CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 22 marzo 2016
614.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro (Atto n. 280).

PARERE APPROVATO

  La XI Commissione,
   esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro (atto n. 280);
   rilevato che il provvedimento dà attuazione all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, il quale prevede che, entro il termine di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del medesimo decreto, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sia adottato un regolamento di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in conformità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti in via generale per gli statuti delle agenzie dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che preveda anche la definizione, tramite convenzione da stipularsi tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il direttore dell'Ispettorato, degli obiettivi specificamente attribuiti a quest'ultimo;
   considerato che il provvedimento, conformemente agli Statuti adottati per le altre agenzie e ai principi e ai criteri direttivi di carattere generale recati dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, definisce essenzialmente le attribuzioni degli organi dell'Ispettorato e i rapporti con il Ministero vigilante, mentre la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'ente è rimessa a uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 149 del 2015;
   segnalata, su un piano generale, l'opportunità che, in sede di deliberazione definitiva sul provvedimento, il Governo tenga in debita considerazione i rilievi contenuti nel parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nell'adunanza di sezione del 28 gennaio 2016;
   rilevato che l'articolo 2 dello Statuto stabilisce che l'Ispettorato svolga le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL, riaffermando, in proposito, quanto già previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 149 del 2015, mentre, per quanto attiene alle sue funzioni, richiama quelle elencate all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto istitutivo;
   osservato che l'articolo 3 dello Statuto, conformemente a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 149 del 2015, prevede che gli organi dell'Ispettorato siano il direttore, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori, che restano in carica per tre anni e sono rinnovabili per una sola volta;
   segnalato che, nel parere espresso dal Consiglio di Stato sullo schema in esame, si rileva che l'articolo 4 dello Statuto non prevede espressamente il conferimento al direttore dell'Ispettorato di effettive responsabilità organizzative e, in particolare, Pag. 91del potere di adottare regolamenti interni, preventivamente approvati dal Ministro vigilante, o altri atti di organizzazione di livello inferiore, come espressamente stabilito nei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 4, lettera l), del decreto legislativo n. 300 del 1999;
   considerata l'esigenza che, nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 10, sia prestata particolare attenzione al funzionamento della piattaforma informatica dell'attività ispettiva e alla sua interoperabilità con i sistemi in uso presso INPS e INAIL, anche mediante la previsione dell'utilizzo di software sviluppati per conto della pubblica amministrazione e di software libero o a codice sorgente aperto;
   rilevato che il citato parere del Consiglio di Stato segnala l'opportunità di richiamare espressamente, nell'ambito dei poteri di vigilanza attribuiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 11 dello Statuto, anche la facoltà di effettuare ispezioni, in modo da escludere incertezze in sede applicativa e da promuovere un corretto bilanciamento tra autonomia dell'Ispettorato e poteri di vigilanza ministeriale;
   osservato che l'articolo 12 dello Statuto, nell'individuare le entrate dell'Ispettorato, richiama quelle indicate dall'articolo 8 e dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, facendo riferimento anche ad «ogni eventuale risorsa», senza tuttavia precisare ulteriormente quali siano tali eventuali fonti di finanziamento;
   richiamata l'osservazione contenuta nel parere espresso dalla Commissione sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e di legislazione sociale (atto n. 178), con la quale si è segnalata l'opportunità che l'Ispettorato effettui la valutazione dei rischi e dello stress lavoro-correlato per i propri lavoratori, ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo n. 81 del 2008, tenendo conto delle peculiarità dell'attività lavorativa svolta dal personale ispettivo;
   segnalata l'esigenza che agli ispettori del lavoro in servizio sia assicurata una formazione adeguata alle loro competenze specialistiche, con particolare riferimento al contrasto dei reati in materia di lavoro, al diritto del lavoro e della previdenza sociale, alla normativa dell'Unione europea, anche mediante l'addestramento sui software attualmente utilizzati da INPS e INAIL;
   ricordata l'esigenza, già evidenziata nel medesimo parere, che, in sede di definizione dell'organizzazione dell'Ispettorato, siano individuate modalità di svolgimento delle attività che riducano al minimo gli adempimenti formali, di carattere burocratico, privilegiando il ricorso a modelli flessibili e semplificati,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   si raccomanda al Governo, in sede di deliberazione definitiva sul provvedimento, di adeguare il testo del provvedimento alla luce dei rilievi contenuti nel parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, nell'adunanza di sezione del 28 gennaio 2016;
   si valuti l'opportunità di prevedere che, nell'ambito della convenzione di cui all'articolo 10, siano individuati, nel quadro delle strategie per il miglioramento dei servizi, obiettivi riferiti alla piattaforma informatica dell'attività ispettiva, anche con la previsione del ricorso a software o parti di esso sviluppati per conto della pubblica amministrazione e a software libero o a codice sorgente aperto;
   sotto il profilo della formulazione del testo, si valuti l'opportunità di:
    a) collocare le disposizioni dell'articolo 3, comma 3, quinto periodo, relative alla partecipazione del direttore dell'Ispettorato Pag. 92alle sedute del consiglio di amministrazione, dopo il comma 2 dell'articolo 5, nell'ambito della disciplina della partecipazione alle sedute del medesimo consiglio di amministrazione, anziché nell'articolo 3, che riguarda essenzialmente le modalità di nomina degli organi dell'Ispettorato;
    b) sostituire la rubrica dell'articolo 5 con la seguente: «Competenze e funzionamento del consiglio di amministrazione» e riunire in un unico articolo, come previsto per il consiglio di amministrazione, le disposizioni relative alle competenze e al funzionamento del collegio dei revisori, di cui agli articoli 6 e 7 dello Statuto;
   anche alla luce del parere espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, all'articolo 12 si valuti l'opportunità di meglio precisare la natura delle altre eventuali risorse che concorrono a costituire le entrate dell'Ispettorato;
   con riferimento al personale dell'Ispettorato, di cui all'articolo 14 dello Statuto, si valuti l'opportunità di:
    a) prevedere che l'Ispettorato, in qualità di datore di lavoro, effettui la valutazione dei rischi e dello stress lavoro-correlato per i propri lavoratori, tenendo conto delle peculiarità dell'attività lavorativa svolta dal personale ispettivo, e individuare, con successivi decreti, la disciplina della difesa legale e della costituzione di parte civile dell'Ispettorato nei procedimenti nei quali il personale ispettivo è parte offesa per ragioni di servizio;
    b) garantire che lo svolgimento dell'attività lavorativa degli ispettori abbia luogo con modalità flessibili e semplificate, anche con riferimento agli strumenti di tracciabilità e controllo della presenza in servizio, tenendo conto delle peculiarità delle attività svolte.