CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 17 dicembre 2015
564.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato. (C. 3303 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 3303, come risultante dagli emendamenti approvati in sede referente, recante norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015;
   rilevata la notevole rilevanza, in particolare nell'attuale contesto storico – politico mondiale, del provvedimento, il quale consente di aderire ad una serie di atti pattizi adottati a livello internazionale per contrastare il terrorismo e le relative attività di riciclaggio e di finanziamento, oltre ad apportare all'ordinamento italiano alcune modifiche necessarie per applicare le norme contenute negli atti internazionali di cui si propone la ratifica,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento (C. 679 Palmizio).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminata la proposta di legge C. 679 Palmizio, recante disposizioni per la concessione di una promozione a titolo onorifico agli ufficiali provenienti dai corsi allievi ufficiali di complemento,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
con riferimento all'articolo 4, il quale pone a carico dell'interessato l'obbligo di versare un importo in relazione ai costi della procedura per il conferimento della promozione, prevedendo al comma 2 che a tali costi sia sommata una maggiorazione del 10 per cento per il personale addetto agli uffici preposti all'istruzione delle suddette pratiche «a titolo di fondo incentivante per il personale addetto agli uffici preposti all'istruzione delle suddette pratiche», valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere tale previsione, non risultando fondato introdurre un incentivo monetario in favore del personale in relazione allo svolgimento di pratiche di ufficio di natura del tutto ordinaria.

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ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. (Testo unificato C. 259 e abb.).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, il testo unificato delle proposte di legge C. 259 e abbinate, recante disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
   rilevata l'opportunità di meglio precisare alcune previsioni recate dal provvedimento relative alla copertura assicurativa di cui le strutture sanitarie devono dotarsi per i danni determinati dal personale operante presso le strutture stesse, relativamente ai requisiti di tali polizze assicurative,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) con riferimento all'articolo 10, il quale stabilisce l'obbligo per le strutture sanitarie di dotarsi di una copertura assicurativa per i danni cagionati dal personale operante presso l'azienda, la struttura o l'ente, provveda la Commissione di merito a prevedere che con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro della Salute e il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, nonché le associazioni di tutela dei pazienti, sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie;
   2) con riferimento all'articolo 11, il quale stabilisce, al comma 1, che il soggetto danneggiato ha il diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione per danni cagionati dal personale operante presso l'azienda, la struttura o l'ente di cui le strutture sanitarie devono obbligatoriamente dotarsi, sia nei confronti dell'impresa di assicurazione delle medesime strutture sanitarie sia nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, provveda la Commissione di merito a prevedere che le disposizioni dell'articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del decreto con il quale sono determinati requisiti minimi di tali polizze assicurative;

  e con la seguente osservazione:
sempre con riferimento all'articolo 11, il quale al comma 2 stabilisce che, per l'intero massimale di polizza, non sono opponibili al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto, né clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno, valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere tale previsione, consentendo all'impresa di assicurazione di opporre al danneggiato tutte le eccezioni derivanti dal contratto assicurativo.

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ALLEGATO 4

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. (Testo unificato C. 259 e abb.).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, il testo unificato delle proposte di legge C. 259 e abbinate, recante disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
   rilevata l'opportunità di meglio precisare alcune previsioni recate dal provvedimento relative alla copertura assicurativa di cui le strutture sanitarie devono dotarsi per i danni determinati dal personale operante presso le strutture stesse, relativamente ai requisiti di tali polizze assicurative,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   1) con riferimento all'articolo 10, il quale stabilisce l'obbligo per le strutture sanitarie di dotarsi di una copertura assicurativa per i danni cagionati dal personale operante presso l'azienda, la struttura o l'ente, provveda la Commissione di merito a prevedere che con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'IVASS, l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, nonché le associazioni di tutela dei pazienti, sono determinati i requisiti minimi delle polizze assicurative per le strutture sanitarie;
   2) con riferimento all'articolo 11, il quale stabilisce, al comma 1, che il soggetto danneggiato ha il diritto di agire direttamente, entro i limiti delle somme per le quali è stata stipulata l'assicurazione per danni cagionati dal personale operante presso l'azienda, la struttura o l'ente di cui le strutture sanitarie devono obbligatoriamente dotarsi, sia nei confronti dell'impresa di assicurazione delle medesime strutture sanitarie sia nei confronti dell'esercente la professione sanitaria, provveda la Commissione di merito a prevedere che le disposizioni dell'articolo si applicano a decorrere dall'entrata in vigore del decreto con il quale sono determinati requisiti minimi di tali polizze assicurative.

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ALLEGATO 5

5-07232 Currò: Attuazione dell'articolo 113 della legge n. 388 del 2000 in materia di compartecipazione ai tributi erariali con finalità ambientale degli enti locali sedi di impianti di produzione e stoccaggio di prodotti assoggettati a tali tributi.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono di conoscere i motivi della mancata attuazione dell'articolo 113 della legge 28 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per l'anno 2001), il quale prevede la compartecipazione ai tributi erariali con finalità ambientale in favore degli enti locali sedi di impianti di produzione e di stoccaggio di prodotti assoggettati ai suddetti tributi in proporzione agli oneri sostenuti da tali enti per la gestione del territorio compatibile con l'utilizzazione industriale.
  Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si rappresenta quanto segue.
  La disposizione di cui al comma 1 del menzionato articolo 113 della legge n. 388 del 2000 prevede che il Governo definisca, d'intesa con la Conferenza Unificata Stato-Città ed autonomie locali le compartecipazioni ai tributi erariali con finalità ambientale da parte degli enti locali sedi di impianti di produzione e di stoccaggio di prodotti assoggettati ai suddetti tributi, e adotti le conseguenti iniziative, anche legislative, di propria competenza.
  Detta disposizione non ha potuto finora trovare applicazione a causa di alcune problematiche sostanziali che derivano essenzialmente:
   a) dalla genericità nell'individuazione dei tributi erariali con finalità ambientale (cui applicare la compartecipazione in parola);
   b) dall'indeterminatezza della quota percentuale, sul gettito totale, da destinare a tale compartecipazione;
   c) dalla mancanza dei criteri di ripartizione della quota stessa tra i singoli enti locali beneficiari.

  Inoltre, giova sottolineare che ai fini dell'adozione del provvedimento attuativo in argomento è necessaria una preventiva quantificazione degli oneri, effettivamente sostenuti dagli Enti locali, che la compartecipazione in argomento si propone di ristorare.
  Nel corso degli incontri effettuati, per la predisposizione del provvedimento attuativo in argomento, è stato convenuto che, nell'ambito della nozione di tributi erariali con finalità ambientale, potessero essere ricomprese:
   a) la tassa sulle emissioni di anidride solforosa ed ossidi di azoto, di cui all'articolo 17, commi da 29 a 33, della legge 27 dicembre 1997 n. 449;
   b) l'imposta sui consumi di carbone, coke di petrolio e «orimulsion» impiegati negli impianti di combustione, di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

  Tuttavia, in merito a tale ultima imposta deve osservarsi che essa è stata abrogata, a decorrere dal 1o giugno 2007, dal decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 che, recependo nell'ordinamento nazionale la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, ha Pag. 60contestualmente inserito i prodotti in questione tra quelli sottoposti ad accisa, come attualmente previsto dal rinnovato articolo 21, comma 2, lettera h), del decreto legislativo n. 504/1995 (testo unico accise – TUA).
  Tale circostanza ha, quindi, spogliato di fatto i prodotti in questione della connotazione ambientale precedentemente loro conferita in ambito nazionale dalla cosiddetta carbon tax.
  Proprio in relazione alle accise sui prodotti energetici, espressamente richiamate dagli Onorevoli interroganti, occorre osservare che esse non sembrano potersi configurare come tributi erariali con finalità ambientale.
  Detti tributi sono infatti imposte indirette gravanti, in relazione al diverso momento generatore dell'obbligazione tributaria, o sulla produzione o sul consumo, la cui disciplina di riferimento è contenuta nella direttiva 2003/96/CE, che fissa i livelli minimi di tassazione di riferimento per gli Stati membri prescindendo dall'impatto ambientale dei singoli prodotti.
  A conferma di ciò va evidenziato che la Commissione ha presentato nel corso del 2011 una proposta di integrale riforma della predetta direttiva 2003/96/CE, in base alla quale si prevedeva, tra l'altro, che la tassazione dei prodotti energetici venisse articolata in due elementi, una tassazione legata alle emissioni di CO2 ed una tassazione basata sul contenuto energetico dei prodotti (tassazione generale del consumo di energia).
  La proposta, tuttavia, non ha raccolto il favore degli Stati membri in quanto ne limitava fortemente l'autonomia impositiva e pertanto, nonostante sia stata, nel corso dei lavori dell'apposito Gruppo del Consiglio UE, fortemente rimaneggiata, è stata poi ritirata dalla Commissione nel 2014.
  Allo scopo di pervenire all'emanazione della disciplina riguardante le compartecipazioni degli enti locali ai tributi erariali con finalità ambientali, sono quindi necessari gli ulteriori opportuni approfondimenti sia a livello di normativa interna che di inquadramento a livello comunitario.

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ALLEGATO 6

5-07233 Barbanti: Chiarimenti in merito alla tassazione in misura agevolata della categoria dei tabacchi da inalazione senza combustione.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, l'Onorevole interrogante sollecita chiarimenti in merito alla tassazione in misura agevolata della nuova categoria dei «tabacchi da inalazione senza combustione», tenuto conto che la scelta di una tassazione ridotta dei tabacchi da inalazione, ai sensi del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, trova il suo fondamento sulla minore nocività del prodotto rispetto alle sigarette tradizionali, grazie alla mancanza di combustione, come indicato nella relazione illustrativa del citato decreto.
  L'Onorevole chiede in particolare di sapere sulla base di quali criteri e studi scientifici sia stata valutata la presenza o meno di combustione e la «minore nocività» dei cosiddetti «tabacchi senza combustione» soprattutto alla luce delle nuove valutazioni sanitarie previste in capo al Ministero della salute dallo schema di decreto legislativo della Direttiva 2014/40/UE e di valutare l'opportunità di una revisione del regime di tassazione per la categoria di prodotti del tabacco in argomento.
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, si rappresenta che, come risulta dalla relazione illustrativa del menzionato decreto legislativo n. 188 del 2014, si è reso opportuno disciplinare il regime fiscale dei cosiddetti «prodotti di nuova generazione» (costituiti da tabacco o da liquidi da inalazione) in quanto prodotti idonei a sostituire il consumo di sigarette, le quali sono assoggettate ad una elevata tassazione a titolo di accisa.
  Al fine di soddisfare l'esigenza di considerare unitariamente la domanda di fumo e di inalazione di aerosol è stato delineato un regime fiscale comune differenziato, che consentisse di tutelare l'interesse erariale e non alterare la concorrenza tra gli operatori del settore. La differenziata fiscalità deriva dalla scelta di non gravare fiscalmente nella medesima misura prodotti che presentano diverse caratteristiche di consumo.
  Ciò premesso, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli riferisce quanto segue.
  Sulla base della documentazione fornita dai produttori relativa alle caratteristiche dei prodotti di nuova generazione a base di tabacco, le modalità di consumo degli stessi non richiedono le alte temperature atte ad innescare la combustione, la quale, tra l'altro, conduce alla produzione di cenere.
  Nella fattispecie è stato documentato che né il tabacco, né la carta che lo avvolge portano alla formazione di cenere. L'osservazione del tabacco dopo il consumo ne evidenzia uno stato di essiccazione e una colorazione brunita.
  Il medesimo prodotto se sottoposto a combustione, oltre a consumarsi in brevissimo tempo (due o tre aspirate) muta in cenere sia il tabacco che la carta che lo avvolge.
  Attese le diverse caratteristiche di consumo di tali prodotti rispetto alle sigarette, analogamente ai prodotti liquidi da inalazione (sigarette elettroniche), con il decreto legislativo n. 188 del 2014, è stata disposta una tassazione in misura differenziata per detti prodotti.
  La minore tassazione, tuttavia, non porta assolutamente a far ritenere che i prodotti stessi siano esenti da rischi sanitari.
  Al riguardo, si segnala che lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva 40/2014/UE, all'articolo 20, comma 3, Pag. 62prevede la valutazione da parte del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore della Sanità degli studi presentati dall'industria del tabacco su eventuali nuovi prodotti.
  Ciò considerato, le competenti strutture dell'amministrazione finanziaria non si esimeranno dal compiere gli opportuni approfondimenti che consentano di valutare, stante la complessità tecnica della materia e alla luce delle acquisizioni degli studi sopra riferite, l'appropriatezza del regime fiscale attualmente vigente per i prodotti in argomento.

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ALLEGATO 7

5-07234 Paglia: Pubblicazione delle relazioni e delle informative relative all'attività di ispezione svolta dalla Banca d'Italia sulla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione immediata in Commissione l'On. Giovanni Paglia, in relazione alla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, recentemente posta in risoluzione, chiede se non si ritenga doveroso e utile rendere pubbliche e pienamente consultabili le relazioni e le informative relative all'attività di ispezione delle Autorità di vigilanza degli istituti di credito.
  Al riguardo, la Banca d'Italia ha comunicato che la parte «Rilievi e osservazioni» delle relazioni redatte a seguito degli accertamenti ispettivi è esclusivamente rivolta agli esponenti aziendali ed è finalizzata a comunicare l'esito complessivo dell'indagine e le criticità accertate.
  In particolare, l'Istituto ha richiamato l'articolo 7 del Testo Unico Bancario, ai sensi del quale tutte le notizie, i dati e le informazioni in possesso della stessa in ragione della sua attività di vigilanza sono coperte dal segreto d'ufficio. Fanno eccezione i casi in cui le informazioni richieste siano necessarie per le indagini o i procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.
  Con riferimento agli esiti delle verifiche ispettive condotte sulla banca in questione, di cui è cenno nel documento parlamentare, che avrebbero accertato già a decorrere dal 2012 «coefficienti patrimoniali inferiori ai minimi», la Banca d'Italia ha precisato che i ratios del gruppo aretino sono risultati disallineati rispetto ai livelli minimi, che includono anche requisiti specifici, solo a partire dalla segnalazione riferita al 31 dicembre 2014, che incorpora i risultati dell'ispezione di vigilanza terminata agli inizi del 2015.

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ALLEGATO 8

5-07235 Villarosa: Richiesta di deroga alla disciplina sugli aiuti di Stato ai fini del sostegno finanziario pubblico in favore della Cassa di risparmio di Ferrara, della Banca delle Marche, della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio e della Cassa di risparmio di Chieti.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione immediata in Commissione l'On. Villarosa ed altri chiedono se sia stata richiesta ai competenti Organi dell'Unione Europea una deroga agli aiuti di Stato al fine di predisporre un sostegno finanziario pubblico a favore di Carife, Banca Marche, Banca Etruria e CariChieti.
  Al riguardo, occorre premettere che l'articolo 32, BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive), prevede tre condizioni che determinano l'avvio della risoluzione: lo stato di dissesto o di rischio di dissesto, mancanza di un'alternativa privata e requisito del pubblico interesse. Sempre l'articolo 32, BRRD, individua le situazioni che rappresentano lo stato di dissesto o di rischio di dissesto: tra queste c’è l'intervento pubblico straordinario.
  Pertanto, la previsione di una misura di supporto pubblico determina l'avvio della risoluzione quando ricorrano, come nei casi di specie, le altre condizioni.
  La direttiva prevede delle ipotesi di aiuto di Stato che non comportano la risoluzione: si tratta di aiuti che non sono finalizzati alla copertura di perdite, come nel caso di shortfall patrimoniali derivanti da stress test. In tal caso, infatti, si tratta solo di perdite ipotetiche. A questi casi si riferisce l'articolo 18, del decreto legislativo n. 180 del 2015. Non è ovviamente il caso delle quattro banche in questione.
  Si fa, comunque, presente che la Direttiva fa salvo il quadro normativo dell'Unione europea sugli aiuti di Stato: anche in tal caso è quindi necessario applicare il burden sharing previsto dalla Comunicazione sul settore bancario della Commissione, esattamente come è avvenuto per le procedure di risoluzione delle quattro banche.

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ALLEGATO 9

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/50/UE recante modifica della direttiva 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE. (Atto n. 235).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2013/50/UE recante modifica della direttiva 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, della direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e della direttiva 2007/14/CE, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE (Atto n. 235);
   rilevato come la direttiva 2013/50/UE, di cui lo schema di decreto legislativo realizza l'attuazione nell'ordinamento italiano, intenda modificare la direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, rispondendo all'esigenza di innovare il quadro normativo in questo settore, a seguito delle rapide trasformazioni intervenute sul mercato finanziario e con l'obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle piccole e medie società emittenti, in modo da migliorare la capacità di queste ultime di accedere ai capitali;
   sottolineato inoltre come la direttiva 2013/50/UE intenda rafforzare i presidi normativi volti a garantire che gli emittenti e gli investitori abbiano piena conoscenza della struttura dell'assetto proprietario delle società, comprendendo a tal fine nella nozione di strumenti finanziari tutti gli strumenti con effetto economico simile alla detenzione di azioni e al diritto di acquisirne, in modo da far fronte all'innovazione finanziaria che ha introdotto nuove tipologie di strumenti in grado di generare una esposizione economica degli investitori nei confronti delle società, la cui comunicazione non è attualmente disciplinata dalla direttiva 2004/109/CE;
   evidenziato altresì come la citata direttiva 2013/50/UE operi un'opportuna armonizzazione delle norme sulla notifica delle partecipazioni rilevanti con diritto di voto, al fine di garantire un'adeguata trasparenza di tali partecipazioni, aumentando al contempo la certezza del diritto e riducendo gli oneri amministrativi per gli investitori transfrontalieri;
   rilevato peraltro, a tale ultimo riguardo, come la normativa europea di cui si propone l'attuazione tenga anche conto delle differenze giuridiche e strutturali Pag. 66esistenti tra gli Stati dell'Unione, consentendo loro di mantenere soglie inferiori e aggiuntive per la notifica delle partecipazioni con diritto di voto, nonché obblighi più rigorosi riguardo a contenuto, procedura e tempi di notifica sulle partecipazioni rilevanti, in particolare in materia di offerte pubbliche di acquisto, operazioni di fusione e altre operazioni che incidono sulla proprietà o sul controllo di imprese sottoposte a vigilanza;
   evidenziato come la normativa comunitaria intenda assicurare che tutti gli emittenti i cui titoli sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato nell'Unione europea siano soggetti alla vigilanza di un'autorità competente di uno Stato membro, in modo da garantire che essi adempiano ai propri obblighi, prevedendo a tal fine che la società emittente titoli indichi quale sia lo Stato di origine;
   rilevato altresì come la direttiva 2013/50/UE intenda semplificare il quadro normativo relativo alla comunicazione delle nuove emissioni di prestiti, abolendo tale obbligo, in modo da ridurre gli oneri amministrativi inutili a carico degli emittenti, nonché prevedendo che la comunicazione delle informazioni richieste dalla normativa sulla trasparenza finanziaria avvenga avvalendosi di un formato elettronico armonizzato, con conseguenti benefici per gli emittenti, gli investitori e le autorità competenti;
   sottolineato quindi come la medesima direttiva 2013/50/UE rafforzi i poteri sanzionatori degli Stati membri in materia, prevedendo che gli Stati possono prevedere sanzioni o misure aggiuntive e livelli di sanzioni amministrative pecuniarie più elevati di quelli previsti dalla direttiva 2004/109/CE, al fine di renderle sufficientemente dissuasive e di favorire in tal modo la correttezza e trasparenza dei mercati, nonché consentendo di adottare sanzioni anche nei confronti dei singoli membri degli organi di amministrazione delle società, o di ogni soggetto che sia ritenuto responsabile di violazioni;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento al comma 5 dell'articolo 154-ter del testo unico della finanza (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, come sostituito dalla lettera d) del comma 10 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, il quale prevede, nell'ambito della disciplina degli obblighi di informazione in capo ai soggetti emittenti aventi l'Italia come Stato membro di origine, che la CONSOB possa prevedere, per tali soggetti, obblighi di pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche con una frequenza maggiore rispetto a quella annuale e semestrale, e che tali informazioni finanziarie aggiuntive possano consistere in una descrizione generale della situazione patrimoniale e dell'andamento economico dell'emittente e delle sue imprese controllate nel periodo di riferimento, nonché in una illustrazione degli eventi rilevanti e delle operazioni che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla situazione patrimoniale dell'emittente e delle sue imprese controllate, valuti il Governo l'opportunità di espungere l'inciso secondo cui tra i soggetti destinatari dei predetti obblighi aggiuntivi sono inclusi anche gli enti finanziari, in quanto tali enti possono essere assoggettati ad obblighi di pubblicazione delle informazioni periodiche aggiuntive anche in deroga alle condizioni previste in via generale dall'articolo 3, paragrafo 1-bis, della direttiva 2004/109/CE, come modificata dalla direttiva 2013/50/UE;
   b) sempre con riferimento al comma 5 dell'articolo 154-ter del TUF, valuti il Governo l'opportunità di specificare che gli emittenti nei cui confronti possono essere dettati i richiamati obblighi di comunicazione aggiuntivi sono individuati dalla CONSOB con regolamento e nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 3 della direttiva 2004/109/CE, come modificata dalla direttiva 2013/50/UE, al Pag. 67fine di circoscrivere il contenuto dell'obbligo di pubblicazione dei resoconti intermedi di gestione, nel rispetto del principio di proporzionalità richiamato dalla stessa direttiva 2013/50/UE, anche per consentire l'eventuale esonero da tali obblighi per i piccoli e medi emittenti;
   c) con riferimento al comma 5-bis dell'articolo 154-ter del TUF, come introdotto dalla lettera e) del comma 10 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di riformulare la disposizione nel senso di prevedere che la CONSOB può stabilire, nei confronti degli enti finanziari indicati nel regolamento previsto dal comma 5 del medesimo articolo 154-ter del TUF, la pubblicazione nelle relazioni finanziarie periodiche aggiuntive di informazioni ulteriori rispetto a quelle indicate dalle lettere a) e b) del medesimo comma 5, eliminando in tal modo il riferimento ad adempimenti già previsti e assolti dalla CONSOB stessa.

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ALLEGATO 10

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi. (Atto n. 241).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (Atto n. 241);
   sottolineata la rilevanza dell'intervento legislativo, il quale, attuando la direttiva 2014/49/UE, persegue lo scopo di garantire una maggiore armonizzazione dei sistemi nazionali di garanzia dei depositi bancari;
   rilevato come la direttiva 2014/49/UE intenda assicurare che i sistemi di garanzia dei depositi dispongano di risorse commisurate ai depositi protetti, stabilendo a tal fine l'obbligo per gli intermediari creditizi di versare contributi su base periodica e passando dunque da un sistema di contribuzione ex-post, in cui i fondi vengono raccolti in caso di necessità, a un sistema di contribuzione ex-ante, in cui i fondi devono essere contributi sono versati periodicamente fino a raggiungere la percentuale prestabilita dei depositi protetti;
   evidenziato come una delle novità più rilevanti introdotta dalla direttiva 2014/49/UE sia l'introduzione di requisiti finanziari minimi comuni per i sistemi di garanzia dei depositi, i cui mezzi finanziari disponibili dovranno raggiungere, entro il 3 luglio 2024, almeno un livello obiettivo dello 0,8 per cento dell'importo dei depositi coperti;
   rilevato altresì come le disposizioni della direttiva si connettano strettamente con il quadro normativo in materia di risoluzione delle crisi degli enti creditizi, conformemente alla cosiddetta direttiva BRRD (direttiva 2014/59/UE), prevedendo che i mezzi finanziari raccolti dai sistemi di garanzia dei depositi, pur destinati principalmente al rimborso dei depositanti, potranno essere utilizzati anche per la risoluzione delle crisi degli enti creditizi;
   evidenziato inoltre come lo schema di decreto, all'articolo 3, disciplini puntualmente le informazioni da fornire ai depositanti, prevedendo in particolare che le banche forniscano ai depositanti le informazioni necessarie per individuare il sistema di garanzia pertinente e le informazioni sulle esclusioni dalla relativa tutela;
   sottolineata l'urgenza di recepire in tempi rapidi nell'ordinamento italiano la direttiva 2014/49/UE, essendo sostanzialmente già scaduto il relativo termine e considerato che la Commissione europea ha avviato nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione per la mancata trasposizione della direttiva stessa,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   con riferimento all'articolo 1, comma 3, lettera a), dello schema di decreto legislativo, il quale modifica il comma 1 Pag. 69dell'articolo 96 del Testo unico bancario (TUB) di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che l'abrogazione, ivi prevista, dell'obbligo, per le banche di credito cooperativo, di aderire al sistema di garanzia dei depositanti costituito nel loro ambito, decorra dal 30 giugno 2018, al fine di non privare il sistema del credito cooperativo di tale importante strumento in una fase in cui non si è ancora realizzata la riforma del settore.