CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 aprile 2017
797.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006. (Atto n. 389).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006;
   ricordato che lo schema di decreto in titolo è adottato in attuazione dell'articolo 15 della Legge 12 agosto 2016, n. 170 (Legge di delegazione europea 2015);
   ricordato che la direttiva (quarta direttiva antiriciclaggio) è volta ad ottimizzare in tutti gli Stati membri l'utilizzo degli strumenti di lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo e che lo schema di decreto in titolo interviene sul decreto legislativo n. 231 del 2007 – attuativo della precedente direttiva 2005/60/CE antiriciclaggio – introducendo diverse innovazioni che riguardano i soggetti destinatari degli obblighi, l'attività di registrazione, le comunicazioni alle competenti Autorità, la nozione di titolare effettivo, le misure di adeguata verifica della clientela, i controlli, gli obblighi di conservazione e le sanzioni;
   evidenziato – come richiamato dal Governo in sede di relazione illustrativa – che le ragioni del nuovo intervento riguardano la necessità di rafforzare il mercato interno riducendo la complessità transfrontaliera, di contribuire alla stabilità finanziaria tutelando la solidità, il funzionamento regolare e l'integrità del sistema finanziario e di salvaguardare la prosperità economica dell'Unione europea assicurando un efficiente contesto imprenditoriale;
   visto l'art. 7 comma 2 della direttiva (UE) 2015/849, che prevede che ciascuno Stato membro designi un'autorità o istituisca un meccanismo attraverso il quale coordinare la risposta nazionale ai rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che lo riguardano, nonché le eventuali problematiche connesse in materia di protezione dei dati;
   visto altresì l'articolo 49 della medesima direttiva, in materia di cooperazione nazionale, che stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché le autorità di indirizzo, le FIU, le autorità di vigilanza e le altre autorità competenti dispongano di meccanismi efficaci, tali da consentire loro di cooperare e coordinarsi a livello nazionale nell'elaborazione e nell'attuazione Pag. 227delle politiche e attività di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, anche al fine di adempiere all'obbligo che ad essi incombe a norma del citato articolo 7;
   rilevato che sul punto interviene inoltre la disposizione di delega recata dall'articolo 15 della Legge di delegazione europea 2015, che – nel definire, nell'ambito delle attività di analisi volte ad individuare collegamenti tra flussi finanziari e attività criminali, le attribuzioni dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF), istituita dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, presso la Banca d'Italia – richiama, al comma 1, lettera f), il rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze in materia di prevenzione del riciclaggio dei proventi di attività criminose e del finanziamento del terrorismo, e l'opportunità di migliorare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti;
   visto in particolare l'articolo 8 comma 1, lettera a), terzo periodo, dello schema di decreto, che attribuisce all'UIF la possibilità di trasmettere direttamente alla Direzione nazionale antimafia l'analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette, senza il tramite del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza ovvero della Direzione investigativa antimafia, come invece previsto – dalla medesima lettera a), primo periodo – per i dati e le informazioni relativi alle segnalazioni di operazioni sospette, utilizzabili per la verifica della loro eventuale attinenza a procedimenti giudiziari in corso, anche ai fini della potestà di impulso attribuita al Procuratore Nazionale;
   ritenuto che tale disposizione rischia di determinare duplicazioni e sovrapposizioni nelle comunicazioni dei risultati delle analisi svolte dai diversi soggetti coinvolti, con conseguente appesantimento delle procedure operative, anche compromettendo le esigenze di coordinamento e cooperazione tra le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti richiamate dagli articoli 7 e 49 della direttiva (UE) 2015/849, nonché dalla citata disposizione di delega;
   osservato altresì che la nuova disciplina antiriciclaggio, in attuazione della direttiva europea, aggiorna l'elenco dei soggetti destinatari degli obblighi (soggetti obbligati) e l'ambito delle prestazioni da monitorare, semplificando le modalità di conservazione dei dati e dei documenti;
   rilevato che l'esigenza di un più rigoroso contrasto ai fenomeni del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, vista l'ampiezza del novero dei soggetti tenuti ad obblighi di identificazione della clientela, di registrazione delle operazioni e di segnalazione di operazioni sospette, reca dirette implicazioni sui diritti delle persone alla protezione dei dati personali;
   precisato che la medesima direttiva (UE) 2015/849, al considerando 44), sottolinea l'esigenza che la raccolta e il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti obbligati, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, dovrebbero essere limitati a quanto necessario per conformarsi alle prescrizioni della direttiva stessa, senza un ulteriore trattamento dei dati personali che sia incompatibile con gli scopi suddetti, in conformità con quanto disposto dalla direttiva 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, con il regolamento (CE) n. 45/2001, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché con la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio del 27 novembre 2008 sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale;
   preso atto sul punto del parere favorevole sullo Schema di decreto in titolo espresso il 9 marzo 2017 dal Garante per la protezione dei dati personali, che ha tuttavia formulato alcune condizioni;Pag. 228
   visto, in particolare, il rilievo riferito ai contenuti dell'articolo 6 dello Schema di decreto legislativo, che evidenzia come nelle disposizioni che regolano i flussi di dati tra gli operatori finanziari e la UIF, e determinano la costituzione presso tale soggetto della banca dati delle segnalazioni di operazioni sospette, non sia stata inserita una espressa previsione che imponga all'UIF l'adozione di garanzie e misure in termini di protezione dei dati personali, limitandosi all'individuazione di misure per la riservatezza del segnalante;
   condivisa altresì l'opportunità di integrare le norme di cui agli articoli 17, 18 e 19 dello schema di decreto, riguardanti gli obblighi di adeguata verifica della clientela, affinché la descrizione di tali obblighi avvenga in termini precisi e conformi alla direttiva europea, onde trattare solo dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite e con modalità proporzionate, sia per quanto concerne l'identificazione del cliente o del «titolare effettivo» (articolo 18), sia in relazione alla valutazione del «sospetto» di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (articolo 17), sia ancora con riferimento ai dati e informazioni ottenuti da una «fonte affidabile e indipendente» (articolo 19);
   visti inoltre i contenuti dell'articolo 31 dello schema di decreto, che stabilisce che i documenti, i dati e le informazioni, utili a prevenire, individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo e a consentire lo svolgimento delle analisi effettuate dalla UIF o da altra Autorità competente, siano conservati per un periodo di 10 anni;
   osservato che la direttiva europea oggetto di recepimento, all'articolo 40, si limita a fissare in cinque anni il periodo di conservazione, da parte dei soggetti obbligati, dei documenti e delle informazioni acquisite, stabilendo che gli Stati membri possano autorizzare o prescrivere un periodo più lungo di conservazione – non eccedente ulteriori cinque anni – dopo aver effettuato una valutazione accurata della necessità e della proporzionalità di tale ulteriore conservazione e aver considerato che questa è giustificata in quanto necessaria al fine di prevenire, individuare o investigare su attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
   ritenuto opportuno adeguare le disposizioni recate dall'articolo 31 dello Schema a quanto previsto dalla normativa europea;
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) al fine di garantire migliori coordinamento e cooperazione tra le autorità e le amministrazioni pubbliche competenti, in ossequio a quanto disposto dagli articoli 7 e 49 della direttiva (UE) 2015/849, provveda il Governo, all'articolo 8 comma 1, lettera a), terzo periodo, a prevedere che l'analisi finanziaria delle segnalazioni di operazioni sospette, trasmessa alla Direzione nazionale antimafia dall'UIF, avvenga per il tramite del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza o della Direzione investigativa antimafia, come già previsto al primo periodo della medesima lettera;
   2) provveda il Governo a modificare l'articolo 31 dello schema di decreto al fine di renderlo conforme con l'articolo 40 della direttiva (UE) 2015/849, fissando in cinque anni il periodo di conservazione, da parte dei soggetti obbligati, dei documenti e delle informazioni acquisite, prorogabili per un massimo di ulteriori cinque anni solamente a seguito di una valutazione accurata della necessità e della proporzionalità di tale ulteriore conservazione e aver considerato che questa è giustificata in quanto necessaria al fine di prevenire, individuare o investigare su attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo l'opportunità di inserire, all'articolo 6 dello Schema di Pag. 229decreto, una espressa previsione che imponga all'UIF l'adozione di garanzie e misure in termini di protezione dei dati personali con riguardo alle disposizioni che regolano i flussi di dati tra gli operatori finanziari e la UIF, e determinano la costituzione presso tale soggetto della banca dati delle segnalazioni di operazioni sospette;
   b) valuti altresì il Governo l'opportunità di integrare le norme di cui agli articoli 17, 18 e 19 dello schema di decreto, riguardanti gli obblighi di adeguata verifica della clientela, affinché la descrizione di tali obblighi avvenga in termini più precisi e conformi alla normativa europea, onde trattare solo dati pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite e con modalità proporzionate, sia per quanto concerne l'identificazione del cliente o del «titolare effettivo» (articolo 18), sia in relazione alla valutazione del «sospetto» di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo (articolo 17), sia ancora con riferimento ai dati e informazioni ottenuti da una «fonte affidabile e indipendente» (articolo 19).