CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 21 dicembre 2016
744.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante istituzione e disciplina del servizio civile universale (Atto n. 360).

NUOVA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La I Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante istituzione e disciplina del servizio civile universale (Atto n. 360),
   preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 24 novembre 2016;
   evidenziato che il provvedimento in esame costituisce il primo schema di decreto di attuazione della legge n. 106 del 2016, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale», e che tale provvedimento, in particolare, all'articolo 8 stabilisce i principi e criteri direttivi relativi alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale;
   preso atto, dunque, che il provvedimento in esame, conformemente a quanto previsto dalla legge delega, dispone l'istituzione del servizio civile «universale» finalizzato alla difesa non armata e non violenta della Patria, all'educazione alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, richiamando, a fondamento, le previsioni degli articoli 52, primo comma e 11 della Costituzione, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione;
   rilevato, in particolare, che, nella sentenza n. 228 del 2004, la Corte costituzionale ha evidenziato come la disciplina degli aspetti organizzativi e procedurali del servizio civile nazionale trova fondamento, anzitutto, nell'articolo 52 della Costituzione e, soprattutto, nel primo comma che, configurando la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino, ha una estensione più ampia dell'obbligo di prestare servizio militare;
   rilevato, altresì, che il servizio militare – come evidenziato dalla Corte nella sentenza n. 164 del 1985 – ha una sua autonomia concettuale e istituzionale rispetto al dovere ex articolo 52, primo comma, della Costituzione, che può essere adempiuto anche attraverso adeguate attività di impegno sociale non armato;
   evidenziato che la Corte ha sottolineato, nella citata sentenza n. 228 del 2004, come il dovere di difendere la Patria deve essere letto alla luce del principio di solidarietà espresso nell'articolo 2 della Costituzione, le cui virtuosità trascendono l'area degli «obblighi normativamente imposti», chiamando la persona ad agire non solo per imposizione di una autorità, ma anche per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa. In questo contesto, il servizio civile tende a proporsi come forma spontanea di adempimento del dovere costituzionale di difesa della Patria. «È proprio nel dovere di difesa della Patria, di cui il servizio militare e il servizio civile costituiscono forme di adempimento volontario, che i due servizi trovano la loro matrice unitaria, come dimostrano anche le numerose analogie con la posizione dei militari in ferma volontaria».
   sottolineato che la Corte ha quindi rilevato che la suddetta ricostruzione si Pag. 40riflette sulla individuazione del titolo costituzionale di legittimazione dell'intervento statale che può essere rinvenuto nell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato non solo la materia «forze armate» ma anche la «difesa»;
   sottolineato, inoltre, che la Corte ha evidenziato come la riserva allo Stato della competenza a disciplinare il servizio civile nazionale – ora universale –, forma di adempimento del dovere di difesa della Patria, non comporta però che ogni aspetto dell'attività dei cittadini che svolgono detto servizio ricada nella competenza statale nella quale rientrano certamente gli aspetti organizzativi e procedurali del servizio;
   rilevato che la Corte costituzionale nella sentenza n. 164 del 1985 ha altresì precisato che «il servizio civile nazionale – ora universale – comporta lo svolgimento di attività che investono i più diversi ambiti materiali, come l'assistenza sociale, la tutela dell'ambiente, la protezione civile e che tali attività, per gli aspetti di rilevanza pubblicistica, restano soggette alla disciplina dettata dall'ente rispettivamente competente, e dunque, se del caso, alla legislazione regionale o alla normativa degli enti locali, fatte salve le sole specificità direttamente connesse alla struttura organizzativa del servizio e alle regole previste per l'accesso ad esso»;
   preso atto che lo schema di decreto definisce, agli articoli 4 e 5, le fasi della programmazione e dell'attuazione del servizio civile universale;
   evidenziato, al riguardo, che, in particolare, alla base della programmazione del servizio civile universale è collocato il Piano triennale, modulato per Piani annuali; tali Piani sono predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sentite le amministrazioni competenti in base al settore (tra quelli indicati all'articolo 3 dello schema) e sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Consulta nazionale per il servizio civile universale e della Conferenza Stato-regioni;
   evidenziato, inoltre, che il Piano triennale è attuato mediante programmi di intervento di cui all'articolo 5 presentati da soggetti iscritti all'Albo degli enti di servizio civile universale, previa pubblicazione di un avviso pubblico, e sono valutati ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le Regioni interessate;
   rilevato che l'articolo 11, comma 3, nel disciplinare i criteri di accreditamento degli enti, prevede tra i livelli minimi di capacità organizzativa di cui devono essere in possesso le amministrazioni pubbliche e gli enti privati, anche quello relativo ad «un'articolazione organizzativa di cento sedi di attuazione», definite dall'articolo 1 del decreto come «articolazione organizzativa dell'ente di servizio civile universale nella quale si svolgono le attività previste nel progetto»;
   sottolineato che tale definizione riguarda l'accreditamento degli enti di dimensione nazionale, e si rende, pertanto, necessario prevedere un requisito per favorire l'accreditamento degli enti con dimensioni organizzative più ridotte perché presenti solo in parte sul territorio nazionale;
   evidenziata, al riguardo, l'opportunità di valutare che dopo l'articolo 11, comma 3, sia aggiunto un comma del seguente tenore: «Nell'ambito dell'Albo di cui al comma 1, sono istituite distinte sezioni regionali alle quali possono iscriversi enti di servizio civile universale che operino esclusivamente nel territorio di un'unica regione e che abbiano, con riferimento alla capacità organizzativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge 6 marzo 2001, n. 64, un'articolazione minima di trenta sedi di attuazione, fermo restando gli ulteriori requisiti di cui all'articolo 5, comma 3 del presente decreto e quelli previsti dalla lettera b) del precedente comma 3»;
   sottolineato che l'articolo 17, comma 3, prevede che le condizioni generali di Pag. 41assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del servizio civile siano predisposte previo parere dell'Istituto per la vigilanza dalle assicurazioni senza individuare il soggetto competente a predisporre tali condizioni;
   preso atto che l'articolo 18, comma 5, riconosce il servizio civile universale completato senza demerito quale titolo di preferenza ai fini della compilazione delle graduatorie di merito dei concorsi pubblici relativi all'accesso nelle carriere iniziali, previo inserimento (facoltativo) di apposita previsione nel relativi bandi da parte delle pubbliche amministrazioni senza prevedere, nel contempo, meccanismi – quali ad esempio quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 – volti a limitare la discrezionalità delle pubbliche amministrazioni che redigono i bandi concorsuali;
   rilevato che l'articolo 19 prevede il rilascio di un attestato – con le indicazioni delle attività svolte – agli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il servizio civile senza specificare il soggetto competente al predetto rilascio;
   ricordato che l'articolo 25 prevede un incremento per l'anno 2016 della dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile pari a 146, 3 milioni di euro;
   ricordato, altresì, che come peraltro già evidenziato nel parere reso da questo Comitato alla VIII Commissione lo scorso 6 dicembre, analoga disposizione è prevista dall'articolo 50, comma 9-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 dicembre 2016, che dispone un incremento del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230 di 146,3 milioni per l'anno 2016 «anche al fine di sostenere progetti per la ripresa della vita civile delle popolazioni colpite dagli eventi sismici dell'agosto ed ottobre 2016 nonché di aumentare il numero di volontari da avviare al servizio civile nazionale»;
   ricordato che l'orario minimo lavorativo è ad oggi fissato, dalla legislazione vigente, a 30 ore settimanali e che sarebbe opportuno valutare una possibile rimodulazione del suddetto orario,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 5, comma 5, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa, siano sostituite le parole «sentite le Regioni interessate» con le parole «con il coinvolgimento delle Regioni interessate» e sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I programmi di intervento che riguardano esclusivamente specifiche aree territoriali sono valutati ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con le Regioni interessate»;
   2) sia coordinata la previsione di cui all'articolo 25 con la disposizione di cui all'articolo 50, comma 9-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 dicembre 2016;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti l'opportunità all'articolo 4, comma 4, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa, di prevedere l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano considerato che la programmazione è destinata ad incidere su settori rientranti negli ambiti di competenza legislativa regionale (quali l'agricoltura, la riqualificazione urbana, l'educazione e promozione della cultura e dello sport);
   b) all'articolo 11, dopo il comma 3, si valuti l'opportunità di aggiungere il seguente comma: «Nell'ambito dell'Albo di cui al comma 1, sono istituite distinte sezioni regionali alle quali possono iscriversi enti di servizio civile universale che operino esclusivamente nel territorio di Pag. 42un'unica regione e che abbiano, con riferimento alla capacità organizzativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge 6 marzo 2001, n. 64, un'articolazione minima di trenta sedi di attuazione, fermo restando gli ulteriori requisiti di cui all'articolo 5, comma 3 del presente decreto e quelli previsti dalla lettera b) del precedente comma 3».
   c) all'articolo 15, comma 2, si valuti l'opportunità di specificare le cause di incompatibilità che i membri della Commissioni valutatrici sono tenuti a dichiarare;
   d) all'articolo 17, comma 3, si valuti l'opportunità di prevedere espressamente il soggetto competente a predisporre le condizioni generali di assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del servizio civile;
   e) all'articolo 18, al fine di limitare la discrezionalità delle pubbliche amministrazioni in sede di redazione dei bandi concorsuali, si valuti l'opportunità di richiamare la normativa vigente – di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.487 del 1994 – che già prevede una serie di titoli di preferenza nei concorsi pubblici, valutabili unicamente a parità di merito o a parità di merito e di titoli;
   f) all'articolo 19, si valuti l'opportunità di specificare il soggetto competente al rilascio dell'attestato – con le indicazioni delle attività svolte – agli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il servizio civile;
   g) si valuti l'opportunità di verificare se l'orario minimo lavorativo, oggi fissato a 30 ore settimanali dalla legislazione vigente, possa essere diversamente modulato prevedendo una soglia minima di 25 ore.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante istituzione e disciplina del servizio civile universale (Atto n. 360).

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO SINISTRA ITALIANA – SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ

  La I Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante istituzione e disciplina del servizio civile universale (Atto n. 360), emanato ai sensi degli articoli 1, commi 2, lettera d), 4 e 5, 2 e 8, della legge 6 giugno 2016, n. 106,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   a) all'articolo 3, aggiungere i corpi civili di pace tra i settori di intervento di cui alla lettera g);
   b) all'articolo 4, comma 4, prevedere che la predisposizione del Piano triennale e dei Piani annuali avvenga con il coinvolgimento delle Amministrazioni competenti per i settori d'intervento di cui all'articolo 3, la Consulta nazionale per il servizio civile e la Conferenza Stato-Regioni.
Quaranta, Costantino, D'Attorre.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante istituzione e disciplina del servizio civile universale (Atto n. 360).

PARERE APPROVATO

  La I Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 96-ter del regolamento, lo schema di decreto legislativo recante istituzione e disciplina del servizio civile universale (Atto n. 360),
   preso atto del parere espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 24 novembre 2016;
   evidenziato che il provvedimento in esame costituisce il primo schema di decreto di attuazione della legge n. 106 del 2016, recante «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale», e che tale provvedimento, in particolare, all'articolo 8 stabilisce i principi e criteri direttivi relativi alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale;
   preso atto, dunque, che il provvedimento in esame, conformemente a quanto previsto dalla legge delega, dispone l'istituzione del servizio civile «universale» finalizzato alla difesa non armata e non violenta della Patria, all'educazione alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, richiamando, a fondamento, le previsioni degli articoli 52, primo comma e 11 della Costituzione, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione;
   rilevato, in particolare, che, nella sentenza n. 228 del 2004, la Corte costituzionale ha evidenziato come la disciplina degli aspetti organizzativi e procedurali del servizio civile nazionale trova fondamento, anzitutto, nell'articolo 52 della Costituzione e, soprattutto, nel primo comma che, configurando la difesa della Patria come sacro dovere del cittadino, ha una estensione più ampia dell'obbligo di prestare servizio militare;
   rilevato, altresì, che il servizio militare – come evidenziato dalla Corte nella sentenza n. 164 del 1985 – ha una sua autonomia concettuale e istituzionale rispetto al dovere ex articolo 52, primo comma, della Costituzione, che può essere adempiuto anche attraverso adeguate attività di impegno sociale non armato;
   evidenziato che la Corte ha sottolineato, nella citata sentenza n. 228 del 2004, come il dovere di difendere la Patria deve essere letto alla luce del principio di solidarietà espresso nell'articolo 2 della Costituzione, le cui virtuosità trascendono l'area degli «obblighi normativamente imposti», chiamando la persona ad agire non solo per imposizione di una autorità, ma anche per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa. In questo contesto, il servizio civile tende a proporsi come forma spontanea di adempimento del dovere costituzionale di difesa della Patria. «È proprio nel dovere di difesa della Patria, di cui il servizio militare e il servizio civile costituiscono forme di adempimento volontario, che i due servizi trovano la loro matrice unitaria, come dimostrano anche le numerose analogie con la posizione dei militari in ferma volontaria».
   sottolineato che la Corte ha quindi rilevato che la suddetta ricostruzione si riflette sulla individuazione del titolo costituzionale di legittimazione dell'intervento Pag. 45statale che può essere rinvenuto nell'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione, che riserva alla legislazione esclusiva dello Stato non solo la materia «forze armate» ma anche la «difesa»;
   sottolineato, inoltre, che la Corte ha evidenziato come la riserva allo Stato della competenza a disciplinare il servizio civile nazionale – ora universale –, forma di adempimento del dovere di difesa della Patria, non comporta però che ogni aspetto dell'attività dei cittadini che svolgono detto servizio ricada nella competenza statale nella quale rientrano certamente gli aspetti organizzativi e procedurali del servizio;
   rilevato che la Corte costituzionale nella sentenza n. 164 del 1985 ha altresì precisato che «il servizio civile nazionale – ora universale – comporta lo svolgimento di attività che investono i più diversi ambiti materiali, come l'assistenza sociale, la tutela dell'ambiente, la protezione civile e che tali attività, per gli aspetti di rilevanza pubblicistica, restano soggette alla disciplina dettata dall'ente rispettivamente competente, e dunque, se del caso, alla legislazione regionale o alla normativa degli enti locali, fatte salve le sole specificità direttamente connesse alla struttura organizzativa del servizio e alle regole previste per l'accesso ad esso»;
   sottolineata l'opportunità di verificare la possibile inclusione, nei settori di intervento nei quali si realizzano le finalità del servizio civile universale, di cui all'articolo 3, lettera g), dello schema in esame, del complesso delle attività svolte dai corpi civili di pace, al termine del periodo di sperimentazione previsto dall'articolo 1, comma 253, della legge n. 147 del 2013;
   preso atto che lo schema di decreto definisce, agli articoli 4 e 5, le fasi della programmazione e dell'attuazione del servizio civile universale;
   evidenziato, al riguardo, che, in particolare, alla base della programmazione del servizio civile universale è collocato il Piano triennale, modulato per Piani annuali; tali Piani sono predisposti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sentite le amministrazioni competenti in base al settore (tra quelli indicati all'articolo 3 dello schema) e sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere della Consulta nazionale per il servizio civile universale e della Conferenza Stato-regioni;
   evidenziato, inoltre, che il Piano triennale è attuato mediante programmi di intervento di cui all'articolo 5 presentati da soggetti iscritti all'Albo degli enti di servizio civile universale, previa pubblicazione di un avviso pubblico, e sono valutati ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sentite le Regioni interessate;
   rilevato che l'articolo 11, comma 3, nel disciplinare i criteri di accreditamento degli enti, prevede tra i livelli minimi di capacità organizzativa di cui devono essere in possesso le amministrazioni pubbliche e gli enti privati, anche quello relativo ad «un'articolazione organizzativa di cento sedi di attuazione», definite dall'articolo 1 del decreto come «articolazione organizzativa dell'ente di servizio civile universale nella quale si svolgono le attività previste nel progetto»;
   sottolineato che tale definizione riguarda l'accreditamento degli enti di dimensione nazionale, e si rende, pertanto, necessario prevedere un requisito per favorire l'accreditamento degli enti con dimensioni organizzative più ridotte perché presenti solo in parte sul territorio nazionale;
   evidenziata, al riguardo, l'opportunità di valutare che dopo l'articolo 11, comma 3, sia aggiunto un comma del seguente tenore: «Nell'ambito dell'Albo di cui al comma 1, sono istituite distinte sezioni regionali alle quali possono iscriversi enti di servizio civile universale che operino esclusivamente nel territorio di un'unica regione e che abbiano, con riferimento alla capacità organizzativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge 6 marzo 2001, n. 64, un'articolazione minima di Pag. 46trenta sedi di attuazione, fermo restando gli ulteriori requisiti di cui all'articolo 5, comma 3 del presente decreto e quelli previsti dalla lettera b) del precedente comma 3»;
   sottolineato che l'articolo 17, comma 3, prevede che le condizioni generali di assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del servizio civile siano predisposte previo parere dell'Istituto per la vigilanza dalle assicurazioni senza individuare il soggetto competente a predisporre tali condizioni;
   preso atto che l'articolo 18, comma 5, riconosce il servizio civile universale completato senza demerito quale titolo di preferenza ai fini della compilazione delle graduatorie di merito dei concorsi pubblici relativi all'accesso nelle carriere iniziali, previo inserimento (facoltativo) di apposita previsione nel relativi bandi da parte delle pubbliche amministrazioni senza prevedere, nel contempo, meccanismi – quali ad esempio quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 – volti a limitare la discrezionalità delle pubbliche amministrazioni che redigono i bandi concorsuali;
   rilevato che l'articolo 19 prevede il rilascio di un attestato – con le indicazioni delle attività svolte – agli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il servizio civile senza specificare il soggetto competente al predetto rilascio;
   ricordato che l'articolo 25 prevede un incremento per l'anno 2016 della dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile pari a 146, 3 milioni di euro;
   ricordato, altresì, che come peraltro già evidenziato nel parere reso da questo Comitato alla VIII Commissione lo scorso 6 dicembre, analoga disposizione è prevista dall'articolo 50, comma 9-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 dicembre 2016, che dispone un incremento del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230 di 146, 3 milioni per l'anno 2016 «anche al fine di sostenere progetti per la ripresa della vita civile delle popolazioni colpite dagli eventi sismici dell'agosto ed ottobre 2016 nonché di aumentare il numero di volontari da avviare al servizio civile nazionale»;
   ricordato che l'orario minimo lavorativo è ad oggi fissato, dalla legislazione vigente, a 30 ore settimanali e che sarebbe opportuno valutare una possibile rimodulazione del suddetto orario,
   esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) all'articolo 5, comma 5, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa, siano sostituite le parole «sentite le Regioni interessate» con le parole «con il coinvolgimento delle Regioni interessate» e sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I programmi di intervento che riguardano esclusivamente specifiche aree territoriali sono valutati ed approvati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri d'intesa con le Regioni interessate»;
   2) sia coordinata la previsione di cui all'articolo 25 con la disposizione di cui all'articolo 50, comma 9-bis del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 approvato in via definitiva dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 dicembre 2016;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti l'opportunità all'articolo 4, comma 4, alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa, di prevedere l'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano considerato che la programmazione è destinata ad incidere su settori rientranti negli ambiti di competenza legislativa regionale (quali l'agricoltura, la Pag. 47riqualificazione urbana, l'educazione e promozione della cultura e dello sport);
   b) all'articolo 11, dopo il comma 3, si valuti l'opportunità di aggiungere il seguente comma: «Nell'ambito dell'Albo di cui al comma 1, sono istituite distinte sezioni regionali alle quali possono iscriversi enti di servizio civile universale che operino esclusivamente nel territorio di un'unica regione e che abbiano, con riferimento alla capacità organizzativa di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) della legge 6 marzo 2001, n. 64, un'articolazione minima di trenta sedi di attuazione, fermo restando gli ulteriori requisiti di cui all'articolo 5, comma 3 del presente decreto e quelli previsti dalla lettera b) del precedente comma 3»;
   c) all'articolo 15, comma 2, si valuti l'opportunità di specificare le cause di incompatibilità che i membri della Commissioni valutatrici sono tenuti a dichiarare;
   d) all'articolo 17, comma 3, si valuti l'opportunità di prevedere espressamente il soggetto competente a predisporre le condizioni generali di assicurazione per i rischi connessi allo svolgimento del servizio civile;
   e) all'articolo 18, al fine di limitare la discrezionalità delle pubbliche amministrazioni in sede di redazione dei bandi concorsuali, si valuti l'opportunità di richiamare la normativa vigente – di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 – che già prevede una serie di titoli di preferenza nei concorsi pubblici, valutabili unicamente a parità di merito o a parità di merito e di titoli;
   f) all'articolo 19, si valuti l'opportunità di specificare il soggetto competente al rilascio dell'attestato – con le indicazioni delle attività svolte – agli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il servizio civile;
   g) si valuti l'opportunità di verificare se l'orario minimo lavorativo, oggi fissato a 30 ore settimanali dalla legislazione vigente, possa essere diversamente modulato prevedendo una soglia minima di 25 ore adeguando, eventualmente, anche la soglia massima.

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ALLEGATO 4

Modifiche allo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di tutela della minoranza linguistica ladina della provincia di Bolzano (C. 56 cost. Alfreider).

EMENDAMENTO APPROVATO

ART. 6-bis.

  Sopprimerlo.
6-bis. 1. Il relatore.

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ALLEGATO 5

Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, concernente l'elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, concernente l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, nonché altre norme in materia elettorale (C. 3113 Nesci).

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  All'articolo 1 premettere il seguente:

Art. 01.
(Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica).

  1. La legge 21 dicembre 2005, n. 270, la legge 6 maggio 2015, n. 52, e gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2006, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2006, n. 121, sono abrogati.
  2. Fatte salve le disposizioni relative alle elezioni dei deputati e dei senatori nella circoscrizione Estero, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica si applicano le disposizioni, rispettivamente, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, vigenti prima della data di entrata in vigore della legge 21 dicembre 2005, n. 270.

  Conseguentemente al titolo premettere le seguenti parole: Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica e.
01. 01. Invernizzi, Giancarlo Giorgetti, Fedriga.
(Inammissibile)

  Al comma 1, premettere la seguente lettera:
   0-a) all'articolo 17 il secondo comma è soppresso.
1. 1. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.
(Inammissibile)

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1. 2. Naccarato, Fabbri, Lattuca.

  Al comma 1, lettera c), numero 3, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire l'alinea con il seguente: «è aggiunto, in fine, il seguente comma:»;
   b) sopprimere il primo capoverso;
   c) al secondo capoverso, sopprimere la lettera c).
1. 3. Parisi.

  Al comma 1, lettera c), numero 3, primo capoverso, sopprimere la parola: e.
1. 4. Fabbri, Naccarato, Lattuca, Ferrari.

  Al comma 1, lettera c), numero 3, secondo capoverso, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) assenza di condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro Pag. 50l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità;.
1. 5. Fabbri, Naccarato Lattuca.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 3).
1. 6. Fabbri, Naccarato.

  Al comma 1, lettera d), punto 4), capoverso «f-bis)», primo periodo, sopprimere le parole:, anche non definitive,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera d), punto 4), capoverso f-bis), primo periodo, sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del periodo.
1. 7. Sisto.

  Al comma 1, lettera d), numero 4, capoverso lettera f-bis), primo periodo, sopprimere le parole: nonché coloro che sono stati condannati in via definitiva per reato non colposo ovvero a pena detentiva superiore a dieci mesi e venti giorni per reato colposo.
1. 8. Parisi.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 1).
1. 9. Fabbri, Naccarato, Lattuca, Ferrari.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
1. 10. Fabbri, Lattuca, Naccarato.

ART. 2.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
2. 1. Fabbri, Lattuca, Naccarato.

  Al comma 1, lettera a), numero 4, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire l'alinea con il seguente: «è aggiunto, in fine, il seguente comma:»;
   b) sopprimere il primo capoverso;
   c) al secondo capoverso, sopprimere la lettera c).
2. 2. Parisi.

  Al comma 1, lettera a), numero 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) assenza di condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità;.
2. 3. Fabbri, Naccarato, Lattuca.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).
2. 4. Fabbri, Naccarato.

  Al comma 1, lettera b), punto 4), capoverso «f-bis)», primo periodo, sopprimere le parole:, anche non definitive,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera b), punto 4), capoverso f-bis), primo periodo, sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del periodo.
2. 5. Sisto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4, capoverso lettera f-bis), sopprimere le parole: nonché coloro che sono stati condannati in via definitiva per reato non colposo ovvero a pena detentiva superiore a dieci mesi e venti giorni per reato colposo.
2. 6. Parisi.

Pag. 51

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 32, settimo comma, numero 4), sopprimere dalle parole: «e la firma» fino alle parole: «Art. 28.».
2. 7. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1).
2. 8. Naccarato, Fabbri, Lattuca, Ferrari.

ART. 3.

  Sopprimerlo.
3. 1. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, sostituire la lettera a-ter) con la seguente:
   a-ter) assenza di condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità;.
3. 2. Fabbri, Lattuca, Naccarato.

  Al comma 1, lettera a), numero 1, sopprimere la lettera a-quater).
3. 3. Parisi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
3. 4. Lattuca, Fabbri, Naccarato.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*3. 5. Lattuca, Naccarato, Fabbri.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*3. 6. Parisi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso articolo 6, alinea, sostituire le parole da: Il presidente della Corte fino a: interessato con le seguenti: Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune,.
3. 7. Fabbri, Lattuca, Naccarato.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 6», comma 2, sostituire le parole: la commissione elettorale comunale con le seguenti: Il presidente della corte d'appello competente per territorio.
3. 8. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 6», comma 5, sopprimere la parola: e.
3. 9. Naccarato, Fabbri, Lattuca.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 6», sopprimere il comma 6.
3. 10. Fabbri, Lattuca, Naccarato.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 6», sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità atte ad assicurare, anche in collaborazione con gli uffici elettorali comunali, un'adeguata informazione ai componenti dei seggi elettorali Pag. 52sulle corrette procedure di spoglio, anche in relazione alla materia dello scambio elettorale.
3. 11. Fabbri, Naccarato, Lattuca.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
*4. 1. Fabbri, Naccarato, Lattuca.

  Sopprimerlo.
*4. 2. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Autenticazioni di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53).

  1. Alla legge 21 marzo 1990, n. 53, all'articolo 14, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri metropolitani, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali».
4. 01. Parisi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni inerenti la presentazione di liste di candidati alle elezioni comunali).

  1. I partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al momento della convocazione dei comizi elettorali, per la presentazione delle liste di candidati in occasione di consultazioni per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, in luogo delle sottoscrizioni, possono depositare una cauzione pecuniaria di entità stabilita con apposito decreto del Ministro degli interni. Con tale decreto sono fissati anche i casi e le modalità di rimborso della cauzione.
  2. Le disposizioni di cui al primo comma si applicano anche ai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che non siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, che siano costituiti in gruppo consiliare nei consigli comunali chiamati al rinnovo.
  3. Alla legge 25 marzo 1993, n. 81, all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), le parole: «1.000 e da non più di 1.500» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 e da non più di 3.000»;
   b) al comma 1, lettera b), le parole: «500 e da non più di 1.000» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 e da non più di 2.000»;
   c) al comma 1, lettera c), le parole: «350 e da non più di 700» sono sostituite dalle seguenti: «700 e da non più di 1.400»;
   d) al comma 1, lettera d), le parole: «200 e da non più di 400» sono sostituite dalle seguenti: «400 e da non più di 800»;
   e) al comma 1, lettera e), le parole: «175 e da non più di 350» sono sostituite dalle seguenti: «350 e da non più di 700»;
   f) al comma 1, lettera f), le parole: «100 e da non più di 200» sono sostituite dalle seguenti: «150 e da non più di 300»;
   g) al comma 1, lettera g), le parole: «60 e da non più di 120» sono sostituite dalle seguenti: «100 e da non più di 200»;
   h) al comma 1, lettera h), le parole: «30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001» sono Pag. 53sostituite dalle seguenti: «50 e da non più di 100 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.001»;
   i) al comma 1, lettera i), le parole: «tra 1.000 e 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «tra 500 e 1.000»;
   l) al comma 2, le parole: «1.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «500 abitanti».
4. 02. Parisi.
(Inammissibile)

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5. 1. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, capoverso comma 2-ter, dopo le parole: È fatto divieto aggiungere le seguenti: , ad eccezione dei casi di comprovata ed assoluta urgenza,.
5. 2. Sisto.

  Al comma 1, capoverso comma 2-ter, sostituire la parola: sessanta con la seguente: novanta.
5. 3. Sisto.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
*6. 1. Naccarato, Fabbri, Lattuca.

  Sopprimerlo.
*6. 2. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Norme in materia di espressione del voto a favore del personale impegnato in operazioni di soccorso e sostegno alle vittime di terremoto o di altre calamità naturali).

  1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno stabilisce con proprio decreto le modalità atte ad assicurare che a tutti coloro che sono impegnati in operazioni di soccorso e sostegno alle vittime di terremoti o di altre calamità naturali, sia comunque garantita la possibilità di esercitare il diritto di voto presso i seggi allestiti in loco, al pari di quanto già riconosciuto nell'ordinamento agli appartenenti al comparto della sicurezza.
6. 3. Fabbri, Fiano, Naccarato, Lattuca.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459).

  1. All'articolo 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo la parola: «provvedono» aggiungere la seguente: «direttamente»;
   b) al comma 7, secondo periodo, alla fine, aggiungere le seguenti parole: «eccetto i dati anagrafici, il domicilio e la firma dell'elettore, il codice elettorale e il codice criptato del seggio elettorale che devono essere apposti sul certificato elettorale al fine di impedire la falsificabilità e garantire l'identificazione dell'elettore, l'autenticità del certificato elettorale e il controllo automatizzato in fase di scrutinio per evitare copie.
6. 01. Cristian Iannuzzi.
(Inammissibile)

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7. 1. Fabbri, Lattuca, Naccarato.