CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 2 agosto 2017
866.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VII e IX)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali (Atto n. 429).
(Articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEI DEPUTATI BRESCIA, LIUZZI, VACCA, NICOLA BIANCHI, DI BENEDETTO, DELL'ORCO, LUIGI GALLO, DE LORENZIS, SIMONE VALENTE, CARINELLI, MARZANA, SPESSOTTO, D'UVA, PAOLO NICOLÒ ROMANO

  Le Commissioni VII e XI,
   esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante il regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali,
   premesso che:
    il finanziamento diretto all'editoria da parte dello Stato presenta profili certamente controversi, dal momento che l'erogazione di un contributo pubblico ai quotidiani e alle emittenti radiotelevisive se da un lato determina un aiuto al settore dell'informazione, dall'altro lega, di fatto, un sistema che per definizione dovrebbe presentare caratteri di assoluta terzietà e indipendenza, agli organi finanziatori, i quali assicureranno maggiori benefici ai soggetti fidelizzati;
    non può non rilevarsi, inoltre, come l'attuale condizione di erogazione del beneficio determina il mantenimento del quotidiano o dell'emittente anche nel caso in cui la vendita o l'utilizzo del servizio non risulti tale da poter giustificare una simile misura, con pregiudizio sia della qualità dell'informazione, sia del principio della libera concorrenza del mercato;
    con particolare riferimento al finanziamento pubblico alle sole emittenti locali, i precedenti provvedimenti, tra cui la legge 23 dicembre 1998, n. 448, non prevedevano criteri oggettivi nella distribuzione del finanziamento da destinare, erogando, di fatto, un contributo a pioggia per tutti gli aventi diritto;
    tale meccanismo ha ulteriormente aumentato le perplessità relative all'opportunità di finanziare attraverso stanziamenti pubblici i servizi di informazione e, più in generale, di trasmissione radiotelevisiva locale, assicurando a tutti una quota parte dei fondi previsti senza alcuna verifica dell'effettiva utilità del finanziamento e, soprattutto, senza previa valutazione della qualità del servizio offerto;
    tali ragioni sono state parzialmente accolte con la volontà di predisporre nuovi strumenti normativi che assicurassero una distribuzione più equa delle risorse e, soprattutto, dopo un'attenta valutazione della qualità dei servizi offerti a livello locale dalle emittenti radiotelevisive;
    in coerenza, pertanto, sono state introdotte le nuove disposizioni di cui alla Pag. 20legge 28 dicembre 2015, n. 208, parzialmente modificata dalla successiva legge 26 ottobre 2016, n.198, la quale ha previsto una nuova disciplina dei contributi per il sostegno alla emittenza radiotelevisiva in ambito locale, attraverso la costituzione di un Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico in cui confluiscono le attuali risorse destinate ai suddetti contributi;
    al comma 163 della citata legge n. 208/2015, è stata altresì disposta l'adozione del regolamento da adottare su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al fine di disciplinare i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo;
    così come confermato dalla norma, le risorse da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali dovranno consentire la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, e, in particolare, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative;
   considerato che:
    con la nota n. 9247, del 12 aprile 2017, il Ministero dello sviluppo economico ha richiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto predisposto così come previsto dal comma 163 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a seguito del quale risultano diverse le questioni di merito sollevate dallo stesso Consiglio, il quale ha espresso, attraverso il parere del 26 maggio 2017, alcune condivisibili perplessità relative al contenuto dello schema sottoposto al parere;
    a seguito dell'invio di chiarimenti da parte del Ministero, il Consiglio di Stato ha espresso un nuovo parere sul medesimo provvedimento, in data 22 giugno 2017, pur prendendo atto delle motivazioni addotte, non sembra sollevare i dubbi avanzati nel precedente parere;
    tuttavia, lo schema di decreto in esame ripropone in maniera pressoché inalterata le obiezioni mosse dal Consiglio di Stato, le quali, pur oggetto di seguente chiarimento da parte del Ministero, continuano a riproporre, di fatto, criteri inadeguati ad una distribuzione equa delle risorse, senza nessun evidente riferimento ad un reale finanziamento che renda effettivo il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative;
    con riferimento all'articolo 2 il Consiglio di Stato ha rilevato nel suo primo parere la «poco chiara l'indicazione circa le ragioni che avevano determinato la scelta di assegnare le risorse complessivamente disponibili in misura molto diversa alle televisioni locali (alle quali è riservato l'85 per cento dei contributi) e alle radio locali (alle quali è riservato il 15 per cento dei contributi)». Tale proporzione, confermata dal nuovo schema di decreto del Presidente della Repubblica, è stata motivata attraverso la condivisione di tale scelta con gli operatori di settore;
    tuttavia è opportuno rilevare come nonostante sia utile e apprezzabile la scelta di condividere con gli operatori le scelte normative, si dovrebbe comunque tener conto delle finalità complessive del provvedimento, le quali, prevedendo un miglioramento qualitativo delle emittenti sia radiofoniche che televisive, avrebbero forse richiesto una più equilibrata suddivisione delle risorse;
    di particolare rilevanza appare, all'articolo 4, la sostanziale conferma dei criteri relativi all'assegnazione delle risorse previste, laddove nello schema concernente il nuovo regolamento continua a sussistere il criterio relativo ai dipendenti rapportato alla popolazione relativa al territorio in cui trasmette l'emittente. Come già rilevato, lo stesso Consiglio di Stato aveva sollevato forti perplessità in merito all'opportunità di utilizzare tale criterio, dal momento che questo «determinerà Pag. 21inevitabilmente una penalizzazione per tutte le emittenti televisive che operano in territori con una maggior popolazione»;
    secondo quanto riportato nel parere «i limiti numerici previsti, che non appaiono, invero, irrilevanti per le emittenti che operano su territori con un numero di abitanti non elevati, sembrerebbero peraltro poter anche favorire una eccessiva concentrazione delle risorse in favore di un numero eccessivamente limitato di emittenti, con un vantaggio per le strutture operanti in aree con maggiori concentrazione di popolazione e con il conseguente possibile pregiudizio del criterio volto a favorire la pluralità dell'informazione»;
    si rende necessario, pertanto, un intervento che assicuri alle emittenti delle regioni eventualmente penalizzate una distribuzione secondo criteri che garantissero un equo accesso ai fondi, dal momento che la diversa concentrazione di popolazione andrebbe a determinare, di fatto, la diversa erogazione delle risorse, penalizzando le emittenti che pur in possesso di evidenti requisiti qualitativi non potranno comunque accedere in misura adeguata alle risorse;
    il Consiglio di Stato nel parere espresso il 26 maggio 2017 ha rilevato come il riferimento al numero dei dipendenti in servizio al momento della presentazione della domanda potrebbe, inoltre, determinare comportamenti non corretti da parte delle aziende finalizzate al mero ottenimento del finanziamento. Tuttavia anche tale osservazione è rimasta inascoltata;
    sulla disposizione relativa ai criteri numerici riferiti alle emittenti radiofoniche locali, laddove sono richiesti per la concessione dei contributi pubblici solo un numero minimo di dipendenti a tempo determinato e indeterminato (pari a due) ed un numero minimo di giornalisti (almeno uno), il Consiglio esprimeva, a ragione, chiaro dissenso, dal momento che per l'amministrazione la norma «non sembra, tuttavia, consentire di perseguire di per sé, per le radio locali, uno degli obiettivi centrali della riforma riguardante il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti».
    lo stesso Consiglio rilevava, inoltre, come non vengano specificati né la durata minima dei notiziari né la fascia oraria in cui gli stessi devono essere trasmessi in riferimento al previsto obbligo di trasmissione di almeno due edizioni giornaliere di telegiornali con valenza locale;
    con riferimento all'articolo 5 il Consiglio di Stato ha sottolineato come nel precedente schema non potesse escludersi che ad una emittente fosse consentito chiedere un contributo pubblico «anche per diversi ambiti territoriali e anche per diverse regioni (se trasmette in diverse regioni)»;
    tale previsione, secondo il Consiglio «potrebbe determinare una forte concentrazione delle risorse in favore di poche emittenti e favorire, in assenza di limitazioni, quelle emittenti che trasmettono su diverse frequenze anche gli stessi contenuti». Nonostante i chiarimenti pervenuti al Consiglio anche nel successivo parere del 22 giugno 2017 il Consiglio di Stato ha ribadito la necessità di un intervento, il quale non si ravvisa all'interno del nuovo regolamento, consentendo pertanto la presentazione di più domande per ogni regione da parte di ogni singola emittente;
    la Sezione osservava, infine, la mancanza di «un sostanziale riferimento al concreto necessario utilizzo di modalità informatiche nel procedimento di presentazione delle domande di contributo, di esame delle domande, di assegnazione e di liquidazione dei contributi», assenza che sembra essere confermata anche nel provvedimento in esame;
    all'articolo 6, con riferimento alle disposizioni ivi contenute, il Consiglio di Stato ha lamentato la difficile applicazione del riferimento ai dati Auditel, «soprattutto considerando che si tratta di sede locale, riferendosi solo ai soggetti che Pag. 22hanno già chiesto di aderire alla rilevazione e misurandosi comunque i contatti giornalieri senza fare riferimento alla qualità dell'informazione resa»;
    tale rilievo assume straordinaria importanza, rappresentando uno dei punti più critici e assolutamente inaccettabili all'interno di un provvedimento che intende migliorare la qualità dell'informazione e non limitare il finanziamento sulla base della mera dimensione della diffusione dei canali radiotelevisivi. Se è certamente possibile che una elevata qualità possa corrispondere all'alta percentuale dei dati Auditel, non può certamente non affermarsi anche l'esatto contrario, dal momento che un basso indice di ascolti non può in alcun modo definire un giudizio qualitativo sulle emittenti;
    si consideri, tra l'altro, come molte emittenti locali non utilizzino tale strumento, il quale è chiaramente influenzato dalla sua struttura, in considerazione della presenza di possibili conflitti di interesse al suo interno, e sulla insufficiente innovazione prodotta dall'arrivo del digitale terrestre;
    secondo lo stesso Consiglio nel provvedimento «non sembra poi espressamente prevista l'esclusione di rilevazioni effettuate durante televendite, trasmissioni vietate ai minori o programmi di cartomanzia e simili»;
    in relazione al criterio previsto per i soli fornitori di contenuti radiofonici, inoltre, l'assegnazione delle risorse sulla base dei ricavi per la vendita di spazi pubblicitari è stata rilevata come inopportuna dal Consiglio, in luogo dell'inutilità «a dare conto della qualità dell'informazione fornita».;
    si rilevi, infine, come uno degli aspetti di maggior rilievo, rappresentato dalla presenza del criterio di assegnazione delle risorse in misura prevalente (80 per cento) sulla base del personale impiegato, il quale, come già rilevato dal Consiglio, «attribuisce evidentemente un rilievo preponderante nella distribuzione delle risorse al numero dei lavoratori che operano nelle singole aziende, trascurando l'altro obiettivo dichiarato della riforma di indirizzare selettivamente le risorse stesse sulla base di criteri di efficienza e di seria organizzazione d'impresa», risulti confermato, all'articolo 6, anche nel presente schema di decreto;
    tali rilievi, del tutto disattesi da parte del Governo se non limitatamente ad alcuni chiarimenti che non soltanto non sollevano i dubbi espressi, quanto, piuttosto, li rafforzano, determinano grave preoccupazione sull'effettiva possibilità che tale provvedimento possa in alcun modo distribuire un finanziamento che possa perseguire gli obiettivi proposti,
ESPRIMONO PARERE CONTRARIO.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali (Atto n. 429).
(Articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e articolo 1, comma 163, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)

PARERE APPROVATO

  Le Commissioni riunite VII (Cultura, scienza e istruzione) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni),
   esaminato, nelle sedute del 20 luglio e del 2 agosto 2017, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione in favore delle emittenti televisive e radiofoniche locali (atto del Governo n. 429);
   preso atto degli elementi emersi nel corso dell'attività conoscitiva e dalla documentazione depositata da diversi soggetti;
  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 3, comma 1;
    a) alla lettera
a), dopo le parole: media audiovisivi siano aggiunte le seguenti: in ambito locale;
    b) alla lettera b), dopo le parole: emittenti radiofoniche sia aggiunta la seguente: locali;
    c) alla lettera c), dopo le parole: servizi radiofonici siano aggiunte le seguenti: in ambito locale;
   2) all'articolo 4, comma 1,
    a) sia sostituito, alla lettera a), l'alinea con il seguente: «a) che, per ogni marchio o palinsesto e per ogni regione per cui viene richiesto il contributo, abbiano un numero di dipendenti compresi i giornalisti professionisti e i pubblicisti, in regola con il versamento dei contributi previdenziali sulla base di apposite attestazioni rilasciate dagli enti previdenziali interessati nei trenta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda, effettivamente applicati all'attività di fornitore dei servizi media audiovisivi nella medesima regione, a tempo indeterminato e determinato, rapportato alla popolazione residente del territorio in cui avvengono le trasmissioni, secondo gli scaglioni di seguito indicati. Sono inclusi nel calcolo i lavoratori part time e quelli con contratto di apprendistato; per i dipendenti in cassa integrazione guadagni, con contratti di solidarietà e per quelli a tempo parziale si tiene conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate. In via transitoria, per le domande relative agli anni dal 2016 al 2018 si prende in considerazione il numero dei dipendenti occupati alla data di presentazione della domanda; per le domande Pag. 24inerenti all'anno 2019, si prende in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nell'esercizio precedente, fermo restando che il requisito dovrà essere posseduto all'atto della presentazione della domanda. A partire dal 2020, si prende in considerazione il numero medio di dipendenti occupati nei due esercizi precedenti, fermo restando che il requisito dovrà essere posseduto all'atto della presentazione della domanda»;
    b) alla lettera a), i numeri da 1 a 4 siano sostituiti con i seguenti: «1) pari ad almeno 14 dipendenti di cui almeno 4 giornalisti se il territorio nell'ambito di ciascuna regione per cui è stata presentata la domanda abbia più di 5 milioni di abitanti; 2) pari ad almeno 11 dipendenti di cui almeno 3 giornalisti se il territorio nell'ambito di ciascuna regione per cui è stata presentata la domanda abbia tra 1,5 e 5 milioni di abitanti; 3) pari ad almeno 8 dipendenti di cui almeno 2 giornalisti se il territorio nell'ambito di ciascuna regione per cui è stata presentata la domanda abbia meno di 1,5 milioni di abitanti»;
    c) sia sostituita la lettera b) con la seguente: «b) che, per i marchi e palinsesti per i quali presentano la domanda, assumano l'impegno di non trasmettere programmi di televendita nella fascia oraria 7-24, in quantità superiore ai seguenti limiti:
   1) 40 per cento relativamente alla domanda per l'anno 2018;
   2) 30 per cento relativamente alla domanda per l'anno 2019;
   3) 20 per cento a partire dalla domanda per l'anno 2020»;
    d) alla lettera c), siano aggiunte in fine le seguenti parole: «e al Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 21 gennaio 2008, n. 36»;
    e) alla lettera d) siano aggiunte, in fine, le seguenti parole: in distinte fasce orarie e per una durata adeguata.
   3) all'articolo 4, comma 2:
    a) al primo periodo, dopo le parole: 2 dipendenti siano aggiunte seguenti: «in regola con il versamento dei contributi previdenziali sulla base di apposite attestazioni rilasciate dagli enti previdenziali interessati, nei trenta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda»;
    b) al terzo periodo, dopo le parole: cassa integrazione siano aggiunte le seguenti: «, con contratto di solidarietà»;
    c) sia aggiunto, in fine, il seguente periodo. «Si prende in considerazione il numero medio dei dipendenti occupati nei due esercizi precedenti, fermo restando che tale requisito deve essere posseduto alla data di presentazione della domanda»;
   3-bis) al medesimo articolo 4 sia aggiunto infine il seguente comma:
  3-bis. Non possono usufruire dei contributi le emittenti tra i cui dipendenti figurino giornalisti che abbiano riportato provvedimenti definitivi di censura o di sospensione dall'albo, ai sensi della legge 3 febbraio 1963, n. 69, in ragione della falsità delle notizie riportate o diffuse. Ove i contributi siano stati assegnati, se ne dispone la revoca a partire dall'anno successivo in cui il provvedimento è divenuto definitivo.
   4) All'articolo 5:
    a) al comma 2, siano sostituite le parole: all'anno 2016 con le seguenti: «agli anni 2016 e 2017»;
    b) al comma 3, le parole: distintamente fino alla fine del comma siano sostituite dalle seguenti: «con la distinzione, da un lato, tra emittenti televisive e radiofoniche e, dall'altro, tra emittenti a carattere commerciale e comunitario»;
   5) All'articolo 6, comma 1:
    a) alla lettera
a), sia sostituito il terzo periodo con i seguenti: «Per i dipendenti in cassa integrazione, con contratti di solidarietà e per quelli a tempo parziale e, nel caso in cui il medesimo soggetto presenti Pag. 25una pluralità di domande per più marchi o palinsesti, o presenti domande in più regioni, per i dipendenti impiegati per marchi e palinsesti diversi dal primo o diffusi in più di una regione, si tiene conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate. In via transitoria, per le domande relative agli anni 2016 e 2017, il punteggio è quantificato sul numero medio dei dipendenti effettivamente dedicati ai servizi media audiovisivi o all'emittenza radiofonica per la regione e per il marchio o palinsesto oggetto della domanda nell'anno di competenza del contributo e nell'anno precedente»;
    b) alla lettera b), primo periodo, le parole: pubblicisti sia sostituita dalla seguente «registro»;
    c) alla medesima lettera b), sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Per i giornalisti in cassa integrazione, con contratti di solidarietà e per quelli a tempo parziale e, nel caso in cui il medesimo soggetto presenti una pluralità di domande per più marchi o palinsesti diversi dal primo o diffusi in più di una regione, si tiene conto delle percentuali di impegno contrattuale in termini di ore effettivamente lavorate. In via transitoria, per le domande relative agli anni 2016 e 2017, il punteggio è quantificato sul numero medio dei giornalisti dipendenti effettivamente dedicati ai servizi media audiovisivi o all'emittenza radiofonica per la regione e per il marchio o palinsesto oggetto della domanda nell'anno di competenza del contributo e nell'anno precedente»;
    d) sia sostituita la lettera c) con la seguente: «c) con riferimento alle sole emittenti televisive, media ponderata all'indice di ascolto medio giornaliero basato sui dati del biennio precedente e del numero dei contatti netti giornalieri mediati sui dati del biennio precedente, calcolata secondo quanto indicato nell'allegata tabella 1, per marchio o palinsesto e la relativa regione, indicati nella domanda, rilevati dall’Auditel, nel biennio solare precedente alla presentazione della domanda. Per le domande relative all'anno 2016, si tiene conto della media dei dati del biennio 2015-2016, mentre per le domande relative all'anno 2017, si tiene conto della media dei dati del biennio 2016-2017»;
    e) alla lettera d), siano sostituite le parole da: ai soli fornitori fino a: ascolti con le seguenti: «alle emittenti radiofoniche per le domande relative agli anni 2016, 2017 e 2018»;
    f) alla medesima lettera d), siano sostituite le parole: esperti contabili nell'albo dei periti commerciali con le seguenti «esperti contabili. A decorrere dal 2019, nell'esame delle domande si fa riferimento al sistema di rilevazione degli ascolti definito con decreto del Ministro dello sviluppo economico»;
    g) alla lettera e), siano soppresse le parole: nell'albo dei periti commerciali;
    h) siano sostituiti i commi 2 e 3 con i seguenti:
  «2. Nell'ambito dell'istruttoria per la predisposizione dell'elenco di cui all'articolo 5, nella parte relativa alle emittenti televisive commerciali, sulla base del punteggio totale che ciascuna emittente consegue dai parametri indicati nella tabella 1 e dalle maggiorazioni di punteggio di cui ai commi 3, 3-bis e 4 del presente articolo, il Ministero forma una graduatoria. Alle prime 100 emittenti è destinato il 95 per cento delle risorse disponibili. Alle emittenti che si collocano dal 101esimo posto in poi è destinato il 5 per cento delle medesime risorse. Per queste ultime, si procede al riparto delle somme secondo il punteggio individuale sui tre parametri indicati nella tabella 1, fermo restando che l'emittente collocatasi al 101esimo posto non può conseguire un contributo più elevato di quella che si colloca al 100esimo. Eventuali residui sono riassegnati, secondo il posto in graduatoria, alle prime100 emittenti.
  3. È riconosciuta dal secondo anno di applicazione del presente regolamento una maggiorazione del 10 per cento del punteggio individuale conseguito, per le aree dipendenti e giornalisti di cui al comma 1, Pag. 26lettere a) e b), dalle emittenti che dimostrano un incremento nel numero complessivo dei dipendenti di almeno una unità rispetto all'anno precedente.
  3-bis. Limitatamente alle emittenti televisive e in sostituzione della maggiorazione di cui al comma precedente, nei primi due anni di applicazione del regolamento, sul punteggio individuale relativo all'area dipendenti e giornalisti, di cui al comma 1, lettere a) e b), è riconosciuta una maggiorazione del 10 per cento per le emittenti che abbiano effettuato fusioni o incorporazioni con società titolari di autorizzazioni per servizi media audiovisivi a livello locale, con l'obiettivo di incrementare l'occupazione e il proprio prodotto informativo»:
    i) al comma 4, dopo le parole: punteggio individuale siano aggiunte le seguenti: «di cui al comma 1, lettere a), b) ed e)»;
    j) al medesimo comma 4, siano sostituite le parole: che abbiano marchi autorizzati ad operare esclusivamente in una delle regioni con le seguenti «per marchi autorizzati ad operare esclusivamente nelle regioni»;
   6) all'articolo 7, sia aggiunto in fine il seguente comma: «2-bis. Sono ammesse a usufruire dei contributi le emittenti televisive a carattere comunitario che si impegnano a trasmettere programmi di televendite per una durata giornaliera non superiore a novanta minuti.»;
   7) all'articolo 8, dopo il comma 1, sia aggiunto il seguente: «1-bis. La regolarità contributiva previdenziale necessaria per la concessione del contributo si intende soddisfatta anche quando le imprese abbiano pendente un ricorso giurisdizionale in materia di contributi previdenziali, ovvero abbiano ottenuto una rateizzazione del pagamento dei contributi ed abbiano regolarmente versato le rate scadute.»;
   8) alla TABELLA 1, sia sostituito il comma 1 con il seguente: «1. L'ammontare annuo dello stanziamento destinato alle emittenti televisive e radiofoniche è ripartito, per gli anni 2016 e 2017, secondo le aree e le aliquote sotto riportate:

Aree Aliquote
a) criterio inerente ai dipendenti e ai giornalisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) 80%
b) criterio inerente ai dati Auditel di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) (per le emittenti televisive) e ai ricavi per vendita di spazi pubblicitari (per le emittenti radiofoniche) di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d).

17%

c) criterio inerente ai costi sostenuti per spese in tecnologie innovative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e). 3%

  A decorrere dagli anni successivi, l'ammontare annuo dello stanziamento destinato alle emittenti televisive e radiofoniche è ripartito secondo le aree e aliquote sotto riportate:

Aree Aliquote
a) criterio inerente ai dipendenti e ai giornalisti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b) 67%
b) criterio inerente ai dati Auditel di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) (per le emittenti televisive) e ai ricavi per vendita di spazi pubblicitari (per le emittenti radiofoniche) di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d).

30%

Pag. 27
c) criterio inerente ai costi sostenuti per spese in tecnologie innovative di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e). 3%

   9) Alla TABELLA 1 comma 2:
    a) alla lettera a), i numeri 2, 3 e 4 siano sostituiti dal seguente: «2) a tempo determinato full-time e con contratto di apprendistato, di seguito indicato come tipologia t2. Il punteggio dei dipendenti part-time o in cassa integrazione o con contratto di solidarietà è calcolato in proporzione della relativa percentuale dell'impegno contrattuale»;
    b) sia sostituita la lettera b) con la seguente: «b) i giornalisti dipendenti con contratto a tempo indeterminato, applicati allo svolgimento dell'attività oggetto della domanda, sono così suddivisi: 1) giornalisti iscritti all'Albo professionale, di seguito indicato come tipologia t3; 2) pubblicisti, di seguito indicato come tipologia t4.
  Il punteggio dei giornalisti professionisti con contratto a tempo determinato è pari a Pt3/2; il punteggio dei giornalisti praticanti o pubblicisti con contratto a tempo determinato è pari a Pt4/2.
  Il punteggio dei giornalisti professionisti o praticanti/pubblicisti part-time o in cassa integrazione o con contratto di solidarietà è calcolato proporzionalmente alla percentuale dell'impegno contrattuale.».
    c) sia sostituita la lettera e) con la seguente: «e) L'attribuzione della maggiorazione del 10 per cento del punteggio prevista dall'articolo 6, commi 3 e 3-bis, al fine di premiare le emittenti che abbiano effettuato fusioni o incorporazioni fra società titolari di autorizzazioni di fornitori di servizi media audiovisivi a livello locale, con l'obiettivo di incrementare l'occupazione ed il proprio prodotto informativo, viene applicata solo al punteggio relativo all'area a). La maggiorazione è riconosciuta qualora il numero complessivo di dipendenti a tempo pieno e indeterminato venga aumentato, per effetto della fusione o incorporazione, di almeno cinque unità assunte a tempo pieno ed indeterminato.».
   10) alla TABELLA 1, comma 3:
    a) alla lettera a), al primo periodo, siano sostituite, ovunque ricorrano, le parole su base annuale con le seguenti: «sui dati del biennio precedente»;
    b) alla lettera a), al primo periodo, siano soppresse le parole da il tutto fino alla fine del periodo;
    c) alla lettera a), al secondo periodo, sia sostituita, la parola anno con «biennio»;
    d) alla lettera a), dopo il secondo periodo, sia aggiunto il seguente: «Per l'anno 2016 si tiene conto della media dei dati del biennio 2015/2016, mentre per l'anno 2017 si tiene conto della media dei dati del biennio 2016/2017.»;
    e) alla lettera a), al terzo periodo siano sostituite le parole 12 mesi con le seguenti: «24 mesi»;
    f) alla lettera b), dopo le parole emittenti radiofoniche siano aggiunte le seguenti «e per i soli anni 2016, 2017 e 2018»;
    g) alla lettera b), sia aggiunto in fine il seguente periodo: «a decorrere dall'anno 2019 si tiene conto del sistema di rilevazione degli ascolti;»;
    h) al comma 5, sia aggiunto in fine le seguenti parole: «nelle aree a), b) ed e).»;
   11) la Tabella 2 sia sostituita, fino alle parole fatta la domanda con la seguente:

  «TABELLA 2
(di cui all'articolo 6, comma 5)

  Punteggi da attribuire a ciascuno dei criteri di cui all'articolo 6 del presente Regolamento e della Tabella 1 ai fini della formazione dell'elenco:
  I punteggi sono assegnati con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

Pag. 28
Area a) Punteggio (P)
Unità di personale a tempo indeterminato full-time occupato nell'intero biennio (t1) 60
Unità di personale a tempo determinato o con contratto di apprendistato full-time (t2) 30
Unità di giornalisti professionisti iscritti all'Albo full-time occupati nell'intero biennio (t3) 100
Unità di pubblicisti full-time occupati nell'intero biennio (t4)

60

  Tali punteggi sono valori di riferimento per l'assegnazione dei punteggi proporzionati in ragione del periodo lavorativo e della percentuale di impiego effettivo.
  Il punteggio relativo all'area a) si calcola come: Σ = Ptx * Ntx, dove x è uguale a 1, 2, 3 e 4 e dove Ntx è il numero medio di lavoratori di ciascuna tipologia e Ptx è il punteggio relativo a ciascuna tipologia di lavoratori.
  La media ponderata e il conseguente punteggio relativo all'area b) si calcolano come segue:
  K = (AMR x Famr x Za + RCH x Zr) *10000, dove:
  AMR = ascolto medio del marchio o palinsesto sui dati del biennio precedente nella regione per cui è stata avanzata domanda;
  RCH = contatti netti giornalieri mediati sui dati del biennio precedente nella regione per cui è stata avanzata domanda;
  Famr = fattore di normalizzazione dell'ascolto. Per mediare l'ascolto medio con i contatti, il valore di AMR sarà normalizzato con il fattore costante Famr;
  Famr = sommatoria contatti netti giornalieri mediati sui dati del biennio precedente delle emittenti locali pubblicate da Auditel/ sommatoria ascolto medio sui dati del biennio precedente delle emittenti locali pubblicate da Auditel;
  Per l'anno 2016 si tiene conto della media dei dati del biennio 2015/2016, mentre per l'anno 2017 si tiene conto della media dei dati del biennio 2016-2017»;

   12) sia inserita una disposizione che preveda un adeguato sistema di monitoraggio dell'impatto del regolamento sul settore, al fine di valutarne l'efficacia per le finalità della legge e di riferirne ogni dodici mesi alle competenti Commissioni parlamentari;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo, all'articolo 8, dopo le parole: «concessione del contributo» di aggiungere le seguenti: «ovvero qualora la Presidenza del Consiglio dei ministri rigetti la domanda di ammissione alle provvidenze di cui all'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422 a decorrere dalle provvidenze relative all'anno 2018, il contributo stesso»;
   b) valuti il Governo con riferimento alla Tabella Area b), di cui alla Tabella 2 dell'articolo 6, comma 5, relativa alle emittenti radiofoniche, di rivedere di scaglioni.