CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 agosto 2013
70.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (VI e XII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento sulla revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Atto n. 18.

PROPOSTA DI PARERE DEI RELATORI

  Le Commissioni riunite VI (Finanze) e XII (Affari sociali),
   esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) (Atto n. 18)
   considerato che:
    il provvedimento attua l'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificato dall'articolo 23, comma 12-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che prevede testualmente: «con decreto.......sono rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore di situazione economica equivalente al fine di adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico»;
    il superamento della vigente disciplina dell'ISEE consente di rendere più equo e più efficiente il sistema di determinazione delle condizioni economiche che danno accesso a una serie di prestazioni di carattere economico e sociale;
    il vigente ISEE non tiene conto in modo adeguato di tutte le forme di reddito disponibile e di ricchezza patrimoniale;
    l'attuale sistema dei controlli non consente un sistematico contrasto a fenomeni fraudolenti e d'indebita fruizione di servizi e prestazioni sociali e che, pertanto, il citato articolo 5 ne prevede il rafforzamento;
    opportunamente il nuovo indicatore ha tenuto conto della difficile fase economica con l'introduzione di un «ISEE corrente» da applicarsi di fronte alla riduzione del reddito superiore al 25 per cento rispetto all'anno precedente;
   ritenuto opportuno che il campo di applicazione del nuovo ISEE rimanga quello precedentemente previsto delle «prestazioni sociali», così come definite dalla legge n. 328 del 2000,
   atteso che lo schema di decreto mantiene la previgente definizione di «prestazioni sociali agevolate», definizione che aveva dato luogo a divergenti applicazioni nei servizi erogati dagli enti locali, essendo infatti molto diverso applicare l'ISEE per individuare chi accede al servizio o per determinare il quantum della retta;
   preso altresì atto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 297 del 2012, ha affermato che la normativa relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, sottolineando tuttavia come la stessa determinazione dell'ISEE richieda la ricognizione delle situazioni locali e la valutazione della sostenibilità finanziaria, tramite acquisizione di dati di Pag. 18cui gli enti erogatori delle prestazioni dispongono in via prioritaria, imponendo quindi l'intesa con la Conferenza unificata; pertanto l'inserimento dell'ISEE tra i livelli essenziali rende ancora più urgente la necessità di definire i livelli essenziali delle prestazioni sociali;
   considerato inoltre che il trattamento delle persone con disabilità e non autosufficienti nel nuovo ISEE in generale favorisce i soggetti con minore reddito e in condizioni di maggiore gravità, come si evince dal fatto che l'abbattimento dell'ISEE per la condizione di disabilità avviene mediante una riduzione forfetaria dal reddito stesso (quindi, in termini proporzionali, maggiore per i redditi più bassi), crescente all'aumentare della condizione di gravità, mentre nel vecchio ISEE l'abbattimento avveniva mediante una maggiorazione indifferenziata della scala di equivalenza ed era quindi indipendente dalla gravità e proporzionale al reddito (cioè, in termini assoluti, maggiore per i redditi più alti);
   ritenuto che le pur apprezzabili novità illustrate nel paragrafo precedente possano tuttavia determinare il verificarsi di situazioni in cui, qualora il reddito della persona disabile sia molto basso o nullo ma vi siano beni patrimoniali, la detrazione prevista nel nuovo ISEE non operi pienamente, mentre le Commissioni auspicano che per tali situazioni si preveda un trattamento più favorevole;
   considerato altresì che le diverse associazioni rappresentanti dei soggetti disabili hanno espresso preoccupazioni in ordine all'articolo 4, comma 2, lettera f), dello schema di decreto e in merito al trattamento riservato alle famiglie con minori disabili,
   preso infine atto dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario espressi dalla Commissione Bilancio, che si allegano,
  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) il Governo confermi l'esclusione dal campo di applicazione del nuovo ISEE delle prestazioni assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, poiché un ampliamento del medesimo campo di applicazione che vada oltre le prestazioni sociali, così come definite dall'articolo 1 dello schema di decreto, potrà essere disposto solo in seguito ad una esplicita previsione legislativa;
   b) valuti il Governo l'opportunità, all'articolo 1, lettera e), di prevedere la seguente definizione di prestazioni sociali agevolate: «prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti e le prestazioni sociali collegate nella misura dell'agevolazione o nella determinazione della compartecipazione a determinate situazioni economiche»;
   c) valuti il Governo l'opportunità – in relazione al trattamento delle persone con disabilità e non autosufficienti nel nuovo ISEE – di prevedere un trattamento più favorevole con riferimento a situazioni in cui, in presenza di un reddito della persona disabile molto basso o nullo e, contestualmente, di beni patrimoniali, la detrazione prevista nel nuovo ISEE potrebbe non operare pienamente;
   d) all'articolo 4, comma 2, lettera f), valuti il Governo l'opportunità di intervenire sulle franchigie e di prevedere uno specifico intervento per le famiglie con figli minori disabili;
   e) con riferimento ai proprietari di casa, si segnala che nello schema in esame le franchigie sono state portate in conto reddito, anziché essere lasciate in conto patrimonio, come avveniva per il vecchio ISEE. Le Commissioni segnalano che la previsione può comportare distorsioni, abbattendo eccessivamente i redditi di chi ha patrimoni modesti, ovvero non permettendo di usufruire completamente della franchigia della prima casa, causa «incapienza», per il soggetto che, pur proprietario, si trovi in una situazione, magari temporanea, di basso reddito, e suggeriscono Pag. 19pertanto di riportare la franchigia per i proprietari della prima casa in conto patrimonio;
   f) con riferimento alla eliminazione, nel nuovo ISEE, della maggiorazione della scala di equivalenza per il genitore solo, non lavoratore e con figli minori, valuti il Governo l'opportunità, vista la situazione di particolare fragilità di tali famiglie, di reintrodurre la suddetta maggiorazione anche nel nuovo ISEE;
   g) a tutela delle famiglie più numerose, sulle quali gli indicatori della situazione patrimoniale sono destinati ad incidere diversamente da quelle con un numero minore di figli o senza figli, si segnala infine l'opportunità che il Governo riveda la franchigia massima di euro 10.000, prevista all'articolo 5, comma 6, ai fini della determinazione del valore del patrimonio mobiliare;
   h) in tema di individuazione della consistenza dei depositi e dei conti correnti bancari e postali, si osserva che l'articolo 5, comma 4, lettera a), dello schema di decreto prevede un meccanismo assai incerto e complesso ai fini della determinazione della data di riferimento per il saldo contabile attivo: valuti pertanto il Governo l'opportunità di una riformulazione della disposizione che prenda a parametro di controllo il valore della giacenza annua media, riferita all'anno precedente la dichiarazione;
   i) considerata, infine, la complessità della nuova disciplina e la necessità di valutarne l'effettivo impatto, proseguendo nella positiva pratica della consultazione già intrapresa in sede di predisposizione dello schema di decreto in esame, il Governo provveda alla costituzione di una sede stabile di confronto con le istituzioni, le parti sociali e le associazioni nazionali portatrici d'interessi, con il compito di monitorare l'applicazione del nuovo strumento e le eventuali proposte di correttivi.

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ALLEGATO 2

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento sulla revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Atto n. 18.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DA DEPUTATI DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

  Le Commissioni riunite VI (Finanze) e XII (Affari sociali),
   esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) (Atto n. 18)
   considerato che il superamento della vigente disciplina dell'ISEE, previsto dallo schema di DPCM in esame, avrebbe dovuto consentire di rendere più equo e più efficiente il sistema di determinazione delle condizioni economiche che danno accesso ad una serie di prestazioni di carattere economico e sociale;
    ritenuto, in merito all'articolo 2, che merita una valutazione positiva il principio per cui l'Isee diventa «livello essenziale delle prestazioni»: tale innovazione eleva, infatti, lo strumento a parametro omogeneo per la valutazione del diritto alle prestazioni sociali e assistenziali su tutto il territorio nazionale, superando la frammentarietà e il localismo insiti nel sistema precedente. In contrasto con tale impostazione si consente, però, agli enti erogatori (comuni e regioni), nei limiti stabiliti dall'articolo 117 della Costituzione, di introdurre, accanto all'ISEE, ulteriori criteri di valutazione per identificare specifiche platee di beneficiari: questa misura andrebbe rivista chiarendo che gli enti erogatori non possono assolutamente intervenire per modificare la scala di equivalenza né ampliare o restringere le categorie dei beneficiari individuate dal DPCM;
    all'articolo 3, lo schema individua la famiglia anagrafica come nucleo di riferimento, includendo solo i figli minori: la scelta non appare condivisibile alla luce della stringente crisi economica che attanaglia le famiglie, mentre sarebbe stato opportuno considerare come facenti parte del nucleo familiare, anche i figli maggiorenni, se fiscalmente a carico. In riferimento alle modalità di determinazione della situazione reddituale (ISR), la riforma doveva essere pensata per colmare alcune disparità riscontrate nel vecchio modello, tra cui «una specifica attenzione alle tipologie familiari con carichi particolarmente gravosi, in particolare per le famiglie numerose (con tre o più figli) e quelle con persone con disabilità;
    l'articolo 4, che disciplina l'indicatore della situazione reddituale costituisce la parte più controversa e incoerente di un provvedimento che avrebbe dovuto condurre, nei suoi intenti, ad una rimodulazione delle risorse assistenziali verso le fasce più deboli e bisognose e che, invece, tradisce in toto tali aspettative.
     Viene introdotto, infatti, un principio destinato a divenire un autentico «vulnus» nel sistema giuridico, con profili di dubbia costituzionalità: l'inclusione dell'assegno di accompagnamento e delle altre provvigioni di carattere assistenziale Pag. 21nel calcolo dell'indicatore. A dispetto della natura meramente indennizzatoria di tali somme – dato pacificamente acquisito in prassi e giurisprudenza – lo schema di DPCM le articola, pericolosamente, come introiti a carattere reddituale.
     È appena il caso di fare notare che l'indennità di accompagnamento, ex legge n. 18 del 1980, ha natura di indennizzo, perché erogata per porre rimedio al grave disagio economico ed esistenziale di persone che non sono in grado di attendere autonomamente alle esigenze della vita quotidiana: in breve, non sono in grado di alzarsi, vestirsi, lavarsi, uscire, ecc. Non sono libere. L'assegno non ha, dunque, lo scopo di procurare un reddito ai portatori di gravi e menomanti handicap quanto, piuttosto, quello di retribuire le persone che li aiutano a superare le suddette limitazioni. In tale senso è pacifico che tali somme costituiscano l'espressione di un diritto universale come peraltro statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza del 3 giugno 1987, n. 215.
     Il paradosso generato dall'articolo 4 dello schema di DPCM è che l'assegno e le altre provvidenze assistenziali, se introdotte nel calcolo dell'indicatore, contribuiscono a creare una rappresentazione affatto fuorviante della «ricchezza» dei soggetti interessati che diviene poi la base per ridurre, per altro verso, l'intervento assistenziale a loro beneficio con effetti regressivi ed eticamente inaccettabili.

  Di contro va valutato positivamente il riconoscimento della non autosufficienza come condizione di ulteriore disagio rispetto a quella basilare di «disabilità» con introduzione di specifiche franchigie graduate rispetto alla gravità della condizione (da un minimo di 3.500 euro al massimo di 6.500 euro). È altresì ammessa la deducibilità del costo delle cure domiciliare e/o di ricovero in strutture residenziali.
  Tali benefici non possono però essere «scambiati» con il principio di non rilevanza ai fini reddituali delle erogazioni assistenziali, semmai affiancate ad esso per consentire la deduzione delle ulteriori spese (eccedenti l'assegno) che sicuramente la maggior parte dei nuclei familiari con disabili, sostiene per le cure;
   all'articolo 4, comma 3, lettera e), si sarebbe dovuto dare maggiore considerazione del reddito da lavoro dipendente sostituendo la voce «3000 euro» con «6000 euro» e la percentuale del «20 per cento» con «30 per cento», oltre che ad estendere questa previsione anche ai contratti atipici ed i contratti di collaborazione a progetto;
   all'articolo 4, comma 3, lettera c), appare del tutto insufficiente e non corrispondente alla realtà la previsione di una sottrazione del reddito di 5000 euro per le spese sanitarie per disabili;
   l'articolo 5, relativo alle innovazioni relative al calcolo dell'indicatore patrimoniale, presta il fianco a più di una critica. Tenuto conto dell'atavica inefficienza del sistema delle pigioni, gli italiani sono un popolo di proprietari di «prime case» ma ciò non significa, necessariamente, che tale bene sia espressione in tutti i casi di specifica capacità contributiva. Non sembra intendere così lo schema governativo che, invece, rispetto alla precedente disciplina dell'ICI, ha ritenuto di ridurre la franchigia da 15.493,71 euro a 6.000 euro attualizzando, contestualmente, la rivalutazione del valore delle abitazioni principale del 60 per cento e ulteriori aumenti possono scaturire dalla revisione degli estimi catastali;
   all'articolo 6, comma 1, si sarebbe dovuto aggiungere che qualora le prestazioni fossero rivolte a persone con disabilità, maggiori o minori di età, di cui all'allegato 3, l'ISEE si doveva calcolare in riferimento alla sola condizione economica del solo beneficiario della prestazione,
   All'articolo 7, manca totalmente la disposizione che riguarda i minori con disabilità ai quali andavano applicati i criteri di cui all'articolo 6 commi 1 e 2 e Pag. 22le altre condizioni di maggior favore previste dallo schema di DPCM Atto 18;
   gli articoli 9, 10 e 11 non sono privi di spunti interessanti ma hanno il difetto inevitabile di metterli in secondo piano rispetto alle manovre restrittive e regressive attuate negli articoli precedenti. Va accolta positivamente la possibilità di definire una ISEE corrente in tutte quelle situazioni (es. perdita del lavoro) in cui la situazione dell'anno precedente è drasticamente mutata. Si concorda anche con l'organizzazione di controlli basati sulle diverse banche dati e soggetti e l'azione sinergica dei vari soggetti coinvolti: Agenzia delle Entrate, Anagrafe tributaria, Inps, Comuni, Guardia di finanza.

  Ritenuto inoltre che sarebbe stato necessario assumere tutte le iniziative per evitare forme di sperequazione e spreco di risorse pubbliche, che devono essere utilizzate esclusivamente per l'erogazione di «prestazioni sociali» e «prestazioni sociali agevolate» a favore di soggetti effettivamente in condizioni di bisogno, mentre, come emerso dalle audizioni di alcune associazioni, il modello creato non soddisfa le finalità del DPCM in oggetto.
  La scala di equivalenza utilizzata risulta quasi identica a quella vigente, mentre sarebbe utile l'impiego di scale di equivalenza più favorevoli in materia di carichi familiari, così come appare incomprensibile la cancellazione della presenza nel nucleo famigliare di persona con disabilità
  Di contro andava eliminato il meccanismo di estrazione della data di riferimento per il saldo contabile attivo, assumendo quale dato rilevante il calcolo della giacenza media annua, dato facilmente reperibile e già in possesso da qualsiasi istituto bancario;
  Non v’è dubbio che l'attuale sistema dei controlli non consente un sistematico contrasto a fenomeni fraudolenti e di indebita fruizione di servizi e prestazioni sociali da parte di soggetti non avente titolo, ma il Governo non ha puntato su una strategia di lotta all'indebita fruizione dei benefici assistenziali, privilegiando una strategia di riduzione indiscriminata delle prestazioni assistenziali
  Il Gruppo del MoVimento 5 Stelle non condivide il metodo e la scelta politica del Governo che ha preferito emanare le linee attuative dell'Isee senza preventivamente modificare l'errore all'origine contenuto nell'articolo 5 del decreto «salva Italia» del 2011, che definisce voce di reddito per il calcolo dell'Isee anche le somme erogate in forma di indennità, pensioni di invalidità, ecc... Rappresentare le indennità per disabili come un reddito ha da tempo scatenato indignazione da parte di tutte le associazioni che, anche nel corso delle audizioni svolte, hanno rilevato la pericolosità del costituire un precedente che assimila a reddito le somme che i cittadini che hanno subito un danno o versano in condizioni disagiate ricevono dallo Stato quale forma compensativa. Si ritiene tale scelta inaccettabile a partire dal punto di vista etico morale, mentre sulla base di questo assunto si sarebbe dovuto procedere alla soppressione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera f); prevedere, da parte dello schema di DPCM in esame, delle misure compensative sul modello delle franchigie che tendono a neutralizzare queste misure inique da parte del Governo segnala che lo stesso è cosciente della problematica sollevata e sulla base di ciò appare ancora meno comprensibile perché non si sia provveduto a modificare l'articolo 5 con il ricorso della decretazione d'urgenza;
  esprimono

PARERE CONTRARIO

Cecconi, Barbanti, Di Vita, Grillo, Dall'Osso, Baroni, Mantero, Lorefice, Giordano, Chimienti, Ruocco, Cancelleri, Pisano, Villarosa, Pesco.

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ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento sulla revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Atto n. 18.

PARERE APPROVATO DALLE COMMISSIONI

  Le Commissioni riunite VI (Finanze) e XII (Affari sociali),
   esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) (Atto n. 18);
   considerato che:
    il provvedimento attua l'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificato dall'articolo 23, comma 12-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, che prevede testualmente: «con decreto.......sono rivisti le modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore di situazione economica equivalente al fine di adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme anche se esenti da imposizione fiscale e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico»;
    il superamento della vigente disciplina dell'ISEE consente di rendere più equo e più efficiente il sistema di determinazione delle condizioni economiche che danno accesso a una serie di prestazioni di carattere economico e sociale;
    il vigente ISEE non tiene conto in modo adeguato di tutte le forme di reddito disponibile e di ricchezza patrimoniale;
    l'attuale sistema dei controlli non consente un sistematico contrasto a fenomeni fraudolenti e d'indebita fruizione di servizi e prestazioni sociali e che, pertanto, il citato articolo 5 ne prevede il rafforzamento;
    opportunamente il nuovo indicatore ha tenuto conto della difficile fase economica con l'introduzione di un «ISEE corrente» da applicarsi di fronte alla riduzione del reddito superiore al 25 per cento rispetto all'anno precedente;
   ritenuto opportuno che il campo di applicazione del nuovo ISEE rimanga quello precedentemente previsto delle «prestazioni sociali», così come definite dalla legge n. 328 del 2000;
   atteso che lo schema di decreto mantiene la previgente definizione di «prestazioni sociali agevolate», definizione che aveva dato luogo a divergenti applicazioni nei servizi erogati dagli enti locali, essendo infatti molto diverso applicare l'ISEE per individuare chi accede al servizio o per determinare il quantum della retta;
   preso altresì atto che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 297 del 2012, ha affermato che la normativa relativa alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato, sottolineando tuttavia come la stessa determinazione dell'ISEE richieda la ricognizione delle situazioni locali e la valutazione della sostenibilità finanziaria, tramite acquisizione di dati di Pag. 24cui gli enti erogatori delle prestazioni dispongono in via prioritaria, imponendo quindi l'intesa con la Conferenza unificata; pertanto l'inserimento dell'ISEE tra i livelli essenziali rende ancora più urgente la necessità di definire i livelli essenziali delle prestazioni sociali;
   considerato inoltre che il trattamento delle persone con disabilità e non autosufficienti, nel nuovo ISEE, in generale favorisce i soggetti con minore reddito e in condizioni di maggiore gravità, come si evince dal fatto che l'abbattimento dell'ISEE per la condizione di disabilità avviene mediante una riduzione forfetaria dal reddito stesso (quindi, in termini proporzionali, maggiore per i redditi più bassi), crescente all'aumentare della condizione di gravità, mentre nel vecchio ISEE l'abbattimento avveniva mediante una maggiorazione indifferenziata della scala di equivalenza ed era quindi indipendente dalla gravità e proporzionale al reddito (cioè, in termini assoluti, maggiore per i redditi più alti);
   ritenuto che le pur apprezzabili novità illustrate nel paragrafo precedente possano tuttavia determinare il verificarsi di situazioni in cui, qualora il reddito della persona disabile sia molto basso o nullo ma vi siano beni patrimoniali, la detrazione prevista nel nuovo ISEE non operi pienamente, mentre le Commissioni auspicano che per tali situazioni si preveda un trattamento più favorevole;
   considerato altresì che le diverse associazioni rappresentanti dei soggetti disabili hanno espresso preoccupazioni in ordine all'articolo 4, comma 2, lettera f), dello schema di decreto e in merito al trattamento riservato alle famiglie con minori disabili,
   preso infine atto dei rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario espressi dalla Commissione Bilancio, che si condividono e si allegano al presente parere,
  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:

   a) il Governo confermi l'esclusione dal campo di applicazione del nuovo ISEE delle prestazioni assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, poiché un ampliamento del medesimo campo di applicazione che vada oltre le prestazioni sociali, così come definite dall'articolo 1 dello schema di decreto, potrà essere disposto solo in seguito ad una esplicita previsione legislativa;
   b) valuti il Governo l'opportunità, all'articolo 1, lettera e), di prevedere la seguente definizione di prestazioni sociali agevolate: «prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti e le prestazioni sociali collegate nella misura dell'agevolazione o nella determinazione della compartecipazione a determinate situazioni economiche»;
   c) valuti il Governo l'opportunità, all'articolo 1, lettera f), nella definizione di «prestazioni agevolate di natura socio sanitaria» dopo le parole: «persone con limitazioni all'autonomia» di aggiungere le parole: «e disabili»;
   d) valuti il Governo l'opportunità – in relazione al trattamento delle persone con disabilità e non autosufficienti nel nuovo ISEE – di prevedere un trattamento più favorevole con riferimento a situazioni in cui, in presenza di un reddito della persona disabile molto basso o nullo e, contestualmente, di beni patrimoniali, la detrazione prevista nel nuovo ISEE potrebbe non operare pienamente;
   e) rispetto ai problemi sollevati dalle associazioni dei disabili e all'inserimento delle indennità all'interno dell'Indicatore della situazione reddituale (ISR), valuti il Governo l'opportunità di intervenire in maniera equitativa aumentando le franchigie e prevedendo uno specifico intervento per le famiglie con figli minori disabili e per i casi di polidisabilità;
   f) con riferimento ai proprietari di casa, si segnala che nello schema in esame le franchigie sono state portate in conto reddito, anziché essere lasciate in conto Pag. 25patrimonio, come avveniva per il vecchio ISEE. Le Commissioni segnalano che la previsione può comportare distorsioni, abbattendo eccessivamente i redditi di chi ha patrimoni modesti, ovvero non permettendo di usufruire completamente della franchigia della prima casa, causa «incapienza», per il soggetto che, pur proprietario, si trovi in una situazione, magari temporanea, di basso reddito, e suggeriscono pertanto di riportare la franchigia per i proprietari della prima casa in conto patrimonio;
   g) con riferimento alla eliminazione, nel nuovo ISEE, della maggiorazione della scala di equivalenza per il genitore solo, non lavoratore e con figli minori, valuti il Governo l'opportunità, vista la situazione di particolare fragilità di tali famiglie, di reintrodurre la suddetta maggiorazione anche nel nuovo ISEE;
   h) a tutela delle famiglie più numerose, sulle quali gli indicatori della situazione patrimoniale sono destinati ad incidere diversamente da quelle con un numero minore di figli o senza figli, si segnala l'opportunità che il Governo riveda sia la franchigia sulla prima casa (nel rispetto dell'equivalenza di trattamento tra affittuari e proprietari) sia quella massima di euro 10.000, prevista all'articolo 5, comma 6, ai fini della determinazione del valore del patrimonio mobiliare;
   i) in tema di individuazione della consistenza dei depositi e dei conti correnti bancari e postali, si osserva che l'articolo 5, comma 4, lettera a), dello schema di decreto prevede un meccanismo assai incerto e complesso ai fini della determinazione della data di riferimento per il saldo contabile attivo: valuti pertanto il Governo l'opportunità di una riformulazione della disposizione che prenda a parametro di controllo anche il valore della giacenza annua media, riferita all'anno precedente la dichiarazione;
   l) valuti il Governo l'opportunità di estendere le maggiorazioni della scala di equivalenza di cui all'Allegato 1 per le famiglie con più di due figli minorenni, anche ai figli maggiorenni che facciano parte del nucleo familiare ai sensi dell'articolo 3, purché a carico ai fini IRPEF;
   m) considerata, infine, la complessità della nuova disciplina e la necessità di valutarne l'effettivo impatto, proseguendo nella positiva pratica della consultazione già intrapresa in sede di predisposizione dello schema di decreto in esame, il Governo provveda alla costituzione di una sede stabile di confronto con le istituzioni, le parti sociali e le associazioni nazionali portatrici d'interessi, con il compito di monitorare l'applicazione del nuovo strumento e le eventuali proposte di correttivi.

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ALLEGATO 4

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante regolamento sulla revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Atto n. 18.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DA DEPUTATI DEL GRUPPO SINISTRA ECOLOGIA LIBERTÀ

  Le Commissioni VI (Finanze) e XII (Affari sociali),
   esaminato lo schema di DPCM recante la revisione delle modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) (Atto n. 18),
   premesso che:
    lo schema di decreto in esame rivede le modalità di determinazione e dei campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), in attuazione e sulla base delle finalità previste dall'articolo 5 del decreto-legge n. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011;
    detto articolo 5 prevede espressamente che il nuovo ISEE deve adottare “una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonché dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; migliorare la capacità selettiva dell'indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sita sia in Italia sia all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative; permettere una differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni.”
    la previsione, contenuta nel medesimo articolo 5 del decreto-legge n. 201/2011, di una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di «somme anche se esenti da imposizione fiscale» viene conseguentemente recepita dallo schema di decreto in esame dall'articolo 4, comma 2, laddove si prevede (alla lettera c)) che il reddito di ciascun componente il nucleo familiare è ottenuto, tra l'altro, da «ogni altra componente reddituale esente da imposta», e dai «trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari» (lettera f));
    fermo il presupposto che lo schema in esame è tenuto al rispetto delle suindicate inique disposizioni stabilite dall'articolo 5 del decreto-legge 201/2011, evidenziando quindi la necessità di intervenire con opportune iniziative legislative alla modifica di detto articolo, risulta evidente il forte rischio di iniquità e «ingiustizia» contenuto nelle suddette previsioni laddove queste comportano il considerare a tutti gli effetti come reddito ai fini ISEE provvidenze assistenziali riservate agli invalidi civili, ciechi, sordi, compresa l'indennità di accompagnamento e l'indennità di comunicazione fino ad oggi erogate a prescindere da qualsiasi reddito, nonché indennità percepite a titolo di risarcimento, come nel caso di inabilità per infortunio sul lavoro o per malattia professionale;
    in pratica, questa formulazione del nuovo ISEE impone ai lavoratori assicurati Pag. 27dagli imprenditori all'INAIL di computare nel calcolo ISEE la rendita percepita a titolo indennitario per un danno permanente riportato dopo un incidente causato dall'attività lavorativa, come se fosse un reddito;
    sotto quest'ultimo aspetto una giurisprudenza ormai consolidata (Cass. 18 luglio 1985 n. 4237; Cass. 21 giugno 1991 n. 6982; Cass. 18 luglio 1995 n. 7792) ha più volte ribadito la non assoggettabilità all'imposta sul reddito delle persone fisiche degli importi erogati dall'INAIL a titolo di rendita per invalidità, visto il carattere risarcitorio di dette prestazioni;
    l'articolo 2, comma 1, dello schema in esame, prevede, positivamente, che la determinazione e applicazione dell'ISEE, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché per la definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime. Una previsione importante al fine di assicurare una uniformità su tutto il territorio nazionale nell'accesso alle prestazioni nonché alle stesse modalità di accesso;
    contestualmente si prevede però che le regioni e i comuni possano introdurre, accanto all'ISEE, ulteriori criteri di selezione finalizzati ad identificare specifiche platee di beneficiari, già prevista dalla disciplina vigente;
    il rischio da scongiurare è quello che la prevista autonomia in questo ambito da parte di comuni e regioni possa portare a un'eccessiva disomogeneità dei servizi garantiti ai cittadini, potendo detti soggetti erogatori affiancare all'ISEE ulteriori criteri di selezione diversificati a seconda delle valutazioni e delle decisioni prese dai medesimi soggetti. Ciò rischierebbe di contraddire proprio la previsione dell'ISEE come livello essenziale delle prestazioni e quindi, sostanzialmente, come strumento «unico» per tutto il territorio nazionale per l'equo accesso dei cittadini alle prestazioni sociali;
    l'articolo 6 riguarda il calcolo ISEE per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria;
    in particolare il comma 3, stabilisce le regole di calcolo da applicare solamente alle prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo. Sotto questo aspetto, la lettera b) di detto comma, prevede che per le prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo, si debba tener conto della condizione economica anche dei figli del beneficiario non inclusi nel nucleo familiare, integrando l'ISEE di una componente aggiuntiva per ciascun figlio, calcolata sulla base della situazione economica dei figli medesimi;
    detta previsione introduce oneri economici non solo a carico dei soggetti che necessitano di ricovero in RSA – in gran parte anziani e non autosufficienti – ma anche dei loro figli anche non conviventi, che vengono ora coinvolti nella compartecipazione al costo delle prestazioni socio-sanitarie con conseguenti sacrifici economici non sempre facilmente sostenibili. Mentre attualmente si fa riferimento al reddito e al patrimonio del solo beneficiario, attraverso l'ISE;
    l'articolo 12, comma 4, conferma la predisposizione da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un rapporto sull'attuazione della disciplina dell'ISEE, peraltro già previsto dalle disposizioni vigenti;
    risulta però indispensabile attivare un tavolo di monitoraggio per verificare in concreto gli effetti che le numerose modifiche che lo schema di decreto apporta alla disciplina vigente avranno sui cittadini, e verificare la tenuta di questa nuova disciplina dell'ISEE in termini di equità sociale e di prestazioni erogate;
    sotto questo aspetto è fondamentale che il Governo proceda annualmente, anche sulla scorta degli elementi risultanti dal monitoraggio, a un confronto con le associazioni che operano negli ambiti interessati dal decreto in esame, le organizzazioni Pag. 28sindacali, gli enti territoriali interessati, per valutare l'efficacia e l'equità delle disposizioni anche al fine di prevedere opportune e tempestive modifiche e adeguamenti. E questo è tanto più necessario in tutta la fase di passaggio dal vecchio al nuovo indicatore;
  esprimono

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:

   a) nel calcolo del reddito di ciascun componente il nucleo familiare, laddove si prevede l'inclusione nel medesimo reddito ai fini ISEE dei trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, si escludano perlomeno le indennità percepite a titolo di risarcimento;
   b) il Governo introduca opportune modifiche allo schema di decreto in esame, al fine di prevedere che le regioni e i comuni possano integrare l'ISEE, ma che – nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1 – dette integrazioni non debbano risultare penalizzanti rispetto al nuovo ISEE che deve continuare a costituire livello essenziale delle prestazioni ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime;
   c) il Governo attivi un tavolo di monitoraggio con gli Istituti e le associazioni che operano negli ambiti interessati dal decreto in esame, le organizzazioni sindacali e gli enti territoriali, per verificare in concreto gli effetti – in termini di equità sociale e di prestazioni erogate – che le numerose modifiche che lo schema di decreto apporta alla disciplina vigente avranno sui cittadini;
   d) si preveda conseguentemente che il Governo proceda, anche sulla scorta degli elementi risultanti dal monitoraggio, ad eventuali opportune e tempestive modifiche al decreto in esame, con riferimento in particolare a tutta la fase di passaggio dal vecchio al nuovo indicatore.

Nicchi, Piazzoni, Aiello, Ragosta, Paglia, Lavagno.