa il contenuto di questi servizi attualmente previste dalle linee guida del Ministro dell'interno per la disciplina delle condizioni di accoglienza nei centri di accoglienza dei minori non accompagnati, In secondo luogo poiché il testo attuale dell'articolo 19, comma 3 decreto legislativo n. 142/2015 prevede che ogni Comune deve collocare i minori stranieri non accompagnati nei propri centri per minori nei casi in cui non siano momentaneamente disponibili posti negli appositi centri per minori stranieri non accompagnati istituiti e finanziati nell'ambito dello SPRAR occorre abrogare l'articolo 19, comma 3-bis (inserito dall'articolo 1-ter della legge n. 160/2016, di conversione con modificazione del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113), il quale, nella estrema genericità della formulazione, collocando i minori stranieri tra 14 e 16 anni in appositi grandi strutture temporanee di prima accoglienza gestite dai Prefetti, così derogando agli standard in vigore per tutti i minori, che in nome della tutela del superiore interesse del minore garantito dalle norme internazionali, esigono dimensioni ridotte dei numeri e degli operatori e un rapporto ridotto tra minori ed operatori da collocarsi presso i singoli enti locali, ha introdotto nell'ordinamento italiano una norma che discrimina i minori stranieri non accompagnati rispetto ai minori italiani ed ai minori accolti all'interno dei centri SPRAR e, dunque, viola i principi costituzionali di eguaglianza senza distinzioni e di tutela dei minori (articoli 3 e 31 Cost). L'inutilità e la pericolosità della permanenza in vigore di tale disposizione è accresciuta dopo l'entrata in vigore della legge 7 aprile 2017, n. 47 che tutela i minori stranieri non accompagnati e ha istituito e finanziato all'interno dello SPRAR i Comuni e i loro appositi centri per i minori stranieri non accompagnati.
Dadone, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio.

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ALLEGATO 8

Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unificato C. 184 Pisicchio, C. 230 Peluffo, C. 666 Oliverio, C. 742 Francesco Sanna, C. 1029 Rigoni, C. 1200 Caon, C. 2289 Laffranco, C. 4002 Parisi e C. 4188 Menorello).

EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6. 50. Il Relatore.

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ALLEGATO 9

Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato. Modifiche al codice penale in materia di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti (Nuovo testo C. 4376 Molteni).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 4376 Molteni, recante «Modifiche al codice di procedura penale, in materia di inapplicabilità e di svolgimento del giudizio abbreviato. Modifiche al codice penale in materia di concorso di circostanze aggravanti e attenuanti»;
   considerato che il contenuto della proposta di legge è riconducibile alla materia «giurisdizione e norme processuali», di competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;
   osservato che la proposta di legge non prevede una disciplina transitoria;
   ricordato che la Corte di cassazione, con la sentenza n. 3173 del 2000, ha precisato che «poiché le norme che riguardano i presupposti per l'ammissibilità al rito abbreviato sono di natura processuale e soggiacciono, conseguentemente, al principio tempus regit actum, esse valgono soltanto per l'avvenire e, in assenza di diverse disposizioni transitorie, non hanno effetto retroattivo»,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 10

DL 148/2017: Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili (C. 4741 Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo del disegno di legge C. 4741 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili»;
   considerato che il contenuto del provvedimento reca una pluralità di interventi, riconducibili a diversi ambiti materiali, tra cui, in primo luogo, le materie «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie», «ordinamento civile» e «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), l) ed s) della Costituzione;
   evidenziato che viene al contempo in rilievo la materia «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e che il testo interviene altresì, per alcuni profili, su ulteriori ambiti materiali quali la «tutela della salute» e le «grandi reti di trasporto e di navigazione», di competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni in base all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, e «difesa e Forze armate», «norme generali sull'istruzione», «ordine pubblico e sicurezza» di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere d), n) e h) della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 11

Modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Testo unificato C. 556 Damiano ed abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo unificato del progetto di legge C. 556 Damiano e abb., recante «Modifica dell'ordinamento e della struttura organizzativa dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro»;
   rilevato, quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che il contenuto del provvedimento è riconducibile alla materia di potestà legislativa esclusiva statale «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», ai sensi dell'articolo 117, comma secondo, della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 12

Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche (C. 4679, approvata dal Senato, e abb.).

PARERE APPROVATO

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
   esaminato il testo della proposta di legge C. 4679, approvata dal Senato, e abb., recante «Legge quadro sui diritti di cittadinanza delle persone sorde, con disabilità uditiva in genere e sordocieche»
   rilevato che il contenuto del provvedimento appare riconducibile alla materia della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
   osservato poi, per quanto attiene alle norme sull'inclusione scolastica e a quelle sulla formazione universitaria e post-universitaria, che può essere richiamato l'articolo 117, secondo comma, lettera n), della Costituzione, che riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato le norme generali sull'istruzione, nonché il terzo comma dello stesso articolo 117, che attribuisce alla potestà legislativa concorrente la materia dell'istruzione;
   valutato che, per quanto attiene poi ai profili relativi all'uso della LIS e della LIS tattile, nonché di ogni strumento idoneo a favorire la comunicazione delle persone sorde, sordocieche e con disabilità uditiva nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e nei giudizi civili e penali, possono essere richiamate le materie di cui al citato articolo 117, secondo comma, lettera g) e l) (rispettivamente ordinamento ed organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici e giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale), riservate alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
   valutato, infine, per quanto attiene al profilo della prevenzione e identificazione precoce della sordità e sordocecità, nonché dell'adozione di strumenti idonei ad attenuare o correggere il deficit uditivo e visivo, può essere richiamata la materia della tutela della salute, oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.