ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/01042

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 723 del 26/11/2012
Approvazione risoluzione conclusiva
Atto numero: 8/00221
Firmatari
Primo firmatario: RUSSO PAOLO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 26/11/2012


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Stato iter:
18/12/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
ILLUSTRAZIONE 27/11/2012
RUSSO PAOLO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 27/11/2012
ZUCCHI ANGELO PARTITO DEMOCRATICO
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 12/12/2012
RAINIERI FABIO LEGA NORD PADANIA
RUSSO PAOLO POPOLO DELLA LIBERTA'
NOLA CARLO POPOLO DELLA LIBERTA'
BRANDOLINI SANDRO PARTITO DEMOCRATICO
ZUCCHI ANGELO PARTITO DEMOCRATICO
NEGRO GIOVANNA LEGA NORD PADANIA
DELFINO TERESIO UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
 
INTERVENTO GOVERNO 12/12/2012
BRAGA FRANCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 18/12/2012
RUSSO PAOLO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
PARERE GOVERNO 18/12/2012
BRAGA FRANCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE IL 27/11/2012

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 27/11/2012

DISCUSSIONE IL 12/12/2012

RINVIO AD ALTRA SEDUTA IL 12/12/2012

DISCUSSIONE IL 18/12/2012

NON ACCOLTO IL 18/12/2012

PARERE GOVERNO IL 18/12/2012

APPROVATO (RISOLUZIONE CONCLUSIVA) IL 18/12/2012

CONCLUSO IL 18/12/2012

Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-01042
presentata da
PAOLO RUSSO
lunedì 26 novembre 2012, seduta n.723


La XIII Commissione,

premesso che:

l'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, disciplina le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari, dettando, in particolare, norme in tema di contenuto e forma dei relativi contratti, pratiche commerciali sleali, termini di pagamento;

il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 19 ottobre 2012, che detta le modalità applicative del citato articolo 62, fa rinvio per la definizione di prodotti alimentari all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178 del 2002;

in base a tale norma, si intende per «alimento» (o «prodotto alimentare», o «derrata alimentare») qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani. Sono comprese le bevande, le gomme da masticare e qualsiasi sostanza, compresa l'acqua, intenzionalmente incorporata negli alimenti nel corso della loro produzione, preparazione o trattamento. In tale nozione sono invece esplicitamente esclusi: i mangimi; gli animali vivi, a meno che siano preparati per l'immissione sul mercato ai fini del consumo umano; i vegetali prima della raccolta; i medicinali ai sensi delle direttive del Consiglio 65/65/CEE e 92/73/CEE; i cosmetici; il tabacco e i prodotti del tabacco; le sostanze stupefacenti o psicotrope; residui e contaminanti;

dal combinato disposto delle norme indicate, e in assenza di specifiche esclusioni, consegue che la disciplina di cui all'articolo 62 risulta applicabile anche a taluni prodotti particolari, che rientrano nella nozione di alimento dal punto di vista giuridico, anche se che certamente non sono riconducibili alla tipologia di relazioni commerciali per le quali il legislatore ha dettato l'articolo 62; si pensi, a tale riguardo, al caso degli integratori alimentari, ai prodotti per l'infanzia o a quelli destinati ad un'alimentazione particolare, normalmente venduti nelle farmacie o nelle parafarmacie;

l'applicabilità della normativa in questione ai prodotti citati è stata confermata dal Governo, in risposta ad una specifica interrogazione, svolta in Commissione Agricoltura nella seduta del 22 novembre 2012;

la cessione di queste categorie di prodotti avviene tuttavia nel quadro di relazioni commerciali ben diverse da quelle tipiche della filiera agroalimentare, cui è destinato l'articolo 62;

come ben evidente nel corso dei lavori parlamentari relativi all'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 e come emerge anche dal decreto ministeriale di attuazione, tale disciplina fa riferimento particolare alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera agroalimentare connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale, proprio al fine di assicurare una maggiore trasparenza e il riequilibrio delle predette posizioni di forza nonché di contrastare le pratiche commerciali sleali a danno del contraente debole;

in particolare, nel parere approvato dalla Commissione agricoltura della Camera, si sottolinea che «la regolamentazione dei rapporti nella filiera agroalimentare costituisce un intervento da tempo sollecitato, dal mondo agricolo e da autorità italiane ed europee, per favorire la libera concorrenza e il corretto funzionamento del mercato, a vantaggio anche del consumatore. Si tratta infatti di porre rimedio alla strutturale posizione di debolezza contrattuale del produttore agricolo, in un mercato caratterizzato dalla deperibilità dei prodotti, da un'offerta agricola frammentata e da una domanda sempre più polarizzata in centrali di acquisto di scala nazionale ed internazionale»;

in queste settimane, numerose organizzazioni di categoria e semplici cittadini stanno segnalando le incongruenze e le difficoltà cui darebbe luogo un'applicazione generalizzata della normativa in questione, anche in relazione a prodotti e rapporti commerciali solo formalmente assimilabili a quelli tipici del settore agroalimentari,
impegna il Governo
a promuovere tutte le iniziative necessarie, anche di carattere normativo, per escludere dall'ambito di applicazione della normativa di cui all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, gli integratori alimentari e i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare.
(7-01042) «Paolo Russo».