ATTO CAMERA

RISOLUZIONE IN COMMISSIONE 7/00761

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 578 del 30/01/2012
Abbinamenti
Atto 7/00760 abbinato in data 22/02/2012
Atto 7/00762 abbinato in data 22/02/2012
Atto 7/00765 abbinato in data 22/02/2012
Atto 7/00766 abbinato in data 22/02/2012
Firmatari
Primo firmatario: RUSSO PAOLO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 30/01/2012


Commissione assegnataria
Commissione: XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)
Stato iter:
22/02/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
PARERE GOVERNO 22/02/2012
BRAGA FRANCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
 
INTERVENTO PARLAMENTARE 22/02/2012
CALLEGARI CORRADO LEGA NORD PADANIA
DI GIUSEPPE ANITA ITALIA DEI VALORI
BRANDOLINI SANDRO PARTITO DEMOCRATICO
RUSSO PAOLO POPOLO DELLA LIBERTA'
 
DICHIARAZIONE GOVERNO 22/02/2012
BRAGA FRANCO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI)
Fasi iter:

DISCUSSIONE CONGIUNTA IL 22/02/2012

ACCOLTO IL 22/02/2012

PARERE GOVERNO IL 22/02/2012

DISCUSSIONE IL 22/02/2012

APPROVATO IL 22/02/2012

CONCLUSO IL 22/02/2012

Atto Camera

Risoluzione in Commissione 7-00761
presentata da
PAOLO RUSSO
lunedì 30 gennaio 2012, seduta n.578

La XIII Commissione,

premesso che:

è in atto in questi giorni una forte protesta dei pescatori, che chiedono interventi urgenti per affrontare la situazione di emergenza in cui da molto tempo versa il settore della pesca e creare le condizioni per la stessa sostenibilità economica di tale attività;

la situazione di crisi denunciata dai pescatori è determinata dalla riduzione progressiva dei rendimenti in termini di pesca e dal contemporaneo aumento dei costi di gestione, relativi soprattutto ai carburanti e agli onerosi e numerosi adempimenti previsti dalla legge, aggravati dalla progressiva entrata in vigore di nuovi obblighi previsti dalla normativa europea;

per quanto riguarda la tassazione dei carburanti, a seguito delle precisazioni fornite dal Governo in risposta ad un'interrogazione presso la Commissione finanze nella seduta del 25 gennaio 2012, è stato chiarito che le modifiche apportate dalla legge comunitaria 2010 (articolo 8, comma 2, lettera e), della legge n. 217 del 2011) non incidono sul regime delle forniture di carburante e lubrificante delle navi adibite alla pesca costiera, che continuano a essere non imponibili ai fini IVA;

con tale chiarimento viene rimossa una delle immediate preoccupazioni dei pescatori, ma non viene superato il problema del costo del carburante, che incide notevolmente sui complessivi costi di gestione delle imprese di pesca, erodendo progressivamente i già ridotti ricavi;

per quanto riguarda le difficoltà derivanti dalla normativa europea sulla pesca, le preoccupazioni dei pescatori si riferiscono a diverse questioni, connesse all'applicazione del regolamento (CE) n. 1224 del 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, e del relativo regolamento di esecuzione n. 404 del 2011;

in primo luogo, dal 1° gennaio 2012 è entrato in vigore un nuovo sistema sanzionatorio per le infrazioni gravi alle norme della politica comune della pesca, in particolare quelle sul contrasto alla pesca illegale, che prevede l'assegnazione di punti al titolare della licenza di pesca. Tale sistema prevede che per ogni infrazione venga assegnato un determinato numero di punti: l'accumulo di un determinato numero di punti comporta la sospensione automatica della licenza di pesca, per soglie crescenti, mentre al raggiungimento di 90 punti la licenza viene definitivamente revocata. Se il titolare di una licenza di pesca non commette una nuova infrazione grave nei tre anni successivi all'ultima, tutti i punti figuranti sulla licenza di pesca sono annullati; i punti vengono altresì cancellati in presenza di alcuni comportamenti considerati «virtuosi»;

si tratta di regole stringenti, che peraltro hanno la caratteristica di colpire la licenza relativa al peschereccio e non chi ha effettivamente commesso l'infrazione e che si aggiungono ad un generale inasprimento del regime sanzionatorio;


inoltre, dal 1o gennaio 2012 si applica progressivamente un nuovo sistema di certificazione e controllo della potenza del motore dei pescherecci, nell'ambito delle misure per il controllo della capacità di pesca. Al riguardo, si ricorda che la normativa europea prevede livelli di riferimento - espressi in stazza (GT) e in potenza del motore (kw) - per la capacità di pesca dei pescherecci di ciascuno Stato membro e un regime rigido di «entrata/uscita», in virtù del quale l'entrata nella flotta di nuove navi deve essere compensata dal ritiro precedente di navi esistenti di stazza e potenza equivalenti;

al riguardo, le rappresentanze dei pescatori segnalano che il fenomeno delle irregolarità dovute alla mancata corrispondenza tra valori di potenza reali e valori dichiarati è diffuso, non solo in Italia, ma anche in molti altri Stati membri dell'Unione; in ogni caso, i livelli di riferimento concernenti alla potenza del motore assegnati all'Italia sembrerebbero consentire adeguati margini per la regolarizzazione del fenomeno;

nel preoccupante scenario dell'attuale congiuntura negativa, la necessità di affrontare l'aumento dei costi e le difficoltà e gli oneri conseguenti al nuovo regime di regole, adempimenti, sanzioni e controlli, rischia di costituire un peso organizzativo ed economico eccessivo per il sistema italiano della pesca, che deve essere attentamente valutato per scongiurare il rischio di compromettere la sopravvivenza del settore e per alleviare le tensioni in atto,
impegna il Governo
ad approfondire, con le rappresentanze delle categorie interessate le istanze dalle stesse formulate, allo scopo di definire le misure da adottare a livello nazionale e le iniziative da perseguire in sede europea per la soluzione dei problemi in premessa illustrati.
(7-00761) «Paolo Russo».