CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 giugno 2015
466.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

5-05823 Paglia: Controlli sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia indicate nei modelli 730 in caso di rimborso superiore a 4.000 euro.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, l'onorevole interrogante chiede informazioni in merito ai controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso complessivamente superiore a 4.000 euro, di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), introdotti al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi di imposte dirette a favore di tutte le persone fisiche che hanno presentato il modello 730.
  Il comma 726, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) ha stabilito che «il suddetto rimborso dovrà essere effettuato non oltre il settimo mese successivo alla scadenza dei termini previsti per la trasmissione della dichiarazione (...) ovvero alla data della trasmissione della dichiarazione, ove questa sia successiva alla scadenza di detti termini.».
  In particolare, l'interrogante chiede di conoscere quale sia «l'esatto numero delle posizioni di contribuenti coinvolte nelle verifiche, se le stesse siano state evase entro i termini prescritti e quali siano le tipologie di detrazione che hanno generato i relativi eccessi di rimborso».
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.
  Allo stato attuale, sono 76.710 i rimborsi che, ai sensi del cennato articolo 1, comma 586, della citata legge n. 147 del 2013, sono stati sottoposti ad un preventivo controllo da parte dell'Agenzia delle entrate, compresi quelli richiesti con dichiarazioni trasmesse oltre il termine di scadenza ordinario.
  In particolare, l'Agenzia delle entrate ha erogato n. 67.501 rimborsi, eseguendo la maggior parte degli ordinativi di pagamento già nei mesi di ottobre e novembre 2014, la restante parte nel mese di febbraio 2015. Inoltre, sono in corso di esecuzione n. 6.488 pagamenti, il cui accredito, tenuto conto dei tempi tecnici della tesoreria statale, è previsto entro il mese di giugno 2015.
  Infine, si rappresenta che i rimborsi interamente denegati sono n. 2.134 e quelli in corso di lavorazione sono pari a 587.
  Relativamente alla tipologia di detrazione che ha determinato l'insorgenza del credito da parte dei contribuenti, si fa presente che i controlli preventivi (anche documentali) effettuati sono riferibili, come previsto dalla normativa in vigore, alle «detrazioni per carichi di famiglia» e alle «eccedenze provenienti dalla dichiarazione precedente».
  Infine, si osserva che, con riferimento ai rimborsi scaturenti dal modello 730 cosiddetto «Precompilato» il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali, consentirà di ridurre la platea di contribuenti oggetto dei controlli preventivi in argomento, con una conseguente contrazione dei tempi di erogazione dei rimborsi, in quanto stabilisce che i controlli di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 17 dicembre 2013, n. 147 sono esclusi nel caso di presentazione della dichiarazione precompilata direttamente dal contribuente o dal sostituto d'imposta senza modifiche o, anche con modifiche, presso CAF e professionisti.

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ALLEGATO 2

5-05824 Causi: Mantenimento della filiale di Taranto della Banca d'Italia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione a risposta immediata in Commissione l'onorevole Causi ed altri pongono quesiti in ordine alla riorganizzazione territoriale della Banca d'Italia, con particolare riferimento alla Filiale di Taranto.
  Al riguardo, la Banca d'Italia ha fatto presente che il piano di riassetto della rete territoriale, approvato dal Consiglio superiore nella riunione del 30 marzo scorso, prevede tre linee di intervento:
   il consolidamento delle Filiali insediate nei capoluoghi regionali e di quelle specializzate nel trattamento del contante, anche con un maggior coinvolgimento in alcune funzioni istituzionali;
   l'arricchimento, con soluzioni diversificate, dei compiti di sei Filiali specializzate nei servizi all'utenza (FSU), che saranno trasformate in Filiali ad ampia operatività;
   la chiusura di tre divisioni distaccate di vigilanza e di 19 FSU, individuate tenendo conto della domanda di servizi, delle caratteristiche del territorio di riferimento e della presenza in regione di altre Filiali aperte al pubblico.

  Il progetto – elaborato dalla Banca d'Italia nell'ambito della propria autonomia organizzativa dopo ampio e approfondito confronto con le Organizzazioni Sindacali – risponde all'esigenza di far fronte all'intenso e accelerato processo di cambiamento, dal quale deriva la necessità di svolgere compiti che richiedono livelli sempre più alti di specializzazione e un costante aggiornamento professionale.
  Oltre a un contenimento dei costi, il piano intende realizzare un potenziamento dei compiti svolti dalla rete sul territorio in numerosi versanti istituzionali: tutela della clientela bancaria, vigilanza prudenziale sugli intermediari finanziari non bancari, educazione finanziaria, valutazione della qualità dei crediti stanziabili per le operazioni di politica monetaria, circolazione monetaria e controlli sugli operatori professionali del contante.
  La Banca d'Italia ha, inoltre, assicurato che con la riorganizzazione nessun dipendente perderà il proprio lavoro e, attraverso il confronto con le Organizzazioni Sindacali presenti nell'Istituto, saranno individuate misure che vengano incontro alle esigenze delle persone che lavorano nelle strutture interessate dalla revisione organizzativa.
  Il programma di attuazione del progetto prevede che le Unità di servizio territoriale, che verranno costituite in sostituzione delle strutture per le quali è prevista la chiusura, continuino ad operare per un periodo massimo di 3 anni; esse saranno aperte al pubblico e non svolgeranno attività che implicano il trattamento del contante.
  Entro la fine del 2018 sarà realizzata la nuova configurazione della rete territoriale, che prevede un'articolazione in 39 Filiali: 20 regionali; 6 specializzate nel trattamento del contante; 13 ad ampia operatività, differenziate per funzioni svolte in relazione alle esigenze del territorio.
  Con specifico riferimento alla regione Puglia, saranno rafforzati i compiti della Sede di Bari e delle Filiali di Foggia e Lecce; esse continueranno a fornire tutta Pag. 61la collaborazione necessaria per garantire – anche laddove l'Istituto non sarà presente con una propria struttura – la continuità delle funzioni, la qualità e la tempestività dei servizi offerti alle istituzioni e ai cittadini. Per quanto concerne i compiti di analisi dei flussi finanziari potenzialmente legati alla criminalità organizzata (che già oggi non rientrano tra quelli affidati alla Filiale di Taranto), un ruolo centrale continuerà a essere svolto dall'Unità di Informazione finanziaria per l'Italia.
  Infine, la Banca d'Italia ha precisato che gli interventi non incideranno sull'efficacia dell'azione svolta dalla medesima a livello locale, né sulla qualità dei servizi prestati all'utenza.

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ALLEGATO 3

5-05826 Ruocco: Reintroduzione della possibilità di avvalersi dei servizi di home banking per la presentazione del modello di pagamento F24 con saldo finale pari a zero.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con il documento in esame, gli onorevoli interroganti, dopo aver richiamato le disposizioni previste dall'articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, chiedono al Ministro dell'Economia e delle Finanze di consentire un numero maggiore di opzioni per l'effettuazione delle compensazioni con delega F24 aventi saldo finale pari a zero, soprattutto per quelle di modesto importo, nonché di assumere iniziative finalizzate a reintrodurre la possibilità per i contribuenti di avvalersi dell’home banking per le compensazioni a saldo zero predette, o altre modalità semplificate di estinzione dell'obbligazione tributaria.
  Al riguardo, sentita l'Agenzia delle entrate, si rappresenta quanto segue.
  Nel modello F24 «a saldo zero» l'ammontare dei pagamenti (esposti nella colonna «importi a debito pagati») è pari all'ammontare dei crediti utilizzati in compensazione (esposti nella colonna «importi a credito compensati») e, dunque, il saldo finale del modello (pagamenti meno compensazioni) è pari a zero.
  Il modello F24 «a saldo zero» non comporta trasferimento diretto di somme dal contribuente all'Amministrazione finanziaria, bensì unicamente la necessità di effettuare le regolazioni contabili tra gli enti nei confronti dei quali sono avvenuti i pagamenti e le compensazioni, indicati dal contribuente nel modello stesso. A tal fine, l'Agenzia delle Entrate addebita le somme agli enti debitori (ossia gli enti verso i quali i contribuenti vantano i crediti utilizzati in compensazione) e accredita l'importo corrispondente agli enti creditori, a favore dei quali i contribuenti hanno effettuato i pagamenti.
  Si rileva che, già in base all'articolo 37, comma 49-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i soggetti titolari di partita IVA devono utilizzare, direttamente o tramite un intermediario (es. CAF, commercialisti), esclusivamente i servizi telematici Entratel/Fisconline offerti dall'Agenzia, per effettuare la compensazione con modello F24 (anche con saldo pari a zero) del credito IVA annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a 5.000 euro annui. Si evidenzia, inoltre, che la predetta disposizione è stata introdotta per consentire all'Agenzia di controllare preventivamente che l'utilizzo in compensazione dei crediti IVA avvenga nei limiti dell'importo del credito indicato dal contribuente nella relativa dichiarazione.
  Già in questi casi, pertanto, non è possibile avvalersi dei servizi telematici del sistema bancario e postale (es. home banking, remote banking, CBI).
  Inoltre, i contribuenti, in special modo a seguito dell'avvio del 730 precompilato, già utilizzano Entratel/Fisconline per l'invio delle dichiarazioni fiscali, nonché per l'eventuale fruizione di altri servizi messi a disposizione dall'Agenzia (es. consultazione dei propri dati fiscali, catastali e ipotecari, assistenza in merito ai controlli automatizzati delle dichiarazioni fiscali).
  In tale contesto, il legislatore è intervenuto con l'articolo 11, comma 2, lettera a), del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, Pag. 63il quale ha previsto che, dal 1o ottobre 2014, l'invio dei modelli F24 a saldo zero deve sempre avvenire attraverso i servizi Entratel/Fisconline, anche nei casi diversi da quelli già individuati dal citato articolo 37, comma 49-bis, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, senza la possibilità di avvalersi dei servizi telematici offerti dal sistema bancario e postale.
  La ratio di tale ultima disposizione risiede nella circostanza che, come sopra descritto, i modelli F24 a saldo zero non comportano trasferimenti di somme dal contribuente all'Amministrazione finanziaria, non risultando necessaria l'intermediazione bancaria o postale. Pertanto, trattandosi di un mero scambio di informazioni tra contribuente e Agenzia delle entrate, il legislatore dell'epoca ha ritenuto opportuno stabilire che tali operazioni avvengano direttamente attraverso i servizi telematici offerti dalla stessa Agenzia, già utilizzati da imprese e professionisti per trasmettere i modelli F24 e le dichiarazioni fiscali, ovvero per le altre finalità sopra richiamate.
  Inoltre, dato che sono stati rilevati alcuni casi di utilizzo in compensazione di crediti inesistenti attraverso modelli F24 «a saldo zero», si ritiene che limitare tali operazioni ai servizi telematici dell'Agenzia possa consentire un presidio più efficace nei confronti di tali fenomeni fraudolenti.
  Infine, si segnala che, in un'ottica di spending review, l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia per l'acquisizione dei modelli F24 «a saldo zero» consente di ottenere risparmi non trascurabili, in quanto per tali fattispecie non è prevista l'intermediazione di banche e poste e di conseguenza l'Agenzia non deve corrispondere a tali soggetti il compenso per la ricezione e la rendicontazione dei modelli F24.
  Si può, peraltro, considerare, sul piano generale, che un contribuente che è in grado di utilizzare i servizi telematici offerti dal sistema bancario ha un livello di abilità e conoscenza degli strumenti informatici che gli consente di potersi avvalere direttamente degli strumenti telematici gratuiti offerti dall'Amministrazione finanziaria, che hanno sostanzialmente analoghe caratteristiche di utilizzo del servizio (ad es. identificazione mediante username/password e gestione tramite pin dispositivi).
  Infine, si fa presente che l'eventuale adozione di un intervento normativo in linea con quanto auspicato dagli Onorevoli interroganti volto alla reintroduzione della modalità di pagamento tramite l’home banking per le compensazioni con delega F24 avente saldo finale pari a zero, dovrà prevedere l'individuazione di una apposita copertura finanziaria per i maggiori oneri conseguenti.

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ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (Atto n. 161).

PROPOSTE DI MODIFICA ALLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  Inserire le seguenti condizioni:
   a) sopprima il Governo l'articolo 1 dello schema di decreto;
   b) in relazione all'articolo 2, riduca il Governo il limite di 30 milioni previsto dalla norma;
   c) in relazione all'articolo 3, ripristini il Governo l'obbligatorietà dell'interpello ai fini della disapplicazione della disciplina CFC, considerata la sua funzione di controllo e di prevenzione;
   d) sempre in relazione all'articolo 3, sopprima il Governo la parte della norma ove si prevede l'attribuzione di un credito d'imposta in relazione alle imposte assolte all'estero;
   e) in relazione all'articolo 5, sopprima il Governo il riferimento al valore normale prevedendo l'indeducibilità assoluta dei costi black list;
   f) sempre in relazione all'articolo 5, non sopprima la circostanza che l'impresa estera svolga prevalentemente una attività commerciale effettiva quale condizione essenziale per la deducibilità dei costi black list;
   g) in relazione all'articolo 8, preveda l'obbligatorietà dello strumento dell'interpello ai fini della disapplicazione della disciplina CFC, considerata la sua funzione di controllo e di prevenzione.
1. Pesco, Alberti, Fico, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al numero 1) delle osservazioni premettere il seguente:
  01) in linea generale, valuti il Governo l'opportunità di disciplinare istituti che, nella materia della fiscalità internazionale, da tempo attendono una regolamentazione, quali ad esempio, quello dell’«attrazione» in Italia di capitale umano qualificato necessario all'internazionalizzazione delle imprese che operano in Italia o che potrebbero scegliere l'Italia come hub per le loro attività anche di holding, sempre al fine di agevolare gli investimenti nel territorio: a tale ultimo riguardo si potrebbe valutare positivamente l'esperienza di altri Paesi dell'Unione europea che da anni adottano regimi agevolativi temporanei per favorire l'attrazione di capitale umano «qualificato» ovvero adeguatamente «patrimonializzato», anche per dare impulso ai consumi e agli investimenti.
2. Carbone.
(Approvata)

  Al numero 1) delle osservazioni inserire, in fine, le parole: valuti altresì il Governo l'opportunità di estendere espressamente l'istituto del ravvedimento operoso senza applicazione delle sanzioni anche alle ipotesi in cui il contribuente, pur non avendo presentato istanza di ruling internazionale, abbia adempiuto agli oneri documentali idonei alla non applicazione delle sanzioni in caso di rettifica dei prezzi di trasferimento basata sul valore normale, salvo che Pag. 65l'Agenzia delle entrate reputi non conforme la documentazione predisposta.
3. Carella.

  Dopo il numero 2) delle osservazioni, inserire le seguenti:
  2-bis) con riferimento all'articolo 2 dello schema, il quale introduce, per le sole imprese che intendono effettuare investimenti nel territorio nazionale di ammontare non inferiore a trentamila euro e che abbiano «significative e durature ricadute sull'occupazione», lo strumento dell'interpello preventivo in merito al trattamento fiscale del loro piano di investimento, prevedendo al comma 2 che la risposta scritta e motivata dell'Agenzia delle entrate all'interpello è resa entro il termine di centoventi giorni, prorogabili, nel caso sia necessario acquisire ulteriori informazioni, di ulteriori novanta giorni, risulta evidente come un'attesa fino ad un massimo di centoventi giorni poco si concili con lo stimolo agli investimenti e con la celerità delle decisioni, soprattutto di imprenditori internazionali: valuti pertanto il Governo l'opportunità di ridurre il tempo concesso all'Agenzia delle entrate per rendere la risposta a sessanta giorni, prorogabili di ulteriori trenta, per un massimo complessivo di novanta giorni;
  2-ter) con riferimento all'articolo 2, comma 6, dello schema, laddove si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, stabilisce le modalità applicative del nuovo interpello e con successivo provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro ulteriori dieci giorni dall'entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, viene individuato l'ufficio competente alla risposta e alla verifica della corretta applicazione della stessa, valuti il Governo l'opportunità di ridurre a sessanta giorni il tempo di emanazione del decreto ministeriale e di far decorrere dalla data di pubblicazione del decreto legislativo il termine per l'indicazione dell'ufficio competente all'accoglimento degli interpelli preventivi.
4. Capezzone.

  Dopo il numero 2) delle osservazioni, inserire le seguenti:
  2-bis) con riferimento all'articolo 2 dello schema, il quale introduce, per le sole imprese che intendono effettuare investimenti nel territorio nazionale di ammontare non inferiore a trentamila euro e che abbiano «significative e durature ricadute sull'occupazione», lo strumento dell'interpello preventivo in merito al trattamento fiscale del loro piano di investimento, prevedendo al comma 2 che la risposta scritta e motivata dell'Agenzia delle entrate all'interpello è resa entro il termine di centoventi giorni, prorogabili, nel caso sia necessario acquisire ulteriori informazioni, di ulteriori novanta giorni, risulta evidente come un'attesa fino ad un massimo di centoventi giorni poco si concili con lo stimolo agli investimenti e con la celerità delle decisioni, soprattutto di imprenditori internazionali: valuti pertanto il Governo l'opportunità di ridurre il tempo concesso all'Agenzia delle entrate per rendere la risposta;
  2-ter) con riferimento all'articolo 2, comma 6, dello schema, laddove si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, stabilisce le modalità applicative del nuovo interpello e con successivo provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro ulteriori dieci giorni dall'entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, viene individuato l'ufficio competente alla risposta e alla verifica circa la corretta applicazione della stessa, valuti il Governo l'opportunità di ridurre il tempo di emanazione del decreto ministeriale e di far decorrere dalla data di pubblicazione del decreto legislativo il termine per l'indicazione dell'ufficio competente all'accoglimento degli interpelli preventivi;.
4. (Nuova formulazione). Capezzone.
(Approvata)

Pag. 66

  Dopo il numero 2) delle osservazioni inserire il seguente:
  2-bis) con riferimento all'articolo 3 dello schema, valuti il Governo l'opportunità di modificare la disposizione facendo riferimento agli utili netti maturati durante il possesso.
5. Carella.

  Dopo il numero 2) delle osservazioni inserire il seguente:
  2-bis con riferimento all'articolo 4 dello schema, il quale reca modifiche al regime di deduzione degli interessi passivi, relativamente alla previsione in tema di deducibilità degli interessi passivi delle società immobiliari, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che la previsione normativa riguarda anche le società che effettuano operazioni di affitto di ramo d'azienda immobiliare.
6. Carbone.

  Dopo il numero 2) delle osservazioni inserire il seguente:
  2-bis con riferimento all'articolo 4 dello schema, il quale reca modifiche al regime di deduzione degli interessi passivi, relativamente alla previsione in tema di deducibilità degli interessi passivi delle società immobiliari, valuti il Governo l'opportunità di chiarire se la previsione normativa riguarda anche le società che effettuano operazioni di affitto di ramo d'azienda immobiliare.
6. (Nuova formulazione) Carbone.
(Approvata)

  Dopo il numero 2) delle osservazioni inserire il seguente:
  2-bis) con riferimento all'articolo 4 dello schema, valuti il Governo l'opportunità di mantenere la possibilità di dedurre dal reddito complessivo del consolidato fiscale l'eccedenza di interessi passivi netti rilevatisi indeducibili in capo a una delle società partecipanti al consolidato, utilizzando anche le eccedenze di ROL realizzate dalle proprie partecipate estere.
7. Carella.

  Sostituire il numero 3) delle osservazioni con il seguente:
  3) con riferimento all'articolo 5, che riconduce la deducibilità dei costi cosiddetti black list al loro valore normale, per ciò che riguarda la tematica del transfer pricing, valuti il Governo l'opportunità di:
   migliorare, rendendoli più agevoli e certi, i meccanismi di determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo, tenendo conto delle tendenze internazionali e delle complessità dei contenziosi che scaturiscono, i quali, di regola, interessano vari Stati;
   chiarire con norma espressa che il cosiddetto «transfer pricing interno» non è compatibile con l'attuale impianto del TUIR, chiarendo espressamente che l'articolo 110, comma 7, del TUIR medesimo non si applica alle operazioni infragruppo tra imprese residenti o localizzate in Italia.
8. Carella.
(Approvata)

  Dopo il numero 3) delle osservazioni inserire il seguente:
  3-bis) con riferimento all'articolo 5 dello schema, valuti il Governo l'opportunità di precisare, alla lettera a) del comma 1, che i costi si ritengono sostenuti al valore normale, salvo prova contraria.
9. Marco Di Maio.
(Approvata)

Pag. 67

  Sostituire il numero 5) delle osservazioni con il seguente:
  5) con riferimento alle modifiche introdotte dall'articolo 8 in materia di controlled foreign companies (CFC), tenuto conto delle recenti tendenze evolutive delle discipline di CFC riscontrabili a livello internazionale, valuti il Governo l'opportunità di attuare un più efficace adeguamento della disciplina nazionale a dette tendenze, anche per quanto attiene ai requisiti soggettivi o oggettivi di «ingresso» nel campo di applicazione del regime CFC.
  Avendo particolare riferimento alle CFC cosiddette «di white list», anche al fine di favorire gli investimenti esteri delle imprese italiane, valuti altresì il Governo di continuare nel segno della semplificazione, ad esempio in merito alla determinazione della base imponibile e/o prevedendo l'irrilevanza, ai fini del cosiddetto tax rate test, delle variazioni non permanenti della base imponibile.
  Ai fini di una maggiore certezza del diritto valuti inoltre il Governo l'opportunità di specificare che il ruling in materia di CFC, in quanto volto a dimostrare che la società non residente non è una costruzione di puro artificio, può essere anche «preventivo», cioè che può essere presentato anche prima che vengano «falliti» i test.
  Valuti infine il Governo l'opportunità di prevedere espressamente un regime transitorio per gli utili delle CFC collegate.
10. Marco Di Maio.
(Approvata)

  Al numero 9) delle osservazioni inserire, in fine, le parole: valuti altresì il Governo l'opportunità di rendere maggiormente favorevoli i regimi di detassazione delle sopravvenienze attive derivanti da riduzioni di debiti in presenza di crisi di impresa, coordinando ulteriormente tali regimi con la nuova disciplina antielusiva di tassazione delle rinunce a crediti da parte del socio.
11. Carbone.

  Inserire le seguenti premesse:
  Premesso che:
   lo schema di decreto legislativo persegue, in attuazione della legge per la riforma del sistema fiscale di cui alla legge n. 23 del 2014, l'obiettivo principale di rendere il nostro Paese maggiormente attrattivo e competitivo per le imprese, italiane o straniere, che intendono operare in Italia;
   l'articolo 13 dello schema di decreto, al comma 1, lettera a), relativa alle perdite su crediti, sostituisce l'articolo 88 del TUIR, apportando modifiche al regime fiscale della deducibilità delle perdite sui crediti e prevedendo non solo che le rinunce su crediti dei soci e le operazioni di conversione del credito in partecipazioni siano tassabili in capo al debitore quali sopravvenienze attive, ma anche che le riduzioni di debito d'impresa in caso di concordato di risanamento e procedure ai sensi degli articoli 67 e 182-bis della legge fallimentare siano parzialmente tassabili;
   la formulazione del predetto articolo 13, modificando il regime fiscale delle rinunce a crediti effettuate da parte dei soci e di conversioni di crediti in partecipazioni, introdurrebbe quindi una penalizzazione (fino a oggi non prevista), in capo al debitore;
   le operazioni di rinuncia e/o di conversione spesso si manifestano in un momento di difficoltà finanziaria del debitore, tale per cui appare per il creditore addirittura più conveniente ricorrere alla conversione in crediti rispetto a forme alternative di recupero;
   tale nuova previsione normativa, per effetto della tassazione della sopravvenienza in capo al debitore, se non tempestivamente corretta, obbligherà i debitori e le aziende che stanno affrontando delle pesanti ristrutturazioni finanziarie, ad affrontare un ulteriore impegno economico non sopportabile e soprattutto non Pag. 68in linea con il programma dell'attuale Governo, che vuole invece rilanciare la ripresa dell'economia italiana e delle imprese presenti sul territorio;
  dopo il numero 9) delle osservazioni inserire le seguenti:
   9-bis) valuti il Governo l'opportunità di mantenere in capo al debitore la piena esenzione fiscale relativa alla rinuncia dei soci ai crediti, valutando invece l'opportunità di tassare tali operazioni, al momento del realizzo della partecipazione, attraverso la disapplicazione del regime cosiddetto PEX (Participation exemption) in capo ai soci che abbiano operato la rinuncia, fino a concorrenza della differenza tra il valore nominale del credito e il relativo valore fiscale ante rinuncia; nei limiti di tale differenza di valori, un'analoga disapplicazione del regime PEX andrebbe prevista anche nei confronti di chi diventi socio a seguito di un'operazione di conversione dei crediti in partecipazioni, assumendo in tal caso quale ultimo valore fiscale del credito quello al netto delle perdite su crediti dedotte per effetto della conversione stessa;
   9-ter) valuti al contempo il Governo l'opportunità di eliminare la previsione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), secondo la quale, in caso di accordo di ristrutturazione o di procedure concorsuali non liquidatorie, la riduzione dei debiti comporta comunque per il debitore stesso la consumazione delle perdite correnti e pregresse, nonché delle eccedenze di interessi passivi utilizzabili: è evidente infatti che, altrimenti, il regime di detassazione non verrebbe di fatto ad operare, poiché normalmente il debitore è già in una situazione di perdita tale da assorbire interamente la sopravvenienza da riduzione del debito; in questa prospettiva, il regime di tali accordi e procedure non liquidatorie andrebbe quindi assimilato a quello previsto per il concordato preventivo e fallimentare, per i quali la norma stabilisce che l'effetto esdebitatorio non determini alcuna conseguenza impositiva a carico del debitore, onde evitare possibili arbitraggi fiscali che portino a favorire la messa in liquidazione dell'impresa anziché la soluzione della crisi;
   9-quater) valuti il Governo l'opportunità di riconoscere a tutti gli strumenti finanziari partecipativi acquisiti a seguito di un'operazione di conversione dei crediti, appositamente emessi e diversi civilisticamente dalle azioni, la possibilità di essere equiparati fiscalmente ai crediti estinti secondo la disciplina dell'articolo 113 del TUIR (con conseguente disapplicazione del regime PEX), a prescindere dalla presentazione di un interpello disapplicativo.
12. Carella.

  Dopo il numero 9) delle osservazioni inserire il seguente:
  9-bis) con riferimento all'articolo 13, valuti il Governo l'opportunità di prevedere il regime di neutralità fiscale anche a favore dei contribuenti persone fisiche che ricevono, in cambio di propri crediti e interessi accessori, azioni e quote di società oggetto di procedure concorsuali e di procedure ai sensi degli articoli 67 e 182-bis della legge fallimentare.
13. Francesco Sanna.

  Dopo il numero 9) delle osservazioni inserire il seguente:
  9-bis) per quanto riguarda la disciplina della branch exemption, di cui all'articolo 14 dello schema, valuti il Governo l'opportunità di limitare la durata dell'opzione (ad esempio cinque anni), con facoltà di rinnovo, ovvero, ferma l'irrevocabilità dell'opzione, valuti il Governo l'opportunità di preservare la facoltà di attribuire comunque una rilevanza alle perdite della stabile organizzazione, salvo l'obbligo di assoggettare a tassazione gli utili della medesima che dovessero manifestarsi successivamente, fino a concorrenza delle perdite di cui l'impresa abbia nel frattempo beneficiato.Pag. 69
  Al contempo, sempre al fine di rendere maggiormente competitivo il nuovo regime della branch exemption, valuti il Governo l'opportunità di:
   chiarire meglio l'ambito applicativo della disciplina del transfer pricing nelle operazioni tra la casa madre e la stabile organizzazione estera;
   eliminare la previsione del comma 4, con la quale si prevede una complessa e poco giustificabile, sul piano sistematico, applicazione del regime di CFC per le stabili organizzazioni di black list in capo alle imprese italiane che abbiano adottato la branch exemption per le altre stabili organizzazioni.

  Al fine di eliminare il complesso e poco efficace meccanismo di monitoraggio degli utili di cui al comma 5, valuti inoltre il Governo la possibilità di escludere dall'opzione per l'esenzione le stabili organizzazioni di black list aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 167 del TUIR, ovvero, alternativamente, ammettere tali stabili organizzazioni nel regime di esenzione, senza però obbligare le imprese a porre in essere tale complesso meccanismo (quest'ultima opzione, ovviamente, andrebbe coordinata con una eventuale e più pregnante modifica del regime dei dividendi provenienti da black list, di cui all'articolo 3).
  Per ciò che riguarda il regime transitorio, valuti il Governo l'opportunità di:
   confermare espressamente che l'assenza di apposito regime transitorio in merito ai valori latenti e alle variazioni timing in attesa di reversal, indica l'intenzione del legislatore di ammettere il passaggio direttamente dal regime del credito a quello dell'esenzione senza alcun aggravio né deduzione;
   chiarire che il maggior periodo di tempo per esercitare l'opzione che è concesso alle imprese che abbiano già delle stabili organizzazioni all'estero al momento di entrata in vigore delle nuove disposizioni sia riconosciuto a tutte le imprese, anche nei casi di costituzione di nuovi stabili organizzazioni in detto periodo di tempo.
14. Marco Di Maio.
(Approvata)

Pag. 70

ALLEGATO 5

Schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (Atto n. 161).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante misure per la crescita e l'internazionalizzazione delle imprese (Atto n. 161);
   considerato che lo schema di decreto legislativo, coerentemente con le previsioni della legge delega:
    contiene misure idonee a facilitare l'adempimento degli oneri fiscali per le imprese, siano esse italiane o straniere, che intendano operare in Italia e per quelle italiane che intendano operare all'estero;
    garantisce una maggiore certezza nell'applicazione delle norme;
    favorisce una maggiore coerenza fra il nostro ordinamento e i più recenti orientamenti dell'Unione europea e della Corte di giustizia, nonché con gli standard internazionali stabiliti dall'OCSE;
    permette di superare alcune distorsioni dei regimi esistenti, favorendone al tempo stesso la semplificazione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   1) in linea generale, valuti il Governo l'opportunità di disciplinare istituti che, nella materia della fiscalità internazionale, da tempo attendono una regolamentazione, quali ad esempio, quello dell’«attrazione» in Italia di capitale umano qualificato necessario all'internazionalizzazione delle imprese che operano in Italia o che potrebbero scegliere l'Italia come hub per le loro attività anche di holding, sempre al fine di agevolare gli investimenti nel territorio: a tale ultimo riguardo si potrebbe valutare positivamente l'esperienza di altri Paesi dell'Unione europea che da anni adottano regimi agevolativi temporanei per favorire l'attrazione di capitale umano «qualificato» ovvero adeguatamente «patrimonializzato», anche per dare impulso ai consumi e agli investimenti;
   2) con riferimento all'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, relativo al ruling internazionale, il quale al comma 2 introduce un nuovo articolo 31-ter nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, che, nell'individuare al comma 3 le condizioni per l'estensione retroattiva della validità dell'accordo, fa riferimento alle «condizioni di fatto o di diritto a base dell'accordo» stesso, utilizzando un'espressione ambigua che potrebbe creare difficoltà interpretative: al fine di chiarire che l'accordo può retroagire solo se sussistono congiuntamente sia le condizioni di fatto sia quelle di diritto poste a base dell'accordo stesso e in coerenza con quanto indicato dalla stessa Relazione al provvedimento, valuti pertanto il Governo l'opportunità di utilizzare la locuzione «condizioni di fatto e di diritto»;
   3) con riferimento all'articolo 2 dello schema di decreto, il quale introduce, al comma 1, un «nuovo interpello» per le imprese che intendano effettuare investimenti Pag. 71in Italia rilevanti e con «significative e durature ricadute sull'occupazione», si rileva come tale secondo criterio appaia di dubbio significato, potendo infatti determinare l'esclusione dall'interpello di imprese disponibili ad effettuare investimenti significativi in settori, quali quelli ad alta tecnologia, che, per loro natura, hanno un impatto occupazionale inferiore rispetto a quelli in altri settori: valuti quindi il Governo l'opportunità di modulare il criterio richiedendo che gli investimenti di cui si parla abbiano «ricadute occupazionali significative in relazione all'attività in cui avviene l'investimento e durature»;
   4) ancora con riferimento all'articolo 2 dello schema, il quale introduce, per le sole imprese che intendono effettuare investimenti nel territorio nazionale di ammontare non inferiore a trentamila euro e che abbiano «significative e durature ricadute sull'occupazione», lo strumento dell'interpello preventivo in merito al trattamento fiscale del loro piano di investimento, prevedendo al comma 2 che la risposta scritta e motivata dell'Agenzia delle entrate all'interpello è resa entro il termine di centoventi giorni, prorogabili, nel caso sia necessario acquisire ulteriori informazioni, di ulteriori novanta giorni, risulta evidente come un'attesa fino ad un massimo di centoventi giorni poco si concili con lo stimolo agli investimenti e con la celerità delle decisioni, soprattutto di imprenditori internazionali: valuti pertanto il Governo l'opportunità di ridurre il tempo concesso all'Agenzia delle entrate per rendere la risposta;
   5) con riferimento all'articolo 2, comma 6, dello schema, laddove si prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo, stabilisce le modalità applicative del nuovo interpello e che con successivo provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanarsi entro ulteriori dieci giorni dall'entrata in vigore del predetto decreto ministeriale, viene individuato l'ufficio competente alla risposta e alla verifica circa la corretta applicazione della stessa, valuti il Governo l'opportunità di ridurre il tempo di emanazione del decreto ministeriale e di far decorrere dalla data di pubblicazione del decreto legislativo il termine per l'indicazione dell'ufficio competente all'accoglimento degli interpelli preventivi;
   6) con riferimento all'articolo 4 dello schema, il quale reca modifiche al regime di deduzione degli interessi passivi, relativamente alla previsione in tema di deducibilità degli interessi passivi delle società immobiliari, valuti il Governo l'opportunità di chiarire se la previsione normativa riguarda anche le società che effettuano operazioni di affitto di ramo d'azienda immobiliare;
   7) con riferimento all'articolo 5 dello schema, il quale riconduce la deducibilità dei costi cosiddetti black list al loro valore normale, per ciò che riguarda la tematica del transfer pricing, valuti il Governo l'opportunità di:
    migliorare, rendendoli più agevoli e certi, i meccanismi di determinazione dei prezzi di trasferimento infragruppo, tenendo conto delle tendenze internazionali e delle complessità dei contenziosi che scaturiscono, i quali, di regola, interessano vari Stati;
    chiarire con norma espressa che il cosiddetto «transfer pricing interno» non è compatibile con l'attuale impianto del TUIR, chiarendo espressamente che l'articolo 110, comma 7, del TUIR medesimo non si applica alle operazioni infragruppo tra imprese residenti o localizzate in Italia;
   8) ancora con riferimento all'articolo 5 dello schema, valuti il Governo l'opportunità di precisare, alla lettera a) del comma 1, che i costi si ritengono sostenuti al valore normale, salvo prova contraria;
   9) con riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera b), dello schema, valuti il Governo l'opportunità di chiarire che il comma 3 del novellato articolo 152 del TUIR, il quale prevede che i componenti di reddito attribuibili alle stabili organizzazioni Pag. 72relativamente alle transazioni e alle operazioni tra la stabile organizzazione e l'entità cui la medesima appartiene sono determinati ai sensi del comma 7 dell'articolo 110 del TUIR, fa riferimento al cosiddetto «functional separate entity approach» adottato in sede OCSE e di cui le disposizioni proposte rappresentano l'attuazione sul piano normativo nazionale;
   10) con riferimento alle modifiche introdotte dall'articolo 8 dello schema in materia di controlled foreign companies (CFC), tenuto conto delle recenti tendenze evolutive delle discipline di CFC riscontrabili a livello internazionale, valuti il Governo l'opportunità di attuare un più efficace adeguamento della disciplina nazionale a dette tendenze, anche per quanto attiene ai requisiti soggettivi o oggettivi di «ingresso» nel campo di applicazione del regime CFC.
  Avendo particolare riferimento alle CFC cosiddette «di white list», anche al fine di favorire gli investimenti esteri delle imprese italiane, valuti altresì il Governo di continuare nel segno della semplificazione, ad esempio in merito alla determinazione della base imponibile e/o prevedendo l'irrilevanza, ai fini del cosiddetto tax rate test, delle variazioni non permanenti della base imponibile.
  Ai fini di una maggiore certezza del diritto, valuti inoltre il Governo l'opportunità di specificare che il ruling in materia di CFC, in quanto volto a dimostrare che la società non residente non è una costruzione di puro artificio, può essere anche «preventivo», cioè che può essere presentato anche prima che vengano «falliti» i test.
  Valuti infine il Governo l'opportunità di prevedere espressamente un regime transitorio per gli utili delle CFC collegate;
   11) con riferimento all'articolo 10 dello schema, il quale, al comma 2, modifica il decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, valuti il Governo l'opportunità di introdurre un meccanismo per evitare un adeguamento tardivo della lista ivi richiamata rispetto all'entrata in vigore delle convenzioni che prevedano un adeguato scambio di informazioni, prevedendo, in particolare, un aggiornamento periodico, a cadenza non superiore ai sei mesi, della lista in questione;
   12) sempre con riferimento all'articolo 10 dello schema, nell'ottica di una maggiore aderenza agli standard internazionali di trasparenza, valuti il Governo l'opportunità di chiarire l'espressione «adeguato scambio di informazioni», prevedendo che esso sia svolto in conformità con quanto stabilito dalle fonti internazionali e, in particolare, dall'articolo 26 del Modello OCSE e dal Modello di Tax Information Exchange Agreement dell'OCSE del 2002;
   13) in ordine all'articolo 11 dello schema, valuti il Governo l'opportunità di chiarire se il regime di exit tax ivi previsto con riferimento alle operazioni straordinarie riguardi anche le operazioni di questo tipo realizzate con Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo;
   14) con riferimento all'articolo 13 dello schema, relativo alle perdite su crediti, il quale, al comma 1, lettera a), modifica l'articolo 88 del TUIR introducendo, al comma 4-bis e al comma 4-ter, una disciplina maggiormente onerosa, rispetto a quella in essere, per le società oggetto di procedure concorsuali e di procedure ex articolo 67 e 182-bis della legge fallimentare, che abbiano già definito o stiano definendo il percorso di risanamento, già oggetto di asseverazioni da parte di professionisti e di specifici decreti emessi dal tribunale, valuti il Governo, nel rispetto dello statuto del contribuente e al fine di evitare un onere che non poteva essere correttamente previsto in capo a tali società, l'opportunità di modificare il comma 2 del medesimo articolo 13 al fine di prevedere che le disposizioni previste dal comma 1, lettere a), b) ed e), si applichino dal periodo di imposta successivo alla data in vigore del decreto legislativo in esame;
   15) per quanto riguarda la disciplina della branch exemption, di cui all'articolo 14 dello schema, valuti il Governo l'opportunità Pag. 73di limitare la durata dell'opzione (ad esempio cinque anni), con facoltà di rinnovo, ovvero, ferma l'irrevocabilità dell'opzione, valuti il Governo l'opportunità di preservare la facoltà di attribuire comunque una rilevanza alle perdite della stabile organizzazione, salvo l'obbligo di assoggettare a tassazione gli utili della medesima che dovessero manifestarsi successivamente, fino a concorrenza delle perdite di cui l'impresa abbia nel frattempo beneficiato.
  Al contempo, sempre al fine di rendere maggiormente competitivo il nuovo regime della branch exemption, valuti il Governo l'opportunità di:
   chiarire meglio l'ambito applicativo della disciplina del transfer pricing nelle operazioni tra la casa madre e la stabile organizzazione estera;
   eliminare la previsione del comma 4, con la quale si prevede una complessa e poco giustificabile, sul piano sistematico, applicazione del regime di CFC per le stabili organizzazioni di black list in capo alle imprese italiane che abbiano adottato la branch exemption per le altre stabili organizzazioni.

  Al fine di eliminare il complesso e poco efficace meccanismo di monitoraggio degli utili di cui al comma 5, valuti inoltre il Governo la possibilità di escludere dall'opzione per l'esenzione le stabili organizzazioni di black list aventi i requisiti di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 167 del TUIR, ovvero, alternativamente, ammettere tali stabili organizzazioni nel regime di esenzione, senza però obbligare le imprese a porre in essere tale complesso meccanismo (quest'ultima opzione, ovviamente, andrebbe coordinata con un'eventuale e più pregnante modifica del regime dei dividendi provenienti da Paesi black list, di cui all'articolo 3).
  Per ciò che riguarda il regime transitorio, valuti il Governo l'opportunità di:
   confermare espressamente che l'assenza di apposito regime transitorio in merito ai valori latenti e alle variazioni timing in attesa di reversal, indica l'intenzione del legislatore di ammettere il passaggio direttamente dal regime del credito a quello dell'esenzione senza alcun aggravio né deduzione;
   chiarire che il maggior periodo di tempo per esercitare l'opzione che è concesso alle imprese le quali abbiano già delle stabili organizzazioni all'estero al momento di entrata in vigore delle nuove disposizioni sia riconosciuto a tutte le imprese, anche nei casi di costituzione di nuovi stabili organizzazioni in detto periodo di tempo;
   16) per un difetto di coordinamento, la modifica apportata dall'articolo 15, comma 1, lettera b), dello schema al comma 6 dell'articolo 165 del TUIR sembrerebbe eliminare il criterio della per country limitation in relazione al solo riporto delle eccedenze, lasciandola invece in vita ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 165: valuti quindi il Governo l'opportunità di ripristinare il riferimento a tale criterio nel predetto comma 6, anche al fine di una migliore formulazione lessicale del testo, sostituendo le parole da: «Nel caso di reddito d'impresa prodotto» fino a: «su tale reddito» con le seguenti: «L'imposta estera pagata a titolo definitivo sui redditi prodotti nello stesso Stato estero eccedente la quota d'imposta italiana relativa ai medesimi redditi esteri».

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ALLEGATO 6

Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (Atto n. 162).

PROPOSTE DI MODIFICA ALLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  Inserire le seguenti premesse:
   osservato che le semplificazioni prospettate nello schema di decreto appaiono aderenti più ai sistemi contabili e alle esigenze adempimentali delle micro-imprese che non a quelle delle piccole e medie imprese (PMI), in quanto quest'ultime sono già dotate di una propria infrastruttura tecnologica. A differenza delle grandi imprese, dotate di risorse interne dedicate allo sviluppo, alle PMI risulterebbe eccessivamente oneroso adeguare la propria infrastruttura tecnologica, necessitando, pertanto, del coordinamento e di integrazione con gli strumenti che saranno messi a loro disposizione dall'Amministrazione finanziaria;
   osservato anche che eventuali carenze nell'integrazione e nell'interfacciamento tra gli strumenti tecnologici implementati dall'Amministrazione finanziaria e i gestionali avanzati utilizzati dalle piccole e medie imprese potrebbe indurre quest'ultime a non optare per la comunicazione telematica dei dati rilevati ai fini IVA pregiudicando in tal modo le previsioni di adesione al sistema di fatturazione elettronica;
   rilevato anche che per i contribuenti di minori dimensioni sarebbe opportuno porre rimedio a talune lacune e incompletezze nell'offerta degli strumenti tecnologici pubblici messi a disposizione dall'Amministrazione finanziaria, e prospettati nella relazione tecnica della bozza di decreto, affinché l'adesione al nuovo regime non si risolva per tali categorie in un aumento degli adempimenti amministrativi, in una loro duplicazione o in un aumento dei costi di conformità, a dispetto delle finalità semplificatorie del provvedimento.

  Conseguentemente premettere le seguenti osservazioni:
   0a) si preveda la messa a disposizione gratuita di soluzioni tecnologiche avanzate e moderne che si interfaccino con i programmi gestionali più avanzati consentendone l'estrapolazione automatica dei dati rilevanti ai fini IVA, la relativa traduzione nel formato strutturato previsto e la trasmissione telematica all'Amministrazione finanziaria così da incentivare anche le piccole e medie realtà imprenditoriali già strutturate, che svolgono la propria attività in regime ordinario IVA, ad optare per il regime di trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini IVA o delle Fatture Elettroniche; si preveda di mettere gratuitamente a disposizione dei soggetti aderenti strumenti avanzati e moderni che consentano loro di ricevere in forma aperta i flussi provenienti dal sistema SDI, così da consentire la necessaria automazione ed integrazione dell'infrastruttura tecnologica di cui essi sono già dotati, evitando, quindi, inefficienti operazioni di consultazione e inserimento manuale che disincentiverebbero l'adesione al sistema di fatturazione elettronica;
   0b) si provveda, con gli stessi obiettivi di integrazione della precedente lettera, e Pag. 75con i medesimi strumenti ivi previsti, a consentire ai contribuenti che hanno deciso di aderire al SDI di veicolare anche quei documenti fiscali non elettronici ricevuti dai propri fornitori che non hanno aderito al meccanismo della fatturazione elettronica, anche richiedendo una più semplice trasmissione telematica dei dati rilevanti ai fini IVA, invece che la traduzione dell'intero documento;
   0c) preveda il Governo, al fine di conseguire una piena dematerializzazione documentale a beneficio dei soggetti che utilizzano il sistema SDI, di implementare un sistema di notifica elettronica o invio attraverso posta elettronica, eventualmente certificata, dei documenti fiscali trasmessi e di quelli ricevuti;
   0d) nella valutazione dell'introduzione dell'obbligatorietà della trasmissione telematica, consideri altresì il Governo di prevedere l'obbligo della comunicazione telematica delle sole fatture attive e di quelle inerenti le importazioni di beni e servizi, con esclusione dunque delle fatture relative agli acquisti interni alla cui comunicazione provvedono i relativi fornitori;
   0e) valuti il Governo la possibilità di consentire ai contribuenti minori in regime IVA semplificato di utilizzare la piattaforma tecnologica per la trasmissione telematica delle fatture attive e passive anche per la comunicazione dei dati relativi a costi e ricavi esclusi dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ma che rilevano ai fini delle imposte sui redditi (canoni di locazione, costi del personale, quote annuali di ammortamento dei beni durevoli, oneri condominiali per citarne alcuni) onde consentirne l'agevole annotazione ai fini della deducibilità dal reddito imponibile e sopprimere sotto tutti i profili la redazione e conservazione dei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
   0f) valuti il Governo di anticipare l'abrogazione del regime di cui all'articolo 1, commi da 429 a 432, della legge n. 311 del 2004 rispetto al termine previsto nello schema di decreto, in quanto tale regime non offre sufficienti garanzie contro la possibile manipolazione dei dati e l'evasione fiscale.
1. Pisano, Pesco, Ruocco, Villarosa, Fico, Alberti.

  Dopo la lettera e) delle osservazioni inserire la seguente:
   e-bis) valuti il Governo l'opportunità di anticipare l'abrogazione del regime di cui all'articolo 1, commi da 429 a 432, della legge n. 311 del 2014 rispetto al termine previsto dall'articolo 7 dello schema di decreto, in quanto tale regime non offre sufficienti garanzie contro la possibile manipolazione dei dati e l'evasione fiscale.
1. (Nuova formulazione). Pisano, Pesco, Ruocco, Villarosa, Fico, Alberti
(Approvata)

  Apportare le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera a), dopo le parole: previsti dallo schema di decreto inserire le seguenti:, garantendo la tempestiva divulgazione delle specifiche tecniche che consentano a tutti gli operatori interessati di adeguare i propri sistemi informatici in tempi utili, nonché;
   2) alla lettera a), dopo le parole: a tutti i contribuenti inserire le seguenti: , compresi i privati non soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto;
   3) dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) si preveda che l'Agenzia delle entrate elabori una codificazione universale delle causali IVA da utilizzare nella contabilità al fine di agevolare l'inserimento dei dati ricevuti dai fornitori attraverso il sistema di interscambio, dal momento che l'attuale sistema non codificato comporta un notevole onere in fase di contabilizzazione della fattura ricevuta, Pag. 76che si elimina invece con l'inserimento di un apposito codice in fase di trasmissione della fattura.
2. Gebhard, Schullian.

  Dopo la lettera a) delle osservazioni inserire la seguente:
   a-bis) si preveda che l'Agenzia delle entrate elabori una codificazione universale delle causali IVA da utilizzare nella contabilità, al fine di agevolare l'inserimento dei dati ricevuti dai fornitori attraverso il sistema di interscambio, dal momento che l'attuale sistema non codificato comporta un notevole onere in fase di contabilizzazione della fattura ricevuta, onere il quale si eliminerebbe invece con l'inserimento di un apposito codice in fase di trasmissione della fattura stessa.
2. (Nuova formulazione). Gebhard, Schullian.
(Approvata)

  Sopprimere la lettera b) delle osservazioni.
3. Capezzone.

  Trasformare in condizione l'osservazione di cui alla lettera b), prevedendo inoltre che quanto previsto nella predetta lettera b) decorra dal 1o gennaio 2016.
4. Paglia.

  Dopo la lettera b) delle osservazioni, inserire la seguente:
   b-bis) in riferimento all'articolo 1, comma 1 dello schema di decreto, valuti il Governo la possibilità che l'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione, volto a individuare specifiche categorie di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, cui vengono messi a disposizione gratuitamente i servizi di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche, avvenga previa consultazione delle associazioni di categoria.
5. Capezzone.
(Approvata)

  Dopo la lettera b) delle osservazioni inserire la seguente:
   b-bis) con riferimento all'articolo 1, comma 4, dello schema di decreto, laddove si fa riferimento al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, valuti il Governo l'opportunità di eliminare il richiamo alle associazioni di categoria, in quanto le stesse sono già presenti all'interno del forum nazionale sulla fatturazione elettronica.
6. Sottanelli.
(Approvata)

  Dopo la lettera b) delle osservazioni inserire la seguente:
   b-bis) con riferimento all'articolo 1, comma 4, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di correggere la formulazione tecnica della disposizione, sostituendo il riferimento «alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467» con il riferimento «alle decisioni della Commissione europea COM (2010) 8467 e C(2014) 4142» la prima istitutiva del forum europeo della fattura elettronica e la seconda istitutiva del forum europeo sull’e-procurement.
7. Sottanelli.

  Dopo la lettera b) delle osservazioni inserire la seguente:
   b-bis) con riferimento all'articolo 1, comma 5, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di integrare la formulazione della disposizione, inserendo, Pag. 77alla fine del comma, le parole: «e garantire il principio di proporzionalità».
8. Sottanelli.

  Alla lettera c) delle osservazioni dopo le parole: detrazioni fiscali inserire le seguenti:, anche sotto la forma di credito d'imposta,».
9. Capezzone.
(Approvata)

  Sostituire la lettera d) delle osservazioni con la seguente:
   d) con riferimento all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo la possibilità di apportare le seguenti modificazioni:
    sostituire il comma 2 con il seguente: «2. A decorrere dal 1o gennaio 2017, la memorizzazione elettronica, la raccolta e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, secondo specifiche modalità tecniche di settore, è obbligatoria per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici»;
    inserire al comma 3 un esplicito riferimento ad entrambi i commi precedenti;
    eliminare dal comma 5 il richiamo al comma 2, apparendo improprio per i soggetti passivi i quali effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici, che la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sostituiscono la modalità di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, alla quale non sono fino ad ora tenuti.
10. Capezzone.

  Alla lettera d) delle osservazioni sostituire le parole: si preveda che tali funzioni di memorizzazione e trasmissione, con le seguenti: si preveda che tali funzioni riguardino anche la raccolta dei dati, oltre alla loro memorizzazione e trasmissione, e che tali funzioni.
11. Capezzone.
(Approvata)

  Dopo la lettera d) delle osservazioni inserire la seguente:
   d-bis) con riferimento all'articolo 2, comma 4, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di correggere la formulazione tecnica della disposizione, sostituendo il riferimento «alla decisione della Commissione europea COM (2010) 8467» con il riferimento «alle decisioni della Commissione europea COM (2010) 8467 e C(2014) 4142» la prima istitutiva del forum europeo della fattura elettronica e la seconda istitutiva del forum europeo sull’e-procurement.
12. Sottanelli.

  Sopprimere la lettera e) delle osservazioni.
13. Sottanelli.

  Alla lettera e) delle osservazioni, inserire, in fine, le parole: valuti altresì il Governo la possibilità di esonerare dall'obbligo della conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche i soggetti passivi IVA che, a decorrere dal 1o gennaio 2017, si avvalgano della piattaforma gratuita del Sistema di interscambio (Sdi) gestito dall'Agenzia delle entrate, che quindi già è in possesso di tali documenti, in ragione della previsione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e dell'articolo 7, comma 1, lettera f), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
14. Capezzone.

Pag. 78

  Dopo la lettera f) delle osservazioni inserire la seguente:
   f-bis) con riferimento all'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di inserire anche le seguenti lettere:
    c) l'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17 (facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione della imposta risultanti da dichiarazioni d'intento);
    d) l'articolo 60-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (solidarietà nel pagamento dell'imposta del cessionario nel caso di frodi IVA);
    e) l'articolo 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni (comunicazione all'anagrafe tributaria).
15. Sottanelli.

  Dopo la lettera e) delle osservazioni inserire la seguente:
    e-bis) con riferimento all'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di inserire anche la seguente lettera:
    c) l'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17 (facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione dell'imposta risultanti da dichiarazioni d'intento);
15. (Nuova formulazione). Sottanelli.
(Approvata)

  Dopo la lettera f) delle osservazioni inserire la seguente:
   f-bis) con riferimento all'articolo 4, comma 2, che fra le condizioni per accedere alle riduzioni degli adempimenti amministrativi e contabili per specifiche categorie di soggetti, indica la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni, chiarisca il Governo il meccanismo per consentire l'accesso a tale regime semplificato in presenza di fornitori che inviano ancora le fatture in modalità cartacea.
16. Capezzone.

Pag. 79

ALLEGATO 7

Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (Atto n. 162).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (Atto n. 162);
   evidenziato come il provvedimento intenda realizzare un passo avanti importante verso l'obiettivo di alleggerire gli oneri documentali a carico dei contribuenti e di rafforzare la capacità dell'amministrazione finanziaria di svolgere con maggiore efficacia la sua funzione di controllo;
   rilevato come la generalizzazione del sistema di fatturazione elettronica delle fatture e di trasmissione telematica dei corrispettivi costituisca un elemento di stimolo importante per un più generale processo di innovazione tecnologica del Paese nel suo complesso, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, in quanto rappresenta una delle principali leve per diffondere la cultura digitale nel mondo delle imprese, rendere più efficienti i processi amministrativi e ridurre i costi di gestione, realizzando risparmi che sono stati stimati dalla Commissione Europea in circa 240 miliardi di euro se entro il 2020 venissero ammesse e scambiate solo fatture elettroniche, nonché per migliorare il rapporto tra amministrazione fiscale e contribuenti e indurre a una maggiore tax compliance, attraverso la semplificazione e riduzione degli adempimenti fiscali;
   sottolineata l'esigenza di rafforzare il più possibile gli strumenti per incentivare l'utilizzo del sistema da parte del numero più ampio possibile di contribuenti, al fine di massimizzare i vantaggi che possono essere forniti dal sistema stesso;
   evidenziato infatti come i vantaggi forniti da tali nuovi strumenti telematici sarà tanto maggiore, sia per i singoli contribuenti, sia per l'efficienza del sistema nel suo complesso, quanto più ampia sarà la loro diffusione;
   rilevata pertanto la necessità che i nuovi strumenti di trasmissione e memorizzazione telematica introdotti dallo schema di decreto non siano considerati come adempimenti aggiuntivi, ma come strumenti posti a disposizione dei contribuenti per modernizzare la loro operatività quotidiana e per snellire le modalità attraverso cui adempiere ai loro obblighi tributari;
   evidenziata l'opportunità di assicurare la massima flessibilità e interoperabilità delle soluzioni tecniche per la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, al fine di evitare l'obsolescenza di tali soluzioni e per integrarle il più possibile nell'operatività delle imprese chiamate a utilizzarle;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) si preveda un forte sostegno tecnologico pubblico rispetto al funzionamento Pag. 80dei meccanismi telematici previsti dallo schema di decreto, prevedendo in tale contesto che il sistema consenta non solo la trasmissione, ma anche la conservazione dei dati di interesse fiscale, al fine di offrire a tutti i contribuenti uno strumento in grado di modernizzare concretamente la loro operatività quotidiana e di semplificare e velocizzare effettivamente gli adempimenti cui essi sono chiamati;
   b) con riferimento all'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo, in una prospettiva di medio periodo, l'introduzione dell'obbligatorietà della trasmissione in forma telematica all'Agenzia delle Entrate, in coincidenza con i termini della liquidazione periodica IVA, dei dati di interesse fiscale delle fatture in luogo degli attuali adempimenti, valutando gli effetti di tale disposizione in un periodo individuato come sperimentale in una prima fase, in quanto tale misura potrebbe soddisfare sia le esigenze di semplificazione contabile e di riduzione dei costi di gestione degli adempimenti IVA (eliminando una serie molto ampia di adempimenti gravosi per i contribuenti, quali, ad esempio: le comunicazioni dei dati rilevanti a fini IVA – cosiddetto spesometro; le comunicazioni ai fini del monitoraggio delle transazioni con i Paesi a regime fiscale privilegiato appartenenti alla cosiddetta «black list»; la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle prestazioni intracomunitarie di servizi ricevuti e degli acquisti effettuati; la comunicazione delle dichiarazioni d'intento da parte degli esportatori abituali; l'obbligo di registrazione delle fatture emesse e delle fatture relative ai beni e servizi acquistati o importati; l'obbligo di apposizione del visto di conformità per la compensazione e il rimborso dei crediti IVA), sia l'esigenza di contrastare la sensibile evasione di tale tributo: valuti pertanto il Governo la possibilità di operare un'ulteriore semplificazione in favore dei contribuenti relativamente agli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini IVA, verificando la possibilità di eliminare anche le disposizioni in materia di reverse charge e di split payment introdotte con la legge di stabilità 2015, in quanto la trasmissione generalizzata in via telematica dei dati di interesse fiscale avrebbe gli stessi effetti di contrasto all'evasione IVA perseguiti dai predetti meccanismi del reverse charge e dello split payment;
   c) con riferimento all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, provveda il Governo a introdurre detrazioni fiscali per le spese sostenute dai contribuenti in relazione alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, al fine di incentivare maggiormente i contribuenti ad optare per tale strumento, che avrà ricadute positive sia sotto il profilo della semplificazione degli adempimenti sia sotto il profilo del rafforzamento del contrasto all'evasione, evitando il disorientamento per i contribuenti che provocherebbe un'adesione non generalizzata ai nuovi meccanismi di trasmissione;
   d) con riferimento all'articolo 2, comma 2, dello schema di decreto, il quale stabilisce l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici, si preveda che tali funzioni di memorizzazione e trasmissione possano essere effettuate utilizzando gli strumenti tecnologici già in uso da parte di tali operatori, senza prevedere l'inserimento all'interno dei predetti distributori di ulteriori dispositivi, evitando in tal modo aggravi di costi per il settore;
   e) con riferimento all'articolo 3 dello schema di decreto, il quale prevede una serie di incentivi, consistenti sostanzialmente nel venir meno di alcuni obblighi di comunicazione, nell'accelerazione dei rimborsi IVA e nella riduzione dei termini di accertamento, in favore dei contribuenti che trasmettano telematicamente all'Agenzia delle entrate tutte le fatture emesse e ricevute e tutte le note di variazione, si provveda a chiarire il meccanismo di applicazione di tali benefici in presenza di fornitori che inviano ancora le fatture in modalità cartacea;Pag. 81
   f) con riferimento all'articolo 3, valuti il Governo l'opportunità di prevedere, in favore dei soggetti che aderiscono ai meccanismi di trasmissione telematica delle fatture e dei corrispettivi e che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati, oltre agli incentivi già individuati dallo stesso articolo 3, anche l'esclusione della possibilità, per l'Amministrazione finanziaria, di esperire gli accertamenti analitico-induttivi sulla base di presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 e all'articolo 54, secondo comma, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, analogamente a quanto già previsto per i soggetti congrui e coerenti ai fini degli studi di settore.

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ALLEGATO 8

Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (Atto n. 162).

RIFORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (Atto n. 162);
   evidenziato come il provvedimento intenda realizzare un passo avanti importante verso l'obiettivo di alleggerire gli oneri documentali a carico dei contribuenti e di rafforzare la capacità dell'amministrazione finanziaria di svolgere con maggiore efficacia la sua funzione di controllo;
   rilevato come la generalizzazione del sistema di fatturazione elettronica delle fatture e di trasmissione telematica dei corrispettivi costituisca un elemento di stimolo importante per un più generale processo di innovazione tecnologica del Paese nel suo complesso, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, in quanto rappresenta una delle principali leve per diffondere la cultura digitale nel mondo delle imprese, rendere più efficienti i processi amministrativi e ridurre i costi di gestione, realizzando risparmi che sono stati stimati dalla Commissione Europea in circa 240 miliardi di euro se entro il 2020 venissero ammesse e scambiate solo fatture elettroniche, nonché per migliorare il rapporto tra amministrazione fiscale e contribuenti e indurre a una maggiore tax compliance, attraverso la semplificazione e riduzione degli adempimenti fiscali;
   sottolineata l'esigenza di rafforzare il più possibile gli strumenti per incentivare l'utilizzo del sistema da parte del numero più ampio possibile di contribuenti, al fine di massimizzare i vantaggi che possono essere forniti dal sistema stesso;
   evidenziato infatti come i vantaggi forniti da tali nuovi strumenti telematici sarà tanto maggiore, sia per i singoli contribuenti, sia per l'efficienza del sistema nel suo complesso, quanto più ampia sarà la loro diffusione;
   rilevata pertanto la necessità che i nuovi strumenti di trasmissione e memorizzazione telematica introdotti dallo schema di decreto non siano considerati come adempimenti aggiuntivi, ma come strumenti posti a disposizione dei contribuenti per modernizzare la loro operatività quotidiana e per snellire le modalità attraverso cui adempiere ai loro obblighi tributari;
   evidenziata l'opportunità di assicurare la massima flessibilità e interoperabilità delle soluzioni tecniche per la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, al fine di evitare l'obsolescenza di tali soluzioni e per integrarle il più possibile nell'operatività delle imprese chiamate a utilizzarle;
   evidenziata l'utilità di offrire soluzioni differenziate alle diverse esigenze di imprese di differente dimensione e di diverso patrimonio tecnologico al fine di Pag. 83non disincentivare in particolare quelle già in possesso di sistemi gestionali avanzati;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) si preveda un forte sostegno tecnologico pubblico rispetto al funzionamento dei meccanismi telematici previsti dallo schema di decreto, prevedendo in tale contesto che il sistema consenta non solo la trasmissione, ma anche la conservazione dei dati di interesse fiscale, al fine di offrire a tutti i contribuenti uno strumento in grado di modernizzare concretamente la loro operatività quotidiana e di semplificare e velocizzare effettivamente gli adempimenti cui essi sono chiamati, prevedendo inoltre soluzioni tecnologiche avanzate e moderne che si interfaccino con i programmi gestionali più avanzati consentendo l'estrapolazione automatica dei dati rilevanti ai fini IVA, la relativa traduzione nel formato strutturato previsto e la trasmissione telematica all'Amministrazione finanziaria, nonché mettendo a disposizione dei soggetti aderenti al regime di fatturazione elettronica gli strumenti necessari che consentano loro di ricevere in forma aperta i flussi provenienti dal sistema SDI, così da consentire la necessaria automazione ed integrazione dell'infrastruttura tecnologica di cui essi sono già dotati;
   b) con riferimento all'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo, in una prospettiva di medio periodo, l'introduzione dell'obbligatorietà della trasmissione in forma telematica all'Agenzia delle entrate, in coincidenza con i termini della liquidazione periodica IVA, dei dati di interesse fiscale delle fatture in luogo degli attuali adempimenti, valutando gli effetti di tale disposizione in un periodo individuato come sperimentale in una prima fase, in quanto tale misura potrebbe soddisfare sia le esigenze di semplificazione contabile e di riduzione dei costi di gestione degli adempimenti IVA (eliminando una serie molto ampia di adempimenti gravosi per i contribuenti, quali, ad esempio: le comunicazioni dei dati rilevanti a fini IVA – cosiddetto spesometro; le comunicazioni ai fini del monitoraggio delle transazioni con i Paesi a regime fiscale privilegiato appartenenti alla cosiddetta «black list»; la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle prestazioni intracomunitarie di servizi ricevuti e degli acquisti effettuati; la comunicazione delle dichiarazioni d'intento da parte degli esportatori abituali; l'obbligo di registrazione delle fatture emesse e delle fatture relative ai beni e servizi acquistati o importati; l'obbligo di apposizione del visto di conformità per la compensazione e il rimborso dei crediti IVA), sia l'esigenza di contrastare la sensibile evasione di tale tributo: valuti pertanto il Governo la possibilità di operare un'ulteriore semplificazione in favore dei contribuenti relativamente agli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini IVA, verificando la possibilità di eliminare anche le disposizioni in materia di reverse charge e di split payment introdotte con la legge di stabilità 2015, in quanto la trasmissione generalizzata in via telematica dei dati di interesse fiscale avrebbe gli stessi effetti di contrasto all'evasione IVA perseguiti dai predetti meccanismi del reverse charge e dello split payment;
   c) con riferimento all'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, provveda il Governo a introdurre detrazioni fiscali per le spese sostenute dai contribuenti in relazione alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, al fine di incentivare maggiormente i contribuenti ad optare per tale strumento, che avrà ricadute positive sia sotto il profilo della semplificazione degli adempimenti sia sotto il profilo del rafforzamento del contrasto all'evasione, evitando il disorientamento per i contribuenti che provocherebbe un'adesione non generalizzata ai nuovi meccanismi di trasmissione;
   d) con riferimento all'articolo 2, comma 2, dello schema di decreto, il quale Pag. 84stabilisce l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici, si preveda che tali funzioni di memorizzazione e trasmissione possano essere effettuate utilizzando gli strumenti tecnologici già in uso da parte di tali operatori, senza prevedere l'inserimento all'interno dei predetti distributori di ulteriori dispositivi, evitando in tal modo aggravi di costi per il settore;
   e) con riferimento all'articolo 3 dello schema di decreto, il quale prevede una serie di incentivi, consistenti sostanzialmente nel venir meno di alcuni obblighi di comunicazione, nell'accelerazione dei rimborsi IVA e nella riduzione dei termini di accertamento, in favore dei contribuenti che trasmettano telematicamente all'Agenzia delle entrate tutte le fatture emesse e ricevute e tutte le note di variazione, si provveda a chiarire il meccanismo di applicazione di tali benefici in presenza di fornitori che inviano ancora le fatture in modalità cartacea, consentendo la veicolazione delle stesse attraverso lo SDI; provveda inoltre il Governo, al fine di conseguire una piena dematerializzazione documentale a beneficio dei soggetti che utilizzano lo SDI, di implementare un sistema di trasmissione anche verso soggetti (clienti) che abbiano deciso di non avvalersi dello SDI stesso.

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ALLEGATO 9

Schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (Atto n. 162).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La VI Commissione Finanze della Camera dei deputati,
   esaminato lo schema di decreto legislativo in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici (Atto n. 162);
   evidenziato come il provvedimento intenda realizzare un passo avanti importante verso l'obiettivo di alleggerire gli oneri documentali a carico dei contribuenti e di rafforzare la capacità dell'amministrazione finanziaria di svolgere con maggiore efficacia la sua funzione di controllo;
   rilevato come la generalizzazione del sistema di fatturazione elettronica delle fatture e di trasmissione telematica dei corrispettivi costituisca un elemento di stimolo importante per un più generale processo di innovazione tecnologica del Paese nel suo complesso, in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, in quanto rappresenta una delle principali leve per diffondere la cultura digitale nel mondo delle imprese, rendere più efficienti i processi amministrativi e ridurre i costi di gestione, realizzando risparmi che sono stati stimati dalla Commissione Europea in circa 240 miliardi di euro se entro il 2020 venissero ammesse e scambiate solo fatture elettroniche, nonché per migliorare il rapporto tra amministrazione fiscale e contribuenti e indurre a una maggiore tax compliance, attraverso la semplificazione e riduzione degli adempimenti fiscali;
   sottolineata l'esigenza di rafforzare il più possibile gli strumenti per incentivare l'utilizzo del sistema da parte del numero più ampio possibile di contribuenti, al fine di massimizzare i vantaggi che possono essere forniti dal sistema stesso;
   evidenziato infatti come i vantaggi forniti da tali nuovi strumenti telematici sarà tanto maggiore, sia per i singoli contribuenti, sia per l'efficienza del sistema nel suo complesso, quanto più ampia sarà la loro diffusione;
   rilevata pertanto la necessità che i nuovi strumenti di trasmissione e memorizzazione telematica introdotti dallo schema di decreto non siano considerati come adempimenti aggiuntivi, ma come strumenti posti a disposizione dei contribuenti per modernizzare la loro operatività quotidiana e per snellire le modalità attraverso cui adempiere ai loro obblighi tributari;
   evidenziata l'opportunità di assicurare la massima flessibilità e interoperabilità delle soluzioni tecniche per la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri, al fine di evitare l'obsolescenza di tali soluzioni e per integrarle il più possibile nell'operatività delle imprese chiamate a utilizzarle;
   evidenziata l'utilità di offrire soluzioni differenziate alle diverse esigenze di imprese di differente dimensione e di diverso patrimonio tecnologico, al fine di non disincentivare, in particolare, quelle già in possesso di sistemi gestionali avanzati;Pag. 86
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) si preveda un forte sostegno tecnologico pubblico rispetto al funzionamento dei meccanismi telematici previsti dallo schema di decreto, prevedendo in tale contesto che il sistema consenta non solo la trasmissione, ma anche la conservazione dei dati di interesse fiscale, al fine di offrire a tutti i contribuenti uno strumento in grado di modernizzare concretamente la loro operatività quotidiana e di semplificare e velocizzare effettivamente gli adempimenti cui essi sono chiamati, prevedendo inoltre soluzioni tecnologiche avanzate e moderne che si interfaccino con i programmi gestionali più avanzati consentendo l'estrapolazione automatica dei dati rilevanti ai fini IVA, la relativa traduzione nel formato strutturato previsto e la trasmissione telematica all'Amministrazione finanziaria, nonché mettendo a disposizione dei soggetti aderenti al regime di fatturazione elettronica gli strumenti necessari che permettano loro di ricevere in forma aperta i flussi provenienti dal sistema SDI, così da consentire la necessaria automazione ed integrazione dell'infrastruttura tecnologica di cui essi sono già dotati;
   b) si preveda che l'Agenzia delle entrate elabori una codificazione universale delle causali IVA da utilizzare nella contabilità, al fine di agevolare l'inserimento dei dati ricevuti dai fornitori attraverso il sistema di interscambio, dal momento che l'attuale sistema non codificato comporta un notevole onere in fase di contabilizzazione della fattura ricevuta, onere il quale si eliminerebbe invece con l'inserimento di un apposito codice in fase di trasmissione della fattura stessa;
   c) con riferimento all'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo, in una prospettiva di medio periodo, l'introduzione dell'obbligatorietà della trasmissione in forma telematica all'Agenzia delle entrate, in coincidenza con i termini della liquidazione periodica IVA, dei dati di interesse fiscale delle fatture in luogo degli attuali adempimenti, valutando gli effetti di tale disposizione in un periodo individuato come sperimentale in una prima fase, in quanto tale misura potrebbe soddisfare sia le esigenze di semplificazione contabile e di riduzione dei costi di gestione degli adempimenti IVA (eliminando una serie molto ampia di adempimenti gravosi per i contribuenti, quali, ad esempio: le comunicazioni dei dati rilevanti a fini IVA – cosiddetto spesometro; le comunicazioni ai fini del monitoraggio delle transazioni con i Paesi a regime fiscale privilegiato appartenenti alla cosiddetta «black list»; la trasmissione degli elenchi riepilogativi delle prestazioni intracomunitarie dei servizi ricevuti e degli acquisti effettuati; la comunicazione delle dichiarazioni d'intento da parte degli esportatori abituali; l'obbligo di registrazione delle fatture emesse e delle fatture relative ai beni e servizi acquistati o importati; l'obbligo di apposizione del visto di conformità per la compensazione e il rimborso dei crediti IVA), sia l'esigenza di contrastare la sensibile evasione di tale tributo: valuti pertanto il Governo la possibilità di operare un'ulteriore semplificazione in favore dei contribuenti relativamente agli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini IVA, verificando la possibilità di eliminare anche le disposizioni in materia di reverse charge e di split payment introdotte con la legge di stabilità 2015, in quanto la trasmissione generalizzata in via telematica dei dati di interesse fiscale avrebbe gli stessi effetti di contrasto all'evasione IVA perseguiti dai predetti meccanismi del reverse charge e dello split payment;
   d) con riferimento all'articolo 1, comma 1, dello schema di decreto, valuti il Governo la possibilità che l'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e la semplificazione, volto a individuare specifiche categorie di soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto, ai quali vengono messi Pag. 87a disposizione gratuitamente i servizi di generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche, avvenga previa consultazione delle associazioni di categoria;
   e) con riferimento all'articolo 1, comma 4, dello schema di decreto, laddove si fa riferimento al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, valuti il Governo l'opportunità di eliminare il richiamo alle associazioni di categoria, in quanto le stesse sono già presenti all'interno del forum nazionale sulla fatturazione elettronica;
   f) con riferimento all'articolo 2 dello schema di decreto, provveda il Governo a introdurre detrazioni fiscali, anche sotto la forma di credito d'imposta, per le spese sostenute dai contribuenti in relazione alla memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, al fine di incentivare maggiormente i contribuenti ad optare per tale strumento, che avrà ricadute positive sia sotto il profilo della semplificazione degli adempimenti sia sotto il profilo del rafforzamento del contrasto all'evasione, evitando il disorientamento per i contribuenti che provocherebbe un'adesione non generalizzata ai nuovi meccanismi di trasmissione;
   g) con riferimento all'articolo 2, comma 2, dello schema di decreto, il quale stabilisce l'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni tramite distributori automatici, si preveda che tali funzioni riguardino anche la raccolta dei dati, oltre alla loro memorizzazione e trasmissione, e che tali funzioni possano essere effettuate utilizzando gli strumenti tecnologici già in uso da parte di tali operatori, senza prevedere l'inserimento all'interno dei predetti distributori di ulteriori dispositivi, evitando in tal modo aggravi di costi per il settore;
   h) con riferimento all'articolo 3 dello schema di decreto, il quale prevede una serie di incentivi, consistenti sostanzialmente nel venir meno di alcuni obblighi di comunicazione, nell'accelerazione dei rimborsi IVA e nella riduzione dei termini di accertamento, in favore dei contribuenti che trasmettano telematicamente all'Agenzia delle entrate tutte le fatture emesse e ricevute e tutte le note di variazione, si provveda a chiarire il meccanismo di applicazione di tali benefici in presenza di fornitori che inviano ancora le fatture in modalità cartacea, consentendo la veicolazione delle stesse attraverso lo SDI; provveda inoltre il Governo, al fine di conseguire una piena dematerializzazione documentale a beneficio dei soggetti che utilizzano lo SDI, di implementare un sistema di trasmissione anche verso soggetti (clienti) che abbiano deciso di non avvalersi dello SDI stesso;
   i) con riferimento all'articolo 4, comma 1, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di inserire anche la seguente lettera:
  «c) l'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 29 dicembre 1983, n. 746, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1984, n. 17 (facoltà di effettuare acquisti o importazioni senza applicazione della imposta risultanti da dichiarazioni d'intento);
   l) valuti il Governo l'opportunità di anticipare l'abrogazione del regime di cui all'articolo 1, commi da 429 a 432, della legge n. 311 del 2014 rispetto al termine previsto dall'articolo 7 dello schema di decreto, in quanto tale regime non offre sufficienti garanzie contro la possibile manipolazione dei dati e l'evasione fiscale.