CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 novembre 2017
913.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (Atto n. 464).

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DALLA RELATRICE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 142 del 2015, con cui è stato dato recepimento a due direttive in materia di protezione internazionale, in attuazione della legge di delegazione europea 2013 (legge n. 154 del 2014): direttiva 2013/32 sulle procedure comuni per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale e direttiva 2013/33 in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale;
   segnalato che è pendente nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2014/2171 relativa alla protezione dei minori non accompagnati richiedenti asilo, avviata l'11 luglio 2014 per violazione di alcune disposizioni contenute nella direttiva «procedure» 2003/95/UE e nella direttiva «accoglienza» 2003/9/CE;
   in particolare, la Commissione europea rileva nel sistema di asilo italiano significativi ritardi per quanto riguarda la nomina del tutore per i minori non accompagnati e lamenta un sovraccarico di responsabilità dei tutori a cui vengono affidati un gran numero di minori non accompagnati in modo tale da non espletare adeguatamente le funzioni previste dalla normativa europea;
   rilevato che lo schema in esame, oltre ad interventi sulla composizione e la distribuzione territoriale delle Commissioni territoriali per l'asilo, nonché sulla disciplina della Commissione nazionale per il diritto di asilo, reca – all'articolo 2 – puntuali modifiche alle disposizioni sui minori stranieri non accompagnati; in particolare, al fine di assicurare una maggiore omogeneità e snellezza delle procedure, si prevede la concentrazione di tutte le fasi procedimentali giurisdizionali presso il tribunale per i minorenni e l'applicazione ai minori non accompagnati di alcune norme del decreto-legge n. 13 del 2017 sull'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale e il contrasto dell'immigrazione illegale;
   valutate positivamente le misure introdotte al citato articolo 2 che mirano ad evitare l'attivazione di un doppio binario giurisdizionale, una complicazione amministrativa per l'autorità di pubblica sicurezza e un aggravio amministrativo per le cancellerie dei tribunali, nonché a superare le criticità emerse in sede europea circa l'eccessiva durata dei tempi di apertura delle tutele e la scarsità del numero dei tutori;
   richiamate altresì le posizioni espresse dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza nel corso dell'audizione informale sullo schema in esame, tenutasi lo scorso 7 novembre dinanzi le Commissioni riunite I e XIV della Camera;
   in tale sede l'Autorità – preso atto che le misure recate dallo schema di Pag. 173decreto incidono sul sistema delineato dalla legge n. 47 del 2017 recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati – ha evidenziato, da un lato, la necessità che il tribunale per i minorenni, nei casi di apertura della tutela e di nomina del tutore, operi in forma monocratica, al fine di velocizzare le relative procedure, e, dall'altro, l'esigenza di acquisire informazioni complete e aggiornate sullo stato effettivo di attuazione del sistema della tutela volontaria da fornire alla Commissione Europea, prospettando l'attribuzione di compiti di monitoraggio del dato nazionale alla medesima Autorità, con la collaborazione dei Garanti regionali e delle province autonome,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo l'opportunità di integrare le previsioni dello schema di decreto con la precisazione che il tribunale per i minorenni opera in forma monocratica, nei casi di apertura della tutela e di nomina del tutore del minore non accompagnato;
   b) valuti il Governo l'opportunità di attribuire all'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza specifici compiti di monitoraggio sull'attuazione della legge n. 47 del 2017, e in particolare dell'articolo 11 relativo ai tutori volontari, disponendo altresì obblighi di collaborazione in capo ai Garanti regionali e delle province autonome.

Pag. 174

ALLEGATO 2

Disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici (Nuovo testo C. 3792 Baldelli).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),
   esaminata la proposta di legge C. 3792 Baldelli, nel testo risultante dagli emendamenti approvati dalla X Commissione (Attività produttive) in sede referente;
   ricordato che il provvedimento reca disposizioni a tutela dei consumatori in materia di fatturazione a conguaglio per l'erogazione di energia elettrica, gas e servizi idrici;
   richiamate in particolare le norme contenute all'articolo 1, comma 1 del provvedimento con cui si definisce pratica commerciale contraria ai principi di buona fede, correttezza e lealtà (di cui al codice del consumo – decreto legislativo n. 206 del 2005), l'emissione di fatture a debito nei riguardi dell'utente domestico e delle microimprese per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni (fatturazione pluriennale);
   rilevato, al riguardo, che la materia risulta armonizzata a livello europeo dalla direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali, attuata in Italia con il citato codice del consumo;
   evidenziato che l'allegato I della direttiva 2005/29/CE identifica un elenco di pratiche commerciali che si possono considerare in ogni caso sleali e che, come tali, non richiedono una specifica valutazione;
   osservato che, fuori dei casi previsti all'allegato I, per dichiarare sleale, e conseguentemente censurabile, una pratica commerciale, la disciplina europea prescrive una valutazione caso per caso delle azioni, omissioni, condotte o dichiarazioni o comunicazione commerciali, sulla base dei criteri indicati agli articoli da 5 a 9 della direttiva medesima;
   preso atto che la fatturazione pluriennale non rientra prima facie tra le pratiche commerciali sleali elencate dalla direttiva, ed evidenziato altresì che l'elenco di pratiche contenuto all'allegato I non è modificabile, né integrabile ad opera dei singoli Stati membri,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito la piena compatibilità dall'articolo 1, comma 1 della proposta di legge – che definisce, in via legislativa, la fatturazione pluriennale quale pratica commerciale scorretta, senza necessità di valutazione caso per caso – con la disciplina armonizzata a livello europeo, ed in particolare con le richiamate disposizioni della direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali.