CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 novembre 2015
548.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, con Allegati, fatto a Bruxelles il 21 maggio 2014, con processo verbale di rettifica, fatto a Bruxelles il 22 aprile 2015. (C. 3449, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 3449, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al fondo di risoluzione unico, con Allegati, fatto a Bruxelles il 21 maggio 2014, con processo verbale di rettifica, fatto a Bruxelles il 22 aprile 2015;
   sottolineata la grande rilevanza dell'Accordo, il quale costituisce un tassello fondamentale per assicurare che il Meccanismo unico di risoluzione per le crisi bancarie (SRM) possa operare con piena efficacia e, quindi, per consentire la piena realizzazione dell'Unione bancaria;
   considerata l'esigenza di completare il processo di ratifica dell'Accordo in tempo perché l'SRM possa divenire operativo entro il 1o gennaio 2016, rispettando l'impegno assunto a tale riguardo dall'Italia in occasione della sottoscrizione dello stesso Accordo,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

Pag. 120

ALLEGATO 2

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (C. 3445 Governo, approvato dal Senato) e relativa Nota di variazioni (C. 3445-bis, Governo, approvata dal Senato).

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 e connesse parti del disegno di legge di stabilità 2016 (C. 3444 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE

  La VI Commissione,
   esaminate, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, la Tabella n. 1, Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 del disegno di legge C. 3445, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018» e relativa Nota di variazione, e le connesse parti del disegno di legge C. 3444, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»;
   rilevato, in linea generale, come il disegno di legge di stabilità debba essere contestualizzato nell'ambito dell'attuale condizione economica del Paese;
   sottolineato a tale riguardo come il provvedimento sia stato predisposto dal Governo a seguito della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2015, la quale, per la prima volta, ha rivisto in crescita le previsioni sul PIL, evidenziando come nella seconda metà del 2015 la situazione economica sia migliorata, e abbia determinato un tasso di crescita del PIL che dovrebbe aggirarsi, a fine anno, intorno all'1 per cento, avviando un percorso di ripresa che continuerà negli anni successivi;
   evidenziato come i confortanti segnali di miglioramento del ciclo economico debbano essere rafforzati e sostenuti con grande attenzione, proseguendo con determinazione nell'azione di riforma avviata dal Governo, la quale ha già portato alcuni risultati molto significativi, in primo luogo sul piano della credibilità internazionale del Paese, della fiducia delle famiglie e delle imprese, del riavvio della dinamica economica e della creazione di nuovi posti di lavoro;
   sottolineato come il disegno di legge di stabilità si qualifichi per il suo carattere espansivo, prevedendo misure di contenimento del carico tributario, nonché strumenti volti a aumentare la domanda aggregata, introducendo un insieme di misure di carattere espansivo volte a sostenere in termini concreti e significativi la ripresa;
   evidenziato come le scelte di politica economica sottese alla manovra si ispirino anche quest'anno a un approccio che, senza violare il quadro di riferimento costituito dalle regole di bilancio europee, intende innanzitutto superare definitivamente la dinamica negativa che negli anni scorsi ha caratterizzato l'andamento del PIL italiano;
   rilevato altresì come il provvedimento, grazie all'azione svolta dal Governo in tutte le competenti sedi europee, possa avvalersi dei margini di flessibilità autorizzati Pag. 121dagli organismi europei rispetto ai vincoli del Patto di stabilità, in particolare per quanto riguarda il margine di flessibilità, pari allo 0,3 per cento del PIL, per nuovi investimenti e il margine di flessibilità, pari allo 0,5 per cento del PIL, legato alla realizzazione delle riforme strutturali;
   segnalato come un ulteriore margine di flessibilità, pari allo 0,2 per cento del PIL, potrà essere autorizzato nei primi mesi del 2016 dalla Commissione europea, consentendo più ampi margini di manovra all'azione di politica economica del Governo, in particolare per quanto riguarda l'attuazione della riduzione dell'aliquota IRES prevista dal disegno di legge di stabilità;
   rilevato come il disegno di legge di stabilità si caratterizzi, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, per taluni aspetti politicamente più rilevanti, che indicano la strategia di politica tributaria e economica del Governo, in coerenza con gli orientamenti e le misure già assunte finora;
   segnalato in primo luogo come il disegno di legge disponga, ai commi da 4 a 6, la disattivazione delle clausole di salvaguardia concernenti l'incremento dell'aliquota IVA ordinaria e l'aumento dell'accisa sui carburanti, che sarebbe entrata in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2016, facendo seguito alla disattivazione, già realizzata, della clausola di salvaguardia che sarebbe scattata a fine 2015;
   sottolineata la rilevanza degli interventi di revisione dell'imposizione immobiliare locale di cui ai commi da 8 a 24 del disegno di legge di stabilità, in particolare attraverso l'esenzione dalla TASI della prima casa, nonché la revisione della disciplina IMU, i quali consentono di dare stabilità ad un settore dell'ordinamento tributario interessato da una pluralità di interventi legislativi susseguitisi in modo tumultuoso e a volte incoerente nel corso degli ultimi anni, nonché di dare certezze alle famiglie e alle imprese, che vedranno ridursi significativamente il carico tributario in tale settore, in linea con l'obiettivo generale di riduzione della pressione fiscale perseguito dal Governo;
   segnalate in particolare le previsioni dei commi 28 e 29 del disegno di legge di stabilità, introdotte opportunamente dall'altro ramo del Parlamento, le quali dispongono la riduzione del 25 per cento dell'IMU e della TASI sugli immobili locati a canone concordato, introducendo una misura attesa da molti anni, che consentirà di assicurare sostegno a un settore da lungo tempo in sofferenza;
   rilevata a tale ultimo proposito l'opportunità di rafforzare ulteriormente tale agevolazione e di renderla ancor più incisiva, in quanto essa può costituire un'importante leva tributaria per il rilancio del mercato degli affitti;
   evidenziato altresì come il comma 18 del disegno di legge di stabilità risolva finalmente il problema della tassazione immobiliare sui cosiddetti «macchinari imbullonati», venendo incontro alle esigenze di molte imprese produttive, che rischiavano altrimenti di essere ingiustamente e illogicamente penalizzate;
   segnalate altresì le previsioni del comma 11 del disegno di legge di stabilità, che rivedono la disciplina IMU sui terreni agricoli, eliminando alcuni eccessi di imposizione determinati da recenti interventi normativi in materia, al fine di sostenere un settore strategico dell'economia italiana che attraversa tuttavia una fase di difficoltà;
   considerata la rilevanza delle norme, recate dai commi da 53 a 55 del disegno di legge di stabilità, che incidono sul regime forfettario previsto per gli esercenti attività d'impresa, nonché esercenti arti e professioni, in forma individuale, nell'ottica di sostenere l'avvio di attività di lavoro professionale e di lavoro autonomo;
   valutate positivamente le misure, contenute nei commi da 41 a 43 del disegno di legge di stabilità, che confermano per tutto il 2016 la più elevata percentuale di detraibilità delle spese per Pag. 122interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, estendendo il benefico relativo a queste ultime anche agli IACP, e che confermano la percentuale di detrazione delle spese per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare immobili oggetto di ristrutturazione, nonché introducono la detraibilità delle spese sostenute dal giovani coppie per l'acquisto di mobili, in considerazione degli effetti positivi che tali strumenti agevolativi possono avere ai fini del sostegno di due settori cruciali dell'economia nazionale, quali il settore edilizio e quello del mobile, nonché nell'ottica del miglioramento qualitativo e dell'efficientamento energetico del patrimonio edilizio;
   sottolineata in particolare la rilevanza strategica delle norme, recate dai commi da 46 a 52 del disegno di legge di stabilità, che stabiliscono l'incremento al 140 per cento della percentuale di ammortamento dei beni materiali strumentali nuovi acquistati dal 1o ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, introducendo in tal modo un importante meccanismo di incentivazione per la realizzazione di nuovi investimenti che fungerà da ulteriore volano per il rafforzamento della ripresa economica già in atto;
   rilevata altresì l'importanza della normativa, recata dai commi da 33 a 37 del disegno di legge di stabilità, che prevede la riduzione dal 27,5 al 24,5 per cento, a decorrere dal 1o gennaio 2016, dell'aliquota IRES, nonché l'ulteriore abbassamento al 24 per cento di tale aliquota a decorrere dal 2017, la cui attuazione è peraltro condizionata all'approvazione, da parte degli organi dell'Unione europea, dell'ulteriore margine di flessibilità dello 0,2 per cento connesso all'emergenza migranti;
   sottolineata l'esigenza di affrontare, nel corso dell'esame alla Camera dei provvedimenti, la tematica concernente il sostegno alle attività economiche nel Sud;
   rilevato, a tale ultimo riguardo, come i due principali strumenti introdotti dal disegno di legge di stabilità a sostegno delle imprese, costituiti dall'incremento al 140 per cento della percentuale di ammortamento dei beni strumentali nuovi e dalla decontribuzione per le assunzioni, costituiscano misure molto efficaci, e possono pertanto essere utilizzati anche per dare risposte alle esigenze del Mezzogiorno, prevedendo che in tale area la percentuale di ammortamento e quella di decontribuzione siano ulteriormente aumentate rispetto a quelle previste per il resto del territorio nazionale;
   evidenziato, per quanto riguarda lo Stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1), come il disegno di legge di Bilancio preveda per il 2016, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, un saldo netto da finanziare pari a –11,4 miliardi di euro, in miglioramento sia rispetto alla previsione del bilancio 2015 (che indicava un saldo netto da finanziare pari a 53,6 miliardi) sia rispetto al dato assestato 2015, determinato fondamentalmente dal positivo andamento delle entrate tributarie;
   rilevato come tale miglioramento del saldo netto da finanziare si confermi anche per il 2017 e il 2018;
   sottolineato come le entrate finali, al netto dei rimborsi IVA, segnino nel 2016 un aumento rispetto al dato assestato 2015, determinato da maggiori entrate tributarie, per 26.992 milioni e da maggiori entrate extratributarie per 981 milioni, in parte compensati dal minor gettito da alienazioni e ammortamento beni patrimoniali per 1.312 milioni, evidenziando pertanto un miglioramento che si conferma anche nel 2017 e nel 2018;
   rilevato, con specifico riferimento alle entrate tributarie, come la loro evoluzione positiva nel triennio 2016-2018 dipenda in larga parte dal favorevole andamento delle variabili macroeconomiche, nonché dagli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi approvati in corso d'anno;
   segnalato, quanto riguarda le principali imposte, come il gettito IRPEF a Pag. 123legislazione vigente per il 2016 sia atteso pari a 190.095 milioni (con un incremento di 2.890 milioni rispetto al dato assestato 2015), come il gettito relativo all'IRES sia atteso in misura pari a 44.295 milioni (con un incremento di 3.803 milioni) e come anche il gettito IVA sia atteso in aumento rispetto alla previsione assestata 2015, in misura pari a 125.811 milioni nel 2016 al netto dei rimborsi (con un incremento di 16.766 milioni),

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con la seguente condizione:
   provveda la Commissione di merito a prevedere il rafforzamento delle misure di sostegno alle imprese delle regioni del Mezzogiorno in Obiettivo convergenza, in particolare incrementando ulteriormente dal 140 al 160 per cento la percentuale di ammortamento dei beni materiali strumentali nuovi prevista dai commi da 46 a 52, nonché aumentando, nelle medesime aree, la percentuale di decontribuzione in favore delle imprese che effettuano nuove assunzioni;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento al comma 12, lettera c), del disegno di legge di stabilità, la quale prevede l'applicazione di un'aliquota ridotta della TASI per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti «immobili merce»), valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere tale misura anche ai fabbricati oggetto di operazioni di permuta, prevedendo altresì l'esenzione dall'IMU per tali fabbricati oggetto di permuta, come già previsto per gli immobili merce;
   b) con riferimento ai commi 28 e 29 del disegno di legge di stabilità, i quali dispongono la riduzione del 25 per cento della misura della TASI e dell'IMU per gli immobili locati a canone concordato, si valuti l'opportunità di aumentare ulteriormente tale percentuale di riduzione del tributo;
   c) con riferimento alle previsioni del comma 490 del disegno di legge di stabilità, il quale interviene sulla disciplina delle garanzie che possono essere concesse, a valere sul Fondo di garanzia per le PMI, a favore delle imprese fornitrici o creditrici di società di gestione di almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale soggette ad amministrazione straordinaria, valuti la Commissione di merito l'opportunità di apportare alla norma le correzioni necessarie ad assicurare la piena applicazione della misura;
   d) con riferimento al comma 536, lettera c), del disegno di legge di stabilità, la quale prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la sanzione prevista per il caso di errata trasmissione si applichi solo a partire dal 1o gennaio 2017, prevedendo invece che nelle ipotesi di omessa trasmissione la sanzione prevista si applichi in misura ridotta per il 2017, in considerazione delle difficoltà incontrate dai professionisti delle professioni sanitarie nel primo anno di applicazione del nuovo meccanismo di trasmissione dei dati;
   e) con riferimento ai commi da 71 a 79, i quali recano disposizioni in materia di riduzione e modifica delle modalità di pagamento del canone RAI, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un aggiornamento del sistema di determinazione e riscossione dei canoni speciali dovuti alla RAI dalle strutture ricettive e da coloro che effettuano somministrazioni;
   f) valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere ulteriormente il meccanismo dell'inversione contabile in ambito IVA (reverse charge) nel settore orafo;
   g) valuti la Commissione di merito l'opportunità di apportare alcune modifiche al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto del Pag. 124Presidente della Repubblica n. 504 del 1995, in funzione dei nuovi collegamenti informatici realizzati tra gli operatori e l'Amministrazione finanziaria nel settore delle accise, con particolare riferimento ai prodotti alcolici, nel senso di semplificare gli adempimenti per i contribuenti, ferme restando le esigenze di tutela degli interessi erariali;
   h) valuti la Commissione di merito l'opportunità di istituire un fondo di investimento alternativo (FIA) di sviluppo, dedicato alla realizzazione di investimenti nelle piccole e medie imprese che abbiano la natura di società di capitali, prevedendo a tal fine un'agevolazione di carattere fiscale;
   i) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la disciplina delle compensazioni tributarie delle imposte a credito in ambito IVA, in particolare per i soggetti che ricadono nelle condizioni di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, i quali maturano strutturalmente imposte a credito nei confronti dell'Erario, al fine di snellire le procedure di compensazione per i medesimi soggetti;
   l) valuti la Commissione di merito l'opportunità di mantenere anche per gli anni 2016 e 2017 le previsioni di cui all'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che consentono ai comuni di rimodulare i coefficienti relativi alla graduazione della TARI;
   m) valuti la Commissione di merito di introdurre un regime agevolativo ai fini dell'IMU e della TASI per gli immobili D/3, con particolare riferimento a teatri, cinema e sale da concerto.

Pag. 125

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (C. 3445 Governo, approvato dal Senato) e relativa Nota di variazioni (C. 3445-bis, Governo, approvata dal Senato).

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 e connesse parti del disegno di legge di stabilità 2016 (C. 3444 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminate, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, la Tabella n. 1, Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 del disegno di legge C. 3445, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018» e relativa Nota di variazione, e le connesse parti del disegno di legge C. 3444, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»;
   rilevato, in linea generale, come il disegno di legge di stabilità debba essere contestualizzato nell'ambito dell'attuale condizione economica del Paese;
   sottolineato a tale riguardo come il provvedimento sia stato predisposto dal Governo a seguito della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2015, la quale, per la prima volta, ha rivisto in crescita le previsioni sul PIL, evidenziando come nella seconda metà del 2015 la situazione economica sia migliorata, e abbia determinato un tasso di crescita del PIL che dovrebbe aggirarsi, a fine anno, intorno all'1 per cento, avviando un percorso di ripresa che continuerà negli anni successivi;
   evidenziato come i confortanti segnali di miglioramento del ciclo economico debbano essere rafforzati e sostenuti con grande attenzione, proseguendo con determinazione nell'azione di riforma avviata dal Governo, la quale ha già portato alcuni risultati molto significativi, in primo luogo sul piano della credibilità internazionale del Paese, della fiducia delle famiglie e delle imprese, del riavvio della dinamica economica e della creazione di nuovi posti di lavoro;
   sottolineato come il disegno di legge di stabilità si qualifichi per il suo carattere espansivo, prevedendo misure di contenimento del carico tributario, nonché strumenti volti a aumentare la domanda aggregata, introducendo un insieme di misure di carattere espansivo volte a sostenere in termini concreti e significativi la ripresa;
   evidenziato come le scelte di politica economica sottese alla manovra si ispirino anche quest'anno a un approccio che, senza violare il quadro di riferimento costituito dalle regole di bilancio europee, intende innanzitutto superare definitivamente la dinamica negativa che negli anni scorsi ha caratterizzato l'andamento del PIL italiano;
   rilevato altresì come il provvedimento, grazie all'azione svolta dal Governo in tutte le competenti sedi europee, possa avvalersi dei margini di flessibilità autorizzati Pag. 126dagli organismi europei rispetto ai vincoli del Patto di stabilità, in particolare per quanto riguarda il margine di flessibilità, pari allo 0,3 per cento del PIL, per nuovi investimenti e il margine di flessibilità, pari allo 0,5 per cento del PIL, legato alla realizzazione delle riforme strutturali;
   segnalato come un ulteriore margine di flessibilità, pari allo 0,2 per cento del PIL, potrà essere autorizzato nei primi mesi del 2016 dalla Commissione europea, consentendo più ampi margini di manovra all'azione di politica economica del Governo, in particolare per quanto riguarda l'attuazione della riduzione dell'aliquota IRES prevista dal disegno di legge di stabilità;
   rilevato come il disegno di legge di stabilità si caratterizzi, per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, per taluni aspetti politicamente più rilevanti, che indicano la strategia di politica tributaria e economica del Governo, in coerenza con gli orientamenti e le misure già assunte finora;
   segnalato in primo luogo come il disegno di legge disponga, ai commi da 4 a 6, la disattivazione delle clausole di salvaguardia concernenti l'incremento dell'aliquota IVA ordinaria e l'aumento dell'accisa sui carburanti, che sarebbe entrata in vigore a decorrere dal 1o gennaio 2016, facendo seguito alla disattivazione, già realizzata, della clausola di salvaguardia che sarebbe scattata a fine 2015;
   sottolineata la rilevanza degli interventi di revisione dell'imposizione immobiliare locale di cui ai commi da 8 a 24 del disegno di legge di stabilità, in particolare attraverso l'esenzione dalla TASI della prima casa, nonché la revisione della disciplina IMU, i quali consentono di dare stabilità ad un settore dell'ordinamento tributario interessato da una pluralità di interventi legislativi susseguitisi in modo tumultuoso e a volte incoerente nel corso degli ultimi anni, nonché di dare certezze alle famiglie e alle imprese, che vedranno ridursi significativamente il carico tributario in tale settore, in linea con l'obiettivo generale di riduzione della pressione fiscale perseguito dal Governo;
   segnalate in particolare le previsioni dei commi 28 e 29 del disegno di legge di stabilità, introdotte opportunamente dall'altro ramo del Parlamento, le quali dispongono la riduzione del 25 per cento dell'IMU e della TASI sugli immobili locati a canone concordato, introducendo una misura attesa da molti anni, che consentirà di assicurare sostegno a un settore da lungo tempo in sofferenza;
   rilevata a tale ultimo proposito l'opportunità di rafforzare ulteriormente tale agevolazione e di renderla ancor più incisiva, in quanto essa può costituire un'importante leva tributaria per il rilancio del mercato degli affitti;
   evidenziato altresì come il comma 18 del disegno di legge di stabilità risolva finalmente il problema della tassazione immobiliare sui cosiddetti «macchinari imbullonati», venendo incontro alle esigenze di molte imprese produttive, che rischiavano altrimenti di essere ingiustamente e illogicamente penalizzate;
   segnalate altresì le previsioni del comma 11 del disegno di legge di stabilità, che rivedono la disciplina IMU sui terreni agricoli, eliminando alcuni eccessi di imposizione determinati da recenti interventi normativi in materia, al fine di sostenere un settore strategico dell'economia italiana che attraversa tuttavia una fase di difficoltà;
   considerata la rilevanza delle norme, recate dai commi da 53 a 55 del disegno di legge di stabilità, che incidono sul regime forfettario previsto per gli esercenti attività d'impresa, nonché esercenti arti e professioni, in forma individuale, nell'ottica di sostenere l'avvio di attività di lavoro professionale e di lavoro autonomo;
   valutate positivamente le misure, contenute nei commi da 41 a 43 del disegno di legge di stabilità, che confermano per tutto il 2016 la più elevata percentuale di detraibilità delle spese per Pag. 127interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, estendendo il benefico relativo a queste ultime anche agli IACP, e che confermano la percentuale di detrazione delle spese per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare immobili oggetto di ristrutturazione, nonché introducono la detraibilità delle spese sostenute dal giovani coppie per l'acquisto di mobili, in considerazione degli effetti positivi che tali strumenti agevolativi possono avere ai fini del sostegno di due settori cruciali dell'economia nazionale, quali il settore edilizio e quello del mobile, nonché nell'ottica del miglioramento qualitativo e dell'efficientamento energetico del patrimonio edilizio;
   sottolineata in particolare la rilevanza strategica delle norme, recate dai commi da 46 a 52 del disegno di legge di stabilità, che stabiliscono l'incremento al 140 per cento della percentuale di ammortamento dei beni materiali strumentali nuovi acquistati dal 1o ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, introducendo in tal modo un importante meccanismo di incentivazione per la realizzazione di nuovi investimenti che fungerà da ulteriore volano per il rafforzamento della ripresa economica già in atto;
   rilevata altresì l'importanza della normativa, recata dai commi da 33 a 37 del disegno di legge di stabilità, che prevede la riduzione dal 27,5 al 24,5 per cento, a decorrere dal 1o gennaio 2016, dell'aliquota IRES, nonché l'ulteriore abbassamento al 24 per cento di tale aliquota a decorrere dal 2017, la cui attuazione è peraltro condizionata all'approvazione, da parte degli organi dell'Unione europea, dell'ulteriore margine di flessibilità dello 0,2 per cento connesso all'emergenza migranti;
   sottolineata l'esigenza di affrontare, nel corso dell'esame alla Camera dei provvedimenti, la tematica concernente il sostegno alle attività economiche nel Sud;
   rilevato, a tale ultimo riguardo, come i due principali strumenti introdotti dal disegno di legge di stabilità a sostegno delle imprese, costituiti dall'incremento al 140 per cento della percentuale di ammortamento dei beni strumentali nuovi e dalla decontribuzione per le assunzioni, costituiscano misure molto efficaci e possono pertanto essere utilizzati anche per dare risposte alle esigenze del Mezzogiorno, prevedendo che in tale area la percentuale di ammortamento e quella di decontribuzione siano ulteriormente aumentate rispetto a quelle previste per il resto del territorio nazionale;
   evidenziato, per quanto riguarda lo Stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1), come il disegno di legge di Bilancio preveda per il 2016, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, un saldo netto da finanziare pari a –11,4 miliardi di euro, in miglioramento sia rispetto alla previsione del bilancio 2015 (che indicava un saldo netto da finanziare pari a 53,6 miliardi) sia rispetto al dato assestato 2015, determinato fondamentalmente dal positivo andamento delle entrate tributarie;
   rilevato come tale miglioramento del saldo netto da finanziare si confermi anche per il 2017 e il 2018;
   sottolineato come le entrate finali, al netto dei rimborsi IVA, segnino nel 2016 un aumento rispetto al dato assestato 2015, determinato da maggiori entrate tributarie, per 26.992 milioni e da maggiori entrate extratributarie per 981 milioni, in parte compensati dal minor gettito da alienazioni e ammortamento beni patrimoniali per 1.312 milioni, evidenziando pertanto un miglioramento che si conferma anche nel 2017 e nel 2018;
   rilevato, con specifico riferimento alle entrate tributarie, come la loro evoluzione positiva nel triennio 2016-2018 dipenda in larga parte dal favorevole andamento delle variabili macroeconomiche, nonché dagli effetti finanziari dei provvedimenti legislativi approvati in corso d'anno;
   segnalato, quanto riguarda le principali imposte, come il gettito IRPEF a Pag. 128legislazione vigente per il 2016 sia atteso pari a 190.095 milioni (con un incremento di 2.890 milioni rispetto al dato assestato 2015), come il gettito relativo all'IRES sia atteso in misura pari a 44.295 milioni (con un incremento di 3.803 milioni) e come anche il gettito IVA sia atteso in aumento rispetto alla previsione assestata 2015, in misura pari a 125.811 milioni nel 2016 al netto dei rimborsi (con un incremento di 16.766 milioni),

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

  con la seguente condizione:
   provveda la Commissione di merito a prevedere il rafforzamento delle misure di sostegno alle imprese delle regioni del Mezzogiorno in Obiettivo convergenza, in particolare incrementando ulteriormente dal 140 al 160 per cento la percentuale di ammortamento dei beni materiali strumentali nuovi prevista dai commi da 46 a 52, nonché aumentando, nelle medesime aree, la percentuale di decontribuzione in favore delle imprese che effettuano nuove assunzioni;
  e con le seguenti osservazioni:
   a) con riferimento al comma 12, lettera c), del disegno di legge di stabilità, la quale prevede l'applicazione di un'aliquota ridotta della TASI per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cosiddetti «immobili merce»), valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere tale misura anche ai fabbricati oggetto di operazioni di permuta, prevedendo altresì l'esenzione dall'IMU per tali fabbricati oggetto di permuta, come già previsto per gli immobili merce;
   b) con riferimento ai commi 28 e 29 del disegno di legge di stabilità, i quali dispongono la riduzione del 25 per cento della misura della TASI e dell'IMU per gli immobili locati a canone concordato, si valuti l'opportunità di aumentare ulteriormente tale percentuale di riduzione del tributo;
   c) con riferimento alle previsioni del comma 490 del disegno di legge di stabilità, il quale interviene sulla disciplina delle garanzie che possono essere concesse, a valere sul Fondo di garanzia per le PMI, a favore delle imprese fornitrici o creditrici di società di gestione di almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale soggette ad amministrazione straordinaria, valuti la Commissione di merito l'opportunità di apportare alla norma le correzioni necessarie ad assicurare la piena applicazione della misura;
   d) con riferimento al comma 536, lettera c), del disegno di legge di stabilità, la quale prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie in caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati relativi alle spese sanitarie, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che la sanzione prevista per il caso di errata trasmissione si applichi solo a partire dal 1o gennaio 2017, prevedendo invece che nelle ipotesi di omessa trasmissione la sanzione prevista si applichi in misura ridotta per il 2017, in considerazione delle difficoltà incontrate dai professionisti delle professioni sanitarie nel primo anno di applicazione del nuovo meccanismo di trasmissione dei dati;
   e) con riferimento ai commi da 71 a 79, i quali recano disposizioni in materia di riduzione e modifica delle modalità di pagamento del canone RAI, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un aggiornamento del sistema di determinazione e riscossione dei canoni speciali dovuti alla RAI dalle strutture ricettive e da coloro che effettuano somministrazioni;
   f) valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere ulteriormente il meccanismo dell'inversione contabile in ambito IVA (reverse charge) nel settore orafo;
   g) valuti la Commissione di merito l'opportunità di apportare alcune modifiche al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi di cui al decreto del Pag. 129Presidente della Repubblica n. 504 del 1995, in funzione dei nuovi collegamenti informatici realizzati tra gli operatori e l'Amministrazione finanziaria nel settore delle accise, con particolare riferimento ai prodotti alcolici, nel senso di semplificare gli adempimenti per i contribuenti, ferme restando le esigenze di tutela degli interessi erariali;
   h) valuti la Commissione di merito l'opportunità di istituire un fondo di investimento alternativo (FIA) di sviluppo, dedicato alla realizzazione di investimenti nelle piccole e medie imprese che abbiano la natura di società di capitali, prevedendo a tal fine un'agevolazione di carattere fiscale;
   i) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la disciplina delle compensazioni tributarie delle imposte a credito in ambito IVA, in particolare per i soggetti che ricadono nelle condizioni di cui all'articolo 30, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, i quali maturano strutturalmente imposte a credito nei confronti dell'Erario, al fine di snellire le procedure di compensazione per i medesimi soggetti;
   l) valuti la Commissione di merito l'opportunità di mantenere anche per gli anni 2016 e 2017 le previsioni di cui all'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che consentono ai comuni di rimodulare i coefficienti relativi alla graduazione della TARI;
   m) valuti la Commissione di merito di introdurre un regime agevolativo ai fini dell'IMU e della TASI per gli immobili D/3, con particolare riferimento a teatri, cinema e sale da concerto.
   n) con riferimento ai commi 41, 42 e 43, valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre meccanismi di semplificazione e maggior fruibilità dello strumento delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione e riqualificazione edilizia;
   o) valuti la Commissione di merito l'opportunità di introdurre meccanismi premiali per i soggetti economici che decidono di dotarsi di strumenti elettronici di pagamento;
   p) con riferimento al comma 142 del disegno di legge di stabilità, valuti il Governo l'opportunità di prevedere che il regime agevolativo per il rientro dei lavoratori in Italia, di cui alla legge n. 283 del 2010, si affianchi e non sia integralmente sostituito dal nuovo regime agevolativo previsto in materia dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, operando i necessari interventi di coordinamento ed evitando di affievolire l'attrattività di tali agevolazioni, in particolare per i lavoratori più giovani;
   q) con riferimento agli articoli da 536 a 542 del disegno di legge di stabilità, valuti la Commissione di merito, relativamente alla disciplina dei CAAF, l'opportunità di:
    1) prevedere che la verifica del requisito quantitativo dell'1 per cento per i CAAF già autorizzati allo svolgimento dell'assistenza fiscale comprende le dichiarazioni trasmesse nel triennio 2015-2017, ripristinando la previsione originaria in materia;
    2) prevedere che la garanzia che i CAAF sono chiamati a prestare può essere prestata anche sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione bancaria o assicurativa;
    3) operare un coordinamento rispetto alla disciplina sanzionatoria in materia nel senso di confermare la solidarietà in merito tra il CAAF e il responsabile dell'assistenza fiscale (RAF), chiarendo che tale solidarietà riguarda sia le sanzioni, sia l'imposta dovuta sia gli interessi.

Pag. 130

ALLEGATO 4

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018 (C. 3445 Governo, approvato dal Senato) e relativa Nota di variazioni (C. 3445-bis, Governo, approvata dal Senato).

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza) e connesse parti del disegno di legge di stabilità 2016 (C. 3444 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione,
   esaminate, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, la Tabella n. 2, Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018, limitatamente alle parti di competenza, del disegno di legge C. 3445, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2015» e relativa Nota di variazioni, e le connesse parti del disegno di legge C. 3444, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»;
   segnalato come il disegno di legge di bilancio preveda, al capitolo 3810, stanziamenti per il finanziamento delle restituzioni e dei rimborsi d'imposta IVA pari a 1.870 milioni, mentre per quel che attiene invece ai rimborsi IRPEF, IRES e IRAP il capitolo 3811 stanzia risorse per 3.150 milioni per ciascuna annualità, confermando in entrambi i casi le previsioni per il 2015;
   sottolineato altresì come le disponibilità del capitolo 3813, relativo alle restituzioni e ai rimborsi delle imposte dirette effettuati dai concessionari, anche mediante compensazione operata sull'IVA sulle somme spettanti alle regioni, all'INPS e agli altri enti previdenziali, risultino pari a 16.120 milioni, mentre le disponibilità del capitolo 3814, relativo a restituzioni e rimborsi dell'IVA, effettuati dai concessionari, a richiesta e d'ufficio, anche mediante compensazione operata sulle imposte dirette, sulle somme spettanti alle regioni, all'INPS e agli altri enti previdenziali, ammontano a 27.306 milioni, in entrambi i casi con un rilevante aumento delle risorse a tali fini destinate rispetto alle previsioni per il 2015;
   segnalato come il capitolo 3890, relativo al finanziamento dell'Agenzia delle entrate, preveda uno stanziamento di 3.060 milioni, con un significativo incremento rispetto alle previsioni del bilancio 2015;
   evidenziato come il capitolo 3901, relativo al finanziamento dell'Agenzia del demanio, preveda uno stanziamento di uno stanziamento di 90 milioni, confermando sostanzialmente le previsioni per il 2015;
   rilevato altresì come il capitolo 3920, relativo al finanziamento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, preveda uno stanziamento di 922 milioni, anche in questo caso confermando sostanzialmente le previsioni per il 2015, sia pure con una lieve riduzione;Pag. 131
   rilevato, con riferimento alle le risorse destinate al finanziamento del Corpo della Guardia di Finanza, nell'ambito della Missione n. 1 «Politiche economico finanziarie e di bilancio» – Programma n. 1.3 «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», come la tabella E allegata al disegno di legge di stabilità disponga un definanziamento del contributo pluriennale (fino al 2020) a favore del Corpo della Guardia di finanza per l'ammodernamento e la razionalizzazione della flotta, anche veicolare, per il miglioramento e la sicurezza delle comunicazioni nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del Corpo medesimo, riducendo complessivamente tali risorse, previste originariamente in 30 milioni di euro per il 2015 e in 50 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, di 15 milioni per il 2016 e di 10 milioni per le annualità dal 2017 al 2020;
   evidenziato come il capitolo 3845, relativo ai compensi spettanti ai CAAF e agli altri intermediari che prestano assistenza fiscale ai contribuenti, rechi stanziamenti per 317 milioni e come, a seguito dell'approvazione della Nota di variazione, tale stanziamento sia stato ridotto di 40 milioni per il 2016, di 70 milioni per il 2017 e di 70 milioni per il 2018,
   ribadito come gli obiettivi di riduzione e razionalizzazione della spesa pubblica opportunamente perseguiti dal Governo debbano essere realizzati tenendo conto della necessità di rafforzare e migliorare la capacità degli organismi pubblici, segnatamente dell'Amministrazione finanziaria e della Guardia di Finanza, di svolgere un'azione sempre più efficace di contrasto all'evasione fiscale, alla criminalità economica e finanziaria, al contrabbando e alla contraffazione, con l'obiettivo di rafforzare i presidi di legalità a tutela di tutti i contribuenti onesti,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

Pag. 132

ALLEGATO 5

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (C. 3444 Governo, approvato dal Senato).

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (C. 3445 Governo, approvato dal Senato, e relativa Nota di variazione C. 3445-bis).

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).

PROPOSTA DI RELAZIONE ALTERNATIVA PRESENTATA DAL DEPUTATO PAGLIA

  La VI Commissione,
   esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge A.C 3444 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)»;
   premesso che:
    la legge di Stabilità rappresenta il principale strumento di programmazione economica e finanziaria del Paese;
    le stime di crescita del PIL per il biennio in corso – su cui dovrebbero basarsi la sostenibilità delle finanze pubbliche e la progettazione della legge di stabilità – sono state, per la prima volta dal 2010, riviste al rialzo (0,9 per cento nel 2015 e dell'1,6 per cento nel 2016 rispettivamente contro lo 0,7 per cento e 1,4 per cento stimato ad aprile); in tale contesto il Governo, con la legge di stabilità 2016 ha adottato una strategia di «fiscal policy» accomodante che mira solo a bilanciare un possibile indebolimento della domanda estera con un maggiore contributo di consumi e investimenti; le misure su immobili, terreni e imbullonati vengono presentati, infatti, come una riduzione della pressione fiscale finalizzata ad incrementare, sostenendola, la domanda attraverso la creazione di spazi all'aumento del reddito disponibile;
    infatti quella che viene definita la parte «espansiva» della manovra è totalmente affidata ad una riduzione della pressione fiscale che sostanzialmente si fonda sulla neutralizzazione di alcune clausole di salvaguardia (aumento delle aliquote IVA e accise per la mancata autorizzazione da parte della Commissione Europea del reverse charge al settore della grande distribuzione; revisione del sistema di agevolazioni, le tax expenditures);
    una parte consistente del lato «espansivo» della manovra, dunque, è rappresentata da una mera illusione contabile, costruita sull'ipotetico stimolo derivante da mancati aumenti delle tasse o riduzioni di agevolazioni non ancora contabilizzati dalla maggior parte degli operatori economici: se, infatti, risorse e impieghi Pag. 133venissero ricalcolati senza considerare le clausole di salvaguardia, maggiori e minori entrate si equivarrebbero e le maggiori spese effettive ammonterebbero solo a 6 miliardi di euro. Inoltre, la «spada di Damocle» delle clausole di salvaguardia penderà sul Bilancio nel 2017 per 15,1 miliardi e nel 2018 per 19,6 miliardi di euro;
    la manovra sulle entrate sconta inoltre alcune incertezze: innanzitutto, l'acuirsi di quelle sul gettito futuro, riconducibili al crescente ricorso a clausole di salvaguardia; scontando gli effetti della legge di stabilità 2016, le clausole relative al triennio 2017-19 ammontano ad oltre 54 miliardi (quasi interamente adeguamenti delle aliquote IVA); ad essi si aggiungono i 2 miliardi dell'unica clausola introdotta dalla legge di stabilità 2016 (volta a garantire l'acquisizione del maggior gettito atteso dalla voluntary disclosure); situazione che sarà da affrontare, facendo leva su maggiori entrate o su una riduzione di spesa pubblica comprimendo gli spazi della politica fiscale;
    in secondo luogo, le difficoltà di un sistema di prelievo riferito a fonti di gettito «una tantum» o di prelievo sostitutivo che si concretizzano in un anticipo di gettito futuro in cambio di un ridimensionamento della pretesa erariale; si tratta, nell'insieme, di circa 3 miliardi (concentrati quasi completamente sul 2016), attesi dalle gare del comparto giochi e scommesse e dalla voluntary disclousure, oltreché dalla reiterazione di operazioni di rivalutazione dei beni d'impresa e di rideterminazione dei valori di acquisto di terreni e partecipazioni;
    anche la scelta di ridurre le tasse e tagliare la spesa – di palese matrice liberista – va nella direzione contraria rispetto a quella che andrebbe imboccata: cioè quella di cambiare il verso delle entrate, spostando il peso del prelievo sui grandi patrimoni, sulle rendite e riducendo strutturalmente l'evasione fiscale, per aumentare la spesa pubblica qualificandola e sostenere la domanda effettiva;
    di contro, invece, la riduzione delle tasse contemplata nel provvedimento appare tutta sbilanciata sul versante delle imprese; nel disegno di legge di stabilità 2016 si prevede per il prossimo triennio il «superammortamento» fiscale per investimenti in macchinari e attrezzature, l'abolizione IMU agricola e su imbullonati, la riduzione dell'IRES: di nuovo tagli di tasse alle imprese, anzi sui profitti delle imprese; il disegno di legge di stabilità prova infatti anche ad anticipare già al 2016 la riduzione dell'IRES, annunciata dal Governo per il 2017 contando sul riconoscimento di uno 0,2 per cento di margine in sede europea per l'emergenza migranti;
    dunque, una situazione di difficoltà vissuta da tutto il Paese viene utilizzata in gran parte per diminuire le imposte sui profitti delle aziende e destinare ancora una volta, a pioggia, risorse alle imprese, senza cioè una politica industriale, una programmazione, o la volontà di fondare su innovazione e lavoro qualificato l'uscita definitiva dalla crisi italiana all'interno della crisi europea e internazionale, e puntando solo a favorire interessi consolidati e, al limite, ad attrarre investimenti di capitali in maniera indifferenziata;
    già con la Legge di stabilità 2015, tra decontribuzione per nuove assunzioni e deduzione del costo del lavoro a tempo indeterminato dall'imponibile IRAP, per il triennio 2015-2017, sono stati impegnati oltre 25 miliardi di euro a favore delle imprese (11,8 miliardi per gli esoneri contributivi e 13,7 miliardi per la deduzione IRAP), ed erano state previste altre risorse per le imprese (incremento ACE, patent box e fondo R&S, fondo di garanzia per le PMI, Fondo promozione Made in Italy), oltre alle suddette misure, per circa 4 miliardi di euro nel triennio 2015-2017: in termini di costi-benefici, mettendo a confronto anche solo le risorse legate all'occupazione «permanente» del 2015 spese finora (6,4 miliardi di euro) con gli occupati aggiuntivi registrati finora (106 mila a tempo indeterminato), ogni nuovo lavoratore a tempo indeterminato assunto nelle imprese è costato allo Stato oltre 60 mila Pag. 134euro; l'aumento occupazionale effettivo, inoltre, appartiene solo a 61 mila persone che non sono più in cerca di occupazione perché hanno trovato lavoro;
    sebbene la Commissione europea avrebbe preferito solo una riduzione della tassazione sul lavoro e sulle imprese, nel disegno di legge di stabilità 2016 si prevede la riduzione del carico fiscale prevalentemente su imprese e proprietà immobiliari, attuando l'abolizione indiscriminata della TASI e lasciando l'IMU sugli immobili di lusso, anche se il concetto di «lusso» è meramente tecnico, trattandosi delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, cioè solo circa 70.000 dei 20 milioni di immobili complessivi; avere mantenuto l'IMU su questi immobili non significa avere esentato le case di pregio, tantomeno le prime case possedute da proprietari di più immobili;
    certamente, sul piano mediatico, la percezione della riduzione del carico fiscale per le famiglie è immediata se paragonata ad altre forme di riduzione di imposta: tuttavia, anche secondo la Banca d'Italia, l'eliminazione di IMU e TASI «potrebbe avere effetti circoscritti sui consumi», in quanto non contribuisce ad accrescere il reddito disponibile da cui dipendono i medesimi; non solo: l'abolizione dell'IMU e della TASI sulla prima casa rende esente anche le abitazioni di grande valore e, dunque, i grandi patrimoni a cui afferiscono; per evitare ciò, si sarebbe potuto valutare una rimodulazione dell'imposta sulla prima casa, che mantenendo la no tax-area per quelle meno pregiate (ed eventualmente i redditi più bassi), e rimodulando l'incidenza sugli immobili di medio valore;
    l'imposta sulla casa è difatti una delle poche forme di imposta patrimoniale effettivamente applicate e ha una sua giustificazione economica molto forte in tema di corrispondenza con i benefici derivanti dalla fornitura dei servizi: è in questo modo che la fiscalità generale dovrebbe agire per spostare risorse verso i servizi universali, dalla sanità all'educazione, all'innovazione; a ciò si aggiunga che in Italia la propensione al risparmio delle famiglie si è fortemente ridotta negli ultimi venti anni (dal 21 per cento al 13 per cento del PIL) e che, quindi, il maggiore reddito disponibile potrebbe essere trasformato dal ceto medio in risparmio, vanificando gli effetti espansivi attesi sulla domanda, mentre quello dei ceti redditualmente più elevati potrebbe avere, come tradizionalmente accade, un impatto molto limitato sui consumi e di conseguenza sulla domanda aggregata;
    la tassazione che riguarda gli immobili risulta ancora senza una fisionomia definita e richiede una particolare attenzione: infatti abrogare la TASI per tutti, operazione che il Governo giustifica sostenendo che essa andrà ad accrescere il clima di fiducia dei cittadini circa la ripresa economica, significa far risparmiare soprattutto i proprietari di abitazioni di gran valore, e distribuire poco alle fasce di proprietari più poveri che hanno una maggiore propensione al consumo, e nulla o quasi agli inquilini; così come andrà attentamente valutato come si distribuirà tra gli enti il reintegro dei fondi della TASI sulle prime case, poiché ne trarranno il beneficio maggiore gli enti che hanno attivato il tributo utilizzando al massimo la propria capacità fiscale (che viene così cristallizzata), cosicché le collettività che potevano apparire ieri come le più penalizzate potranno godere dal 2016 di un relativo beneficio;
    va, inoltre, rilevato che, fermo il capitolo catasto e nuove rendite, con l'abolizione dell'IMU e della TASI sulla prima casa la principale fonte di finanziamento manovrabile da parte degli enti riguarda le abitazioni diverse dalla prima casa, su cui continuerà a vivere il dualismo TASI-IMU, con la conseguenza che la maggioranza dei servizi indivisibili forniti dai comuni graverà di regola su non residenti: soggetti, quindi, non in grado di operare «il controllo politico» sull'operato degli amministratori attraverso il voto;
    anche con il disegno di legge di stabilità 2016 il Governo conferma il suo Pag. 135abbandono delle politiche di contrasto all'evasione fiscale: non basta infatti sbandierare come un grande risultato l'aumento delle attività di accertamento, (riconducibili ad un risibile maggior gettito di 500 milioni di euro rispetto allo scorso anno); i dati sull'evasione nel nostro Paese restano di dimensioni tali da non potere essere affrontate in maniera ordinaria: 130 miliardi di euro ogni anno, di cui circa 50 miliardi solo di IVA evasa; è chiaro che serve un deciso cambio di passo, così come è chiaro che la lotta all'evasione fiscale debba essere parte importante di un nuovo progetto di politica delle entrate e di un rinnovato ed efficace assetto del sistema delle Agenzie fiscali; innumerevoli sono ormai le ricerche che collegano l'alto debito pubblico italiano all'alto tasso di infedeltà fiscale (infedeltà fiscale che è quasi nulla per dipendenti e pensionati, mentre è alta tra autonomi, imprenditori e soprattutto rentier);
    in questo contesto, il Governo ha lanciato un messaggio incentivante per l'evasione prevedendo una disposizione che indebolisce la lotta all'evasione fiscale e che lancia segnali di compiacenza, formalmente fidando in una crescita della compliance che né il disegno di legge di Stabilità, né la delega fiscale sembrano potere assicurare; l'articolo 1, comma 511, innalza il tetto massimo dei pagamenti in contanti da 1.000 a 3.000 euro, nonostante la stessa relazione illustrativa certifichi «un indice di correlazione diretta tra utilizzo del contante ed evasione fiscale»; l'aumento del tetto massimo di contante rappresenta una forma di dazio da pagare a formazioni che difendono e vogliono rappresentare gli interessi di categorie che da decenni compensano attraverso l'evasione fiscale la loro scarsa efficienza, oltre che di corruttori e concussi, riciclatori e criminalità organizzata; nascosti poi in criptici rimandi a norme precedenti, nei commi successivi, si prevede l'abrogazione dell'obbligo di pagare gli affitti in modo tracciabile e l'abrogazione dell'obbligo di pagamenti tracciabili per la filiera dell'autotrasporto; appare difficile giustificare questi provvedimenti con la motivazione di stimolare i consumi o con i confronti internazionali;
    di contro il Governo si è affidato completamente alla delega fiscale (legge n. 23 del 2014), i cui ultimi decreti legislativi, emanati nel settembre scorso, confermano la volontà di tenere lenti i cordoni del contrasto alle forme di evasione ed elusione fiscale e avvantaggiare soprattutto le grandi imprese: in tal senso, la depenalizzazione della grande elusione fiscale (la nuova definizione del cosiddetto «abuso del diritto»), la destrutturazione dell'Agenzia delle entrate, la cancellazione del raddoppio dei termini che rischia di risolversi in un condono generalizzato e il blocco dell'aggiornamento del catasto ne rappresentano un chiaro esempio;

DELIBERA DI RIFERIRE IN SENSO CONTRARIO

Pag. 136

ALLEGATO 6

5-07100 Pelillo: Agevolazioni tributarie in favore dei comuni della Riviera del Brenta colpiti dagli eventi atmosferici dell'8 luglio 2015.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti chiedono di adottare iniziative idonee volte a garantire agevolazioni fiscali in favore dei contribuenti coinvolti dagli eventi calamitosi che ha interessato la Riviera del Brenta, anche prevedendo per tali soggetti, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza, l'esclusione dal reddito imponibile dei rimborsi assicurativi ricevuti a fronte degli ingenti danni subiti.
  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si fa presente quanto segue.
  Preliminarmente, giova segnalare che, in conseguenza della tromba d'aria che il giorno 8 luglio 2015 ha colpito il territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira in provincia di Venezia e di Cortina d'Ampezzo in provincia di Belluno, il Governo ha deliberato la Dichiarazione dello stato di emergenza in data 17 luglio 2015. Conseguentemente sono state emesse dal Capo della Protezione Civile le ordinanze n. 274 del 30 luglio 2015 e n. 278 del 17 agosto 2015 con cui si dispongono i primi interventi urgenti a sostegno dei cittadini colpiti dall'evento calamitoso.
  Tanto premesso, l'articolo 6, comma 2, del TUIR, richiamato dagli Onorevoli interroganti prevede l'assoggettabilità a tassazione delle indennità corrisposte a titolo di risarcimento del danno, anche in forma assicurativa, atteso che le stesse costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti.
  Pertanto, in tema di risarcimento danni o di indennizzi percepiti da un soggetto, trova applicazione il principio generale per cui laddove l'indennizzo vada a compensare, in via integrativa o sostitutiva, la mancata percezione di redditi di lavoro o di impresa, le somme corrisposte, in quanto sostitutive di reddito, vanno assoggettate a tassazione e così ricomprese nel reddito complessivo del soggetto percipiente.
  Di conseguenza, per i soggetti non esercenti attività professionali o di impresa, sono imponibili le somme che, corrisposte a titolo di «lucro cessante», sostituiscono i mancati guadagni, sia presenti che futuri, del percettore.
  Laddove, invece, il risarcimento erogato sia volto a indennizzare il soggetto delle perdite effettivamente subite (il cosiddetto danno emergente), ed abbia quindi la precipua funzione di reintegrazione patrimoniale, tale somma non sarà assoggettata a tassazione. Infatti, così come precisato dall'Agenzia delle entrate con risoluzione n. 155/E del 27 maggio 2002, nelle ipotesi di risarcimento a titolo di danno emergente «[...] assume rilevanza assoluta il carattere risarcitorio del danno alla persona del soggetto leso e manca una qualsiasi funzione sostitutiva o integrativa di eventuali trattamenti retributivi: pertanto gli indennizzi non concorreranno alla formazione del reddito delle persone fisiche per mancanza del presupposto impositivo [...]».
  In merito alla richiesta di prevedere agevolazioni fiscali, sotto forma di esclusione dal reddito imponibile dei rimborsi assicurativi ricevuti a fronte degli ingenti danni subiti deve osservarsi che la misura comporterebbe una presumibile perdita di Pag. 137gettito per la quale si rende necessario reperire idonei mezzi di copertura finanziaria.
  Inoltre, è opportuno ribadire che l'adozione di misure di sostegno, anche sotto forma di «sgravi fiscali» – se accordate in favore di soggetti che svolgono attività economiche – deve essere attentamente valutata in base alla normativa europea in materia di aiuti di Stato.
  Al riguardo, si richiama, in particolare, la legge 24 dicembre 2012, n. 234 (recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea), che all'articolo 47 disciplina gli aiuti pubblici per le calamità naturali, anche sotto forma di agevolazione fiscale, nonché il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE ed esenti dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE) che all'articolo 50 disciplina i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da determinate calamità naturali.
  Le citate disposizioni individuano le condizioni e i criteri che le autorità nazionali devono rispettare nella concessione di aiuti correlati a danni arrecati da calamità naturali o da altri eventi eccezionali, prevedendo – in particolare – che gli aiuti pubblici, cumulati con eventuali «risarcimenti» provenienti da altre fonti (ad esempio, i risarcimenti assicurativi), non possono superare complessivamente l'ammontare del danno subito dall'impresa in conseguenza dell'evento calamitoso.

Pag. 138

ALLEGATO 7

5-07101 Paglia: Contrasto alle pratiche di riciclaggio in relazione alla conversione delle lire in euro.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'On. Giovanni Paglia, nel richiamare la recente sentenza della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità della norma che ha anticipato il termine di scadenza per le operazioni di cambio lira-euro, chiede al Governo quali misure intenda adottare, ai fini della difesa contro eventuali pratiche di riciclaggio di proventi da attività illecite.
  Al riguardo, la Banca d'Italia, nel fare rinvio al proprio comunicato n. 216/2015, pubblicato sul sito internet della medesima in data 6 novembre 2015, ha fatto presente che sono in corso approfondimenti per definire le modalità con le quali dare attuazione alla citata sentenza della Corte Costituzionale in materia di conversione delle lire in euro.
  In particolare, nel citato comunicato si precisa che la Banca d'Italia, nell'esercizio della funzione di emissione, ha il compito di ritirare dalla circolazione le banconote che non hanno più corso legale, a seguito dell'introduzione di una nuova serie di biglietti.
  Con l'avvento dell'euro, il 28 febbraio 2002 è cessato il corso legale della lira e le relative disposizioni di legge hanno dato ai cittadini la possibilità di cambiare le lire con l'euro nei successivi dieci anni e cioè fino al 28 febbraio 2012.
  Le operazioni di conversione effettuate nel corso del tempo hanno superato complessivamente i 63 miliardi di controvalore in euro.
  A circa tre mesi dal termine del periodo originariamente concesso, l'articolo 26 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 ha anticipato la scadenza per le operazioni di conversione al 6 dicembre 2011, disponendo che le banconote, i biglietti e le monete in lire ancora in circolazione si prescrivono a favore dell'Erario con decorrenza immediata ed il relativo controvalore è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.
  In attuazione di tale norma, dopo il 6 dicembre 2011, la Banca d'Italia non ha più effettuato le operazioni di conversione e il controvalore delle banconote in lire ancora in circolazione (complessivamente circa 1,2 miliardi di euro) è stato versato al bilancio dello Stato.
  La Corte Costituzionale ha ora dichiarato l'illegittimità della norma.
  A seguito dell'emanazione della citata sentenza, sono stati avviati congiuntamente da parte di Banca d'Italia e del Ministero dell'Economia e delle Finanze gli approfondimenti necessari per definire la questione. Pertanto, le richieste di conversione saranno esaminate non appena esauriti questi approfondimenti.
  Per quanto riguarda, poi, le misure che si intendano adottare contro eventuali pratiche di riciclaggio di proventi da attività illecite, si precisa che le operazioni in questione verranno effettuate dalla Banca d'Italia e, pertanto, troveranno integrale applicazione le cautele previste dalla disciplina in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, con particolare riferimento alle disposizioni in tema di adeguata verifica della Pag. 139clientela, incluso l'obbligo di identificazione dell'eventuale titolare effettivo delle banconote presentate al cambio.
  Nell'eventualità in cui le operazioni dovessero essere considerate ad elevato rischio di riciclaggio, verrebbero applicate forme di adeguata verifica rafforzata, con la conseguente adozione di misure caratterizzate da una maggiore profondità (ad esempio, richiesta di documentazione ulteriore). Restano salvi, anche in tal caso, gli eventuali obblighi di informativa preventiva alla UIF ai fini dell'adozione del provvedimento di sospensione ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera c), del decreto legislativo 231 del 2007 e quello segnaletico nei casi di sospetto, ai sensi dell'articolo 41 del medesimo decreto.
  La Banca d'Italia ha, altresì, sottolineato che l'operazione di cambio verrà registrata nel proprio archivio unico informatico, qualora di importo pari o superiore a euro 5.000 e, comunque, se si tratta di operazione sospetta.
  Ha, infine, precisato che in ogni caso, come già avviene, le operazioni verrebbero effettuate preferibilmente con modalità che ne assicurino la tracciabilità (a mezzo di vaglia cambiario della Banca d'Italia o di accredito in conto corrente).

Pag. 140

ALLEGATO 8

5-07102 Pisano: Andamento dei rimborsi IRPEF in relazione alle operazioni di controllo svolte sulle detrazioni di importo superiore a 4.000 euro.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli Onorevoli interroganti rilevano alcune problematiche connesse ai rimborsi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche erogati dall'Agenzia delle Entrate in applicazione dell'articolo 1, comma 586, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).
  In particolare, gli interroganti chiedono di conoscere quale sia attualmente l'andamento delle richieste di rimborso dei crediti IRPEF indicati in dichiarazione, con specifico riferimento ai seguenti dati:
   1) tempi medi di pagamento dei rimborsi da Modello Unico, numero di istanze definite e ancora da definire con le annualità di riferimento, ammontare complessivo da rimborsare;
   2) tasso di interesse vigente, costo annuale che l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto negli ultimi due periodi d'imposta, ammontare degli importi richiesti e riconosciuti;
   3) tempi medi di pagamento dei rimborsi da Modello 730 superiori a 4.000 euro soggetti al controllo preventivo da parte dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 1, comma 586, della predetta legge n. 147/2013, numero di dichiarazioni da verificare per le annualità 2013 e 2014, numero di dichiarazioni ancora da verificare, ammontare complessivo da rimborsare.

  Al riguardo, sentiti gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria, si riferisce quanto segue.
  Con riferimento ai tempi medi dei rimborsi di IRPEF da modello UNICO, di cui al punto 1, si fa presente che l'erogazione dei rimborsi non può prescindere dal processo di liquidazione automatizzata delle dichiarazioni previsto dall'articolo 36-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre del 1973, n. 600.
  La forte accelerazione impressa a tale attività negli ultimi anni ha consentito di erogare ad aprile 2015 circa il 60 per cento dei rimborsi emergenti dalle dichiarazioni presentate entro il 30 settembre 2014, con un tempo medio di circa sei mesi dalla presentazione della dichiarazione. Tale percentuale sale al +75 per cento se si considerano le erogazioni effettuate entro la fine del 2015.
  Tali valori sono desumibili dai dati presenti nella tabella seguente in cui sono riportati i dati richiesti relativi al numero di istanze definite, da definire, l'annualità di riferimento e l'ammontare complessivo da rimborsare.

Pag. 141
Anno d'imposta 2011 2012 2013
Numero (in migliaia) Importo (in milioni di euro) Numero (in migliaia) Importo (in milioni di euro) Numero (in migliaia) Importo (in milioni di euro)
Totale istanze 755 630 850 680 600 550
Istanze definite 740 610 780 600 450 370
di cui erogate 700 550 750 555 447 355
di cui rigettate 40 60 30 45 3 15
Istanze da definire 15 20 70 80 150 180
da erogare 15 20 70 80 150 180

  Con riferimento al punto 2), il tasso d'interesse applicato ai rimborsi IRPEF è quello individuato dall'articolo 1 del decreto ministeriale 21 maggio 2009 ad oggi fissato nella misura del 2 per cento annuo e dell'1 per cento semestrale, a decorrere dal 1o gennaio 2010.
  Per quanto attiene al costo sostenuto, inteso come importo rimborsato, per gli ultimi due periodi d'imposta per i quali si possono considerare completate le procedure di rimborso si rappresenta quanto segue.
  Come emerge dalla precedente tabella, i periodi d'imposta per i quali si possono considerare sostanzialmente chiuse le procedure di rimborso sono il 2011 e il 2012.
  Per il periodo d'imposta 2011 sono stati erogati circa 550 milioni di euro, in quota capitale, e circa 4 milioni di euro, in quota interessi.
  Per il periodo d'imposta 2012 sono stati erogati circa 555 milioni di euro, in quota capitale, e circa 2 milioni di euro, in quota interessi.
  Con riferimento al punto 3), per i rimborsi da modello 730 di importo superiore a 4.000,00 euro da erogare a cura dell'Agenzia, per il periodo d'imposta 2013, presentati entro il 7 luglio 2014, sono pervenute circa 76.500 richieste di rimborso, di cui circa il 60 per cento sono state erogate entro il mese di novembre dello stesso 2014, ovvero nei 4 mesi successivi alla presentazione, con due mesi di anticipo rispetto ai termini previsti dalla della legge 147/2013. Alla data odierna non risultano rimborsi ancora da erogare.
  Per il periodo d'imposta 2014, ad oggi sono pervenuti circa 10.000 modelli con rimborsi da erogare a cura dell'Agenzia e per circa 8.000 sono in corso le procedure di pagamento da parte della Banca d'Italia. Pertanto, considerato il termine di presentazione delle dichiarazioni di cui si tratta, prorogato al 23 luglio 2015, circa l'80 per cento dei rimborsi è stato erogato nei 4 mesi successivi alla presentazione. Il numero delle istanze ancora da definire è di circa 2.000 per un importo richiesto pari a circa 18 milioni di euro.

Pag. 142

ALLEGATO 9

Schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE che istituiscono un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA e prevedono l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile a determinate operazioni a rischio di frodi (Atto n. 226).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE che istituiscono un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA e prevedono l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile a determinate operazioni a rischio di frodi (Atto n. 226);
   rilevato come lo schema di decreto intenda assicurare l'adeguamento della disciplina nazionale in materia di IVA alla normativa europea, riformulando alcune norme dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 relative all'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile (cosiddetto reverse charge) rispetto alle quali il Consiglio europeo non ha concesso la necessaria autorizzazione, nonché recependo in tale ambito il dettato della direttiva 2013/43/UE;
   evidenziato come il provvedimento si inquadri nel contesto generale delle misure, adottate a livello europeo, per rafforzare gli strumenti di contrasto alle frodi in ambito IVA, le quali costituiscono una problematica particolarmente rilevante, sia sotto il profilo della lotta all'evasione sia sotto il profilo della tutela della parità concorrenziale tra gli operatori economici,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE