CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 20 aprile 2017
806.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-09493 Tripiedi: Sull'inquinamento acustico legato agli eventi musicali svolti nel Parco di Monza.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Mi riferisco all'interrogazione parlamentare con cui l'On.le Tripodi, unitamente ad altri onorevoli colleghi, chiede quali iniziative il Ministero intenda assumere per evitare che nel Parco di Monza si svolgano manifestazioni non idonee al contesto naturalistico del Parco stesso.
  Permettetemi di rammentare che l'Autodromo Nazionale di Monza è ricompreso nel compendio della «Villa Reale e Parco» di Monza, dichiarato di interesse artistico e storico particolarmente importante ai sensi del Codice dei beni culturali.
  Nell'aprile del 2016, il Consorzio Villa Reale e Parco di Monza, che ha in gestione l'ambito tutelato, ha trasmesso alla competente Soprintendenza di Milano una richiesta di autorizzazione allo svolgimento di manifestazioni musicali durante i mesi di giugno, luglio e settembre 2016, presso il cosiddetto «prato della Gerascia» all'interno dell'Autodromo Nazionale in concessione alla soc. SIAS spa.
  Nell'area dell'Autodromo, area anch'essa sottoposta a vincolo di tutela monumentale in quanto ricompresa nel disegno storico del parco di Monza, normalmente si svolgono manifestazioni a carattere ludico-sportivo la più importate delle quali è il Gran Premio d'Italia di Formula 1.
  Nello specifico l'area della Gerascia, consentitemi la descrizione di dettaglio, è un prato, normalmente soggetto ad attività agricole di manutenzione e coltivo, collocato tra la pista automobilistica attualmente in uso e quella storica risalente alla prima metà del Novecento.
  Durante le manifestazioni automobilistiche, ed in particolare durante lo svolgimento del Gran Premio di Formula 1, il prato viene adibito ad area di atterraggio di elicotteri per il trasporto di persone, e già in passato è stato utilizzato per concerti (come ad esempio il concerto di Manu Chao nel 2015).
  Il prato è collocato in una porzione del parco storico già ampiamente trasformato dalla realizzazione delle strutture dell'autodromo ed attrezzata ed organizzata per accogliere grandi affluenze di pubblico, come quello numeroso delle gare automobilistiche.
  Sulla base delle valutazioni istruttorie la Soprintendenza, considerata la collocazione dell'area ed i suoi caratteri, ha ritenuto che l'attività proposta fosse compatibile con la tutela dei caratteri artistici e storici del parco ed ha autorizzato, con nota del maggio del 2016, lo svolgimento delle manifestazioni e la collocazione delle relative strutture temporanee nel rispetto di alcune prescrizioni che vi riporto:
   le fasi di montaggio e smontaggio delle strutture siano eseguite mettendo in atto tutte le misure precauzionali necessarie ad evitare danneggiamenti alla vegetazione e ai relativi apparati radicali;
   durante lo svolgimento degli eventi gli accessi e le aree destinate al pubblico siano delimitate e circoscritte, mettendo in atto adeguate misure di sorveglianza e protezione, al fine di impedire qualsiasi accesso non controllato alle ulteriori porzioni del parco ed eventuali danneggiamenti;
   si auspica che venga limitato al minimo l'accesso delle auto alle aree del parco storico, prevedendo adeguate soluzioni Pag. 106di parcheggi esterni e collegamenti con navette; è comunque escluso l'utilizzo di aree boscate o prative per il parcheggio di autoveicoli, che dovrà essere limitato alle aree pavimentate o già normalmente attrezzate e destinate a tale funzione; si chiedono in tal senso puntuali ed esplicite assicurazioni e chiarimenti per quanto indicato nell'elaborato grafico di planimetria generale inerente il concerto di Luciano Ligabue;
   al termine di ogni evento, dopo la rimozione delle strutture temporanee e gli interventi di pulizia, sia redatto e trasmesso un rapporto informativo, comprensivo di esaustiva e dettagliata documentazione fotografica, illustrativo dell'andamento dell'evento e descrittivo dello stato dei luoghi, con particolare riferimento alle condizioni delle superfici inerbite e delle alberature al contorno; resta inteso che qualunque episodio di uso non compatibile o di danneggiamento del bene determinerà, oltre agli effetti di legge, una necessaria rivalutazione della autorizzazione per i rimanenti eventi;
   al termine degli eventi di luglio e di settembre le aree dovranno essere integralmente ripristinate, garantendo l'esecuzione degli interventi necessari, quali il ripristino del tappeto erboso, da comunicare e documentare puntualmente e questa Soprintendenza;
   con riferimento al concerto di Luciano Ligabue, in merito alla collocazione di «ruota panoramica», «Zona Luna park», spazi di ristoro e merchandising nelle vicinanze della porta di Vedano, solo genericamente segnalata negli elaborati trasmessi: si rinvia il parere di competenza all'esame di una più dettagliata e puntuale documentazione descrittiva».

  La trattazione dell'interrogazione in un periodo successivo di oltre sei mesi rispetto alla sua presentazione, mi permette di rassicurare gli onorevoli interroganti in merito al fatto che le prescrizioni dettate risultano essere state rispettate. A seguito dello svolgimento degli eventi sono stati eseguiti (come documentato nelle relazioni trasmesse in data 1o luglio e 2 novembre 2016) interventi di ripristino (così come prescritto nell'autorizzazione rilasciata) delle porzioni di manto erboso alterate dal calpestio e dalle attività di montaggio e smontaggio delle strutture temporanee di servizio, ma non sono stati evidenziati danneggiamenti alle alberature o alle strutture storiche del parco.
  Evidenzio in ogni caso, agli onorevoli interroganti, che avendo l'Amministrazione dei beni culturali provveduto alla ricordata dichiarazione di interesse artistico e storico della «Villa Reale e Parco di Monza», da ultimo con provvedimento del 25 febbraio 2003, si è pienamente consapevoli della rilevanza culturale e paesaggistica dei luoghi in questione.
  I competenti uffici del Ministero continueranno, pertanto, a vigilare per garantire la conservazione degli elementi caratteristici e unici del sito, evitando utilizzi non appropriati.

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ALLEGATO 2

5-09144 D'Uva: Sull'assegnazione della carta elettronica ai docenti delle istituzioni scolastiche secondo le disposizioni di cui alla legge n. 107 del 2015.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'atto di sindacato ispettivo in discussione riguarda le modalità di attivazione e di utilizzo della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione di cui all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. In particolare, l'On.le interrogante sollecita affinché le dette modalità siano pienamente conformi alla disposizione normativa citata.
  Si rappresenta, al riguardo, che in data 1 dicembre 2016 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2016 che ha sostituito il precedente D.P.C.M. del 23 settembre 2015 con il quale, in via transitoria, si sono disciplinate le modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per il precedente anno scolastico 2015/2016.
  Difatti, per assicurare l'immediata corresponsione dell'importo nominale di 500 euro per l'anno scolastico 2015/2016 il suddetto importo è stato assegnato ai docenti di ruolo mediante ordini collettivi di pagamento ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge finanziaria per il 2010, ossia mediante il così detto Cedolino Unico.
  L'utilizzo del cedolino unico è stata comunque una misura transitoria, come ribadito dalla stessa Ragioneria generale dello Stato la quale ha precisato che la soluzione adottata per l'anno 2015 è da considerarsi «provvisoria e straordinaria» e che non vi è disponibilità a proseguire con la gestione di NOI PA per l'anno 2016/2017.
  Per il corrente anno 2016/2017, invece, è possibile, a partire dal 30 novembre 2016 attraverso l'applicazione web «Carta del Docente» – disponibile all'indirizzo cartadeldocente.istruzione.it – effettuare acquisti presso gli esercenti ed enti accreditati a vendere i beni ed i servizi che rientrano nelle categorie previste dalla norma. Ogni docente, mediante l'applicazione, può generare direttamente «buoni elettronici di spesa» con codice identificativo associati ad un acquisto di beni o servizi consentiti dall'articolo 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015 dietro esibizione del precitato buono.
  Le istruzioni per la rendicontazione delle spese sono state rese con nota del Capo Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali prot. 3563 del 29 novembre 2016.
  Il nuovo D.P.C.M. del 28 novembre 2016, inoltre, ha disciplinato anche le spese per la formazione sostenute dai docenti nel periodo intercorrente dal 1o settembre al 30 novembre 2016 (quindi antecedentemente all'entrata in vigore del decreto) e relative all'anno scolastico 2016/2017. L'articolo 12, comma 3, del D.P.C.M. 28 novembre 2016 prevede che le stesse sono registrate dal docente in piattaforma (così da consentire la relativa decurtazione dal borsellino elettronico della corrispondente somma) e, tramite l'applicazione medesima, comunicate al MIUR che provvederà, previa rendicontazione delle istituzioni scolastiche, a fornire Pag. 108apposito finanziamento alle istituzioni scolastiche di servizio dei docenti le quali provvedono a loro volta all'erogazione ai diretti interessati.
  Infatti, con nota prot. n. 5314 del 10 marzo 2017 sono state fornite le istruzioni operative alle istituzioni scolastiche per la suddetta rendicontazione delle somme spese nel periodo 1 settembre 2016-30 novembre 2016 e relative all'anno scolastico 2016-2017. Una volta validate le autodichiarazioni e definite le cifre ammissibili, il MIUR, tramite la società CONSAP, provvederà ad erogare gli importi relativi alle spese validate alle istituzioni scolastiche.

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ALLEGATO 3

5-07911 Fiorio: Sulla formazione degli insegnanti nelle discipline riguardanti la storia greca e romana.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione alla quale si risponde riguarda l'insegnamento della storia antica nelle scuole primarie e secondarie, di cui se ne suggerisce un potenziamento.
  Le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, emanate con decreto ministeriale n. 254 del 2012, sono il risultato di un lungo lavoro di studio e di condivisione, sotto il profilo pedagogico e culturale, che ha coinvolto la scuola, le associazioni professionali e disciplinari dei docenti, il mondo accademico, anche mediante una consultazione on line che si è svolta prima della loro approvazione definitiva.
  In particolare, l'insegnamento della storia come ciclo unico che si distende in un percorso unitario a partire dalla terza classe di scuola primaria fino al termine della scuola secondaria di primo grado è stato oggetto di specifica attenzione anche all'interno della citata consultazione.
  I docenti del primo ciclo – si ricorda che parteciparono alla consultazione oltre 5.000 istituzioni scolastiche – si sono orientati per la conferma del percorso di insegnamento a ciclo unico, ritenuta una scelta condivisibile perché consente di distendere i contenuti e di concentrarsi sulla qualità delle metodologie e degli apprendimenti.
  In tal senso, la previsione normativa già definita con le precedenti Indicazioni per il curricolo emanate nel 2007 è stata confermata dalle vigenti Indicazioni. Si legge nel testo, tra l'altro, che «La disciplina, per la sua complessità, richiede la formulazione di un percorso ben articolato, con una progressione di attività e di conoscenze adatta alle diverse fasi dell'apprendimento e che permetta di distribuire lungo tutto l'arco della scuola primaria e secondaria di primo grado i diversi compiti di apprendimento. La storia generale nella scuola primaria è deputata a far scoprire agli alunni il mondo storico mediante la costruzione di un sistema di conoscenze riguardanti quadri di civiltà o quadri storico sociali senza tralasciare i fatti storici fondamentali. Nella scuola secondaria di primo grado lo sviluppo del sapere storico riguarderà anche i processi, le trasformazioni e gli eventi che hanno portato al mondo di oggi».
  In ogni caso, i traguardi di sviluppo delle competenze previsti per il termine della scuola secondaria di primo grado prevedono che gli alunni conoscano «aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e contemporanea, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico».
  Si segnala, inoltre, che sui fatti storici e sulla realizzazione di un curricolo verticale di storia per il primo ciclo di istruzione è stato realizzato nel settembre 2014 un seminario nazionale che ha visto la partecipazione di dirigenti scolastici e docenti che si sono ampiamente confrontati anche con il mondo accademico.
  Si rappresenta che, al momento, non è in previsione una modifica nei piani di studio della scuola primaria e secondaria di primo grado, né per quanto attiene all'insegnamento della storia e dei fatti storici, né delle altre discipline curricolari.
  In merito alla maggiore presenza dei contenuti storici riferiti al mondo antico nei libri di testo per la scuola primaria è da precisare che l'intervento ministeriale Pag. 110in materia di libri di testo è attualmente circoscritto a sole azioni di supporto alle istituzioni scolastiche, attraverso appositi atti di indirizzo, nel rispetto delle diverse componenti didattiche e di autonomia.
  Pertanto, pur ritenendo condivisibile l'esigenza, diffusamente sentita, di confronto fra opinioni, storie e culture e pur nella possibilità che il libro di testo di storia possa costituire un elemento di supporto orientativo per la formazione degli alunni è tuttavia opportuno considerare che il libro di testo rappresenta solo uno degli strumenti didattici a disposizione dei docenti, i quali, nella loro autonomia, possono servirsene liberamente, integrando o espungendo passaggi ove ritenuto necessario alla coerenza del percorso didattico progettato, alle finalità del Piano dell'offerta formativa e alle peculiari caratteristiche di ciascun gruppo classe.
  Con riferimento, infine, alla richiesta degli Onorevoli interroganti di modificare i piani di studio del corso di laurea in scienze della formazione primaria prevedendo l'inserimento obbligatorio di almeno 6 CFU in storia antica, greca e romana, si fa presente che la suddivisione tra le varie discipline e i vari insegnamenti dei CFU previsti per tale corso di laurea abilitante dal decreto ministeriale n. 249 del 2010 è frutto di una puntuale analisi delle competenze disciplinari, culturali, pedagogiche che deve possedere il docente di scuola primaria. Peraltro, la presenza degli insegnamenti indicati è già definita dal citato decreto che, nell'ambito di 16 CFU, consente al docente – e all'Università, che deve attivare i singoli insegnamenti sulla base dei propri punti organico – di scegliere tra storia greca, storia romana, storia medioevale, storia moderna, storia contemporanea.
  Per quanto attiene, invece, al percorso formativo relativo ai docenti della classe di concorso A22, si segnala che tutta la materia relativa all'accesso alla professione di insegnante nella scuola secondaria è oggetto dello specifico decreto legislativo sul riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria recentemente definito in applicazione della delega di cui all'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge n. 107 del 2015.

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ALLEGATO 4

5-10533 Luigi Gallo: Sul divieto per gli studenti del liceo scientifico di consultare un formulario scientifico per lo svolgimento della seconda prova scritta dell'esame finale del secondo ciclo d'istruzione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  L'interrogazione in discussione riguarda il divieto, per gli studenti del Liceo scientifico, di utilizzare il formulario scientifico durante lo svolgimento della seconda prova scritta degli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo. L'On.le interrogante auspica che tale divieto venga eliminato, in modo che possano essere verificate le capacità e le competenze acquisite dallo studente senza che questi sia costretto ad un ricorso eccessivo alla memoria.
  Si tratta indubbiamente di un tema che riscuote forte interesse tra i docenti, gli alunni e le famiglie. Al riguardo, si osserva che coloro i quali fanno propria questa richiesta probabilmente vivono l'apprendimento della matematica come uno sforzo essenzialmente mnemonico. In realtà, un effettivo e solido apprendimento di una qualunque disciplina richiede, da un lato, l'immagazzinamento nella memoria delle informazioni e delle «coordinate concettuali» fondamentali, dall'altro, l'acquisizione delle competenze di orientamento, sintesi, connessione tra i contenuti che consentono di costruire soluzioni.
  Da ciò discende che, in presenza di un apprendimento che non preveda significative connessioni, l'unica risorsa su cui lo studente può fare conto è, comprensibilmente, la memoria, in cui accumulare nozioni e tecniche procedurali. Secondo tale modello, il «formulario» diventa uno strumento che allevia un peso oggettivamente insopportabile.
  È da considerare, invece, che le conoscenze memorizzate diventano vive e, quindi, si trasformano in competenze solo attraverso l'attivazione del senso, della logica e del ragionamento, che sono il cuore dell'apprendimento. Selezionare «cosa» ricordare è ciò che tutte le persone competenti fanno nel loro campo di interesse tramite una «mappa concettuale» e la costruzione di una gerarchia di contenuti; si tratta di un'operazione sofisticata e di grande valore culturale ed educativo, che necessita come nessun'altra del supporto e della guida del docente.
  Con specifico riferimento alla seconda prova scritta dell'esame di Stato, va sottolineato che di norma viene richiesto il trattamento di poche funzioni cosiddette «elementari». La conoscenza delle formule (ad esempio, limiti notevoli, derivate o integrali indefiniti) relative a queste funzioni consente di manipolare anche oggetti matematici più complessi e di mostrare così padronanza delle tecniche e dell'organizzazione della conoscenza.
  A tale riguardo, si evidenzia, comunque, che agli estensori delle prove viene richiesto di inserire in apposite note le «formule» necessarie per il trattamento del problema proposto qualora si ritenga che la conoscenza «a memoria» di un particolare contenuto o di una tecnica specifica, richiesti per lo svolgimento della prova, non appartengano a quel «bagaglio irrinunciabile» proprio della disciplina.

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ALLEGATO 5

Documento di economia e finanza 2017. (Doc. LVII, n. 5 e Allegati).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminate le parti di competenza del Documento di economia e finanza 2017 (Doc. LVII, n. 5 e Allegati), nelle sedute del 19 e 20 aprile 2017, e udita la relatrice, on. Anna Ascani, alla cui illustrazione (della seduta del 19 aprile 2017) si rinvia integralmente;
   considerato, in via preliminare, che il DEF (previsto dall'articolo 10 della legge di contabilità, n. 196 del 2009, non modificata sul punto dalla legge n. 163 del 2016) è il documento con cui il Governo presenta al Parlamento le proprie priorità e strategie economiche a media e lunga scadenza. Esso si compone di tre sezioni, dedicate rispettivamente alla stabilità dell'Italia, all'analisi e alle tendenze della finanza pubblica e al programma nazionale di riforma;
   tenuto conto che il DEF è, pertanto, il principale strumento di indirizzo sulla programmazione e sulla politica economica e che la Commissione Cultura intende contribuire alla definizione dei contenuti della risoluzione con cui esso verrà approvato dall'Assemblea della Camera;
   ritenuto che, nella terza parte del DEF (quella di prospettiva), è contenuta una ricognizione dei risultati conseguiti dalla politica del Governo nei settori della scuola, dell'università e della ricerca, anche alla luce delle osservazioni svolte dalla Commissione europea nella Relazione per Paese, relativa all'Italia, pubblicata il 22 febbraio 2017;
   condiviso l'obiettivo per cui, per sostenere crescita e produttività nel medio e lungo termine, è necessario continuare a sviluppare il capitale umano, promuovendo il miglioramento dell'istruzione, lo sviluppo della ricerca tecnologica e l'avanzamento della scienza e della cultura, come anche sottolineato nelle Raccomandazioni del Consiglio sulla politica economica della zona Euro per il 2017 (COM (2016) 726), approvate il 16 novembre 2016, le quali pongono enfasi sull'importanza di un sistema di istruzione e formazione efficienti e di qualità;
   osservato che a questo proposito merita ricordare che nella legge di Bilancio per il 2017 (n. 232 del 2016) è contenuta una serie di disposizioni finanziarie in favore di un effettivo diritto allo studio, mediante l'introduzione della cosiddetta no tax area per gli studenti universitari provenienti da famiglie meno abbienti; e che concrete misure di sostegno al diritto allo studio per le scuole sono state di recente introdotte nel decreto attuativo della legge n. 107 del 2015 proprio in questa materia;
   considerato, altresì, che nel medesimo contesto occorre proseguire sulla strada della messa in sicurezza degli edifici scolastici, specie nelle zone di recente colpite dal terremoto;
   ritenuto, sul piano più generale, che il Governo resta positivamente orientato ad attribuire a tutto il mondo culturale un valore strategico ai fini della complessiva elevazione del Paese, poiché – per esempio – investire sulla scuola produce benefici sui beni culturali e viceversa, così come risollevare i livelli di lettura significa alzare una colmata che solleva anche i Pag. 113consumi culturali, quali cinema e teatro, a proposito dei quali provvedimenti legislativi di sostegno e riforma (collegati alla manovra finanziaria dell'anno scorso) sono entrati in vigore (come la legge sul cinema n. 200 del 2016) o sono in corso di esame (vedi l'atto Senato sullo spettacolo dal vivo 2287-bis);
   valutato altresì con favore il prolungamento dell'iniziativa della Card per i consumi culturali dei neo diciottenni, sintomo della consapevolezza che per il rilancio del settore culturale è cruciale lo stimolo della domanda e non solo la promozione dell'offerta,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   si provveda a:
    1) potenziare gli interventi di orientamento formativo, a tutti i livelli di istruzione;
    2) favorire l'incremento del numero di laureati, al fine di evitare che l'Italia continui ad occupare una posizione di coda negli obiettivi ufficiali del 2020;
    3) favorire l'internazionalizzazione del sistema di ricerca e formazione terziaria;
    4) persistere nell'impegno di ridurre la percentuale di abbandono scolastico, con particolare riguardo alle persone nate fuori dall'Unione europea, e ad adottare misure di contrasto della dispersione e dell'insuccesso universitario;
    5) accrescere le competenze degli adulti, anche in relazione alla precedente finalità di innalzare la quota dei giovani italiani che conseguono un titolo di istruzione terziaria;
    6) incrementare le risorse destinate agli investimenti in ricerca e sviluppo, comprendendovi quelle destinate alla spesa per l'istruzione terziaria, che – in percentuale al PIL – è la più bassa d'Europa, e potenziare e dare stabilità agli interventi per contrastare la sensibile diminuzione di professori e ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca;
    7) verificare le possibilità di rendere strutturale l'istituto della Card dei consumi culturali dei neo diciottenni;
    8) collegare alla manovra di finanza pubblica l'atto Camera 1504 e abbinata, sulla promozione della lettura, in via di approvazione dalla Camera.

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ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo recante ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici. (Atto n. 407).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione),
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici (atto n. 407), nelle sedute dell'11, 12, 19 e 20 aprile 2017;
   udite, in particolare, la relazione della deputata Blazina nella seduta dell'11 aprile e la discussione nelle sedute del 12, 19 e 20 aprile 2017;
   ritenuto, a ogni modo, che lo scopo del provvedimento risulterebbe del tutto frustrato ove lo stanziamento previsto nella legge n. 198 del 2016 fosse ridotto,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1. all'articolo 4:
    a) al comma 2, siano soppressi i periodi secondo e terzo;
    b) al comma 3, lettera d), ai nn. 2, 3 e 4 dopo le parole «ciascun socio» sia aggiunta la seguente: «ordinario»;
   2. all'articolo 5:
    a) al comma 1, lettera e), secondo periodo, parole «non inferiore al 5 per cento» siano sostituite dalle seguenti: «non inferiore al 3 per cento»;
    b) al comma 2, la lettera e), sia sostituita dalla seguente: «e) divieto di distribuzione di utili provenienti dall'esercizio dell'anno di riscossione dei contributi e negli otto anni successivi, adottato con norma statutaria.»;
   3. all'articolo 8:
    a) al comma 7, siano aggiunte in fine le seguenti parole: «comunque non oltre il limite del 50 per cento degli importi riconosciuti ai sensi del medesimo comma 2, lettera a).»;
    b) al comma 14:
    c) la lettera a) sia sostituita dalla seguente: «a) un rimborso pari al 75 per cento degli oneri previdenziali sostenuti dall'impresa editrice, nell'anno di riferimento del contributo, per il solo anno dell'assunzione a contratto a tempo indeterminato di figure professionali connesse all'informazione di età inferiore a 35 anni»;
    d) alla lettera b), siano aggiunte in fine le seguenti parole: «fino a un massimo del 3 per cento»;
   4. all'articolo 9:
    a) al comma 2, le parole «non inferiore a 20.000» siano sostituite dalle seguenti: «non inferiore a 40.000». Conseguentemente, al medesimo comma sia aggiunto il seguente periodo: «Si applica l'articolo 8, comma 7, ultimo periodo.»;
    b) al comma 5, dopo le parole «articolo 8, commi», aggiungere le seguenti: «3, 4»;Pag. 115
   5. l'articolo 10 sia sostituito dal seguente:

«ART. 10.
(Domande e documentazione).

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità della domanda di accesso ai contributi e la documentazione istruttoria da produrre.».
  Conseguentemente, un'analoga disposizione sia inserita per le altre tipologie di quotidiani e periodici previste nel provvedimento.
   6. all'articolo 22, comma 3, lettere b) e c), le definizioni delle voci di costo relative ad acquisto carta, stampa, distribuzione e abbonamenti ai notiziari delle agenzie di stampa, siano redatte in conformità all'articolo 8, comma 2, lettere b) e c);
   7. all'articolo 32, comma 1, si provveda a coordinare il momento della cessazione dell'efficacia delle norme abrogate con quello dell'effettiva entrata in vigore delle nuove.