CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 giugno 2015
466.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-03493 Rostellato: Sulla chiusura dello sportello consolare di Manchester.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Come ricordato dallo stesso interrogante, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per ottemperare agli obblighi di riduzione della spesa pubblica dettati dal Decreto Legge n. 95 (cd. spending review) – convertito, con modifiche, nella Legge n. 135 del 2012 – ha dovuto attuare un complesso e articolato piano di riorganizzazione della rete diplomatica, consolare e culturale, che ha coinvolto 35 strutture all'estero.
  L'individuazione delle Sedi da inserire in tale esercizio di ristrutturazione è avvenuta attraverso un processo di condivisione promosso dalla Farnesina – in uno spirito di trasparenza e di apertura al dialogo – con una pluralità di attori istituzionali interessati (tra i quali, Commissioni parlamentari, istanze rappresentative dei connazionali all'estero ed organizzazioni sindacali). In tale contesto sono stati inoltre presi in esame – in particolare per quanto riguarda gli Uffici consolari – molteplici parametri obiettivi, tra i quali il volume dell'attività consolare, la consistenza della collettività dei connazionali residenti, la distanza tra la sede in soppressione e quella che riceve le competenze e la facilità dei relativi collegamenti.
  La razionalizzazione delle risorse finanziarie ed umane è al contempo condizione indispensabile per assicurare l'adeguamento della rete stessa – la cui intelaiatura ha avuto origine in contesti storici profondamente diversi da quello attuale, specie con riferimento al cammino dell'integrazione europea – ai nuovi scenari internazionali in cui l'Italia si trova ad operare. In tale ottica, il rafforzamento delle nostre posizioni in Paesi di nuova priorità e nei mercati emergenti, similmente ai processi in corso anche presso i nostri principali partner europei, si pone al servizio di una diplomazia della crescita, mirando a fare della rete estera uno strumento moderno ed aggiornato, nonché finanziariamente sostenibile, a sostegno della proiezione del Sistema Paese e della competitività dell'Italia nel nuovo sistema globale delle relazioni internazionali.
  Per quanto riguarda in particolare lo sportello consolare di Manchester, esso è stato istituito a seguito della chiusura del Consolato di carriera avvenuta nell'ottobre 2011. Tale struttura – come, d'altronde, tutti gli sportelli consolari, essendo questi nati come soluzione-ponte in fasi di riorganizzazione della rete consolare di I categoria – è stata sin dall'inizio concepita come misura temporanea e transitoria in attesa del completamento dei lavori presso il Consolato Generale di Londra che funge ora a tutti gli effetti da polo consolare di riferimento per l'intera area inglese (avendo anche assorbito le competenze dello sportello consolare di Bedford). Lo sportello, peraltro, impiegando esclusivamente personale a contratto, aveva una funzionalità fortemente limitata in quanto la maggior parte delle pratiche dovevano necessariamente essere finalizzate presso il Consolato Generale di Londra. Ne discende che dovendo operare una scelta su quale struttura chiudere nel quadro del processo di riorganizzazione della rete (che, come detto, ha imposto alla Farnesina precisi obiettivi di riduzione numerica delle strutture all'estero), la chiusura di uno sportello consolare si rivela per la Pag. 32collettività nel suo insieme – facendo astrazione dalla comunità territorialmente più direttamente interessata – ben meno gravosa che la chiusura di un ufficio di prima categoria, che priverebbe l'utenza della totalità dei servizi consolari.
  In attuazione del più generale impegno governativo a favorire nelle circoscrizioni interessate da provvedimenti di riorganizzazione della rete la creazione di strutture sostitutive, desidero infine segnalare che con Decreto Ministeriale già pubblicato in Gazzetta Ufficiale è stato recentemente istituito a Manchester un Consolato Onorario, quale strumento di continuata assistenza verso le collettività e di dialogo con le Autorità locali. Per avviare ad operatività l'Ufficio è ormai in via di conclusione l’iter finalizzato all'individuazione del candidato alla titolarità dell'Ufficio in questione, che potrebbe tra l'altro essere interessato dal progetto pilota di estensione agli Uffici Onorari delle apparecchiature per la rilevazione dei dati biometrici ai fini dell'emissione del passaporto.

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ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-04771 Naccarato: Sul processo relativo alla morte dei coniugi Salpietro in Croazia.

TESTO DELLA RISPOSTA

  Desidero innanzitutto ringraziare gli Onorevoli interroganti per fornire al Governo l'opportunità di fornire aggiornamenti in merito agli sviluppi del grave incidente occorso il 16 agosto 2011 al largo di Primosten, nella regione di Sebenico, tra due imbarcazioni, nel quale persero la vita i coniugi Francesco Salpietro e Marinelda Patella; un caso tragico, seguito sin dall'inizio con la massima attenzione dalla Farnesina, in particolare dall'Ambasciata d'Italia a Zagabria, in costante contatto con i figli delle vittime e i loro legali italiani e croati.
  Come indicato nella stessa interrogazione, intorno alle 11.30 della mattina del 16 agosto 2011, nei pressi dell'isola di Barilac, i nostri connazionali si trovavano sulla «Santa Pazienza», la loro barca a vela, quando sono stati investiti dall'imbarcazione a motore «Santa Marina», condotta ad alta velocità dall'imprenditore croato Tomislav Horvatincic. Il processo, iniziato l'8 maggio 2012, ha subito vari rallentamenti. Soltanto dopo un passo svolto dall'allora Ambasciatore D'Alessandro direttamente nei confronti del Ministro della Giustizia croato, il dibattimento è ripartito con un'udienza tenutasi lo scorso 19 dicembre, alla quale ha presenziato un funzionario della nostra Rappresentanza diplomatica. Nel corso di quest'ultima udienza, i legali dell'imputato hanno presentato una nuova perizia nautica volta a mettere in discussione le responsabilità che emergevano in capo al Signor Horvatincic dalla perizia d'ufficio.
  Il Giudice ha quindi fissato una nuova seduta al 24 febbraio 2015 per sentire i periti d'ufficio e il perito di parte avversa. Vorrei sottolineare che, in considerazione dei ripetuti interventi dell'Ambasciata a sostegno delle aspettative della famiglia Salpietro, l'udienza è stata fissata in tempi ravvicinati. In occasione dell'udienza di fine febbraio a Sebenico, cui ha presenziato nuovamente un funzionario dell'Ambasciata a Zagabria, sono stati sentiti i periti; durante il contraddittorio, sono emerse divergenze tra gli stessi e sono stati messi in discussione in particolare vari aspetti della perizia di parte avversa. Il giudice, tuttavia, ha ritenuto di dover disporre una «super-perizia» per chiarire autorevolmente le responsabilità ed eliminare le ambiguità riscontrate. Inizialmente l'incarico è stato affidato all'Università di Fiume, dotata degli strumenti tecnologici necessari per la ricostruzione della dinamica dell'incidente. L'Ateneo ha però rifiutato l'incarico in quanto suoi docenti avevano lavorato alla perizia di parte del Sig. Horvatincic. Il giudice ha quindi incaricato l'Università di Zagabria. Vi sarà pertanto una successiva udienza in data da determinarsi, dopo che sarà stata prodotta la nuova perizia.
  Oltre ai recenti sviluppi a livello processuale, vorrei inoltre segnalare che lo scorso 4 febbraio, uno dei figli delle vittime, Federico Salpietro, è stato ricevuto personalmente dall'Ambasciatore a Zagabria insieme ai suoi legali italiani e croato, per concordare possibili azioni. Il 19 febbraio 2015 l'allora Ambasciatore D'Alessandro è poi intervenuta sulla Vice Ministro della Giustizia, Artukovic Kunst, sottolineando Pag. 34la necessità di una definizione rapida ed equilibrata del processo, anche per consentire ai figli delle vittime di tutelare in tempi ragionevoli i propri diritti in sede civile. La Vice Ministro, in occasione dell'incontro, ha assicurato il suo personale interessamento.
  In conclusione, desidero confermare che la Farnesina, anche tramite l'Ambasciata a Zagabria, continuerà a seguire la vicenda con la massima attenzione, sia sensibilizzando le competenti Autorità croate sia attraverso ogni assistenza possibile alla famiglia ed ai suoi legali.

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ALLEGATO 3

Interrogazione n. 5-05619 Dellai: Sulla comunità italiana di Stivor (Bosnia-Erzegovina).

TESTO DELLA RISPOSTA

  Con l'interrogazione in questione si evidenzia una giusta preoccupazione da parte della comunità italo-bosniaca residente nella località di Stivor, in Bosnia Erzegovina, alla luce di recenti sviluppi occorsi a livello di amministrazione locale. Sono seguiti – come spiegherò nel dettaglio – passi prontamente effettuati dall'Ambasciata d'Italia a Sarajevo nei confronti delle competenti Autorità locali e dello stesso Governo della Republika Srpska.
  Desidero innanzitutto far presente che l'Associazione Italiani di Stivor ha segnalato alla nostra Sede diplomatica in loco e all'Ufficio dell'Alto Rappresentante (OHR) in Bosnia Erzegovina la situazione creatasi a seguito dei recenti provvedimenti municipali discussi in occasione di un'assemblea pubblica tenutasi a Stivor lo scorso 21 marzo e successivamente sospesi dal Comune di Prnjavor, di cui la summenzionata località costituisce una frazione. L'ipotesi prospettata dall'Amministrazione municipale prevede una modifica dei confini amministrativi e catastali della località di Stivor che ne ridimensionerebbe l'estensione territoriale, andando ad incidere direttamente sull'integrità della comunità italiana ivi storicamente residente. Laddove venissero resi esecutivi, tali provvedimenti comporterebbero notevoli costi a carico dei cittadini di origine italiana, a partire, ad esempio, dalla rettifica dei numeri civici e dei documenti di identità individuali. Nonostante la sospensione dei decreti in questione, il Comune avrebbe già provveduto alla rimozione dei segnali stradali bilingui, redatti in alfabeto sia cirillico sia latino e recanti indicazioni in lingua italiana.
  A seguito di tale segnalazione e in raccordo con l'Associazione Trentini nel Mondo e l'OHR, l'Ambasciata si è immediatamente attivata presso le Autorità locali ed il Governo della Republika Srpska, l'entità serba del Paese nel cui territorio si trova Prnjavor. In particolare, la questione è stata portata dalla nostra Ambasciata all'attenzione del Sindaco di Prnjavor, Sinisa Gataric, invitandolo ad assicurare, compatibilmente con la normativa locale e le esigenze di buona amministrazione, la tutela dell'integrità e dell'identità della minoranza italiana. Tale auspicio è stato espresso dall'Ambasciatore d'Italia, Ruggero Corrias, anche al Primo Ministro della Republika Srpska, Zelika Cvijanovic, in occasione di un recente incontro a Banja Luka. Al riguardo, il Primo Ministro ha fornito assicurazioni circa il proprio impegno per una soluzione del caso che sia rispettosa dei diritti e delle prerogative della minoranza italiana, in linea con quanto previsto dal diritto internazionale e dall'ordinamento bosniaco. L'Ambasciatore Corrias ha formalmente investito della questione anche il Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Autonomie Locali della Republika Srpska, Lejla Resic, compente per i rapporti con la Municipalità di Prnjavor.
  L'Ambasciata, con l'Associazione Trentini nel Mondo, ha infine segnalato la situazione della comunità degli italiani alla stampa (articolo pubblicato da «L'Adige») e continua a seguire con attenzione gli sviluppi in loco di concerto con i rappresentanti Pag. 36dell'Associazione Italiani di Stivor. Prnjavor è storicamente tra i comuni maggiormente multietnici della Bosnia: vi si sono insediate nel corso degli ultimi due secoli comunità di ucraini, italiani, cechi, polacchi, rom, ungheresi, tedeschi, russi, slovacchi. La comunità italiana, a Stivor da oltre 130 anni, è peraltro tra le più numerose e ben integrate e mantiene solidi rapporti con l'Italia e con la regione di provenienza (Trentino-Alto Adige). Ha sempre contribuito attivamente allo sviluppo economico, sociale e culturale locale con progetti di utilità pubblica e solidarietà a beneficio di tutta la popolazione. Tra queste opere figura l'acquedotto comunale la cui costruzione, oggi in via di completamento, è stata resa possibile, con l'assistenza dell'Ambasciata e della Trentini nel Mondo, da una generosa donazione della Provincia autonoma di Trento al Comune di Prnjavor. Delle quattro associazioni di cittadini di origine italiana presenti in Bosnia Erzegovina (a Sarajevo, Stivor, Tuzla e Banja Luka) con cui l'Ambasciata d'Italia intrattiene regolari rapporti, quella di Stivor, istituita nel 1997, conta quasi 300 membri e svolge iniziative ricreative e di assistenza alla minoranza italiana partecipando attivamente ai locali organi rappresentativi delle minoranze.
  Desidero infine assicurare che il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, attraverso l'Ambasciata d'Italia a Sarajevo, continua a prestare ogni adeguata attenzione agli sviluppi della vicenda ai fini della tutela della comunità italo-bosniaca, mantenendo un costante contatto con le Autorità locali competenti.

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ALLEGATO 4

Schema di decreto ministeriale concernente Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Atto n. 175).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La III Commissione (Affari esteri e comunitari),
   esaminato lo Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante Statuto dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125;
   premesso che
    l'atto in titolo rappresenta la tappa decisiva e assai attesa ai fini della piena entrata a regime della riforma del sistema italiano di cooperazione allo sviluppo, di cui l'Agenzia rappresenta l'elemento più innovativo, che riallinea le modalità operative del nostro Paese ai modelli prevalenti in Europa e a quanto contenuto nelle Raccomandazioni delle Peer Review dell'OCSE-DAC. L'Agenzia è chiamata ad operare, in un quadro di partecipazione e di dialogo strutturato con la società civile, in modo flessibile ed efficace e senza abdicare all'istanza di rigore e trasparenza, essenziale nella gestione di risorse pubbliche, nonché così da valorizzare in profondo il consolidato know how e la specificità italiana in tale settore, come dimostra anche l'esperienza maturata nelle missioni internazionali cui l'Italia partecipa;
    richiamato a tal fine il carattere prioritario che, soprattutto in questa fase, per l'Italia riveste la cooperazione allo sviluppo quale qualificante strumento della politica estera dell'Italia nella gestione delle questioni globali – per adeguare le policy a temi come quello delle migrazioni, dell'instabilità globale e degli interventi di adattamento al cambiamento climatico e ad approcci come quello del partenariato territoriale a livello internazionale, che stanno sempre più diventando aree d'intervento prioritario per la cooperazione allo sviluppo – e ai fini della soluzione delle crisi regionali ed internazionali, con particolare riferimento agli scenari di instabilità che, dal Medio Oriente al Nord Africa, gravitano intorno al Mediterraneo;
    richiamata altresì la responsabilità politica di cui, in tale ambito, resta titolare il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, chiamato ad esercitare nei confronti dell'Agenzia poteri di indirizzo e vigilanza, che l'atto in titolo è chiamato a disciplinare ex articolo 17, comma 13, lettera b della legge n. 125 del 2014;
    rilevato il ritardo con cui l'atto in titolo è stato presentato alle Camere rispetto al termine, pur non perentorio, di 180 giorni dalla entrata in vigore della legge, di cui al sopra citato articolo 17, comma 13;
    richiamate le competenze che l'articolo 17, comma 3, della legge n. 125 del 2014 attribuisce all'Agenzia nel rispetto dei criteri di unitarietà e trasparenza nella politica di cooperazione allo sviluppo, nonché l'inserimento della stessa Agenzia in un sistema complesso di cooperazione allo sviluppo, cui collabora una pluralità di soggetti pubblici e privati tra i quali è ricompreso anche il Parlamento;
    riconosciuto, peraltro, il ruolo di stimolo svolto, per quanto riguarda questo Pag. 38ramo del Parlamento, dagli organi parlamentari istituiti ad hoc con compiti di monitoraggio, controllo e approfondimento sui temi della cooperazione allo sviluppo, in parallelo all'evolvere del dibattito internazionale sui princìpi che devono governare l'aiuto internazionale allo sviluppo e sugli strumenti istituzionali a ciò più idonei;
    richiamata, altresì, l'intensa attività istruttoria e di sindacato ispettivo, svolta sia nella sede della Commissione sia presso l'Aula della Camera dei deputati;
    passando all'articolato del provvedimento in titolo, rilevandosi quanto segue:
    con riferimento ai princìpi generali, di cui al Capo I del provvedimento, appare opportuno specificare la disciplina relativa ai poteri di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia esercitati dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il tramite della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e delle altre Direzioni generali in ottemperanza con quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, lettera b), e dall'articolo 20, comma 2, della legge n. 125 del 2014;
    premesso che l'articolo 1 della legge n. 125 del 2014 enuncia l'oggetto e le finalità della cooperazione allo sviluppo come parte integrante e qualificante della politica estera dell'Italia, appare altresì opportuno chiarire:
     a) che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo ha poteri di elaborazione di indirizzo, rappresentanza politica e coerenza dell'azione dell'Italia nell'ambito delle organizzazioni internazionali e delle relazioni bilaterali;
     b) che, coerentemente con i poteri di istruttoria e di formulazione delle iniziative di cooperazione attribuite all'Agenzia dall'articolo 17, comma 3, della legge n. 125 del 2014, i poteri di proposta della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo relativi ai contributi volontari alle organizzazioni internazionali, agli interventi di emergenza umanitaria e ai crediti, di cui agli articoli 8 e 27, non sono attribuiti in via esclusiva e comunque da esercitare in stretto coordinamento con l'Agenzia in seno al Comitato congiunto;
    con riferimento al Capo II, relativo all'organizzazione dell'Agenzia, in merito alla selezione per la nomina del direttore di cui all'articolo 5 comma 2, si ribadisce che il direttore sarà nominato a seguito di una procedura di selezione ad evidenza pubblica, improntata a criteri di trasparenza, ovvero nel bando verranno specificati criteri e requisiti di selezione, e a seguito del previsto colloquio verrà reso noto il giudizio finale di merito;
    in merito alle disposizioni in materia di personale, di cui al Capo III, si ritiene che il successo dell'Agenzia dipenderà soprattutto dalla professionalizzazione del personale per cui soluzioni in piena continuità col passato di re-inquadramento nella nuova struttura delle risorse umane oggi impiegate a norma della legge n. 49 del 1987 non saranno sufficienti; allo stesso modo ipotesi generiche di completo rinnovamento del personale sarebbero in sé insufficienti oltre che difficilmente praticabili;
    in merito alle disposizioni di cui al Capo IV, in tema di bilancio e gestione degli interventi, all'articolo 12 si richiede che il bilancio preventivo sia trasmesso alle Commissioni competenti per visione in coerenza con il principio di trasparenza che governa l'attività dell'Agenzia;
    inoltre, con riferimento in particolare agli articoli 4, 5 e 12 appare opportuno precisare che, ove ricorra il richiamo al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, esso si debba intendere come riferito al Viceministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delegato per la cooperazione internazionale in conformità all'articolo 11, comma 3, della legge n. 125 del 2014;
    in merito all'articolo 15, comma 5, del presente provvedimento, giova ricordare Pag. 39che la convenzione di cui all'articolo 22, comma 2, della legge n. 125 del 2014 con Cassa depositi e prestiti, dovrà prevedere procedimenti istruttori e decisionali che garantiscano le finalità di cooperazione allo sviluppo, nonché le prerogative di indirizzo e di valutazione attribuite dalla legge al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia italiana per la cooperazione;
    con riferimento all'articolo 16, al fine di scongiurare fenomeni di finanziamento a pioggia o di perdita di controllo sulle finalità della politica di cooperazione allo sviluppo, nel quadro della giusta valorizzazione del rapporto pubblico-privato, occorre prevedere una specifica responsabilizzazione dei soggetti con finalità di lucro rispetto agli obiettivi della politica italiana di cooperazione, cui tali soggetti devono contribuire con un coinvolgimento attivo e qualificato, cogliendo le opportunità per l'internazionalizzazione economica derivanti dalla riforma della legge italiana per la cooperazione allo sviluppo e tenendo conto dei maggiori documenti internazionali ed europei sul punto, come le recenti Comunicazioni della Commissione europea sul ruolo del settore privato nella cooperazione allo sviluppo, le Linee guida dell'OCSE – con particolare riferimento al Capitolo IV sui diritti umani, Punto 3 (Cercare di prevenire o mitigare l'impatto negativo sui diritti umani direttamente correlato, per via di un rapporto commerciale, alle loro attività imprenditoriali, ai loro prodotti o ai loro servizi, anche se esse non contribuiscono a tale impatto) e al Capitolo VI, in tema di ambiente, Punto 1 (istituire e mantenere un sistema di gestione ambientale adeguato all'impresa, che includa: a) la raccolta e la valutazione aggiornate e tempestive di informazioni relative agli effetti delle loro attività sull'ambiente, la salute e la sicurezza; b) la definizione di obiettivi quantificabili generali e, se del caso, specifici, tesi al miglioramento delle prestazioni ambientali e dell'impiego delle risorse, nonché una verifica periodica della rilevanza di tali obiettivi; ove opportuno, gli obiettivi specifici dovrebbero essere coerenti con le politiche nazionali e gli impegni internazionali in materia di ambiente; c) il monitoraggio e il controllo regolare dei progressi compiuti nel perseguimento degli obiettivi generali e specifici in materia di ambiente, salute e sicurezza) – i Princìpi guida su imprese e diritti umani adottati dalle Nazioni Unite;
    con riferimento all'articolo 17, comma 1, giova ricordare che la domanda d'iscrizione all'elenco di cui all'articolo 26, comma 3, della legge istitutiva può essere presentata da tutti i soggetti aventi sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione, in ossequio ai Trattati e alla legislazione dell'Unione europea; appare tuttavia consigliabile che i criteri, di cui al comma 2 dell'articolo 17, includano il requisito dell'operatività effettiva in Italia, direttamente o attraverso rapporti statutari con organismi italiani, dei soggetti che presentano richiesta d'iscrizione nell'elenco; in merito ai commi 3 e 4 dell'articolo 17, è opportuno che le attività di verifica dello svolgimento delle attività di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale dell'Agenzia sulle ONLUS siano circoscritte alle organizzazioni che percepiscono contributi dall'Agenzia;
    con riferimento all'articolo 19, si sottolinea l'importanza strategica della definizione delle condizioni e delle modalità per la selezione dei soggetti cui affidare la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo che l'articolo 26, comma 3, della legge n. 125 del 2014, attribuisce al Comitato congiunto e che dovrà, in particolare, salvaguardare, in aggiunta alla valutazione tecnico-progettuale preventiva, la qualità e la professionalità degli interventi, attraverso criteri selettivi relativi all'organizzazione e agli apporti economici dei soggetti, assicurare la piena valorizzazione dei soggetti per gli interventi di prima emergenza, integrando i criteri stabiliti dalla Direzione generale per gli aiuti umanitari e la protezione civile della Commissione europea per l'affidamento degli interventi umanitari, nonché prevedere forme di programmazione e di aggiudicazione degli interventi a medio termine in settori e aree prioritari, con l'obiettivo di Pag. 40diminuire i costi di gestione dei contratti, anche attraverso la definizione di strumenti di valutazione per la pre-selezione dei soggetti atti a partecipare ai bandi per l'aggiudicazione di tali interventi;
    in merito al Capo VI, relativo al Codice di comportamento e ai controlli, con riferimento all'articolo 21, relativo alla valutazione delle iniziative di cooperazione, appare opportuno un richiamo alle competenze della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo in tema di valutazione dell'impatto degli interventi di cooperazione allo sviluppo e verifica del raggiungimento degli obiettivi programmatici, con l'avvalimento anche di valutatori indipendenti esterni, di cui all'articolo 20, comma 2, della legge n. 125 del 2014, anche prefigurando la costituzione di un necessario nucleo di valutazione interno a tale Direzione, da istituirsi con regolamento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20 della legge n. 125 del 2014;
    con riferimento al successivo articolo 22, che disciplina i controlli interni previsti dai decreti legislativi n. 286 del 1999 e n. 150 del 2009 anche in tema di personale, si ritiene auspicabile inserire un riferimento alla banca dati sull'attività di valutazione, anche al fine di rendere disponibili gli opportuni indicatori e parametri di efficienza ed efficacia, nonché alla possibilità di collaborare con il sistema universitario per le attività di valutazione;
    con riferimento al Capo VII, recante disposizioni transitorie e finali, in merito al personale dell'Istituto agronomico per l'Oltremare, di cui all'articolo 24, è opportuno esplicitare le funzioni e competenze già svolte dall'Istituto, in particolare nell'ambito dell'attività di formazione, che saranno mantenute in capo all'istituenda Agenzia;
    con riferimento all'armonizzazione degli interventi in corso trasferiti all'Agenzia, di cui all'articolo 25, valutato opportuno che la relazione sullo stato dei progetti in esecuzione, di cui al comma 2, includa anche quelli su cui gravi contenzioso e che siano pertanto bloccati, e ciò affinché la relativa gestione permanga in capo alla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo ai fini della definizione di ogni controversia ostativa alla esecuzione dei progetti;
    sottolineato, in generale, anche nell'interesse dell'unitarietà della politica di cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 2, comma 1, dell'atto in titolo, che nel caso di dubbi interpretativi derivanti delle disposizioni del provvedimento in titolo, dovranno essere premiate le soluzioni più conformi al dettato e allo spirito della legge n. 125 del 2014;
    ritenendosi, inoltre, condivisibili i rilievi mossi nel parere della Sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato, che evidenziano alcune potenziali problematicità della normativa in discussione: la necessità di meglio precisare le forme della partecipazione e del dialogo strutturato dell'Agenzia con la società civile e con il sistema complessivo della cooperazione allo sviluppo non limitandola, tuttavia, in via esclusiva a quanto previsto dall'articolo 23 della legge n. 125 del 2014, ma rifacendosi anche alle pratiche della Commissione europea; la possibile attenuazione delle funzioni di vigilanza del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nei confronti dell'Agenzia che parrebbe configurarsi con la stipula della convenzione tra i due soggetti; la necessità di limitare la facoltà del Comitato direttivo di esprimere autonomamente pareri sulle proposte di modifica dello Statuto e dei regolamenti di organizzazione e di contabilità; l'ulteriore specificazione a ciò che l'istituzione delle sedi all'estero escluda in modo assoluto aggravi di bilancio;
    auspicata, infine, la rapida attuazione della norma relativa ad un codice etico ex articolo 17, comma 10 della legge n. 125 del 2014, che contribuirà ad orientare l'approccio operativo nella giusta direzione,
  esprime,

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 5

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014 (C. 3123 Governo, approvato dal Senato).

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La III Commissione (Affari esteri e comunitari),
   esaminato per le parti di propria competenza il disegno di legge recante Delega al Governo per il recepimento della direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2014,

DELIBERA DI RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.

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ALLEGATO 6

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014 (Doc. LXXXVII, n. 3).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La III Commissione (Affari esteri e comunitari),
   esaminata per le parti di propria competenza la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2014 (Doc. LXXXVII, n. 3),
   espressa l'esigenza che il provvedimento in titolo sia presentato entro il termine previsto dalla legge n. 234 del 2012, al fine di fornire tempestivamente al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno precedente e consentire così l'esercizio della funzione di controllo ex post del Parlamento sulla condotta del Governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea;
   richiamato che il 2014 è stato l'anno del semestre italiano di presidenza dell'Unione europea, al cui centro si colloca la presentazione del Piano Juncker con la connessa proposta di regolamento istitutivo del Fondo europeo per gli investimenti strategici, ora in fase di definitiva adozione, e la comunicazione della Commissione europea sulla flessibilità nell'applicazione del Patto di stabilità e crescita;
   apprezzato l'impegno dell'Italia per l'avvio di un confronto europeo sulla gestione dei flussi migratori, basato su un approccio integrato e finalizzato alla definizione di una politica comune in tale materia, e che ha condotto, tra l'altro, al lancio dell'operazione Triton;
   richiamate in tale ambito le due importanti Conferenze con i partner del Processo di Rabat e di Khartoum, indette con l'obiettivo di coinvolgere responsabilmente sui temi migratori gli Stati dell'Africa occidentale, centrale, mediterranea e del Corno d'Africa; il rilancio dello strumento dei Partenariati di Mobilità, soprattutto nel Mediterraneo, con la firma del Partenariato UE-Giordania e il lancio del nuovo dialogo UE-Libano; l'avvio del negoziato sul Regolamento sull'individuazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato i cui familiari non sono presenti legalmente in uno Stato membro;
   richiamato, altresì, l'impegno dell'Italia per il miglioramento della capacità di risposta e intervento dell'Unione su tutti i principali teatri di crisi del Vicinato europeo, che costituisce sicuramente l'indice più evidente e clamoroso della assenza di una reale politica estera e di sicurezza comune e su cui è in atto un virtuoso percorso di riforma, avviato dall'Alto Rappresentante Federica Mogherini, basato sulla consultazione anche dei Parlamenti nazionali,
  esprime,

PARERE FAVOREVOLE.